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Causa vinta in primo grado e persa in secondo: che fare?

Ho vinto una causa civile in primo grado e il giudice condanna la mia controparte a pagare 3500 + spese. Questi soldi vengono pagati dalla controparte direttamte al mio avvocato il quale se li tiene come da accordi presi. La controparte si appella e io perdo in Secondo Grado. Il giudice sentenzia. CONDANNO MARCO A RIMBORASRE GLI APPELLANTI LE SPESE DI ENTRAMBI I GRADI DI GIUDIZIO CHE LIQUIDA DI 1000+spese PER PRIMO GRADO E 1000+spese PER IL PRESENTE GRADO. L’avvocato della mia controparte mi chiede non solo le 2000 + varie sentenziate in secondo grado ma mi chiede le 3500 + spese che il mio avvocato si e’ preso in primo grado. Mi domando cosa fare, sono rovinato.

Purtroppo il sistema giudiziario, e in particolare l’appello, ma anche altre impugnazioni, funzionano così: il giudice di successiva istanza, in questo caso quello dell’appello, nel decidere la causa in modo diverso, rivedendola, può anche cambiare la statuizione sulle spese.

Questo in fondo è anche normale perché se tendenzialmente le spese seguono la soccombenza nel caso appunto che questa soccombenza «passi di mano» deve passare anche di mano l’onere delle spese.

SpesePer quanto riguarda la misura delle spese, bisogna vedere esattamente che cosa prevede la sentenza di secondo grado che si sostituisce alla prima in toto, a quanto pare sembra che tu debba restituire quanto incassato in base alla sentenza, ormai annullata, di primo grado e corrispondere una minor somma per quel grado alla tua controparte e non invece la somma che la tua controparte aveva pagato a te in dipendenza della prima sentenza – se così fosse stato, avresti dovuto «restituire il doppio».

Non c’è molto che si possa fare nell’immediato.

Ovviamente puoi valutare il ricorso per Cassazione.

La sentenza di secondo grado però frattanto è comunque provvisoriamente esecutiva, questo significa che devi comunque ottemperarla e fare dunque i pagamenti di cui abbiamo detto sino adesso.

Si potrebbe chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva, che, nel caso della Cassazione, va chiesta al giudice «a monte» e cioè sempre alla corte d’appello, ma è estremamente improbabile che venga concessa, specialmente se in punto a spese legali di queste dimensioni e non per altri motivi particolari legati al contenuto della sentenza che potrebbe, se eseguita, determinare situazioni poi in seguito, anche in caso di accoglimento del ricorso in cassazione, non essere reversibili.

Quindi il quadro più probabile è che attualmente devi pagare quanto previsto dalla sentenza. Se credi che ci possano essere chances per un ricorso in cassazione, puoi valutare di farlo ma solo per poterti vedere restituita sia la ragione che le spese legali tra alcuni anni, ovviamente solo in caso di accoglimento.

Se vuoi valutare il ricorso per Cassazione, il prodotto da acquistare lo trovi in questa scheda. Il costo del ricorso, invece, puoi vederlo in questa altra scheda.

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Causa vinta: cosa é meglio fare?

Mia madre ha vinto una causa contro il suo ex datore di lavoro per il riconoscimento dell’indennizzo di un infortunio.
Il mio avvocato mi ha messo davanti due ipotesi:
notificare immediatamente la sentenza alla controparte e cominciare con l’azione di recupero crediti però con il pericolo che la controparte si rivolga alla corte d’appello (altri anni annosi di processo, sono già anni che ci andiamo dietro e finalmente c’è una sentenza)
oppure attendere i giorni per la quale la controparte deve fare appello senza notificare, una volta scaduti i giorni si procede con il recupero credito senza possibilità di appello in altre corti. Innanzitutto le vorrei chiedere quale delle due suggerisce, poi in seconda le vorrei chiedere:
quanto andrò a pagare per la procedura di recupero credito?

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Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: che fare.

