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10 cose sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

1) Il decreto é provvisoriamente esecutivo quando chi lo riceve ha un termine di 40 giorni per fare opposizione ma intanto deve pagare la somma portata del decreto altrimenti gli fanno un pignoramento.

2) Un decreto può essere ottenuto provvisoriamente esecutivo sia all’origine, al momento della sua emissione, sia in occasione della prima udienza del giudizio di opposizione.

3) Quando viene apposta la clausola di provvisoria esecutorietà, il debitore deve pagare, nonostante vi sia o vi possa essere opposizione, altrimenti rischia un pignoramento.

4) Una volta che la clausola é stata ottenuta, se ne può chiedere la sospensione, ma non anche la revoca: se prima della sospensione sono stati fatti atti esecutivi, gli stessi restano validi fino alla fine dell’opposizione – se ti hanno pignorato i soldi in banca, ad esempio, rischi di non poterli più usare per anni.

5) Se ricevi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, di solito insieme allo stesso ricevi anche il precetto: da quel momento hai 10 giorni di tempo per pagare, salva la riduzione o elisione del termine del precetto stesso.

6) Appena ricevi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo devi chiamare il tuo avvocato o comunque un avvocato: sospendi tutto quello che stavi facendo e dedicati al decreto finché non hai messo la materia in mano ad un avvocato.

7) Se hai un’azienda, la notifica del decreto ti arriva via PEC, quindi: non stare mai più di due o tre giorni senza controllare la PEC!

8) Per legge, le notifiche di atti giudiziari devono riportare una particolare dicitura nell’oggetto della mail: con questa stringa, puoi settare un alert per essere avvisato subito quando tra le PEC in arrivo c’è una notifica giudiziaria.

9) L’opposizione al decreto provvisoriamente esecutivo si fa con l’atto di opposizione più un ricorso a parte, per innestare un subprocedimento sull’inibitoria, cioè la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto.

10) Se non fai il ricorso a parte, rischi che il creditore ti faccia un pignoramento prima della prima udienza del giudizio di opposizione!

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diritto

10 cose sul decreto ingiuntivo.

1) É un procedimento che si utilizza quando si deve recuperare un credito o ci si deve fare riconsegnare una cosa.

2) Un primo esempio é appunto quando si deve recuperare il
corrispettivo non pagato di una vendita di un bene o un servizio.

3) Il secondo caso invece é quando ci si deve fare consegnare o riconsegnare un bene, ad esempio una società di noleggio auto può usare il decreto ingiuntivo per recuperare un veicolo concesso ad un cliente che non paga.

4) Il decreto può in alcuni casi essere emesso dal giudice
provvisoriamente esecutivo: in questi casi, chi lo riceve deve pagare o restituire entro dieci giorni, quelli del precetto, e può fare opposizione solo per vedersi riconosciuta in seguito la propria ragione.

5) Il decreto, sempre in alcune situazioni, pur non emesso in origine in forma esecutiva, può essere munito di esecutorietà anche alla prima udienza del giudizio di opposizione.

6) Chi riceve un decreto ingiuntivo, se non lo ritiene giusto, o meglio legittimo, può presentare opposizione, cioè chiedere al giudice di accertare che non deve pagare o restituire niente, o comunque non nei termini richiesti.

7) Con l’opposizione si apre una causa ordinaria, dove però come cennato il decreto potrebbe anche nel frattempo essere dichiarato esecutivo: é importante dunque che chi fa opposizione indichi quante più prove, specialmente scritte, possibili.

8) Se ricevi un decreto, portalo immediatamente dal tuo avvocato di fiducia, anche perché i 40 giorni per fare opposizione possono essere utilizzati per fare una trattativa e definire la situazione con un accordo.

9) Se ricevi un decreto provvisoriamente esecutivo, devi portarlo al tuo legale con ancora maggior urgenza perché i termini sono
strettissimi.

10) L’opposizione al decreto ingiuntivo esecutivo si fa depositando anche a parte un ricorso per la sospensione dell’esecutorietà altrimenti nell’attesa della prima udienza del giudizio di opposizione il creditore fa in tempo ad agire esecutivamente.

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riflessioni

10 cose sulla condanna alle spese legali.

1) Quando si perde, in tutto o in parte, una causa il giudice ti può condannare a rimborsare le spese legali dell’altra parte.

2) La sentenza é di solito provvisoriamente esecutiva, questo significa che puoi anche impugnarla, ma intanto devi eseguirla, cioè pagare le spese legali.

3) Se non paghi le spese legali al tuo avversario, lui può agire esecutivamente nei tuoi confronti, facendoti un pignoramento.

