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Nullità del matrimonio: e adesso?

Io ho ottenuto con sentenza definitiva la nullità del matrimonio. Cosa bisogna fare adesso per contrarre un nuovo matrimonio concordatario. Quali i passaggi sia per la Chiesa che per lo Stato?

Bisogna vedere se hai ottenuto la nullità civile – davanti ad un tribunale dello Stato italiano – o quella ecclesiastica.

Nel primo caso, devi ottenere la nullità anche ecclesiastica.

Nel secondo caso, viceversa, devi fare il procedimento di delibazione della nullità ecclesiastica in corte d’appello.

Per un preventivo, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

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Nullità ecclesiastica e mantenimento: come funziona?

mi sono separata da 8 mesi (dopo 20 anni e 3 figli), e ieri mi è arrivata comunicazione del vicariato per la richiesta di annullamento da parte di mio marito.
Tenga presente che c’è in corso un processo per separazione giudiziale … quindi ancora non c’è divorzio. Mi conferma che l’eventuale annullamento ottenuto prima del divorzio mette a rischio il mio eventuale assegni di mantenimento ?
Concedono La delibazione dopo 19 anni di matrimonio ?

In generale, la nullità del matrimonio concordatario dichiarata e poi delibata può determinare l’impossibilità di percepire un mantenimento, perché se il matrimonio è nullo dall’origine non si parla più di uno scioglimento del matrimonio ma dell’accertamento, appunto, di un vizio originario.

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Siccome la nullità ecclesiastica è stata utilizzata spesso per questo scopo in modo distorto, la giurisprudenza ha ristretto sempre di più la possibilità di effettuare questa operazione, con il solo scopo appunto di evitare di dover corrispondere un mantenimento, dando la prevalenza alla sentenza di divorzio italiana se intervenuta precedentemente o restringendo le possibilità di delibazione.

Nel tuo caso, è indispensabile definire una strategia di base a tua tutela, cosa che però si può fare solo studiando il caso in tutti i suo dettagli sia di fatto che, ormai, processuali; quest’ultimo aspetto va visto sia con riguardo alla situazione processuale nel tribunale civile italiano che con riguardo a quella in sede ecclesiastica.

Se come immagino tu hai già un avvocato che ti sta seguendo la separazione giudiziale puoi chiedere a lui di occuparsi della vicenda nel suo complesso. Se vuoi un secondo parere, puoi acquistare una consulenza dalla pagina apposita: clicca qui.

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Risposarsi in Chiesa dopo la nullità.

se una persona sposata con figlia, divorzia e fa annullamento di matrimonio alla Sacra Rota, si può risposare in chiesa? Come deve fare?

Il divorzio non c’entra niente, è un istituto del diritto statuale italiano, o di altro ordinamento, che non ha riflessi su quello della Chiesa.

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Una volta che il matrimonio ecclesiastico è stato dichiarato nullo, al termine del procedimento nei suoi due gradi di giudizio, ci si può sposare di nuovo in Chiesa.

L’unica differenza è che se non si è già ottenuto lo scioglimento del vincolo anche per il diritto italiano occorre o il divorzio o la delibazione, sempre che si voglia fare un matrimonio concordatario, cioè che sia sia religioso sia munito di effetti civili, altrimenti ci si può sposare facendo un matrimonio solo religioso.

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Nullità ecclesiastica: si deve dare per forza?

Note dell’episodio.

In questa puntata di radio Solignani, ti dico che cosa si può fare quando si riceve una richiesta di nullità ecclesiastica.

Riferimenti.

Di seguito, alcuni precedenti post del blog, o puntate del podcast, menzionati durante l’episodio o comunque aventi ad oggetto tematiche collegate a quelle trattate in questa puntata, che ti consiglio di consultare.
blog.solignani.it/schede-pratiche/famiglia/delibazione-delle-sentenze-ecclesiastiche/ La delibazione sentenze ecclesiastiche. | Tiziano Solignani

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Mia suocera sempre in mezzo alle palle: che faccio?

È possibile richiedere l’annullamento del matrimonio quando in realtà capisci di esserti sposata anche con la madre e il padre del marito?? Mi spiego meglio in casa ho mia suocera dalla mattina fino alla sera dopo cena, non ho una mia vita privata con i miei figli con mio marito questa cosa mi sta facendo cadere in depressione. Ne ho parlato con mio marito ma nulla non mi da ascolto sono due anni di litigi, adesso questa situazione mi sta distruggendo psicologicamente!!

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Nullità del matrimonio religioso: si può fare a distanza?

La mia penso sia una delle più comuni situazioni di divorzio. Sposato per 3 anni dopo 6 anni di fidanzamento fatto di spostamenti con il treno per le lontane ubicazioni dove vivevamo. Non abbiamo avuto figli e piano piano è venuto meno il sentimento e l’affetto che c’era inizialmente, venendo fuori quello che eravamo realmente e che non eravamo riusciti a capire negli anni passati. Ci siamo separati in modo consensuale ed ottenuto con i tempi canonici anche il divorzio. Mi sono sposato di nuovo e vivo, dopo più di 20 anni, una situazione sentimentale ottima con 2 splendidi figli. Ho deciso di chiedere l’annullamento del matrimonio ma vige una situazione logistica e di rapporti sociali complicata. La mia ex vive ad Udine ed io vivo a Roma e le nostre amicizie sono terminate con la nostra separazione. So che c’è il bisogno della presenza di entrambi e di eventuali testimoni. Come si può risolvere la questione? Si possono fare delle transazioni remote?

