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È legale sbloccare un monopattino elettrico?

Note dell’episodio.

In questo contenuto, condivido con te alcune osservazioni su una pratica molto diffusa, quella di sbloccare un monopattino elettrico per farlo andare più veloce dei 25 km/h imposti, come limite massimo, dalla legislazione italiana e, spesso, anche dalle regole di comune prudenza.

Nei monopattini, infatti, esiste, quasi sempre, un «menu segreto» entrando nel quale si possono modificare alcuni parametri di programmazione del motore elettrico, tra cui anche la velocità massima consentita.

Guarda il video o ascolta la puntata per saperne di più.

Monopattino

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Multa con targa sbagliata: cosa si può fare?

Ho un verbale di accertamento con infrazione art.146 com. c. 1/2 del Codice della Strada sul quale è riportata la targa della vettura errata. Preciso che ho ritirato il verbale fattomi al momento della violazione ma non l’ho firmato.
Cosa devo fare?

Non sono un grande esperto di impugnazione di sanzioni amministrative, considera che personalmente quando prendo una multa la pago e basta per evitare di spendere tempo in memorie, ricorsi e così via.

Mi è capitato di farne alcune per alcuni clienti che avevano iniziato a farle da soli e poi si erano incartati, venendo quindi a chiedermi aiuto per riuscire a completare l’impugnazione, devo dire sempre andate bene, in quei pochi casi.

Non so quanto sia l’importo della sanzione e se sia prevista la rimozione di punti della patente, nè quanti punti residui tu abbia ancora a disposizione – questi sarebbero gli aspetti più rilevanti da considerare.

Comunque, forse puoi provare a fare ricorso al Prefetto, con un errore formale come l’indicazione della targa sbagliata può darsi che ti archivi il verbale.

Se non ti senti di procedere da sola, sono comunque disponibile a farti, gratuitamente, un preventivo, considera però che a riguardo i miei preventivi, ad oggi, partono da un minimo di 2-300€, per cui non so se possa convenirti. Sicuramente il ricorso fatto da un legale viene fatto meglio, però magari il costo supererebbe quello della materia in ballo, valuta bene.

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L’altro genitore separato può portare il figlio in scooter?

Affidamento congiunto con collocazione materna. Il papa’ puo’ portare il figlio di anni 9, , contro la volonta’ della mamma, in scooter?Tra l altro lo porta soltanto con il casco senza ultetiori protezioni che per se indossa invece.Ovviamente ha anche la macchina.Ci sono precedenti sentenze?

In primo luogo, sono importanti anche le circostanze, non ha molto senso, come predico ormai da oltre 25 anni, esporre un caso astraendolo dalla situazione in cui si colloca, come se vivessimo tutti in un empireo di anime e non sulla terra.

Sarebbe stato importante capire, ad esempio, se questi viaggi avvengono per diletto o, magari, per andare a scuola in un momento in cui, sempre ad esempio, il traffico automobilistico è particolarmente intenso…

In generale, si può osservare solo quanto segue.

Nei casi di affidamento congiunto, la responsabilità genitoriale ordinaria spetta al genitore col quale si trova il figlio in quel momento; a mio modo di vedere, la scelta del veicolo con cui effettuare gli spostamenti rientra nell’ufficio ordinario, salvo casi particolari che non mi pare sussistano in questo caso.

Ovviamente, il trasporto deve avvenire in modo conforme alle regole del codice della strada per i minori, che, in alcuni casi, rende necessaria l’adozione di speciali seggiolini, da installare sulla sella dello scooter.

Può essere il caso che tu ponga la questione direttamente all’altro genitore, tramite la diffida di un avvocato, valutando attentamente i pro e i contro.

Per ulteriori approfondimenti, considera di acquistare una consulenza.

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Noleggio auto: chi paga le multe?

Sono il legale rappresentante di una società che ha per oggetto l’attività di noleggio veicoli a terzi (locazione senza conducente). Quando alcuni dei miei clienti prendono multe per inosservanza di disposizioni del codice della strada, tipicamente per velocità elevata, la Polizia pretende il pagamento anche dalla mia società. Non mi sembra corretto. Cosa dice la legge?

In effetti, non è corretto.

Nella locazione senza conducente, il noleggio auto, che ultimamente si sta sempre più diffondendo in alternativa alla vendita, per il lungo termine, o per operazioni diverse, come anche solo un fine settimana in altri casi, la responsabilità è solo del locatario, cioè la persona o società che ha preso a noleggio il veicolo, con esclusione della società che lo ha noleggiato.

