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Dopo Equitalia e le banche: come ci si può devastare di più?

mi trovo in Polonia vorrei sposarmi qui con una ragazza polacca e quindi cambiare la residenza, vorrei sapere se posso sposarmi avendo debiti con equitalia e banche.

Sposarsi è il terzo cardine della rovina finanziaria del maschio italiano, dopo Equitalia e gli istituti di credito, per cui mi sembrerebbe, tutto sommato, il giusto e coerente coronamento del tuo percorso.

A parte questo, se vuoi sistemare le cose con Equitalia forse potrebbe essere il caso di valutare, finché sei in tempo, la pace fiscale.

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Quando Ned Flanders incontra Equitalia.

Sono un genitore con un figlio di 11 anni, ho dei debiti con equitalia, alla mia morte questi debiti vengono trasmessi a mio figlio?

«Certo certosino!» (Ned Flanders)

Puoi valutare la pace fiscale, se magari vedi che ce ne sono i presupposti.

Per maggiori informazioni, collegati a questo sito dell’avv.ssa Sara Mascitti.

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Cartella Equitalia e donazione: che può accadere?

Circa quattro anni addietro ho donato la mia casa pervenutami da donazione da mio padre.
La donazione é stata a favore dei miei due figli sposati che vivono per conto proprio.
In questi giorni mi é arrivata una cartella da Equitalia. In caso di mancato pagamento si possono rifare sulla donazione anche se é stata fatta in tempi non sospetti?

Un atto di donazione è soggetto, innanzitutto, ad azione revocatoria ordinaria, che, nel caso degli atti a titolo di liberalità, come appunto la donazione, è anche più facile da fare per il creditore e cioè, nel nostro caso, Equitalia, perché la prova che deve fornire è meno rigorosa di quanto avviene, ad esempio, per le compravendite, che sono atti a titolo oneroso e, come tali, meno frequentemente simulati.

La cartella è arrivata adesso, mentre la donazione risale a quattro anni prima, ma bisogna vedere che rapporto debitorio riguarda la cartella arrivata ora. Considerando i tempi che hanno solitamente queste cose, temo che il rapporto di debito fosse già sorto quando è stata fatta la donazione.

In ogni caso, bisogna valutare le circostanze.

Il creditore, se dimostra che un determinato atto è stato fatto apposta per sottrarre lui dei beni aggredibili, può chiedere che il giudice ne dichiari la inefficacia, con conseguente possibilità di rivalersi su di essi.

Ti consiglio di approfondire adeguatamente la situazione con la consulenza di un avvocato, anche per valutare se ci sono modi alternativi di gestire la cartella che ti è arrivata, di cui non conosco l’ammontare.

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Donazioni alla mia compagna: Equitalia che può fare?

avendo debiti con le banche e con Equitalia, ho trasferito dei soldi su un conto della mia compagna tramite assegno circolare a lei intestato, e ogni tanto faccio un bonifico sempre sul suo conto, potrebbero risalire e bloccare tutto anche se intestato ad altra persona?

Va premesso che un avvocato iscritto all’albo non può, per ragioni deontologiche, tantomeno su un blog pubblico che tutti possono leggere, impartire consigli diretti a consentire ad un debitore di sottrarre le proprie sostanze ai legittimi creditori.

Parliamo quindi della situazione da un altro punto di vista, limitandoci strettamente a quel che potrebbe accadere o quel che se ne potrebbe dire in diritto.

Quello che hai realizzato è una simulazione di trasferimento, che potrebbe persino essere inquadrata come donazione (e, pertanto, più debole), peraltro ad un soggetto, se hai usato a proposito il termine «compagna», il cui legame con te è dimostrabile semplicemente con un certificato di stato di famiglia, simulazione che potrebbe essere attaccata già con una azione revocatoria, per non dire degli istituti previsti in modo speciale dalla legislazione fiscale.

Più che altro, non sembra esserci nemmeno un titolo per questi bonifici o comunque trasferimenti di denaro tracciati che li giustifichi.

Ti consiglio di andare a parlare con un avvocato di persona per un altro approccio di trattazione del problema, tra cui sia la negoziazione ma anche ad esempio la composizione della crisi da sovraindebitamento, per maggiori approfondimenti sulla quale rimando alla scheda relativa.

