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Il giudice non mi piace e mi contesta sempre: posso cambiarlo?

DOMANDA – Sto passando un divorzio. Abbiamo una figlia in comune. Il giudice nonostante io (madre) faccia tutto quello che ci è stato detto di fare, trova un modo per trovare qualcosa che mi metta nella parte del torto. Esempio: Non c’era stato scritto da nessuna parte che mia figlia debba dormire obbligatoriamente da suo padre, lei non voleva mai dormire da lui, io ovviamente ho rispettato la sua decisione. Il padre sostiene che non è vero e che sono io ad influenzarla (nonostante la figlia stessa gli abbia detto che vuole dormire a casa della mamma). Il giudice mi ammonisce dicendo che se io non mi comporto bene, lui avrà il potere di togliermi mia figlia. Il padre si inventa storie, il giudice mi rimprovera, noi rispondiamo che abbiamo le prove che sono delle bugie e il giudice risponde che non ne vuole sapere niente. La mia domanda è: cosa si può fare nel nostro caso? Cambiare giudice? Cambiare sede? Ci sono altri mezzi ai quali si potrebbe ricorrere?

— RISPOSTA – Ovviamente, il giudice non si può mai cambiare, se ammettessimo questo ognuno potrebbe cambiare il proprio giudice finché non trova quello che gli da ragione, cosa che è evidentemente inammissibile.

Che una persona possa anche solo pensare questo è una cosa che mi fa sempre sorridere, se non addirittura ridere di gusto, come avviene con le recensioni lasciate, ad esempio, dalle persone al tribunale di Ravenna, come se fosse un ristorante dove la gente può scegliere di andare o meno, quando invece si tratta di un ufficio pubblico alla cui competenza sei soggetto per legge ed alla quale nessuno può sottrarsi.

Di queste divertenti recensioni, parlo in questo video, che ti invito a guardare anche per capire meglio quanto può essere fuori fuoco pensare di poter cambiare il magistrato assegnato dalla legge a proprio piacimento.

Quanto al merito della questione, non dici neanche che età abbia tua figlia, cosa che è essenziale quando si va a discutere di eventuale pernotto.

In generale, bisogna vedere cosa prevedono le condizioni di affido e, appunto, studiare il fascicolo e la situazione concreta per vedere se e che cosa si può fare per la tutela tua e di tua figlia o se possibile comunque raggiungere un compromesso soddisfacente per tutti.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

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Matrimonio con figlio con persona tornata all’estero: cosa fare?

DOMANDA – il mio compagno è sposato con una cittadina paraguayana con matrimonio contratto in Paraguay e trascritto in Italia, hanno un figlio di quasi 6 anni autistico , 2 anni fa lei è tornata nel suo paese con il figlio prima di partire si era fatta fare un foglio da un avvocato con scritto che lei poteva viaggiare con il minore e che il padre le avrebbe dovuto dare 600€ al mese, lei doveva tornare in Italia era andata in Paraguay solo per una vacanza ma non è più tornata quindi il divorzio poi non è mai stato fatto e non si sono mai accordati su niente , il minore ha una pensione di invalidità italiana che non possiamo più prelevare da qualche mese perché gli è scaduta la carta di identità quindi i soldi che riusciamo a mandargli non sono più 600€ ma meno, lei però pretende sempre più soldi è molto stressante chiama sempre per avere più soldi, come possiamo fare ?

— RISPOSTA – Non solo non ci sono soluzioni magiche, ma anche mettere le mani in una situazione del genere non sarà per niente facile.

Diciamo che la nonchalance e la leggerezza con cui le persone oggi si sposano e fanno figli con altre persone di altri continenti è inversamente proporzionale al grado di difficoltà con cui poi si affrontano le problematiche legali relative nel caso in cui poi quelle unioni, come purtroppo spesso accade, non durino nel tempo.

Dovete andare immediatamente da un avvocato per iniziare la pratica di separazione, nel cui seno verrà regolamentato anche l’affido del bambino.

Una volta completato l’iter della separazione, peraltro, sarà necessario, dopo sei mesi o un anno, fare anche la domanda di divorzio, dal momento che nel nostro sistema legislativo lo scioglimento di un vincolo matrimoniale avviene sempre ancora tramite un duplice passaggio.

È estremamente sconsigliabile restare senza fare niente: sia il bambino che il tuo stesso compagno potrebbero, se il matrimonio non viene sciolto arrivando al divorzio, incontrare problemi legali anche seri.

