Categorie
avvocato risponde

Provvedimento sospensione da scuola: che fare?

DOMANDA – Mio figlio maggiorenne ha ricevuto un sospensione di 5 giorni mi è stata inviata PEC il 2/11 ore 14,00 circa in cui c’era la lettera con la sospensione e anche scritto che entro il 3/11/22 ore 10 avrei dovuto inviare un’istanza con l firma di entrambi i genitori e copia dei nostri documenti, Io vivo a Bologna, mio ex marito al Sud, quel pomeriggio ero in turno a lavoro ed impossibilitata a creare un’istanza firmarla inviarla al mio ex marito ecc. Ho inviato una PEC di accettazione e poi successivamente i documenti a mio figlio da portare oggi a scuola. Stamattina mi arriva la PEC che l’istanza è stata rifiutata. Prima cosa mio figlio è maggiorenne ha bisogno della nostra firma? Seconda cosa una scuola può dare tempistiche così strette tra l’invio della pec neanche un giorno per produrre l’istanza?

— RISPOSTA – Rispondo con qualche osservazione di carattere generale.

Questa possibilità di inviare gratuitamente una domanda al blog non si può certo utilizzare per cose che sono davvero urgenti: in questi casi, bisogna rassegnarsi ad acquistare una consulenza, da me o da un altro avvocato. Chi vuole acquistarla da me, se vuole procedere nel modo più veloce possibile, può chiamare il numero dello studio 059 761926 oppure acquistare on line da questa pagina. In entrambi i casi, è bene specificare i motivi dell’urgenza, in modo che si possa «fare spazio» subito al nuovo caso: per noi si tratta di spostare almeno un paio di appuntamenti già fissati, che non sono urgenti, più avanti, per occuparci di quello che scade.

Per il resto, è difficile poter fare considerazioni significative relativamente ad un provvedimento amministrativo, o anche, per quel che qui rileva, di altro genere, senza averlo potuto leggere. Può darsi, ad esempio, che fosse un intervento di tipo cautelare, correlato alla gravità del fatto contestato a tuo figlio, in relazione alla natura del quale termini così stretti potrebbero anche avere un senso e una legittimazione.

Per quel che concerne la maggiore età di tuo figlio, credo che la scuola avrebbe dovuto interpellare direttamente lo stesso e non più i genitori. Temo che sia stata una svista da parte dei funzionari della scuola, che probabilmente hanno inviato la comunicazione alle persone cui erano abituati a inviare le comunicazioni, considerando che nel frattempo era intervenuta la maggiore età. Questo potrebbe porre dei problemi di violazione del trattamento dei dati personali, mi sovviene ad esempio che il Garante ha sanzionato una banca per aver consentito l’accesso ad un genitore al conto corrente del figlio anche dopo che il figlio stesso era diventato maggiorenne.

Non credo che tu adesso abbia ancora bisogno di consulenza legale, ma se volessi comunque approfondire la situazione, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

—————

Ti lascio adesso alcuni consigli e indicazioni finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

• 📧 Iscriviti oggi stesso, in ogni caso, al blog in modo da ricevere, sempre gratuitamente, futuri contenuti come questo, utili per sapere come meglio gestirsi nelle situazioni legali della vita di tutti i giorni. Per iscrivrerti al blog, vai in fondo alla pagina e inserisci la tua mail nella casellina, ricordati di dare poi conferma nella mail.

• 📺 Iscriviti subito al canale YouTube degli avvocati dal volto umano e al podcast dove trovi altri contenuti, sempre gratuiti e utili per capire come meglio gestire e soprattutto prevenire i problemi legali.

• 👋 Entra oggi stesso nelle community degli avvocati dal volto umano: su telegram e su facebook e facebook;

• 🙋‍♀️ Se vuoi, puoi mandare anche tu gratuitamente una tua domanda. Compila questo modulo.

