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Casa coniugale: il giudice può ordinarne la vendita?

chiedo un consiglio per il mio compagno. separato consensualmente da 3 anni, in sede di separazione lui e la ex moglie hanno convenuto che lei rimanesse a vivere nella casa coniugale, con la bimba di 4 anni, e che lui andasse a vivere altrove, affidamento congiunto. pagano il mutuo contratto insieme prima del matrimonio, dividendo equamente la rata al 50% totale circa 600€ e inoltre lui passa alimenti per la bambina per circa 300€ mese, per differenze salariali, oltre a pagare anche metà delle spese condominiali. la bimba passa metà del suo tempo con il papà e con la mamma. ma mentre la mamma vive in un tre locali, il papà vive a casa dei nonni, con la bimba. ora il papà vorrebbe divorziare, ma ci chiedevamo se fosse possibile chiedere al giudice di disporre la vendita della casa e che ognuno poi viva come crede, per liberare il papà dal mutuo e permettergli di vivere una situazione educativamente corretta nella quotidianità con la bimba.

Non è possibile, il giudice della separazione non può intervenire, tantomeno d’imperio su aspetti proprietari o dominicali.

È una cosa che potete ottenere solo attraverso negoziazione con la madre, che, ovviamente, trovandosi, di riflesso, in una posizione di vantaggio, perché gode interamente di una casa che è solo per metà sua, non è così facile che possa accettare.

Ma non è detto che sia impossibile, in molte situazioni il coniuge interessato acconsente ad una vendita e una ripartizione del ricavato, magari perché vuole sistemare definitivamente la questione e comprarsi una casa che, per quanto magari più piccola, possa essere di sua proprietà esclusiva.

La risposta, dunque, è che, come al solito, non esistono strumenti magici e immediati, ma ci si può solo provare.

Quello che dovete fare è incaricare un bravo e onesto avvocato che, magari approfittando della necessità di fare il divorzio, provi a trattare anche la questione della vendita della casa.

Se volete un preventivo dal nostro studio, potete compilare il modulo apposito nel menu principale del blog.

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Marito premorto e suocera: chi tiene la casa?

mio marito è deceduto….figlio unico e madre ancora vivente con un suo appartamento di proprietà. ….in 15 anni di matrimonio non si è mai visto nessun parente m aora sono arrivati i 2 fratelli di mia suocera (che nemmeno conoscevo) e vari nipoti….dicendomi che in caso di morte di mia suocera la caa spetta esclusivamente alla loro famiglia….volevo solo sapere se era vero o devo far valere un mio diritto di nuora?

Se l’appartamento di cui parliamo è la ex casa coniugale, cioè quella dove avete vissuto insieme prima della sua morte, ed era di proprietà di tuo marito, tu hai comunque il diritto di abitarci finché campi, a prescindere da chi dovrebbero essere gli eredi, ciò ai sensi dell’art. 540 del codice civile, in base al diritto di abitazione del coniuge superstite.

Per quanto riguarda gli aspetti invece più propriamente successori, al decesso di tuo marito, dovresti avere ereditato una quota della casa, che è variabile a seconda che vi fossero figli o meno.

Quando morirà tua suocera, l’eredità della stessa sarà devoluta secondo le norme di legge ai suoi parenti e non a te.

Purtroppo per darti una risposta completa non c’è sufficientemente chiarezza sulla situazione effettiva e mancano alcuni dati.

Ti suggerirei di acquistare una consulenza da un avvocato in cui poter approfondire adeguatamente la questione.

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Dopo la separazione, coniuge torna in casa: può uscire l’altro allora?

sono separata da 4 anni, due anni fa per motivi economici il mio ex marito è tornato a casa con noi (ossia con me ed i nostri due figli di 5 ed 8 anni), in questo periodo non mi ha mai dato alimenti ora penso che lui se ne stia approfittando, non ho scelte devo andare via di casa altrimenti la mia salute mentale sarà gravemente compromessa. La mia domanda è la seguente : posso andarmene di casa con i bambini? senza incorrere a qualche problema legale?

In materia familiare, specialmente dove ci sono figli minori, e specialmente se è già intervenuto un provvedimento giudiziario, una persona non può fare quello che, in quel momento, gli pare più opportuno o addirittura anche necessario, salvo situazioni di reale urgenza che tuttavia non siano gestibili in nessun altro modo.

