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Traslazione strada vicinale e spese frazionamento: chi le paga?

DOMANDA – una strada vicinale che transita sul mio terreno circa 30 anni fa è stata traslata di comune assenso di tutti (ma non trovo gli atti). Solo ora mi sono reso conto che ciò ha causato un frazionamento di una mia particella catastale, per cui le chiedo: posso pretendere che il Comune mi ripaghi (almeno in parte) le spese per procedere catastalmente a detto frazionamento? Non mi risponda di chiedere una compartecipazione ai vicini perchè ciò sarebbe inutile.

— RISPOSTA – Non credo proprio.

Con la traslazione, se ben comprendo, la strada vicinale è stata ceduta in proprietà all’ente territoriale, determinando così la cessazione della sua natura di strada vicinale e dando luogo alla sua classificazione come strada pubblica.

Qualsiasi questione in ordine alle spese della cessione avrebbe dovuto essere affrontata al momento della cessione stessa, ora è troppo tardi per richiedere voci di spesa relativamente ad un’operazione già compiuta, specialmente considerando che la controparte è un ente pubblico che deve dar conto in modo preciso di come spende le proprie risorse.

I tecnici che hanno seguito l’operazione a suo tempo avrebbero dovuto avvisarti della necessità del frazionamento e di conseguenza di fare una pratica catastale, se non l’hanno fatto, tuttavia, non credo ci possa essere una loro responsabilità o che, in ipotesi, possa valer la pena perseguirla dato il valore della vertenza.

Piuttosto potrebbe essere il caso, sempre che tu all’epoca fossi stato assistito da un tecnico, di chiedere a quello stesso tecnico di sistemare il problema magari facendoti un prezzo più contenuto del solito in considerazione di tali circostanze.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi già di svolgere la trattativa, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

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Contratto di acquisto mobili: se il fornitore pretende un aumento?

DOMANDA – Il 28 dicembre ho concordato in un negozio di mobili una composizione armadio al costo di 2.500€ o 2800€ a seconda del tipo di anta più un divano da 1525, è stato prodotto un ordine indicando il maggior costo e la fattura d’acconto subito saldata. Al momento ho specificato che versavo ora l’acconto per poter beneficiare del bonus mobili, ma che armadio e divano dovevano essere consegnati a fine ristrutturazione e non nei 40gg necessari a produrli. Sono andato ora in negozio per definire i particolari mancanti scegliere la versione più economica ed inserire una colonna a giorno nell’armadio e mi è stato detto che avrebbero applicato i nuovi listini con un aumento di prezzo consistente (circa 800€). E’ un comportamento lecito? Come posso difendermi e pagare il pattuito per quanto già previsto, oltre al dovuto per le nuove modifiche? Ordine e fattura non fanno cenno ad una possibile revisione prezzi né sono specificati termini per completamento dell’ordine.

— RISPOSTA – A mio giudizio non è un comportamento legittimo e puoi chiedere l’applicazione dei prezzi indicati nel contratto.

Per poter fare una variazione delle condizioni economiche dopo la firma di un atto, dovrebbe esserci una clausola nel contratto stesso che facoltizza a ciò.

Questa clausola, tuttavia, anche qualora vi fosse, è di ben dubbia validità.

Innanzitutto, tale pattuizione dovrebbe essere firmata in modo specifico, con richiamo sia del numero che del titolo della stessa, con la famosa doppia sottoscrizione.

Quand’anche, poi, ci fosse la doppia firma, la clausola probabilmente sarebbe vessatoria ai sensi del codice del consumo, in quanto contenuta in un contratto concluso da un consumatore.

La cosa migliore è far esaminare il contratto ad un avvocato e fargli inviare una diffida al fornitore con la richiesta di applicazione dei prezzi già concordati.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi già di fare questo lavoro e inviare, poi, la diffida, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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Immobile acquistato tramite agenzia: la provvigione è dovuta?

proprietari casa (che io vorrei comprare) hanno disdetto contratto con agenzia immobiliare Gabetti. Tramite un vecchio annuncio sul web (scaduto e cioè non autorizzato dal proprietario), contatto Gabetti e mi procura incontro con loro. Se acquisto dovrò pagare % ad agenzia?

Direi proprio di sì, in quanto sembra esserci il nesso causale tra l’intervento del mediatore e la conclusione dell’affare di compravendita, che è il requisito previsto dal codice per la maturazione del diritto alla provvigione.

