Categorie
diritto news

recuperi crediti con il patto di quota lite

Dopo i sinistri stradali, abbiamo deciso, come studio, di aprire la possibilità di gestire pratiche con il sistema del patto di quota lite anche alle questioni di recupero crediti.

Se avete un credito da recuperare, potete chiederci un preventivo e noi, se possibile, ve ne faremo in realtà due: uno per il caso in cui scegliate di usare il vecchio sistema a tariffa e uno per il patto di quota lite.

Ci riserviamo di valutare, per la definizione del patto di quota lite nei suoi contenuti generali e particolari, tutti gli aspetti della pratica tra cui, a mero titolo di esempio, l’importo da recuperare, le caratteristiche del debitore, tra cui la collocazione geografica dello stesso e così via.

Se possibile farvi una offerta per la gestione con il sistema della quota lite, ve la faremo, altrimenti vi faremo il preventivo per la gestione con il sistema della tariffa.

La valutazione e il preventivo potranno essere fatti prima o dopo l’invio della prima richiesta di pagamento da parte dello studio, si valuterà volta per volta cosa appare più conveniente.

Categorie
diritto

le valutazioni da fare prima di recuperare un credito

Dovrei procedere ad un recupero credito della mia ditta nei confronti di una società ma temo che stia per fallire perchè so che non naviga in buone acque. Mi conviene procedere?

Prima di partire con un recupero credito, è sempre meglio fare una valutazione preventiva della convenienza, perchè non è affatto raro che si spendano soldi in procedure legali senza portare poi a casa niente.

Più in particolare, bisogna valutare attentamente la situazione del debitore. Per fare ciò, bisogna raccogliere informazioni ed esaminare i “segni” che la realtà ci offre relativamente allo stesso. Può essere sufficiente informarsi presso colleghi o esponenti dello stesso ambiente economico oppure vedere come ha reagito alle richieste di pagamento inviate tramite lettera prima di iniziare l’azione legale. Ad esempio, se non ha mai risposto, o ancora peggio, non ritira la corrispondenza che viene poi restituita per compiuta giacenza, non si possono trarre conclusioni molto positive. Naturalmente si può fare anche una visura per vedere se ci sono stati protesti che, se presenti, indicano quasi sempre, specialmente se per piccoli importi, uno stato di grave difficoltà del debitore, che non di rado, quando ce ne sono i presupposti, si traduce in fallimento.

Se quello che si riesce a raccogliere da soli non è sufficiente, è preferibile, specialmente se si tratta di importi cospicui, incaricare una agenzia di investigazioni che solitamente con un costo accessibile (circa 200€) riesce a redigere una relazione abbastanza completa ed utile per decidere se procedere con il recupero del credito. Una volta ottenuto il rapporto, si può quindi valutare se iniziare l’azione legale. Naturalmente, in questo campo non si hanno mai sicurezze, perchè una società che ad esempio non naviga in così cattive acque può, successivamente, peggiorare, anche di molto. Quindi c’è sempre il rischio che si inizi una procedura per poi vedersi interrotta l’iniziativa a causa di un fallimento oppure che nell’esecuzione che si inizia contro il debitore intervengano altre persone che devono avere dei soldi, con conseguente spartizione del ricavato tra più creditori. Chiarito questo, una volta considerate le informazioni raccolte alla luce degli importi rimasti scoperti si può sempre prendere una decisione.

Per evitare i costi dei recuperi crediti, esiste la possibilità di stipulare apposite assicurazioni di tutela giudiziaria che, pagando un apposito sovrappremio, consentono di poter incaricare gratuitamente un legale per due, o quattro a seconda del premio pagato, pratiche di recupero all’anno. Si tratta di strumenti assolutamente consigliabili, che consentono di superare i problemi di cui sopra e affrontare serenamente almeno i principali casi in cui si hanno degli scoperti.

