vorei scrollami di dosso patenti che si sono uniti per una causa civile davanti giudice,e gia stata fatta un udianza che mi sono pronuciato che non ho bisogno di alcuna assistenza ma quantopare il giudice non la pensa come me inviandomi al ctu, sbagliando a giudicarmi a favore dei parenti. Per il posesso della casa. Di certo le amicizie non gli mancano anche nel tribunale di firenze.
Purtroppo non ci sono soluzioni magiche, se sei stato citato in tribunale non puoi difenderti da solo ma devi necessariamente prendere un avvocato.
Puoi anche presentarti all’udienza, ma tutto quello che fai è privo di rilevanza perché la tua difesa deve essere mediata necessariamente da un professionista del diritto, cioè appunto un avvocato.
Se non disponi di sufficiente denaro per compensare un avvocato, puoi valutare di chiedere il patrocinio a spese dello Stato. A riguardo, puoi chiedere informazioni presso l’ordine degli avvocati, direi di Firenze.
Se non ti costituirai validamente con un avvocato iscritto all’albo, la causa procederà ugualmente in tua contumacia e ovviamente le probabilità di esito a te favorevole, non essendoci una tua difesa, saranno ridotte.
Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, anche se onestamente non credo che ne possa valere la pena, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.
Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.
Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.
Ti lascio alcuni consigli finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.
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1) Puoi impugnare, innanzitutto, solo se sei stato assente o contrario: ovviamente, se hai votato a favore non puoi più farlo, anche se ci hai ripensato.
2) Il termine per impugnare é di 30 giorni dalla deliberazione, se eri presente, o dalla comunicazione della stessa, se assente.
3) Se però la delibera anziché annullabile é nulla o addirittura inesistente, l’impugnazione é sempre possibile, anche oltre il termine di 30 giorni.
4) Concettualmente, una delibera é nulla o inesistente, piuttosto che annullabile, quando presenta una magagna molto più grossa del solito.
5) Siccome non puoi sapere in anticipo se il giudice valuterà la delibera che intendi impugnare come nulla o inesistente piuttosto che annullabile, ti conviene per prudenza rispettare sempre il termine di 30 giorni.
6) Se il termine, viceversa, é già scaduto, impugna solo se hai ragionevoli possibilità che la tua delibera sia ritenuta nulla o inesistente: sarà fondamentale il tuo avvocato per aiutarti a capire questo.
7) In materia di condominio, é prevista la mediazione obbligatoria, per cui prima di impugnare in tribunale devi proporre l’istanza di mediazione.
8) La presentazione dell’istanza di mediazione interrompe il termine per impugnare, che ricomincia a decorrere per l’intero al termine della procedura di mediazione.
9) Un preventivo valido per tutte le ipotesi in cui si impegna una decisione assembleare condominiale é impossibile da formulare perché gli oggetti possono essere i più disparati: va fatto caso per caso.
10) Se sei vittima di una decisione condominiale che non condividi, prendi appuntamento immediatamente con un avvocato, perché il termine é molto breve, specialmente considerando il lavoro che c’è da fare, quasi sempre importante e non trascurabile.
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1) La separazione consensuale costa molto meno della giudiziale, sino ad un decimo, a volte anche oltre.
2) La consensuale si fa immediatamente o, tutt’al più, di solito in qualche mese, mentre la giudiziale dura diversi anni.
3) La separazione giudiziale può essere molto più traumatica per i tuoi figli, che possono essere sentiti in tribunale o assoggettati a CTU cioè consulenza tecnica d’ufficio da parte di uno psichiatra.
4) La consensuale di solito, dopo la sua conclusione, viene molto di più rispettata dagli ex coniugi, mentre nella giudiziale il conflitto é sempre più alto e tutto diventa più difficile.
5) Per fare la giudiziale é necessario andare in tribunale, mentre la consensuale si fa in studio dall’avvocato o anche in videoconferenza.
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«le domande inviate al curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile»
Leggo questa disposizione in una lettera inviata dal curatore ai creditori di un fallimento e mi vengono alla mente alcune immagini e riflessioni.
Il processo di digitalizzazione della giustizia è ormai andato molto avanti, tanto avanti che la beneamata carta ormai non viene più nemmeno accettata, se non in casi eccezionali o residuali.
Il sistema giudiziario ormai mastica solo bit.
