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diritto

10 cose sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

1) Il decreto é provvisoriamente esecutivo quando chi lo riceve ha un termine di 40 giorni per fare opposizione ma intanto deve pagare la somma portata del decreto altrimenti gli fanno un pignoramento.

2) Un decreto può essere ottenuto provvisoriamente esecutivo sia all’origine, al momento della sua emissione, sia in occasione della prima udienza del giudizio di opposizione.

3) Quando viene apposta la clausola di provvisoria esecutorietà, il debitore deve pagare, nonostante vi sia o vi possa essere opposizione, altrimenti rischia un pignoramento.

4) Una volta che la clausola é stata ottenuta, se ne può chiedere la sospensione, ma non anche la revoca: se prima della sospensione sono stati fatti atti esecutivi, gli stessi restano validi fino alla fine dell’opposizione – se ti hanno pignorato i soldi in banca, ad esempio, rischi di non poterli più usare per anni.

5) Se ricevi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, di solito insieme allo stesso ricevi anche il precetto: da quel momento hai 10 giorni di tempo per pagare, salva la riduzione o elisione del termine del precetto stesso.

6) Appena ricevi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo devi chiamare il tuo avvocato o comunque un avvocato: sospendi tutto quello che stavi facendo e dedicati al decreto finché non hai messo la materia in mano ad un avvocato.

7) Se hai un’azienda, la notifica del decreto ti arriva via PEC, quindi: non stare mai più di due o tre giorni senza controllare la PEC!

8) Per legge, le notifiche di atti giudiziari devono riportare una particolare dicitura nell’oggetto della mail: con questa stringa, puoi settare un alert per essere avvisato subito quando tra le PEC in arrivo c’è una notifica giudiziaria.

9) L’opposizione al decreto provvisoriamente esecutivo si fa con l’atto di opposizione più un ricorso a parte, per innestare un subprocedimento sull’inibitoria, cioè la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto.

10) Se non fai il ricorso a parte, rischi che il creditore ti faccia un pignoramento prima della prima udienza del giudizio di opposizione!

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riflessioni

10 cose sulla condanna alle spese legali.

1) Quando si perde, in tutto o in parte, una causa il giudice ti può condannare a rimborsare le spese legali dell’altra parte.

2) La sentenza é di solito provvisoriamente esecutiva, questo significa che puoi anche impugnarla, ma intanto devi eseguirla, cioè pagare le spese legali.

3) Se non paghi le spese legali al tuo avversario, lui può agire esecutivamente nei tuoi confronti, facendoti un pignoramento.

4) Il pignoramento deve sempre essere preceduto dalla notifica di un atto, chiamato di precetto, ricevuto il quale hai dieci giorni di tempo per pagare.

5) É comunque meglio pagare prima di aver ricevuto il precetto, perché il precetto comporta spese ulteriori.

6) Di solito il tuo avvocato, quando sei condannato alle spese legali, chiede al legale avversario i conteggi del dovuto, in modo da pagare prima di ricevere il precetto e avere ulteriori spese.

7) Per il pagamento delle spese legali avversarie non è previsto nessun termine: devono essere pagate subito, salvo solo il precetto.

8) A volte si può trattare sulla condanna alle spese legali ad esempio con un accordo che prevede la rinuncia di controparte alle spese legali contro la tua rinuncia, ad esempio, a impugnare.

9) Le spese legali di solito comprendono anche le spese di
registrazione della sentenza o del provvedimento finale: é una tassa da versare allo Stato e, a seconda del valore della causa, può essere anche alta.

10) L’unico modo per non pagare le spese di soccombenza é avere una polizza di tutela legale adeguatamente e tempestivamente attivata.

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diritto

Il comodato è inattaccabile?

avrei bisogno di un contratto di comodato d’uso, ho già visto le tariffe sul listino ma prima vorrei, se possibile, qualche precisazione. Abito nella casa di mia madre, intestata a lei e mia sorella, sono venuto ad abitare con lei, anziana, da circa 6 mesi. Avendo io 2 pendenze con l’agenzia delle entrate che non ho intenzione di pagare, la possibilità di un pignoramento mobiliare è concreta. Quindi vorrei un contratto di comodato d’uso che sia inattaccabile da un punto di vista legale che preservi tutto ciò che c’è dentro la casa di mia madre e che c’era già prima del mio arrivo. Ho letto su internet al riguardo che, per mettersi al riparo dai pignoramenti, dentro al contratto di comodato d’uso deve esserci una lista degli oggetti che sono di proprietà dell’intestatario dell’immobile, quindi non pignorabili, e che la lista più è particolareggiata e meglio è, questo è vero..? Se si dovesse arrivare a un pignoramento, cosa può o non può fare l’ufficiale giudiziario..?