Se vuoi incaricarmi della pratica di separazione, o se vuoi anche solo maggiori dettagli, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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diritto

Assegno unico per figlio non matrimoniale: a chi spetta?

Se la ex compagna nella domanda di assegno unico ha messo 100%, per avere la restituzione di quanto dovuto si deve fare causa alla ex o bisogna chiederli all’INPS?

In questa domanda, è omesso un dato fondamentale per poter dare una risposta: bisogna sapere, infatti, se l’affido – parlo di affido perché scrivi testualmente «ex compagna», quindi intuisco che si tratti di un figlio nato da una convivenza o famiglia di fatto – è stato normato dal tribunale o no.

Se è stato normato dal tribunale, bisogna vedere in quale modo e con quale formula, cioè se affido condiviso, come è più consueto, o esclusivo.

In caso di affido condiviso, l’orientamento prevalente è che l’assegno unico spetti ad entrambi i genitori in ragione del 50%.

Soprattutto, se l’affido non è fosse stato normato, il mio suggerimento sarebbe di preoccuparsi di questo più che della percezione del 50% dell’assegno unico, perché, come predico da decenni, una ex famiglia di fatto non normata può dare, in qualsiasi momento, davvero molti problemi.

Dunque, se l’affido non fosse ancora stata normato, ti direi di incaricare un avvocato per vedere, dapprima, se possibile normarlo con una soluzione di tipo consensuale o congiura, tramite un ricorso sottoscritto da entrambi i genitori, dove potreste regolare anche la cosa dell’assegno unico, o, in caso fosse impossibile, agire anche in contenzioso per ottenere un provvedimento appunto destinato a regolare l’affido.

Nel caso in cui l’affido non fosse stato normato, la mia lettura della normativa a riguardo è che spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno; in questo caso, a mio giudizio, può essere più funzionale tentare di richiederlo all’INPS semplicemente dimostrando la tua qualità di genitore, vedendo poi man mano quali sono gli adempimenti richiesti o le eccezioni formulate dall’istituto, agendo poi di conseguenza in relazione agli stessi.

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diritto

Mantenimento ordinario: cosa comprende?

  1. Il mantenimento ordinario comprende i costi necessari per mantenere lo stile di vita della famiglia prima della separazione o del divorzio.
    2. Questi costi comprendono le spese della casa, come utenze, assicurazioni e manutenzione.
    3. Comprendono anche le spese di alimentazione, come cibo, vestiti e articoli di prima necessità.
    4. Non include anche invece le spese mediche, scolastiche e di istruzione, come rette scolastiche o universitarie, medicine o trattamenti medici.
    5. Le spese relative ai viaggi, come i biglietti aerei, le spese di trasporto e l’alloggio di solito non sono comprese nel mantenimento ordinario.
    6. Non comprende inoltre le spese per i servizi di cura dei figli, come le rette dei servizi di baby-sitting o le spese di istruzione extra.
    7. Non comprende, poi, le spese per gli hobby, come le lezioni di musica, i corsi di lingua, le attività sportive o i corsi di formazione.
    8. Può includere, ma dipende dalle circostanze, anche le spese per la formazione, come i corsi di formazione professionale o le spese per la ricerca di un lavoro.
    9. Può comprendere, anche in questo caso secondo le circostanze, anche le spese per l’assicurazione sanitaria, come le coperture assicurative per i figli.
    10. Infine, comprende anche le spese per l’intrattenimento, come biglietti per cinema, concerti o teatro.
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diritto

Accordi in house: se la Procura non autorizza.

Gli accordi in house per separazione, divorzio, affido, devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica competente per l’apposizione di nullaosta, in caso di assenza di figli, o autorizzazione, in caso di figli, per poter essere perfezionati e andare a buon fine.

Il magistrato deve dunque controllare gli accordi presi dai genitori con l’assistenza degli avvocati.

Che cosa succede se il magistrato della Procura ritiene che gli accordi non siano conformi agli interessi dei figli?

Semplicemente, rimanda tutto al tribunale, dove ci sarà un altro giudice a valutare la situazione più approfonditamente.

La norma di riferimento è l’art. 6, comma 2°, ultimo periodo, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261), che puoi visualizzare, nel testo attuale, su normattiva.

Secondo tale disposizione:

«Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3»

L’impressione, leggendo la normativa nel suo complesso, è che questo rinvio al tribunale non significhi necessariamente la «morte» dell’accordo, ma l’invio ad un giudice che farà un maggior approfondimento sul caso.

Ad ogni modo, tutto avviene automaticamente.

In tali casi, la cancelleria chiede il versamento del contributo unificato.

