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avvocato risponde

Dicatio ad patriam: acquisto pubblico di proprietà e altri diritti reali.

DOMANDA – Come si ufficializza la dicatio ad patriam ?

— RISPOSTA – La dicatio ad patriam è un modo di acquisto di proprietà e diritti reali a favore di enti pubblici che funziona in modo analogo a quanto avviene con l’usucapione per i rapporti tra privati.

Il caso tipico di dicatio ad patriam è quello in cui, su una strada originariamente oggetto di sola proprietà privata, individuale o comune, inizia a svilupparsi in modo robusto e protratto nel tempo, un utilizzo pubblico della strada stessa, non limitato ai frontisti o alle persone genericamente interessate per motivi di stato dei luoghi alla strada, ma esteso alla generalità del pubblico.

In questo caso, il diritto che l’ente pubblico, di solito il comune, acquista tramite la dicatio ad patriam è una servitù di passaggio che appunto non ha come titolare un privato ma la generalità del pubblico e, dunque, è una servitù di pubblico passaggio.

La dicatio ad patriam non viene «ufficializzata», ma piuttosto accertata dalla magistratura competente con un suo provvedimento.

Il provvedimento può essere assunto su richiesta dell’interessato all’accertamento ma può anche risultare sulla base di un accertamento svolto incidentalmente in un processo nato per altre questioni, dove l’avvenuto trasferimento della proprietà o la nascita di un diritto tramite dicatio può essere rilevante ed è stato sollevato, sempre ad esempio, tramite eccezione.

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trattare i problemi legali

7 vantaggi di avere un avvocato maschio.

1) Di solito é meno preparato, cosa che nella pratica legale si traduce quasi sempre in un vantaggio perché lo fa propendere per una definizione amichevole della vertenza il prima possibile, in modo da poter tornare velocemente a dedicarsi a ciò che gli preme davvero.

2) A differenza delle donne, non ama i conflitti, che non lo fanno «sentire vivo», ma che sono un fastidio cui é piacevole porre rimedio appena possibile: anche questo é un vantaggio.

3) Se un concetto richiede quattro parole per essere illustrato, ne utilizza di solito quattro e non ottomiladuecentocinquantasette.

4) Gli avvocati maschi di solito sono molto più pigri delle donne, questo significa tuttavia che tendono a ingegnarsi molto di più per trovare soluzioni intelligenti e poco faticose per i problemi che sono loro affidati.

5) Un avvocato maschio non dipende dal giudizio altrui, che é invece il principale difetto tradizionale delle donne: questo conferisce alcuni vantaggi, e magari anche qualche ruvidità, nei tuoi confronti come cliente.

6) I legali maschi tendono a vedere tutto intero lo spettro di sfumature che presenta ogni singolo caso o situazione, mentre le avvocatesse tendono a ragionare in maniera più binaria di ragione / torto, specialmente dopo che hanno «approfondito» le questioni sottostanti oppure – e questa spesso é una tragedia – trovato la sentenza di Cassazione che agognavano.

7) Un avvocato maschio é estremamente più disordinato nel management, ma finisce per compensare questa pecca con un’ottima padronanza degli strumenti informatici, che, attraverso gli strumenti dell’OCR e della ricerca per stringa ad esempio, consentono a chiunque oggigiorno di ritrovare velocemente il documento che serve.

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diritto

10 cose sulla servitù di passaggio.

1) Puoi ottenere il diritto di passaggio su un terreno altrui se non hai altro modo di raggiungere la strada pubblica e quindi il tuo immobile é intercluso.

2) L’impossibilità di raggiungere il tuo immobile può essere assoluta, cioè totale, o relativa, quando potresti sì raggiungerlo, ma solo con una strada molto scomoda o piccola, per la quale non passano ambulanze o vigili del fuoco.

3) L’impossibilità di raggiungere il tuo immobile, inoltre, può essere anche sopravvenuta, per effetto ad esempio di fenomeni naturali: la strada di cui disponevi é franata e non può più essere ripristinata.