4) Il pignoramento deve sempre essere preceduto dalla notifica di un atto, chiamato di precetto, ricevuto il quale hai dieci giorni di tempo per pagare.

5) É comunque meglio pagare prima di aver ricevuto il precetto, perché il precetto comporta spese ulteriori.

6) Di solito il tuo avvocato, quando sei condannato alle spese legali, chiede al legale avversario i conteggi del dovuto, in modo da pagare prima di ricevere il precetto e avere ulteriori spese.

7) Per il pagamento delle spese legali avversarie non è previsto nessun termine: devono essere pagate subito, salvo solo il precetto.

8) A volte si può trattare sulla condanna alle spese legali ad esempio con un accordo che prevede la rinuncia di controparte alle spese legali contro la tua rinuncia, ad esempio, a impugnare.

9) Le spese legali di solito comprendono anche le spese di
registrazione della sentenza o del provvedimento finale: é una tassa da versare allo Stato e, a seconda del valore della causa, può essere anche alta.

10) L’unico modo per non pagare le spese di soccombenza é avere una polizza di tutela legale adeguatamente e tempestivamente attivata.

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riflessioni

15 cose sull’aumento ISTAT per separazione, divorzio, affido.

1) L’aumento ISTAT riguarda gli assegni di mantenimento previsti in separazione, divorzio e affido e serve a mantenere il potere di acquisto dell’assegno nonostante l’inflazione.

2) Esso comporta appunto l’aumento dell’assegno o degli assegni ogni anno in dipendenza dell’andamento dell’inflazione calcolato
dall’Istituto di statistica osservando i prezzi di determinati beni e servizi più comuni.

3) La rivalutazione Istat è obbligatoria per legge per gli assegni corrisposti in caso di divorzio, separazione e affido: non è necessario che sia prevista dal titolo, ma si verifica comunque in modo automatico anche appunto dove non prevista.

4) Il soggetto tenuto al pagamento ha dunque l’obbligo di aggiornare l’assegno in modo automatico, senza che la controparte ne faccia richiesta.

5) Può essere escluso dal giudice, l’articolo 5 della legge sul divozio 898/1970 infatti dice: “Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione“. Non mi è mai capitato di vederlo escluso e concettualmente fatico a pensare a situazioni che consentano l’esclusione, ad eccezione di periodi deflattivi, che non ci sono comunque da decenni.

6) Il credito all’aumento ISTAT si prescrive in cinque anni, come i singoli ratei di mantenimento.

7) Per il calcolo dell’importo dell’aumento si può utilizzare una delle tante utility disponibili on line cercandole banalmente con google.

8) Le parti riservano spesso all’aumento ISTAT un’attenzione che sarebbe davvero degna di maggior causa, a volte per 20€ si fanno lettere, ore di lavoro, ecc.

9) É consigliabile, considerando i costi consueti di un intervento legale, che le parti che hanno diritto all’aumento ne facciano richiesta autonomamente, usando le utility disponibili e inviando la richiesta via PEC.

10) In difetto di pagamento, in teoria chi ha diritto all’aumento può notificare un atto di precetto, ma quasi mai ne vale la pena, per ragioni sia di costi sia di opportunità.

11) Se chi deve pagare l’aumento é per il resto un pagatore puntuale, bisogna infatti pensarci due volte prima di mandargli un atto di precetto: per prendere 20€ si potrebbero avere problemi per incassare poi l’intero assegno di importo ben superiore.

12) Per questo, di solito la questione relativa all’aumento ISTAT viene «infilata» in occasione di altre iniziative, dove non costa niente aggiungerla, mentre se la devi coltivare apposta devi valutarne bene la convenienza.

13) In caso di mancata corresponsione della rivalutazione Istat, non c’è responsabilità penale, quindi non si può mai pensare di fare una querela per mancato pagamento dell’aumento Istat.

14) La rivalutazione opera per ogni assegno e cioè quello di mantenimento per il coniuge separato, quello di divorzio e quello per i figli, sia minorenni sia maggiorenni.

15) Un modo per potersi tutelare nonostante il basso importo potrebbe essere quello di disporre di una polizza di tutela legale con copertura estesa a questo genere di vertenze.

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diritto

Precetto notificato via posta: che succede se non ritira?

Quando notifichi un atto di precetto tramite il servizio postale, ipotesi ad oggi la più comune, dal momento che l’utilizzo dell’ufficio NEP è sempre meno diffuso, può accadere che il postino non trovi nessuno per la consegna dell’atto.

In questi casi, il postino verifica innanzitutto che l’indirizzo indicato nel precetto sia corretto, guardando che, ad esempio, ci siano le generalità del debitore sulla cassetta postale, sui campanelli e così via, chiedendo se del caso anche informazioni ai vicini.

