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diritto

Contratti fantasma

salve,

ho ricevuto nel luglio dello scorso anno una fattura Tiscali. Non avendo mai sottoscritto un contratto, ho telefonato al servizio clienti, il quale mi ha risposto che probabilmente si trattava di un errore e che al massimo avrei ricevuto un’altra fattura (che era già in spedizione), ma di cestinarle tranquillamente. Così ho fatto e fino ad adesso non avevo avuto problemi. Ricevo invece un mese fa un’altra fattura tiscali seguita dal sollecito di pagamento della fattura del 2007. telefono di nuovo al servizio clienti e mi invitano ad inviare una raccomandata. Così ho fatto, evidenziando il fatto che non ho mai sottoscritto nessun contratto verbale, tantomeno scritto. Sono stata contattata dalla compagnia telefonicamente con la richiesta di inviare nuovamente via fax cosa avevo spedito per posta al fine di chiudere la pratica.Oggi ricevo invece una lettera nella quale tiscali mi comunica che dispone di una registrazione vocale “nella quale l’utente si dice autorizzato dall’intestataria della linea”. Ed in base all’art. 206/2005 il contratto è valido. Preciso di non aver mai usufruito dei servizi tiscali e di non aver mai ricevuto nessuna documentazione scritta. Secondo Lei è regolare tutto ciò? Devo pagare la bolletta dello scorso anno? Ringrazio anticipatamente per l’aiuto

Le pretese di Tiscali sono infondate. Lei non deve assolutamente corrispondere il pagamento della fattura. Tiscali richiede il pagamento di un servizio NON richiesto: oltre ad essere una pretesa illegittima si tratta di una pratica commerciale scorretta e sanzionabile secondo il codice del consumo.

Le consiglio di rivolgersi ad uno studio legale legale che possa far valere le sue ragioni prima avanti al CORECOM, poi, se necessario avanti alla Giustizia ordinaria.

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cultura diritto

la tutela dei consumatori anche alle piccole aziende

Sono dieci anni che dico che la distinzione, introdotta per lo più dal diritto di origine comunitaria, tra consumatore, che non sarebbe in grado di negoziare, e “professionista”, che come tale sarebbe in grado di contrattare con il suo partner commerciale è falsa e sostanzialmente infondata nella realtà, dal momento che anche la maggior parte delle imprese, di fronte a certi contraenti, come ad esempio le compagnie telefoniche, non hanno alcun potere contrattuale e possono solo limitarsi a prendere o lasciare. Oggi finalmente qualcosa si sta muovendo anche nel nostro ordinamento per superare questa distinzione e andare verso un sistema di tutela effettiva.

E’ uscita infatti una delibera dell’Autorità di garanzia per le telecomunicazioni che sostanzialmente parifica ai consumatori tutti quei “professionisti”, cioè aziende e altri soggetti collettivi, che come i consumatori non hanno potere negoziale, stabilendo che anche a loro si applicano le nuove disposizioni in materia di recesso previste dalle riforme Bersani. Vale la pena riportare il contenuto del comunicato stampa ufficiale dell’Autorità.

Integrazione al punto 3 delle linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’art.1, comma 4, della Legge n. 40/2007.

La legge n. 40/07, con l’articolo 1, comma 3, ha introdotto specifiche tutele in caso di recesso per coloro che stipulano contratti per adesione con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche: si tratta della facoltà dell’utente di recedere “senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore”, nonché senza un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.

In data 28 giugno 2007, in applicazione della suddetta legge, la Direzione Tutela dei Consumatori dell’Autorità ha pubblicato sul sito web le Linee guida esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge (avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 13 luglio 2007), richiamando, al punto n. 3, la definizione civilistica della categoria dei contratti per adesione.

Successivamente, l’Autorità ha ricevuto richieste di chiarimenti sull’applicabilità dell’articolo 1 comma 3 agli utenti non residenziali, spesso indicati come clientela business.

In considerazione di tali richieste, l’Autorità ha ritenuto che le specifiche tutele previste dall’articolo 1, comma 3, in caso di recesso, si applichino anche agli utenti non residenziali che non godono di un sostanziale potere negoziale e che, quindi, si limitano a sottoscrivere clausole predisposte dal contraente “forte”.