Il problema del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Che cosa deve fare chi riceve un decreto ingiuntivo che è stato munito di clausola di provvisoria esecutorietà e quindi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo?

Vediamo, intanto, che cos’è un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, prima ancora, un decreto ingiuntivo.

Un decreto ingiuntivo è di solito un ordine di pagamento. Viene emesso dal giudice sulla base di un ricorso sommario basato su prova scritta e impone di pagare una determinata somma a chi lo riceve.

Se chi lo riceve lo ritiene ingiusto, può fare opposizione e quindi si apre una causa ordinaria per stabilire se il decreto è giusto o meno. Per ulteriori dettagli al riguardo, rimandiamo alla relativa scheda illustrativa.

Ci sono però dei casi in cui la situazione non è così semplice, perché il giudice ha stabilito che, nonostante chi riceve il decreto possa fare opposizione, intanto costui debba comunque pagare.

Questo è appunto ciò che significa che il decreto è provvisoriamente esecutivo. Viene emesso già esecutivo, quindi chi lo riceve può fare opposizione, ma intanto deve pagare e, se non paga, può essere fatto un pignoramento: un pignoramento mobiliare, un pignoramento dell’autoveicolo, del conto corrente, dell’immobile o di qualsiasi altro genere, a scelta del creditore cioè di chi ha ottenuto il decreto ingiuntivo.

Quando un decreto può essere emesso già esecutivo.

La legge ovviamente prevede che non tutti i decreti possono essere provvisoriamente esecutivi, ma possano esserlo solo quelli che vengono emessi in particolari circostanze, in cui in teoria dovrebbero esserci maggiori sicurezze sull’esistenza del credito che si fa valere con il decreto oppure ci sia un pericolo nel ritardo, cioè sia importante per il creditore agire velocemente altrimenti potrebbe perdere la possibilità di incassare il suo credito.

La disposizione di riferimento al riguardo è l’articolo 642 del codice di procedura civile, che si divide in due commi, il secondo dei quali si divide, poi, ulteriormente in due parti sensibilmente diverse tra loro.

Per quanto riguarda il primo comma, questa ipotesi è quella in cui il credito fatto valere tramite il decreto ingiuntivo è assistito da documenti di particolare forza ed efficacia come ad esempio un titolo di credito quale la cambiale o l’assegno bancario.

In questi casi il decreto ingiuntivo viene emesso provvisoriamente esecutivo anche perché la cambiale è già di per sé un titolo esecutivo e quindi in realtà la posizione del debitore non viene nemmeno effettivamente aggravata rispetto a quella che era già inizialmente in cui c’era già un titolo esecutivo azionabile a suo carico. In altri casi, è la forza del documento che consente di rendere provvisoriamente esecutivo il decreto. E’ ad esempio il caso in cui l’obbligazione di pagare la somma di denaro è contenuta in un atto pubblico, cioè un atto stipulato davanti ad un notaio.

Il secondo comma, come abbiamo anticipato, è diviso in due parti, che riguardano due ipotesi molto diverse tra loro.

La prima ipotesi è quella in cui c’è pericolo nel ritardo. Si tratta del caso, cui abbiamo già accennato, in cui il creditore, se il decreto non venisse emesso provvisoriamente esecutivo, potrebbe perdere la possibilità di recuperare il suo credito perché ad esempio il debitore si sta disfacendo di tutte le sue sostanze. Ovviamente qui per comprovare una situazione del genere il creditore deve far vedere che il debitore è un soggetto poco solvibile o comunque con dei precedenti negativi, come protesti, pignoramenti, altre ingiunzioni e così via.

La seconda ipotesi è quella in cui c’è documentazione proveniente dallo stesso debitore che è particolarmente significativa al riguardo dell’esistenza del credito che si vuole far valere e che quindi lo rende molto più probabile quanto da sola esistenza ed esigibilità del solito. Il caso tipico è quello del riconoscimento espresso di debito fatto dal debitore espressamente per iscritto.

