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Causa non soddisfacente: che fare?

ho appena terminato una causa civile di danneggiamento dove ero parte offesa, la giudice però non vuole pagarmi nulla se non una somma misera di 50 euro perché dice che alla domanda non sono stati quantificati i danni materiali, oltretutto non mi da neanche il danno morale, il fatto risale a marzo 2014 e poi si era depenalizzato con conseguente causa civile, come posso fare ora per recuperare i danni? Il fatto accaduto in condominio, il vicino di casa si permetteva di entrare nella scala mia per distruggere violenza i vasi e piante, vasi terracotta scaraventandoli da un altezza di 5 /6.metri.

Se hai «appena terminato una causa civile» ci sarà una sentenza che la definisce.

Se l’ipotesi è questa, allora la situazione è, di conseguenza, la seguente:
– l’unico modo per tentare di cambiare quanto deciso nella sentenza è impugnarla, probabilmente con appello;
– nel caso in cui non venga proposto appello, o comunque impugnazione, nei termini previsti dalla legge, la sentenza diventerà per sempre definitiva, a prescindere da qualsiasi questione a riguardo, da chi avesse ragione o torto e in che misura.

A questo va aggiunto che se non hai fornito una idonea dimostrazione del danno nel corso del giudizio di primo grado non potrai farlo in secondo grado, perché in appello è vietato salvo eccezioni di abbastanza rara applicazione introdurre nuove prove.

Per cui, l’appello potrebbe essere valutato solo se tu avessi introdotto prove sufficienti del danno che il giudice di primo grado avrebbe sbagliato a valutare: ad esempio avevi messo una ricevuta che il giudice ha ritenuto prova non valida, ma che puoi chiedere al giudice di secondo grado, cioè di appello, di ritenere, a contrario, prova valida.

Se, invece, le prove non sono proprio state richieste, allora l’appello sarebbe molto probabilmente non solo inutile ma anche controproducente, perché anche in quella sede potresti essere condannato alle spese legali.

Se vuoi farci esaminare le possibilità di impugnazione, il prodotto da valutare sarebbe questo anche se ti consiglio di riflettere bene sulla convenienza di spendere ulteriore denaro e investire ancora sulla vertenza.

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Atti processuali: scriverli via Skype col cliente.

Stamattina ho scritto un atto processuale via Skype, una comparsa di risposta in un procedimento ex art. 702 ter cod. proc. civ..

Nel mio iMac da 27, avevo aperto tre finestre: una con il word processor con la comparsa, una con il PDF del ricorso e la terza col cliente via Skype.

C’è da dire che questo è da sempre il mio metodo di redazione degli atti, li faccio insieme al cliente. Concordo con lui un appuntamento di un paio d’ore in cui discutere i problemi e le tematiche oggetto del procedimento e passare, subito dopo nella stessa sessione, a scrivere quel che c’è da dire.

Dopo aver sperimentato diversi metodi, ho visto che questo è quello che, almeno a mio giudizio, garantisce più produttività ed efficienza, almeno per quei procedimenti o quelle fasi processuali in cui il fatto ha preponderante importanza rispetto al diritto – per i ricorsi in cassazione, ad esempio, il discorso è ovviamente molto diverso, il cliente qui ha molto meno da dire.

La redazione degli atti insieme al cliente consente un alto grado di interazione tra professionista e assistito, innalza naturalmente il livello di fiducia e la connessione reciproca, consente di focalizzare bene i fatti di causa e di individuare e descrivere altrettanto efficacemente i mezzi di prova.

Ovviamente, il cliente va appositamente governato altrimenti almeno il 70% del tempo allocato finisce buttato al cesso, ma è una cosa che, nel suo stesso interesse, si può e si deve fare.

Anche se la mente dell’uomo medio tende a saltare oggigiorno come una scimmia da un oggetto all’altro in continuazione, dopo alcuni gentili richiami un certo grado di focalizzazione si riesce sempre ad ottenere e, in fondo, con mezzi di contatto meno diretto come il telefono o la mail i risultati sarebbero comunque peggiori – quante mail
estremamente chiare rimangono senza riscontro solo perché il cliente non le ha capite, lette con la dovuta attenzione, magari viste ma poi dimenticate e così via.

Insomma, la mia esperienza è da molti anni quella per cui redigere gli atti in un apposito appuntamento insieme al cliente garantisce risultati migliori sono tanti punti di vista.

In tempo di coronavirus, pertanto, ho cercato di mantenere lo stesso metodo, naturalmente tramite Skype e devo dire che funziona molto bene.

E tu che metodo utilizzi per la redazione degli atti?

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Progetto riservato poi diffuso: è violazione della privacy?

Dopo la ristrutturazione della ns. casa a schiera il vicino ci ha citati dall’avvocato perché secondo lui non avevamo rispettato le distanze. In quella sede ho scoperto che il vicino e l’avvocato sono in possesso del nostro progetto bozza che abbiamo usato solamente per chiedere dei preventivi a diverse ditte di costruzione e quindi un progetto non ufficiale. La sorella del vicino lavora in una di queste ditte ed io presumo che è stata lei a portare il progetto a suo fratello. La ditta può passare ad una terza persona dei dati personali? Il progetto contiene il mio nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ecc. Come posso tutelarmi? E’ una violazione della Privacy? La ditta, non avendo ricevuto l’incarico, non dovrebbe cancellare i miei dati personali?

