L’inquilino (contratto di locazione, Roma, 20/11/18 – 19/11/21) è fuggito lasciando debiti (13.714 euro complessivi) costituiti da spese condominiali (3.064 euro) e 13 mensilità di affitto (10.650 euro). Lettera di sollecito pagamento e` stata inviata il 02 dicembre 20. Dopo che l’inquilino se ne andato (senza avvisare) nel giugno 2021, la lettera di risoluzione del contratto è stata registrata il prima possibile presso l’Agenzia delle Entrate in data 02 luglio 21. Domanda: visti i debiti che ci sono rimasti non possiamo permetterci un avvocato – ma forse c’è la possibilità di avviare il processo concordando con un avvocato come il suo compenso – una percentuale del 40-50% del debito dopo un esito favorevole della causa?
Per poter valutare se assumere un incarico di questo genere, che è sostanzialmente un recupero credito (la locazione è ormai sullo sfondo), con compenso parametrato al risultato, è indispensabile prima conoscere il grado di solvibilità del debitore, cioè sapere se costui dispone di sostanze aggredibili una volta ottenuto un ordine di condanna al pagamento nei suoi confronti.
Su questo aspetto, non fornisci proprio alcuna informazione, per cui allo stato l’incarico non si può neanche pensare di accettare, con questo modo di tariffazione, perché il rischio di lavorare per anni senza poi prendere nulla è letteralmente altissimo e dunque purtroppo non accettabile.
Se intendi insistere nella ricerca di un legale disposto ad accettare questo incarico con un compenso sul risultato, ti suggerirei quantomeno di svolgere delle indagini sulla persona del debitore, che di solito si fanno tramite agenzia investigativa, per vedere se lo stesso dispone di sostanze aggredibili, in modo che l’avvocato cui proponi di assumere il mandato possa valutare se ve ne sono i presupposti.
Di solito, gli incarichi con compensi su risultato si praticano, in casi piuttosto circoscritti, in situazioni in cui il debitore è certamente solvibile, come ad esempio quando si procede contro un primario ente pubblico, una compagnia di assicurazione oppure una grande società.
Se, invece, vuoi un preventivo con tariffazione ordinaria, per fare ad esempio un ricorso per decreto ingiuntivo, che mi pare il lavoro che ci sia da fare adesso nella tua situazione, puoi chiedermelo cliccando l’apposita voce nel menu principale del blog.
Se vuoi approfondire ulteriormente, chiama lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; altrimenti, puoi acquistare direttamente da qui, in questo secondo caso sarà lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della riunione.
Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio, questo primo appuntamento potrà avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Per l’invio dei documenti, potrai poi usare questa semplice guida.
Iscriviti oggi stesso, comunque, al blog in modo da ricevere gratuitamente tutti i futuri contenuti come questo, utili per sapere come meglio gestirsi nelle situazioni legali della vita di tutti i giorni.
Buongiorno e grazie, spero di riuscire a sintetizzare, mio figlio per problemi legati all’incasso fatture( emesse) non ha saldato a sua volta un fornitore, dopo lettera della legale dove ho spiegato che era sua intenzione saldare, con un minimo di flessibilità, riscontro subito una certa saccenza, arriva dopo mutismo decreto ingiuntivo, eseguito dal tribunale di competenza oltre alla somma oneri e spese liquidava il tutto, come da prassi saldavamo con bonifico bancario il creditore. L- avvocato con una mail chiede compensi ed oneri maggiorati con minaccia si riaprire il tutto se non paghiamo entro i 5 g. Dall’invio della mail, pervenuta di venerdì sera . Cosa fare? Mio figlio ha solo 22 anni lavora come un mulo, ed essere così meschini di fronte alle problematiche odierne lavorative. Grazie infinite se mi delucidasse, come potremmo comportaci. La cifra richiesta è di 568 € evince da dipartire, più ciò che abbiamo pagato 4200( fatture) più 700€ liquidato decreto più 76€ x oneri vari.
