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Amministrazione di sostegno: come controllarla?

«vorrei sapere se io in quanto figlia di un cugino di persona deceduta a dicembre, che era sotto amministratore di sostegno, posso fare controllare l’operato di quest’ultima dal momento che come richiestole ripetutamente di informarmi, non mi ancora detto chi le succederà, ho bisogno di muovermi sulla strada giusta x vedere come ha operato»

Il primo requisito per controllare l’operato di un amministratore di sostegno di una persona deceduta, è ovviamente diventare erede di quella persona.

Quando una persona diventa erede universale, subentra in tutti i rapporti giuridici di cui era titolare il de cuius, cioè la persona che è morta, e può agire esattamente come se si trovasse al posto del deceduto.

Prima dell’accettazione dell’eredità, con successivo acquisto della qualità di erede, è escluso che si possa fare qualcosa, dal momento la persona rispetto all’amministrato è un terzo, sia pure parente.

Ora, non so chi sia stato chiamato alla successione di questa persona deceduta, non so nemmeno, perché non lo dici, se tuo padre sia premorto o ancora in vita, ma la prima cosa da verificare sarebbe questa.

A mio modo di vedere, se non sei chiamata all’eredità, con facoltà di accettazione, non puoi controllare l’amministrazione di sostegno, almeno non in modo diretto.

Naturalmente, la valutazione circa l’opportunità di accettare o meno un’eredità non si effettua solo con riguardo a queste considerazioni, ma anche alle caratteristiche dell’eredità stessa, può ben darsi che l’eredità sia più conveniente da rinunciare, come avviene in molti casi.

Anche una volta subentrata eventualmente in qualità di erede universale, i tuoi poteri di accesso al controllo sull’operato dell’amministratore di sostegno non sarebbero comunque pieni e incondizionati, occorrerebbe sempre l’autorizzazione del giudice tutela a mio giudizio.

Al di fuori di questa ipotesi, l’unico altro modo per far controllare un’amministrazione di sostegno è presentare una denuncia alle autorità di giustizia penale, ma naturalmente occorrono dei gravi indizi per procedere in questo senso e non sono affatto sufficienti dei generici sospetti.

In ogni caso, la materia deve essere approfondita ben di più.

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Padre che maltratta e non lascia andare all’estero: che fare?

Sono una madre single, ho 23 anni. Ho interrotto la mia relazione con il papà di mia figlia a causa di ripetute violenze domestiche davanti alla mia figlia di un’anno e mezzo. L’ultimo episodio risale agli inizi di Giugno dove mi fratturo le ossa nasali, sono uscita addirittura sulla Gazzetta di Mantova. Ho sporto diverse denunce e ho ottenuto solo un allontanamento da me. Non si interessa della figlia e non manda alcun tipo di aiuto solo saltuariamente “supplicandolo” . Ho una situazione economica molto difficile , vivo con mia madre ma siamo entrambe cittadine Americane e vorremmo tornare al nostro paese perché abbiamo famigliari che ci potrebbero aiutare e inoltre una miglior qualità di vita, la situazione sta diventando molto tragica.. mio nonno sta morendo e non posso neanche poter andare a trovarlo per colpa del padre della bambina che si rifiuta di firmare alcun tipo di documento che sia passaportocarta d’identità. Sono molto frustrata e arrabbiata!

Innanzitutto, mi dispiace per la tua vicenda.

Detto questo, cominciamo… dall’ultima riga. Come ti puoi immaginare, né la frustrazione né la rabbia ti potranno aiutare a gestire la situazione in cui ti trovi. Nè, soprattutto, un avvocato e le soluzioni che un avvocato ti potrebbe fornire o meno possono aiutarti da questo punto di vista. La prima cosa che devi fare, dunque, è cercare di recuperare, per quanto possibile, un po’ di serenità per poter disporre di tutte le tue risorse spirituali che, come immagini, ti saranno preziose in questo periodo. Valuta anche di frequentare uno psicologo o un counselor o, se sei credente, un consigliere spirituale: vicende come la tua metterebbero in crisi chiunque.