• 🎁 Valuta una assicurazione di tutela legale: la prossima volta che incontri un problema potresti gestirlo molto più agevolmente e a costo zero.

• 😍 Metti «like» adesso, se ti è piaciuto questo post, e lascia un commento se vuoi dire la tua, risponderò volentieri; condividi liberamente, in qualsiasi modo, questo post se pensi che possa piacere o interessare a qualcun altro.

• ⚖️ Sei un avvocato? Iscriviti subito alle potentissime risorse gratuite di «fare l’avvocato è bellissimo». Trovi tutto nella home page del blog, iscriviti a blog, canale youtube, podcast e segnati il numero da chiamare per quando vorrai iniziare a fare coaching con me.

Categorie
diritto

ATP senza seguito: che fare?

Il mio avvocato ha ottenuto esito Atp (relazione dettagliata favorevole ctu) in data 18.10.2021 (con indicazione di rimborso spese danni immobile da parte resistente), nonostante lo abbia sollecitato, ad oggi non ha ancora pensato al giudizio di merito .. che fare ?? I termini sono scaduti? Quale soluzione si può prospettare utilizzando ancora l’atp?»

A livello processuale non ci sono termini in materia; bisogna vedere a livello sostanziale, in base, in altri termini, al diritto che hai fatto valere: se ad esempio fosse una causa per vizi in un immobile, c’è un termine entro il quale bisogna agire dopo aver fatto la denuncia dei vizi.

Di solito, dopo un ATP o CTU preventiva, si procede con un ricorso ex art 702bis cod. proc. civ.. Al momento in cui scrivo, peraltro, mancano pochi giorni all’entrata in vigore della riforma Cartabia che cambia anche questo tipo di rito, anche se non è questo il punto, ci sarà un rito corrispondente da utilizzare in situazioni come queste.

Ti consiglio di acquistare una consulenza da un altro avvocato per avere un secondo parere, previo ovviamente esame del fascicolo del procedimento e della situazione.

All’esito di tale esame, poi, potrai procedere con la fase di merito nei confronti del responsabile. Se vi fossero, invece, state decadenze, prescrizioni o altro, potrai valutare la sussistenza di eventuale responsabilità dell’avvocato che ti ha seguito precedentemente.

Se vuoi incaricarmi di fare questo lavoro, chiama ora lo studio al numero **059 761926** e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da [qui](https://blog.solignani.it/assistenza-legale/consulenza/): in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è [qui](https://goo.gl/maps/sS4isyhSuYDnP3Nz5), a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo (https://youtu.be/ksoPba2DM1A) per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

Ti lascio alcuni consigli finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

– 👋 Entra oggi stesso nelle community degli avvocati dal volto umano: su [telegram](https://t.me/avvocatidalvoltoumano) e su (https://bit.ly/3RT11JG) e (https://bit.ly/3YsE5Dx);

– 📺 Iscriviti subito al [canale YouTube](https://www.youtube.com/@avvocatidalvoltoumano) degli avvocati dal volto umano e al (https://blog.solignani.it/iscriviti-al-podcast/) dove trovi altri contenuti, sempre gratuiti e utili per capire come meglio gestire e soprattutto prevenire i problemi legali.

– 📧 Iscriviti oggi stesso, in ogni caso, al blog in modo da ricevere, sempre *gratuitamente*, futuri contenuti come questo, utili per sapere come meglio gestirsi nelle situazioni legali della vita di tutti i giorni. Per iscrivrerti al blog, vai in fondo alla pagina e inserisci la tua mail nella casellina, ricordati di dare poi conferma nella mail.

– 😍 Metti «like» adesso, se ti è piaciuto questo post, e lascia un commento se vuoi dire la tua, risponderò volentieri; condividi liberamente, in qualsiasi modo, questo post se pensi che possa piacere o interessare a qualcun altro.