In tutti questi casi, il decreto ingiuntivo può essere rilasciato dal giudice provvisoriamente esecutivo quindi chi lo riceve può fare sì opposizione ma intanto deve pagare, altrimenti gli può venir fatto un pignoramento.

Cosa riceve il debitore in questi casi.

In questi casi, di solito, l’unico spazio di tempo di cui dispone Il debitore è quello di 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto che avviene appunto sempre in queste ipotesi insieme al decreto ingiuntivo. Il debitore quindi riceve, senza che gli fosse necessariamente stato recapitato alcun altro preavviso in precedenza, un decreto ingiuntivo e un atto di precetto che gli ingiungono di pagare entro 10 giorni la somma portata dal decreto ingiuntivo.

Addirittura, il codice di procedura civile consente, in alcune ipotesi in cui si può ritenere che vi sia pericolo nel ritardo e che quindi sia necessario procedere di urgenza, di esentare il creditore anche dal termine di 10 giorni dal precetto. Purtroppo a volte cose di questo genere avvengono, devo dire che nella mia esperienza mi sono capitate diverse volte.

In questi casi, il debitore apprende che c’è un decreto ingiuntivo a suo carico direttamente al momento in cui arrivano per fargli il pignoramento, oppure quando gli pignorano il conto corrente in banca. Si tratta quindi di un modo ancora più drastico e lacerante di procedere al recupero crediti. Ovviamente, in questi casi il debitore che riceve un pignoramento immediato può fare ben poco per opporsi al pignoramento stesso e lo deve sostanzialmente subire, salvo cercare in seguito di difendersi nei modi previsti dalla legge.

I possibili rimedi.

Veniamo adesso al tema vero e proprio di questo articolo, che è quello di guardare che cosa può fare, alla fine, chi riceve un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, lasciando perdere l’ipotesi ancora più marginale in cui ci sia l’esenzione anche dal termine del precetto e che abbiamo menzionato poco fa solo per completezza di trattazione, ma dove comunque i rimedi sono più o meno gli stessi.

In linea generale, chi riceve un decreto ingiuntivo ha come abbiamo visto a propria disposizione il rimedio della opposizione a decreto ingiuntivo.

L’opposizione a decreto ingiuntivo di solito si propone con un atto di citazione con il quale viene aperto un giudizio ordinario a cognizione piena sul caso e sulla materia oggetto del decreto ingiuntivo. Il debitore, presentando l’opposizione, dichiara di non accettare la riduzione del rito a quello sommario e chiede che sul suo caso venga fatta piena luce da parte di un giudice in un giudizio pieno, perché ritiene ad esempio che il credito che è stato valutato contro di lui non sia dovuto o sia dovuto solo in parte.

Il caso tipico, ad esempio, è quello in cui un committente fa eseguire dei lavori come, sempre ad esempio, dei lavori di ristrutturazione o di intervento di tipo casalingo, l’appaltatore ritiene di aver svolto i lavori in modo corretto e vanta un credito al pagamento del suo corrispettivo mentre il committente o appaltante ritiene al contrario che nei lavori ci siano dei vizi e che quindi il corrispettivo non sia dovuto, e magari sia dovuto anche addirittura un risarcimento del danno, o che sia dovuto solo in parte. Ma gli esempi nella pratica sono davvero innumerevoli.

Quindi il primo rimedio che viene messo a disposizione del debitore che riceve un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è l’atto di citazione o ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo stesso.

Il problema in questi casi però è diverso e richiede un intervento ulteriore.

Non ci si può limitare solo a fare opposizione.

Se, infatti, per reagire ed opporsi ad un decreto ingiuntivo normale e cioè non provvisoriamente esecutivo è sufficiente l’atto di citazione in opposizione o ricorso a seconda dei casi, nel caso del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo questo non è sufficiente per un motivo molto semplice.

Il motivo risiede nel fatto che il decreto ingiuntivo è appunto provvisoriamente esecutivo e quindi il debitore ha bisogno che la esecutorietà provvisoria del decreto venga sospesa o, anche se questo provvedimento è di dubbia ammissibilità, revocata.