Detto questo, che è molto importante, direi che sul piano legale giudiziario il primo passo sarebbe quello di far regolamentare l’affido di tua figlia dal tribunale. Ti consiglio di muoverti subito perché comunque è una cosa che, nella probabile mancanza di collaborazione da parte del padre, richiede un certo tempo.

In quella stessa sede di regolamentazione dell’affido, puoi richiedere anche l’autorizzazione al trasferimento all’estero, dimostrando che lo stesso è conforme all’interesse di tua figlia, anche per il grave comportamento manifestato dal padre, sia nei tuoi confronti, sia nei confronti di tua figlia, verso la quale il padre manifesta comunque completo disinteresse.

Per quanto riguarda tuo nonno, potresti ottenere l’autorizzazione ad un viaggio temporaneo con un ricorso al giudice tutelare.

Il primo passo, dunque, è comunque scegliere un bravo avvocato che possa seguirti in questo iter. Se vuoi un preventivo da parte nostra, puoi richiederlo compilando il modulo apposito, pratichiamo anche tariffe agevolate per persone in particolare difficoltà o con basso reddito annuale.

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Amministrazione di sostegno: cosa c’è da sapere.

Di Amministrazioni di sostegno si parla molto, forse troppo e spesso nemmeno in modo preciso. Cosa è l’amministrazione di sostegno? Quali sono i presupposti per la sua applicazione? E soprattuto cosa implica nelle vite delle persone che in qualche modo hanno a che fare con questo strumento, ancora oggi non del tutto compreso e “digerito”, come beneficiari, parenti, o anche operatori dei servizi principali di cui tutti usufruiamo come ospedali, banche o uffici postali, solo per fare un esempio?

Definizione: La legge sulle Amministrazioni di sostegno (ADS per brevità) è la n° 6 del 2004, presente nel nostro ordinamento da ormai quattordici anni. Ancora molti però sono i dubbi e le incertezze che ha creato con la sua entrata in vigore.
L’ADS Ha principalmente “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (Art 1).La caratteristica fondamentale di questa misura di tutela è la possibilità che possa essere disposta anche in modo temporaneo. L’Ads infatti può essere disposta in modo “elastico” per permettere alla persona di riuscire a recuperare le capacità e le autonomie che avesse temporaneamente perduto (ad esempio a seguito di infortunio).

Presupposti dell’ADS: Necessita dell’ADS La persona che, “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (Art 2)” Elemento essenziale è che vi sia un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è fondamentale l’amministratore di sostegno e che il soggetto interessato non sarebbe in grado di compiere da solo. (ad esempio, gestione delle pratiche per assunzione di badante, o per inserimento in case di riposo, contratti di utenze o di locazione, gestione quotidiana delle spese per la casa o dei risparmi, qualora ve ne siano). Importante anche è sottolineare che il “sostegno” dato sarà previsto solo per determinate attività. Non si avrà una totale sostituzione del soggetto debole da parte dell’ads in tutte le attività ma un aiuto specifico ove vi sia reale necessità Questa specificità è indicata specificamente nel decreto di nomina di amministratore di sostegno emesso dal giudice tutelare competente per territorio.

Chi può chiedere l’ADS:
1)lo stesso beneficiario, cioè la persona che ne avrà poi bisogno (anche se minore, interdetto o inabilitato); Il coniuge; la persona stabilmente convivente; i parenti entro il 4° grado, che sono poi i genitori, i figli, i fratelli o le sorelle, i nonni, gli zii, i prozii, i nipoti e i cugini; gli affini entro il 2°grado, che sono i cognati, i suoceri, i generi,le nuore;
Possono chiedere l’ADS anche il pubblico ministero; il tutore o il curatore del soggetto fragile.

