domanda: Dopo dieci giorni da quel 25 febbraio sono stato contattato telefonicamente da un operatore Vodafone che avendo ricevuto dalla Wind mia richiesta del mio passaggio ad altra compagnia telefonica, mi ha fatto una controproposta. Trovandola molto conveniente ho deciso di rimanere col vecchio gestore, quindi ho effettuato una registrazione vocale per accettare la controproposta Vodafone e automaticamente disdire il contratto Wind. Da lunedì 17 febbraio ricevo quotidiamente chiamate da operatori Wind che mi invitano a rispettare i termini del contratto sottoscritto con la loro compagnia, pena il pagamento di una penale equivalente a 200 euro.
Devo pagare questa penale o esistono gli estremi per evitarla?
Sulle copie del contratto che mi sono personalmente fotocopiato il giorno della sottoscrizione leggo la dicitura “Proposta di contratto per i Servizi Wind Mobile” (e non “contratto”) e tra i diversi allegati che vi sono contemplati in nota (e che probabilmente avrei dovuto visionare e ricevere ma così non è stato) ho soltanto l’Allegato C “Modulo Servizio Mobile per Aziende” dove nelle postille microscopiche si parla di un’eventuale penale nel caso non si rispettino i 24 mesi di adesione ai termini di contratto.
Ringraziandola sin d’ora per la disponibilità e preziosa competenza.
Un cordiale saluto
Cerchiamo di chiarire un attimo la situazione.
Quella riportato dal nostro utente è una situazione molto comune in una realtà commerciale, come la nostra, contrassegnata da un evidente marketing aggressivo.
Ricordiamo come il nostro utente abbia sottoscritto il contratto con la Wind come professionista e non come semplice consumatore, non troveranno applicazione pertanto le disposizioni di cui al Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005, con particolare riferimento ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali ovvero a distanza.
Per tali contratti vige infatti il termine di 10 giorni per recedere “ad nutum” (ovverosia senza dare alcuna spiegazione) dal contratto stipulato.
Nel nostro caso tale termine non sussiste.
Precisiamo inoltre che, quanto al momento di conclusione/perfezionamento del contratto in esame, avendo il nostro utente firmato una semplice “proposta di contratto”, lo stesso si ha nel momento stesso in cui la Wind ha avuto conoscenza della proposta debitamente sottoscritta dal nostro utente. Da questo momento il contratto si è perfezionato e risulta vincolante per le parti.
Nel nostro caso troveranno comunque applicazione gli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. ovverosia le disposizioni concernenti la stipulazione dei contratti tramite formulari.
L’art. 1341 c.c. stabilisce: “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211).”
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria.”
Per la validità di tali clausole occorre, in altre parole, la specifica approvazione da parte dell’utente.
L’articolo non contempla la “clausola penale” anche se una parte della dottrina – per la verità minoritaria – considera l’elencazione non tassativa e pertanto lascia spazio anche alla possibilità di includere in tale elenco, appunto, anche la clausola penale.
Lasciando da parte disquisizioni prettamente accademiche, possiamo dire al nostro utente che, allo stato, la penale è dovuto alla Wind solamente se, al momento della sottoscrizione della proposta di contratto, l’utente abbia avuto effettivamente conoscenza della clausola che la prevede.
In altre parole, il consiglio che do al nostro utente, è comunque di contestare con raccomandata a/r di non aver avuto conoscenza al momento della sottoscrizione della proposta contrattuale di alcuna clausola penale e di non ritenere dovuta alcuna somma. In mancanza di accordo consiglio inoltre di ricorrere al CO.RE.COM regionale come più volte consigliato all’interno del nostro Blog.