Immagino che tu ti riferisca alla nullità del matrimonio concordatario, che penso desideriate per potervi sposare in Chiesa per motivi di fede.

Per quanto concerne questo tipo di nullità, al momento non è previsto un procedimento di tipo telematico, anzi è richiesta una presenza effettiva delle parti che sono esaminate a fondo dai giudici del tribunale ecclesiastico.

Se vuoi ottenere la nullità, dunque, devi rassegnarti a partecipare attivamente al processo, investendo anche negli spostamenti per raggiungere la sede del tribunale competente.

Avendo già tu ottenuto il divorzio, non sarà poi necessaria la delibazione, per cui almeno questo passaggio potrai risparmiartelo.

Se vuoi un preventivo per il processo di nullità del matrimonio, puoi chiederlo compilando il modulo allegato.

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Matrimonio durato più di tre anni: si può delibare?

ho letto un articolo nel quale era scritto che con la sentenza 16379/2014, la Cassazione a Sezioni Unite ha introdotto una limitazione alla delibabilità della sentenze, stabilendo che non possono essere delibate le sentenza di nullità del matrimonio quando, a livello civile, il matrimonio è durato per tre o più anni.
Vorrei sapere se è vero e se in virtù della citata sentenza è impossibile che lo Stato Italiano riconosca la sentenza di nullità di un matrimonio durato 9 anni emessa dal Tribunale della Chiesa o se ci possono essere delle eccezioni.

Questa sentenza, ed altre analoghe, hanno la funzione di voler limitare un fenomeno non commendevole, che si ha quando l’ottenimento della nullità ecclesiastica e la successiva delibazione costituiscono il mezzo per eludere l’applicazione delle disposizioni fondamentali in materia di famiglia e matrimonio date nello Stato italiano e, in particolare, il mezzo per consentire ad uno dei due coniugi di non pagare il mantenimento all’altro, dal momento che, se il matrimonio è nullo, non si applicano le disposizioni previste per il divorzio, che è, al contrario, uno scioglimento di un matrimonio originariamente valido.

Se un matrimonio, dunque, per quanto «nullo» ecclesiasticamente, ha avuto una certa durata – ragionano i giudici – non è possibile «spazzare via tutto» e rovesciare completamente il tavolo solo con una sentenza ecclesiastica e «meritano» di essere applicate le disposizioni che danno tutela al coniuge più debole. Pensiamo ad esempio al caso della moglie che ha svolto funzioni di casalinga, poniamo per dieci anni, favorendo la carriera del marito che, grazie ad ella, ha potuto guadagnare lautamente ed avanzare di qualifica.

Detto questo, non siamo in un regime a precedente vincolante, come ricordo spesso e persino un giudice di pace può discostarsi dagli indirizzi della Cassazione, che, come pure ricordo spesso, ha avuto occasione anche di discostarsi da se stessa in un unico caso, deciso due volte per errore.

Per questo a mio giudizio, l’applicazione al tuo caso della regola enucleata dalla sentenza in questione non è affatto scontato o automatico, anche se è sicuramente una cosa con cui fare i conti.

Onestamente, comunque, la cosa cui fare riferimento è la situazione concreta della coppia per come si è svolto il matrimonio relativo. È giusto che la delibazione venga concessa o ciò potrebbe determinare un eccessivo pregiudizio di una delle parti? Al di là degli aspetti tecnici, credo si debba andare al cuore del problema e valutarlo dal punto di vista sostanziale.

Ti consiglio di incaricare un bravo e degno di fiducia avvocato almeno per un primo approfondimento, una consulenza sulla delibabilità di una sentenza di nullità in un caso di questo genere. Il nostro «prodotto» al riguardo lo trovi qui.

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Nullità ecclesiastica: posso smettere il mantenimento?

ho avuto lo scioglimento del matrimonio religioso , ora dovrei fare la delibazione in Corte d’Appello . cerco di capire cosa cambierà economicamente tra noi ex coniugi . c’è molta confusione in proposito , alcuni dicono che non ci saranno piu obblighi di mantenimento , altri l’opposto siccome la mia ex signora mi ha letteralmente messo nel lastrico facendo sparire in vari modi tutto il capitale mobiliare , mi è impossibile continuare a pagarle gli alimenti

Il punto è vedere se nella vostra situazione si è già formato il giudicato di un tribunale italiano, con, ad esempio, una sentenza di divorzio divenuta definitiva per lo spirare dei termini di impugnazione, cioè solitamente appello.

Qualora non si fosse formato, in ogni caso, bisognerà vedere che cosa ne penserà la corte d’appello in sede di delibazione, che potrebbe persino anche essere denegata.