Un avvocato non può, tanto più su di un blog pubblico, darti consigli idonei a consentirti di sfuggire a creditori che hanno giuste ragioni nei tuoi confronti.

Questo per motivi deontologici.

In generale, ti posso dire che, comunque, nessuno strumento che si possa pensare o progettare in queste situazioni è mai «inattaccabile».

Se intendi tutelare i beni che sono effettivamente di tua madre, per sottrarli alla presunzione di appartenenza al debitore, forse ci sono alcune cose che si possono fare.

Bisogna però studiare e approfondire prima la situazione, per vedere se e che cosa.

Se credi, valuta l’acquisto di una consulenza.

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diritto

Accettare un’eredità con beneficio d’inventario: cosa comporta?

Mio marito è deceduto nel 2016, era un lavoratore dipendente, aveva accumulato dei debiti. Ho rinunciato all’eredità col beneficio dell’inventario. Ho un figlio che a maggio scorso ha compiuto 18 anni, prima ero suo tutore, ora ho da riscuotere il suo TFR e il corrispettivo di alcuni mensili arretrati + ferie non godute. Posso disporre liberamente di quest’ultimi o mi saranno pignorati.

Quella con beneficio d’inventario non è certo una rinuncia, ma una accettazione. Se uno rinuncia all’eredità non c’è bisogno, naturalmente, di fare nessun inventario.

L’accettazione con beneficio d’inventario comporta che si risponda dei debiti gravanti sull’eredità, e quindi i debiti che aveva contratto tuo marito prima di morire, solo nei limiti delle sostanze contenute nell’eredità stessa.

Lo prevede l’art. 490 del codice civile, secondo cui «l’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede

Conseguentemente:

1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede…»

In sostanza, l’erede risponde nei confronti dei creditori dell’eredità, ma la sua è una responsabilità limitata al patrimonio che si trova nell’eredità stessa, un po’, se vuoi, come una società di capitali che risponde limitatamente al capitale sociale.

I creditori, comunque, potrebbero sottoporre a pignoramento le somme dovute dal datore di lavoro a favore degli eredi di tuo marito, tra l’altro si tratta di quella particolare forma di pignoramento particolarmente agevolata che è il pignoramento presso terzi.

Probabilmente la situazione potrebbe essere approfondita maggiormente con una apposita consulenza, valuta se è il caso di procedere in questo senso o meno.

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Decreto ingiuntivo non opposto: che può succedere?

il mio amministratore di condomio, per anni dopo mie tante rischieste scritte anche tramite raccomandate e pec,di avere estratto conto del conto corrente condominiale, non ha mai risposto e dato esiti a tutte le mie dimostranze anche ad abusivismi condominiali, da me denunciate presso vigili urbani.
e con bilanci negativi per anni, lui nell’ultima assemblea di fine anno ha dichiarato di aver anticipato 5000,00 euro per saldo bilancio, sapendo che doveva essere rimosso ed adesso per ripicca ha fatto decreto ingiuntivo non ancora notificato ai vari condomini, che pero hanno saldato i loro debiti, al nuovo amministratore.
dopo tanto abbiamo richiesto ex articolo 66 ed con una aggioranza di 1000 millesimi lo abbiamo mandato via.
adesso per i decreti ingiuntivi protocollati in tribunale?

La situazione non è descritta con i necessari dettagli e, di conseguenza, con la necessaria chiarezza.

In generale, si può dire che se i decreti ingiuntivi non vengono opposti nel termine di legge, che è di 40 giorni, diventano definitivi.

Questo significa che si traducono in altrettanti titoli esecutivi, cioè azionabili nei confronti dei debitori con atti di esecuzione come pignoramenti e simili.

Naturalmente, se il debito portato dai decreti, insieme alle spese legali, è già stato saldato, il titolo non potrebbe più azionarsi, anche se un’esecuzione, per quanto illegittima, è sempre possibile nel momento in cui circola un titolo.

Ovviamente, i titoli possono essere resi innocui in vari modi, si può stipulare un’apposita transazione con il «creditore», eventualmente restituendo gli originali ai «debitori» o in altro modo, per capire quale bisognerebbe approfondire e capire più in dettaglio la situazione, partendo ovviamente dall’analisi dei decreti stessi.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, valuta di acquistare una consulenza. Iscriviti al blog per non perderti altri articoli come questo.

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Causa vinta: cosa é meglio fare?

