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Sospensione responsabilità genitoriale: e le visite dei nonni?

DOMANDA – In seguito a sospensione della responsabilità genitoriale con collocazione temporanea del minore in casa famiglia, i nonni possono comunque esercitare il loro diritto di visita nei confronti del minore? In caso di interruzione senza che alcuna restrizione in merito sia menzionata nel provvedimento del TM si puo’ parlare di diritto leso? in tal caso quali le vie legali?

— RISPOSTA – Direi più di sì che di no, anche se credo dipenda dalle motivazioni per cui è stato adottato un provvedimento del genere e alle eventuali relazioni delle stesse con le figure dei nonni.

Discutere se si può parlare di «diritto leso» non ha alcuna utilità pratica, meglio vedere che cosa si può fare a riguardo.

Ricordo che il diritto di visita e frequentazione dei nonni è attualmente previsto dall’art. 317 bis cod. civ., di cui ho parlato in questo precedente post del blog che ti invito a consultare.

Per vedere le possibilità di azione, bisogna come al solito esaminare il fascicolo e, al suo interno, soprattutto il provvedimento sospensivo della responsabilità genitoriale e le motivazioni della stessa.

Può essere che sia sufficiente un ricorso e/o intervento da parte dei nonni nel procedimento in corso per ottenere una autorizzazione esplicita da parte del giudice.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi già di assisterti in questa cosa, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

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Ti lascio adesso alcuni consigli e indicazioni finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

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diritto

Sorella con vita disordinata e dissoluta: che fare?

vorrei sapere se esiste l’obbligo di mantenimento fra fratelli nel caso in cui uno di essi fosse nelle condizioni di non poter provvedere a sé stesso ma per motivi di sua colpa. Abbiamo una sorella ormai 66enne che da sempre crea problemi con i soldi. Vive di lavoretti saltuari che non le bastano per mantenersi, contrae debiti che non restituisce, affitta appartamenti che non paga per poi sparire (e quindi non é dato sapere dove risiede), ha emesso assegni a vuoto, ha tentato di far firmare ai nostri genitori in maniera fraudolenta un’ipoteca sulla loro casa a garanzia di un prestito e così via. Sia noi fratelli che i nostri genitori ci siamo trovati alla porta ufficiali giudiziari e conoscenti che la cercano. Non abbiamo notizie di nostra sorella, ma gli anni passano e il nostro timore é che, con l’avanzare dell’età, io e i miei fratelli siamo obbligati a farcene carico economicamente.

Il codice civile prevede a tutt’oggi, per antica tradizione, la disciplina degli alimenti, agli artt. 433 e seguenti.

Il diritto agli alimenti spetta a chi si trova in stato di bisogno indipendentemente dalle cause che hanno determinato questo stato: anche se esso sia derivato dalla sua condotta disordinata o dissoluta, come sembra essere nel vostro caso. Se tale condotta di vita prosegue, il giudice può solo e semmai disporne una riduzione ai sensi dell’art. 440.

I membri della famiglia sono tenuti agli alimenti secondo il seguente ordine (art. 433 c.c.):

  • 1) il coniuge (se non tenuto all’obbligo del mantenimento per effetto della sentenza di separazione personale);
  • 2) i figli, biologici o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (nipoti), anche non matrimoniali ovviamente;
  • 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (nonni);
  • 4) i generi e le nuore;
  • 5) il suocero e la suocera;
  • 6) i fratelli e le sorelle

Per quanto riguarda fratelli e sorelle, gli alimenti sono dovuti solo nella misura dello stretto necessario.

Oggigiorno, le disposizioni sugli alimenti sono applicate più di rado che in passato, dal momento che ci sono enti pubblici preposti ad intervenire con provvidenze socio assistenziali, ma non è escluso che anche i parenti vengano coinvolti nell’azione dell’ente pubblico.