Categorie
diritto

come farsi pagare da aucland

Vorrei portare alla vostra conoscenza un fatto e magari ottenere una risposta, che io da solo non ho potuto avere. Attualmente molti siti internet offrono la possibilità di guadagnare esponendo i banner pubblicitari, pagando per ogni click univoco che porti al loro sito. Interessato da questa proprosta ho deciso di affiliarmi ad una società come Aucland (www.aucland.it) ben nota in Italia per le sue aste, esponendo i loro banner sul mio sito. Il contratto stipulato tra le parti riporta da un punto di vista economico, che saranno accreditate all’affiliato “0,15 € ogni volta che un visitatore clicca su un banner Aucland caricato sul sito dell’affiliato stesso” Dopo diverso tempo ho raggiunto 597 click totalizzando 96,05 € convertite in credito su Aucland, oppure 48,03 € (esattamente la metà) se pagate tramite assegno. Cifra alquanto irrisoria, ma raggiunta senza alcuna violazione delle politiche di Aucland, e di diritto di mia proprietà. Raggiunto il valore minimo di € 25 per ottenere l’assegno, ho richiesto chiarimenti in merito alla Società, cercando di ottenere informazioni anche sul come poter spendere quanto sopra nelle varie aste promosse dai navigatori. Non ho ricevuto nessuna risposta in merito. Tornando nel pannello di controllo del sito, risulta che non è possibile convertire il credito in assegno, o meglio il testo di contratto presente nella pagina non ha subito variazioni, è quindi ancora presente la duplice possibilità, ma la possibilità di scelta si limita a convertire il credito in “credito spendibile su Aucland”. Provo ad inviare una e-mail per la seconda volta ma non trovo nessuna risposta dallo Staff. Decido di vendere attraverso il loro servizio, all’asta, alcuni personal computer. Attivando le varie opzioni di vendita (vendita pubblizzata in home page, testo in grassetto…….) mi viene addebitato un costo di 14,04 €, non scalato dal credito raggiunto, ma che risulta dover essere saldato con Assegno intestato a AUCLAND Via Quadronno, 6 Route des Dolines 20122 Milano. Ad oggi, dopo alcune settimane dalla vendita, non conclusa tra l’altro, non ho inviato nessun assegno, in quanto ad ogni mia e-mail di richiesta di chiarimenti e soprattutto di richiesta per il versamento di quanto dovuto, non mi è stata inviata nessuna replica. Ora quello che mi chiedo è: possibile che solo in Italia società del genere si sentano autorizzate a truffare i clienti, ben sapendo che nessuno farà mai causa per 100 €? Il contratto è stato rispettao in ogni parte, i banner regolarmente esposti, eppure nessun corrispettivo economico versato. Da quello che ho potuto constatare in rete non sono la prima persona che ha questi problemi con Aucland. Forse Vanna Marchi esiste anche in rete. Mi rivolgo a voi sperando in una risposta, non tanto per i € 96, ma per una mera questione di principio. (Mauro, via mail)

Il problema descritto dal lettore sembra sia ben noto e diffuso, basta fare una piccola ricerca in rete per trovare discussioni di persone che si chiedono come fare a farsi pagare (http://groups.google.com/groups?hl=it&th=182a60d49f0ad862&seekm=9haobc%24n7c%241%40nreadB.inwind.it&frame=off) o che addirittura si spingono oltre, con definizioni non proprio gentili nei confronti di Aucland (http://groups.google.com/groups?hl=it&th=49518979afc24c60&rnum=3). E’ difficile riuscire a stabilire se si tratti delle oramai diffuse difficoltà gestionali delle iniziative della new economy ovvero se l’atteggiamento di Aucland sia il portato di una cosciente politica aziendale, basata sulla considerazione per cui, al di là di proteste più o meno vibranti, la quasi totalità degli utenti preferirà, vista l’esiguità delle somme in ballo, lasciar perdere e non prendere nessuna iniziativa nei confronti di Aucland. Ad ogni modo, e quale che sia il retroscena della vicenda, il lettore, e tutti coloro che si trovano nella medesima condizione, hanno diritto di essere pagati. Addirittura, dal momento che, entrando nel sito di Aucland è possibile per ogni sottoscrittore visualizzare il proprio credito, si può provare a ottenere una ingiunzione di pagamento, fornendo come prova scritta la “stampata” con il prospetto del credito maturato, nonché il testo del contratto e la corrispondenza scambiata sia al momento della conclusione del contratto che eventualmente in seguito. L’ingiunzione, o decreto ingiuntivo, è un procedimento molto più veloce di quello ordinario, che serve appunto per il recupero di crediti che sono liquidi, cioè determinati nel loro ammontare, esigibili e forniti di prova scritta. Il ricorso diretto ad ottenere l’ingiunzione di pagamento si può presentare presso il Giudice di Pace del proprio luogo di residenza e, se la somma dovuta è inferiore a £1.000.000, si può presentare anche senza l’assistenza di un avvocato, anche se non sarà facilissimo districarsi nelle varie fasi del procedimento e tra i diversi uffici senza l’aiuto di funzionari davvero molto disponibili. Ovviamente la strada è più agevole se si sceglie di avvalersi di un professionista di propria fiducia: in questo caso, per quanto riguarda gli onorari del legale, sarà il Giudice a stabilire chi li deve pagare, anche se nel momento in cui concede un’ingiunzione, il Giudice condanna sempre controparte al pagamento anche delle spese legali.

