Avete mai visto la commedia o il film «Un tram chiamato desiderio» di Tennessee Williams?
Una dei protagonisti, ad un certo punto, pronuncia una celebre battuta, entrata poi nel linguaggio comune, specialmente nei paesi anglosassoni. Si tratta di Blanche DuBois e della sua famosa «Ho sempre confidato nella cortesia degli sconosciuti», una battuta che in poche parole ci fa capire il grado di sofferenza di Blanche all’interno della famiglia in cui viveva.
La mediazione familiare, almeno quella che pratico io insieme alla mia squadra, serve a uscire da queste situazioni, molto diffuse, in cui é più facile parlare con uno sconosciuto che con un proprio familiare.
Secondo l’accezione più comune, la mediazione servirebbe solo per fare in maniera più fluida la separazione o il divorzio. Personalmente, propongo invece una definizione più ampia e, a mio giudizio, utile ed opportuna nella pratica, come quella di un intervento che consente alle parti semplicemente di riprendere a comunicare, eliminando i blocchi e sciogliendo i nodi del dialogo.
Saranno, poi, le parti stesse, una volta che avranno ripreso a comunicare, a decidere per cosa usare il dialogo così recuperato, cioè ad esempio se per separarsi o invece per ricominciare una vita in comune.
La «mia» mediazione non preclude nulla; perché farlo infatti se dopo la ripresa del dialogo le parti si ritrovano più vicine e unite di quel che avrebbero potuto pensare? La maggior parte dei conflitti é più apparente che reale e deriva da un grosso problema di comunicazione, risolto il quale si può appunto scoprire che non c’è nessun conflitto.
Per questo, la mediazione va vista solo innanzitutto come un intervento preliminare di «sblocco» di una situazione paralizzata. Saranno poi le parti a decidere dove vogliono andare con le gambe, ma anche il cuore, di cui hanno appena riacquistato l’uso.
Anche per questi motivi, stiamo studiando tecniche di terapia di coppia, per tutti i casi in cui i protagonisti dovessero decidere di riprovarci. Al contrario, si potrà dar corso negli altri casi alla mediazione per definire una buona separazione o un buon divorzio.
sono un convivente, che non ricevendo baci ed attenzioni, la mia convivente potrebbe dire la stessa cosa, si trova, con 2 figli 7 e 13 anni, e la convivente, vuole andare via, l’ atteggiamento di separazione e’ stato maturato in un momento in cui, abitiamo in un altra casa in affitto, la nostra casa, che e’ intestata a Me come prima casa, e’ in fase di ristrutturazione, x assegnare una camera per entrambi i bambini, ci viene fuori anche un appartamento collegato con le camere dei figli, dove la mia ex potrebbe avere bagno sala cucina camera matrimoniale e terrazzo, questo permetterebbe di non traumatizzare i figli e rendere graduale una separazione, questo e’ il mio pensiero, la mia ex, invece vuole andare ad abitare in un altra casa e portarsi con se i figli , può farlo senza il mio consenso ? come posso innescare velocemente, l’ iter dell’ affidamento con l’ intento portare figli e ex compagna nello stesso tetto, ma con spazi per i genitori divisi, e solo le stanze figli
La separazione per i figli è sempre un trauma e l’unico modo per evitarlo sarebbe non separarsi.
Soluzioni come quella da te concepita, o quella della condivisione della stessa abitazione, dove sono i genitori a spostarsi mentre i figli rimangono in pianta stabile, sono poco convincenti per tanti motivi, ma soprattutto per il fatto che se separazione deve essere, con conseguente trauma, è inutile e forse anche dannoso addolcire la pillola e meglio invece procedere con decisione, focalizzandosi poi sulla civiltà dei rapporti dopo la separazione e la collaborazione tra genitori.
Perchè ad esempio, se mi accenni ad un problema di carenza di affetto e di deserto affettivo, non provate a fare un po’ di terapia di coppia o almeno mediazione familiare, che potrebbe servirvi per riprendere un dialogo, cosa che è comunque un bene in sé a prescindere dagli scopi che uno si ripropone?
