Categorie
diritto

Se ho il patrocinio gratuito il mio avvocato può chiedermi dei soldi dopo la sentenza?

ieri ho saputo dal mio avvocato che abbiamo vinto la causa contro il mio ex datore di lavoro poichè licenziata in stato di gravidanza.
Ora vorrei sapere a quanto ammonta il risarcimento totale, tenuto conte che il giudice ha disposto 15 mensilità per sostituzione reintegro più risarcimento stipendi non pagati, quindi 9 mesi, sulla base dello stipendio lordo di euro 2214 più interessi e rivalutazioni, quanto avrò al netto? come devo fare il calcolo? Inoltre in quanto tempo crede mi arriveranno i soldi?
Altra domanda: ho fatto causa con gratuito patrocinio, il giudice ha disposto che le spese legali sono a carico dell’azienda, per le spese di lite un terzo delle spese legali io e gli altri 2/3 l’azienda?
Ora il mio avvocato mi ha chiesto di pagarlo (senza quantificare) ma con il gratuito patrocinio devo pagarlo? Inoltre gli ho chiesto di quantificarmi la spesa e mi ha risposto che deve fare prima i conteggi del mio risarcimento, è corretto?

I conteggi precisi non te li posso fare io, anche perché sarebbe necessario leggere il dispositivo della sentenza, ma deve comunque farteli il tuo avvocato.

Quello che posso dirti io è che se il processo è stato incardinato con il sistema del gratuito patrocinio, nel senso che tu, prima di iniziarlo, hai presentato la domanda di ammissione e l’organo competente – che in questo caso dovrebbe essere l’ordine degli avvocati – ha accettato la tua domanda concedendoti il beneficio, il tuo avvocato non può chiederti nessun pagamento.

Se lo facesse, oltre a non ingenerare nessun obbligo di pagamento in capo a te, commettere un illecito anche deontologico o disciplinare, per cui potrebbe essere sanzionato dall’ordine degli avvocati cui appartiene.

Piuttosto, il giudice nel dispositivo, se sei stata ammessa al patrocinio, avrebbe dovuto porre la condanna alle spese posta in capo a controparte a favore dello Stato e non tuo. Però c’è da dire che abbastanza spesso i giudici su questo si sbagliano, per cui non vuol dire, c’è solo da fare una istanza di correzione della sentenza.

Categorie
diritto

Se la sentenza non ordina di rimborsarmi tutte le spese di CTP posso fare appello?

Se il Giudice rigettando un ricorso, condanna la parte attrice integralmente alle spese di CTU, e alla RIFUSIONE delle spese sostenute da delle spese di CTP, “nella misura esposta di Euro 500,che si reputa congrua” quando invece 500 Euro corrispondono solo all’ultima delle fatture depositate (la perizia è costata in realtà 1600 Euro) , si può pensare ad un errore “ostativo” del Giudice..o la “RIFUSIONE” va considerata come una restituzione volutamente decisa in misura parziale ?
Come posso sperare di riavere anche i 1100 Euro pagati per la perizia di parte..? Ricorrendo in appello ? Le sentenze affette errore “ostativo” sono rettificabili ?

Occorrerebbe naturalmente leggere il provvedimento, non è possibile dare un’interpretazione di un atto giudizio solo sulla base di un estratto molto breve, anche perché bisogna conoscere la vicenda nel suo complesso che viene ad essere conclusa dall’atto e leggere ogni condizione insieme alle altre.

Ad ogni modo, e con tutti i limiti che un discorso generico può avere, a me pare proprio che il provvedimento interpretato nel senso che il giudice abbia ritenuto giusto che, di quei 1100 che tu hai pagato, la controparte te ne rimborsi solo 500.

Del resto, nominare un CTP non è strettamente obbligatorio, ma in parte una tua scelta.

Non credo assolutamente che possa valere la pena fare un appello per una cosa di questo genere nè che il giudice di appello possa riformare la decisione su questo punto, per cui io ti sconsiglierei di coltivare una cosa come questa, anche se mi rendo conto che per te rappresenta una perdita netta, occorre però essere realistici e valutare la fattibilità.

Categorie
diritto

Posso impugnare un processo cui non ho partecipato per problemi di posta e cambio residenza?

ho perso una causa per contumacia,per problemi di posta e residenza.passati 2 anni volevo provare a riaprire la causa perché in possesso di dichiarazioni di alcune persone che testimonia a mio favore ,il fatto perché non mi sia presentato alla causa ,dovuto in parte alle affermazioni di chi mi accusava che dichiarava davnti ai testimoni di non presentarmi che avrebbe tolto la denuncia.Ora ho i testimoni che affermano la mia buona fede,ho testimoni che dopo venivo calunniato pubblicamente,ho una testimonianza del suo testimone che dichiara di aver detto il falso in udienza ,posso procedere con tutti questi elementi?