Il primo punto di riferimento è quello del provvedimento giudiziario stesso, quindi nel tuo caso il titolo che regola la separazione che può essere una sentenza, se hai fatto una separazione giudiziale, oppure un decreto di omologa con annesso verbale, nel caso in cui tu abbia fatto la separazione consensuale.

Il quadro, peraltro, è ancor più complicato dal fatto che, essendo tuo marito tornato a vivere con voi – cosa che nemmeno si capisce se sia avvenuta ufficialmente, con tanto di cambio di residenza, o meno – egli potrebbe eccepirti l’intervenuta decadenza della separazione che avevate fatto per ripresa della comunione spirituale e materiale tra voi e cioè riconciliazione. Chiaramente, la cosa potrebbe non esser nemmeno vero, e voi due, come mi pare di capire, magari avete vissuto semplicemente come co-inquilini, ma intanto lui questa eccezione te la potrebbe fare e tu avresti il relativo problema da gestire. Nel mondo del diritto, tra avere ragione e avere le prove di questa ragione c’è sempre un mare di differenza.

Alla fine, che cosa devi fare?

Devi per forza a mio giudizio andare da un avvocato che studi tutta la situazione in particolare e approfonditamente; in caso di urgenza, a prescindere da come stanno in realtà le cose, ti potrà far uscire però mandando prima una comunicazione scritta o diffida a tuo marito che comunica ufficialmente il motivo del tuo trasferimento, la collocazione dei minori e tutti gli altri dettagli importanti del caso.

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Se la mia ex moglie vive di fatto pochi giorni alla settimana nella casa coniugale posso far cadere il provvedimento di assegnazione?

sono separato da 4 anni ed ho un figlio con la mia ex moglie, da circa 3 anni lei ha un nuovo compagno col quale convive saltuariamente a casa di lui.
Per saltuariamente mi riferisco ai periodi riguardanti le festività, le ferie estive, i fine settimana ed i due giorni a settimana che mio figlio dorme con me a casa dei miei genitori.
Della casa familiare che è stata affidata a lei ed al bambino, io pago regolarmente il mutuo, la casa è in proprietà al 50%.
Volevo sapere se esistono i presupposti per poter chiedere la perdita del diritto di abitazione da parte della mia ex moglie e poter usufruire io dell’abitazione.

In effetti, tutto considerato i giorno e quindi il tempo che tuo figlio e la tua ex moglie trascorrono nella ex casa coniugale sono pochi.

Però non direi che questo concreti molte possibilità di poter far decadere il provvedimento di assegnazione.

Per tuo figlio, la casa coniugale rappresenta sempre il punto di riferimento principale della sua vita come abitazione, dove ha le sue cose, e la sua residenza, nonostante i frequenti spostamenti altrove e cioè sia casa tua che del nuovo compagno.

Potresti tentare, ma io onestamente la vedo grigia. Sarebbe molto meglio vedere se si riuscisse a raggiungere una soluzione dal punto di vista negoziale, tramite qualche seduta da un mediatore familiare.

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La clausola che obbliga il nuovo convivente di moglie separata affidataria della casa coniugale a pagare un’indennità per il suo godimento è valida?

il mio compagno è separato consensualmente dalla ex la quale ha ricevuto assegnazione della casa familiare(totalmente del mio compagno che corrisponde il mutuo) in quanto affidataria in via condivisa della bimba di 6 anni. La ex già prima della fine del matrimonio intratteneva relazione extraconiugale con un individuo che ora vive praticamente sempre a casa dell’ex. Negli accordi di separazione era scritto che l’eventuale convivente avrebbe dovuto corrispondere una indennità al marito. Naturalmente i due approfittatori si rifiutano e ciò è davvero molto ingiusto. C’è qualche speranza di ottenere dal tipo una indennità, e se sì come fare?

Una clausola di questo genere in un accordo di separazione non mi era mai capitata e devo dire che mi suscita anche un po’ di curiosità a livello tecnico.

Dal punto di vista della «equità» è una pattuizione che ci può anche stare, anzi può essere addirittura una buona idea per evitare che i nuovo compagni dei coniugi separati vengano a godere del tutto gratuitamente di una casa di proprietà altrui, approfittando di fatto di disposizioni che non sono certo volte a tutelare loro ma i minori.