Ad ogni modo, a livello giuridico se la madre non concorda con te su questa soluzione, e più in generale in caso di disaccordo, decide il giudice, che solitamente è sempre molto poco creativo e piuttosto appiattito sulle situazioni e soluzioni «standard».
In occasione del lancio delle nostre settimane FixFam, doc Ruggeri ed io abbiamo deciso di regalarvi un ebook eccezionale, scritto da Luca stesso, con le 5 cose da evitare assolutamente di fare in una coppia o relazione in crisi.
Io l’ho letto in anteprima assoluta e penso, molto semplicemente, che sia un ebook che dovrebbero leggere tutti.
Noi ve lo diamo gratis.
Per scaricare l’ebook, inserite come al solito la vostra email nel modulo sottostante.
Quando volete, io e Luca vi aspettiamo ad una settimana FixFam: chiedete, se credete, un preventivo.
Hey, scaricate poi anche il mio ebook con i libri utili per la crisi di coppia, collegandovi al post ufficiale del lancio delle settimane FixFam e compilando il modulo che si trova in calce.
Parla di due coniugi in crisi che, per iniziativa di lei, prendono un aereo per andare a farsi una settimana intensiva di terapia di coppia.
Dopo essersi sistemati in loco, tutte le mattine si alzano e, anziché andare al lavoro, vanno dal loro terapeuta per vedere se riescono a riparare e sistemare il loro traballante matrimonio.
Ebbene, ho allestito un servizio del genere qui a Vignola (Mo), una terapia intensiva di una settimana per coppie in crisi che vogliono tentare di sistemare il loro rapporto.
Il pacchetto si chiama FixFam.
E sono pieno di entusiasmo e felice come un bambino.
Perché?
Sono vent’anni che vedo persone sfasciare le proprie famiglie, per motivi non di rado futili.
Quello che ho sempre potuto fare è solo aiutarle in questo percorso, in modo che la separazione prima, e il divorzio poi, fossero meno traumatici possibile.
Ma mi rimaneva sempre un fondo di insoddisfazione, un senso di impotenza, una tristezza per l’esito finale.
Non so voi, ma io penso che non si butti nel cesso un matrimonio, un rapporto importante, dove magari ci sono anche dei figli, senza aver tentato seriamente di sistemare le cose.
Per questo ho deciso di passare alla pratica giuridica positiva: perché intervenire solo quando le situazioni sono già degenerate, quando si può prevenire, evitare o magari anche persino ricostruire?
Inoltre credo molto nelle soluzioni, per questo tipo di problemi, di tipo intensivo, negli interventi «di attacco».
Credo cioè che nelle crisi familiari, nei rapporti di coppia problematici siano indispensabili interventi forti, per smussare grandemente o risolvere problemi stratificatisi per anni, vecchie ferite, situazioni dolorose risalenti e profonde.
Se due partner hanno dei problemi, insomma, non hanno così tante speranze di risolverli con, ad esempio, una seduta di mediazione o terapia al mese, mentre continuano a fare le stesse, identiche vite di prima, dove ormai non comunicano, spesso si offendono e si feriscono, senza nemmeno più accorgersene.
È assurdo.
Io voglio, invece, che queste persone rimettano la loro coppia al centro di tutto, anche se fosse solo per un ultimo, estremo tentativo.
Voglio che sospendano le loro vite ormai malate, si prendano le ferie, si spostino, venendo qui, facendo un viaggio, soggiornino qui per tutto il tempo necessario, e durante il giorno, tutto il giorno, si occupino solo del loro matrimonio, della loro famiglia, di loro stessi.
Questo è un gesto fondamentale da fare, se il rapporto è importante. Un gesto che può dare loro davvero tante speranze in più: dedicarsi a loro stessi e alla coppia per una settimana.