Anche questi utenti, infatti, tra i quali figurano numerose piccole e medie imprese, sono limitati nell’esercizio di qualsiasi rilevante potere di trattativa in quanto, nell’aderire al contratto, possono solo procedere alla mera accettazione di tutte le clausole contrattuali, al pari del singolo consumatore.

L’Autorità ha pertanto ritenuto opportuno rendere esplicito che anche per questa fascia di utenza cd. business deve essere garantita la possibilità di un recesso “senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore” nonché senza un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.

A tal fine, la Direzione Tutela dei Consumatori, sentito il Consiglio in data 17 luglio 2008, ha integrato il punto 3 delle suddette Linee Guida con il capoverso 1-bis.

La cosa merita di avere la più ampia diffusione possibile, anche se una interpretazione di questo genere suscita qualche dubbio circa i poteri dell’Autorità di provvedere ad una vera e propria interpretazione autentica del testo legislativo era comunque ora che qualche istituzione introducesse questo importante e fondamentale concetto di tutela effettiva.

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cultura

gmail mette la posta elettronica certificata nello spam

Oggi è il 14 agosto e sono al lavoro. Ma non è di questo che voglio parlare… C’è poco traffico in giornate come queste e c’è tempo di guardare anche la cartella spam di gmail, dal nostro studio utilizzata all’interno del sistema di google apps, messo a disposizione da google per le organizzazioni. e, quindi, per un uso professionale. Dentro ci trovo, purtroppo, una comunicazione di posta certificata dal Corecom dell’Emilia Romagna per la fissazione di un tentativo di conciliazione per una controversia telefonica.

La legge italiana stabilisce che quando un mittente, titolare di una casella di posta elettronica certificata, spedisce un messaggio certificato all’indirizzo di mail semplice, cioè non certificato, di un altro utente, se questo indirizzo è “pubblico” – ed il mio lo è, essendo pubblicato non solo su internet, ma anche nell’albo ufficiale degli avvocati – ebbene questo messaggio si considera ricevuto, così come una raccomandata cartacea tradizionale.

In sostanza, se non avessi guardato nello spam, avrei “bucato” l’udienza fissata per il tentativo di conciliazione e la colpa sarebbe stata solo mia, perchè il Corecom era a posto a tutti i sensi di legge.

E’ vero che, accanto al mio indirizzo non certificato, ho anche una casella di posta certificata, ma il Corecom non è tenuto a saperlo e può spedirmi posta certificata anche al mio indirizzo non certificato.

La posta certificata, così come è stata configurata nel nostro Paese, esiste appunto solo in Italia. Però sarebbe bene che Google nel distribuire i suoi peraltro fantastici servizi in tutto il globo tenesse conto anche delle realtà locali e, nel nostro caso, eliminasse subito la possibilità che qualsiasi messaggio proveniente da un indirizzo di posta certificata possa finire nello spam. Anche perchè gli spammers non usano, e non useranno mai, per ovvi motivi la posta certificata.

Tutto questo vale non solo, naturalmente, per noi avvocati: qualsiasi persona può ricevere una mail di posta certificata, ad esempio da un creditore che esige un pagamento o da una ex moglie… In tutti i casi, insomma, in cui si può ricevere una raccomandata cartacea tradizionale. Date pertanto sempre un’occhiata alla vostra cartella spam, perchè un “falso positivo” di posta certificata potrebbe costare molto, ma molto caro!

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il garante blocca i “crediti” di h3g

Sono anni, oramai, che diciamo che il caos amministrativo e gestionale delle compagnie telefoniche, insieme a magari qualche eventuale tentativo in male fede di guadagnare denaro alle spalle degli utenti, sono intollerabili. Nei giorni scorsi sembra essersene accorta – ed è un fatto molto importante – anche l’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato, che ha vietato a H3G di recuperare i propri crediti per le linee dati, che nei mesi scorsi avevano visto fiorire bollette di 5-10.000€ anche per privati cittadini.

Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa ufficiale di AGCM, precisandovi che se siete tra coloro che hanno ricevuto una di queste bollette pazze potete rifiutarvi, ora, del tutto legittimamente di pagarla. E voi, in un paese dove accadono cose come questa, non avete ancora una assicurazione di tutela giudiziaria? Correte subito a procurarvene una …

COMUNICATO STAMPA

INTERNET DA MOBILE: ANTITRUST ORDINA AD H3G LA SOSPENSIONE COATTIVA DEL RECUPERO CREDITI PER LE MAXI BOLLETTE

Stop al recupero delle somme contestate all’operatore dai consumatori per il traffico da navigazione. Avviata istruttoria per pratica commerciale scorretta dopo alcune segnalazioni per conti fino a 10mila euro.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 3 luglio 2008, ha disposto che H3G sospenda la riscossione coattiva dei crediti relativi al traffico internet contestato dagli utenti. La decisione è stata assunta nell’ambito dell’istruttoria avviata per verificare se l’operatore telefonico abbia messo in atto pratiche commerciali scorrette relativamente ai piani tariffari per la navigazione.
Secondo numerose denunce, gli utenti che avevano sottoscritto il piano tariffario “Tre.Dati Abbonamento” con l’“ADSM Modem USB”, hanno ricevuto conti salatissimi, fino a quasi diecimila euro, senza che questi costi così ingenti fossero preventivabili in base alle condizioni d’offerta.

In particolare l’Autorità dovrà ora verificare se H3G:

    abbia informato adeguatamente il consumatore che, superata la soglia di 5 GB/mese, la tariffa a consumo comporta una spesa estremamente elevata, che aumenta ulteriormente quando la connessione avviene attraverso il roaming GPRS;
    abbia garantito la possibilità al consumatore di monitorare il superamento di quella soglia;
    abbia consentito di conteggiare e verificare il traffico dati extrasoglia. Secondo le prime informazioni acquisite il software offerto ai consumatori non garantisce che i bytes visualizzati durante la navigazione su Internet corrispondano ai bytes riportati ai fini della fatturazione;
    abbia informato adeguatamente il consumatore sulle zone non coperte dalla rete di H3G.

Per effetto del provvedimento dell’Autorità H3G deve sospendere, in via cautelativa, ogni attività diretta al recupero coattivo presso gli utenti delle somme relative al traffico dati effettuato oltre la soglia di 5 GB/mese e delle somme relative a traffico dati effettuato in roaming GPRS. La sospensione riguarda i consumi fatturati nel periodo 21 settembre 2007 – 31 maggio 2008 (per i mesi successivi l’azienda ha adottato correttivi che dovrebbero evitare il ripetersi del fenomeno), purché contestati dagli utenti attraverso reclami presentati alla stessa azienda o a pubbliche autorità.

Roma, 19 luglio 2008

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diritto

Il lupo perde il pelo ma non il vizio!

In data odierna, 27 maggio 2008 alle ore 12,10 sono stata contattata da un numero anonimo non identificato presentatosi come “direzione crediti tre”.
Mi e’ stato precisato che in data 02 maggio, c’e’ stato un elevato traffico sul mio telefonino (dovuto a quanto mi e’ stato detto ad un virus ma aggiungendomi che non mi poteva dare nessuna informazione in merito) XXX intestato ad XXX SRL e di cui io sono la legale rappresentante.
Mi e’ stato aggiunto che se non avessi pagato immediatamente mi avrebbero interrotto la linea. Preciso anche che le mie bollette vengono regolarmente addebitate in banca ma che per questo caso mi e’ stato detto che avrei dovuto immediatamente saldare almeno il 50% dell’importo di quella giornata.
Alle mie richiesta di informazioni su chi mi stesse parlando per avere un riferimento di questa chiamata il telefono mi e’ stato riagganciato, senza nemmeno darmi informazioni sulle modalità di pagamento.
Tra l’altro nel giorno in cui mi e’ stato contestato traffico anomalo ero a Dubai per lavoro, per cui non ho nessun problema a pagare la cifra richiestami, seppur ritenevo corretto che mi inviassero prima un documento che attestasse perche’ dovevo pagare una cifra fuori dalle regolari fatture.
Dopo pochi istanti, alle 12.20 mi e’ stata sganciata la linea e in questo momento mi trovo impossibilitata ad effettuare chiamate.
Sottolineo di aver pagato regolarmente tutte le bollette precedenti e di trovarmi impossibilitata a lavorare a causa dell’interruzione linea; ho inviato un fax con reclamo all 800179800, dichiarandomi disponibile anche al pagamento immediato della cifra nel caso in cui mi fossero inviati dati e importo dell’insoluto.
Sono attualmente impossibilitata a chiamare e’ legale questa loro azione? Mi consigliate di pagare comunque l’importo e poi procedere a vie legali oppure di restare in attesa?
Grazie

Oramai sono talmente abituato a parlare con persone che hanno subito degli abusi dalle compagnie telefoniche che non mi stupisco più di nulla.