Per poter dire cosa fare con precisione e attendibilità, bisognerebbe vedere i documenti.
Da quello che posso capire, temo che il comportamento del creditore, se non equo considerata la situazione di difficoltà e impegno di tuo figlio, sia legittimo.
Nel momento in cui si omette di pagare un debito liquido ed esigibile, il creditore può concedere al debitore una dilazione, ma se non lo fa può anche procedere con un ricorso per ingiunzione.
In questo caso, il giudice condanna il debitore che non aveva inizialmente pagato anche alle spese del recupero, in modo che il creditore ne rimanga indenne.
Per cui, il debitore che riceve il decreto ingiuntivo deve pagare sia la sorte capitale che le spese legali. Se attende ulteriormente, c’è anche il costo dell’atto di precetto, e notifica dello stesso.
In questa situazione, vi consiglierei di incaricare un avvocato per negoziare con il creditore, cosa che sarebbe stato preferibile aveste fatto fin da subito, e/o per controllare la correttezza dei conteggi.
Anche se ormai, se la somma da pagare è di circa 400€, probabilmente conviene saldare e chiudere, anche considerando i costi dell’attività di consulenza ed assistenza di un avvocato.
Se vuoi approfondire ulteriormente, chiama il numero dello studio 059 761926 e concorda data e ora del tuo primo appuntamento, oppure acquista direttamente da qui.
Iscriviti comunque oggi stesso al blog per ricevere gratuitamente contenuti come questi, utili per capire meglio come districarsi nelle situazioni legali della vita personale e professionale.
Oggi ti parlo di spese legali e rimborso delle spese, sempre a partire dalla domanda di una nostra ascoltatrice, che ti riporto di seguito:
«con sentenza del tribunale ho ottenuto la separazione giudiziale dal mio ex marito e il tribunale ha stabilito “spese del giudizio, vista la soccombenza del resistente, devono essere poste integralmente a suo carico e si liquidano come in dispositivo, in ragione del valore e del grado di difficoltà della causa “; inoltre che “condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro ..” ; ma ieri il mio avvocato mi ha chiamato per dirmi che ha difficoltà a recuperare le spese dalla parte soccombente e che in tal caso ha diritto a rivalersi nei miei confronti, nonostante abbia vinto la causa. E’ vero? o è solo un tentativo di rientrare velocemente delle spese?»
ho un riconoscimento di debito datato 2014 ho stipulato un’assicurazione per tutela legale nel 2022 le spese per un eventuale decreto ingiuntivo sono coperte dall’assicurazione? ad oggi non è stata intrapresa alcuna azione di recupero credito eventualmente posso rivolgermi a voi ?
Non credo che l’insorgenza dal caso assicurativo possa essere fissata adesso, in modo da far ricadere il caso nella copertura dell’assicurazione di tutela legale.
Non necessariamente il caso assicurativo nasce nel 2014, può nascere anche in seguito, segnatamente nel momento in cui si verifica l’inadempimento, o meglio quell’inadempimento che, al momento in cui il debito era sorto, non era prevedibile si sarebbe verificato.
Ad esempio, quando scade l’eventuale termine per la restituzione, che non sappiamo nemmeno se e per quando era stato previsto nel riconoscimento di debito. Oppure quando invii una lettera con la richiesta di restituzione del debito, senza che alla stessa venga fatto seguito con la restituzione stessa.
Per non dire del fatto che, ad eccezione di alcuni casi, come ad esempio i sinistri stradali, che hanno caratteristiche e natura di imprevedibilità, c’è un periodo di carenza per l’entrata in vigore delle polizze di tutela legale che è solitamente di tre mesi; se dici che la tua polizza è stata fatta nel 2022, siamo sicuramente ancora dentro al periodo di carenza, essendoci oggi, al momento in cui scrivo, il 18 gennaio appunto del 2022.
Insomma, la vedo un po’ grigia.