Il procedimento per avere un ADS:
L’ads si ottiene sulla base di un ricorso presentato all’Ufficio del giudice tutelare del Tribunale competente per territorio, cioè del luogo in cui la persona è residente.
Per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno ci si deve rivolgere quindi al Tribunale competente ma per avere informazioni e maggiori indicazioni si possono contattare senza dubbio i distretti sociali di zona. Infatti i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Il procedimento vero e proprio viene introdotto con un ricorso, la modulistica può essere reperita presso gli uffici URP dei Tribunali di zona o reperita sui rispettivi siti internet di riferimento sotto la voce “volontaria giurisdizione”. Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato. Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato ma è richiesto il versamento di una marca da bollo che ad oggi è di 27 euro. L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare. Tuttavia in particolari situazioni più complesse in cui vi siano difficoltà trasversali nella gestione dei soggetti, come ad esempio per esposizioni debitorie del beneficiario, dichiarazioni di successione, gestioni di beni immobili o situazioni di carattere di disagio sociale o economico, è bene chiedere consulenza legale per comprendere se lo strumento dell’ads sia quello più idoneo per la propria situazione. Molte amministrazioni di sostegno infatti nascono perchè vengono considerate necessarie ed urgenti in carenza di rete familiare o sociale ma spesso una attivazione di queste reti possono evitare questo strumento che è si di tutela ma anche limitativo delle attività della vita quotidiana del beneficiario, il quale non sempre ha necessità di essere vincolato. L’Ads nominato dal giudice tutelare, infatti, anche se provvisoriamente, ha poteri di fatto concreti della vita del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, che vanno dal controllo e gestione del conto corrente bancario e dei risparmi nel precipuo interesse dello stesso, ad esempio scegliendo di assumere una persona che lo aiuti in casa, occupandosi del pagamento delle utenze e delle tasse, delle assemblee di condominio…oppure, ove ve ne siano i presupposti, scegliendo di farlo vivere in una casa di riposo e aiutandolo a fare scelte sulle cure alle quali sottoporsi o sugli specialisti da consultare per le determinate patologie. Tutti i poteri dell’ads su tutto quel che può fare o anche che lo stesso amministrato può fare con l’aiuto dell’amministratore o anche da solo sono espressi chiaramente nel decreto di nomina del giudice tutelare.

Cosa contiene il decreto di nomina?: Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:
delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno
della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno
dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Quali sono i doveri dell’amministratore di sostegno?: L’Amministratore di sostegno deve rendere conto al giudice tutelare, con la cadenza temporale prevista nel decreto di nomina. Con la stessa relazione e rendiconto con allegata la documentazione relativa alla situazione medica, economica e in generale alla situazione di vita del beneficiario, almeno a seconda delle prassi dei singoli tribunali italiani, l’Ads può richiedere il riconoscimento di una indennità per l’attività svolta in quel periodo, che verrà riconosciuta dal Giudice tutelare ove ne vengano identificati i presupposti e sarà a carico del beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Ove l’amministrato non abbia proprie sostanze l’amministratore di sostegno nominato, in linea di massima non potrà ricevere indennità dal giudice e pertanto avrà prestato la sua attività pressochè gratuitamente e spesso anche in perdita data l’impossibilità in determinati casi di poter rientrare delle spese sostenute.

Come si sceglie l’amministratore di sostegno?: La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Qualora vi siano le disponibilità di una rete familiare solida l’incarico può essere assunto da un parente. Ove vi siano contrasti fra le parti o non venga ritenuto nell’interesse del beneficiario che l’ads sia un familiare, l’incarico può essere affidato ad un terzo, anche professionista. La legge dice che, nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:
il coniuge che non sia separato legalmente
la persona stabilmente convivente
il padre, la madre
il figlio
il fratello o la sorella
il parente entro il quarto grado
il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

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Accettazione eredità del minore: occorre beneficio di inventario?

a mio figlio è morto suo papà essendo l’unico erede prende liquidazione, soldi della banca e la macchina del suo papà, sono andata tramite avvocato e il giudice ha dettato la sentenza di fare una parte con vincolo pupillare, volevo chiedere è obbligo che io devo fare l’inventario tramite notaio?

L’inventario, nel caso di accettazione di un’eredità da parte di un minore, deve essere sempre fatto o, detto in altri termini, un minore può accettare un’eredità solo con beneficio d’inventario.

Questo non deriva dal vincolo pupillare imposto dal giudice tutelare, ma da una disposizione di ordine generale contenuta nel codice civile che ha l’evidente funzione di tutelare il minore che, in vicende come queste, è considerato un soggetto debole, anche alla luce della considerazione per cui non si sa mai con precisione cosa compone l’asse ereditario, soprattutto quanto a passività.