Anche in questo caso la compagnia telefonica in questione avrebbe dovuto documentare l’anomalo traffico  telefonico al proprio cliente e fornire quindi tutta la documentazione in suo possesso per permettere al cliente, eventualmente, di sporgere denuncia e querela in procura.

In ogni caso non avrebbe dovuto sospendere il servizio telefonico.

Ad ogni modo consiglio al nostro utente di inviare immediatamente alla sede legale della compagnia telefonica H3G, magari tramite un legale di fiducia, una raccomandata a/r con la quale gli si contesta la sospensione illegittima del servizio, gli si chiede la documentazione dell’anomalo consumo e ci si riserva di quantificare il danno dell’illegittima sospensione del servizio telefonico.

A ruota invierei apposito ricorso al CORECOM Regionale per richiedere, appunto, il risarcimento del danno per la sospensione della linea telefonica.

Naturalmente la bolletta contestata non va per il momento pagata.

Modifica delle condizioni di un contratto telefonico

Ho un contratto di telefonia fissa + ADSL con Wind-Infostrada. Ho chiesto la modifica del contratto, via colloquio telefonico con operatore del 155, per passare dal contratto HAPPY ITALY con LIBERO ADSL FREE (il contratto prevede un contributo di 9.50 euro mensile con la possibilità di effettuare chiamate su tutto il territorio nazionale e di durata illimitata al costo di un solo scatto di 12 cent di euro, più 1.90 euro ad ora per il traffico internet effettuato, cioè “a consumo”) al contratto ABSOLUTE ADSL, che mantiene le stesse caratteristiche per la parte di telefonia, ma che consente la connessione ad internet senza limiti di tempo, opzione tipo “flat”. Il costo di questo abbonamento è di 30 euro mensili, in più viene richiesto un contributo “una tantum” di 10 euro. Sul sito www.155.it , nella sezione relativa alla modifica contrattuale, si fa presente senza enfasi particolare che la conferma dell’avvenuta variazione viene comunicata attraverso una mail all’indirizzo del cliente. Non si evince da quanto scritto che la ricezione della mail costituisce condizione necessaria alla modifica della modalità di tariffazione; non è nemmeno indicato il carattere del contenuto della mail. Niente perciò fa prevedere che il contenuto della comunicazione sia strettamente necessario alla impostazione dei parametri di connessione. Si tratta infatti solo di una modifica su una linea già esistente. La sottoscrizione della modifica del mio contratto è avvenuta via colloquio telefonico con un operatore del 155, anche perché consigliata dall’operatore stesso in quanto, a suo dire, la modifica fai-da-te attraverso il portale Wind è fonte di errori di tariffazione. Contestualmente alla richiesta di modifica ho comunicato all’operatore il mio nuovo indirizzo e-mail, diverso da quello in loro possesso ormai da me inutilizzato, chiedendo di inviarmi la conferma della modifica sul nuovo indirizzo. In quella occasione mi è stato comunicato che mi sarei accorto comunque della variazione del contratto poiché nei giorni successivi alla richiesta di modifica avrei riscontrato problemi di connessione, che puntualmente si sono verificati.
Tuttavia non mi è stata recapitata nessuna mail di conferma. Per accertarmi dell’avvenuta modifica contrattuale mi sono messo in contatto con un operatore del 155 per chiedere la verifica dello stato della mia linea, l’avvenuta variazione, per comunicare il mancato ricevimento della mail di conferma chiedendo con insistenza garanzie circa la corretta tariffazione con il nuovo contratto piuttosto che con il vecchio per la connessione alla rete internet. Per mia sicurezza ho effettuato questo tipo di colloquio con due operatori del 155 attraverso due telefonate successive. Entrambi mi hanno garantito che la modifica al contratto era avvenuta il 9 maggio, che la modalità di tariffazione era stata aggiornata, che dovevo stare tranquillo. Riguardo il mancato ricevimento della mail di conferma nessuno dei due mi ha allarmato, adducendo l’inconveniente con molta probabilità alla variazione contestuale dell’indirizzo e-mail, peraltro comunicato.
Ancora, nessuno dei due operatori mi ha informato circa la necessità stringente di attendere il ricevimento della mail prima di effettuare connessioni alla rete secondo la nuova tariffazione. Inoltre, alla richiesta di un ulteriore invio della stessa mail che avrei dovuto ricevere, mi è stato risposto che non era possibile. Mi è stato consigliato, per maggiore rassicurazione, di consultare il portale di Wind-Infostrada (www.155.it) e di verificare la variazione avvenuta, informazione che risultava essere veritiera. Sul portale, infatti, nella sezione relativa ai miei dati, il nuovo contratto risultava essere attivo dal 9 maggio. Il giorno 11 maggio ho comunque inviato una mail al servizio tecnico di wind, per comunicare il mancato ricevimento di questa mail, pur ignorandone il contenuto. Non è scritto da nessuna parte nel sito, né tanto meno mi è stato comunicato dagli operatori del 155 che questa mail avrebbe riportato gli estremi dei nuovi parametri di connessione, possibilità che ignoravo completamente visto che una connessione dalla mia linea era già esistente, e che si trattava semplicemente di una modifica della modalità di tariffazione. Oggi, 19 maggio 2008, dopo 8 giorni da questa mia ultima comunicazione e dopo aver effettuato un copioso traffico internet, essendo ormai certo della nuova modalità di tariffazione, ho ricevuto una telefonata dal servizio tecnico di Wind nella quale in riferimento alla mia mail mi è stato detto che senza il cambio dei parametri di connessione (pop3 e via dicendo , informazioni contenute nella mail di conferma), nonostante la variazione contrattuale effettuata ed attiva dal 9 maggio, il traffico internet fino ad oggi effettuato è stato sicuramente effettuato secondo la vecchia tariffazione “a consumo”, ovviamente con un dispendio economico notevole da parte mia. Dopo aver fatto presente tutta la procedura da me seguita per la variazione contrattuale, le mie richieste di garanzia e tutto quanto, mi è stato detto di avere la possibilità di fare reclamo sulla prossima bolletta che riceverò, ma che per questo tipo di reclami non esiste nessuna possibilità di rimborso. Perché nessuno degli operatori mi ha informato circa l’assoluta necessità di ricevere la mail e di impostare i nuovi parametri di connessione? Se queste informazioni non vengono comunicate dalla controparte che offre un servizio, un consumatore che nella vita non si occupa di telefonia non è tenuto a conoscerle. Perché nemmeno sul sito viene evidenziata questa necessità visto che la mail cui si fa riferimento sembra avere semplicemente carattere di conferma di avvenuta variazione contrattuale, peraltro desumibile dal portale nella sezione “dati personali” o via colloquio con l’operatore telefonico al 155? Perché il servizio tecnico mi ha comunicato solo dopo 8 giorno che la variazione della modalità di tariffazione non era stata ancora perfezionata? Nel momento in cui un nuovo contratto sostituisce quello esistente, non è ovvio che il vecchio servizio non debba essere fornito? Perché allora la connessione secondo i vecchi parametri ha continuato ad essere attiva anche la modifica del contratto? Il comportamento omertoso degli operatori mi sembra truffaldino. Come devo comportarmi? (Andrea, via mail)