Guidare

La disposizione di riferimento è il primo comma, parte seconda, dell’art. 196 del codice della strada, che, individuando chi è responsabile «in solido» insieme al responsabile della violazione, prevede quanto segue:

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il locatario

L’art. 84, qui richiamato, è quello che definisce appunto la locazione senza conducente, riporto il primo comma:

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso. 

Queste due disposizioni, insieme, dicono dunque che, nelle situazioni più comuni, ogni multa deve essere pagata dal conducente e, se diverso, dal proprietario del veicolo: tutti e due sono tenuti «in solido» nei confronti dello Stato, cioè lo Stato decide a sua discrezione a chi chiedere i soldi, chi avrà pagato potrà poi chiedere indietro la parte spettante all’altro, ma intanto sarà tenuto a pagare.

Nella situazione particolare, invece, in cui il proprietario non è un soggetto qualsiasi, ma una società che, come la tua, ha per oggetto veicoli immatricolati proprio con lo scopo di essere concessi in locazione a terzi, valgono regole diverse: in solido con il conducente, dice la seconda parte del primo comma della norma che ti ho riportato sopra, non risponde più il proprietario, cioè la società di noleggio, ma il locatario.

Il locatario è quello che prende la macchina a noleggio.

Anche in questa situazione, peraltro, ed infatti, il locatario può essere un soggetto diverso dal conducente: poniamo che una società «Alfa» prenda a noleggio un veicolo, che poi affida in uso ad un suo dipendente.

In questo caso, tenuti in solido al pagamento della multa saranno il conducente, cioè il dipendente del nostro esempio, e la locataria, cioè la società «Alfa» e ciò con esclusione di ogni responsabilità della società di noleggio che, a questo punto, non c’entra niente.

Nota che i veicoli oggetto di noleggio sono caratterizzati da questo uso sin dalla loro immatricolazione, con la conseguenza che non sono possibili abusi a riguardo: si tratta di veicoli che vengono acquistati e vengono utilizzati appositamente per attività di noleggio, così la società che ne è proprietaria può sempre dimostrare che non li utilizza direttamente, ma li concede in godimento a terzi.

Questa ricostruzione è confermata anche dalla circolare ministeriale n. 300 A /48507/113/2 del 15/01/1994.

Purtroppo, a volte le Autorità non osservano queste indicazioni del codice della strada e comminano sanzioni illegittime alle società di nolo.

Tanto che ad esempio in alcuni casi è dovuta intervenire la magistratura. Ti riporto ad esempio una sentenza del Giudice di Pace di Palermo:

REPUBBLICA ITALIANA     

                                            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO     

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente    SENTENZA     

nella causa iscritta al n. …/2007 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da   S…. By Car S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti C. V. S. e R. P., e dom.ta in via . n. ..   opponente     
contro     
– Serit Sicilia S.p.a, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. G.. C.., presso il cui studio, sito in via ….., ha eletto domicilio   – Comune di Catania, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. R. R. e dom.to presso l’Avv.ra dell’Ente di Catania
– Comune di Monte Argentario, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa L. B.     resistenti costituiti   
e nei confronti di     Comune di Cortona, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Novara di Sicilia, Comune di Milazzo, Comune di Napoli, Comune di Ercolano, Comune di Santa Marinella, Comune di Frascati, Comune di Fiumicino e Prefettura di Catania   opposti contumaci   
Oggetto : opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.   
Conclusioni : come in atti.     

                                             SVOLGIMENTO DEL PROCESSO     

Con atto di citazione in opposizione, la societa’ istante eccepiva l’illegittimita’ della cartella di pagamento n. 296 ….. della Serit Sicilia S.p.a. ( agente della riscossione per la Provincia di Palermo ), ingiungente l’importo di € 6.467,32, limitatamente alle sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni al codice della strada, e di cui risultano essere creditori gli enti locali convenuti, atteso che la procedura amministrativa posta in essere violava, fra l’altro, gli artt. 84 e 196 del Codice della Strada.  
A tal proposito, l’opponente precisava di svolgere attivita’ consistente nel noleggio di autovetture senza conducente in tutto il territorio nazionale.   Costituitisi in giudizio, sia la Serit Sicilia S.p.a. che il Comune di Catania nulla contestavano a tale riguardo, mentre il Comune di Monte Argentario si limitava a sollevare eccezione di incompetenza territoriale.   Contumaci le altre controparti, ed avendo natura documentale, si poneva la causa in decisione.     