L’inventario può essere svolto da un notaio o dal cancelliere del tribunale delegato dal giudice. Entrambe queste figure svolgono malvolentieri un’attività noiosa, lunga e complicata come quella dell’inventario dei beni ereditari, ma più malvolentieri di tutti sicuramente il notaio che solitamente si occupa di cose molto più piacevoli e remunerative.

Devi comunque trovare un modo per realizzare questo inventario, magari tramite un notaio che nonostante tutto può essere disponibile a fare volentieri un compito come questo.

Ti suggerisco anche di provare a chiedere qualche consiglio direttamente in cancelleria.

Se vuoi approfondire ulteriormente, anche se non credo che ne possa valere la pena, puoi acquistare una consulenza dall’apposita voce nel menu del blog. Ti consiglio di iscriverti alla newsletter del blog, o al gruppo Telegram, per non perderti altri articoli interessanti come questo.

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Cartella INPS e successione: l’erede deve pagarla?

io non sono erede di mio padre deceduto nel 1993, sono figlio unico, sono in possesso della rinuncia all’eredità fatta a suo tempo.sono divorziato e ho due figli minori. Mia mamma è erede e dal 2004 ha sulla pensione una trattenuta dalla ufficio legale dell’inps.Ultimamente a causa dell halzeimer mia mamma se aggravata se venisse ha mancare come posso tutelarmi e tutelare i miei figli?l inps potreppe chiedermi estinzione del debito residuo?

Dipende sempre dall’accettazione o meno dell’eredità. Se non si verifica l’accettazione, non si determina la confusione tra il tuo patrimonio e quello del de cuius, cioè, in ipotesi, tua mamma.

Quando si verificherà purtroppo il decesso di tua mamma, potrai valutare di rinunciare all’eredità.

La cosa però potrebbe essere più complicata di così se hai due figli ancora minori. Infatti, in quel caso la devoluzione dell’eredità dovrebbe passare a loro, in tale ipotesi anche loro dovranno contemplare la rinuncia all’eredità, che però dovrà essere autorizzata dal giudice tutelare.

Ti consiglio, successivamente al decesso, di chiedere la consulenza di un avvocato, visti i valori in ballo e il rischio di conseguenze spiacevoli nel caso in cui non fosse gestito tutto bene.

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Amministrato di sostegno: può fare testamento?

Sposato in seconde nozze e non ho avuto figli mentre dal primo matrimonio ho avuto un figlio che è stato accudito e cresciuto dall’età di 11anni (ora ne ha 47) dalla moglie attuale come fosse il proprio figlio, ora la stessa è affetta da Halzaimer molto avanzato (incapacità di intendere e volere ) la stessa ha sempre detto di voler lasciare in eredita i suoi beni a mio figlio ma non avendo mai testato in tal senso può il tutore e/o l’amministratore di sostegno testare al suo posto ? come posso onorare il suo desiderio? Il giudice tutelare può autorizzare in tal senso.?

Non è una cosa astrattamente esclusa in tutti i casi, dipende dalla situazione concreta e, in ultimo, dal grado di invalidità e dal contenuto del provvedimento di amministrazione di sostegno.

L’art. 591 del codice civile (rubricato “Casi d’incapacità”) dispone infatti che: «Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie».

Quindi, non necessariamente l’amministrato di sostegno perde la capacità di testare. Al nostro studio è capitato, qui a Modena, di chiedere ed ottenere dal giudice tutelare l’autorizzazione per un amministrato di sostegno, che poi ha fatto regolarmente testamento tramite notaio.

Però io credo che occorra un minimo di capacità residua. Se una persona non riesce nemmeno a dare un segno minimo della volontà di lasciare le proprie sostanze ad una determinata altra persona, non penso si possa ottenere nemmeno l’autorizzazione dal giudice tutelare.

Direi che la prima cosa da fare sia un accertamento medico legale sulla capacità specifica, per poi valutare ulteriori iniziative.