4) Se ti trovi impossibilitato a raggiungere il tuo terreno e ti serve una servitù di passaggio il primo passo é chiederla al proprietario o ai proprietari dei fondi sui quali devi passare con una lettera o diffida di un avvocato.

5) Se i tuoi vicini sono disposti a concederti la servitù, si può sottoscrivere un preliminare di accordo con il quale si dettano le condizioni; poi devi andare da un notaio per costituirla con atto pubblico.

6) L’atto pubblico serve per la opponibilità della servitù a terzi: se il tuo vicino te la concede, ma poi vende il suo fondo e manca la trascrizione, chi acquista può toglierti legittimamente il passaggio.

7) Se i tuoi vicini, invece, non ti concedono la servitù, devi fare una causa per ottenerla dal giudice con una sua sentenza.

8) La causa puoi valutare di farla con il procedimento sommario ex art. 702 bis cod. proc. civ., specialmente se la situazione dei luoghi e le altre circostanze sono semplici da ricostruire e ben
rappresentate documentalmente.

9) Ai tuoi vicini, in caso di costituzione della servitù, spetta una indennità, cioè una somma di denaro che li compensa per il fastidio cagionato dalla servitù.

10) Nel caso della costituzione con accordo, l’indennità é determinata appunto di comune accordo, negli altri casi é stabilita dal giudice, di solito sulla base delle indicazioni del CTU.

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riflessioni

Carta irricevibile.

«le domande inviate al curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile»

Leggo questa disposizione in una lettera inviata dal curatore ai creditori di un fallimento e mi vengono alla mente alcune immagini e riflessioni.

Il processo di digitalizzazione della giustizia è ormai andato molto avanti, tanto avanti che la beneamata carta ormai non viene più nemmeno accettata, se non in casi eccezionali o residuali.

Il sistema giudiziario ormai mastica solo bit.

Per oltre un decennio, mi sono trovato a spiegare ai miei clienti che il mondo della pratica legale era un mondo «fatto di carta», che possiede sue logiche burocratiche che non così di rado deviano da quelle comuni e dalla realtà delle cose, senza che su tale discrepanza si possa fare poi granchè.

Ora non mi rimane nemmeno più questa considerazione da fare, dovrò necessariamente dire, se vorrò essere aderente alla realtà, che si tratta di un mondo di bit, di zero e uno – cosa a seguito della quale i signori assistiti mi guarderanno ancora più interdetti di quanto già non facessero prima.

Mi ricordo anche di un collega avvocato che, una quindicina d’anni fa, quando si parlava delle allora opportunità offerte dalla digitalizzazione, dichiarò che lui si sarebbe sempre più ancorato a «questa», dove «questa» era una bella penna stilografica che, nel momento della dichiarazione, ebbe cura di alzare sempre più in alto, avvicinandola a sé, proprio come si sarebbe fatto con un vessillo, icona e contenitore di tutti i propri valori, rimirandola ed ostentandola con genuina soddisfazione.

Posso solo immaginare le bestemmie che ha dovuto tirare negli anni successivi di fronte alla sempre più incalzante digitalizzazione e ai sistemi che spesso nemmeno funzionavano.

Che cosa concluderne, comunque?

Non molto, in fondo.

Carta o bit, alla fine, sono modelli organizzativi: come tali, sono vincenti o perdenti a seconda della situazione che ci si trova a dover affrontare.

La digitalizzazione offre vantaggi innegabili, di cui magari ti parlerò in un post a parte, ma se ad esempio si concretizzassero le minacce di cracking informatici e molti terminali diventassero inservibili? Abbiamo visto diverse volte come specialmente i sistemi informatici della pubblica amministrazione siano sguarniti di adeguata sicurezza. Se, inoltre, la crisi energetica imponesse razionamenti anche nell’utilizzo e nella gestione delle apparecchiature informatiche? In questi scenari, molti, con giusta ragione,
tornerebbero a rimpiangere la celebre carta.

