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Condanna penale: come cancellarla?

La condanna penale di due anni e 2 mesi più 400 euro con condanna sospesa, quando scade e nn risulta più sul certificato penale! Tenendo conto che la sentenza stata fatta nel 2012? E come si fa per cancellarla?

Ho parlato davvero tante volte di questi aspetti e, a riguardo, invito sempre a fare una ricerca nei vecchi post del blog che ad oggi sono circa 5.000 e in cui si può trovare ormai davvero di tutto.

Riassumo per l’ennesima volta la questione.

Una condanna penale non si può mai cancellare. Il precedente rimane sempre come tale. La sola ipotesi in cui il precedente viene meno, e quindi la condanna penale viene sostanzialmente cancellata, è quello in cui un fatto previsto dalla legge come reato viene ad essere depenalizzato, come ad esempio è avvenuto recentemente per ingiuria e diffamazione. Chi aveva condanne penali, sempre mantenendo il nostro esempio per ingiuria o diffamazione, a seguito della depenalizzazione si è ritrovato il casellario completamente pulito.

Le pratiche che si possono fare su una condanna penale sono la estinzione del reato e la riabilitazione, ma queste pratiche non determinano la cancellazione né della condanna né del precedente penale, bensì incidono solo sugli effetti penali del reato.

A seconda di quello che serve a te, potrebbe essere interessante fare la estinzione del reato, ma per valutare questo occorre un Maggiore approfondimento, per effettuare il quale considera se acquistare o meno una consulenza.

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Riferimenti.

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Condanna penale: si può fare un concorso pubblico?

ho avuto una condanna per aggressione a pubblico ufficiale e il giudice di pace mi ha condannato a € 600,00 pena sospesa, posso far parte della polizia locale?

Quello che può fare o meno una persona con uno o più precedenti penali dipende, in generale, discrezionalmente dall’amministrazione che deve procedere all’assunzione, anche perché su uno o più precedenti specifici possono intervenire vicende modificative dello stesso.

Per esempio, per un fatto specifico, per cui è stata irrogata sentenza di condanna, può intervenire riabilitazione o estinzione del reato, che non cancellano affatto il precedente, come credono alcuni, ma ne elidono, cioè annullano, alcuni effetti penali.

Se ciò sia sufficiente per consentire di partecipare ad un concorso, per ottenere permessi o licenze, come tipicamente il porto d’armi, la licenza per fare la guardia giurata, è poi una valutazione che verrà svolta liberamente dall’amministrazione interessata e volta per volta competente.

Per cui la tua domanda, purtroppo, non ha molto senso.

In primo luogo, bisogna vedere esattamente cosa prevede la sentenza di condanna e se dopo la stessa sono intervenute, o si possono far intervenire, vicende migliorative come quelle sopra citate.

Se si possono far intervenire, e si stima che potrebbe essere utile, è poi ovviamente il caso di lavorarci sopra per ottenerle.

In secondo luogo, bisogna vedere cosa prevede, una volta che la tua posizione sarà stata chiarita, il bando di concorso cui intendi partecipare.

Ti conviene svolgere questo lavoro di approfondimento con l’aiuto di un avvocato, tieni solo in considerazione che può darsi che questo investimento non abbia ritorno per te, perché potrebbe anche concludersi con una valutazione negativa circa la possibilità per te di concorrere.

È solo un tentativo che puoi fare.

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Porto d’armi: la riabilitazione può servire per averlo?

ho fatto richiesta di porto darmi in questura a pesaro per diventare guardia giurata ma al momento mi e stata negata perché nel 94 sono stato condannato ma ho pateggiato e usato la condizionale per cui per l art 138 non posso averlo ma se chiedo la riabilitazione la situazione si puo sbloccare

Ne abbiamo parlato tante volte, per cui ti invito a fare una ricerca tra i vecchi post del blog e anche tra i commenti, dove numerosi utenti in situazioni analoghe alla tua hanno lasciato commenti descrivendo la loro esperienza.

Quello che c’è da dire, al riguardo, in sintesi è che si tratta, alla fine, di una valutazione abbastanza discrezionale da parte dei funzionari della Questura, per cui non ci sono più di tanti punti fermi.