Poi viene fissata un’udienza per la comparizione delle parti, in seno alla quale verrà valutata la bontà dell’accordo.

A quanto pare, se l’accordo verrà ritenuto corrispondente all’interesse dei figli, la separazione, il divorzio o l’affido non verranno regolati da un provvedimento del tribunale, ma continuerà ad avere vigore l’accordo stesso, autorizzato non più dal procuratore della Repubblica ma dal presidente del tribunale civile; la legge infatti parla a riguardo di «accordo autorizzato», lasciando intendere che il presidente potrà lavorare sull’accordo stesso, senza fare un provvedimento a parte.

Non dovrebbe, dunque, innestarsi ad esempio un procedimento di separazione consensuale, divorzio congiunto o affido, con emissione di un provvedimento da parte del giudice.

Ciò può avvenire solo nell’ipotesi in cui il giudice stesso non ritenga di dare l’autorizzazione, proponga delle modifiche che magari le parti non accettano, decidendo di insistere per il testo originario.

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Vacanze previste solo per il padre: che fare?

genitori non coniugati con 2 figli minori
nell’accordo di affidamento sottoscritto e autorizzato dal Tribunale c’è scritto che il padre potrà tenere i figli con sé per la classica settimana continuativa ma nulla sul punto è specificato con riferimento alla mamma
la mamma vorrebbe portare con sé i figli minori in vacanza per una settimana il prossimo mese e il padre vorrebbe impedirglielo. Qual è il rimedio?

Per tante ragioni, quando si detta una clausola in un accordo di separazione o divorzio o affido, la stessa deve intendersi riferita a entrambi i genitori, considerato il principio di parità genitoriale, nonostante che il tenore letterale della stessa sembri riferito ad uno solo di essi, cosa che a volte vedo che può scappare.

Il primo passo per agire in una situazione del genere è sempre quello di inviare una diffida tramite avvocato in cui si chiede di voler acconsentire a a questa vacanza, considerando che il testo deve essere letto e interpretato nei sensi di cui al paragrafo precedente. Può essere utile, in questa sede, proporre anche un percorso di mediazione familiare, anche perché se i genitori si «incagliano» su cose di questo tipo, è facile che possano farlo anche su altro.

Se la diffida, e la trattativa successivamente innestatasi, non fossero sufficienti, allora si può valutare, con prudenza ed attenzione come al solito, un ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ., in seno al quale richiedere anche la formulazione della clausola scritta in modo infelice.

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7 cose sulla riduzione del mantenimento.

1) Il mantenimento può essere dovuto per i figli o per l’ex coniuge e può essere previsto in separazione, divorzio o affido.

2) Il mantenimento per il coniuge può venire meno quando lo stesso inizia una convivenza con un’altra persona.

3) Quando si verifica un fatto che può incidere sulla misura del mantenimento l’assegno non può essere ridotto col fai-da-te, ma bisogna sempre passare dal giudice.

4) La materia di famiglia, compreso il mantenimento, infatti é indisponibile e non se ne può disporre per contratto.

5) La riduzione del mantenimento dovuto per i figli é molto più difficile in generale da ottenere.

6) É abbastanza raro che il mantenimento per i figli venga ridotto, é più facile che venga eliminato al momento della loro autosufficienza.

7) In tutti i casi di soluzioni consensuali, come la separazione consensuale e il divorzio congiunto, ridurre il mantenimento é particolarmente difficile perché i giudici tendono a confermare ciò che uno ha firmato.

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diritto

Nella convivenza non c’è nessun obbligo di fedeltà.

Note dell’episodio.

Oggi parliamo di convivenza e obbligo di fedeltà, rispondendo alla seguente domanda di un nostro lettore:

«Salve in realtà mi sto preoccupando per mio cognato che è da diversi mesi che la sua attuale compagna lo tradisce ma lui ha paura di fare qualcosa perché un amico sua gli ha detto che non deve fare niente sennò lei lo può buttare fuori di casa e poi deve pagare un botto noi abbiamo foto e video delle macchine che stanno insieme in una casa di un’altra persona e fanno le loro cose (intime) lei esce dal lavoro alle 29 e torna a casa alle 00/01/02 di notte mi può dire cosa POSSIAMO FARE per non prenderlo di dietro?»

Riferimenti.

Le risorse degli avvocati dal volto umano

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diritto

10 cose sulla modifica condizioni di separazione, divorzio, affido.

1) La legge dice che in qualsiasi momento si può chiedere di cambiare le condizioni di una separazione, divorzio, affido.