Categorie
diritto

la disciplina della subfornitura

Una legge fondamentale per quasi tutte le aziende è la 18 giugno 1998, n. 192. E’ in vigore già da un paio d’anni, ma pochi ancora la conscono, per cui ritengo opportuno sottoporla alla vostra attenzione. Riguarda il fenomeno della subfornitura: quasi tutte le aziende, per la esecuzione dei compiti che sono loro richiesti, si avvalgono dell’opere di altre aziende alle quali sub-commissionano o subappaltano in tutto o in parte l’esecuzione di un’opera. Un caso classico è quello ad esempio delle imprese di trasporto o spedizioniere che, quando non dispongono di automezzi, ricorrono necessariamente ai servizi di una ditta dello stesso settore. Ma anche nel caso della realizzazione di fabbricati o costruzioni si hanno quasi sempre supappalti di parti dell’opera. E’ un fenomeno, insomma, diffusissimo. Chi subcommissiona e, dall’altro verso, chi è subfornitore sono soggetti ad una serie di regole dettate appositamente con questa legge del 1998, che è bene conoscere anche nei dettagli per evitare di incorrere in preclusioni e comunque per conoscere bene fino in fondo le proprie opportunità. Vi allego intanto il testo della legge, con l’invito a darci un’occhiata, restando a disposizione per discuterne all’interno della mailing list. Se avete punti che vi interessano più di altri… non dovete fare altro che inviare un mail a Facile descrivendo quello che vi interessa.

Tiziano Solignani
=====

 

Legge 18 giugno 1998, n. 192 (in Gazz. Uff., 22 giugno 1998, n. 143).
— Disciplina della subfornitura nelle attività produttive.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

(Omissis).

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 1.

Definizione.

1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 2.
Contratto di subfornitura: forma e contenuto.

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell’esecuzione del contratto.
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1341 del codice civile.
3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto dispostodallo stesso comma 1.
4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell’interpretazione dell’entità delle reciproche prestazioni e nell’esecuzione del contratto.
5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:
a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l’individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 3.

Termini di pagamento.

1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal
momento della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.
2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei
medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.
3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.
4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l’ottenimento di ingiunzione
di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Ove vengano apportate, nel corso dell’esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 4.

Divieto di interposizione.

1. La fornitura di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in
subfornitura senza l’autorizzazione del committente per una quota superiore al 50 per cento del valore della fornitura, salvo che le parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore.
2. Gli accordi con cui il subfornitore affidi ad altra impresa l’esecuzione delle proprie prestazioni in violazione di quanto stabilito al comma 1 sono nulli.
3. In caso di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura, gli accordi con cui il subfornitore affida ad altra impresa l’esecuzione parziale delle proprie prestazioni sono oggetto di contratto di subfornitura, così come definito dalla presente legge. I termini di pagamento di detto nuovo contratto di subfornitura non possono essere peggiorativi di quelli contenuti nel contratto di subfornitura principale.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 5.

Responsabilità del subfornitore.

1. Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell’assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d’arte.
2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l’esecuzione del contratto, purché li abbia tempestivamente segnalati al committente.
3. Ogni pattuizione contraria ai commi 1 e 2 è da ritenersi nulla.
4. Eventuali contestazioni in merito all’esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 6.

Nullità di clausole.

1. é nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura.
2. é nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.
3. é nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 7.

Proprietà del progetto.

1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 8.

Regime I.V.A.

1. (Omissis) (1).
2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in lire 17 miliardi per l’anno 1998 e in lire 34 miliardi a decorrere dal 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente <<Fondo speciale>> dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(1) Aggiunge un comma dopo il quarto all’art. 74, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 9.

Abuso di dipendenza economica.

1. é vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro
riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza
economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 10.

Conciliazione e arbitrato.

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma 4, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio di cui al comma 1 o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai contraenti.
3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 11.

Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.