Per contro, anche la carta presenta i suoi svantaggi. Proprio in questi giorni ad esempio sto lavorando, i.e. ammattendo, sul recupero di una sentenza di separazione che è stata smarrita da tutti: entrambi i coniugi, precedente difensore, cancelleria del tribunale. Il documento non si trova da nessuna parte. Un po’ di digitalizzazione, anche solo come copia di riserva, avrebbe aiutato.

Come professionista, resta il fatto che devi lavorare sempre con ciò che passa il convento e secondo le sue logiche, senza affezionarti ad un sistema piuttosto che ad un altro, perché devi sempre essere in grado di produrre un risultato utile a prescindere dall’ambiente in cui ti trovi ad operare.

Torno a scrivere il mio ricorso fatto di bit.

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riflessioni

10 cose sulla condanna alle spese legali.

1) Quando si perde, in tutto o in parte, una causa il giudice ti può condannare a rimborsare le spese legali dell’altra parte.

2) La sentenza é di solito provvisoriamente esecutiva, questo significa che puoi anche impugnarla, ma intanto devi eseguirla, cioè pagare le spese legali.

3) Se non paghi le spese legali al tuo avversario, lui può agire esecutivamente nei tuoi confronti, facendoti un pignoramento.

4) Il pignoramento deve sempre essere preceduto dalla notifica di un atto, chiamato di precetto, ricevuto il quale hai dieci giorni di tempo per pagare.

5) É comunque meglio pagare prima di aver ricevuto il precetto, perché il precetto comporta spese ulteriori.

6) Di solito il tuo avvocato, quando sei condannato alle spese legali, chiede al legale avversario i conteggi del dovuto, in modo da pagare prima di ricevere il precetto e avere ulteriori spese.

7) Per il pagamento delle spese legali avversarie non è previsto nessun termine: devono essere pagate subito, salvo solo il precetto.

8) A volte si può trattare sulla condanna alle spese legali ad esempio con un accordo che prevede la rinuncia di controparte alle spese legali contro la tua rinuncia, ad esempio, a impugnare.

9) Le spese legali di solito comprendono anche le spese di
registrazione della sentenza o del provvedimento finale: é una tassa da versare allo Stato e, a seconda del valore della causa, può essere anche alta.

10) L’unico modo per non pagare le spese di soccombenza é avere una polizza di tutela legale adeguatamente e tempestivamente attivata.

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riflessioni

10 cose sulla conservazione dei documenti durante e dopo una pratica legale.

1) É buona norma, per i clienti di una pratica legale, creare una cartella o fisica o digitale o di entrambi i generi in cui inserire man mano i documenti della pratica stessa.

2) I documenti si possono, al limite, conservare anche dentro la mail, ma é preferibile sistemarli, in modo ordinato, all’interno di una cartella apposita.

3) Il rischio, conservando in documenti nella mail o in altri modi non ben ordinati, é quello di non trovare quello che ti serve al momento del bisogno.

4) Avere i documenti in ordine può servire in molti casi e per molteplici aspetti, puoi ad esempio aver bisogno di cambiare avvocato, di rileggere alcune cose, prendere qualche dato e così via.

5) É vero che in teoria si recupera tutto, però: ottenere la copia che ti serve potrebbe richiedere molto più tempo di quello che credi inoltre in alcuni casi potrebbe essere impossibile, come ad esempio in caso di smarrimento o furto del fascicolo.

6) Al termine di alcuni processi si ottiene un documento conclusivo importante e utile in occasioni successive, come una sentenza, un decreto di omologa di una separazione e così via: esso va conservato con cura e attenzione.

7) Mi sono già capitati diversi casi in cui, al momento di fare il divorzio, era impossibile trovare una copia del verbale di
separazione: non si trova più in tribunale, non ce l’ha più l’avvocato che ha seguito la separazione, non ce l’ha nemmeno il cliente e nemmeno l’ufficio di stato civile, dal momento che in fase di separazione il tribunale non manda una copia del provvedimento ma solo uno schema riassuntivo.

8) In tribunale queste situazioni sono molto più comuni di quel che si può pensare e possono accadere sia per smarrimento che per furto dei fascicoli che per incendio o altro.