Volendo evitare questa conclusione, avresti forse potuto, tramite un’indagine catastale e a seguire anagrafica, risalire alle generalità dei proprietari per tentare poi di contattarli direttamente, anche se c’è da dire che le trattative per l’acquisto di una casa non sono poi così semplici da svolgere e richiedono una certa professionalità che può darsi l’agenzia abbia versato in questa occasione.

Resta solo da precisare che l’esistenza di un «contratto» tra le parti e il mediatore è del tutto ininfluente, essendo appunto sufficiente il nesso eziologico.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, anche se a mio giudizio onestamente non credo ne possa valere la pena, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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Immissioni in appartamento sovrastante a quello venduto: come tutelarsi?

a Luglio di questo anno ho venduto tramite agenzia un appartamento, abbiamo avvisato gli acquirenti in presenza di un testimone che al piano sovrastante abitasse una famiglia rumorosa con figli autistici e rumorosi, adesso noi siamo stati onesti ma l’acquirente ci sta chiedendo un rimborso non da poco tramite legale, possono farlo davvero? La situazione non gli è stata occultata.

Tutti i patti coevi, precedenti o successivi ad un contratto stipulato per iscritto e riguardanti il suo contenuto devono, per legge, essere inseriti nel contratto stesso.

Lo prevede il codice civile per lunga tradizione, di cui non è difficile comprendere la ragione: se si ammettesse la prova per testimoni di patti aggiunti ad un contratto, scrivere contratti non avrebbe molto più senso e i contratti stessi non avrebbero più tenuta, perché sarebbe sufficiente per chiunque tra i contraenti procurarsi un testimone compiacente per annullare una clausola, inserirne un’altra e così via.

Oltre a ciò, è evidente che quando si ha l’occasione di sedersi e mettere per iscritto un contratto, peraltro con l’assistenza di un professionista come il notaio, trattandosi duna compravendita immobiliare che lo richiede necessariamente, è molto più agevole inserire in quel contratto tutto quello che una parte deve comunicare all’altra, non essendo necessario fare una scrittura apposta, ma potendosi utilizzare quella che già si sta facendo per la vendita dell’immobile stesso.

La regola non è tassativa e il giudice può ammettere in alcuni casi la prova testimoniale di patti relativi al contenuto di un contratto, ma io su tale eventualità non farei davvero molto affidamento, per le ragioni sopra richiamate.

Piuttosto, è tutto da dimostrare che vi sia una responsabilità azionabile in capo a voi per le immissioni che, di fatto, sono svolte da terzi: questo credo che possa essere il vero tema di indagine.

Se avete già ricevuto una lettera di un legale, comunque, vi conviene rivolgervi, come ricordo sempre, ad un altro legale, non potete più gestire la situazione con il fai-da-te, per impostare la linea difensiva strategica migliore, anche eventualmente per raggiungere un accordo accettabile.

Se volete affidare al mio studio la gestione di questa situazione, chiamate il numero 059 761926 per concordare il primo appuntamento, oppure acquista direttamente da qui.

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Venditore promette assenza spese che poi ci sono: che fare?

a compravendita di immobile (piccolo locale uso commerciale), lì dove nell’atto è riportato che non sono state deliberate spese per ristrutturazione del palazzo di cui ne fa parte e lì dove, alla mia domanda, posta al vecchio proprietario, prima di acquistare, inerente tale quesito, la risposta è stata NO ma, scopro, dopo appena 28 giorni dall’atto di compravendita avvenuto e registrato che 5 mesi prima, durante un’assemblea ne avevano parlato ed erano in programma i lavori straordinari di ristrutturazione da deliberare e precisare, posso in qualche modo rendere partecipe alle spese il vecchio proprietario che, “furbetto” me ne ha negato la programmazione nascondendomi tali spese? L’info. l’ho ricevuta dall’amministratrice condominiale.

Per poter dare una risposta affidabile in una situazione del genere, è assolutamente necessario esaminare l’atto di compravendita, oltre che la restante parte della documentazione, tra cui anche le delibere con cui sono state previste le spese straordinarie.

Parlando in generale, ben ci potrebbero essere i presupposti per una vertenza nei confronti del venditore, in presenza di una clausola di questo genere.

Le spese, frattanto, comunque le devi pagare tu, dal momento che si tratta di oneri reali collegati alla proprietà dell’unità immobiliare che hai acquistato; in altri termini, il condominio ha sempre il diritto di richiedere a te la tua quota di spese e tu non puoi eccepire di essere stato «ingannato» dal venditore a riguardo, ma intanto devi pagare, anche perché il condominio non ha alcuna responsabilità nei confronti di quello che ha fatto chi ti ha venduto l’unità immobiliare.