La sentenza di primo grado, attualmente, passa in giudicato diventando inappellabile dopo sei mesi dalla sua pubblicazione.

In precedenza, fino a qualche anno fa, il termine era di un anno, poi la solita riforma legislativa inutile e solo di facciata ha dimezzato il termine.

Per cui bisognerebbe vedere innanzitutto se la sentenza è stata emessa nel vigore della attuale o della precedente disciplina.

Al periodo applicabile, comunque, andrebbe sommato quello della sospensione feriale dei termini, di 45 giorni, dal 1° agosto al 16 (o 17, secondo alcuni) settembre.

In ogni caso, tuttavia, se sono trascorsi due anni, direi che il termine sia spirato.

L’unica possibilità sarebbe indagare più approfonditamente quei «problemi di posta e residenza» cui accenni solamente ma che invece sono il cuore del problema: se risultasse che non hai ricevuto le notifiche fondamentali del procedimento per motivi a te non imputabili allora forse si potrebbe fare ricorso.

Ovviamente, è una strada in salita e bisogna valutarne attentamente la convenienza. Se vuoi approfondire, è necessario incaricare un avvocato perché sono aspetti tecnici per cui il parere di un professionista non può mancare.

Categorie
diritto

ho vinto la causa sia in primo grado che in appello quando potrò incassare?

Ho vinto una causa con il datore di lavoro in 6/06/2012 e dopo lui ha fatto appello ho vinto anche questa volta 9/05/2013 …adesso il mio avvocato mi dici di aspettare la sentenza che non è arrivata dal tribunale quale sono tempi di asspetare e adesso come posso prendere i soldi 50000 mila euro la dita e un SNC e se lui ha beni come posso prendere qualcosa?

Nel processo del lavoro, l’esecuzione si può iniziare anche solo con il dispositivo della sentenza, senza bisogno di attendere anche la sentenza per esteso, per avere la quale non ci dovrebbero comunque volere più di due o tre settimane. L’altro problema invece è molto più grosso e riguarda la valutazione dell’aggredibilità del debitore, sia la società sia i singoli soci se il titolo è stato ottenuto nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Peraltro, mi stupisce che questo problema venga fuori adesso, dal momento che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere provvisoriamente esecutiva, ragione per cui avreste dovuto fare i primi tentativi di esecuzione subito dopo la decisione del primo grado. Forse è intervenuta una sospensione, anche se statisticamente improbabile, in ogni caso adesso, se anche fosse intervenuta a suo tempo, sarebbe superata dalla decisione di merito e il titolo è sicuramente azionabile.

Mi sembra che in fondo ci sia un problema di comunicazione con il tuo avvocato: occorre risolverlo se si vuol fare un buon lavoro. Se non lo trovi al telefono, cosa che in fondo è purtroppo comprensibile perchè abbiamo sempre molto da fare, spediscigli una mail con richiesta di chiarimenti.

Categorie
diritto roba per giuristi

Che cos’è il dispositivo della sentenza?

È quella più breve parte di una sentenza, sia civile che penale, che ne rappresenta, in sintesi, il contenuto, cioè la decisione che ha preso il giudice riguardo alla materia che gli è stata sottoposta.

Leggendo il dispositivo, è possibile capire che cosa ha deciso il giudice, ma non è ancore possibile capirne il perchè.

Per conoscere le ragioni della decisione, bisogna leggere un’altra parte della sentenza, che è la motivazione.

Nel civile, quando esce una sentenza, questa non viene trasmessa per intero dalla cancelleria: viene comunicato solo il dispositivo.

In questo modo, l’avvocato e il cliente sanno cosa ha deciso il giudice, ma non sanno per quali motivi, e questo, specialmente quando la decisione è negativa per il cliente, determina una situazione di disagio e imbarazzo, almeno sino a che non si riesce a leggere anche la motivazione.

Per conoscere, appunto, la motivazione, occorre chiedere la copia per esteso della sentenza alla cancelleria, un incombente per il quale – tra richiesta e ritiro della copia – possono trascorrere tranquillamente anche due settimane, se non di più, visto lo stato di cronica inefficienza in cui versano non pochi uffici.

È assurdo che la cancelleria non comunichi il testo intero della sentenza, specialmente oggigiorno che le comunicazioni sono telematiche e non c’è nessuna carta da risparmiare, con conseguente lavoro ulteriore di avvocati e funzionari giudiziari per il rilascio delle copie, ma finché non ci sarà una modifica legislativa la situazione rimarrà questa.