Al di là di ciò, se vuoi rivolgerti al mio studio per essere assistita nel recupero credito, sei ovviamente la benvenuta. Chiedimi un preventivo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog, specificando soprattutto l’importo del debito che devi recuperare.
Iscriviti al blog per ricevere tutti i futuri aggiornamenti.
Quando notifichi un atto di precetto tramite il servizio postale, ipotesi ad oggi la più comune, dal momento che l’utilizzo dell’ufficio NEP è sempre meno diffuso, può accadere che il postino non trovi nessuno per la consegna dell’atto.
In questi casi, il postino verifica innanzitutto che l’indirizzo indicato nel precetto sia corretto, guardando che, ad esempio, ci siano le generalità del debitore sulla cassetta postale, sui campanelli e così via, chiedendo se del caso anche informazioni ai vicini.
Se queste informazioni mancano, può fare un controllo anagrafico e, se la residenza dovesse risultare errata, restituisce il plico al mittente con l’annotazione di indirizzo errato, trasferito e così via.
Se, invece, appare evidente che pur non essendo in casa il debitore abita ancora a tutti gli effetti là, il postino lascia un avviso nella casetta in cui si dice di aver tentato il recapito poi, una volta tornato in sede, gli spedisce una raccomandata in cui lo avvisa che il plico è stato depositato presso l’ufficio postale – CAD, comunicazione di avvenuto deposito.
A questo punto, possono succedere diverse cose.
Il debitore vede l’avviso che gli ha lasciato il postino, oppure riceve la raccomandata, e va presso l’ufficio postale a ritirare il plico con il precetto, che a questo punto è appunto da considerarsi effettivamente ricevuto.
Cosa succede se, invece, il debitore non vede gli avvisi (avviso vero e proprio e raccomandata) oppure li vede ma non va a ritirare il plico?
In questo caso, valgono le seguenti regole:
l’ufficio postale, dopo 10 giorni dalla spedizione della CAD, restituisce all’avvocato mittente quello che sarebbe stato l’avviso di ricevimento del plico, precisando che la consegna non è avvenuta per «temporanea assenza del destinatario» e che appunto si tratta di «atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D.»;
il plico resta comunque depositato per sei mesi presso l’ufficio postale: il debitore può andarlo a ritirare anche in seguito, purché entro i sei mesi, perché al termine degli stessi sei mesi anche il plico verrà restituito all’avvocato mittente.
In questo caso, quand’è che si ha il perfezionamento della notifica?
La legge prevede che la notifica si perfezioni, in questi casi in cui il plico non viene effettivamente ricevuto o ritirato dal debitore, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD, che poi è lo stesso giorno in cui il plico è stato depositato presso l’ufficio postale.
Questa data risulta dall’«avviso di ricevimento» (lo chiamiamo così anche se in pratica non c’è stato nessun ricevimento, ma si usa lo stesso cartoncino) in cui appunto l’ufficiale postale annota sia la data di avvenuto deposito che la data di spedizione della CAD – oltre che quella in cui il plico viene rispedito al mittente (ma questa data ha scarsa rilevanza).
Dunque in questi casi il pignoramento quando può essere promosso?
Bisogna contare 10 giorni dal momento in cui si può ritenere essersi perfezionata la notifica.
Poniamo ad esempio che il plico non recapitato sia stato depositato in data 16.4 e che in pari data, come è previsto, sia stata spedita la CAD.
La notifica, dunque, è da considerarsi perfezionata il 26.4. Per poter fare il pignoramento occorre attendere i dieci giorni del precetto (so che non ha senso pratico aspettare i dieci giorni di un «avvertimento» che il debitore non ha di fatto visto, ma la procedura deve ovviamente essere rispettata ugualmente), pertanto: il pignoramento si potrà fare dal 7 maggio.
Iscriviti al blog per non perdere il fondamentale post del giorno.
Stamattina ho mandato via un precetto con sentenza munita di formula esecutiva in via telematica.