2) Quindi, in teoria, si potrebbe sempre chiedere al giudice di cancellare, ridurre o aumentare un assegno di mantenimento oppure di variare il regime di gestione dei figli.

3) Nella realtà, i giudici non amano molto che venga chiesto loro di rivedere una situazione già regolamentata.

4) Questo è particolarmente vero se separazione, divorzio o affido sono frutto di una soluzione consensuale e non è nemmeno passato molto tempo dalla firma.

5) Infatti, se hai firmato e accettato tu quelle condizioni, come fai adesso a ricorrere alla magistratura per farle cambiare? I meri ripensamenti sono molto poco bene accetti dai giudici, che in questi casi non solo rigettano la tua domanda, ma ti condannano anche alle spese.

6) Per poter presentare una domanda giudiziale di modifica delle condizioni, é necessario che ci sia un fatto nuovo di una certa importanza.

7) Sono esempi di fatti rilevanti la perdita incolpevole del posto di lavoro, il matrimonio e l’uscita dalla famiglia di un figlio, un problema sanitario grave e così via.

8) Al di fuori di questi casi, la modifica delle condizioni a mio giudizio può avvenire solo consensualmente, tramite una convenzione di negoziazione assistita.

9) In caso di modifica consensuale, tuttavia, occorre che entrambe le parti siano d’accordo.

10) Per tentare di raggiungere un accordo, si può usare un percorso di mediazione familiare oppure si può dar corso ad una trattativa tra avvocati.

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riflessioni

15 cose sull’aumento ISTAT per separazione, divorzio, affido.

1) L’aumento ISTAT riguarda gli assegni di mantenimento previsti in separazione, divorzio e affido e serve a mantenere il potere di acquisto dell’assegno nonostante l’inflazione.

2) Esso comporta appunto l’aumento dell’assegno o degli assegni ogni anno in dipendenza dell’andamento dell’inflazione calcolato
dall’Istituto di statistica osservando i prezzi di determinati beni e servizi più comuni.

3) La rivalutazione Istat è obbligatoria per legge per gli assegni corrisposti in caso di divorzio, separazione e affido: non è necessario che sia prevista dal titolo, ma si verifica comunque in modo automatico anche appunto dove non prevista.

4) Il soggetto tenuto al pagamento ha dunque l’obbligo di aggiornare l’assegno in modo automatico, senza che la controparte ne faccia richiesta.

5) Può essere escluso dal giudice, l’articolo 5 della legge sul divozio 898/1970 infatti dice: “Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione“. Non mi è mai capitato di vederlo escluso e concettualmente fatico a pensare a situazioni che consentano l’esclusione, ad eccezione di periodi deflattivi, che non ci sono comunque da decenni.

6) Il credito all’aumento ISTAT si prescrive in cinque anni, come i singoli ratei di mantenimento.

7) Per il calcolo dell’importo dell’aumento si può utilizzare una delle tante utility disponibili on line cercandole banalmente con google.

8) Le parti riservano spesso all’aumento ISTAT un’attenzione che sarebbe davvero degna di maggior causa, a volte per 20€ si fanno lettere, ore di lavoro, ecc.

9) É consigliabile, considerando i costi consueti di un intervento legale, che le parti che hanno diritto all’aumento ne facciano richiesta autonomamente, usando le utility disponibili e inviando la richiesta via PEC.

10) In difetto di pagamento, in teoria chi ha diritto all’aumento può notificare un atto di precetto, ma quasi mai ne vale la pena, per ragioni sia di costi sia di opportunità.

11) Se chi deve pagare l’aumento é per il resto un pagatore puntuale, bisogna infatti pensarci due volte prima di mandargli un atto di precetto: per prendere 20€ si potrebbero avere problemi per incassare poi l’intero assegno di importo ben superiore.

12) Per questo, di solito la questione relativa all’aumento ISTAT viene «infilata» in occasione di altre iniziative, dove non costa niente aggiungerla, mentre se la devi coltivare apposta devi valutarne bene la convenienza.

13) In caso di mancata corresponsione della rivalutazione Istat, non c’è responsabilità penale, quindi non si può mai pensare di fare una querela per mancato pagamento dell’aumento Istat.

14) La rivalutazione opera per ogni assegno e cioè quello di mantenimento per il coniuge separato, quello di divorzio e quello per i figli, sia minorenni sia maggiorenni.

15) Un modo per potersi tutelare nonostante il basso importo potrebbe essere quello di disporre di una polizza di tutela legale con copertura estesa a questo genere di vertenze.

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