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trattare i problemi legali

10 cose sui limiti delle specializzazioni in campo legale.

1) Le specializzazioni, nella trattazione dei problemi legali, né hanno senso né funzionano nella pratica, per diversi motivi.

2) Un primo limite é che gli utenti, coloro che hanno un problema legale, non sono nemmeno in grado di dire a quale specializzazione attiene il loro problema: ad esempio, di fronte ad un abuso edilizio, non sanno se cercare un civilista, un penalista o un
amministrativista.

3) Un secondo grande limite delle specializzazioni é che i problemi in cui incorrono le persone sono estremamente indisciplinati e spesso non si fanno inquadrare in un solo ramo di specializzazione, ma in due o anche più.

4) Un esempio di situazioni del genere é proprio l’abuso edilizio, che deve essere trattato sia dal punto di vista civilistico, per i rapporti coi vicini, sia penale, se costituisce reato, sia
amministrativo ed urbanistico, per i profili relativi.

5) Ci sono innumerevoli altri esempi: una coppia che si separa e deve dividersi un’azienda che possiede beni immateriali, un’aziona di rivendica della proprietà contro una procedura concorsuale, persino un banale sinistro stradale può presentare aspetti civilistici, penali e amministrativi per l’impugnazione delle sanzioni.

6) Le specializzazioni non sono previste nemmeno dalla legge degli avvocati: ogni avvocato può seguire qualsiasi tipo di pratica, valutando lui stesso se ne possiede la competenza.

7) Un avvocato, comunque, deve essere in grado di dare una risposta e di indicare una strada per tutti i problemi che gli portano i clienti; ciò anche per una ragione di posizionamento nella mente dei clienti, un concetto e uno strumento di markering fondamentale.

8) Un avvocato, peraltro, non conosce neanche il 2% dello scibile attinente alla materia di cui si occupa più frequentemente e riesce ad occuparsi bene ugualmente del resto semplicemente per il fatto che sa dove andare a cercare le informazioni e le soluzioni che gli servono.

9) Il metodo migliore per poter dare sempre una risposta a tutti i problemi legali é quello di collaborare volta per volta con altri avvocati dotati di competenze specifiche, facendo rete con loro in modo snello e leggero sui singoli casi.

10) L’unico avvocato che devi cercare quando hai un problema legale non é un avvocato «specializzato» ma un avvocato che non abbia la testa piena di segatura e che sia onesto con te e con la gestione delle sue competenze e di quelle della sua rete.

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diritto

Multa con targa sbagliata: cosa si può fare?

Ho un verbale di accertamento con infrazione art.146 com. c. 1/2 del Codice della Strada sul quale è riportata la targa della vettura errata. Preciso che ho ritirato il verbale fattomi al momento della violazione ma non l’ho firmato.
Cosa devo fare?

Non sono un grande esperto di impugnazione di sanzioni amministrative, considera che personalmente quando prendo una multa la pago e basta per evitare di spendere tempo in memorie, ricorsi e così via.

Mi è capitato di farne alcune per alcuni clienti che avevano iniziato a farle da soli e poi si erano incartati, venendo quindi a chiedermi aiuto per riuscire a completare l’impugnazione, devo dire sempre andate bene, in quei pochi casi.

Non so quanto sia l’importo della sanzione e se sia prevista la rimozione di punti della patente, nè quanti punti residui tu abbia ancora a disposizione – questi sarebbero gli aspetti più rilevanti da considerare.

Comunque, forse puoi provare a fare ricorso al Prefetto, con un errore formale come l’indicazione della targa sbagliata può darsi che ti archivi il verbale.

Se non ti senti di procedere da sola, sono comunque disponibile a farti, gratuitamente, un preventivo, considera però che a riguardo i miei preventivi, ad oggi, partono da un minimo di 2-300€, per cui non so se possa convenirti. Sicuramente il ricorso fatto da un legale viene fatto meglio, però magari il costo supererebbe quello della materia in ballo, valuta bene.

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diritto

Noleggio auto: chi paga le multe?

Sono il legale rappresentante di una società che ha per oggetto l’attività di noleggio veicoli a terzi (locazione senza conducente). Quando alcuni dei miei clienti prendono multe per inosservanza di disposizioni del codice della strada, tipicamente per velocità elevata, la Polizia pretende il pagamento anche dalla mia società. Non mi sembra corretto. Cosa dice la legge?

In effetti, non è corretto.

Nella locazione senza conducente, il noleggio auto, che ultimamente si sta sempre più diffondendo in alternativa alla vendita, per il lungo termine, o per operazioni diverse, come anche solo un fine settimana in altri casi, la responsabilità è solo del locatario, cioè la persona o società che ha preso a noleggio il veicolo, con esclusione della società che lo ha noleggiato.