9) La digitalizzazione dei procedimenti civili ha avuto inizio solo nel 2014: se il tuo documento é anteriore devi fare ancora più attenzione, perché in caso di smarrimento può essere anche più difficile trovarlo.

10) Conserva sempre con cura sia i documenti digitali che quelli cartacei che ti passa il tuo avvocato: in caso di smarrimento si può in alcuni casi fare la ricostruzione del fascicolo, ma non è sempre possibile e comunque non é così semplice.

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riflessioni

Risposte legali da google.

Le persone che cercano risposte ai loro problemi legali con google per lo più sbagliano.

Gli avvocati possono anche irritarsi quando questo succede, tuttavia devono anche chiedersi come mai google abbia acquisito più
autorevolezza di loro.

Il «torto» degli utenti dove sta?

In un paio di cose.

Innanzitutto nel credere che sia possibile leggere e comprendere adeguatamente un articolo giuridico su di un determinato argomento senza disporre di una preparazione sistematica sul sistema giuridico, senza conoscere, di tale sistema, i principi fondamentali.

Questo é un errore che non fa solo Giggino con la quinta elementare, ma in esso cadono anche fior di professionisti. Un caso emblematico é quello degli ingegneri che si occupano di privacy e sicurezza informatica, che sugli aspetti giuridici finiscono sempre per mancare punti di vista importanti, proprio perché la loro preparazione non é giuridica.

Il secondo errore tipico é in realtà un corollario del primo e consiste nel trovare una sentenza di Cassazione, o di un altro giudice, e pensare di «avere la vittoria in tasca», sconsiderando che il nostro non é un sistema a precedente vincolante, anzi ne é ben lontano, dal momento che sono sempre di più i giudici che godono nel fare il contrario di quello che dice la Cassazione, per non dire di quello che riesce a fare la Cassazione stessa sulle medesime questioni.

Non c’è niente di male nel consultare google per farsi un’idea, anzi può essere molto utile e, se c’è un avvocato che incoraggia le persone a farlo, quello sono proprio io, anche considerando che da anni ormai oltre il 70% del mio fatturato viene dal blog, cioè da gente che trova i miei articoli con google, li trova interessanti e ben fatti e così decide di prendermi come avvocato.

L’importante è avere la consapevolezza dei propri limiti e cioè di sapere sempre che quello che ti é parso di capire leggendo un articolo giuridico potrebbe non essere da interpretare esattamente come lo hai capito tu.

Quello che puoi fare é farti una prima idea, poi subito dopo confrontarti con un avvocato e allineare quello che hai acquisito con la sua conoscenza completa del sistema giuridico e la sua esperienza di pratica giudiziaria.

Detto questo, ti voglio parlare adesso degli avvocati.

É umano irritarsi col cliente che pretende di saperne più di te, ma é anche doveroso per te, se sei un avvocato, chiederti come mai hai perso così tanto di autorevolezza.

É comodo dare la colpa a google e alla presunta stupidità della gente, ma la realtà é che questi due elementi non esauriscono affatto le cause del fenomeno.

La realtà è che gli avvocati hanno perso autorevolezza in generale, anche a prescindere da google.

Se google ci fosse stato cinquanta anni fa, nessuno si sarebbe sognato di portarne i risultati da un avvocato.

Non è neanche questione di rispetto, il punto é che le persone non hanno più fiducia negli avvocati.

Perché è successo questo?

La spiegazione per me è semplicissima: perché una fetta troppo grossa di avvocati é composta da legalesi che non hanno alcuna idea di come si faccia in modo efficace e tutelante per il cliente questa professione.

Un avvocato esce dall’Università preparato in una sola materia (e quando va bene!), il diritto, che rappresenta circa il 2% di quello che è necessario sapere per svolgere in modo decente questa
professione, dopodiché non investe in niente, non per pigrizia, ma perché non ha nemmeno alcuna idea di quello che dovrebbe fare a riguardo.

Continua per anni sempre alla stessa maniera, a fare una formazione continua completamente inutile proposta dalle autorità forensi, completamente imbelle e sostanzialmente incapace anche solo di accogliere e ascoltare in modo adeguato un cliente.