Ti suggerirei di attivarti subito tramite un avvocato per esaminare velocemente la documentazione del caso, verificare l’esistenza di buona basi legali per una vertenza e, in caso affermativo, inviare subito una richiesta danni al venditore.

Se vuoi essere assistito dal mio studio per questa posizione, o per altre, chiama al mattino il numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, oppure acquista direttamente da qui.

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Devo vendere un immobile: chi mi fa il compromesso?

Note dell’episodio.

Parliamo di vendere un immobile senza agenzia immobiliare, a partire dalla seguente domanda:

«Sto vendendo il mio appartamento senza ausilio dell’agenzia immobiliare da privato; come mi devo muovere per stipulare il compromesso con l’acquirente? Come si stipula un compromesso, devo scriverlo io? E cosa scrivere? Mi può cortesemente fare capire come muovermi con l’acquirente riguardo il compromesso? Devo io rivolgermi ad un consulente o l’acquirente? Chi paga il notaio o consulente per la stipula del compromesso? Esiste un modulo prestampato di ipotetico compromesso dove inserire solo i dati dell’immobile?Ringrazio fin d’ora per la risposta.»

Vendere casa

Riferimenti.

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Problema con fornitura di una porta: come agire?

faccio installare nuova portafinestra scorrevole,il venditore mette due viti nel binario della scorrevole per fissarlo al cassonetto, per questo motivo, in un secondo momento, quando ho aperto la portafinestra scorrevole,questa si è incastrata.Il venditore, nel tentativo di sbloccarla, rompe la parte di un gancio portante la finestra,dice che lo ordinerà ma che non è importante per la sicurezza.Non mi fido e scrivo alla casa produttrice che vuole nome del venditore e info sulla portafinestra per aprire una pratica e ovviare all’accaduto.Posso procedere con la casa produttrice o rischio una qualche denuncia da parte del venditore?La casa produttrice lo contatterà sicuramente e procedendo potrei rovinare la sua immagine con il suo fornitore di porte.

Non credo che tu possa rischiare una denuncia per aver semplicemente denunciato un vizio di un bene o di una fornitura.

Inoltre, va considerato che non tutti i danni sono risarcibili e/o rilevanti, ma solo quelli «ingiusti»: tali non sono quelli che si dovessero verificare nel legittimo esercizio dei propri diritti, tra cui il tuo, ad esempio, alla consegna di un bene esente da vizi e difetti.

Non mi sembra che ci sia niente di giuridicamente rilevante, eventualmente, per garbo e buona educazione, fai un colpo di telefono al venditore o comunque mettilo in copia nella corrispondenza con il fornitore.

Per gestire meglio, la prossima volta, situazioni del genere, valuta di munirti di una assicurazione di tutela legale.

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Si può acquistare un fondo indiviso? E torturare il linguaggio?

Dovremmo acquistare un terreno agricolo di 7000mq ci sono 7 eredi di cui 1 non vuole vendere…. La mia domanda è…. Se la maggioranza decide di frazionare il terreno e vendere ognuno la sua quota si può fare???? Oppure ci vuole che sia d’accordo anche quell 1 x il frazionamento????

Va bene che i segni di interpunzione non costano niente, però non credo che sia un motivo per metterne quattro.

Uno, nel caso del punto interrogativo, e tre, nei puntini di sospensione, sono sufficienti, o no?

Poi vorrei fare un’altra domanda.

Il tempo che risparmi scrivendo «x» anziché «per» e «1» anziché «uno» o tralasciando l’apostrofo come lo impieghi?

Se non fossero attività dotate di particolare rilevanza, ti inviterei a riconsiderare questo stile, perché la piacevolezza della lettura, ma anche della composizione, di un testo, ha sempre il suo perché, ha sempre una sua importanza, nelle comunicazioni tra le persone.

Anche se non era sicuramente la tua intenzione, un testo compilato in questo modo trasmette un messaggio di sciatteria che non giova né a chi lo legge, né a chi lo scrive.

Non possiamo dare la colpa né al celebre t9, né alla «tastiera del cellulare»: si può avere uno stile eccellente scrivendo da qualsiasi periferica; basta, nei casi più laboriosi, essere più sintetici, restando nell’ambito della correttezza della nostra lingua, che è la più bella e la più musicale del mondo e non merita di essere torturata in questo modo.