Il problema è che la possibilità di ottenere la delibazione della sentenza di nullità religiosa viene spesso utilizzata, nella pratica, per eludere l’applicazione della legislazione italiana in materia di crisi familiare e specialmente le disposizioni in materia di solidarietà post coniugale che determinano l’obbligo di prestare il mantenimento.

Partendo di fatto da questa considerazione, spesso non dichiarata apertamente, ma che è un realtà oggettiva – come dimostri tu stesso con le tue parole, che riguardano per lo più tale eventualità – i giudici hanno assunto orientamenti via via più restrittivi al riguardo, perché non in fondo è ammissibile che la nullità ecclesiastica sia utilizzata come escamotage per non pagare il mantenimento.

Ti consiglio di approfondire la tua situazione con un avvocato adeguatamente preparato che possa studiare il caso nei suoi dettagli, accertando gli elementi che accennavo sopra e valutando la convenienza, possibilità e legittimità della richiesta di delibazione.

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La nullità del matrimonio canonico: scopi della riforma.

 

Iniziamo con oggi a pubblicare un ciclo di articoli sulle ultime novità canonistiche riguardo alla nullità del matrimonio religioso, a cura dell’avv.ssa Maria Esmeralda Carrozzo (ts).


Il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, pubblicato da Papa Francesco l’8 settembre 2015 ed  entrato in vigore l’8 dicembre successivo, si prefigge di conseguire una maggiore celerità dei processi di nullità del matrimonio canonico attraverso la semplificazione della procedura.

Ciò in risposta all’esigenza emersa nel corso del Sinodo straordinario dei Vescovi riunitosi a Roma nell’ottobre del 2014, come lo stesso Papa ha espressamente dichiarato nel Proemio al documento, ove si legge “… si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio”.

Celerità dei processi dunque, non istruttoria e giustizia sommaria.

Il Motu proprio è estremamente chiaro in questo: semplificazione e snellimento della procedura nell’irrinunciabile salvaguardia del principio dell’indissolubilità del matrimonio che per l’appunto detta esigenza di celerità potrebbe mettere a rischio.

Ecco dunque spiegata la ratio dell’altra novità della riforma che auspica un maggior coinvolgimento del Vescovo nell’amministrazione della giustizia ecclesiastica: a lui viene affidato il ruolo di garante della corretta applicazione del principio della celerità del processo sempre però all’interno di un modus operandi secondo verità e giustizia.

Vedremo nei prossimi post più in dettaglio le singole novità.

 

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Cosa posso fare se non acconsentono a nuovo matrimonio religioso nonostante la nullità?

Sono fidanzata da più di 8 anni (io 31 anni lui 36), con un ragazzo che ha ottenuto la nullità ma in attesa di divorzio, ci sono sempre ostacoli infatti a febbraio 2014 inizierà la fase istruttoria. Vogliamo ricevere il sacramento del matrimonio ma il nostro parroco ha detto che il vescovo non darà mai l’autorizzazione perchè siamo troppo giovani. E’ vero? Lei può darci un consiglio? A chi possiamo rivolgerci per sposarci solo con il rito religioso poi una volta ottenuto anche la libertà civile sposarci anche per lo stato?

Premetto che questa risposta è stata redatta in collaborazione con l’avv.ssa rotale Federica Cicinelli.

Venendo ai contenuti, la situazione è purtroppo abbastanza complessa.

Bisogna capire innanzitutto cosa c’è scritto nella sentenza di nullità.

Infatti, per un certo tipo di capi di nullità è previsto il divieto a nuovo matrimonio, se non previo assenso dell’Ordinario del luogo, cioè del Vescovo. Il divieto è un fattore puramente amministrativo. In genere, la richiesta viene inoltrata dallo stesso parroco.

Per quanto riguarda il matrimonio solo canonico, può essere concesso per “gravi motivi pastorali”, sempre dal Vescovo, previa domanda al medesimo. Questo stabilisce il Decreto Generale sul matrimonio canonico del 17 febbraio del 1991:

“1. I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica (cfr can. 1108), con l’obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato.

L’Ordinario del luogo può dispensare dall’obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato soltanto per gravi motivi pastorali, stabilendo se nel caso l’atto civile, che per i cattolici non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l’impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.”

L’Ordinario del luogo deve provvedere a trasmettere al parroco o ai parroci competenti i dati necessari perché la nullità dichiarata e l’eventuale divieto di passare a nuove nozze annesso alla dichiarazione siano annotati nell’atto di matrimonio e nel libro dei battesimi (cfr can. 1685).

La rimozione del divieto di passare a nuove nozze “inconsulto Ordinario”, contenuto in una sentenza di nullità matrimoniale, si intende di competenza dell’Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del matrimonio, salva diversa precisazione.”

Quello che adduci potrebbe rientrare tra i motivi pastorali, però è evidente che bisogna parlarne adeguatamente con il Parroco, e, se del caso ed avendone la possibilità, con il Vescovo, perché si tratta di una valutazione discrezionale.