Anche questa innovazione, come molte altre del telematico nel processo civile, penale e amministrativo, é piuttosto utile, consente a noi avvocati di risparmiarci accessi presso le cancellerie e di velocizzare i tempi, con il risultato finale di rendere un servizio migliore ai nostri clienti.
Per ottenere una copia esecutiva di un titolo, é necessario depositarne, sempre per via telematica, la domanda relativa. Il tribunale poi nel mio caso ha comunicato tramite PEC l’avvenuta apposizione della formula.
A questo punto, ovviamente, il titolo esecutivo munito di formula, nel mio caso una sentenza di divorzio, ma naturalmente possono essere anche altre cose, nel caso più frequente decreti ingiuntivi, può essere scaricato dal fascicolo telematico.
Nel caso in cui la notifica debba avvenire in cartaceo, come ho dovuto fare stamattina, occorre inserire una certificazione di conformità dell’esemplare analogico cartaceo all’originale che si trova nel fascicolo del procedimento. Analogamente, ritengo, nel caso di notifica via PEC quando si scarica la copia informatica, mentre penserei sia inutile, invece, nel caso di download del duplicato informatico, che non necessita di certificazione di conformità.
Non ho pagato diritti, immagino per il fatto che la certificazione di conformità é stata fatta da me come difensore.
Personalmente, sono molto felice degli strumenti telematici, che consentono di lavorare più velocemente e meglio.
Se solo penso a come si facevano queste ed altre cose appena venti anni fa…
il mio ex convivente, da cui ho avuto una figlia ora quindicenne che risiede con me, che sono senza lavoro, e dal quale sono ‘separata’ da circa 7 anni, da 5 mesi non paga più il mantenimento mensile per la figlia minore, adducendo la colpa al Covid, visto che ha una partita iva….. ha 56 anni e un’unica figlia, lavora in proprio e non ha solidità, non ha beni, tipo casa di proprietà, o altro e, sinceramente, non so se il suo non pagare sia una ripicca per il fatto che ora ho una relazione stabile con un uomo benestante, generoso e lui lo sa bene. il mio ex ha anche avuto il buongusto di diffamarmi col mio attuale compagno, con lo scopo evidente di guastare il mio rapporto oramai solido, per fortuna. cosa posso far per tutelare mia figlia, almeno lei? una denuncia alle autorità competenti?
Ne ho parlato centinaia di volte nel blog.
Per questo, ti invito innanzitutto a fare una ricerca nei vecchi post.
Detto questo, volendo riassumere un attimo, che non fa mai male, le strade grossomodo sono due, utilizzabili anche in alternativa tra loro:
1) un recupero crediti di tipo civile, per maggiori approfondimenti quale ti rimando alla scheda relativa, raccomandandoti in particolare adeguate riflessioni e considerazioni sul concetto di solvenza;
2) una denuncia querela di tipo penale per mancato adempimento degli obblighi familiari.
Ognuna di queste strade presenta dei pro e dei contro, il principale vantaggio della seconda è la spesa molto ridotta anche perché dopo la denuncia iniziale l’iniziativa è lasciata alle autorità, che però non sempre sono così veloci come si vorrebbe.
Ti consiglierei di valutare di acquistare una consulenza in cui approfondire intanto, considerando tutti i dettagli della vicenda, compresa la situazione patrimoniale e giuridica del tuo ex compagno, quale potrebbe essere la strategia migliore per la tua situazione. In questa sede, si potrebbe anche fare la prima diffida tramite avvocato. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Iscriviti al blog per non perdere il fondamentale post del giorno, tutti i giorni, ormai da oltre vent’anni, dal lunedì al venerdì.
sono dovuta ricorrere all’ausilio di un Avvocato perchè la Banca non pagava la mia fattura come consulente tecnico nominato da un Giudice, per una causa in tema di contratti bancari. Nonostante i miei solleciti, la Banca non provvedeva al pagamento. Ora l’Avvocato mi chiede il pagamento della diffida inviata in quanto la Banca ha corrisposto solo il mio compenso e non il suo onorario. Mi chiedevo se posso addebitare in qualche modo l’onorario dell’Avvocato alla Banca.