Se queste informazioni mancano, può fare un controllo anagrafico e, se la residenza dovesse risultare errata, restituisce il plico al mittente con l’annotazione di indirizzo errato, trasferito e così via.

Se, invece, appare evidente che pur non essendo in casa il debitore abita ancora a tutti gli effetti là, il postino lascia un avviso nella casetta in cui si dice di aver tentato il recapito poi, una volta tornato in sede, gli spedisce una raccomandata in cui lo avvisa che il plico è stato depositato presso l’ufficio postale – CAD, comunicazione di avvenuto deposito.

A questo punto, possono succedere diverse cose.

Il debitore vede l’avviso che gli ha lasciato il postino, oppure riceve la raccomandata, e va presso l’ufficio postale a ritirare il plico con il precetto, che a questo punto è appunto da considerarsi effettivamente ricevuto.

Cosa succede se, invece, il debitore non vede gli avvisi (avviso vero e proprio e raccomandata) oppure li vede ma non va a ritirare il plico?

In questo caso, valgono le seguenti regole:

  • l’ufficio postale, dopo 10 giorni dalla spedizione della CAD, restituisce all’avvocato mittente quello che sarebbe stato l’avviso di ricevimento del plico, precisando che la consegna non è avvenuta per «temporanea assenza del destinatario» e che appunto si tratta di «atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D.»;
  • il plico resta comunque depositato per sei mesi presso l’ufficio postale: il debitore può andarlo a ritirare anche in seguito, purché entro i sei mesi,   perché al termine degli stessi sei mesi anche il plico verrà restituito all’avvocato mittente.

In questo caso, quand’è che si ha il perfezionamento della notifica?

La legge prevede che la notifica si perfezioni, in questi casi in cui il plico non viene effettivamente ricevuto o ritirato dal debitore, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD, che poi è lo stesso giorno in cui il plico è stato depositato presso l’ufficio postale.

Questa data risulta dall’«avviso di ricevimento» (lo chiamiamo così anche se in pratica non c’è stato nessun ricevimento, ma si usa lo stesso cartoncino) in cui appunto l’ufficiale postale annota sia la data di avvenuto deposito che la data di spedizione della CAD – oltre che quella in cui il plico viene rispedito al mittente (ma questa data ha scarsa rilevanza).

Dunque in questi casi il pignoramento quando può essere promosso?

Bisogna contare 10 giorni dal momento in cui si può ritenere essersi perfezionata la notifica.

Poniamo ad esempio che il plico non recapitato sia stato depositato in data 16.4 e che in pari data, come è previsto, sia stata spedita la CAD.

recupero crediti

La notifica, dunque, è da considerarsi perfezionata il 26.4. Per poter fare il pignoramento occorre attendere i dieci giorni del precetto (so che non ha senso pratico aspettare i dieci giorni di un «avvertimento» che il debitore non ha di fatto visto, ma la procedura deve ovviamente essere rispettata ugualmente), pertanto: il pignoramento si potrà fare dal 7 maggio.

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Formula esecutiva telematica: un altro passo in avanti.

Stamattina ho mandato via un precetto con sentenza munita di formula esecutiva in via telematica.

Anche questa innovazione, come molte altre del telematico nel processo civile, penale e amministrativo, é piuttosto utile, consente a noi avvocati di risparmiarci accessi presso le cancellerie e di
velocizzare i tempi, con il risultato finale di rendere un servizio migliore ai nostri clienti.

recupero crediti

Per ottenere una copia esecutiva di un titolo, é necessario
depositarne, sempre per via telematica, la domanda relativa. Il tribunale poi nel mio caso ha comunicato tramite PEC l’avvenuta apposizione della formula.

A questo punto, ovviamente, il titolo esecutivo munito di formula, nel mio caso una sentenza di divorzio, ma naturalmente possono essere anche altre cose, nel caso più frequente decreti ingiuntivi, può essere scaricato dal fascicolo telematico.

Nel caso in cui la notifica debba avvenire in cartaceo, come ho dovuto fare stamattina, occorre inserire una certificazione di conformità dell’esemplare analogico cartaceo all’originale che si trova nel fascicolo del procedimento. Analogamente, ritengo, nel caso di notifica via PEC quando si scarica la copia informatica, mentre penserei sia inutile, invece, nel caso di download del duplicato informatico, che non necessita di certificazione di conformità.

Non ho pagato diritti, immagino per il fatto che la certificazione di conformità é stata fatta da me come difensore.