Mia madre ha vinto una causa contro il suo ex datore di lavoro per il riconoscimento dell’indennizzo di un infortunio.
Il mio avvocato mi ha messo davanti due ipotesi:
notificare immediatamente la sentenza alla controparte e cominciare con l’azione di recupero crediti però con il pericolo che la controparte si rivolga alla corte d’appello (altri anni annosi di processo, sono già anni che ci andiamo dietro e finalmente c’è una sentenza)
oppure attendere i giorni per la quale la controparte deve fare appello senza notificare, una volta scaduti i giorni si procede con il recupero credito senza possibilità di appello in altre corti. Innanzitutto le vorrei chiedere quale delle due suggerisce, poi in seconda le vorrei chiedere:
quanto andrò a pagare per la procedura di recupero credito?

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Recuperare un credito da una srl: è possibile?

Ho affittato un ufficio ad una società Srl che ha pagato sempre in ritardo e dopo regolare disdetta di locazione è andata via, lasciando: due mensilità ancora da pagare, un danno pare a 5000,00 euro ed ancora la propria merce/attrezzatura nel locale.
L’avvocato alla quale mi sono rivolta, ha già inviato due lettere di reclamo e di intimidazione a pagare ma mi ha detto che con quest tipologia di società Srl purtroppo non si può agire sug crediti delle persone fisiche che ne hanno fatto parte e che può succedere che chiudono la p.Iva e tolgono la società dall’ufficio di registro, in modo che non si possa più intervenire ed io perdo i soldi.
Ma è possibile? Non si può intervenire sul capitale sociale?

È possibilissimo, come spiego meglio nella mia scheda sul recupero crediti, che ti invito a leggere attentamente, dove richiamo il fondamentale concetto della solvenza, cioè della capacità di un debitore di pagare effettivamente i suoi debiti o di poter essere sottoposto, in modo efficace, ad un pignoramento.

Per quanto riguarda il capitale sociale, esso, nonostante tutte le disposizioni a riguardo, non garantisce quasi mai niente. Intanto bisogna vedere se è stato interamente versato, poi considera che comunque è posta a garanzia e soddisfacimento di tutti i creditori, se la società ha altre esposizioni concorrenti facilmente potrebbe non essercene affatto per tutti.

Di solito, quando si concedono immobili in locazione a società a responsabilità limitata o comunque di capitali, dotate cioè di personalità giuridica, si chiede ai soci più importanti di garantire con i propri beni personali, prestando una fideiussione – è sufficiente una firma anche «in proprio» dell’amministratore. Oppure si richiede una fideiussione bancaria. Ovvero ancora si richiede una polizza di tutela legale della locazione, di cui ho parlato in altri post che ti invito a consultare.

Se non hai preso questi accorgimenti a suo tempo, ora non c’è molto margine di manovra.

Si può vedere se si tratta di una srl unipersonale o se ricorre una delle ipotesi in cui c’è la responsabilità anche personale degli amministratori, però mi pare, andando a naso, che il tuo credito non sia tale da giustificare un lavoro e un approfondimento di questo genere, valuta bene il rapporto costi e benefici prima di investire altri soldi in un recupero come questo che potrebbe essere difficile se non impossibile.

Se vuoi un preventivo da parte nostra per l’assistenza nel caso, puoi chiedercelo compilando il modulo nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Credito di oltre 200.000 euro e niente di aggredibile: che fare?

abbiamo un credito da esigere di 220.000 euri. il ns avvocato ha fatto tutto secondo le regole, ma nessuno si è presentato (il debito è diviso per tre persone di famiglia). Pare che sui conti ci sia poco o niente. adesso ha presentato il pignoramento immobiliare sulla casa dove vivono queste tre persone…sono sfiduciata perchè le vendite all’asta sono lunghe (abbiamo 67 anni) e poi, come lei ha scritto, bisogna pagare tanti soldi per la pubblicità, Cosa fare? lasciar perdere tutto? Ma possiamo anche noi detrarre questi mancati pagamenti dalle tasse? Alla fine noi onesti dobbiamo soccombere…grazie alla giustizia che non funziona

La giustizia civile, nel nostro paese, è considerata un affare tra privati. Lo Stato ti mette a disposizione gli strumenti, poi spetta a te valutare innanzitutto se del caso utilizzarli, dal momento che comportano sempre un investimento, e in quale forma; resta poi a tuo carico il rischio che questi strumenti non conducano ad alcun risultato. L’incasso di un credito da parte tua non è considerato un interesse dello Stato, che si limita ad offrirti strumenti limitati, che devi poi valutare tu se usare e come. Il discorso è diverso per la giustizia penale, che è considerata un interesse anche dello Stato, considerato che c’è un interesse pubblico a che, ad esempio, i responsabili di gravi reati siano detenuti e non possano circolare liberamente mettendo in pericolo le persone e le cose.