Questo perché quando si notifica un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ad esempio, si devono rispettare dei termini a comparire.

Ciò significa che non si può chiamare l’udienza, ad esempio, dopo una settimana, in modo che il giudice inizi subito il giudizio di opposizione e decida anche sulla sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, ma bisogna chiamare un’udienza nel rispetto dei termini che la legge prevede in tutti i casi in cui si instaurano delle nuove cause, per consentire alla persona nei cui confronti le cause vengono fatte valere un tempo sufficiente per preparare la propria difesa.

Quindi per la prima udienza bisogna aspettare almeno 45 giorni.

Il problema è che in questi 45 giorni, trascorsi i primi 10 giorni di cui all’atto di precetto, il creditore può promuovere, e di solito promuove, un pignoramento.

Per impedire questo, il rimedio che deve utilizzare il debitore che ha ricevuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è un ricorso, che deve essere depositato subito dopo aver depositato o iscritto a ruolo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale chiedere la fissazione di una udienza molto più a breve termine per la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto.

Oppure che, ancora meglio, questa sospensione o inibitoria venga concessa inaudita altera parte, così come del resto è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto.

Riassumendo, chi riceve un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo se vuole essere davvero tutelato e non subire un pignoramento che potrebbe essere fortemente ingiusto deve fare due cose e le deve fare in questo ordine:

  • notificare o depositare la opposizione a decreto ingiuntivo;
  • depositare un ricorso per la sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo stesso anteriormente alla prima udienza del giudizio di opposizione.

Il ricorso per la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, secondo alcuni, va indirizzato al presidente del tribunale, anche perché è di solito il presidente del tribunale che firma i decreti ingiuntivi muniti di clausola di provvisoria esecutorietà poiché trattasi, evidentemente, di una materia abbastanza delicata.

In ogni caso non è così importante a chi indirizzare questo ricorso, l’importante è che sia confezionato e depositato il prima possibile indirizzandolo sia al giudice nominato per il giudizio di opposizione, o che sia nominato in futuro, perché molte volte questo ricorso si deposita prima che venga nominato il giudice, sia, se questo giudice lo ritiene, al presidente. Quindi il giudice designato se lo ritiene sarà lui a trasmettere il fascicolo al presidente affinché sia proprio quest’ultimo a decidere sulla sospensione dell’esecutorietà. Se invece ritiene di essere facoltizzato lui stesso a decidere, potrà farlo direttamente.

Purtroppo cose del genere capitano.

Questa materia la conosco abbastanza bene perché è uno dei primi grandi problemi processuali di cui mi sono trovato ad occupare all’inizio della mia carriera di avvocato, quando un’azienda mia cliente ricevette 3 decreti ingiuntivi tutti e tre provvisoriamente esecutivi da un Tribunale del Nord Italia per una somma che oggi sarebbe pari a circa €300.000 e quindi una cosa abbastanza consistente. In quel caso, dopo aver studiato i rimedi che si sarebbero potuti praticare, confezionai i tre atti di citazione in opposizione e altrettanti ricorsi per la sospensione dell’esecutorietà dei decreti ingiuntivi. In due casi su tre il giudice concesse la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, evitando così dei pignoramenti abbastanza importanti alla parte da me assistita e ciò ovviamente molto prima della data di prima udienza del giudizio di opposizione.

Oggi, dopo 22 anni di professione da allora, mi sono capitati molti altri casi del genere, anche se per fortuna non si tratta di casi così frequenti. In queste ipotesi, la strategia processuale da adottare è sempre quella. Mi è sembrato quindi utile condividere con tutti questo approccio strategico che credo rimanga ad oggi l’unico praticabile e comunque il miglior tentativo che si può fare di difesa efficace di chi riceve un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo?

Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo o meno, e vuoi un preventivo per fare opposizione e l’eventuale ricorso per la sospensione dell’esecutorietà, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito, indicando la somma portata dal decreto è, se possibile, allegandolo. Ti faremo una quotazione di tipo flat.