La sentenza di patteggiamento, inoltre, è considerata, per effetto di una specifica riforma legislativa, una sentenza di condanna, anche se secondo molti giuristi questo particolare «effetto» della riforma non si applica anteriormente all’entrata in vigore della riforma stessa – mi pare a occhio che il tuo patteggiamento sia anteriore, ma andrebbe poi certamente verificato in concreto.

Detto questo, comunque, la conclusione è che la riabilitazione potrebbe sicuramente aiutare, ma non ne avresti certo la garanzia assoluta.

Quindi, la conclusionale finale, dunque, è che puoi tentare di nuovo dopo aver ottenuto la riabilitazione, ma non è affatto detto che con la riabilitazione tu abbia la sicurezza di ottenere il tuo porto d’armi.

Hai sicuramente più probabilità di ottenerlo, ma non la certezza.

Devi dunque valutare se può valere la pena fare questo tentativo.

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Precedenti penali: vengono cancellati con la riabilitazione?

successivamente ad una condanna penale risalente al 2000- concorso in un atto vandalico ai danni dello specchietto di un veicolo- vorrei ad oggi richiedere la riabilitazione. Mi chiedevo come si dovesse procedere. Ma cosa più importante sarebbe sapere se una volta ottenuta sarà comunque necessario menzionarla nelle domande dei concorsi pubblici. Quello per cui, di recente, ho compilato domanda prevede la seguente dicitura: eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,indulto o perdono giudiziario) . In questo elenco, per esempio, non compare la riabilitazione e neppure mi sembra che ciascuna delle concessioni sia equivalente alla riabilitazione. Potreste aiutarmi a capire?

Sulla riabilitazione, rimando all’attenta lettura della apposita scheda.

In questa sede, mi limito a precisare e ribadire, ancora una volta, che la riabilitazione non cancella il precedente penale che quindi rimane e va sempre dichiarato.

La riabilitazione elimina solamente gli effetti penali della condanna e, comunque, getta una luce migliore sulla situazione dei precedenti di un individuo, perché si può ottenere solo appunto a determinate condizioni, ma non li elimina.

L’unica ipotesi in cui viene eliminato un precedente penale, che quindi poi può non essere dichiarato, è quello dell’abolitio criminis, che si ha quando cambia la legge e un fatto considerato prima come reato viene depenalizzato.

Se ad esempio tu fossi stato condannato in passato solo per ingiuria, ora, a seguito di avvenuta depenalizzazione della stessa, potresti dichiarare tranquillamente di non aver precedenti penali.

In tutti gli altri casi, il precedente va dichiarato, specificando eventualmente che è intervenuta riabilitazione.

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Posso chiedere la riabilitazione a fallimento ancora aperto?

La società SRL di cui ero amministratore,è stata dichiarata fallita nel mese di giugno 2013
il 10/07/2014 è stato chiuso lo stato passivo
La società ha assegni e effetti protestati
posso richiedere la riabilitazione?

La chiusura dello stato passivo non concreta la chiusura della procedura fallimentare, ma solo una delle sue fasi.

Puoi chiedere la esdebitazione, se ce ne sono i presupposti, cercando di farla nel corso della procedura.

Per ulteriori dettagli, ti rimando alla nostra scheda in materia, precisandoti che comunque sarebbe meglio consultarsi con un avvocato, trattandosi di una materia piuttosto tecnica.

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L’abrogazione della riabilitazione del fallito e quel che si può fare attualmente.

Ho avuto un procedimento fallimentare a mio carico, chiuso nel 2006, la domanda a cui mi piacerebbe avere una risposta è: dopo quanti anni dalla chiusura avviene la cancellazione, e la riabilitazione? potrò mai chiedere un mutuo per la casa?

L’istituto della riabilitazione civile del fallito è stato soppresso dal D.lgs. n. 5 del 2006, in concomitanza con l’abrogazione del pubblico registro dei falliti.

Esssendo stato quindi eliminato anche il pubblico registro dei falliti, ne deriva che le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento permangono a seguito della iscrizione del nominativo del fallito nel casellario giudiziale.

Quindi, in sostanza, puoi chiedere l’esdebitazione, se ce ne sono i presupposti, oppure, se non hai i presupposti per l’esdebitazione, la cancellazione della tua iscrizione nel casellario giudiziale.

Per entrambe queste pratiche, puoi leggere le relative schede di approfondimento.