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Rinuncia all’eredità con debiti: come ed entro quanto è meglio farla?

mio padre è deceduto il 30 luglio, mia madre è ancora in vita, vengo a sapere che hanno debiti con equitalia, ma non so di che entità, la rinuncia all’eredità devo farla presso il tribunale di residenza di mio padre, taranto, o in quello dove io vivo Pesaro ?
dovrei farla anche per i miei figli suoi nipoti? che tempi ci sono?
Non ho alcun oggetto di sua proprietà e non ho mai garantito nulla per loro.

La rinuncia all’eredità può essere fatta presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che non ha necessariamente a che fare con la residenza, ma con il luogo in cui è avvenuto il decesso.

Quindi devi fare capo al posto in cui tuo padre è morto e andare al tribunale nella cui circoscrizione si è verificato il decesso.

Per la rinuncia non ci sono termini particolari, ma prima la poni in essere e meglio è, per via del fatto che un’eredità potrebbe essere accettata anche implicitamente, tramite comportamenti concludenti. Anche se la legge è particolarmente rigorosa al riguardo, richiedendo atti che necessariamente presuppongo la volontà di diventare erede, è opportuno evitare qualsiasi contestazione al riguardo.

Nel momento in cui tu effettui la rinuncia, la chiamata all’eredità passa ai parenti di grado successivo del de cuius, cioè di tuo padre, per cui verosimilmente ai tuoi figli. Anche loro, dunque, devono effettuare la rinuncia. Purtroppo, se sono minori, occorrerà al riguardo l’autorizzazione del giudice.

Considerata soprattutto quest’ultima complicazione, probabilmente ti conviene rivolgerti sin dall’inizio ad un legale, la cui assistenza ti può dare molte maggiori garanzie di sistemare la vicenda in modo effettivo, completo e definitivo.

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Mi conviene fare una diffida a parenti sulle modalità di gestione di un incapace?

Ho un problema di continue intromissioni nella vita familiare mia e di mia madre ottantenne da parte di 2 sue sorelle che si presentano di prepotenza non invitate a casa di mia madre con lo scopo di mettere zizzania e agitarla.Sono figlia unica e la responsabilità di mia madre (vive con pensione minima)per cure mediche e supporto economico,è totalmente a carico mio anche se non vivo a casa sua.Mia madre è autosufficiente e capace d’intendere e volere.Queste zie l’hanno sempre sfruttata economicamente per tutta la sua vita(quando aveva possibilità economiche)e ora si intromettono con lo scopo di creare disagio a me e con il rischio di farmi perdere il lavoro (con 40 gradi l’hanno convinta a uscire da sola per camminare e ho dovuto prendere permesso al lavoro per recuperarla per un malore conseguente al caldo;le consigliano medicine non prescritte dal suo m edico,ecc).Posso fare una diffida per tutelare me e mia madre?(non voglio nuocere alle zie ma ho necessità di tutelarci)

Sì, certo, anzi credo che probabilmente dovresti farla, e formularla con molta cura ed attenzione, per avere qualcosa di scritto un domani che la cosa venisse portata eventualmente davanti al giudice tutelare ad esempio per la nomina di un amministrazione di sostegno.

In situazioni come queste, dove ci sono contrasti familiare per la gestione di un incapace, non è raro che questo accada.

Naturalmente, puoi provare anche con qualche seduta di mediazione familiare, che sicuramente non farebbe male, ma la diffida intanto conviene mandarla, si può fare anche «morbida» e non aspra, proprio per lasciare spazio ad una possibile mediazione, ma è fondamentale che i contenuti legali del caso ci siano tutti.

come si può controllare l’operato di un amministratore di incapace?