Nel penale, la motivazione viene quasi sempre scritta dopo la pronuncia del dispositivo, ed è stabilito un termine di legge per il deposito delle motivazioni. Per cui il cliente conosce subito la decisione del giudice, poi deve attendere che vengano depositate le motivazioni per conoscerne le ragioni.

Ovviamente i termini per impugnare decorrono dal deposito delle motivazioni.

Categorie
diritto

si può mettere un cancello ad una strada gravata da servitù di passaggio consegnando le chiavi?

Ho comprato una casa che concedo una servitù di passaggio sul mio terreno alla vicina di casa che ha un ingresso principale sul un’altra via e questo come ingresso secondario. L’anno scorso volevo mettere il cancello di chiusura di stradina e consegnare le chiave a lei. La signora ha proibito chiudere la mia proprietà, dicendomi che sulla causa che ha fatto in precedenza con il vecchio proprietario, il passaggio deve essere libero e lasciato cosi come era in precedenza.  Nel verbale del tribunale, allegata una mappa delle case e descrizione della stradina. La mia domanda: Posso mettere il cancello? Se posso: quale, manuale o obbligatorio automatico.

È una vecchia questione, su cui i giudici la pensano in modo abbastanza diverso a seconda dell’occasione: secondo alcuni, si può chiudere con un cancello la strada gravata da diritto di passaggio, purchè si consegnino le chiavi al titolare del diritto di passo, secondo altri, invece, questo comporta una compressione eccessiva del diritto di passaggio. Le differenze negli orientamenti dipendono anche molto dalle diversità dei casi concreti: in alcune situazioni, per via della conformazione dei luoghi, la chiusura con consegna di chiavi può essere eccessivamente penalizzante per il titolare della servitù, pensiamo ad esempio a quelle ipotesi in cui si tratti di una lunga strada di accesso ad una abitazione, quella del titolare del passaggio, che deve essere frequentata anche da amici, fornitori e così via.

Detto questo, nel tuo caso è assolutamente fondamentale esaminare la sentenza, che rappresenta il «titolo» giudiziale e quindi giuridico che regola in concreto la vostra situazione e che, se è stata regolarmente trascritta, è valida e opponibile anche nei tuoi confronti. Ti consiglio di chiedere una consulenza ad un avvocato, cui far esaminare innanzitutto la sentenza.

Categorie
diritto

Se si fa appello, bisogna intanto e comunque eseguire la sentenza?

Molte persone credono che, presentando appello, si possa non eseguire una sentenza civile, nell’attesa della decisione del giudice di secondo grado.

La sentenza civile di primo grado in realtà è, per legge, provvisoriamente esecutiva, per cui è perfettamente legale chiederne l’esecuzione immediata e si deve osservarla, rispettarla ed eseguirla sin da subito.

Si può chiedere una sospensione o inibitoria al giudice d’appello, ma è abbastanza difficile ottenerla, occorrono motivi gravi e situazioni in cui la esecuzione comporterebbe l’impossibilità di «tornare indietro».

Ad esempio, nel caso in cui la sentenza importi la demolizione di un immobile, c’è qualche speranza di ottenerla, mentre solitamente la necessità di pagare somme di denaro, tra cui anche le spese legali, non è ritenuta tale.

Nei casi di urgenza, quando si richiede la sospensione, si presenta un ricorso a parte dopo aver notificato l’appello, in modo da ottenere una decisione con maggior rapidità o comunque anteriormente alla prima udienza.

Tutto questo vale per le sentenze di natura civile, per quelle penali il discorso è completamente diverso ed esse non diventano esecutive che una volta esaurite le impugnazioni.

Categorie
diritto

Errore materiale in una sentenza: si può correggere?

A gennaio 2009 ho vinto una causa contro l’INPS, relativa all’amianto. Purtroppo, nella sentenza ci sono alcuni errori di scrittura riguardanti il mio cognome e questo ha consentito all’INPS di non dar corso alla rivalutazione della mia posizione contributiva. Pur avendo ripetutamente sollecitato il legale che mi rappresenta (in quanto convenzionato con il mio sindacato e incaricato di seguire tutte le cause simili alla mia), affinchè chiedesse subito la correzione del documento, da maggio 2009 sino ad oggi sembra che questa correzione, pur essendo stata richiesta ed eseguita, ancora non sia disponibile. In realtà, non ho nessuna prova che questa richiesta di correzione sia mai stata fatta e le motivazioni per il ritardo sembrano sempre più fantasiose. Quanto tempo può essere necessario per correggere una vocale in un documento? Potrei ottenere, direttamente io dal tribunale, una conferma dell’avvenuta correzione o una copia della sentenza corretta? Nell’eventualità che, per qualche disguido, l’istanza di correzione non risultasse ancora inoltrata, potrei presentarla personalmente o deve necessariamente essere fatta dal mio attuale rappresentate legale?

