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diritto

Mantenimento ordinario: cosa comprende?

  1. Il mantenimento ordinario comprende i costi necessari per mantenere lo stile di vita della famiglia prima della separazione o del divorzio.
    2. Questi costi comprendono le spese della casa, come utenze, assicurazioni e manutenzione.
    3. Comprendono anche le spese di alimentazione, come cibo, vestiti e articoli di prima necessità.
    4. Non include anche invece le spese mediche, scolastiche e di istruzione, come rette scolastiche o universitarie, medicine o trattamenti medici.
    5. Le spese relative ai viaggi, come i biglietti aerei, le spese di trasporto e l’alloggio di solito non sono comprese nel mantenimento ordinario.
    6. Non comprende inoltre le spese per i servizi di cura dei figli, come le rette dei servizi di baby-sitting o le spese di istruzione extra.
    7. Non comprende, poi, le spese per gli hobby, come le lezioni di musica, i corsi di lingua, le attività sportive o i corsi di formazione.
    8. Può includere, ma dipende dalle circostanze, anche le spese per la formazione, come i corsi di formazione professionale o le spese per la ricerca di un lavoro.
    9. Può comprendere, anche in questo caso secondo le circostanze, anche le spese per l’assicurazione sanitaria, come le coperture assicurative per i figli.
    10. Infine, comprende anche le spese per l’intrattenimento, come biglietti per cinema, concerti o teatro.
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diritto

Accordi in house: se la Procura non autorizza.

Gli accordi in house per separazione, divorzio, affido, devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica competente per l’apposizione di nullaosta, in caso di assenza di figli, o autorizzazione, in caso di figli, per poter essere perfezionati e andare a buon fine.

Il magistrato deve dunque controllare gli accordi presi dai genitori con l’assistenza degli avvocati.

Che cosa succede se il magistrato della Procura ritiene che gli accordi non siano conformi agli interessi dei figli?

Semplicemente, rimanda tutto al tribunale, dove ci sarà un altro giudice a valutare la situazione più approfonditamente.

La norma di riferimento è l’art. 6, comma 2°, ultimo periodo, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261), che puoi visualizzare, nel testo attuale, su normattiva.

Secondo tale disposizione:

«Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3»

L’impressione, leggendo la normativa nel suo complesso, è che questo rinvio al tribunale non significhi necessariamente la «morte» dell’accordo, ma l’invio ad un giudice che farà un maggior approfondimento sul caso.

Ad ogni modo, tutto avviene automaticamente.

In tali casi, la cancelleria chiede il versamento del contributo unificato.

Poi viene fissata un’udienza per la comparizione delle parti, in seno alla quale verrà valutata la bontà dell’accordo.

A quanto pare, se l’accordo verrà ritenuto corrispondente all’interesse dei figli, la separazione, il divorzio o l’affido non verranno regolati da un provvedimento del tribunale, ma continuerà ad avere vigore l’accordo stesso, autorizzato non più dal procuratore della Repubblica ma dal presidente del tribunale civile; la legge infatti parla a riguardo di «accordo autorizzato», lasciando intendere che il presidente potrà lavorare sull’accordo stesso, senza fare un provvedimento a parte.

Non dovrebbe, dunque, innestarsi ad esempio un procedimento di separazione consensuale, divorzio congiunto o affido, con emissione di un provvedimento da parte del giudice.

Ciò può avvenire solo nell’ipotesi in cui il giudice stesso non ritenga di dare l’autorizzazione, proponga delle modifiche che magari le parti non accettano, decidendo di insistere per il testo originario.

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diritto

Vacanze previste solo per il padre: che fare?

genitori non coniugati con 2 figli minori
nell’accordo di affidamento sottoscritto e autorizzato dal Tribunale c’è scritto che il padre potrà tenere i figli con sé per la classica settimana continuativa ma nulla sul punto è specificato con riferimento alla mamma
la mamma vorrebbe portare con sé i figli minori in vacanza per una settimana il prossimo mese e il padre vorrebbe impedirglielo. Qual è il rimedio?

Per tante ragioni, quando si detta una clausola in un accordo di separazione o divorzio o affido, la stessa deve intendersi riferita a entrambi i genitori, considerato il principio di parità genitoriale, nonostante che il tenore letterale della stessa sembri riferito ad uno solo di essi, cosa che a volte vedo che può scappare.

Il primo passo per agire in una situazione del genere è sempre quello di inviare una diffida tramite avvocato in cui si chiede di voler acconsentire a a questa vacanza, considerando che il testo deve essere letto e interpretato nei sensi di cui al paragrafo precedente. Può essere utile, in questa sede, proporre anche un percorso di mediazione familiare, anche perché se i genitori si «incagliano» su cose di questo tipo, è facile che possano farlo anche su altro.

Se la diffida, e la trattativa successivamente innestatasi, non fossero sufficienti, allora si può valutare, con prudenza ed attenzione come al solito, un ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ., in seno al quale richiedere anche la formulazione della clausola scritta in modo infelice.