Piuttosto a me pare che il vostro atteggiamento sia un po’ troppo passivo e attendista riguardo ai problemi di vostra sorella, nel senso che vi limitate ad avere paura di quello che potrebbe succedere un domani, ma non riflettete invece anche su quello che si potrebbe fare adesso per impedire che vostra sorella, continuando a malgestirsi, si trovi un domani in stato di indigenza.

Da questo punto di vista, forse, potreste valutare un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, che sia in grado di assisterla nel mantenere una condotta di vita più ordinata, sia per quanto riguarda gli aspetti finanziari che lavorativi che altro.

Se volete una consulenza per approfondire questa eventualità, che credo potrebbe essere utile anche per definire meglio le vostre posizioni e responsabilità come fratelli, oppure un preventivo per procedere con il ricorso, potete richiederli compilando i moduli appositi nel menu principale del blog.

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Nonni e nipoti: novità dalla CGUE.

Problema spesso comune, che si aggiunge alla conflittualità ed alla crisi dopo la fine del matrimonio o della relazione è la possibilità dei minori di continuare ad avere rapporti e frequentazioni non solo con il genitore con cui, di fatto, non vivranno più, ma anche con la di lui o di lei famiglia. 
Nonni, zii, cugini, sono il tessuto familiare della persona e spesso con la crisi dei genitori questi rapporti si degradano sino a sfaldarsi.
L'interesse del minore a mantenere però rapporti e relazioni con tutti i familiari anche dopo la crisi della coppia genitoriale degli stessi è stato considerato essenziale e rilevante. 
In Italia la tutela del diritto dei nonni a continuare a frequentare i nipoti anche dopo crisi matrimoniale o rottura della coppia è prevista ex art.317 bis c.c. - come sostituito dall’art. 42, D.Lgs. n. 154/2013, in esecuzione della delega prevista dall’art. 2, L. n. 219/2012- che prevede in capo agli ascendenti una legittimazione ad agire in giudizio, nel caso in cui l’esercizio del diritto venga impedito, "affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse dei minori", con azione dei nonni da proporre dinanzi al Tribunale per i Minorenni. 
Il diritto dei nonni è qui inteso non come un vero e proprio diritto di visita ma come il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti.
 
Con una recente sentenza del 31 maggio 2018, CGUE Causa C 335/17,  la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha però inteso ampliare a livello comunitario la nozione di diritto di visita contenuta nel Regolamento c.d. Bruxelles II (Regolamento (CE) n.2201/2003) in materia di tutela della vita privata e familiare dei cittadini membri, intesa solitamente come relativa al rapporto genitori-figli anche applicabile al rapporto nonni-nipoti.
Una nonna bulgara voleva continuare a vedere il nipote, un giovane di sedici anni, che, dopo il divorzio dei propri genitori, madre bulgara e padre greco, era stato affidato al padre, cittadino greco, ed era andato a vivere con lui. 
La Corte bulgara rinviava pregiudizialmente la questione alla Corte di Giustizia europea per comprendere se fosse applicabile anche al rapporto fra nonni e nipoti il diritto di visita analogo a quello fra genitori e figli e quindi se fosse il giudice nazionale a poter decidere in materia. 
Partendo dall’importanza per un minore di intrattenere rapporti personali con i propri nonni, nei limiti in cui tali contatti non siano contrari al suo interesse, ma anzi siano fondamentali per il suo sviluppo e la sua crescita emotiva e relazionale, la Corte interpreta il regolamento n. 2201/2003 in materia di responsabilità genitoriale nell’ottica del principio del primato dell’interesse superiore del minore e dichiara applicabile il detto regolamento anche nei rapporti fra nonni e nipote.
Infatti il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da “qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale».
Secondo tale decisione quindi “è opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza”. 
Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, “salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale” 
L’individuazione delle persone, oltre ai genitori, con cui il minore possa intrattenere relazioni personali, nella misura in cui ciò non sia contrario al suo interesse superiore, è «d’importanza capitale». Infine, viene ribadito dalla stessa pronuncia. che la tutela di cui all’articolo 8 della CEDU, tutela alla vita privata e familiare dei cittadini degli stati membri, si estende al mantenimento delle relazioni personali tra un nonno e i suoi nipoti “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”. La Corte EDU ha dichiarato che «i legami tra nonni e nipoti rientrano nei legami famigliari ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione». 
Il diritto di visita quindi rientra quindi anche nel diritto dei nonni e dei nipoti di continuare a vedersi anche dopo la frattura dei rapporti matrimoniali o genitoriali che hanno dato origine al legame.