È una vecchia questione, non pacifica ma discussa e senza riferimenti precisi a favore dell’una o dell’altra interpretazione.
Ne ho parlato anche in un post recente, che puoi leggere qui.
Se si tratta, come dovrebbe, trattandosi di una diffida stragiudiziale, di poche spese, cioè di un importo contenuto, non dovrebbe proprio valere la pena investire su una questione del genere.
Viceversa, nell’improbabile caso in cui l’importo fosse alto, rispetto specialmente a quanto liquidato dal giudice, e quindi successivamente recuperato, potrebbe forse valer la pena di investire in una situazione così, anche se gli strumenti per il recupero non sono purtroppo così forti e risolutivi.
Probabilmente, anche a prescindere dalle somme, non conviene coltivare.
Iscriviti al blog per ricevere il post del giorno, dal lunedì al venerdì alle sette del mattino.
Voglio raccontarti la mia giornata professionale di ieri, un po’ perché penso possa essere utile ai più giovani che stanno ancora, nonostante tutto valutando questa carriera lavorativa, un po’ per quelli che svolgono già la professione e possono esserne incuriositi (a loro consiglio di aprire e leggere bene ogni link inserito nel testo) e infine anche per quelli che ogni tanto si azzardano ancora a chiedermi quale sarebbe la mia specializzazione…
Il primo appuntamento del mattino è stato col legale rappresentante di una spa per definire un contratto annuale di assistenza. Sono contratti che facciamo da sempre come studio in cui includiamo a fronte di un pagamento appunto annuale, eventualmente frazionabile in rate mensili, un «pacchetto» di prestazioni di assistenza, ovviamente al netto delle spese e definendo quali tipi di lavori rientrano (tipicamente ad esempio rientrano le diffide per recupero crediti) e quali no.
Il secondo appuntamento cambia completamente scenario e riguarda la situazione di una strada, oggetto di proprietà privata, ma sulla quale insiste un diritto di servitù di passaggio a favore di altri. Come purtroppo non di rado accade in ipotesi di questo genere, si generano dei conflitti e dei dissidi relativamente all’uso e alla manutenzione del bene oggetto di servitù, in questo caso la strada. I «diritti reali» sono una delle materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria, per cui, preso atto del fallimento delle trattative, di cui ho comunicato per deontologia l’interruzione al legale avversario, abbiamo valutato di promuovere la fase di mediazione civile davanti ad un organismo appunto di mediazione. La mia idea riguardo alla mediazione è sempre quella di cercare di sfruttare questa fase, che può essere particolarmente interessante in diverse ipotesi in cui magari le posizioni delle parti non sono particolarmente distanti tra loro. Di solito, la mia istanza di mediazione, proprio per questi motivi, nonostante non sia obbligatorio, è molto circostanziata ed articolata, venendo a costituire la base dell’atto introduttivo del giudizio che andrò a fare successivamente.
Col terzo appuntamento, di due ore, il quadro cambia completamente di nuovo. In questo incontro, scrivo, insieme al cliente, la comparsa di risposta in un procedimento in cui sono stati richieste, contro il mio cliente, degli ordini di protezione. Questi ordini, di cui ho parlato anche nel mio libro Come dirsi addio, sono stati mutuati dall’esperienza statunitense: hai mai visto un telefilm in cui un adulto divorziato dice una cosa come «non posso avvicinarmi ad un raggio di 250 metri da lui/lei»? Sono i restraining orders, servono per proteggere le vittime di violenze in famiglia prescrivendo appunto un divieto di avvicinamento all’altra persona. Sono un po’ un’americanata.