E’ proprio il caso di dire che verba volant e scipta manent !

Non si tratta semplicemente di antico proverbio latino ma di un costante monito al quale ogni consumatore dovrebbe fare quotidianamente riferimento.

Detto ciò, per rispondere più compiutamente al quesito del nostro utente sarebbe necessario conoscere le condizioni generali del suo contratto ed in particolar modo le modalità da seguire per modificare le condizioni del suo piano tariffario.

Ad ogni modo allo stesso utente consiglio di:

1) stamparsi la pagina internet dalla quale si desume la modifica del suo piano tariffario sin dal 9 maggio.

2) Inviare alla sede della Wind/Infostrada un racc. a/r con la quale deve raccontare tutta la cronistoria degli eventi che si sono succeduti (telefonate etc.) e con la quale diffidare la stessa Wind/Infostrada dall’applicare al suo traffico internet successivo al 9 maggio la tariffa antecedente alla modifica richiesta.

3) Allagare alla raccomandata la copia della pagina internet di cui al punto 1.

4) Al ricevimento di una fattura con tariffazione errata, iniziare il procedimento al CORECOM della sua regione. Diverse sono le contestazioni da rivolgere alla stessa Wind/Infostrada, prima tra tutte il non avere fornito una corretta e veritiera informazione commerciale, diritto fondamentale di ogni consumatore.

