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Polizza di responsabilità civile del capo famiglia: 10 cose da sapere

1. **Cos’è la polizza responsabilità civile capofamiglia?**\
È una copertura assicurativa che tutela il capofamiglia e i suoi familiari da eventuali danni involontari causati a terzi.

2. **Chi è coperto dalla polizza?**\
La polizza copre il capofamiglia, i familiari conviventi e talvolta anche gli animali domestici.

3. **Cosa copre la polizza?**\
Copre danni involontari a persone, cose o animali causati dal capofamiglia o dai suoi familiari.

4. **Quali danni non sono coperti?**\
La polizza non copre danni volontari, causati da guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

5. **Come funziona il risarcimento?**\
In caso di danno, l’assicurazione provvede al risarcimento del terzo danneggiato, fino al limite massimo stabilito dalla polizza.

6. **Qual è il massimale della polizza?**\
Il massimale è l’importo massimo che l’assicurazione si impegna a pagare in caso di danno. Varia in base alle condizioni contrattuali.

7. **È obbligatoria la polizza responsabilità civile capofamiglia?**\
No, non è obbligatoria, ma è consigliata per proteggere la famiglia e la casa da eventuali richieste di risarcimento.

8. **Come scegliere la migliore polizza?**\
Confronta diverse offerte, valuta i massimali, le franchigie e le esclusioni. Tieni presente anche il costo del premio annuale.

9. **Come funziona la denuncia di un sinistro?**\
In caso di sinistro, bisogna informare tempestivamente l’assicurazione e fornire tutte le informazioni e i documenti necessari.

10. **È possibile ottenere sconti sulla polizza?**\
Sì, alcune assicurazioni offrono sconti in base a particolari condizioni, come l’assenza di sinistri pregressi o l’installazione di sistemi di sicurezza.

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diritto

Fatti una assicurazione del capo famiglia.

Da decenni predico la necessità per tutti, specialmente se sono genitori o, più semplicemente, hanno animali, di munirsi di una copertura assicurativa per i danni che possono essere cagionati dai membri della famiglia, animali compresi.

Costa, in media, 150€ all’anno; si tratta dunque di una spesa molto contenuta.

Purtroppo, in Italia questa forma di assicurazione al momento non è obbligatoria, ma riesci a pensare ai danni che può fare un bambino piccolo, che non ha ancora sviluppato la prudenza e l’oculatezza di cui dispone di solito un adulto, o un cane magari di grossa taglia che sfugge al tuo controllo?

In questi giorni purtroppo la cronaca ci offre l’esempio di una persona anziana che sfortunatamente ha perso la vita in seguito ad un incidente in bicicletta causato da un bambino di 5 anni, con conseguente responsabilità del padre, che – si noti bene – non è solo penale, ma anche civile: il padre dovrà risarcire del danno gli eredi della donna.

Se il padre non è munito di assicurazione del capo famiglia, dovrà risarcire il danno con denaro proprio.

Dai retta al tuo amichevole avvocato di quartiere:

1) fatti una assicurazione del capo famiglia;

2) fatti una assicurazione di tutela legale (altra polizza non obbligatoria, ma che invece dovrebbero avere tutti);

3) collegati e iscriviti subito al blog degli avvocati dal volto umano per ricevere altri preziosi consigli «salva deretano» come questo, che nessun altro ti dà: 👉 blog▫️solignani ▫️it

4) salva i tuoi amici e i tuoi familiari: manda loro una copia di questo post in modo che possano proteggersi adeguatamente anche loro.

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riflessioni

12 cose sul danno da vacanza rovinata.

1) C’è quando il livello di servizio che il cliente trova sul posto é nettamente differente rispetto a quanto promesso o inesistente.

2) Gli esempi sono i più svariati: immobili sporchi o infestati da insetti, mancanza parziale o totale di acqua corrente, elettricità, trasporti e navette e così via.

3) Un caso particolare é il fenomeno dell’overbooking: le società di trasporti vendono più biglietti di quanto siano i posti disponibili, col risultato che alcuni clienti rimangono a piedi.

4) In tutti questi casi c’è innanzitutto un inadempimento da parte del soggetto che ha promesso i servizi di viaggio, con tutti i diritti conseguenti in capo al cliente.

5) Siccome, però, la vacanza «serve» alle persone per recuperare le proprie energie, viene riconosciuto anche un danno ulteriore di tipo esistenziale, che va oltre il mero risarcimento dell’inadempimento.

6) Chi perde una vacanza, infatti, quasi mai riesce a recuperarla in altro modo, essendo troppo tardi per prenotare di nuovo o per mancanza, in attesa di rimborso, della disponibilità economica.