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Debiti Equitalia e casa in eredità: come fare?

io ho parecchi debiti con equitalia, per me insanabili, e il problema e’ che mia madre ha una casa di proprieta’, e mi chiedeva se mancasse lei io ereditandola rischierei di perderla.
come potrei fare? ho moglie e figli e una sorella.
pensavo di rifiutare l’eredita’ ma mi dicono che non si puo’, oppure intestarla a mia sorella, ma come?

Nel momento in cui tu dovessi ereditare questa casa, la stessa verrebbe a far parte del tuo patrimonio e quindi aggredibile da uno o più dei tuoi creditori, compresa Equitalia.

Puoi effettuare la rinuncia all’eredità, che poi verrebbe messa a disposizione di altri parenti entro il sesto grado, ma i creditori potrebbero sempre impugnare la rinuncia, ai sensi dell’art. 524 del codice civile che ti invito a consultare per maggiori approfondimenti.

Detto questo, non ti posso dare poi però consigli diretti a sottrarre beni ai creditori, per ovvie ragioni deontologiche.

Una cosa legittima che potresti valutare è il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento, per maggiori dettagli sul quale ti rimando alla lettura della scheda relativa.

Leggi anche la scheda sul recupero crediti, ti può essere utile per capire come stanno le cose «a contrario».

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Casa ereditata: cade in comunione dei beni?

Mia madre a seguito della chiusura della sua attività commerciale, si ritrova con un debito Equitalia di 24mila euro. Mia madre non è proprietaria di nulla. Mio padre invece è proprietario della casa in cui viviamo tutti e cinque da 33 anni. Loro hanno la comunione dei beni, ma la casa in questione era di proprietà dei miei nonni paterni e solo nel marzo 2014 è stata legalmente ereditata da mio padre.
In caso di morte di mia madre, cosa accadrebbe a coniuge e figli?
Dovremo pagare noi il debito Equitalia o basta rinunciare all’eredità?
Equitalia si può rivalere sulla casa nonostante sia stata ereditata e non acquistata da mio padre?

Nel momento in cui tua madre dovesse morire, la sua eredità sarebbe devoluta al suo coniuge, suo marito, e ai suoi figli; sareste quindi chiamati alla sua eredità.

In caso di accettazione, diventereste suoi successori a titolo universale, subentrando nel suo patrimonio, inteso come complesso di rapporti giuridici attivi, ma anche passivi, compreso, dunque, il debito con Equitalia, e i vostri patrimoni e quello della mamma si fonderebbero, con la conseguenza che Equitalia potrebbe pignorare anche i vostri beni.

Per evitare che accade questo, potrete valutare di fare la rinuncia all’eredità.

La casa che ha acquistato tuo padre in regime di comunione dei beni ma per effetto di successione ereditaria non è caduta in comunione, ma costituisce un bene personale di tuo padre. Per legge, infatti, i beni acquistati da un’eredità non fanno parte della comunione dei beni.

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Divisione di un immobile con ipoteche a Equitalia: come si fa?

Essendo vedovo, ho ereditato la porzione di proprietà di 1/4 divisa fra me e mia figlia di una vecchia casetta che era dei genitori di mia moglie. Una mia cognata ha dei debiti con il fisco e quindi con Equitalia (una volta Uniriscossioni) la quale aveva posto due ipoteche su quella casetta che ha un valore attuale commerciale di 40mila euro (non vale di più). Ora un altra mia cognata sarebbe disposta ad acquistare le porzioni degli altri ma Equitalia pretende il pagamento di circa 23mila euro che è dato da una loro valutazione dell’immobile (rendita catastale moltiplicata per un loro coeff) che gli da 94mila€. Una nostra perizia giurata non viene presa in considerazione. Equitalia sostiene che se gli paghiamo circa 93mila diviso 4 ( 4 erano le figlie) toglie l’ipoteca. Altrimenti non se ne fa niente. Equitalia non vende perchè non ci riuscirebbe. La cognata che ha debiti non ha altri beni e non ha soldi per saldare Equitalia. La casa è vuota. Cosa possiamo fare ?

La casa, ovviamente, può essere venduta senza nessun bisogno di cancellare prima le ipoteche, solo che, ovviamente, chi acquista, le dovrà rispettare e subire in caso di mancato pagamento dei crediti che garantiscono.