Se hai un problema di questo genere e hai bisogno di consulenza o assistenza al riguardo, puoi chiedere un preventivo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

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diritto

Casa coniugale: il giudice può ordinarne la vendita?

chiedo un consiglio per il mio compagno. separato consensualmente da 3 anni, in sede di separazione lui e la ex moglie hanno convenuto che lei rimanesse a vivere nella casa coniugale, con la bimba di 4 anni, e che lui andasse a vivere altrove, affidamento congiunto. pagano il mutuo contratto insieme prima del matrimonio, dividendo equamente la rata al 50% totale circa 600€ e inoltre lui passa alimenti per la bambina per circa 300€ mese, per differenze salariali, oltre a pagare anche metà delle spese condominiali. la bimba passa metà del suo tempo con il papà e con la mamma. ma mentre la mamma vive in un tre locali, il papà vive a casa dei nonni, con la bimba. ora il papà vorrebbe divorziare, ma ci chiedevamo se fosse possibile chiedere al giudice di disporre la vendita della casa e che ognuno poi viva come crede, per liberare il papà dal mutuo e permettergli di vivere una situazione educativamente corretta nella quotidianità con la bimba.

Non è possibile, il giudice della separazione non può intervenire, tantomeno d’imperio su aspetti proprietari o dominicali.

È una cosa che potete ottenere solo attraverso negoziazione con la madre, che, ovviamente, trovandosi, di riflesso, in una posizione di vantaggio, perché gode interamente di una casa che è solo per metà sua, non è così facile che possa accettare.

Ma non è detto che sia impossibile, in molte situazioni il coniuge interessato acconsente ad una vendita e una ripartizione del ricavato, magari perché vuole sistemare definitivamente la questione e comprarsi una casa che, per quanto magari più piccola, possa essere di sua proprietà esclusiva.

La risposta, dunque, è che, come al solito, non esistono strumenti magici e immediati, ma ci si può solo provare.

Quello che dovete fare è incaricare un bravo e onesto avvocato che, magari approfittando della necessità di fare il divorzio, provi a trattare anche la questione della vendita della casa.

Se volete un preventivo dal nostro studio, potete compilare il modulo apposito nel menu principale del blog.

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mediazione familiare

Mediazione familiare: modello transizionale – simbolico.

Oggi passiamo in rassegna, sempre all’interno della nostra «serie» sulla mediazione familiare, l’ultimo modello tra quelli considerati: quello transizionale – simbolico.

Questo modello, che origina dall’esperienza del Centro Studi e Ricerche sulla famiglia dell’Università Cattolica di Milano, concepisce la mediazione come un’esperienza di passaggio focalizzata sulla crisi della coppia, in cui la famiglia subisce una trasformazione, da compatta che era a frantumata in due contesti differenti.

Anche in questo approccio non si pongono limiti di sorta all’oggetto della negoziazione, a differenza di quanto avveniva nel primo modello, quello integrato, per cui i mediatori si occupano di tutti gli aspetti della crisi familiare, dai figli alla gestione degli aspetti economico patrimoniali.

Tendenzialmente, la mediazione viene concepita come snodantesi in diverse fasi, che tuttavia non stanno in una sequenza rigida tra loro, di talchè è più opportuno, sicuramente, parlare di momenti della mediazione, che possono avere una concatenazione diversa e potenzialmente anche parallela tra loro.

In questo contesto, il mediatore dovrà:  attuare il divorzio psichico ed emotivo elaborando il fallimento coniugale, impegnarsi in una gestione cooperativa del conflitto coniugale, ridefinire i confini coniugali e familiari equilibrando nuovamente le distanze, ristabilire una forma di collaborazione tra i coniugi soprattutto con lo scopo di consentire ad entrambi di essere davvero genitori, con un occhio di riguardo anche agli ascendenti, che sono importanti per i nipoti, anche in ossequio al nuovo art. 317 bis del codice civile.