Però il fatto che sia o possa essere giusta non significa che sia anche legittima e quindi valida.

Innanzitutto, occorre vedere come è stata formulata, perché ad esempio è evidente che se fosse formulata per costruire un obbligo in capo al nuovo convivente non sarebbe assolutamente valida, dal momento che gli accordi di separazione sono tutt’al più un «contratto» (diciamo, per il momento, così) tra i coniugi, che non può certamente vincolare un terzo.

Se fosse invece stata formulata in riferimento al coniuge, allora le chances di sua validità sarebbero molto maggiori, ma anche in quel caso andrebbe valutata attentamente.

Ti consiglierei di far esaminare il verbale di separazione e il decreto di omologa da un legale, per vedere se la clausola può essere ritenuta valida ed efficace e, di conseguenza, valutare quali iniziative si possono intraprendere.

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Se la ex moglie dopo la revoca dell’assegnazione non rilascia la casa coniugale che posso fare?

Sono separato da circa 4 anni.
L’abitazione coniugale era stata assegnata a lei per i figli, dopo 15 giorni il maggiore è venuto a vivere da me, dopo un anno e mezzo anche il secondo ( 20 anni adesso) ha fatto la stessa cosa.
Ricorso in tribunale, revoca dell’assegnazione della casa ed obbligo se lei voleva rimanerci a versare 1/2 affitto.
La casa è stata comprata con soldi datimi da mio padre prima del matrimonio (ho il resoconto bancario della cooperativa) per una percentuale superiore al 50%, ed io sarei disposto a liquidarla (con l’esclusione della quota versata da mio padre), e poi intestare la nuda proprietà ai figli, ma lei non vuole perchè i soldi che le rimarrebbero sono pochi.
Ancora adesso lei ci abita, versa un affitto che ha stabilito lei (200€), ed ora ci ha portato pure il compagno con i figli di lui (la casa ha 3 camere, studio, cucina, soggiorno, garage, giardino), mentre i nostri figli vivono con me in un trilocale, condividendosi la camera da letto.

La prima cosa da fare sarebbe vedere esattamente cosa dice il provvedimento emesso dal tribunale con cui è stata revocata l’assegnazione della casa.

Se, come probabile, non contiene disposizioni di tipo temporaneo o altre ancora relative alla solidarietà coniugale, che comunque mi sembrano poco probabili per una certa serie di motivi, dovresti poter ottenere il rilascio della casa con una procedura per occupazione sine titulo.

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Se vendo una casa alla mia ex moglie al 25% del valore possono impugnare la vendita

La cassazione mi ha condannato a pagare 38.000 euro di arretrati di assegno di mantenimento. Io ho solo una casa al 50% con la mia ex moglie il cui prezzo di mercato é di circa 400.000 euro. Lei vorrebbe acquistarlo o alla metà del valore catastale o considerare l’appartamento occupato (da lei!!!) e quindi mi offrirebbe il 50% del mio 50% ( il 25% del valore di mercato). Le domande che pongo sono:
1- è percorribile l’ipotesi della mia ex moglie senza che un domani la mia nuova famiglia possa impugnare una vendita non “a giusto prezzo”?
2- in mancanza di accordo quali alternative può suggerirmi?

È una situazione che sarebbe necessario studiare in tutti i suoi dettagli per poter dare una risposta, ad esempio non si capisce bene se questa casa è gravata da un provvedimento di assegnazione o meno.

Inoltre, la impugnabilità della vendita dipende anche dalle formule concretamente utilizzate nel contratto preliminare ed in quello definitivo.

Direi che si possa far tutto, se trovate un punto d’incontro e vi affidate a professionisti che sanno fare il loro lavoro e tutelare le esigenze di tutti.

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Con il divorzio decade automaticamente l’assegnazione della casa coniugale?

Sono in fase di divisione della ex casa coniugale.
La ex afferma di avere tuttora il “diritto di abitazione”.
In sentenza di separazione è detto:”2) L’abitazione familiare, di proprietà comune dei coniugi, è
assegnata alla Signora S.”
Nella sentenza di scioglimento del matrimonio, oltre ai motivi della decisione cita: “Non vi sono
provvedimenti accessori da assumere.”
Vorrei sapere se nel mio caso con lo scioglimento del matrimonio si conserva o meno il diritto di
abitazione della ex.