Una prima idea, che però non credo possa godere di molto fascino presso tuo cognata, potrebbe essere quella di vendere a lei con le ipoteche, lasciando che sia poi lei a sistemare il problema, ovviamente in questo caso accettando – negozialmente – di vendere ad una cifra piuttosto scontata rispetto a quello cui si potrebbe pensare in una situazione «normale».

Se, invece, non si trovasse un accordo, né in questo né in altri termini, l’unico sistema per uscire da questa situazione sarebbe chiedere la divisione, in via dapprima stragiudiziale, quindi tramite la prevista fase di mediazione e, infine, giudiziale.

Una buona idea potrebbe essere instaurare la fase di mediazione, che, nella mia esperienza, in molti casi è stata utile per sbloccare molte situazioni di questo genere.

Un altro consiglio che forse si può dare è quello di nominare, a spese comuni magari, un avvocato che vada a negoziare per conto di tutta la famiglia con Equitalia, in modo da spuntare condizioni più vantaggiose e magari alla fine praticabili.

Non esiste, insomma, come sempre una soluzione «pronta», ma il problema va trattato, con molta pazienza, cura ed abilità, meglio se con l’assistenza di un bravo professionista.

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Sposarsi con chi ha debiti con Equitalia: si può fare?

vorrei sposarmi con il mio fidanzato che ha problemi con Equitalia e quindi vorrei sapere se sposandomi con la separazione dei beni sono tutelata in qualche modo da Equitalia . oltre 2 macchine( sono sul mio nome) per momento non abbiamo una casa nostra ma vorrei fare un mutuo (sempre sul mio nome) per la prima casa, equitalia un giorno potrà venire da me a pretendere qualcosa visto che ho sposato il mio fidanzato che aveva già debiti con loro?

Quando due persone vogliono formare una coppia, sarebbe bene che – insieme – investissero un po’ di denaro per ricevere una consulenza da un avvocato con lo scopo di capire le conseguenze legali delle scelte che stanno facendo al riguardo: forma della famiglia (matrimonio, convivenza, ecc.), scelta del regime patrimoniale e così via.

Questo perché la maggior parte delle persone opta per una soluzione piuttosto che per l’altra per lo più in base alla simpatia e alla tradizione: ciò però è sbagliato come tutte le volte che si adottano delle scelte senza conoscerne fino in fondo le conseguenze.

Tali considerazioni valgono per tutte le coppie, anche quelle che non hanno problemi specifici come la vostra, per le quali rimane sempre consigliabile una consulenza prefamiliare.

Su queste premesse, venendo al problema specifico della vostra famiglia, la prima cosa da dire è che la separazione dei beni non c’entra granché con il tema in questione e questo ci conferma ancora una volta che le persone comuni non capiscono bene come funzionano questi istituti, a volte difficili da comprendere anche per diversi giuristi.

In generale, non è che sposando un debitore di Equitalia tu ne assumi i debiti o la garanzia. Tu rimani con il tuo patrimonio e lui con il suo, inteso come complesso di rapporti giuridici attivi e passivi. Ciò salvo che non intervengano delle vicende, ad esempio prestazione di garanzia da parte tua.

Un problema potrebbe sorgere in caso di esecuzione mobiliare presso la vostra casa. Ne parliamo nella scheda sul comodato, che ti invito a leggere con attenzione.

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Equitalia: dopo quanto tempo va in prescrizione il credito?

Ho bisogno di una consulenza: in quanto tempo si prescrive il mio credito nei confronti di Equitalia? Non mi risulta che mi abbiano mandato mai nulla per chiedermi il pagamento. Ma mi hanno detto che risultano delle cartelle vecchie. Come posso capire la mia situazione fiscale in modo ufficiale e senza equivoci?
La domanda è interessante. In effetti succede spesso che le cartelle non vengano inviate al contribuente e che ci si accorga “per caso” di avere delle somme da pagare.
La mancata notifica al contribuente è un motivo di impugnazione, ma al di la di questo, in quanto tempo scade il credito? In quanto tempo diventa prescritto?
La cassazione recentemente ha trattato proprio questo tema, nello specifico ha decretato la prescrizione dei crediti all’erario in 5 anni (e non più 10)!
Vengono pertanto ridotti della metà i tempi di scadenza del debito del contribuente nei confronti di Equitalia,  anche se viene non poco complicato il procedimento di riscossione esattoriale.
Al fine di comprendere la propria situazione fiscale basta controllare la data dell’ultima notifica da parte Equitalia.