Può anche darsi che non si riesca a ricostruire, ma almeno così, con un impegno così serio e importante, non si avrà più nessun rimpianto se si dovesse poi prendere atto dell’insanabilità della rottura.
Ovviamente non ci sarò solo io, ci sarà Gianluca Ruggeri, mediatore familiare con cui lavoro da anni. Sto inoltre cercando di coinvolgere altri professionisti che considero delle eccellenze nel campo, di cui farò i nomi solo ovviamente una volta che ci saranno effettivi accordi.
Il pacchetto sarà venduto ad un premium price anche perché si tratta di tante ore di lavoro di diversi professionisti, con esperienze decennali. L’idea è comunque fare per il momento dei preventivi individuali volta per volta, per arrivare a definire una o più tariffe standard in seguito.
Io e doc Ruggeri siamo già pronti per accogliervi:
Chiedete un preventivo gratuito e senza impegno.
Chiedeteci maggiori informazioni, scrivendoci dalla pagina dei contatti, o chiamando la infoline, chiedendo del servizio «FixFam».
Per tutto il periodo del lancio, un mio sintetico ebook con l’elenco dei libri consigliati per nutrire e riparare la coppia. Leggere un libro, il primissimo gesto da fare per cambiare e migliorare le cose…
Dopo anni che giornali e blog giuridici ne parlano completamente a sproposito, diffondendo false informazioni e creando insensate aspettative, finalmente ieri il parlamento ha in effetti approvato in via definitiva la legge sul divorzio breve.
La legge è entrata in vigore il giorno 26 maggio 2015, come meglio illustrato in questo altro post.
La legge, peraltro, non è ancora in vigore.
Adesso dovrà infatti dapprima essere promulgata dal presidente della Repubblica, quindi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale; infine, solo dopo che saranno trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, entrerà finalmente in vigore e dovrà essere osservata come legge dello Stato.
Per la promulgazione e la pubblicazione non sono previsti termini rigorosi, di solito sono cose che avvengono in una settimana o due, con la conseguenza che per poter sfruttare la nuova legge si dovrà aspettare, in tutto, circa un mese.
Ovviamente, quando la nuova legge sul divorzio breve entrerà in vigore ne daremo notizia sul blog, oltre che contattare personalmente tutti i clienti che abbiamo a suo tempo seguito per la separazione e che potrebbero essere interessati a fare il divorzio. Se volete, invece, essere avvertiti con una mail il giorno in cui sarà entrata in vigore, spediteci un messaggio dalla pagina dei contatti, scrivendo appunto «voglio essere avvertito dell’entrata in vigore della legge sul divorzio breve» o qualcosa del genere e… faremo seguito ;-).
Vediamo adesso insieme i principali aspetti della nuova legge, il cui testo definitivo comunque riportiamo nell’ultimo paragrafo, per comodità e completezza di lettura.
Chi può sfruttare la nuova legge.
La legge sul divorzio breve, per sua stessa previsione, si applica anche alle persone che si sono separate in precedenza. Nè avrebbe avuto alcun senso restringerla solo a quelle che si fossero separate in seguito…
Quindi, se vi siete separati nel vigore della vecchia normativa, che ci sarà ancora come abbiamo visto per un altro mese, potete, o potrete, già divorziare nei termini previsti dalle nuove disposizioni.
La legge non parla di accordi di separazione a seguito di negoziazione assistita (accordi in house), ma è assolutamente ovvio che si applichi anche in quei casi, dove il divorzio, una volta maturati i termini, si può naturalmente peraltro fare con un nuovo accordo in house. Questi accordi non sono menzionati semplicemente perché questa nuova legge sul divorzio breve è stata formulata prima della riforma che ha introdotto gli accordi di negoziazione assistita, avendo avuto come noto un iter molto lungo.
Quali sono i nuovi termini per divorziare.
I termini per fare il divorzio con la nuova legge diventano diversi a seconda della natura della separazione cioè se è avvenuta consensualmente oppure in modo giudiziale.