– 🎁 Valuta una [assicurazione di tutela legale](https://blog.solignani.it/sistemi-tariffari/tutela-giudiziaria/): la prossima volta che incontri un problema potresti gestirlo molto più agevolmente e a costo zero.

– ⚖️ Sei un avvocato? Ci sono delle risorse specifiche per te; collegati subito al blog https://www.farelavvocatoebellissimo.it, iscriviti al blog, al podcast, al canale YouTube e a tutte le altre risorse gratuite per avvocati!

Categorie
diritto

Termini scaduti: posso fare appello lo stesso?

Note dell’episodio.

Oggi rispondo ad un lettore in materia di termini per l’appello, la domanda che mi ha inviato è la seguente:

«Buongiorno, abbiamo avuto una cause in Provicia di Sondrio. Anche s’è avevamo tutte le carte corrette, perfino delle Foto il CTU mandato del giudice ha dato ragione alla controparte. E adesso dobiamo pagare più di 8500 Euro. Non troviamo giusto questa deccisione del giudice. Il termine di contestare è passato, perchè noi siamo in Svizzera e mia Mamma ed io avevamo dei problemi di salute. E io sono l’unico che guida la machina. C’è una possibilità di fare qualche cosa? Il nostro avocato dice non è più possibile, perchè abbiamo passato il termine per la contestazione.»

Riferimenti.

Sei un avvocato?

Altre risorse digitali non giuridiche

Trovi tutte le mie altre risorse digitali, non giuridiche ma di diverso argomento, al sito vienimidietro

Manda la tua domanda

Vuoi mandare anche tu la tua domanda?

Collegati a questa pagina e compila il modulo veloce veloce:

contatto

È completamente gratuito.

Conclusioni.

  • Iscriviti ora al blog, al podcast e al canale youtube degli avvocati dal volto umano per ricevere gratuitamente tutti i futuri aggiornamenti.

  • Se ti serve assistenza professionale, chiama il numero 059 761926 e prenota un appuntamento oppure acquista adesso direttamente da qui

  • Lasciami una recensione sul podcast: clicca qui

Categorie
diritto

Precetto notificato via posta: che succede se non ritira?

Quando notifichi un atto di precetto tramite il servizio postale, ipotesi ad oggi la più comune, dal momento che l’utilizzo dell’ufficio NEP è sempre meno diffuso, può accadere che il postino non trovi nessuno per la consegna dell’atto.

In questi casi, il postino verifica innanzitutto che l’indirizzo indicato nel precetto sia corretto, guardando che, ad esempio, ci siano le generalità del debitore sulla cassetta postale, sui campanelli e così via, chiedendo se del caso anche informazioni ai vicini.

Se queste informazioni mancano, può fare un controllo anagrafico e, se la residenza dovesse risultare errata, restituisce il plico al mittente con l’annotazione di indirizzo errato, trasferito e così via.

Se, invece, appare evidente che pur non essendo in casa il debitore abita ancora a tutti gli effetti là, il postino lascia un avviso nella casetta in cui si dice di aver tentato il recapito poi, una volta tornato in sede, gli spedisce una raccomandata in cui lo avvisa che il plico è stato depositato presso l’ufficio postale – CAD, comunicazione di avvenuto deposito.

A questo punto, possono succedere diverse cose.

Il debitore vede l’avviso che gli ha lasciato il postino, oppure riceve la raccomandata, e va presso l’ufficio postale a ritirare il plico con il precetto, che a questo punto è appunto da considerarsi effettivamente ricevuto.

Cosa succede se, invece, il debitore non vede gli avvisi (avviso vero e proprio e raccomandata) oppure li vede ma non va a ritirare il plico?

