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Divorziare dalla Spagna senza tornare in Italia: è possibile?

DOMANDA – Sono un uomo di Palermo che vive in Spagna da due anni…volevo chiedervi se e possibile essere seguito da lei per ottenere il divorzio, perché vivo in Spagna ma non lavoro. Volevo sapere se è possibile ottenere il patrocinio gratuito.

— RISPOSTA – Innanzitutto, bisognerebbe capire se si tratta di un divorzio congiunto o se invece necessariamente c’è da fare un contenzioso.

Attualmente, tutti i divorzi di persone che risiedono all’estero e hanno difficoltà a tornare in Italia li sto facendo con accordi in house in videoconferenza, avendo abbandonato completamente il sistema delle procure a distanza, che era molto più complicato e più difficilmente accettato dai giudici.

Per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato, se non lavori e non hai reddito credo che dovresti averne diritto, anche se la cosa va verificata in concreto.

Puoi provare a sentire a riguardo dall’ordine degli avvocati del tribunale che sarebbe competente per la domanda di divorzio. Se non sai quale tribunale sarebbe competente, chiama l’ordine del luogo in cui risiedevi quando stavi in Italia e illustra la tua situazione, saranno poi loro a darti le indicazioni migliori del caso.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

Puoi anche acquistare online direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o persino tramite telefono, se lo preferisci; ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

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Ti lascio adesso alcuni consigli e indicazioni finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

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Sospensione responsabilità genitoriale: e le visite dei nonni?

DOMANDA – In seguito a sospensione della responsabilità genitoriale con collocazione temporanea del minore in casa famiglia, i nonni possono comunque esercitare il loro diritto di visita nei confronti del minore? In caso di interruzione senza che alcuna restrizione in merito sia menzionata nel provvedimento del TM si puo’ parlare di diritto leso? in tal caso quali le vie legali?

— RISPOSTA – Direi più di sì che di no, anche se credo dipenda dalle motivazioni per cui è stato adottato un provvedimento del genere e alle eventuali relazioni delle stesse con le figure dei nonni.

Discutere se si può parlare di «diritto leso» non ha alcuna utilità pratica, meglio vedere che cosa si può fare a riguardo.

Ricordo che il diritto di visita e frequentazione dei nonni è attualmente previsto dall’art. 317 bis cod. civ., di cui ho parlato in questo precedente post del blog che ti invito a consultare.

Per vedere le possibilità di azione, bisogna come al solito esaminare il fascicolo e, al suo interno, soprattutto il provvedimento sospensivo della responsabilità genitoriale e le motivazioni della stessa.

Può essere che sia sufficiente un ricorso e/o intervento da parte dei nonni nel procedimento in corso per ottenere una autorizzazione esplicita da parte del giudice.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi già di assisterti in questa cosa, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

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Matrimonio con figlio con persona tornata all’estero: cosa fare?

DOMANDA – il mio compagno è sposato con una cittadina paraguayana con matrimonio contratto in Paraguay e trascritto in Italia, hanno un figlio di quasi 6 anni autistico , 2 anni fa lei è tornata nel suo paese con il figlio prima di partire si era fatta fare un foglio da un avvocato con scritto che lei poteva viaggiare con il minore e che il padre le avrebbe dovuto dare 600€ al mese, lei doveva tornare in Italia era andata in Paraguay solo per una vacanza ma non è più tornata quindi il divorzio poi non è mai stato fatto e non si sono mai accordati su niente , il minore ha una pensione di invalidità italiana che non possiamo più prelevare da qualche mese perché gli è scaduta la carta di identità quindi i soldi che riusciamo a mandargli non sono più 600€ ma meno, lei però pretende sempre più soldi è molto stressante chiama sempre per avere più soldi, come possiamo fare ?

— RISPOSTA – Non solo non ci sono soluzioni magiche, ma anche mettere le mani in una situazione del genere non sarà per niente facile.

Diciamo che la nonchalance e la leggerezza con cui le persone oggi si sposano e fanno figli con altre persone di altri continenti è inversamente proporzionale al grado di difficoltà con cui poi si affrontano le problematiche legali relative nel caso in cui poi quelle unioni, come purtroppo spesso accade, non durino nel tempo.

Dovete andare immediatamente da un avvocato per iniziare la pratica di separazione, nel cui seno verrà regolamentato anche l’affido del bambino.

Una volta completato l’iter della separazione, peraltro, sarà necessario, dopo sei mesi o un anno, fare anche la domanda di divorzio, dal momento che nel nostro sistema legislativo lo scioglimento di un vincolo matrimoniale avviene sempre ancora tramite un duplice passaggio.