7) Addirittura non così poche persone contraggono un finanziamento personale per poter andare in ferie.

8) Il primo passo per chiedere il risarcimento da vacanza rovinata é fare scrivere una diffida da un bravo avvocato di fiducia.

9) Il compenso per l’invio della diffida, se non hai una polizza di tutela legale, é a tuo carico; se «vinci» la vertenza potrà esserti rimborsato dal responsabile del danno, ma non è garantito o
garantibile.

10) In ogni caso, é meglio far spedire la diffida prima possibile, per non incorrere in eventuali decadenze: se riesci, anche quando sei ancora in viaggio, oppure appena ritorni. Decidi subito se vuoi coltivare la vertenza o meno.

11) Spesso le società responsabili delle vacanze rovinate offrono dei buoni sconto per l’acquisto di ulteriori pacchetti viaggio a mo’ di risarcimento: non sei tenuto ad accettarlo e di solito é
sconsigliabile farlo.

12) Ti puoi tutelare contro queste evenienze sin da ora in due modi: a) stipula una polizza di tutela legale; b) iscriviti e resta iscritto al blog degli avvocati dal volto umano, per ricevere gratuitamente contenuti come questo che ti danno indicazioni su come affrontare le varie situazioni legali.

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diritto

Ritardo nei canoni locazione commerciale: che succede?

il locatore del locale commerciale dove siamo da 11 anni mi ha inviato una email intimandoci a tornare regolari al pagamento (nel contratto si paga entro il 5 del mese, noi pagheremo il canone anticipato di Novembre (scadenza contrattuale 05.11.18) il 10 Dicembre, avendo anticipato al locatore copia della contabile del bonifico)…
Ci ha scritto che se dal 5 Gennaio non torneremo regolari non ci intimerà lo sfratto, ma direttamente procederà con lo sfratto esecutivo
Fino a quanti gg di ritardo potremmo ritardare il saldo del canone di locazione per non ricevere l’intimazione allo sfratto? E dopo l’intimazione, si potrebbe estinguere la convalida dello sfratto saldando l’arretrato con le spese legali? Infine, la carenza della sottoscrizione di una eventuale polizza obbligatoria è motivo di risoluzione del contratto? Da notare che altri inquilini non hanno sottoscritto questa polizza, e non hanno ricevuto questa lettera…

La presunta differenza tra intimazione di sfratto e sfratto esecutivo diretto non ha alcun senso, non so che cosa vi abbia scritto in effetti.

Ad ogni modo, lo sfratto può essere intimato quando la morosità supera l’importo di due mensilità di canone, mensilità che può essere dovuta anche per oneri accessori e non per il solo canone, e ciò dal giorno stesso in cui la morosità arriva ad avere questo ammontare, senza che siano previsti termini di alcun tipo.

Una volta che lo sfratto sarà stato intimato, non sarà più possibile alcuna forma di sanatoria. Nelle locazioni commerciali, non è previsto il termine di grazia. Inoltre, anzi soprattutto, vale il principio della cristallizzazione dell’inadempimento, per cui se anche pagate tutti gli arretrati dopo la notifica dello sfratto, lo sfratto viene poi comunque convalidato e dovete rilasciare l’immobile.

In conclusione, se superate le due mensilità di morosità potete ricevere una sfratto contro cui poi potrebbe non esserci rimedio, se non negoziale.

Nel caso, invece, vi rendeste morosi ma non di due mensilità, potreste sempre ricevere un decreto ingiuntivo per il pagamento.

Per quanto riguarda la polizza, bisognerebbe esaminare il contratto. Se questa fosse prevista a pena di risoluzione, la risoluzione non potrebbe tuttavia essere richiesta con lo sfratto, ma con un procedimento per rito locatizio.

Valuta, se vuoi approfondire, di acquistare una consulenza.

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Polizza di tutela legale per appello: si può fare?

necessito di una polizza che copra le spese legali e processuali ad un minore di anni 14.
Udienza avuta il 27 settembre, ora ricorso all’appello.

Per l’ennesima volta, «purtroppo» non si può fare una polizza, di qualsiasi genere, dopo che un sinistro si è già verificato.

Come potresti pensare di andare a sottoscrivere una polizza infortuni dopo essere, ad esempio, caduto dalle scale?

Se funzionasse in questo modo, nessuno andrebbe più a sottoscrivere contratti di assicurazione. Perché buttare via soldi inutilmente? Basterebbe aspettare di averne bisogno e poi uno pagherebbe solo in quel caso…

Ma se ammettessimo ciò, pensi che le compagnie di assicurazione esisterebbero ancora o pensi invece che andrebbero presto tutte in fallimento, costrette solo a pagare e impossibilitate ad incassare?