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diritto

7 cose sulla riduzione del mantenimento.

1) Il mantenimento può essere dovuto per i figli o per l’ex coniuge e può essere previsto in separazione, divorzio o affido.

2) Il mantenimento per il coniuge può venire meno quando lo stesso inizia una convivenza con un’altra persona.

3) Quando si verifica un fatto che può incidere sulla misura del mantenimento l’assegno non può essere ridotto col fai-da-te, ma bisogna sempre passare dal giudice.

4) La materia di famiglia, compreso il mantenimento, infatti é indisponibile e non se ne può disporre per contratto.

5) La riduzione del mantenimento dovuto per i figli é molto più difficile in generale da ottenere.

6) É abbastanza raro che il mantenimento per i figli venga ridotto, é più facile che venga eliminato al momento della loro autosufficienza.

7) In tutti i casi di soluzioni consensuali, come la separazione consensuale e il divorzio congiunto, ridurre il mantenimento é particolarmente difficile perché i giudici tendono a confermare ciò che uno ha firmato.

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diritto

Nella convivenza non c’è nessun obbligo di fedeltà.

Note dell’episodio.

Oggi parliamo di convivenza e obbligo di fedeltà, rispondendo alla seguente domanda di un nostro lettore:

«Salve in realtà mi sto preoccupando per mio cognato che è da diversi mesi che la sua attuale compagna lo tradisce ma lui ha paura di fare qualcosa perché un amico sua gli ha detto che non deve fare niente sennò lei lo può buttare fuori di casa e poi deve pagare un botto noi abbiamo foto e video delle macchine che stanno insieme in una casa di un’altra persona e fanno le loro cose (intime) lei esce dal lavoro alle 29 e torna a casa alle 00/01/02 di notte mi può dire cosa POSSIAMO FARE per non prenderlo di dietro?»

Riferimenti.

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diritto

10 cose sulla modifica condizioni di separazione, divorzio, affido.

1) La legge dice che in qualsiasi momento si può chiedere di cambiare le condizioni di una separazione, divorzio, affido.

2) Quindi, in teoria, si potrebbe sempre chiedere al giudice di cancellare, ridurre o aumentare un assegno di mantenimento oppure di variare il regime di gestione dei figli.

3) Nella realtà, i giudici non amano molto che venga chiesto loro di rivedere una situazione già regolamentata.

4) Questo è particolarmente vero se separazione, divorzio o affido sono frutto di una soluzione consensuale e non è nemmeno passato molto tempo dalla firma.

5) Infatti, se hai firmato e accettato tu quelle condizioni, come fai adesso a ricorrere alla magistratura per farle cambiare? I meri ripensamenti sono molto poco bene accetti dai giudici, che in questi casi non solo rigettano la tua domanda, ma ti condannano anche alle spese.

6) Per poter presentare una domanda giudiziale di modifica delle condizioni, é necessario che ci sia un fatto nuovo di una certa importanza.

7) Sono esempi di fatti rilevanti la perdita incolpevole del posto di lavoro, il matrimonio e l’uscita dalla famiglia di un figlio, un problema sanitario grave e così via.

8) Al di fuori di questi casi, la modifica delle condizioni a mio giudizio può avvenire solo consensualmente, tramite una convenzione di negoziazione assistita.

9) In caso di modifica consensuale, tuttavia, occorre che entrambe le parti siano d’accordo.

10) Per tentare di raggiungere un accordo, si può usare un percorso di mediazione familiare oppure si può dar corso ad una trattativa tra avvocati.

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riflessioni

15 cose sull’aumento ISTAT per separazione, divorzio, affido.

1) L’aumento ISTAT riguarda gli assegni di mantenimento previsti in separazione, divorzio e affido e serve a mantenere il potere di acquisto dell’assegno nonostante l’inflazione.

2) Esso comporta appunto l’aumento dell’assegno o degli assegni ogni anno in dipendenza dell’andamento dell’inflazione calcolato
dall’Istituto di statistica osservando i prezzi di determinati beni e servizi più comuni.

3) La rivalutazione Istat è obbligatoria per legge per gli assegni corrisposti in caso di divorzio, separazione e affido: non è necessario che sia prevista dal titolo, ma si verifica comunque in modo automatico anche appunto dove non prevista.

4) Il soggetto tenuto al pagamento ha dunque l’obbligo di aggiornare l’assegno in modo automatico, senza che la controparte ne faccia richiesta.

5) Può essere escluso dal giudice, l’articolo 5 della legge sul divozio 898/1970 infatti dice: “Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione“. Non mi è mai capitato di vederlo escluso e concettualmente fatico a pensare a situazioni che consentano l’esclusione, ad eccezione di periodi deflattivi, che non ci sono comunque da decenni.

6) Il credito all’aumento ISTAT si prescrive in cinque anni, come i singoli ratei di mantenimento.

7) Per il calcolo dell’importo dell’aumento si può utilizzare una delle tante utility disponibili on line cercandole banalmente con google.