Sospensione e riattivazione di una linea telefonica

Buongiorno, la Telecom mi ha staccato la linea telefonica perchè non ho pagato alcune fatture che ho regolarmente contestato con un paio di raccomandate a/r. Questa cosa del distacco della linea mi sta cagionando moltissimi danni perchè questo numero lo uso anche per lavoro, come posso fare per ottenere il riallaccio immediato senza dover pagare le bollette che secondo me non sono assolutamente dovute?

Nel rispondere al quesito postoci dal nostro utente colgo l’occasione di trattare un “nuovo” argomento, ovverosia l’illegittima sospensione di un’utenza telefonica in caso di mancato pagamento di una fattura contestata.

Precisiamo innanzitutto che risulta scorretta la prassi delle compagnie telefoniche di sospendere il servizio di invio delle chiamate connesso ad un’utenza telefonica, nel caso in cui l’intestatario della stessa utenza contesti una fattura e momentaneamente decida di non pagarla.

Ma cosa può fare l’utente in considerazione del fatto che il ricorso al CORECOM regionale, di cui abbiamo più volte trattato in questo Blog, necessita di alcuni mesi per approdare ad una decisione?

In questi casi al normale ricorso al CORECOM risulta necessario affiancare un altro ricorso, d’urgenza, sempre al CORECOM, per ottenere un provvedimento temporaneo ed urgente volto alla riattivazione immediata del proprio servizio telefonico.

Il CORECOM, ricevuto questo secondo ricorso (l’invio dei due ricorsi può e solitamente è anche contestuale) pur non entrando nel merito della questione, cosa che avverrà in un secondo momento, impone alla compagnia telefonica la riattivazione immediata del servizio, dopodichè con calma si vedrà il merito della questione.

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clausola penale – contratto telefonico

domanda: Dopo dieci giorni da quel 25 febbraio sono stato contattato telefonicamente da un operatore Vodafone che avendo ricevuto dalla Wind mia richiesta del mio passaggio ad altra compagnia telefonica, mi ha fatto una controproposta. Trovandola molto conveniente ho deciso di rimanere col vecchio gestore, quindi ho effettuato una registrazione vocale per accettare la controproposta Vodafone e automaticamente disdire il contratto Wind. Da lunedì 17 febbraio ricevo quotidiamente chiamate da operatori Wind che mi invitano a rispettare i termini del contratto sottoscritto con la loro compagnia, pena il pagamento di una penale equivalente a 200 euro.
Devo pagare questa penale o esistono gli estremi per evitarla?
Sulle copie del contratto che mi sono personalmente fotocopiato il giorno della sottoscrizione leggo la dicitura “Proposta di contratto per i Servizi Wind Mobile” (e non “contratto”) e tra i diversi allegati che vi sono contemplati in nota (e che probabilmente avrei dovuto visionare e ricevere ma così non è stato) ho soltanto l’Allegato C “Modulo Servizio Mobile per Aziende” dove nelle postille microscopiche si parla di un’eventuale penale nel caso non si rispettino i 24 mesi di adesione ai termini di contratto.
Ringraziandola sin d’ora per la disponibilità e preziosa competenza.
Un cordiale saluto

Cerchiamo di chiarire un attimo la situazione.

Quella riportato dal nostro utente è una situazione molto comune in una realtà commerciale, come la nostra, contrassegnata da un evidente marketing aggressivo.

Ricordiamo come il nostro utente abbia sottoscritto il contratto con la Wind come professionista e non come semplice consumatore, non troveranno applicazione pertanto le disposizioni di cui al Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005, con particolare riferimento ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali ovvero a distanza.

Per tali contratti vige infatti il termine di 10 giorni per recedere “ad nutum” (ovverosia senza dare alcuna spiegazione) dal contratto stipulato.

Nel nostro caso tale termine non sussiste.

Precisiamo inoltre che, quanto al momento di conclusione/perfezionamento del contratto in esame, avendo il nostro utente firmato una semplice “proposta di contratto”, lo stesso si ha nel momento stesso in cui la Wind ha avuto conoscenza della proposta debitamente sottoscritta dal nostro utente. Da questo momento il contratto si è perfezionato e risulta vincolante per le parti.

Nel nostro caso troveranno comunque applicazione gli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. ovverosia le disposizioni concernenti la stipulazione dei contratti tramite formulari.

L’art. 1341 c.c. stabilisce: “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211).”