Ogni coppia raggiungerà queste fasi con i propri tempi, proprio per questo la concatenazione di questi momenti, o micro obiettivi, può essere la più svariata.

In questo approccio, si considera che la famiglia continua, sia pure in forme diverse, come complesso di relazioni che interessano persone che vivono in contesti differenti, ma che continuano ad accudire i propri figli, con i quali mantengono legami significativi.

Per questo, in questo metodo, il mediatore viene considerato spesso un «traghettatore», un’immagine che felicemente descrive chi accompagna le parti da un assetto familiare ad un altro. Gli strumenti al riguardo sono quelli soliti, tra cui segnamente lo sviluppo della capacità di ascolto e vera «lettura» e comprensione dell’altro che abbiamo trovato anche in altri metodi passati in rassegna.

Abbiamo così terminato la rassegna dei principali modelli di mediazione familiare. Nel prossimo post della serie alcune conclusioni sulla mediazione familiare in generale.

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diritto

Nonni che non possono vedere nipoti: come è meglio muoversi?

da oltre un anno, non riusciamo ad avere rapporti con le nostre nipotine, di età tra 2 e 6 anni, nostro figlio ci dice che la moglie non vuole assolutamente che lui c’incontri con le bimbe, purtroppo anche lui non può incontrarci per espresso divieto da parte della moglie. Purtroppo, noi per non compromettere il matrimonio tra nostro figlio e la moglie ci siamo, fino ad oggi, fare richieste formali per poter avere un normale rapporto con le nostre nipotine. Credo che le interessate ad un diritto di frequentazione siano solo le bimbe, e vista la tenerissima età, sicuramente non sono in grado di chiedere di avere un normale rapporto con noi. Mio figlio in qualche circostanza, forse perchè la bimba più grande ha fatto richiesta di vederci, lui le avrebbe risposto che stavamo all’estero e per questo non era possibile incontrarci.
Ci dispiace per le bimbe che le gli impediscono di avere quelle normali frequentazioni con noi. Quindi quali diritti abbiamo noi nonni (paterni)?

Il nostro post di riferimento sui diritti dei nonni è questo, che ti invito a leggere attentamente.

Nel tuo caso, che cosa si potrebbe aggiungere di particolare?

Non molto. Ti lascio solo uno schema del modo in cui procedere.

A mio giudizio, il primo passo è quello di far inviare una diffida da un avvocato, con toni concilianti, in cui si invita anche a svolgere alcune sedute di mediazione familiare.

Quindi, l’approccio, almeno in un primo momento, deve essere sicuramente di tipo negoziale e vale altrettanto sicuramente la pena di investire un po’ di risorse per fare quantomeno un po’ di trattativa.

Qualora questo metodo poi non conducesse ai risultati sperati, solo in quel caso io valuterei il deposito di un ricorso al tribunale dei minorenni. Ma questo si valuterà in base appunto a quello che sarà successo nel frattempo.

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Mediazione familiare: da provare prima di qualsiasi altra cosa.

sono sposato ed ho una bambina di 6 anni. I miei genitori ottantenni abitano lontano a circa 200 km. Mia moglie poiché molto desiderata ed avuta non più giovanissima, ha un attaccamento forte con nostra figlia. Si è creato nel tempo un enorme problema perché mia moglie ha escluso completamente il ramo della mia famiglia dalle frequentazioni con la bambina. Non impedisce che la vedano ma si rifiuta di portarla in visita da ormai due anni. Ovviamente è difficile per i miei genitori venire a trovarci vista la loro età e la distanza. Nonostante le mie proteste lei si comporta come se non esistessero. Poiché mia figlia non si muove di casa senza la mamma io non posso portarla da solo. Mi chiedo se ho la possibilità legalmente di costringere mia moglie a portare mia figlia dai miei senza arrivare alla separazione che vorrei assolutamente evitare.