8) Le parti riservano spesso all’aumento ISTAT un’attenzione che sarebbe davvero degna di maggior causa, a volte per 20€ si fanno lettere, ore di lavoro, ecc.

9) É consigliabile, considerando i costi consueti di un intervento legale, che le parti che hanno diritto all’aumento ne facciano richiesta autonomamente, usando le utility disponibili e inviando la richiesta via PEC.

10) In difetto di pagamento, in teoria chi ha diritto all’aumento può notificare un atto di precetto, ma quasi mai ne vale la pena, per ragioni sia di costi sia di opportunità.

11) Se chi deve pagare l’aumento é per il resto un pagatore puntuale, bisogna infatti pensarci due volte prima di mandargli un atto di precetto: per prendere 20€ si potrebbero avere problemi per incassare poi l’intero assegno di importo ben superiore.

12) Per questo, di solito la questione relativa all’aumento ISTAT viene «infilata» in occasione di altre iniziative, dove non costa niente aggiungerla, mentre se la devi coltivare apposta devi valutarne bene la convenienza.

13) In caso di mancata corresponsione della rivalutazione Istat, non c’è responsabilità penale, quindi non si può mai pensare di fare una querela per mancato pagamento dell’aumento Istat.

14) La rivalutazione opera per ogni assegno e cioè quello di mantenimento per il coniuge separato, quello di divorzio e quello per i figli, sia minorenni sia maggiorenni.

15) Un modo per potersi tutelare nonostante il basso importo potrebbe essere quello di disporre di una polizza di tutela legale con copertura estesa a questo genere di vertenze.

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riflessioni

10 cose sull’assegnazione della casa familiare.

1) Quando si disgrega una famiglia con figli, il giudice ha il potere di assegnare la casafamiliare a quello tra i due genitori presso cui i figli sono collocati.

2) Il provvedimento di assegnazione può essere adottato sia nel caso di genitori sposati che in ipotesi di genitori conviventi, essendo previsto a tutela dei figli.

3) L’assegnazione dura non solo fino alla maggiore età del figlio, ma finché il figlio non diventa autosufficiente, cosa che oggigiorno, specialmente in caso di lunghi corsi di studi, può avvenire anche a 27/28 anni.

4) Per l’assegnazione non ha rilevanza la proprietà della casa: una casa di proprietà di un genitore, in tutto o in parte, può essere assegnata all’altro – con l’assegnazione, dunque, si superano le regole dominicali, valevoli cioè per la proprietà.

5) L’assegnazione comprende anche tutti i mobili e complementi che arredano la casa, che deve rimanere nello stato in cui si trovava in modo da «servire» come abitazione completa per i figli, senza che abbia anche in questo caso rilevanza di chi sono i mobili o chi li ha pagati.

6) Chi subisce un provvedimento di assegnazione della casa familiare può in linea di principio venderla a terzi, ma ben difficilmente riuscirebbe a trovare un compratore per la casa, dal momento che un eventuale acquirente non saprebbe nemmeno quando la casa diventerebbe disponibile.

7) Il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve essere trascritto per essere opponibile a terzi: questo è assolutamente fondamentale, se hai ottenuto un provvedimento di assegnazione, chiedi al tuo avvocato di effettuarne la trascrizione.

8) Se non trascrivi il provvedimento e il tuo ex vende la casa, o gli viene venduta all’asta, chi acquista può sbattere fuori te e i tuoi figli.

9) Chi gode dell’assegnazione della casa familiare deve pagare le utenze, la manutenzione ordinaria e le spese condominiali ordinarie – l’amministratore del condominio deve essere informato a riguardo.

10) L’assegnazione si può prevedere anche in via consensuale nei casi in cui la separazione, il divorzio o l’affido si realizzano appunto sulla base degli accordi tra i genitori.

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riflessioni

Accordi in house anche per i conviventi.

Dal 22 giugno finalmente per regolamentare in modo consensuale un affido – cioè la «separazione» di chi non si è mai sposato, ma ha solo convissuto – si potrà procedere con gli accordi inhouse, come si può fare già da diversi anni per le coppie sposate.

Era ora che questo istituto venisse esteso anche ai conviventi, costretti sinora a passare dal tribunale, aumentando i tempi e spesso anche le spese, per poter regolamentare la loro separazione e l’affido dei figli.

Ed é un altro passo in avanti verso la parificazione autentica tra figli nati dal matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, ultimamente definiti con un neologismo orribile «figli non
matrimoniali».

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pillole

L’amore è il motore della mia vitah!1!1! «Ne …

L’amore è il motore della mia vitah!1!1!

«Nessuno si sogni di abbandonare la casa coniugale e volare a vivere con un nuovo partner spinto dalle ali del “sentimento” lasciando su due piedi la famiglia e uscendo dalla casa coniugale senza starci a pensare, senza presentare nemmeno una domanda giudiziale di
separazione.»

Il nuovo "sentimento" non giustifica l'abbandono della casa coniugale