Personalmente, sono molto felice degli strumenti telematici, che consentono di lavorare più velocemente e meglio.

Se solo penso a come si facevano queste ed altre cose appena venti anni fa…

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CTU: se una parte non lo paga, paga tutto l’altra?

mio padre ha attualmente in corso una causa con un architetto che a seguito di lavori svolti presso la sua abitazione, ha provato ad estorcergli 6mila€. Nel corso della causa il giudice ha nominato un perito che ha effettuato una perizia presso l’abitazione di mio padre ed al seguito di quest’ultima si è visto richiedere dal tribunale il pagamento di € 900 quale somma dovuta al perito. Mio padre ha regolarmente pagato entro i termini prefissati, ma pochi giorni dopo è stato contattato dalla banca perché il tribunale ha eseguito un pignoramento di €2900 e rotti in quanto la controparte non ha pagato il perito, essendosi dichiarata nullatenente (un architetto che gira con un mercedes da 90 e più mila €). Vorrei sapere se questa cosa fatta dal tribunale è giusta e se ci sono mezzi per opporsi al pignoramento. Di certo sto vivendo in prima persona lo schifo del sistema giudiziario italiano.

La giustizia di questa cosa ognuno deve valutarla da sé, qui non discutiamo, generalmente, di cosa è giusto o meno, ma di quello che è legittimo o illegittimo, cioè previsto e consentito dalla legge, o meno, a prescindere dall’eventuale giustizia o ingiustizia.

A questo riguardo, ti devo dire che la cassazione, ad esempio, ha più volte ribadito la regola secondo cui l’obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d’ufficio, o CTU, ha natura solidale ex art. 1294 c.c., in considerazione del fatto che la sua prestazione viene svolta nell’interesse di tutte le parti del giudizio (Cass, n. 6199/96 ed altre ivi citate; 2262/04; 17953/05; 20314/06; 23586/08).

Quando una obbligazione è solidale, il creditore, nel nostro caso il CTU, può richiedere l’intero pagamento ad uno qualsiasi dei condebitori, mentre saranno poi i condebitori a regolare gli obblighi tra loro mediante l’esercizio dell’azione di regresso.

Quando in una obbligazione ci sono più debitori, peraltro, la solidarietà è la regola e la soluzione diversa, che si chiama parziarietà, rappresenta l’eccezione; un esempio di obbligazioni parziarie sono quelle successorie: qui il creditore può chiedere ai singoli eredi solo la rispettiva parte di ciascuno di essi e non l’intero.

Quindi tutto quello che è accaduto è legittimo ed è previsto così perché il CTU, che viene chiamato a prestare la propria opera lavorativa all’interno di un processo senza avere alcuna colpa di eventuali malefatte compiute dall’uno o dall’altra parte, è bene che abbia le maggiori garanzie possibili di ricevere il proprio compenso, anche perché, come ricorda la cassazione, lui lavora cercando di agevolare l’accertamento della verità, cosa che dovrebbe essere nell’interesse di entrambe o tutte le parti del giudizio.

Sotto un altro profilo, comunque, tuo padre non avrebbe dovuto apprendere del pignoramento dalla telefonata della banca, perché, se è vero che il decreto di liquidazione del CTU è titolo esecutivo, è anche vero che la notifica del precetto resta pur sempre necessaria. Tuo padre, dunque, prima del pignoramento avrebbe dovuto ricevere la notifica del precetto. Se l’ha ignorata, purtroppo, deve imputare a sé l’aver fatto andare avanti il pignoramento, con la successiva crescita esponenziale delle spese legali e correlativa figura non eccezionale con la banca.

Per quanto riguarda la causa attualmente pendente, direi che sarebbe stato meglio procedere, in un caso del genere, con un ricorso ex art. 696 bis cpc per CTU preventiva, ma ormai il discorso, essendo la CTU stata fatta, è superato.

Potete valutare l’azione di regresso nei confronti dell’architetto, e magari un esposto disciplinare, per dire di più bisognerebbe vedere la documentazione del pignoramento e quella anteriore e successiva.

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Mancato pagamento ultima rata: che può succedere?

mesi fa ho ricevuto un decreto ingiuntivo a quale è seguito precetto (luglio 2016)..sono riuscita a bloccare l’esecuzione accordandomi in pagamenti dilazionati fino a gennaio 2017. Io però l’ultima rata di gennaio nn posso pagarla. Cosa può succedere?

Se ho ben capito, l’accordo transattivo che avevi raggiunto con il creditore riguardava solo i termini di pagamento e non anche l’ammontare del tuo debito per capitale, interessi e spese legali, dal momento che parli solo di «pagamenti dilazionati».