L’art 287 c.p.c. stabilisce che “le sentenze [..] e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo“. L’art. 288 stabilisce altresì che “ se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento. Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente. [..]

Ne consegue che l’omessa, incompleta o come in questo caso l’inesatta indicazione, nell’epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del nominativo di una delle parti in causa non è motivo di nullità ma costituisce un mero errore, emendabile con la procedura prevista dagli art. 287-288 c.p.c. in virtù della quale si deposita in Tribunale un’ istanza di correzione.

Va sottolineato che l’errore materiale è esclusivamente quello che risulta dalla sentenza stessa, come un mero errore di calcolo o di trascrizione, ad esempio se un giudice scrivesse che una voce di danno è uguale a due, un’altra voce di danno è uguale a due, per cui il convenuto va condannato a risarcire cinque, è agevolmente dimostrabile che si tratta di un errore di calcolo o meglio di scrittura perché il giudice chiaramente avrebbe voluto scrivere quattro e magari ha «battuto» il tasto cinque solo perché è di fianco nella tastiera.

In tutti i casi in cui, invece, si tratta di presupposti errori di ragionamento, perché la parte ritiene che il giudice avrebbe dovuto valutare diversamente ad esempio una testimonianza o un fatto di causa, è ovvio che non si può procedere con istanza di correzione di errore materiale, perché non c’è nessun errore materiale, ma si deve fare una vera e propria impugnazione, con la quale si chiede ad un altro giudice, di «livello» diverso, di fare una valutazione di diverso tipo.

Se non sei sicuro che il tuo precedente legale l’abbia effettivamente depositata puoi dar procura a quello attuale di verificare ciò. Quanto alle tempistiche, purtroppo non c’è un termine preciso. Infatti varia da Tribunale a Tribunale in base alla sensibilità del Giudice.

 

Categorie
diritto

Il giudice si è «riservato»: ma che significa esattamente?

Il mio avvocato mi ha scritto una lettera per informarmi di come è andata l’ultima udienza del mio processo, civile, e mi ha detto che il giudice al termine si è riservato. Ma che cosa vuol dire?

E’ molto semplice, vuol dire che il giudice si è limitato a prendere atto di quanto hanno scritto o fatto le parti, ma non ha ancora deciso niente e lo farà solo in seguito con un provvedimento, che di solito è una ordinanza, a parte.

E’ un sistema che i giudici usano molto spesso, quando c’è da decidere una questione, o una serie di questioni, più complicate del solito, oppure quando si prevede una decisione più spiacevole del solito, oppure anche semplicemente come metodo di lavoro standard.

Una udienza dove solitamente i giudici si riservano è quella prevista dall’art. 184 cod. proc. civ., dove si dovrebbe decidere sulle prove da ammettere e da raccogliere nel corso del processo. A questa udienza si arriva dopo che ciascuna parte ha depositato le tre memorie previste dall’art. 183, comma 6°, cod. proc. civ. quindi è naturale che il giudice voglia leggersi tutto per bene prima di decidere ed è molto difficile che possa prendere questa decisione all’udienza. Un’altra udienza in cui solitamente c’è la riserva è la prima o seconda udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando c’è da valutare se concedere o meno la provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Oppure le udienze dei procedimenti cautelari urgenti, tra cui anche la CTU preventiva. Ma non solo, questi sono solamente alcuni esempi.

Non è possibile sapere in generale quali sono i tempi che il giudice impiegherà per “sciogliere la riserva” cioè per fare il provvedimento, perchè questi variano da giudice a giudice e, anche per lo stesso giudice, da momento a momento, si può solo rimanere in attesa. Purtroppo, non ci sono tempi standard di riferimento.

Alcuni giudici fanno in un paio di settimane, altre in alcuni mesi, altri purtroppo possono impiegare anche più di un anno, anche fino a tre mi è capitato, senza che abbia rilevanza al riguardo nemmeno la complessità delle questioni che devono vedersi, ma il loro carico complessivo di lavoro. Quando il giudice decide, comunque, e fa l’ordinanza, questa viene notificata, oggigiorno di solito tramite pec o fax, all’avvocato, oppure tramite ufficiale giudiziario. Vedrai che quando l’ordinanza gli verrà notificata, il tuo avvocato ti aggiornerà.

Noi, come studio, controlliamo anche tutti i giorni l’eventuale scioglimento delle riserve all’interno del sistema polis web, dove risulta appunto quando i giudici fanno i provvedimenti, quindi possiamo venire a conoscenza dello scioglimento della riserva anche prima che ci sia notificato il provvedimento.