Sei un avvocato e un tuo cliente ha ricevuto un decreto provvisoriamente esecutivo in una situazione particolarmente delicata? Scrivici dal modulo dei contatti per eventuali consulenze o per valutare l’assunzione di un mandato congiunto, soprattutto per la gestione della fase cautelare.

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Se perdo una causa in primo grado che posso fare?

Ho firmato, solo per avallo, 20 anni fa un avallo su un contratto con cambiali, sempre. firmate per avallo, a distanza di 20 anni mi hanno fatto un decreto provvisoriamente esecutivo al quale ho fatto opposizione, durante l’opposizione è stato tolto la provvisoria esecuzione ma in sede di causa la sentenza è stata negativa e il decreto è rideventato esecutivo. Cosa posso fare?

La sentenza di primo grado, come abbiamo scritto dozzine di volte, è provvisoriamente esecutiva anche se presenti appello, salvo che il giudice di appello, dietro apposita istanza della parte interessata, non disponga la sospensiva, che è però una cosa abbastanza rara da ottenere, specialmente quando di tratta di adempimenti di somme di denaro e di altre cose «reversibili» (a differenza, ad esempio, della demolizione di opere).

Questo è il quadro più stringente nell’immediato, per vedere, a parte questo, se possono esserci dei buoni motivi per impugnare con appello, devi necessariamente acquistare una consulenza da un avvocato che studi il fascicolo di primo grado e la sentenza.

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se non si dispone del denaro per pagare i lavori deliberati dal condominio che si può fare?

nel mio condominio sono stati deliberati con la maggioranza lavori di ristrutturazione facciate e tetto,con dilazione pagamento rate in numero 12,la somma è considerevole,io scrissi due raccomandate prima della delibera dicendo che non posso fare fronte al pagamento,quindi ho posticipato la prima rata ora mi è arrivata la raccomandata dell’amministratore con il sollecito per conoscenza ad un’avvocato altrimenti decreto, i lavori partiranno a gennaio,in più nella lettera si cita la diffida a contestare da parte mia sia il verbale a mio avviso poco chiaro sia la mancanza delle spese dettagliate,ho dovuto pagare facendo i salti mortali la prima rata ma i restanti che sono 10000 euro che farò? sono proprio in torto marcio?

Capisco le tue difficoltà, ma la legge su questo non ti può aiutare. Se la delibera è stata adottata in modo formalmente valido, o comunque non l’hai impugnata nei termini di legge, è vincolante per la comunità condominiale, te compresa, per cui, se non paghi, l’amministratore non solo può ma ha anche il dovere di provvedere al recupero della tua quota in via giudiziale, ottenendo un decreto ingiuntivo che peraltro è provvisoriamente esecutivo in virtù di una disposizione di attuazione del codice civile.

L’unico modo per uscire dalla situazione in modo legittimo è vendere il tuo appartamento e acquistarne un altro in un condominio più piccolo e con minori spese di gestione o con la previsione di minori spese per interventi di ristrutturazione. Naturalmente, a parte questa soluzione più «drastica», puoi provare a negoziare con l’amministratore per vedere se si riescono ad individuare modalità di pagamento più «morbide», che ti consentano di far fronte in qualche modo agli obblighi.

quando si perde la causa in primo grado la sentenza è provvisoriamente esecutiva?

Ho intentato una causa dal giudice di pace per un sinistro occorsomi in autostrada, causato da una persona poi fuggita e mai rintracciata. Ho fatto causa sia al fondo vittime della strada che alla mia assicurazione per risarcimento a terzi da me trasportati. Il giudice di pace mi ha dato torto e mi condanna a pagare sia il Fondo che la mia assicurazione. Ovviamente il mio avvocato ha deciso di appellarsi al tribunale ordinario ma sia il Fordo Vittime che l’assicurazione chiedono di essere pagati subito. La mia domanda è questa: in caso di appello non viene in un certo senso “sospesa” la sentenza emessa dal giudice di pace? E’ legale chiedere il pagamento immediato di risarcimento alle assicurazioni sentenziate dal giudice di pace?