A qualcuno forse questa ricostruzione potrebbe sembrare esagerata, ma ti assicuro che è la pura realtà, per quanto assurda, tragica, paradossale e te lo posso dimostrare e comprovare in dozzine di modi, se già non ne hai fatto esperienza da solo.

Forse è il momento di tornare ad avere, sia come utenti che come avvocati, la consapevolezza dei rispettivi limiti.

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riflessioni

Che droghe usano gli avvocati di amnesty?

Sul sito di amnesty, si trova compilata questa meravigliosa faq, in cui i preparatissimi giuristi di quell’associazione spiegano, in termini inclusivi, ecocompatibili e pacifistici, perché l’aborto sarebbe un «diritto umano».

Esso sarebbe previsto come tale dal «diritto internazionale dei diritti umani», una cosa tuttavia che, almeno in questo universo, non esiste.

In realtà, inoltre, l’aborto non è nemmeno un diritto, né in Italia né negli USA.

Per sincerarsene, basta leggere la legge 194 e tutti i provvedimenti correlati, che non definiscono mai in nessuna occasione l’aborto come un “diritto”.

Negli Stati Uniti, ugualmente, non c’è nessuna legge che preveda il diritto all’aborto, c’è solo una sentenza, la celebre Roe contro Wade, con cui sono di fatto state consentite pratiche abortive, senza appunto che diventassero mai un diritto.

Dunque, dire, che l’aborto è un diritto é già una gran bestialità in sé.

Dire che addirittura sarebbe un «diritto umano» cioè un diritto fondamentale di ogni essere vivente é voler esagerare e dire la bestialità più grande possibile, é candidarsi per vincere il premio per aver sparato la boiata più grossa di tutti i tempi.

I finissimi giuristi di amnesty però non si fermano qui.

Secondo loro, negare il «diritto umano all’aborto» sarebbe addirittura una violazione della privacy!

Ora, va bene che una delle cose più care all’uomo contemporaneo é la privacy, ma resta da capire davvero che cosa avrebbe a che fare la privacy con l’aborto.

Posso garantire che nell’intera e copiosissima legislazione italiana, europea ed estera in materia di privacy non si fa alcuna menzione e alcun riferimento alle pratiche abortive.

Né é pertinente il riferimento alle decisioni «sul proprio corpo», dal momento che nelle pratiche abortive si decide sempre e necessariamente di un corpo altrui che é solo ospitato all’interno di quello della donna ma resta innegabilmente e evidentemente dotato di alterità.

Non paghi della figura rimediata sino a qui, i bravissimi avvocati di amnesty ci tengono a informare il pubblico su chi sarebbero i titolari di questo «diritto umano»: essi sarebbero non solo le «donne, ragazze» ma anche «altre persone che possono rimanere incinte».

Un’altra cosa che non esiste.

Lo scopo di tutte queste vere e proprie boiate sarebbe, poi, raggiungere non solo la «giustizia sociale», come se abortire garantisse ad esempio stipendi più equi ai lavoratori, ma anche la «giustizia di genere».

Io mi chiedo a questo punto una cosa: premesso che é del tutto lecito essere a favore delle pratiche abortive, perché una opinione del tutto legittima la si deve giustificare e sostenere con una congerie di razzate del genere, quando ci sono diversi argomenti più seri o quantomeno reali?

Rendersi improbabili e ridicoli con tesi evidentemente strampalate e prive di fondamento che vantaggio può portare ad una causa?

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diritto

Servitù prediali: serve la mediazione prima di fare la causa?

Per l’allargamento di una strada comunale, 40 anni fà, il Comune occupò alcuni miei terreni; poiché non é stato emesso il decreto di esproprio ho fatto causa al TAR. Il Commissario ad acta ha provveduto a quanto stabilito in sentenza. Ora ho scoperto che insieme ai lavori di sistemazione della strada sono stati anche costruiti dei canaloni che convogliano le acque piovane dalla cunetta della strada ad un fiumara sottostante. I canaloni sono interrati ed attraversano i miei terreni su cui sono stati costruiti dei pozzetti di ispezione che fuoriescono di circa 25 cm dal terreno. Nel faldone relativo alla sistemazione della strada non vi è alcun riferimento a questi canaloni né ho mai ricevuto avvisi in tal senso. Poiché il Comune é sordo alle mie richieste di “costituire una servitù”, chiedo cortesemente di indicarmi se é conveniente che io li inviti ad una “mediazione volontaria” o devo rivolgermi direttamente al Tribunale civile.