Per oltre un decennio, mi sono trovato a spiegare ai miei clienti che il mondo della pratica legale era un mondo «fatto di carta», che possiede sue logiche burocratiche che non così di rado deviano da quelle comuni e dalla realtà delle cose, senza che su tale discrepanza si possa fare poi granchè.
Ora non mi rimane nemmeno più questa considerazione da fare, dovrò necessariamente dire, se vorrò essere aderente alla realtà, che si tratta di un mondo di bit, di zero e uno – cosa a seguito della quale i signori assistiti mi guarderanno ancora più interdetti di quanto già non facessero prima.
Mi ricordo anche di un collega avvocato che, una quindicina d’anni fa, quando si parlava delle allora opportunità offerte dalla digitalizzazione, dichiarò che lui si sarebbe sempre più ancorato a «questa», dove «questa» era una bella penna stilografica che, nel momento della dichiarazione, ebbe cura di alzare sempre più in alto, avvicinandola a sé, proprio come si sarebbe fatto con un vessillo, icona e contenitore di tutti i propri valori, rimirandola ed ostentandola con genuina soddisfazione.
Posso solo immaginare le bestemmie che ha dovuto tirare negli anni successivi di fronte alla sempre più incalzante digitalizzazione e ai sistemi che spesso nemmeno funzionavano.
Che cosa concluderne, comunque?
Non molto, in fondo.
Carta o bit, alla fine, sono modelli organizzativi: come tali, sono vincenti o perdenti a seconda della situazione che ci si trova a dover affrontare.
La digitalizzazione offre vantaggi innegabili, di cui magari ti parlerò in un post a parte, ma se ad esempio si concretizzassero le minacce di cracking informatici e molti terminali diventassero inservibili? Abbiamo visto diverse volte come specialmente i sistemi informatici della pubblica amministrazione siano sguarniti di adeguata sicurezza. Se, inoltre, la crisi energetica imponesse razionamenti anche nell’utilizzo e nella gestione delle apparecchiature informatiche? In questi scenari, molti, con giusta ragione, tornerebbero a rimpiangere la celebre carta.
Per contro, anche la carta presenta i suoi svantaggi. Proprio in questi giorni ad esempio sto lavorando, i.e. ammattendo, sul recupero di una sentenza di separazione che è stata smarrita da tutti: entrambi i coniugi, precedente difensore, cancelleria del tribunale. Il documento non si trova da nessuna parte. Un po’ di digitalizzazione, anche solo come copia di riserva, avrebbe aiutato.
Come professionista, resta il fatto che devi lavorare sempre con ciò che passa il convento e secondo le sue logiche, senza affezionarti ad un sistema piuttosto che ad un altro, perché devi sempre essere in grado di produrre un risultato utile a prescindere dall’ambiente in cui ti trovi ad operare.
Torno a scrivere il mio ricorso fatto di bit.
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1) É buona norma, per i clienti di una pratica legale, creare una cartella o fisica o digitale o di entrambi i generi in cui inserire man mano i documenti della pratica stessa.
2) I documenti si possono, al limite, conservare anche dentro la mail, ma é preferibile sistemarli, in modo ordinato, all’interno di una cartella apposita.
3) Il rischio, conservando in documenti nella mail o in altri modi non ben ordinati, é quello di non trovare quello che ti serve al momento del bisogno.
4) Avere i documenti in ordine può servire in molti casi e per molteplici aspetti, puoi ad esempio aver bisogno di cambiare avvocato, di rileggere alcune cose, prendere qualche dato e così via.
5) É vero che in teoria si recupera tutto, però: ottenere la copia che ti serve potrebbe richiedere molto più tempo di quello che credi inoltre in alcuni casi potrebbe essere impossibile, come ad esempio in caso di smarrimento o furto del fascicolo.
6) Al termine di alcuni processi si ottiene un documento conclusivo importante e utile in occasioni successive, come una sentenza, un decreto di omologa di una separazione e così via: esso va conservato con cura e attenzione.
7) Mi sono già capitati diversi casi in cui, al momento di fare il divorzio, era impossibile trovare una copia del verbale di separazione: non si trova più in tribunale, non ce l’ha più l’avvocato che ha seguito la separazione, non ce l’ha nemmeno il cliente e nemmeno l’ufficio di stato civile, dal momento che in fase di separazione il tribunale non manda una copia del provvedimento ma solo uno schema riassuntivo.