È estremamente sconsigliabile restare senza fare niente: sia il bambino che il tuo stesso compagno potrebbero, se il matrimonio non viene sciolto arrivando al divorzio, incontrare problemi legali anche seri.

Se vuoi incaricarmi della pratica di separazione, o se vuoi anche solo maggiori dettagli, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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Minore da gestire a livello internazionale: come è meglio procedere?

Mio figlio ha 9 anni è stato ritenuto ilícitamente in Italia ho vinto il ricorso di cassazione AJA in italia, nell’ frattempo la madre di mio figlio è deceduta il 15 aprile 2022, lei già era stata notificata di la procedura di affidamento in Guatemala, ho la sentenza di affidamento conceda a me al 100% ho bisogno di far validare la sentenza in italia, cosa devo fare

La descrizione del caso non è chiara al 100%. Anche a prescindere da ciò, da quel poco che viene riferito, mi pare di poterne concludere che si tratti di un caso complicato di gestione di un minore a livello internazionale.

Direi che la cosa migliore, o comunque il punto di partenza necessario per trattare una situazione di questo genere, sia esaminare la situazione stessa e la sentenza che hai ottenuto a tuo favore.

Ti inviterei quindi a concordare un primo appuntamento in cui studiare il caso, e tutte le sue circostanze, anche documentali, per poi decidere insieme quale può essere la strategia migliore per affrontarlo.

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Figli maggiorenni ma in casa: e l’assegnazione?

sto valutando la separazione da mio marito .
Ho 3 figli maggiorenni che vivono in casa , uno che lavora e due all’università.
La casa non è di mia proprietà
Io ho un lavoro par time ( incerto )
La separazione sarà consensuale
Vorrei sapere che diritti ho in casa , secondo l’avvocata che ha interpellato mio marito io devo lasciare la casa .

Confermo innanzitutto che «avvocata» non si può proprio sentire.

Nel merito, a mio giudizio, essendo i vostri tre figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti, avresti tutti i diritti di chiedere l’assegnazione della casa familiare, provvedimento che ovviamente sarebbe destinato a decadere nel momento in cui tutti e tre i figli fossero usciti di casa dopo aver formato proprie famiglie.

L’art. 337 sexies, comma 1°, del codice civile prevede infatti che «il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo
prioritariamente conto dell’interesse dei figli» senza distinguere, a riguardo, tra figli minorenni e maggiorenni, ma solo – sia pur implicitamente – tra figli che ancora vivono con i genitori e figli che, al contrario, sono usciti dal nucleo per formare una propria famiglia.

Per maggiori approfondimenti a riguardo, puoi consultare il mio libro, in cui ho trattato la questione [Come dirsi addio nel modo migliore](https://amzn.to/3KfLodM).

Per quanto riguarda la natura consensuale della separazione, temo che la stessa si possa valutare solo a separazione conclusa, la possibilità di un esito giudiziale finché non si trova un accordo sui contenuti è sempre aperta.

Piuttosto, ti consiglierei di iniziare subito a lavorare concretamente sulla separazione.

Come insegna il mio metodo strategico, meglio passare prima possibile alla fase del fare.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi già di svolgere la trattativa, chiama ora lo studio al numero **059 761926** e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare da [qui](https://blog.solignani.it/assistenza-legale/consulenza/): in questo caso, sarà lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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Guarda questo (https://youtu.be/ksoPba2DM1A) per sapere meglio come funziona.

Ti lascio alcuni consigli finali che ti possono sempre essere utili:

– 👋 entra comunque oggi stesso nelle community degli avvocati dal volto umano: su [telegram](https://t.me/avvocatidalvoltoumano) e su (https://bit.ly/3RT11JG) e (https://bit.ly/3YsE5Dx);

– 📺 iscriviti subito al [canale YouTube](https://www.youtube.com/@avvocatidalvoltoumano) degli avvocati dal volto umano e al (https://blog.solignani.it/iscriviti-al-podcast/) dove trovi altri contenuti, sempre gratuiti e utili per capire come meglio gestire e soprattutto prevenire i problemi legali;

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Onlyfans: quando ci va tua moglie.

É compatibile col dovere di lealtà derivante dal matrimonio la commercializzazione di immagini e video di contenuto sessuale tramite il portale onlyfans o altri analoghi?

In generale, credo proprio di no, anche se un minimo di
contestualizzazione deve essere a mio giudizio sempre considerata.

Contestualizzare cosa significa?