È molto probabilmente una situazione di mediazione obbligatoria.

Le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, infatti, sono ad oggi le seguenti:

  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di azienda;
  • risarcimento del danno da responsabilità medica;
  • risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • inadempimento di obbligazioni contrattuali connesso all’emergenza Covid-19.

Le servitù prediali rientrano nel novero dei «diritti reali» costituiti su cosa altrui, per cui a loro volta rientrano nelle situazioni per cui è prevista la mediazione per poter poi adire il tribunale.

Più in generale, il caso è abbastanza complesso e richiede un adeguato approfondimento.

Ti consiglierei di fare al più presto questo lavoro con un avvocato di tua fiducia, anche per capire le varie possibili strategie di azione, come spiego meglio in questo post.

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diritto roba per giuristi

Cassazione: proposta favorevole del relatore.

Questa cosa che la Cassazione, in alcuni casi in cui fissa per la trattazione in camera di consiglio (procedimento ormai divenuto di default, come spiego meglio in questo precedente post), allega anche la proposta favorevole del relatore credo che presupponga una maturità che le parti del giudizio e, più in generale, la società di fatto non hanno.

ufficio giudiziario

Inviare ad un cliente un documento, in cui un giudice di cassazione scrive che il ricorso a suo giudizio andrebbe accolto, genera nello stesso cliente uno scontato e per niente sorprendente effettivo psicologico: «abbiamo già vinto».

Peccato che la corte sia composta da cinque membri che ben potrebbero essere di parere diverso dal relatore. E che il giudizio di cassazione spesso si limiti a «cancellare» una sentenza, cosa dopo la quale in non rari casi bisogna fare un’ulteriore fase di giudizio (quello di rinvio) per stabilire chi in effetti alla fine «ha ragione».

Mi ricorda un po’ quegli organi giudicanti, soprattutto stranieri, in cui c’è l’istituto della dissenting opinion, come la Corte Suprema degli Stati Uniti, dove vengono pubblicati i nomi dei giudici che dissentono dalla sentenza conclusiva del procedimento…

È naturalmente una cosa di alta civiltà giuridica, ma il celebre cittadino comune rischia di rimanere molto smarrito e perplesso di fronte a evenienze di questo genere.

Non credo nemmeno che possa mai raggiungere quello scarto evolutivo che lo porterebbe a comprendere che anche la scienza giuridica è estremamente venata di soggettivismo e punti di vista, tanto che, legittimamente, in molte situazioni ed occasioni, due giudici possono vederla e decidere in modo diverso, come in celebre caso ha fatto proprio la stessa cassazione.

Forse questo è anche un segreto che alcuni avvocati – di certo non tutti – custodiscono gelosamente, pensando che sarebbero guai se la generalità del pubblico comprendesse quanta parte di alea – dovuta alla legittima discrezionalità dei giudici e a mille altri fattori – ci sia nelle cause giudiziarie.

Fatto sta che la percezione del «diritto» da parte del comune cittadino è spesso ancora quella di un sistema coerente che fornisce risposte univoche, una specie di «catalogo di soluzioni» che sarebbe sufficiente sfogliare sino ad arrivare, finalmente, alla pagina che contiene il proprio caso.

Peccato che non esista un caso uguale ad un altro, che le maglie della legge – per quanto numerose siano, specialmente nel nostro Paese – non riescano mai a catturare tutte le ipotesi, anzi, e che spesso si debba ragionare per interpretazione, analogia e così via.

Per non dire di quello che può, banalmente, succedere in istruttoria al momento in cui si tenta di ricostruire un fatto…

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