Ad ogni modo, come sai il mio metodo di scrittura degli atti è collaborativo col cliente, li scrivo con lui presente, o in studio o via Skype, come ho spiegato meglio in quest’altro post che ti invito a leggere. In questo modo, io scrivo mentre lui mi fornisce direttamente i chiarimenti, se ci sono decisioni da prendere, relativamente a strategie difensive da adottare o meno, si prendono immediatamente, si valutano insieme i documenti avversari e i propri. A mio giudizio, un metodo molto veloce e molto superiore a quello classico che usano tutti gli avvocati di redigere una prima bozza e mandarla al cliente per eventuali osservazioni.
Soprattutto, è un metodo che è molto compatibile e tagliato su di me, compresi i miei difetti: quando ho in mano un caso, preferisco fare tutto quello che c’è da fare prima di metterlo via. A volte ho messo via un fascicolo con l’intento di riprenderlo dopo pochi giorni, finendo invece per tornare a lavorarci dopo oltre un mese, per un motivo o per l’altro. Siccome mi conosco, cerco di prevenire le mie stesse possibili inefficienze, e di trovare strade per concludere le cose senza parcellizzare in lavoro in più fasi se non quando è strettamente necessario.
Naturalmente, una volta terminato l’atto l’ho passato alla mia assistente per il deposito telematico. In questo modo, ho completato questa parte di lavoro. Il prossimo momento in cui tornerò sul caso sarà il giorno dell’udienza, che, per la mia grande gioia, si svolgerà telematicamente, quindi il mio cliente verrà presso il mio studio e ci collegheremo insieme via Microsoft Team. Ovviamente, ho già segnato data e ora nell’agenda di studio, che è google calendar, in modo che non mi mettano altri appuntamenti.
Regolare e definire tutti gli aspetti possibili di un caso finché lo si ha in mano credo sia fondamentale per una efficiente cultura e pratica del lavoro.
Nota anche un altro principio organizzativo: io delego tutto quello che posso delegare. Non faccio i depositi telematici, li faccio fare alla mia assistente. Ovviamente, gli atti non li posso far scrivere ad altri, li devo scrivere io, così come io devo tenere i rapporti con la parte assistita. Ma tutto il resto viene delegato, così ho più tempo per poter fare bene le cose che posso fare solo io.
Conclusa in questo modo la mattina, ho ripreso il lavoro dopo la pausa pranzo alle quindici.
Il primo appuntamento del pomeriggio riguardava la regolazione di un affido. Quando le coppie di fatto, i conviventi, con figli si disgregano, bisogna a mio giudizio, specialmente se ci sono dei problemi nella gestione dei figli stessi o dei rapporti pendenti tra le parti, come spiego meglio nella scheda appunto sull’affido che ti invito a consultare. Naturalmente, il primo passo è sempre quello di inviare una lettera all’altro genitore con un invito a contattare lo studio, personalmente o tramite un suo legale di fiducia, per vedere eventuali possibilità di consensualizzazione della situazione, che potrebbero consentire di depositare un ricorso a firma di entrambi i genitori, che come tale garantisce risparmio di tempo, spese e soprattutto una maggior speranza di adempimento delle condizioni di affido una volta emesso il decreto del tribunale o comunque raggiunto l’accordo.
Ovviamente, insieme alla questione dell’affido, c’erano delle questioni patrimoniali di cui ho tentato ugualmente di impostare la gestione. Il metodo migliore, almeno all’inizio, è sempre quello della negoziazione, qualsiasi sia la situazione o il comportamento mantenuto da una o più parti bisogna sempre tentare di trattare, per mille motivi.
Nel secondo appuntamento del pomeriggio, quinto ed ultimo della giornata, ho fatto un divorzio per convenzione di negoziazione assistita (accordo in house) di un diplomatico straniero, in servizio presso la sua sede estera, quindi impossibilitato se non con grave difficoltà a tornare in Italia, tramite Skype, come spiego meglio in questo altro precedente post.
Dopo questa simpatica trafila sono andato a casa ad allenarmi…
E così è terminata la mia giornata.
Credo sia stato interessante raccontartela per farti capire che tipo di cose, in realtà abbastanza eterogenee, fa un avvocato al giorno d’oggi, come è cambiata la pratica, rispetto anche solo a qualche anno fa, e quali principi e regole organizzative e funzionali utilizzo nel mio lavoro.