Guidare

La disposizione di riferimento è il primo comma, parte seconda, dell’art. 196 del codice della strada, che, individuando chi è responsabile «in solido» insieme al responsabile della violazione, prevede quanto segue:

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il locatario

L’art. 84, qui richiamato, è quello che definisce appunto la locazione senza conducente, riporto il primo comma:

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso. 

Queste due disposizioni, insieme, dicono dunque che, nelle situazioni più comuni, ogni multa deve essere pagata dal conducente e, se diverso, dal proprietario del veicolo: tutti e due sono tenuti «in solido» nei confronti dello Stato, cioè lo Stato decide a sua discrezione a chi chiedere i soldi, chi avrà pagato potrà poi chiedere indietro la parte spettante all’altro, ma intanto sarà tenuto a pagare.

Nella situazione particolare, invece, in cui il proprietario non è un soggetto qualsiasi, ma una società che, come la tua, ha per oggetto veicoli immatricolati proprio con lo scopo di essere concessi in locazione a terzi, valgono regole diverse: in solido con il conducente, dice la seconda parte del primo comma della norma che ti ho riportato sopra, non risponde più il proprietario, cioè la società di noleggio, ma il locatario.

Il locatario è quello che prende la macchina a noleggio.

Anche in questa situazione, peraltro, ed infatti, il locatario può essere un soggetto diverso dal conducente: poniamo che una società «Alfa» prenda a noleggio un veicolo, che poi affida in uso ad un suo dipendente.

In questo caso, tenuti in solido al pagamento della multa saranno il conducente, cioè il dipendente del nostro esempio, e la locataria, cioè la società «Alfa» e ciò con esclusione di ogni responsabilità della società di noleggio che, a questo punto, non c’entra niente.

Nota che i veicoli oggetto di noleggio sono caratterizzati da questo uso sin dalla loro immatricolazione, con la conseguenza che non sono possibili abusi a riguardo: si tratta di veicoli che vengono acquistati e vengono utilizzati appositamente per attività di noleggio, così la società che ne è proprietaria può sempre dimostrare che non li utilizza direttamente, ma li concede in godimento a terzi.

Questa ricostruzione è confermata anche dalla circolare ministeriale n. 300 A /48507/113/2 del 15/01/1994.

Purtroppo, a volte le Autorità non osservano queste indicazioni del codice della strada e comminano sanzioni illegittime alle società di nolo.

Tanto che ad esempio in alcuni casi è dovuta intervenire la magistratura. Ti riporto ad esempio una sentenza del Giudice di Pace di Palermo:

REPUBBLICA ITALIANA     

                                            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO     

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente    SENTENZA     

nella causa iscritta al n. …/2007 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da   S…. By Car S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti C. V. S. e R. P., e dom.ta in via . n. ..   opponente     
contro     
– Serit Sicilia S.p.a, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. G.. C.., presso il cui studio, sito in via ….., ha eletto domicilio   – Comune di Catania, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. R. R. e dom.to presso l’Avv.ra dell’Ente di Catania
– Comune di Monte Argentario, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa L. B.     resistenti costituiti   
e nei confronti di     Comune di Cortona, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Novara di Sicilia, Comune di Milazzo, Comune di Napoli, Comune di Ercolano, Comune di Santa Marinella, Comune di Frascati, Comune di Fiumicino e Prefettura di Catania   opposti contumaci   
Oggetto : opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.   
Conclusioni : come in atti.     

                                             SVOLGIMENTO DEL PROCESSO     

Con atto di citazione in opposizione, la societa’ istante eccepiva l’illegittimita’ della cartella di pagamento n. 296 ….. della Serit Sicilia S.p.a. ( agente della riscossione per la Provincia di Palermo ), ingiungente l’importo di € 6.467,32, limitatamente alle sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni al codice della strada, e di cui risultano essere creditori gli enti locali convenuti, atteso che la procedura amministrativa posta in essere violava, fra l’altro, gli artt. 84 e 196 del Codice della Strada.  
A tal proposito, l’opponente precisava di svolgere attivita’ consistente nel noleggio di autovetture senza conducente in tutto il territorio nazionale.   Costituitisi in giudizio, sia la Serit Sicilia S.p.a. che il Comune di Catania nulla contestavano a tale riguardo, mentre il Comune di Monte Argentario si limitava a sollevare eccezione di incompetenza territoriale.   Contumaci le altre controparti, ed avendo natura documentale, si poneva la causa in decisione.     