In questo caso, valgono le seguenti regole:

  • l’ufficio postale, dopo 10 giorni dalla spedizione della CAD, restituisce all’avvocato mittente quello che sarebbe stato l’avviso di ricevimento del plico, precisando che la consegna non è avvenuta per «temporanea assenza del destinatario» e che appunto si tratta di «atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D.»;
  • il plico resta comunque depositato per sei mesi presso l’ufficio postale: il debitore può andarlo a ritirare anche in seguito, purché entro i sei mesi,   perché al termine degli stessi sei mesi anche il plico verrà restituito all’avvocato mittente.

In questo caso, quand’è che si ha il perfezionamento della notifica?

La legge prevede che la notifica si perfezioni, in questi casi in cui il plico non viene effettivamente ricevuto o ritirato dal debitore, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD, che poi è lo stesso giorno in cui il plico è stato depositato presso l’ufficio postale.

Questa data risulta dall’«avviso di ricevimento» (lo chiamiamo così anche se in pratica non c’è stato nessun ricevimento, ma si usa lo stesso cartoncino) in cui appunto l’ufficiale postale annota sia la data di avvenuto deposito che la data di spedizione della CAD – oltre che quella in cui il plico viene rispedito al mittente (ma questa data ha scarsa rilevanza).

Dunque in questi casi il pignoramento quando può essere promosso?

Bisogna contare 10 giorni dal momento in cui si può ritenere essersi perfezionata la notifica.

Poniamo ad esempio che il plico non recapitato sia stato depositato in data 16.4 e che in pari data, come è previsto, sia stata spedita la CAD.

recupero crediti

La notifica, dunque, è da considerarsi perfezionata il 26.4. Per poter fare il pignoramento occorre attendere i dieci giorni del precetto (so che non ha senso pratico aspettare i dieci giorni di un «avvertimento» che il debitore non ha di fatto visto, ma la procedura deve ovviamente essere rispettata ugualmente), pertanto: il pignoramento si potrà fare dal 7 maggio.

Iscriviti al blog per non perdere il fondamentale post del giorno.

Categorie
diritto

Divorzio veloce per chi sta all’estero: si può fare?

sono sposato con un ragazza indonesiana senza figli mentre io vivo a taiwan. Volevo sapere come sarebbe possibile un procedura di divorzio in modo veloce tramite skype

Tramite videoconferenza, si può fare intanto la separazione, ma non esiste in natura, almeno per la legge italiana, una cosa come il «divorzio veloce».

In Italia, è sempre necessario il duplice passaggio: prima separazione e poi divorzio.

Non esiste, in altri termini, il divorzio «diretto».

La legge sul divorzio breve, infatti, non ha introdotto il divorzio diretto, ma ha solo accorciato i termini che devono intercorrere dopo la separazione per poter chiedere il divorzio, che, attualmente, sono di sei mesi, quando la separazione è avvenuta in modo consensuale, e di un anno, se giudiziale.

Se vuoi dunque ottenere la cessazione del vincolo matrimoniale devi fare le due pratiche: prima la separazione e, dopo sei mesi, il divorzio.

Entrambe queste pratiche si possono fare in videoconferenza, così come abbiamo fatto in dozzine di altre situazioni analoghe alla tua.

Se vuoi un preventivo per la pratica di separazione in videoconferenza, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

Ti raccomando l’iscrizione al blog, in modo da non perdere il prezioso post del giorno.

Categorie
diritto

Accordi in house: entro quanto tempo vanno trasmessi?

Gli accordi in house per separazione, divorzio, modifica condizioni vanno trasmessi al comune competente per la trascrizione nei registri dello stato civile.

Ciò deve avvenire entro un termine previsto dalla legge.

Prevede infatti a riguardo l’art 6, comma 3°, della legge 162/2014 che «l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5».

La legge non dice da quale giorno decorre questo termine, per cui nel silenzio della disposizione a riguardo sembra lecito pensare che sia, più probabilmente, il giorno in cui l’accordo in house è stato concluso.

Ma cosa succede, ad esempio, se la Procura tarda a concedere il suo nulla osta o la sua autorizzazione?