Nel primo caso, il divorzio si può fare dopo sei mesi. Nel caso invece in cui la separazione fosse stata giudiziale il termine è di un anno.
Lo scopo di questa differenziazione è quello di favorire ancora una volta le soluzioni consensuali, offrendo ai coniugi che si vogliono liberare dal vincolo matrimoniale la possibilità di una strada più rapida, rendendoli così quindi più inclini a fare quei compromessi che sono spesso necessari per raggiungere un accordo di consensualizzazione.
Nel caso della separazione giudiziale, del resto, la nuova legge è destinata ad essere poco rilevante, perché quasi tutte le separazioni giudiziali durano più di tre anni (a volte anche 7, 8, 10 anni o anche di più), per cui in ogni caso per fare il divorzio spesso è necessario aspettare molto più tempo, anche se è vero che i tempi, in alcuni casi, potrebbero abbreviarsi a causa dell’emissione di una sentenza parziale di separazione da parte del giudice.
Il senso del divorzio breve.
Molte persone ritengono che questa nuova legge, che consente di divorziare dopo meno tempo dalla separazione di quanto avveniva precedentemente, abbia indebolito l’istituto del matrimonio.
In realtà, queste osservazioni a mio giudizio sono piuttosto fuori fuoco.
La crisi della famiglia viene dal nostro ordinamento giuridico regolamentata non tanto con l’istituto del divorzio quanto con quello della separazione, che determina, se non il totale venir meno, un netto e grave indebolimento del vincolo matrimoniale, che rimane solo per pochi e limitati aspetti, ma che riguarda persone che non stanno più insieme tra loro, sostanzialmente non si amano più, tanto è vero che, legittimamente, vanno ad abitare in due posti diversi.
È nel momento della separazione che si verifica la crisi della famiglia ed è in questo solo momento che dovrebbero pensare di intervenire coloro che sono interessati alla “robustezza” dell’istituto matrimoniale. Rispetto alla separazione, il divorzio rappresenta solo un sigillo definitivo, apposto su una situazione problematica già verificatasi precedentemente.
Vediamo il fenomeno da un punto di vista statistico, per così dire.
Ormai, sono 18 anni che esercito la professione forense; in questo periodo, ho avuto occasione di seguire centinaia di crisi familiari sfociate poi nella separazione. Ebbene, di tutte le crisi poi giunte alla separazione in concreto, che sono la pressoché totalità, solo in un caso si è avuta la riconciliazione.
Per contro, nel periodo che intercorre e tra la pratica di separazione e quella di divorzio si verifica quasi sempre una discrepanza tra la situazione di diritto e quella di fatto, specialmente nei casi in cui, come quasi sempre avviene, uno o entrambi i coniugi si rifanno una famiglia con un’altra persona.
Va ricordato che la rilevanza principale del divorzio è quella successoria: dopo la separazione, ma prima del divorzio, se muore uno dei due coniugi è l’altro che, nonostante la separazione, ne diventa erede. È solo con il divorzio, infatti, che il coniuge, che ormai ha perso questa caratteristica, perde anche la qualità di erede.
Il discorso è proprio che se una persona, magari dopo due anni dalla crisi familiare, si rifà una famiglia con un’altra persona, condividendo tutto con quest’ultima, come avviene appunto quando si fa famiglia, non è giusto che, in caso di suo decesso, sia l’ex coniuge, col quale non ha più da tempo nulla in comune, ad essere chiamato come erede.
Il senso del divorzio breve è proprio questo: quello di eliminare o comunque ridurre notevolmente la possibilità di ingiustizie come questa.
E non è vero che indebolisce l’istituto del matrimonio, perché interviene quando il matrimonio si è già completamente sfasciato quasi sempre in modo irrimediabile.
Come si può tutelare davvero il matrimonio.
Abbiamo visto che il divorzio breve non ha niente a che fare con la “robustezza” o meno dell’istituto matrimoniale.