Bisogna prestare molta attenzione: infatti la decorrenza del termine di prescrizione riprende ad ogni ricezione un nuovo avviso di pagamento, omissioni che lo rendono nullo.

IMPORTANTE è anche sapere che preavvisi di fermo o di ipoteca da parte di Equitalia, recapitati in monito al contribuente dell’imminente provvedimento cautelare, è atto sospendente  la prescrizione.

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Cartelle Equitalia: è possibile annullarle con una semplice istanza.

Ebbene sì, in nessuna famiglia che si rispetti (ovvero I.M.H.O. tutte!), ristrette, allargate, etero, omo, fondate sul matrimonio, o semplicemente sulla triade coabitazione-amore-rispetto, può mancare LEI.

La cartella esattoriale di Equitalia.

Di certo, dunque, qui si affronta un argomento che è possibile definire, ad oggi, comune a tutti.

Questa universalità della cartella esattoriale, però, non comporta che ognuno degli atti notificati al cittadino/contribuente sia giusto, o, forse, è proprio questa pessima abitudine del concessionario per la riscossione di notificare atti a tappeto che, in molte occasioni, porta ad errori e mancanze, dovuti a incompetenza, a carenza di controlli ed a disattenzioni.

Anche i software sbagliano, e dietro al pc c’è comunque sempre un essere umano.

Potrebbe allora capitare che la cartella esattoriale che ti è stata notificata abbia dei profili di illegittimità: perchè ad esempio la pretesa posta alla base della richiesta ha subito il decorso del tempo e si è prescritta, oppure perchè essa stessa era ab origine viziata da nullità per motivi legati al merito, e così via.

Quindi, facciamo chiarezza e cerchiamo di capire -se anche il caso che Ti riugarda vede come protagonista una cartella illegittima- come procedere step by step.

Prima di ogni altra cosa, è necessario individuare qual è il cosiddetto ente impositore ovvero quella amministrazione pubblica che pretende il pagamento, in base ad una certa causale: si tratterà, ad esempio, dell’I.N.P.S. per quello che concerne i contributi previdenziali, dei vari Comuni (tecnicamente i Comandi della Polizia Municipale/Locale afferenti i medesimi) in caso di violazioni al Codice della Strada in territorio urbano ed in caso di mancato pagamento di imposte comunali come quella sugli immobili e per i rifiuti ed altri servizi comunali, delle Regioni per il cd.Bollo Auto, dell’Agenzia delle Entrate con riferimento a imposte e tasse di altra natura non pagate e così via.

Alla base dell’istanza -lo si diceva all’inizio- deve esserci un FONDATO motivo di illegittimità.

Individuato ENTE IMPOSITORE e NATURA del TRIBUTO, non vi resterà che porre FORMALE RICHIESTA, attraverso l’invio con uno strumento tracciabile -raccomandata o posta elettronica certificata- affinchè il procedimento del recupero instaurato dal concessionario per la riscossione venga fermato, per i motivi di illegittimità addotti.

Questo significa che si dà la possibilità all’amministrazione che richiede il pagamento di VALUTARE la/e motivazione/i di ingiustizia connesse alla richiesta di pagamento che è stata effettuata con la cartella.

Qualora questo spatium deliberandi non venga fruttuosamente utilizzato dall’Amministrazione, id est se quest’ultima non riscontra in alcun modo quanto portato in istanza, si ha diritto all’ANNULLAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO, ciò per silezio/assenzo a seguito della mancata risposta dell’amministrazione all’istanza del contribuente.

Quanto affermato si basa su una normativa applicata già in svariate occasioni, anche per cartelle che richiedevano importi molte migliaia di euro, nelle aule di giustizia.

In particolare, l’art.1 della L. 228/12 al comma 537 statuisce che i “concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE  ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore”.

Questo comporta che, una volta depositata una fondata richiesta di sospensione da parte del contribuente al concessionario, quest’ultimo DEVE avvisare l’ente competente, il quale a sua volta è RIVESTITO DELL’OBBLIGO di rispondere al contribuente (lo stabilisce il comma 539).

Al comma 540, ed è ciò che più qui importa, è previsto che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite (…) SONO ANNULLATE DI DIRITTO”. In tal senso, già sent. C.T.P. Milano n.° 667/40/15 del 23/06/2015, sent. C.T.P. Lecce n.1955/05/15 del 4/06/2015.