Una regola di cui non ho parlato nel post, ma che è in qualche modo sottesa a tutto, è che la mia agenda è gestita completamente dalla mia assistente. Io non ci metto assolutamente mano. Fa parte di quelle cose delegabili, per cui l’affidamento alla mia assistente è in realtà un corollario della regola del delegare tutto il delegabile, che nel caso dell’agenda vale ancora di più perché riuscire a trovare e combinare momenti che vadano bene a tutti non è affatto facile. Poi ci sono gli spostamenti, la gente che disdice: non avrei tempo di tener dietro a queste cose
ho iniziato a gennaio un corso di formazione presso un privato che si è rivelato poi un’Associazione culturale (non era chiaro dall’inizio). Tramite quota associativa fittizia di 1 Euro le persone potevano iscriversi al corso per soli soci, costo totale oltre 2000 Euro. Il corso, dopo le prime lezioni e il pagamento di oltre metà del costo totale, è stato sospeso causa Covid e riprenderà tra alcuni mesi. Io non potrò partecipare per altri impegni presi precedentemente e vorrei la restituzione di almeno una parte del denaro versato. Ho inviato lettera raccomandata citando art. 1463 cod civile ma l’organizzatore non ritiene di dover restituire nulla. E’ possibile un recupero credito con contratto a percentuale?
È molto difficile ipotizzare di tariffare a percentuale un recupero credito di questo genere, per diversi motivi che può essere utile spiegare bene.
Innanzitutto, la sorte capitale è piuttosto bassa. Anche riconoscendo allo studio una percentuale sensibilmente alta, ad esempio il 50%, il massimo che si realizzerebbe sarebbe di circa 1000€, cosa che, specialmente se si rende necessario un recupero giudiziale, senza poter utilizzare il procedimento più veloce per ingiunzione, e, inoltre, specialmente nel caso in cui fosse necessario servirsi di un corrispondente in loco, rappresenterebbe un compenso largamente incipiente in proporzione al lavoro che sarebbe necessario.
Un’altra considerazione da fare è quella per cui ci sarebbero comunque delle spese da affrontare per contributo unificato, marche, eventuale registrazione decreto e così via, che sono da tenere in conto perché comunque non sarebbero coperte da un compenso a percentuale, che è sempre al netto di tutte le spese vive da affrontare per portare avanti la pratica.
Infine, c’è un’alea o rischio al momento piuttosto alta, nel senso che un’associazione culturale potrebbe benissimo non presentarsi solvente, col rischio appunto di fare un’intera causa o procedura di recupero senza poi trovare nulla di pignorabile con la conseguenza che la sentenza o il titolo possono tranquillamente essere appesi al muro, in apposita cornice, a futura memoria.
Se consideri adeguatamente tutte queste circostanze comprendi che per un avvocato lavorare a queste condizioni è sostanzialmente improponibile, sarebbe come presentarsi alla Mercedes per prendere un’auto con dieci euro. Le persone ipotizzano cose di questo genere solo perché non si rendono conto di cosa significhi e cosa comporti a livello lavorativo e di spese sostenere un recupero crediti in determinate situazioni.
Quello che puoi fare è far inviare da un avvocato una lettera di diffida, dal momento che la diffida di uno studio legale ha sicuramente una efficacia maggiore di quella di un privato, che, spesso è purtroppo controproducente, perché trasmette il messaggio esattamente opposto e cioè «non sono disposto ad investire in questa posizione», che è un messaggio di fronte al quale la controparte si mette ovviamente bella tranquilla.
Se la diffida non dovesse avere seguito fattivo, l’unica sarebbe vedere se possibile utilizzare il sistema del ricorso per ingiunzione, ma anche qui con estrema prudenza.
Iscriviti al blog per ricevere il post del giorno, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e avere informazioni utili per tutelarti ed evitare situazioni negative in futuro.