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria.”

Per la validità di tali clausole occorre, in altre parole, la specifica approvazione da parte dell’utente.

L’articolo non contempla la “clausola penale” anche se una parte della dottrina – per la verità minoritaria – considera l’elencazione non tassativa e pertanto lascia spazio anche alla possibilità di includere in tale elenco, appunto, anche la clausola penale.

Lasciando da parte disquisizioni prettamente accademiche, possiamo dire al nostro utente che, allo stato, la penale è dovuto alla Wind solamente se, al momento della sottoscrizione della proposta di contratto, l’utente abbia avuto effettivamente conoscenza della clausola che la prevede.

In altre parole, il consiglio che do al nostro utente, è comunque di contestare con raccomandata a/r di non aver avuto conoscenza al momento della sottoscrizione della proposta contrattuale di alcuna clausola penale e di non ritenere dovuta alcuna somma. In mancanza di accordo consiglio inoltre di ricorrere al CO.RE.COM regionale come più volte consigliato all’interno del nostro Blog.

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inadempimento contratto telefonico

Quesito: salve, mi chiedevo se era possibile chiedere un risarcimento per un disservizio subito ad opera della wind infostrada, mi spiego meglio: Ad dall’inizio dell’abbonamento (marzo 2007) che ho problemi di connessione e di velocità dell’Adsl, ho fatto tantissime segnalazioni e ho ricevuto anche un piccolo rimborso sulla bolletta, ma credo di essere vittima di questo disservizio perchè dopo un anno, non mi hanno risolto il problema, pago praticamente 24,95 euro al mese per una Adsl flat inefficiente, poichè il servizio non è garantito.infatti dopo un sopralluogo di loro tecnici, è stato esclusa l’eventualità che potesse dipendere dal mio impianto telefonico, ho mandato tante email, tantissimi fax, e ora anche una raccomandata (hanno “tagliato” la possibilità di interagire tramite fax)sperando che mi risolvessero il problema. quindi per farla breve, mi chiedevo se potevo essere rimborsato, soprattutto per i danni morali. grazie della eventuale! vostra risposta.

Risposta: Si, è sempre naturalmente possibile chiedere il risarcimento del danno ad un soggetto che, nei propri confronti, si sia dimostrato contrattualmente inadempiente. Ricordiamo infatti che l’adempimento consiste nell’esatta prestazione dell’obbligazione dovuta. Visto tuttavia che le Sue varie “diffide ad adempiere” (in sostanza l’invito formale a controparte di adempiere alla sua obbligazione) non hanno sortito alcun risultato non Le rimane che rivolgersi al CORECOM Comitato regionale per le comunicazioni della Sua Regione, al fine di tentare la conciliazione con la società Wind in merito ai fatti da lei contestati e, successivamente, in caso di mancata conciliazione, adire l’autorità giudiziaria ordinaria. Il risarcimento del danno morale sottende la consumazione di un reato, che evidentemente non è il nostro caso.

 

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recesso da un contratto per causa sopravvenuta

Ho in corso un contratto con XXX per 24 mesi per una sim-dati per la connessione internet al pc portatile e XXX mi ha fornito in comodato d’uso con canone mensile una scheda – modem – per la connessione. Recentemente ho cambiato computer e sistema operativo e tale modem non è più utilizzabile perchè non è compatibile con il nuovo sistema operativo Windows Vista e con il pc che non porta più l’alloggiamento per quella scheda ma porta invece gli slot più avanzati tecnologicamente. Ho chiesto a TRE di sostituirmi la scheda con una più recente da loro stessi forniscono con i nuovi contratti. Rifiuto categorico devo comprare a mie spese il nuovo modem. Posso recedere dal contratto pagando una penale? Posso pretendere da XXX la sostizione della scheda? Grazie (Giorgio, via posta elettronica)

Da quello che ho capito inizialmente la scheda funzionava bene, ha smesso di funzionare perchè Tu hai cambiato sistema operativo.

Non so se Tu possa recedere o meno dal contratto in quanto bisogna vedere il contratto cosa stabilisce sul punto (ad esempio, se ci sono dei termini per recedere, …) e nemmeno se puoi pretendere la sostituzione della scheda: dipende da che contratto hai firmato e cosa c’è scritto al riguardo.

Prova a leggere attentamente il conrtatto ed, eventualmente, lascia un commento sotto il post fornendo dati più precisi.