In realtà, anche la giustizia civile rappresenta un interesse pubblico perché, se anche su questo versante le cose non funzionano, si determina un danno per tante cose di interesse pubblico, come ad esempio, prima tra tutte, l’economia. Però questo non è sentito né dal popolo né dalla classe politica. Ognuno di ricorda della giustizia civile solo quando ne viene coinvolto direttamente e rimane scandalizzato dallo stato in cui si trova questa funzione dello Stato. Fino ad allora, nessuno ne parla. Se fai caso ai programmi dei partiti politici, si parla sempre solo di giustizia penale e mai di giustizia civile.

Se leggi, come ti consiglio, la mia scheda sul recupero crediti, vedrai che da anni suggerisco a tutti coloro che si accingono a recuperare un credito di valutare prima di fare qualsiasi cosa la convenienza di un’azione di recupero, perché in molti casi conviene davvero lasciar perdere e non perdere altri soldi.

Non è certo quello che è giusto, ma è sicuramente quello che conviene, secondo il concetto alla base del mio indirizzo strategico per la trattazione dei problemi legali.

Ma chiudiamo questa sia pur fondamentale parentesi per vedere che cosa si può dire nel vostro caso.

Innanzitutto, non è chiaro se si tratti di una obbligazione solidale o parziaria – sarebbe parziaria se derivasse, ad esempio, da una successione, solidale con ogni probabilità negli altri casi, considerato che la solidarietà è la regola. Questa è una distinzione in linea di principio molto importante, perché in caso di obbligazione solidale si può chiedere l’intero capitale ad una persona, viceversa in caso di parziarietà. Può anche darsi, peraltro, che la natura dell’obbligazione non arrivi ad avere rilevanza, se tutti e tre i debitori non sono solvibili.

«Nessuno si è presentato» è un’espressione che non consente di capire che tipo di pignoramento sia stato tentato in prima battuta, forse un pignoramento presso terzi avente ad oggetto i conti correnti bancari. Purtroppo qui non posso che confermare che se queste persone non hanno consistenze bancarie il pignoramento non avrebbe potuto finire in altro modo…

Per quanto riguarda il pignoramento immobiliare, per fortuna ultimamente le spese di pubblicità si sono abbassate molto, dal momento che solitamente la pubblicità avviene tramite la rete internet e non più mediante giornali specializzati, ma si tratta pur sempre di una procedura molto lunga e farraginosa, per non dire del fatto che bisognerà poi anche vedere che valutazione verrà fatta della casa da parte del CTU incaricato dal giudice e quali saranno le reali possibilità di collocazione sul mercato della stessa. Al riguardo, purtroppo, molti creditori spesso rimangono delusi.

In generale, bisogna dire che tutte queste valutazioni sarebbero state da fare prima di cominciare la causa per ottenere il titolo. Ora però può anche darsi che approfondendo maggiormente la situazione dei debitori si riesca a trovare qualche sostanza aggredibile. Vi consiglierei di fare una ricerca tramite un’apposita agenzia investigativa per vedere se ci sono sostanze più facilmente aggredibili in capo ai debitori.

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CTU: se una parte non lo paga, paga tutto l’altra?

mio padre ha attualmente in corso una causa con un architetto che a seguito di lavori svolti presso la sua abitazione, ha provato ad estorcergli 6mila€. Nel corso della causa il giudice ha nominato un perito che ha effettuato una perizia presso l’abitazione di mio padre ed al seguito di quest’ultima si è visto richiedere dal tribunale il pagamento di € 900 quale somma dovuta al perito. Mio padre ha regolarmente pagato entro i termini prefissati, ma pochi giorni dopo è stato contattato dalla banca perché il tribunale ha eseguito un pignoramento di €2900 e rotti in quanto la controparte non ha pagato il perito, essendosi dichiarata nullatenente (un architetto che gira con un mercedes da 90 e più mila €). Vorrei sapere se questa cosa fatta dal tribunale è giusta e se ci sono mezzi per opporsi al pignoramento. Di certo sto vivendo in prima persona lo schifo del sistema giudiziario italiano.

La giustizia di questa cosa ognuno deve valutarla da sé, qui non discutiamo, generalmente, di cosa è giusto o meno, ma di quello che è legittimo o illegittimo, cioè previsto e consentito dalla legge, o meno, a prescindere dall’eventuale giustizia o ingiustizia.