                                               MOTIVI DELLA DECISIONE     

In via preliminare, trattandosi di opposizione all’esecuzione, si dichiara la competenza territoriale dell’autorita’ giudiziaria adita del luogo ove, eventualmente, dovrebbe essere effettuata l’esecuzione, ossia il Giudice di Pace di Palermo.   Nel merito, appare sufficientemente provato, ex art. 2697 c.c., l’anzidetto motivo di ricorso, svolto dalla societa’opponente.   
Dispone infatti l’art. 196 del Codice della Strada, in ordine al principio di solidarieta’, che “ per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario…o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta…Nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il locatario “.   
E, a tal proposito, l’art. 84 del Codice della Strada regolamenta, nel caso specifico, la locazione senza conducente, attivita’ posta in essere dalla societa’ opponente.       In base al combinato disposto delle due disposizioni normative, pertanto, appare chiaro che nella fattispecie di locazione senza conducente, la responsabilita’ solidale per le infrazioni al codice stradale riguarda il locatario ( ossia, chi prende in locazione il veicolo ) e l’autore della violazione.   In tal senso, peraltro, depone – stante la penuria del panorama giurisprudenziale – una circolare del Ministero dell’Interno ( n. 300A/48507/113/2 del 15/01/94 ), secondo cui “ la previsione dell’art. 196 vada interpretata nel senso che la responsabilita’ solidale dell’utilizzatore sia la sola sussistente in caso di contratto di leasing di veicolo, con la conseguenza che la societa’ di leasing ( locatrice-proprietaria ) dovrebbe andare, in ogni caso, esente da responsabilita’ solidale “.   
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata l’illegittimita’, con conseguente annullamento, della cartella esattoriale impugnata.   Ricorrendo giusti motivi, consistenti nella complessa interpretazione della specialistica normativa di settore, si compensano interamente tra le parti le spese di lite.     

                                                               P. Q. M.     

Accoglie la domanda attorea proposta da S….. Car S.p.a., come sopra rappresentata e difesa e per l’effetto annulla, in quanto illegittimamente emessa, la cartella di pagamento n. 296 … della Serit Sicilia S.p.a. ( agente della riscossione per la Provincia di Palermo ), ingiungente l’importo di € 6.467,32, limitatamente alle sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni al codice della strada.   Spese processuali compensate.     
Cosi’ deciso in Palermo addi’ 11/07/2008.   

    Il Giudice di Pace   

 (Dott. Vincenzo Vitale)

Che cosa devi fare se la polizia ti chiede di pagare sanzioni che non ti spettano in quanto non ricompreso nella responsabilità solidale prevista per legge invece in capo al solo locatario?

Ti conviene inviare una diffida alle Autorità tramite un avvocato che appunto chieda loro, sotto pena, in difetto, di opposizione e richiesta di risarcimento danni, di non procedere con la notificazione e l’iscrizione a ruolo della cartella.

Nel caso in cui ciò avvenga ugualmente, si può valutare l’opposizione, come quella che è stata fatta al giudice di pace che ha portato alla sentenza che ti ho riportato sopra.

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Incrocio pericoloso: il comune deve intervenire?

Abito in una strada comunale con immissione su strada provinciale. Detta immissione è estremamente pericolosa in quanto non c’è visibilità del traffico in arrivo. È stato posto uno specchio assolutamente inadeguato in quanto col cattivo tempo è sempre appannato, gelato o bagnato in modo da non permettere di vedere nulla. Con il bel tempo è quasi sempre reso inutilizzabile dai raggi del sole che lo rendono più un lampione che uno specchio Dal 2015 scrivo mail al comune e alla provincia ( che peraltro ha confermato la pericolosità della situazione ma spetta al comune risolvere ) ho inviato foto a dimostrazione di quanto affermo. Vi è già stato un incidente grave che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Vorrei sapere se il comune ? obbligato a risolvere la situazione, se è possibile inviare raccomandata di diffida dato che aprire un contenzioso sarebbe troppo costose per me. Vorrei intervenire prima che accada qualcosa di veramente grave, cosa che prima o poi si verificherà.

Sì, certo, il primo passo per trattare un problema di questo genere è proprio quello di inviare una raccomandata di diffida, per maggiori dettagli sulla quale ti rimando alla nostra scheda apposita.

Ovviamente, per dare maggior forza a questa iniziativa, sarebbe utile allegare una relazione tecnica di un geometra o esperto di viabilità, in grado di evidenziare e documentare con più dettagli la pericolosità della situazione.

Naturalmente, fare questo avrebbe un costo. Per affrontare tale spesa, di solito in casi come questi si fa un «gruppo» tra i proprietari interessati, in modo che con una piccola quota si riesce a commissionare questa indagine.