Personalmente, sia pure dopo centinaia di accordi in house conclusi e portati a compimento, in svariate parti d’Italia peraltro, non mi è mai capitato che una Procura impiegasse più di due o tre giorni a comunicare il suo provvedimento, peraltro sempre tramite pec, in modo più efficiente.

Ovviamente, un bravo avvocato in considerazione di questo termine cosa deve:

  • depositare immediatamente subito dopo la conclusione l’accordo in house in procura;
  • andarlo immediatamente a ritirare subito dopo l’emissione del provvedimento, di nulla osta o di autorizzazione, da parte della procura
  • spedirlo subito dopo il ritiro al comune competente

L’ultima fase, di spedizione al comune competente, è agevolata dal fatto che molti comuni attualmente accettano la trasmissione (e in alcuni casi, come nel mio Comune di Modena, addirittura impongono) tramite pec, che ovviamente è immediata.

Per maggiori informazioni sugli accordi in house, consulta la nostra scheda pratica. Per valutare approfonditamente se un accordo in house è praticabile nel tuo caso, acquista una consulenza. Oppure acquista direttamente l’accordo in house per separazione o divorzio.

Categorie
diritto

Ritardo nei canoni locazione commerciale: che succede?

il locatore del locale commerciale dove siamo da 11 anni mi ha inviato una email intimandoci a tornare regolari al pagamento (nel contratto si paga entro il 5 del mese, noi pagheremo il canone anticipato di Novembre (scadenza contrattuale 05.11.18) il 10 Dicembre, avendo anticipato al locatore copia della contabile del bonifico)…
Ci ha scritto che se dal 5 Gennaio non torneremo regolari non ci intimerà lo sfratto, ma direttamente procederà con lo sfratto esecutivo
Fino a quanti gg di ritardo potremmo ritardare il saldo del canone di locazione per non ricevere l’intimazione allo sfratto? E dopo l’intimazione, si potrebbe estinguere la convalida dello sfratto saldando l’arretrato con le spese legali? Infine, la carenza della sottoscrizione di una eventuale polizza obbligatoria è motivo di risoluzione del contratto? Da notare che altri inquilini non hanno sottoscritto questa polizza, e non hanno ricevuto questa lettera…

La presunta differenza tra intimazione di sfratto e sfratto esecutivo diretto non ha alcun senso, non so che cosa vi abbia scritto in effetti.

Ad ogni modo, lo sfratto può essere intimato quando la morosità supera l’importo di due mensilità di canone, mensilità che può essere dovuta anche per oneri accessori e non per il solo canone, e ciò dal giorno stesso in cui la morosità arriva ad avere questo ammontare, senza che siano previsti termini di alcun tipo.

Una volta che lo sfratto sarà stato intimato, non sarà più possibile alcuna forma di sanatoria. Nelle locazioni commerciali, non è previsto il termine di grazia. Inoltre, anzi soprattutto, vale il principio della cristallizzazione dell’inadempimento, per cui se anche pagate tutti gli arretrati dopo la notifica dello sfratto, lo sfratto viene poi comunque convalidato e dovete rilasciare l’immobile.

In conclusione, se superate le due mensilità di morosità potete ricevere una sfratto contro cui poi potrebbe non esserci rimedio, se non negoziale.

Nel caso, invece, vi rendeste morosi ma non di due mensilità, potreste sempre ricevere un decreto ingiuntivo per il pagamento.

Per quanto riguarda la polizza, bisognerebbe esaminare il contratto. Se questa fosse prevista a pena di risoluzione, la risoluzione non potrebbe tuttavia essere richiesta con lo sfratto, ma con un procedimento per rito locatizio.

Valuta, se vuoi approfondire, di acquistare una consulenza.

Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

Categorie
diritto

Ricorso alla CEDU: entro quale termine?

Qual è il termine per presentare ricorso alla CEDU, cioè alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo?