A questo riguardo, ti devo dire che la cassazione, ad esempio, ha più volte ribadito la regola secondo cui l’obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d’ufficio, o CTU, ha natura solidale ex art. 1294 c.c., in considerazione del fatto che la sua prestazione viene svolta nell’interesse di tutte le parti del giudizio (Cass, n. 6199/96 ed altre ivi citate; 2262/04; 17953/05; 20314/06; 23586/08).

Quando una obbligazione è solidale, il creditore, nel nostro caso il CTU, può richiedere l’intero pagamento ad uno qualsiasi dei condebitori, mentre saranno poi i condebitori a regolare gli obblighi tra loro mediante l’esercizio dell’azione di regresso.

Quando in una obbligazione ci sono più debitori, peraltro, la solidarietà è la regola e la soluzione diversa, che si chiama parziarietà, rappresenta l’eccezione; un esempio di obbligazioni parziarie sono quelle successorie: qui il creditore può chiedere ai singoli eredi solo la rispettiva parte di ciascuno di essi e non l’intero.

Quindi tutto quello che è accaduto è legittimo ed è previsto così perché il CTU, che viene chiamato a prestare la propria opera lavorativa all’interno di un processo senza avere alcuna colpa di eventuali malefatte compiute dall’uno o dall’altra parte, è bene che abbia le maggiori garanzie possibili di ricevere il proprio compenso, anche perché, come ricorda la cassazione, lui lavora cercando di agevolare l’accertamento della verità, cosa che dovrebbe essere nell’interesse di entrambe o tutte le parti del giudizio.

Sotto un altro profilo, comunque, tuo padre non avrebbe dovuto apprendere del pignoramento dalla telefonata della banca, perché, se è vero che il decreto di liquidazione del CTU è titolo esecutivo, è anche vero che la notifica del precetto resta pur sempre necessaria. Tuo padre, dunque, prima del pignoramento avrebbe dovuto ricevere la notifica del precetto. Se l’ha ignorata, purtroppo, deve imputare a sé l’aver fatto andare avanti il pignoramento, con la successiva crescita esponenziale delle spese legali e correlativa figura non eccezionale con la banca.

Per quanto riguarda la causa attualmente pendente, direi che sarebbe stato meglio procedere, in un caso del genere, con un ricorso ex art. 696 bis cpc per CTU preventiva, ma ormai il discorso, essendo la CTU stata fatta, è superato.

Potete valutare l’azione di regresso nei confronti dell’architetto, e magari un esposto disciplinare, per dire di più bisognerebbe vedere la documentazione del pignoramento e quella anteriore e successiva.

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Pignoramento immobiliare acchì?

nell’atto di pignoramento una particella è stata pignorata con la dicitura ” piena proprietà”.
tale particella è una corte comune sulla quale io ho solo il diritto, come risulta dal rogito notarile.
il pignoramento è valido?

Non per cattiveria, ma è davvero impossibile in natura valutare la validità o meno di un pignoramento immobiliare sulla base di una descrizione del caso sviluppata in tre righe, di cui la seconda molto poco comprensibile peraltro, senza vedere l’atto stesso di pignoramento e senza conoscere le circostanze del caso in cui si colloca.

Come ho detto ormai dozzine di volte, bisogna che in questi casi ognuno – cliente ed avvocato – faccia il suo mestiere.

Chi ha un problema legale deve limitarsi ad esporre la situazione di fatto e mostrare i documenti, mentre l’inquadramento giuridico e le possibili soluzioni spettano agli avvocati.

Non ci si può rivolgere ad un professionista sottoponendogli una domanda preconfezionata sulla base di valutazioni che, essendo fatte da una persona che non conosce il diritto e il suo sistema, è sempre regolarmente sbagliata e inutile.

Altrimenti continuiamo a fare come Renzo quando va da Azzeccagarbugli, come ho ricordato in un recente post in cui riporto anche la frase «originale» dell’avvocato magistralmente tratteggiato da Manzoni: «Benedetta gente! Siete tutti così: in vece di raccontar il fatto, volete interrogare, perché avete già i vostri disegni in testa.»

È esattamente l’atteggiamento alla base della tua domanda…

L’unico consiglio che posso darti è quindi di toglierti tutti i disegni che ti sei messa in testa – in un altro post molto recente ho parlato di questo specifico problema – ed acquistare una consulenza da un avvocato, cui farai visionare copia dell’atto di pignoramento e illustrerai la situazione di fatto.

Trattandosi di valori immobiliari, credo che valga la pena di investire una peraltro minima somma per una consulenza.

Un abbraccio.