Il modo migliore per trattare un problema di questo genere è quello di fare alcune sedute di mediazione familiare, sulla quale ti rimando, per maggiori dettagli, alla lettura della scheda relativa.

È evidente che c’è un deficit di comunicazione tra di voi, che diventerà sempre più grande con il tempo che passa e la insoddisfazione reciproca, se non riuscirete a scioglierlo e a dare di nuovo liquidità al rapporto tra voi.

È per problemi in fondo banalotti come questi che le famiglie si rompono, spesso irrimediabilmente, quando invece non ne vale assolutamente la pena e ci sarebbero tante cose da provare, con un po’ di umiltà reciproca.

È paradossale che tra persone che vivono insieme e condividono tante cose ci possano essere questi vastississimi buchi neri di comunicazione, purtroppo è una realtà oggettiva con la quale mi trovo ad avere a che fare pressoché tutti i giorni.

Vale la strana regola, per noi umani, per cui è molto più facile parlare con gli estranei che con le persone a noi vicine.

Ti consiglio anche di leggere un libro, che indico sempre a molti miei clienti, che ti potrebbe essere molto utile. Si tratta ormai di un classico del genere, che ha ancora molto valore formativo e informativo: Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, di John Gray.

In questo testo si sostiene tra l’altro che i motivi per cui si litiga sono sempre apparenti: soldi, famiglie di origine, rispetto e così via sono solo pretesti, in realtà i litigi nascono e si alimentano per il fatto che non ci sentiamo amati. Per me ha ragione.

Fai tutte queste cose e torna da me, o da un altro avvocato, solo se il problema, trattato in questo modo, non dovesse migliorare. In bocca al lupo.

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Nonni e mantenimento del nipote: sono tenuti se non paga il genitore?

Sono separata da cinque anni, il padre di mio figlio mi ha dato solo 600,00 euro in sei mesi e null’altro. Nella sentenza di separazione risulta un importo di mantenimento di euro 50,00 al mese xchè lui non lavorava, da rivedere quando avrebbe trovato un lavoro. Ora lui non ha un lavoro ufficiale, ma tanto non gli serve, lo mantengono i suoi genitori, e vive dentro un’appartamento di loro proprietà. Fare il padre per lui è vederlo a pranzo dai suoi genitori e stop. I suoi genitori che sono benestanti, ogni tanto mi danno 200,00 euro al mese, ma nulla di più. Io non ho più i genitori e con 1.500,00 devo mantenere entrambi, quindi affitto, utenze, e tutto il resto. Posso chiedere ai suoi genitori un mantenimento fisso ?? vorrei provare con una semplice lettera dell’avvocato.

Il primo comma dell’attuale art. 316 bis del codice civile, che ha sostituito dal primo gennaio 2014 il precedente art. 148 dello stesso codice (art. 40, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), prevede quanto segue: «I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità’, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli

Quindi, in caso di inadempimento da parte del genitore, si può tentare di ottenere il contributo al mantenimento da parte dei nonni.

Nel vecchio testo dell’art. 148 questa ipotesi era configurata come eccezionale e del tutto residuale, mentre questa connotazione sembra essere venuta meno nella nuova, corrente, formulazione, anche se la norma è molto recente ed è probabilmente ancora presto per comprendere appieno la portata.

Questa regola, in ogni caso, vale sia per i figli di coppie unite in matrimonio che per i figli di conviventi, essendo intervenuta la parificazione di status.

In ogni caso, l’invio di una diffida, per approfondimenti sulla quale rimando alla relativa scheda, è sicuramente una idea da considerare positivamente, dopodiché per l’ulteriore trattazione del problema bisogna vedere in base al riscontro che si sarà ottenuto una volta che la stessa sarà stata ricevuta dai nonni.

Suggerisco al riguardo di leggere con attenzione anche la scheda sul recupero crediti, dal momento che una pratica di questo genere è sempre destinata a tradursi, prima o poi, appunto in un recupero, con tutti i problemi relativi, tra cui quello della solvenza, che ben può verificarsi anche in capo ai nonni.

