Categorie
diritto

Se accetto un’eredità con beneficio d’inventario perdo la reversibilità?

in caso di accettazione con beneficio di inventario, il coniuge del defunto deve rinunciare alla pensione di reversibilità?

È un caso che non mi è mai capitato, ma direi proprio di no.

Innanzitutto, il trattamento pensionistico è autonomo rispetto alla posizione successoria e si collega piuttosto alla posizione in seno alla famiglia e al rapporto di parentela.

In secondo luogo, l’accettazione con beneficio d’inventario è pur sempre un’accettazione, dove l’accettante diviene erede universale del de cuius.

Per ulteriori conferme, puoi chiedere presso gli uffici INPS.

Categorie
diritto

Come posso evitare che i debiti di mio marito defunto ricadano su di me?

Mio marito è deceduto dopo sei mesi di matrimonio. Un avvocato ci aveva consigliato la separazione dei beni per evitare appunto di dovermi accollare i suoi debiti contratti precedentemente al matrimonio e alla convivenza di fatto. Ma proprio in questi giorni ho saputo che sia stata con grande probabilità una falsa informazione. Ho alcune domande:
– erediterò i suoi debiti (equitalia che stava pagando finchè era in vita e altri debiti per una finanziaria)?
– aver fatto domanda per la reversibilità può precludermi la possibilità di rinunciare all’eredità se fosse necessario?
– la reversibilità è collegata all’eredità?
– Non aveva suoi beni personali e insieme non abbiamo acquistato nessun bene. Su cosa potrebbero rivalersi i suoi creditori?

Il regime patrimoniale che si sceglie per la famiglia ha in effetti poco a che vedere con i debiti personali di ciascun coniuge, ci sono alcune differenze ma non sono così importanti come forse ti avevano fatto credere.

Le informazioni a vanvera che uno riguarda come vere relativamente alla propria coppia dimostrano ancora una volta come non sia una idea poi così sbagliata per chi intende iniziare a vivere insieme e appunto a fare coppia acquistare una consulenza da un legale sulla forma da dare a questa convivenza e sul regime patrimoniale da scegliere, tutti aspetti che prima ancora che scelti vanno anche compresi adeguatamente per poi gestirli al meglio.

Venendo alle tue domande molto in sintesi.

Erediti se accetti l’eredità. Ne abbiamo parlato molte volte nel blog, puoi fare una ricerca tra i vecchi post.

Non credo proprio che la domanda di reversibilità importi implicita accettazione dell’eredità, anche se sul punto ti suggerirei di fare una ricerca giurisprudenziale, che potrebbe essere utile.

Per quanto riguarda i beni su cui potrebbero rivalersi i creditori, è un discorso molto lungo e articolato, che dipende in larga misura dalla rinuncia o meno all’eredità. Se i debiti sono molto ingenti, ti consiglio di ordinare una consulenza da un legale per analizzare in dettaglio la situazione e capire cosa è meglio fare.

Categorie
diritto

Ci si può sposare facendo in modo che il coniuge non erediti?

il mio fidanzato di 72 anni ,vedovo -io 57, divorziata – dopo avermi prromesso matrimonio civile per anno prossimo, non intende piu’ sposarsi. Motivo: la successione. Cioe’ anche facendo testamento a favore dell’unica figlia, essendo nulla ogni scrittura privata di rinunzia a quota di legittima, potrei poi pretendere la mia legittima di un terzo, a sua ev. dipartita, su beni mobili e immobili, portando via quindi quota alla figlia (se lui non si sposa). Non vogliamo donare questi beni alle rispettive figlie uniche finche’ in vita, e tantomeno nuda proprieta’ e usufrutto (non ci si fida delle figlie).
—Vede qualche soluzione per potersi sposare soprattutto ai fini di pensione di reversibilita’?
—Andrebbe riformato diritto successorio familiare escludendo coniuge dalla successione, se in separazione beni e se in seconde nozze

Non ci sono assolutamente soluzioni, perché qualsiasi «idea» di muoversi in questo senso va contro i principi fondamentali in materia di famiglia e successioni della nostra legislazione.

Al massimo si possono individuare e mettere a punto, calibrando bene sulla situazione di fatto, dei «ripieghi», che però, in quanto tali, possono reggere fino ad un certo punto.

Purtroppo, anche anzi forse soprattutto in ambito giuridico, non si può avere la classica botte piena e moglie ubriaca, salvo a prezzo di compromessi e soluzioni raffazzonate che poi al momento opportuno potrebbero essere più o meno facilmente smascherate.

Se vi volete bene, sposatevi e fidatevi l’un l’altro, altrimenti è giusto che rimaniate conviventi.

Categorie
diritto

La reversibilità in caso di divorzio.

Dopo il divorzio, spetterà a mia moglie, in caso di mio decesso, la pensione di reversibilità?

Il trattamento di reversibilità spetta:

  • al coniuge, anche se separato o divorziato, a patto che non abbia contratto un nuovo matrimonio. Il coniuge separato con addebito può ottenere la pensione ai superstiti solo se titolare di un assegno alimentare fissato da tribunale a carico del coniuge scomparso. Il divorziato ha diritto al trattamento se titolare di assegno divorziale. Inoltre la data di inizio del rapporto assicurativo del coniuge deceduto deve risultare anteriore alla sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio. Se lo scomparso aveva contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio il diritto al trattamento di reversibilità spetta sia al coniuge superstite e sia quello divorziato (ovviamente con assegno divorzile);

  • ai figli che alla data di scomparsa del genitore siano minori, studenti o inabili o a suo carico (si intendono figli quelli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge). I figli aventi diritto al trattamento sono i minorenni, gli studenti fra i 18 e i 21 anni, a carico dello scomparso, che non prestano attività lavorativa, gli universitari per la durata del corso legale di studi (comunque non oltre i 26 anni), sempre a patto che non svolgano attività lavorativa e fossero a carico del genitore. Il diritto spetta anche ai figli inabili con grave infermità fisica o mentale tale da non consentire lo svolgimento di un’attività lavorativa;

  • ai nipoti minorenni che erano a carico della nonna o del nonno scomparso;

  • in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti il diritto spetta anche ai genitori e, in mancanza di questi, anche ai fratelli celibi o alle sorelle nubili.