Se non riuscissi a formare questo gruppo per abbattere almeno un po’ le spese, puoi comunque tentare intanto con la diffida.

Per acquistare la diffida da noi puoi collegarti alla nostra sezione e commerce oppure andare alla pagina per la consulenza di base, puoi comunque sentire anche da altri avvocati chiedendo qualche altro preventivo naturalmente.

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Sanzione amministrativa codice stradale: accertamento e contestazione.

Chi non ha mai ricevuto una contestazione per un’infrazione al codice della strada?

Diciamocelo francamente: si tratta di una circostanza assai fastidiosa che costringe a fare i conti con la scelta tra il presentare ricorso (ritenendolo fattibile) oppure ingoiare il rospo e pagare per togliersi dall’impiccio.

Come ben sai, potrebbe capitare di ricevere questa contestazione successivamente al momento in cui si è concretizzata la (presunta) infrazione.

Ebbene, questa “asimmetria” di momenti procedurali è sufficiente ad innescare un problema: cioè quello di capire il metodo di calcolo dei novanta giorni a disposizione degli organi accertatori per poter contestare validamente l’accertamento.

In primo luogo dobbiamo domandarci: che cos’è l’accertamento dell’illecito?

Dunque, esso non è altro che la conclusione delle indagini e delle valutazioni che necessariamente la P.A. deve espletare per appurare l’illecito stesso: pertanto non coinciderà mai con il momento in cui acquisisce i primi elementi del fatto che si appresta a contestare o lo percepisce nel suo verificarsi.

La contestazione dell’illecito si riferisce invece al momento in cui essa viene rimessa all’interessato: ora su questo punto diciamo che la contestazione una volta accertata va contestata immediatamente, oppure entro 90 giorni dall’accertamento, che potrebbero diventare 360 se l’interessato si dovesse trovare all’estero.

Viene quindi spontanea l’altra domanda: come si calcola il termine di 90 giorni?

E’ semplice: dal momento in cui l’amministrazione che ha svolto l’accertamento ha consegnato il plico da notificare alla posta oppure all’ufficiale giudiziario.

In definitiva: tante volte la gestione della multa può essere del tutto autonoma e non richiede affatto la collaborazione di un legale… ma quante volte capita che la sanzione sia legata ad eventi particolari come sinistri stradali complessi dove le persone rimangono ferite o la stessa ricostruzione della dinamica dell’accadimento è difficoltosa? Sono casi questi dove certamente l’ausilio di un avvocato potrà dare quegli imput in più per cercare di ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli della spiacevole contestazione.

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Violazioni multiple della ZTL

Caro avvocato, mia figlia di 19 anni, neo patentata, è entrata per 10 volte in ZTL a Padova.Ho spiegato alla polizia municipale che mia figlia è entrata in buona fede ignara che in quelle zone non si può entrare. Nulla da fare, mi hanno consigliato di fare ricorso al Giudice di Pace, ma senza farmi troppe illusioni, nel frattempo tre multe le ho pagate, scadevano i 60 giorni, sono disperatamente angosciato…

Violazioni multiple come quella di Sua figlia ne accadono in continuazione e anche a autisti esperti perchè viviamo sempre più in giungle d’asfalto dove le amministrazioni, con scuse “comode” come quelle dell’inquinamento, fanno cassa con i soldi dei contribuenti. Nel frattempo, però, ogni famiglia si compra tre-quattro macchine e avendo un solo garage deve parcheggiarle in strada chiedendo spazio a chi vuole solo parcheggiare.

Comunque, sorvolando sulle questioni economiche può accadere che l’automobilista, ignaro o distratto alla ricerca di un parcheggio passi ripetutamente sotto le telecamere poste per vigilare sulle famose ztl, beccandosi più multe in poche ore. Esiste la possibilità di fare ricorso al giudice di pace adducendo varie giustificazioni, ma tra queste non può valere la buona fede in quanto è ormai principio di diritto che “ignorantia legis non excusat”.

Diverso sarebbe il discorso se si potesse provare un occultamento dei segnali o una loro parziale illeggibilità. Inoltre, lo Stato ha il dovere di rimuovere tutti quegli ostacoli di ordine economico che potrebbero impedire al cittadino di vivere serenamente al propria vita (art.3). Se le multe sono state elevate in un breve periodo si potrebbe sostenere anche la tesi dell’accanimento o dell’eccessivo valore delle stesse.

Infatti il codice della strada stabilisce che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravita’ della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè‚ alla personalita’ del trasgressore e alle sue condizioni economiche“.