In questo caso, resta dovuto solo l’importo dell’ultima rata.

Per questo importo, può essere – salvo che la transazione non avesse efficacia novativa, cosa che si potrebbe tentare di appurare solo esaminandola – azionato il decreto ingiuntivo, con ulteriori spese di esecuzione, nelle forme solitamente previsti per il recupero crediti, sulle quali ti invito a leggere la scheda relativa.

Può essere sconveniente per il creditore promuovere un’esecuzione per un importo residuo che magari può essere basso – purtroppo non dici nemmeno di quanto è, quindi dobbiamo tirare a indovinare. In considerazione di ciò, forse puoi avere discrete chances di fare una nuova negoziazione con il creditore per vedere di ottenere una ulteriore dilazione che ti consenta di pagare anche questa ultima rata.

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Ricevo un’opposizione a precetto per mantenimento: cosa faccio?

Mi trovo in una situazione paradossale! In sede di separazione consensuale ho richiesto che il mio ex coniuge garantisse il pagamento degli alimenti per me ed i ns figli tramite fideiussione bancaria per due anni , specificando che tali condizioni sarebbero state riviste in sede di divorzio, a marzo 2014. Questa richiesta nasceva dall’ostilità del medesimo , cui ho dovuto anche pignorare i conti in più occasioni. A compensazione di tale onere a suo carico, io ho accettato di ridurmi l’assegno da 1100 euro mensili a soli 600, trasformando così una separazione giudiziale di oltre due anni in consensuale. Naturalmente egli non ha voluto trovare un accordo per divorzio consensuale e nel frattempo la fideiussione è scaduta. Di qui la sua decisione di corrispondere ad oggi i soli alimenti dei figli. Ad il mio precetto , il suo avvocato si è opposto dicendo che l’obbligo nei miei confronti si è estinto al termine della fideiussione. Ma io non ho mai espresso alcuna rinuncia! Che fare?

Leggendo tra le righe, mi sembra di capire che tu abbia notificato un atto di precetto per il pagamento del mantenimento e che il tuo ex abbia presentato opposizione all’esecuzione sostenendo che, insieme alla fideiussione, si sarebbe estinto anche il tuo diritto al mantenimento.

Ora, se questa è la situazione, io, senza vedere né il titolo che regola la vostra separazione, né la fideiussione, né il precetto, né, soprattutto ed infine, l’atto di citazione o ricorso in opposizione a precetto, che cosa ti potrei dire?

Grazie della stima, ma quando va bene riesco a fare decentemente l’avvocato, non di certo l’indovino. E peraltro credo che anche un indovino in un caso del genere avrebbe qualche problema a concretizzare…

L’unica cosa che ti posso dire è che devi rivolgerti prima possibile ad un legale per fargli esaminare la documentazione di cui sopra ed eventualmente altra correlata, per valutare il fondamento dell’opposizione presentata e agire di conseguenza, probabilmente costituendosi nel giudizio.

Può essere che si tratti di un’iniziativa giudiziaria priva di adeguate basi legali, come purtroppo ce ne sono tutti i giorni, ma è inutile parlare di «situazione paradossale» e fare altre cose generiche, mentre va invece affrontata in concreto, lavorando sul caso; mi dispiace ma altre soluzioni non ce ne sono.

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Per quanto tempo rimane valido un atto di precetto?

nel giorno dell’11 novembre 2014, mi è stato notificato un precetto su sentenza, ad oggi, non ho avuto nessun’altra comunicazione, sono scaduti i termini?

Il precetto va in perenzione, cioè diventa inefficace, normalmente dopo tre mesi dall’avvenuta notifica se nel frattempo il creditore non ha provveduto ad iniziare il processo esecutivo, di solito richiedendo il pignoramento.

In tali ipotesi, tuttavia, il creditore ovviamente non perde il diritto lui garantito dal titolo esecutivo, ma può procedere ad una rinnovazione dell’atto di precetto, senza, tuttavia, poter chiedere in questo secondo atto le spese legali relative al precedente, che è diventato inefficace per sua inerzia.

L’azione esecutiva si ritiene sottoposta al termine di prescrizione ordinario che è come noto decennale.

Ovviamente, alla scadenza dei tre mesi dalla notifica il debitore non può ancora stare, nemmeno per il momento, tranquillo: il creditore potrebbe avere, proprio per l’imminenza della scadenza, richiesto il pignoramento, ad esempio quello mobiliare, e l’ufficiale giudiziario magari deve ancora iniziarlo. In questi casi, il pignoramento è stato richiesto e quindi il precetto non è diventato invalido, quindi il pignoramento stesso verrà poi eseguito regolarmente.