 

Il termine è di sei mesi dalla data della sentenza che esaurisce i mezzi di impugnazione interni – di solito è la sentenza di Cassazione.

In futuro, potrà essere previsto un termine inferiore di quattro mesi, in caso di adozione di particolari protocolli, quindi è più prudente comunque controllare volta per volta, come sempre quando si tratta di termini.

Il termine decorre dal giorno dell’effettiva conoscenza del dispositivo della sentenza, che di solito coincide con la notifica via pec della stessa effettuata presso l’avvocato, senza potersi tener conto del fatto che l’avvocato poi l’abbia eventualmente comunicato in seguito, dal momento che il cliente è considerato comunque domiciliato presso l’avvocato.

È onere dell’avvocato, infatti, comunicare immediatamente al cliente la ricezione di notifiche di questo genere, se non lo fa può determinarsi responsabilità professionale per tale omissione, dal momento che il suo cliente non è stato messo in grado di esercitare un suo diritto.

Il termine scade l’ultimo giorno del periodo di sei mesi, anche se tale giorno ricade di domenica o in un giorno festivo, senza slittamento al primo giorno lavorativo successivo come accade a volte per altri tipi di termini.

Il messaggio da portare a casa, dunque, è che, se ricevete un provvedimento giurisdizionale negativo, dovete prima possibile prendere appuntamento con il legale che vi segue, oppure con un altro legale se ritenete opportuno acquisire un secondo parere, per discutere il da farsi. Se sono ancora disponibili mezzi di impugnazione interni, si potranno valutare quelli, mi riferisco ovviamente a appello, ricorso per cassazione, ecc.. Viceversa, si potrà valutare il ricorso alla CEDU.

Non lasciar passare il tempo inutilmente perché il sistema giudiziario presenta sempre dei termini decorsi i quali poi non si può più fare niente!

Se vuoi una consulenza preliminare in materia di impugnazione o ricorso alla CEDU, clicca qui. Se vuoi acquistare direttamente il pacchetto per il ricorso alla CEDU, clicca qui. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

Categorie
diritto

CTU: se una parte non lo paga, paga tutto l’altra?

mio padre ha attualmente in corso una causa con un architetto che a seguito di lavori svolti presso la sua abitazione, ha provato ad estorcergli 6mila€. Nel corso della causa il giudice ha nominato un perito che ha effettuato una perizia presso l’abitazione di mio padre ed al seguito di quest’ultima si è visto richiedere dal tribunale il pagamento di € 900 quale somma dovuta al perito. Mio padre ha regolarmente pagato entro i termini prefissati, ma pochi giorni dopo è stato contattato dalla banca perché il tribunale ha eseguito un pignoramento di €2900 e rotti in quanto la controparte non ha pagato il perito, essendosi dichiarata nullatenente (un architetto che gira con un mercedes da 90 e più mila €). Vorrei sapere se questa cosa fatta dal tribunale è giusta e se ci sono mezzi per opporsi al pignoramento. Di certo sto vivendo in prima persona lo schifo del sistema giudiziario italiano.

La giustizia di questa cosa ognuno deve valutarla da sé, qui non discutiamo, generalmente, di cosa è giusto o meno, ma di quello che è legittimo o illegittimo, cioè previsto e consentito dalla legge, o meno, a prescindere dall’eventuale giustizia o ingiustizia.

A questo riguardo, ti devo dire che la cassazione, ad esempio, ha più volte ribadito la regola secondo cui l’obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d’ufficio, o CTU, ha natura solidale ex art. 1294 c.c., in considerazione del fatto che la sua prestazione viene svolta nell’interesse di tutte le parti del giudizio (Cass, n. 6199/96 ed altre ivi citate; 2262/04; 17953/05; 20314/06; 23586/08).

Quando una obbligazione è solidale, il creditore, nel nostro caso il CTU, può richiedere l’intero pagamento ad uno qualsiasi dei condebitori, mentre saranno poi i condebitori a regolare gli obblighi tra loro mediante l’esercizio dell’azione di regresso.