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, per cui è perfettamente legale chiederne l’esecuzione immediata. Si può chiedere una sospensione al giudice d’appello, ma è abbastanza difficile ottenerla, occorrono motivi gravi e solitamente la necessità di pagare spese legali non è ritenuta tale.

quando un locale viene chiuso dall’ASL per mancato funzionamento della canna fumaria

mi e’ stato rigettato un ricorso per sospensione alla provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di circa € 17000,00, con la motivazione che il conduttore non può astenersi di versare il canone unilateralmente ,anche, nel caso in cui si verifichi una riduzione o diminuzione del godimento del bene anche quando il fatto e ricollegabile al locatore , ma e’ legittima la sospensione solo quando viene a mancare completamente la controprestazione del locatore ( v. cass. 261/2008 e 24799/2008) . IO adesso, vi chiedo, se la chiusura documentata da parte del ASL del locale da me svolto dal 2001 , con motivazione della mancata aspirazione dei fumi nella cucina avvallata da una c t u dello stesso tribunale dove attesta i lavori e STROZZAMENTO della canna fumaria all’altezza del primo piano ( abitata dalla locatrice) PER L’ ISTALLAZIONE di un termo camino , E’ PROVA DI UNA TOTALE MANCATA CONTROPRESTAZIONE DA PARTE DELLA LOCATRICE . E COSA FARE ADESSO CON il mio avvocato visto che il mutamento del rito fissa la prossima udienza tra 5 mesi ed io ho un ingiunzione provvisoria esecutiva sulle spalle ? DA SOTTOLINEARE CHE I TRE RICORSI FATTI PER CONVALIDARE LO SFRATTO DA PARTE DELLA LOCATRICE SONO STATI VANI PERCHÉ TRE GIUDICI DIVERSI HANNO DETTO CHE LA SOSPENSIONE DEL CANONE ERA LEGITTIMO DA PARTE DEL CONDUTTORE ECCO PERCHÉ LA CIFRA E’ ARRIVATA A 17000.

Bisognerebbe conoscere il caso più in dettaglio, e leggere la CTU, per poter dare qualche indicazione più precisa. Da quanto riferisci, la tua posizione non sembra priva di più di una ragione, ma c’è da dire che in sede di decisione circa la sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo le valutazioni da parte dei giudici non sono quasi mai, purtroppo, molto approfondite.

Adesso, essendo stata rigettata l’istanza, purtroppo devi pagare, mentre recupererai eventualmente quanto corrisposto al termine della causa.

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Se si fa appello, bisogna intanto e comunque eseguire la sentenza?

Molte persone credono che, presentando appello, si possa non eseguire una sentenza civile, nell’attesa della decisione del giudice di secondo grado.

La sentenza civile di primo grado in realtà è, per legge, provvisoriamente esecutiva, per cui è perfettamente legale chiederne l’esecuzione immediata e si deve osservarla, rispettarla ed eseguirla sin da subito.

Si può chiedere una sospensione o inibitoria al giudice d’appello, ma è abbastanza difficile ottenerla, occorrono motivi gravi e situazioni in cui la esecuzione comporterebbe l’impossibilità di «tornare indietro».

Ad esempio, nel caso in cui la sentenza importi la demolizione di un immobile, c’è qualche speranza di ottenerla, mentre solitamente la necessità di pagare somme di denaro, tra cui anche le spese legali, non è ritenuta tale.

Nei casi di urgenza, quando si richiede la sospensione, si presenta un ricorso a parte dopo aver notificato l’appello, in modo da ottenere una decisione con maggior rapidità o comunque anteriormente alla prima udienza.

Tutto questo vale per le sentenze di natura civile, per quelle penali il discorso è completamente diverso ed esse non diventano esecutive che una volta esaurite le impugnazioni.