vorrei sapere se mia mamma eta 51 anni in cura psichiatrica presso il centro mentale della zona,avendo messo suo fratello minore eta39,come tutore psichiatrico e possibile che nella casa lasciata in eredita da mio padre(10anni fa,morto da tumore),e abitata non piu dalla stessa ma in affitto a terzi,e possibile che non passi l affitto di quella casa alla figlia maggiorenne vivente in un altro comune e ha sua volta madre di un minore (separata,sta cercando in tutti i modi x farla abitare con la mamma)? Come si fa,ha scoprire se questo zio sta faccendo gli interessi suoi ha scapito della sorella? Ed infine,si puo,richiedere l affitto della casa della madre come redditto visto che la stessa non vive piu li,ma a casa di un nuovo compagno e la signora non mantiene la figlia? quest ultima,sta lavorando(telemarketin),studiato x operatrice socio sanitario(oss),ma x problemi che non ha la patente viene eliminato il suo cv,chiede solo affitto x redditto oppure se e possibile vendere la sua parte.X mantenersi lei e ottenere ha sua volta la figlia minore presso il suo domicilio

Non ho capito quasi niente di tutto quello che hai riferimento, posso però farti le seguenti osservazioni, che magari possono esserti utili.

Oggigiorno, la tutela è un istituto pressochè desueto, solitamente si preferisce fare l’amministrazione di sostegno.

Se questo tuo zio è stato nominato amministratore di sostegno della sorella, tua madre, deve comunque operare sotto il controllo del giudice tutelare, al quale deve presentare una relazione ogni anno di come sono state gestite le sostanze di tua madre. Se ritieni che costui non operi correttamente, puoi presentare un esposto al giudice tutelare, ovviamente indicando le circostanze che ti appaiono sospette.

l’amministratore di sostegno può essere una buona opportunità occupazionale?

Sono una studentessa universitaria frequentante la facoltà di scienze politiche iscritta al terzo anno con indirizzo di Servizio Sociale e Sociologia. Sono venuta a conoscenza del corso di amministratore di sostegno e volevo avere una delucidazione in merito a questo e a quanto riguarda eventualmente il compenso per questa tipologia di assistenza da svolgere. A tale riguardo mi pongo anche altri quesiti quali: Per esempio se nella mia Regione il corso sopra citato è effettuato da qualche scuola,se è a pagamento,quanto sarebbe eventualmente il costo; e ancora: nel caso in cui l’istante sia nell’impossibilità di sostenere le spese chi ricopre l’aspetto economico? e se l’assistito è sprovvisto di pensione di invalidità o di accompagnamento perchè non gli è stata concessa o momentaneamente sospesa,a chi si deve rivolgere per avere sostegno economico?

Io non so nulla di questi corsi, posso solo dirti quello che so riguardo all’amministrazione di sostegno come istituto in generale, per i corsi, poi, ti conviene rivolgerti agli istituti presso cui si tengono, che di solito pubblicano gran dovizia di informazioni su internet.

In primo luogo, c’è da dire che l’amministratore di sostegno non è un infermiere o un assistente personale, ma, appunto, un amministratore, una persona che deve gestire il patrimonio e le condizioni di vita dell’amministrato prendendo per lui le decisioni, insieme al Giudice Tutelare, che l’amministrato non è più in grado di assumere da solo. Per questo, l’amministratore ha più una formazione giuridica che assistenziale, le decisioni che deve prendere sono quelle relative agli investimenti, alla gestione di immobili, alla sistemazione in struttura piuttosto che al domicilio e così via.

Di solito, il compenso dell’amministratore viene liquidato dal giudice al termine di ogni anno e viene posto a carico dell’amministrato, quindi prelevato dal suo patrimonio, salvo che l’amministrato non sia in dispianta e quindi in carico ai servizi sociali, nel qual caso il compenso viene pagato dai servizi, naturalmente la misura è di solito minore in questi casi.

In conclusione, quella dell’amministratore di sostegno può essere una buona opportunità occupazionale, specialmente in una «società anziana» come la nostra, il contenuto concreto del lavoro da svolgere dipende molto dal singolo amministrato da gestire e dal tipo di problema di cui lo stesso è portatore: ci sono casi facili e semplici e altri che tutti i giorni danno dei problemi. Se dovessi dire cosa occorre per fare questa cosa, direi soprattutto una grande umanità, che però da sola non basta, occorre essere anche bravi giuristi per prendere le decisioni giuste e interfacciarsi in modo corretto con il giudice tutelare e tutte le altre istituzioni chiamate a occuparsi dell’incapace.