Le assicurazioni nascono per tutelarsi da imprevisti.

Tu paghi e acquisti la tua serenità che se succede qualcosa hai una copertura, sempre che ovviamente vada tutto bene e rientri nei limiti di polizza.

Però resta un contratto aleatorio, cioè tu paghi ma non sai se ti verrà concretamente dato qualcosa indietro a livello monetario, oltre alla serenità che acquisti per il fatto di avere copertura.

Non può funzionare diversamente.

Te lo ripeto: non può funzionare diversamente.

Non puoi andare a fare una polizza sanitaria quando sei già malato. Se lo fai, e sottaci la tua malattia all’agente di assicurazione, commetti un reato di truffa e la polizza è invalida e non è nemmeno difficile venire scoperti dal momento che ci sono le cartelle cliniche… Eppure la gente fa cose del genere tutti i giorni.

L’assicurazione di tutela legale funziona in modo del tutto analogo alle altre assicurazioni, la devi aver sottoscritta prima dell’insorgenza del caso assicurativo, addirittura per alcune cose c’è anche un periodo di carenza proprio per evitare ingiuste speculazioni da parte del cliente.

Ci sono dei casi in cui è difficile stabilire il momento esatto in cui è insorto un caso assicurativo, ma nel tuo caso addirittura c’è già stato l’intero prima grado del procedimento: qui è assolutamente certo che il caso assicurativo è già insorto e lo è da anni quindi è escluso nel modo più assoluto che tu possa fare ora una polizza di tutela legale utilizzabile per quel caso.

Puoi, se credi, fare una polizza di tutela legale per altre cose che ti dovessero capitare ed è una cosa che io ti consiglio assolutamente, come faccio con tutti da oltre due decenni.

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Danni a scuola: c’è responsabilità anche senza assicurazione?

mio figlio Giorgio, a giugno è stato spinto da un compagno, mentre l’insegnante si trovava in corridoio lasciandoli incustoditi. Battendo allo spigolo della sedia si è procurato un taglio al labbro inferiore.L’ incidente è avvenuto alle 10:45, lo hanno rimandato a casa da solo senza avvisare noi genitori. A casa ( non perché io sia una mamma apprensiva,ma perché il taglio era ,a vista d’occhio,profondo) resomi conto che necessitava essere visitato almeno da un medico, mi sono recata con lui in ospedale dove lo hanno ricucito con due punti di sutura(a detta della dottoressa del pronto soccorso ne sarebbero occorsi tre) senza alcun anestetico e con mio figlio terrorizzato dal dolore.per farla breve, dopo tentennamenti e incertezze da parte sia della scuola che dell’assicurazione, hanno atteso che scadesse il contratto stipulato e con una semplice mail mi hanno comunicato che l’infortunio non rientra nelle clausole. Può effettivamente finire così?

Dipende da te.

La scuola rimane responsabile dei danni subiti dagli alunni mentre essi erano affidati alla sua custodia.

Quando lo porti a scuola, infatti, trasmetti la custodia di tuo figlio, che immagino sia minorenne, al personale scolastico, che ne è responsabile, a prescindere dal presenza o meno dell’insegnante che, se assente peraltro in un momento in cui avrebbe dovuto essere presente, renderebbe solo il caso ancora più grave.

La presenza o meno di una copertura assicurativa è un aspetto che riguarda direttamente solo la scuola, che rimane responsabile anche se non ha nessuna assicurazione, così come ad esempio una persona il cui cane ha morso un’altra persona non può liberarsi da responsabilità sostenendo di «non essere assicurato» o di avere un’assicurazione ma che tuttavia non copre «quel tipo di morso».

È la scuola direttamente ad essere responsabile e quindi a dover risarcire, se del caso, il danno, anche perché è la scuola responsabile del contratto di assicurazione e della sua estensione, continuando a rispondere nel caso in cui vi siano fatti fonte di responsabilità a mente delle leggi civili ma non garantiti dalla polizza.

Potresti, dunque, insistere nella tua vertenza di risarcimento, ma ovviamente devi valutare attentamente i pro e i contro, anche in riferimento al danno subito che da quanto riferisci sembra essere abbastanza contenuto specialmente in relazione all’ammontare in spese legali che potresti potenzialmente sviluppare.

Se decidi, come sarebbe consigliabile, di incaricare un avvocato, mi raccomando di richiedere un preventivo.

Per maggiori dettagli, ti rimando alla lettura della nostra scheda in tema di danni subiti a scuola.