8) In tribunale queste situazioni sono molto più comuni di quel che si può pensare e possono accadere sia per smarrimento che per furto dei fascicoli che per incendio o altro.
9) La digitalizzazione dei procedimenti civili ha avuto inizio solo nel 2014: se il tuo documento é anteriore devi fare ancora più attenzione, perché in caso di smarrimento può essere anche più difficile trovarlo.
10) Conserva sempre con cura sia i documenti digitali che quelli cartacei che ti passa il tuo avvocato: in caso di smarrimento si può in alcuni casi fare la ricostruzione del fascicolo, ma non è sempre possibile e comunque non é così semplice.
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La maggior parte della gente pensa che «mettere il sale sulla coda» a facebook quando compie violazioni e abusi nei tuoi confronti – come rimozione di contenuti, sospensioni, cancellazioni pagine e account e così via – sia difficile, se non impossibile.
In realtà, le cose non stanno così.
La società che opera per l’Italia nella gestione del popolare social network è Facebook Ireland e i giudici italiani hanno ritenuto di esser dotati di giurisdizione e quindi di poter intervenire nei confronti appunto di Facebook Ireland, a volte difendendo i cittadini e gli utenti italiani da abusi e soprusi perpetrati da questo social network, come cancellazione arbitraria di contenuti, pagine, profili, per lo più a causa di stupidi algoritmi e spesso senza nemmeno intervento umano e tantomeno preavvertimento.
Ti allego di seguito, ad esempio, un’ordinanza del mio tribunale di Bologna in cui il magistrato condanna facebook ad accogliere le richieste di un utente ed al risarcimento del danno.
1) L’aumento ISTAT riguarda gli assegni di mantenimento previsti in separazione, divorzio e affido e serve a mantenere il potere di acquisto dell’assegno nonostante l’inflazione.
2) Esso comporta appunto l’aumento dell’assegno o degli assegni ogni anno in dipendenza dell’andamento dell’inflazione calcolato dall’Istituto di statistica osservando i prezzi di determinati beni e servizi più comuni.
3) La rivalutazione Istat è obbligatoria per legge per gli assegni corrisposti in caso di divorzio, separazione e affido: non è necessario che sia prevista dal titolo, ma si verifica comunque in modo automatico anche appunto dove non prevista.
4) Il soggetto tenuto al pagamento ha dunque l’obbligo di aggiornare l’assegno in modo automatico, senza che la controparte ne faccia richiesta.
5) Può essere escluso dal giudice, l’articolo 5 della legge sul divozio 898/1970 infatti dice: “Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione“. Non mi è mai capitato di vederlo escluso e concettualmente fatico a pensare a situazioni che consentano l’esclusione, ad eccezione di periodi deflattivi, che non ci sono comunque da decenni.
6) Il credito all’aumento ISTAT si prescrive in cinque anni, come i singoli ratei di mantenimento.
7) Per il calcolo dell’importo dell’aumento si può utilizzare una delle tante utility disponibili on line cercandole banalmente con google.
8) Le parti riservano spesso all’aumento ISTAT un’attenzione che sarebbe davvero degna di maggior causa, a volte per 20€ si fanno lettere, ore di lavoro, ecc.
9) É consigliabile, considerando i costi consueti di un intervento legale, che le parti che hanno diritto all’aumento ne facciano richiesta autonomamente, usando le utility disponibili e inviando la richiesta via PEC.
10) In difetto di pagamento, in teoria chi ha diritto all’aumento può notificare un atto di precetto, ma quasi mai ne vale la pena, per ragioni sia di costi sia di opportunità.
11) Se chi deve pagare l’aumento é per il resto un pagatore puntuale, bisogna infatti pensarci due volte prima di mandargli un atto di precetto: per prendere 20€ si potrebbero avere problemi per incassare poi l’intero assegno di importo ben superiore.
12) Per questo, di solito la questione relativa all’aumento ISTAT viene «infilata» in occasione di altre iniziative, dove non costa niente aggiungerla, mentre se la devi coltivare apposta devi valutarne bene la convenienza.
13) In caso di mancata corresponsione della rivalutazione Istat, non c’è responsabilità penale, quindi non si può mai pensare di fare una querela per mancato pagamento dell’aumento Istat.
14) La rivalutazione opera per ogni assegno e cioè quello di mantenimento per il coniuge separato, quello di divorzio e quello per i figli, sia minorenni sia maggiorenni.