Semplicemente che si può considerare se l’attività di mercificazione, sia pure solo digitale, del proprio corpo da parte del coniuge é stata iniziata per – diciamo – pigrizia e brama di facili guadagni, come alternativa non certo obbligata ad un lavoro più tradizionale, ma meno redditizio, ovvero se cominciata, al contrario, in una situazione di indigenza familiare con scarsa capacità lavorativa alternativa.

👉 Un aspetto che rende degno di particolare considerazione una situazione del genere é il molto maggior discredito e, contemporaneamente, la sua molta maggior persistenza nel tempo, che si verifica sia per il coniuge che si dedica a tale pratica che per l’altro.

Se, infatti, la prostituzione tradizionale poteva essere esercitata con molta maggiore discrezione e riservatezza, quella che avviene in forma digitale non consente né alcuna forma di riservatezza né di #oblio.

Non vale obiettare, a riguardo, che le piattaforme come onlyfans consentono l’accesso solo ad un determinato numero di persone, gli iscritti, dal momento che il materiale che viene pubblicato tramite le stesse di fatto viene costantemente piratato e diffuso in rete in altri modi, una volta accaduta la qual cosa verrà dunque conservato potenzialmente per sempre.

La condotta della moglie o, se è per questo, anche del marito, dunque può essere di grave pregiudizio anche per i figli della coppia.

Da questo punto di vista, dunque, la prostituzione digitale, che, in prima approssimazione potrebbe sembrare una cosa più leggere di quella analogica tradizionale, in realtà rischia di divenire, all’esatto contrario, estremamente più pesante, perché si risolve in una continua e puntuale documentazione dell’attività stessa di meretricio, posto che proprio nella formazione e rilascio di documenti consiste l’attività stessa.

Va ricordato prima di concludere che non tutte le violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio sono causa di addebito, ma solo quelli che sono causa della rottura della coppia. Da questo punto di vista, possono assumere rilievo le considerazioni, sopra accennate, relative alla adeguata contestualizzazione del fatto.

Piuttosto, il genitore che va su onlyfans potrebbe incorrere in problemi legali non solo con l’altro genitore, ma anche riguardo ai figli, con potenziali interventi dei servizi sociali e anche altro, a seconda della situazione.

Tutto ciò con buona pace dei media italiani che sembrano suggerire quella carriera come rimedio a tutti i problemi.

Se hai bisogno di assistenza professionale per questo o per altri temi, chiama lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

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Se vuoi sapere più in particolare come funziona una consulenza con me, puoi guardare questovideo.

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Utero in affitto: é reato.

Come é regolato dalla legge l’utero in affitto in Italia?

In Italia, l’utero in affitto è attualmente vietato dalla legge. La legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita stabilisce che la gestazione per altri è vietata e punibile con la reclusione da uno a cinque anni. Inoltre, la legge stabilisce che solo coppie sposate o conviventi da almeno tre anni possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e che gli embrioni non possono essere creati al di fuori del corpo della donna.

Che sanzioni sono previste per chi fa l’utero in affitto?

La legge italiana stabilisce sanzioni penali per coloro che praticano l’utero in affitto. La legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita stabilisce che la gestazione per altri è vietata e punibile con la reclusione da uno a cinque anni. Inoltre, la legge stabilisce che chiunque offra o promuova la gestazione per altri è punibile con la reclusione da uno a tre anni. Inoltre, la legge stabilisce che le donne che mettono a disposizione il proprio utero per la gestazione per altri possono essere punite con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Vengono puniti anche se l’utero in affitto é fatto all’estero?

In generale, la legislazione italiana si applica anche ai reati commessi all’estero da cittadini italiani o da stranieri che si trovano in Italia. Quindi, se un cittadino italiano o uno straniero residente in Italia partecipa a un programma di maternità surrogata all’estero, potrebbe essere perseguibile penalmente in Italia, anche se la pratica è legale nel paese in cui è stata effettuata.

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Separazione giudiziale: 10 cose da sapere

  1. La separazione giudiziale è una procedura legalmente riconosciuta che consente alle coppie sposate di formalmente interrompere la loro relazione.
    2. Il processo di separazione giudiziale può durare anche alcuni anni, a seconda dei casi.
    3. Ogni membro della coppia può presentare una richiesta di separazione giudiziale alla corte.
    4. Il tribunale, durante la separazione, può emettere una sentenza parziale solo sullo status, facendo continuare il processo per le condizioni.
    5. La separazione giudiziale non equivale al divorzio, ma prevede la cessazione della convivenza e lo scioglimento della comunione tra coniugi.
    6. La separazione giudiziale di solito include la determinazione della custodia dei figli, l’assegnazione della casa e altri aspetti della vita della coppia.
    7. La separazione giudiziale può essere revocata in qualsiasi momento, dandoti la possibilità di riprendere la tua vita di coppia: basta fare una pratica di riconciliazione all’ufficio anagrafe del comune.
    8. Dopo un anno di separazione giudiziale, un coniuge può presentare una domanda per il divorzio, se desidera farlo.
    9. Durante il periodo di separazione, è importante che tu e la tua ex continuiate a rispettare i termini stabiliti nel decreto di separazione giudiziale.
    10. Per la separazione giudiziale è necessaria l’assistenza di un avvocato.