Come cattolico e credente, sono anche io dispiaciuto della debolezza diffusa e sempre maggiore dell’istituto, ma su un piano ancor più generale sono anche convinto che l’unico motivo per cui due persone debbano stare insieme sia l’amore e che non ce ne siano o possano essere assolutamente altri.
Alcuni pensano di dover stare insieme perché hanno interessi in comune, perché hanno dei figli ancora piccoli, perché comunque credono nel matrimonio e vogliono rispettare l’istituto: ebbene io credo che queste persone in fondo sbaglino. L’unico motivo per restare insieme è amarsi: se non c’è più amore, anche se ci si vuole ancora bene, allora è meglio lasciarsi.
Piuttosto, si deve intervenire prima che le cose e i problemi diventino irrimediabili.
In generale, nessuno dei due partner deve mai dare per scontato l’altro o il rapporto che c’è tra di loro, che deve essere alimentato con costanza, anche con piccole cose, con semplicità.
In caso di problemi, bisogna cercare di comunicare. Siccome,poi, paradossalmente è più facile comunicare con gli estranei che con il proprio partner, la cosa migliore è andare subito a fare terapia di coppia da un bravo consulente. Se la terapia di coppia dovesse fallire, o non dare risultati significativi, provare anche con la mediazione familiare.
È giusto, prima di buttare via un rapporto importante, tentare tutto quello che si può onestamente fare per recuperarlo, ma poi sarà anche giusto, quando sarà diventato chiaro che non ci sono più possibilità residue, prenderne atto e agire di conseguenza.
Queste sono, a mio giudizio, le considerazioni che dovrebbero fare, e i consigli che dovrebbero impartire, coloro che hanno a cuore la tenuta dell’istituto matrimoniale, al posto di accanirsi contro un istituto come il divorzio breve che invece ha poco a che fare con questo tema.
Il testo della legge.
Riportiamo di seguito il testo della legge che, ricordiamo, è definitivo, anche se non è ancora entrato in vigore, nel senso che oramai non potrà essere più modificato.
Per qualsiasi ulteriore informazione, o per chiedere chiarimenti o esprimere un’opinione, potete lasciare un commento qui sotto come al solito.
Art. 1. 1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella pro-cedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.».
Art. 2. 1. Al secondo comma dell’articolo 189 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».
Art. 3. 1. All’articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».
Art. 4. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il proce-dimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.
Mia Moglie se ne e’andata di casa circa un mese fa lasciando me e i nostri due figli di 17 e 10 anni. non esiste un motivo valido per cui lei chieda la separazione legale mi dice solo che quando e’ morto suo padre avvenuto il 15 luglio 2013 non sono andato in sicilia per il funerale e che lo lasciata sola. adesso chiede il divorzio ma io non voglio firmare niente perche ancora la amo e nonposso credere che il motivo sia questo. percio desideravo sapere se mi posso opporre al divorzio e a cosa andro incontro se lei decidesse di portare avanti la pratica di divorzio senza il mio consenso. grazie e attendo vostre notizie
Il primo passo è quello della separazione, non si può fare comunque direttamente il divorzio. Se non sottoscrivi un ricorso di tipo consensuale, tieni presente che tua moglie può presentarne uno giudiziale, quindi in fondo non è una scelta che spetta a te, quella di separarti o meno, è sufficiente che uno solo dei due coniugi non si trovi più bene nella coppia.
Se, come dici, la ami ancora, puoi tentare di invitarla a svolgere alcune sedute di terapia di coppia presso uno specialista abilitato, gesto che a mio giudizio avrebbe anche un valore distensivo, anche se una donna che abbandona la casa familiare lasciandovi dentro anche i figli di solito è molto provata.
Penso che avresti dovuto cercare di muoverti prima, perché l’uscita dal domicilio coniugale è un momento di rottura piuttosto conclamato che va oltre una fase di crisi, comunque meglio tardi che mai come si dice.