Quando in una obbligazione ci sono più debitori, peraltro, la solidarietà è la regola e la soluzione diversa, che si chiama parziarietà, rappresenta l’eccezione; un esempio di obbligazioni parziarie sono quelle successorie: qui il creditore può chiedere ai singoli eredi solo la rispettiva parte di ciascuno di essi e non l’intero.

Quindi tutto quello che è accaduto è legittimo ed è previsto così perché il CTU, che viene chiamato a prestare la propria opera lavorativa all’interno di un processo senza avere alcuna colpa di eventuali malefatte compiute dall’uno o dall’altra parte, è bene che abbia le maggiori garanzie possibili di ricevere il proprio compenso, anche perché, come ricorda la cassazione, lui lavora cercando di agevolare l’accertamento della verità, cosa che dovrebbe essere nell’interesse di entrambe o tutte le parti del giudizio.

Sotto un altro profilo, comunque, tuo padre non avrebbe dovuto apprendere del pignoramento dalla telefonata della banca, perché, se è vero che il decreto di liquidazione del CTU è titolo esecutivo, è anche vero che la notifica del precetto resta pur sempre necessaria. Tuo padre, dunque, prima del pignoramento avrebbe dovuto ricevere la notifica del precetto. Se l’ha ignorata, purtroppo, deve imputare a sé l’aver fatto andare avanti il pignoramento, con la successiva crescita esponenziale delle spese legali e correlativa figura non eccezionale con la banca.

Per quanto riguarda la causa attualmente pendente, direi che sarebbe stato meglio procedere, in un caso del genere, con un ricorso ex art. 696 bis cpc per CTU preventiva, ma ormai il discorso, essendo la CTU stata fatta, è superato.

Potete valutare l’azione di regresso nei confronti dell’architetto, e magari un esposto disciplinare, per dire di più bisognerebbe vedere la documentazione del pignoramento e quella anteriore e successiva.

Categorie
diritto

Serramenti consegnati non a norma: che fare?

ho subito una truffa -nell’appartamento a milano -ero e sono tutt’ora ammalato di cancro ai polmoni – mi hanno installato dei serramenti valore 15000.00 euri in pvc bianco senza descrivere di cosa contengano se sono nocive alla salute senza documenti di accompagno -senza marcatura CE -non rispondenti alla legge 02/02/2010-cosa faccio

Mi dispiace per la tua situazione.

Se ritieni che l’azienda appaltatrice ti abbia fornito del materiale non idoneo, devi, per prima cosa, contestare il relativo inadempimento.

Per fare questa contestazione, occorre una diffida, tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, in cui si indicano le «mancanze» o «vizi» della fornitura in maniera sufficientemente minuziosa da consentire di identificarli per bene.

Fai attenzione perché per la denuncia dei vizi in una compravendita o appalto o altro contratto la legge prevede dei termini entro cui la denuncia stessa deve, a pena di decadenza, essere fatta.

Per fare questa diffida, non sarebbe, a rigore, necessaria l’assistenza di un legale, potresti in teoria fartela anche da solo, ma io te lo sconsiglio per molteplici motivi, i più importanti dei quali sono:

  • l’alto rischio che tu possa finire per scrivere cose che poi potrebbero essere utilizzate contro di te;
  • il rischio, comunque concreto, che tu possa scrivere la denuncia in modo inidoneo;
  • la molta minor «forza» che un intervento personale presenta rispetto all’intervento di un legale: chi scrive da solo trasmette alla controparte il messaggio di non essere disposto ad investire sulla vertenza, cosa che può portare la controparte, in ultima analisi, a trascurarla.

Se vuoi far spedire a noi la diffida, puoi vedere i termini e i condizioni in questa pagina. Altrimenti, puoi chiedere un preventivo ad un altro avvocato.

Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.