Bisognerebbe, innanzitutto, esaminare i due provvedimenti, non avendo senso paragonarli per estratto e senza poterli visionare nella loro interezza, probabilmente anche insieme al ricorso introduttivo.

Al di là di questo, bisognerebbe capire soprattutto nel merito se ci sono ancora i presupposti per il mantenimento del diritto di abitazione a suo tempo concesso, cioè se il figlio o i figli a tutela dei quali era stato previsto sono ancora in casa o ne sono usciti.

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se la mia ex moglie fa entrare in casa un nuovo compagno devo continuare a pagare il mutuo?

Mi sto separando da mia moglie con formula consensuale. Abbiamo due figli minorenni. Domanda: l’immobile che è intestato ad entrambi ed è pagato da entrambi resta sempre di mia proprietà? La mia ex moglie può iniziare una convivenza in questo immobile con un altra persona? Posso oppormi? Chiaro che avrebbe tutto il diritto ma nn vorrei che vivessero assieme con i miei figli in quella casa soggetta a pagamento ancora del mutuo da parte di entrambi per molti anni.

La casa, ovviamente, rimane di tua proprietà nonostante la separazione. Per cambiare qualcosa al riguardo occorrerebbe un accordo specifico sul punto, a volte alcuni coniugi preferiscono cedere la propria quota o anche la piena proprietà, considerando che comunque non potrebbero godere dell’immobile per un periodo lungo di tempo, ed in effetti la cosa a volte conviene pure.

Per quanto riguarda la convivenza, come dici tu ha tutto il diritto di rifarsi una nuova famiglia, salvo solo la limitata ipotesi in cui il nuovo compagno sia di pregiudizio come figura per i tuoi figli. In questo modo, se continui a pagare il mutuo, sia la tua ex moglie che il suo nuovo compagno verrebbero a godere indirettamente, per effetto della legislazione a tutela dei minori, di un vantaggio cospicuo consistente nella disponibilità dell’abitazione per molti anni. Però è anche vero che una volta che entrambi i tuoi figli saranno maggiorenni e autosufficienti, la proprietà della casa sarà sempre tua.

In conclusione, io valuterei di negoziare nei sensi di cui al primo paragrafo.

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se mi separo dal mio convivente lui deve continuare a pagare il mutuo della casa familiare?

Convivo con un uomo divorziato con due figli (19 anni e 15 anni). Abbiamo un figlio di 2 anni e ci stiamo separando. Alla ex moglie ha intestato la casa lasciatagli dai genitori, e da un mantenimento ai figli di €500 ciascuno più spese extra. La mia domanda è la seguente: a mio figlio deve dare lo stesso mantenimento che da agli altri due? Avendo lasciato la casa agli altri due figli, è giusto che continui a pagare metà del mutuo della nostra casa cointestata anche se ci vivo io?

Rispondo con ordine alle due domande.

Sul mantenimento a vostro figlio, non è affatto detto che debba pagare la stessa somma, si applicano i criteri previsti in generale dalla legge che possono benissimo portare a conclusioni diverse. A livello anche di prima approssimazione, è evidente che le esigenze di un figlio di 19 anni sono diverse (e solitamente maggiori) di quelle di un figlio di 2.

Per quanto riguarda la casa, la proprietà è un profilo che non attiene in senso stretto alla famiglia, nel senso che sopravvive anche alla crisi familiare e alla disgregazione della famiglia, tant’è vero che ora che lui se ne va di casa rimane comproprietario esattamente come prima. Naturalmente, ci sarà un vincolo che il tribunale che regolerà la situazione metterà sulla casa a favore di vostro figlio, che durerà sino a che questi non sarà diventato autosufficiente (quindi ancora per molti anni, visto che è così piccolo); durante questo periodo, il padre non avrà la disponibilità della casa, potrà sì venderla ma chi la acquisterà non potrà (è importante al riguardo trascrivere sempre il provvedimento di assegnazione) usarla, o venendoci ad abitare o chiedendo la metà del canone, perchè è vincolata al figlio, ma terminato il vincolo la sua proprietà tornerà ad essere effettiva in ogni singolo aspetto. Per questo è «giusto» che continui a pagare le rate del mutuo, perchè vanno a favore di un bene che rimarrà comunque suo. Ovviamente, si possono trovare negozialmente soluzioni diverse, in mancanza delle quali questa è la situazione prevista dal diritto.