15) Un modo per potersi tutelare nonostante il basso importo potrebbe essere quello di disporre di una polizza di tutela legale con copertura estesa a questo genere di vertenze.
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Dal 22 giugno finalmente per regolamentare in modo consensuale un affido – cioè la «separazione» di chi non si è mai sposato, ma ha solo convissuto – si potrà procedere con gli accordi inhouse, come si può fare già da diversi anni per le coppie sposate.
Era ora che questo istituto venisse esteso anche ai conviventi, costretti sinora a passare dal tribunale, aumentando i tempi e spesso anche le spese, per poter regolamentare la loro separazione e l’affido dei figli.
Ed é un altro passo in avanti verso la parificazione autentica tra figli nati dal matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, ultimamente definiti con un neologismo orribile «figli non matrimoniali».
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Il governo dei migliori (sottinteso: malati mentali) con il varo del decreto legge 1/2022, che puoi scaricare e leggere sul blog noinonvaccinati.com, ha previsto, secondo l’interpretazione datane dal ministro della giustizia, che gli avvocati ultracinquantenni non possano più entrare in tribunale, sia per fare le udienze, che, semplicemente, per accedere agli uffici, in mancanza di green pass “rafforzato”, ottenibile solo con vaccinazione o guarigione.
Avendo 52 anni, non essendo né vaccinato né vaccinaturo, soprattutto vedendo i macelli che le persone mi portano in studio quasi tutti i giorni, rientro tra gli avvocati esclusi dalla possibilità di accedere al tribunale e agli altri organi giudiziari.
Mi sembrava giusto dirlo alla generalità del pubblico, anche se in realtà è una cosa di scarsa, se non nulla rilevanza.
Qui di seguito, se vuoi, puoi scaricare la circolare del ministero già cennata.
Già prima di questa novità, andavo, come sanno i miei colleghi e i miei assistiti, pochissimo in tribunale, preferendo dedicarmi alle attività di studio, ricevimento persone, redazione atti e così via.
Come può un avvocato lavorare bene senza andare quasi mai in tribunale?
In realtà, é vero piuttosto il contrario: se vai a perdere tempo in tribunale, spendendo ad esempio una mattinata intera per un’udienza irrilevante di cinque minuti, come puoi fare bene il tuo lavoro?
Ormai da anni la professione forense si fa andando il meno possibile in tribunale, grazie ai processi telematici, che nel nostro ordinamento sono sette (civile, penale, amministrativo, ecc.), fanno sempre bestemmiare, però funzionano e sono utili alla fine, grazie, poi, alle sostituzioni, alle agenzie per le commissioni e così via.
Certo, si perde il contatto coi colleghi, che poi però vedi ugualmente quando ci sono da fare incontri, colloqui e altro, che comunque puoi fare benissimo in studio e che spesso, ultimamente, per ragioni di comodità, avvengono sempre più spesso tramite zoom o altri sistemi video.
É molto raro che sia richiesta la presenza personale di un avvocato e, per contro, ogni avvocato tende ad essere più bravo in una o più fasi dello svolgimento della professione. Ci sono ad esempio legali cui viene meglio parlare coi clienti, altri che si trovano bene nella redazione degli atti e altri ancora cui piace partecipare alle udienze.
Ognuno segue le sue propensioni, a me andare in udienza non è mai particolarmente piaciuto per cui quasi sempre negli ultimi anni mi sono fatto sostituire da colleghi di studio, e a volte anche esterni, che hanno finito per essere molto più bravi di quello che sarei stato io se fossi andato personalmente, conoscendo le abitudini degli uffici e dei magistrati meglio di me, frequentandoli quotidianamente.
Alcune udienze che faccio volentieri, e che posso continuare a fare non essendo richiesto l’accesso agli uffici giudiziari, sono quelle da remoto, che ultimamente, a causa dell’aumento dei contagi, i magistrati hanno ricominciato a disporre. Non è escluso che possa, anzi, anche presentare apposite istanze in questo senso, di svolgimento dell’udienza da remoto stante il mio stato vaccinale con conseguente impossibilità di accedere agli uffici, anche se in molti casi probabilmente non ne varrà la pena.
In conclusione, per me non cambia niente, però mi sembrava corretto parlarne per quelle persone che vogliono lo stesso avvocato anche in udienza, una cosa che comunque quasi mai si riesce a realizzare perché spesso le udienze si sovrappongono e un avvocato non può essere presente a tutte.
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