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Divorzio in Tunisia: come farlo?

scrivo per capire se può aiutarci, il mio compagno tunisino residente in Italia da due anni ha iniziato pratica di divorzio da moglie tunisina in tunisia a maggio 2021, ma non riusciamo a cavarci le gambe.
Lui non può rientrare in tunisia perché richiedente asilo

Se l’operazione può avere natura consensuale, si può fare, secondo il diritto italiano, la separazione dapprima e il divorzio poi tramite convenzione di negoziazione assistita da stipulare online, cioè senza bisogno che la moglie venga in Italia, ma facendola collegare tramite webcam e microfono, facendola poi firmare davanti allo schermo.

In sostanza, il tuo attuale compagno, il marito, potrebbe venire presso il mio studio, mentre la moglie appunto parteciperebbe da remoto.

In Italia è previsto un duplice passaggio, prima separazione e poi, a distanza di sei mesi, divorzio, quindi la procedura sarebbe sostanzialmente da ripetere due volte.

Ma sarebbe sicuramente il metodo, nonostante tutto, più veloce e che offrirebbe più garanzie di concludere.

Se, invece, la cosa non può avere natura consensuale, ci sono grossomodo due strade da valutare:
– separazione e/o divorzio diretto giudiziali in Italia, tentando di chiedere al giudice italiano di applicare il diritto tunisino che prevede il divorzio diretto, così come previsto dalle norme di diritto privato in materia internazionale;
– collaborazione con un bravo legale tunisino per cercare di perfezionare la procedura di divorzio in Tunisia, facendo poi riconoscere la sentenza tunisina, previa traduzione, in Italia.

Se vuoi procedere con il lavoro, chiama adesso il numero 059 761926 e concorda il tuo primo appuntamento, che, se vivi e lavori lontano, può essere ovviamente anche in videochiamata; oppure acquista direttamente da qui, in tal caso sarà il mio ufficio a chiamarti per concordare data e ora del primo incontro, in presenza o da remoto.

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Come gestire una convivenza?

Abito a casa del mio compagno da quasi 3 anni, non abbiamo figli e vorremmo dichiara la convivenza presso il comune Milano di dichiarando:
– coabitazione ma io vorrei mantenere residenza anagrafica nel mio appartamento
– tutela reciproca in caso di malattia, ricovero, incapacità di intendere e volere (vorrei che in caso di disgrazia fosse lui a prendere decisioni per me e non mio padre o i miei zii, i miei unici parenti)
– separazione dei beni e gestione in cui ognuno partecipa alle spese comuni in base alle proprie possibilità
(A questo aggiungeremmo testamento olografo per designare il partner come legittimo erede delle proprietà)
Come dobbiamo procedere?

Lo strumento da utilizzare per la parte centrale di quello che volete fare è l’accordo di convivenza, direi tuttavia che sia «obbligatorio» che vi rivolgiate ad un legale: facendo da voi il rischio di scrivere e fare affidamento su cose che poi non hanno tenuta legale è piuttosto alto.

La coabitazione e la convivenza, infatti, mantenendo la residenza anagrafica da un’altra parte a mio giudizio non si può assolutamente fare, tanto più in presenza di un vincolo affettivo e, ancor di più, di un accordo di convivenza.

Il tema successorio è un aspetto da vedere a parte e che non può essere trattato in sede di regolamentazione della convivenza, se non a livello solo temporaneo di – chiamiamolo così – diritto del convivente superstite sulla casa familiare.

Insomma, è molto giusta la tua premura di regolamentare i vari aspetti che riguardano la vostra vita in comune, ma non ci sono soluzioni magiche, nè la possibilità di scrivere un unico documento in cui disciplinare ogni cosa con la speranza che tale documento sia valido: come spesso accade, bisogna sedersi con un bravo professionista, esaminare insieme a lui quello che si vorrebbe fare e trovare, nei casi in cui è possibile, la formula più adeguata per farlo.

Se vuoi affidarmi questo incarico, chiama il numero dello studio 059 761926 per concordare data e ora del primo appuntamento, che ovviamente può essere anche online tramite videochiamata, oppure acquista direttamente da qui.

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