Molto probabilmente è una violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Faccio però queste osservazioni.

Innanzitutto, se ho ben capito, avete già una causa civile di cui occuparvi, che vi porterà via soldi, energia, tempo. Dovete quindi valutare se volete allargare il fronte ad altre questioni collaterali, e non risolutive rispetto a quella più importante oggetto di causa, che parimenti richiedono, per essere adeguatamente coltivate, soldi, energia e tempo.

Supponendo per un attimo che si decida di «allargare il fronte» anche alla tutela della privacy, non sarebbe così immediato dimostrare chi ha commesso la violazione, dal momento che il progetto in questione, per tua stessa ammissione, ha circolato ed è stato mostrato a diverse aziende a scopo di raccolta del preventivo. Si può forse presumere che la parente della vostra controparte sia l’autrice della violazione, ma per andare da un sospetto, per quanto possa sembrare corposo, ad una dimostrazione vera e propria ce ne corre.

Tutto sommato, la mia impressione è che, coltivando questa vertenza di privacy, in cui pur i vostri diritti sono stati violati, finireste per disperdere le preziose risorse di cui disponete per affrontare la questione principale, risorse che, è bene non dimenticarlo, sono limitate, per poi magari finire per incartarvi e, dopo aver speso parte di queste risorse, non riuscire nemmeno ad ottenere un risultato.

Anche ipotizzando un ricorso, infatti, all’autorità garante per la privacy, che è una iniziativa tutto sommato meno costosa di una causa civile, il tema della prova della violazione e del responsabile della stessa rimane con tutta la sua importanza.

A livello strategico, per quanto possa non essere giusto, il mio consiglio probabilmente sarebbe più quello di concentrarvi sulla causa in materia di violazione delle distanze dai confini.

Se credete, si può approfondire maggiormente, sia per l’una che per l’altra questione; nel caso, potete richiederci un preventivo compilando il modulo che si trova nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Causa di rivendicazione e usucapione: che fare?

Espongo il mio problema. La rete di recinzione che divide la mia proprietà da quella dei miei vicini non è posta sul reale confine catastale ma 10mt. più dentro rispetto allo stesso, in difetto rispetto alla mia proprietà. Ho intentato una causa di rivendicazione di questo terreno perché ho costruito la mia abitazione su l’attuale confine, in difetto rispetto alle norme del mio comune che prevedono una distanza minima di mt.5. Il mio vicino dichiara di aver sanato la sua invasione per effetto di usucapione e minaccia di chiedere l’abbattimento della mia abitazione. Ora io le chiedo in caso io perda la causa davvero il mio vicino non solo diventerà proprietario del mio terreno ma può anche chiedere la demolizione di casa mia?

È una situazione che richiede un approfondimento molto, ma molto maggiore.

Mi limito a qualche breve cenno, restando inteso che conviene che tu chieda delucidazioni al legale che ti sta seguendo la posizione e che conosce il caso meglio di chiunque altro.

L’usucapione è un istituto basato sul possesso, che è una situazione di fatto, cioè un potere esercitato, anche a prescindere da qualsiasi legittimazione giuridica, su una cosa. In altri termini, un utilizzo, un uso puro e semplice.

Nelle cause in cui si verte, a titolo principale o in via di eccezione, di usucapione, dunque la prova dei fatti riguarda semplicemente l’avvenuto uso di un bene.

La prova pressoché esclusivamente utilizzata per dimostrare gli usi pregressi è quella testimoniale, questo fa sì che una vertenza in cui è coinvolto l’usucapione possa finire davvero in qualsiasi modo, perché nessuno sa cosa esattamente possano venire a dire i testimoni e come ciò che hanno riferito possa venire interpretato dal giudice.

Il secondo grosso problema di questa situazione è che sulle questioni civili si innestano quelle urbanistiche, rispetto alle quali non si può dire nulla di particolareggiato, dal momento che gli strumenti urbanistici variano a seconda della zona in cui ci si trova, anche all’interno dello stesso territorio comunale a volte.

Non so se tu abbia già instaurato la causa di rivendicazione della fetta di terreno in contestazione, ovviamente qualora tu non lo avessi già fatto sarebbe bene fare un adeguato approfondimento di tutti questi aspetti, ed altri (questi sono solo quelli principali e più problematici), che riguardano la situazione.

L’unica cosa che, in generale, si può aggiungere è che anche in situazioni come queste sicuramente una soluzione di tipo amichevole, basata sul raggiungimento di un accordo con il tuo vicino, potrebbe essere tutto sommato quella ideale. Quindi valuta anche di investire su una trattativa col tuo vicino.

Se vuoi approfondire maggiormente, tramite un secondo parere rispetto a quello del legale che ti sta già seguendo, puoi valutare di acquistare una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani, che possono evitarti di cadere in situazioni difficili.