Per quanto riguarda la tua domanda, se si tratta di un fondo indiviso, si possono vendere le singole quote, che sono sempre «porzioni» di un bene che resta indiviso, mentre non si può fare un frazionamento, che poi è una divisione, se non vi è il consenso di tutti i comproprietari.

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Nullità del matrimonio e compravendita di immobili: che succede?

l’ annullamento del matrimonio, quali effetti produce su un contratto di acquisto di una casa, stipulato successivamente al matrimonio in regime di comunione dei beni? E’ comunque valido o l’annullamento del matrimonio annulla anche il successivo contratto di compravendita?

Per l’ennesima volta in due decenni, ricordo che le domande astratte nella pratica giuridica hanno molto poco senso. Bisogna parlare dei fatti e delle situazioni in cui si radica il problema, lasciando che sia il giurista interpellato a fare i più opportuni inquadramenti. Sarebbe stato molto meglio descrivere appunto la situazione concreta e il problema relativo che c’è da risolvere.

In linea generale, ad ogni modo, si può dire che sicuramente un contratto di compravendita rimane valido anche a seguito di nullità del matrimonio a che, al momento della stipulazione, vincolava uno o entrambi i contraenti.

Può essere più difficile capire quale sia la situazione proprietaria del bene, nel senso che va stabilito quale sia la sorte del regime patrimoniale tra i coniugi in dipendenza dell’annullamento e, se si suppone una sua caducazione, quali conseguenze ne derivino.

Peraltro, le conseguenze comunque sono destinate a cambiare a seconda di come è stata redatta la compravendita e di chi vi ha partecipato.

Ad esempio, se supponessimo che i coniugi erano in regime di comunione, come erano, che cosa accade nel caso di nullità, se, sempre ad esempio, all’atto ha partecipato solo uno dei due coniugi mentre l’altro lo aveva acquistato solo in forza dell’applicazione del ridetto regime di comunione?

È difficile ipotizzare che vi possa essere una comunione tra coniugi che si trasforma in comunione ordinaria, anche perché la comunione tra coniugi è, secondo una nota espressione della corte costituzionale, una «comunione senza quote».

Ed infatti la Cassazione, con la sentenza n. 11467/2003 ha precisato che in caso di annullamento del matrimonio, la comunione legale si scioglie, ma il regime patrimoniale legale, pur dopo l’avvenuto scioglimento della comunione, non si trasforma, di per sé, in comunione ordinaria e non soggiace alla relativa disciplina.

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Serramenti consegnati non a norma: che fare?

ho subito una truffa -nell’appartamento a milano -ero e sono tutt’ora ammalato di cancro ai polmoni – mi hanno installato dei serramenti valore 15000.00 euri in pvc bianco senza descrivere di cosa contengano se sono nocive alla salute senza documenti di accompagno -senza marcatura CE -non rispondenti alla legge 02/02/2010-cosa faccio

Mi dispiace per la tua situazione.

Se ritieni che l’azienda appaltatrice ti abbia fornito del materiale non idoneo, devi, per prima cosa, contestare il relativo inadempimento.

Per fare questa contestazione, occorre una diffida, tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, in cui si indicano le «mancanze» o «vizi» della fornitura in maniera sufficientemente minuziosa da consentire di identificarli per bene.

Fai attenzione perché per la denuncia dei vizi in una compravendita o appalto o altro contratto la legge prevede dei termini entro cui la denuncia stessa deve, a pena di decadenza, essere fatta.

Per fare questa diffida, non sarebbe, a rigore, necessaria l’assistenza di un legale, potresti in teoria fartela anche da solo, ma io te lo sconsiglio per molteplici motivi, i più importanti dei quali sono:

  • l’alto rischio che tu possa finire per scrivere cose che poi potrebbero essere utilizzate contro di te;
  • il rischio, comunque concreto, che tu possa scrivere la denuncia in modo inidoneo;
  • la molta minor «forza» che un intervento personale presenta rispetto all’intervento di un legale: chi scrive da solo trasmette alla controparte il messaggio di non essere disposto ad investire sulla vertenza, cosa che può portare la controparte, in ultima analisi, a trascurarla.

Se vuoi far spedire a noi la diffida, puoi vedere i termini e i condizioni in questa pagina. Altrimenti, puoi chiedere un preventivo ad un altro avvocato.

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