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Cosa posso fare se mia figlia non mi vuol far più vedere mio nipote?

Ho discusso con il compagno di mia figlia perché pretendeva da me un aiuto economico per acquistare una casa mandandomi addirittura a quel paese di conseguenza anche mia figlia non mi ha più parlato.mio nipote con il quale ho convissuto per sette anni tra vacanze dormita a casa mia gite in montagna (da soli) gite al mare etc etc mi é stato completamente allontanato , rifiutando anche i pacchi regalo inviati e dandomi su FBK del pezzente. Mi é stato inviato un mess con il quale devo stare a km di distanza dal loro figlio ….. Che diritti ho (giuridicamente ) di vedere mio nipote?

Da quest’anno la legge prevede il diritto dei nonni di frequentare i nipoti, come abbiamo riportato in questo nostro precedente post.

Però onestamente io ti sconsiglierei di andare subito tramite avvocato, perché in questo modo inaspriresti un rapporto che bene o male dovrai sempre avere con tua figlia, anche in virtù della presenza di tuo nipote, e di incaricare un mediatore familiare che possa cercare di sbrogliare i nodi di comunicazione che ci sono tra voi.

Solo se proprio non si riesce a risolvere con la mediazione, tenterei anche la strada del ricorso giudiziario tramite un avvocato.

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Il diritto dei nonni di frequentare i nipoti.

Nonno e nipote
Nonni e nipoti: un rapporto fondamentale.

 

Leggiamo insieme il nuovo art. 317 bis del codice civile, introdotto dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, intitolato *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8–1–2014, ed entrato in vigore il 7 febbraio 2014:

Art. 317-bis. Rapporti con gli ascendenti Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale e’ impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.

Si tratta di un cambiamento importante per tutti i nonni che si trovano ad avere difficoltà nel mantenere i rapporti con i nipoti, specialmente in caso di separazioni conflittuali, che magari hanno visto il trasferimento altrove di parti della famiglia disgregata.

Prima di questa disposizione, i nonni non avevano un vero e proprio diritto a frequentare i nipoti, ma potevano riuscire a ottenere provvedimenti in materia solo «di riflesso», agendo sulla regola prevista per i genitori di consentire ai minori di mantenere rapporti con gli ascendenti di ciascun ramo, con qualche difficoltà interpretativa ed applicativa.

Con questa nuova norma, invece, il nonno cui viene negato di vedere il nipote nella misura giusta, diventa titolare di un vero e proprio diritto, tanto che in caso di problemi può ricorrere al tribunale affinché il giudice ordini a chi di dovere, con i contenuti più adatti al caso concreto e alle sue particolarità, di consentire questo rapporto in modo corretto.

È una novità positiva che riguarda un tema che mi è capitato di affrontare svariate volte sia nella vita professionale sia sulle pagine di questo blog.

Per la presentazione di questo tipo di ricorso, sempre al fine di agevolare gli utenti dando quella chiarezza che voglio rimanga la nostra cifra distintiva, abbiamo definito una tariffa di tipo flat nel nostro listino, valido per tutto il territorio nazionale, che consente alle persone che ne hanno bisogno di sapere con buona approssimazione il costo di una assistenza di questo genere.

La competenza per questo tipo di ricorso spetta al tribunale dei minorenni, in base all’ultima parte del comma 1° dell’art. 38 disp. att. cod. civ., così come riformulato dal provvedimento legislativo in esame.

Se il diritto dei «nonni» di vedere e frequentare i nipoti non viene consentito dallo Stato, questi può esserne dichiarato responsabile e condannato al risarcimento del danno. Infatti, la Corte europea per i diritti dell’uomo, con la sentenza del 20 gennaio 2015 (Manuello e Nevi), ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea per il mancato rispetto del diritto alla vita privata e familiare di due cittadini Italiani, nonni di una minore, privati del rapporto con la propria nipote per oltre 12 anni.