                                               MOTIVI DELLA DECISIONE     

In via preliminare, trattandosi di opposizione all’esecuzione, si dichiara la competenza territoriale dell’autorita’ giudiziaria adita del luogo ove, eventualmente, dovrebbe essere effettuata l’esecuzione, ossia il Giudice di Pace di Palermo.   Nel merito, appare sufficientemente provato, ex art. 2697 c.c., l’anzidetto motivo di ricorso, svolto dalla societa’opponente.   
Dispone infatti l’art. 196 del Codice della Strada, in ordine al principio di solidarieta’, che “ per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario…o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta…Nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il locatario “.   
E, a tal proposito, l’art. 84 del Codice della Strada regolamenta, nel caso specifico, la locazione senza conducente, attivita’ posta in essere dalla societa’ opponente.       In base al combinato disposto delle due disposizioni normative, pertanto, appare chiaro che nella fattispecie di locazione senza conducente, la responsabilita’ solidale per le infrazioni al codice stradale riguarda il locatario ( ossia, chi prende in locazione il veicolo ) e l’autore della violazione.   In tal senso, peraltro, depone – stante la penuria del panorama giurisprudenziale – una circolare del Ministero dell’Interno ( n. 300A/48507/113/2 del 15/01/94 ), secondo cui “ la previsione dell’art. 196 vada interpretata nel senso che la responsabilita’ solidale dell’utilizzatore sia la sola sussistente in caso di contratto di leasing di veicolo, con la conseguenza che la societa’ di leasing ( locatrice-proprietaria ) dovrebbe andare, in ogni caso, esente da responsabilita’ solidale “.   
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata l’illegittimita’, con conseguente annullamento, della cartella esattoriale impugnata.   Ricorrendo giusti motivi, consistenti nella complessa interpretazione della specialistica normativa di settore, si compensano interamente tra le parti le spese di lite.     

                                                               P. Q. M.     

Accoglie la domanda attorea proposta da S….. Car S.p.a., come sopra rappresentata e difesa e per l’effetto annulla, in quanto illegittimamente emessa, la cartella di pagamento n. 296 … della Serit Sicilia S.p.a. ( agente della riscossione per la Provincia di Palermo ), ingiungente l’importo di € 6.467,32, limitatamente alle sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni al codice della strada.   Spese processuali compensate.     
Cosi’ deciso in Palermo addi’ 11/07/2008.   

    Il Giudice di Pace   

 (Dott. Vincenzo Vitale)

Che cosa devi fare se la polizia ti chiede di pagare sanzioni che non ti spettano in quanto non ricompreso nella responsabilità solidale prevista per legge invece in capo al solo locatario?

Ti conviene inviare una diffida alle Autorità tramite un avvocato che appunto chieda loro, sotto pena, in difetto, di opposizione e richiesta di risarcimento danni, di non procedere con la notificazione e l’iscrizione a ruolo della cartella.

Nel caso in cui ciò avvenga ugualmente, si può valutare l’opposizione, come quella che è stata fatta al giudice di pace che ha portato alla sentenza che ti ho riportato sopra.

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pillole

La «depenalizzazione» delle sanzioni per ch …

La «depenalizzazione» delle sanzioni per chi viola le disposizioni in materia di emergenza sanitaria, operata con gli ultimi decreti, ha tolto la garanzia della sgiurisdizione e ha messo tutto nelle mani delle forze dell’ordine che non in tutti i casi, purtroppo, stanno operando correttamente. Era sicuramente molto più tutelante la soluzione precedente.

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diritto

Gdpr è in vigore: dobbiamo proprio adeguarci?

Mio zio è proprietario di un autolavaggio. Non ha un sito e non vende niente on line. Da un anno, per fidelizzare i clienti, ha introdotto delle card per accumulare punti e ricevere alla fine un lavaggio gratis. Io non credo che sia soggetto al nuovo regolamento privacy, giusto?

Sbagliato. Non devi partire dal contenitore ma dal contenuto.

Tuo zio ha clienti titolari di card, che si sono registrati complilando un form, o lasciando anche solo la mail, per ricevere un servizio commerciale.

Il Regolamento Europeo in materia di privacy, in vigore dal 25 maggio 2018, ha come scopo principale quello di tutelare i dati personali, essendo poi secondario se questi vengano trasmessi su un sito o su supporti cartacei, l’importante è che siano protetti, e che chi li ha forniti sappia esattamente come saranno gestiti e soprattuttto da chi.

Sarà necessario predisporre un’informativa con cui i clienti titolari della card siano messi al corrente di varie informazioni circa i loro dati personali:

1- chi ne entra in possesso, identificando principalmente il titolare e il responsabile del trattamento;

2- per quale finalità vengono raccolti;

3- come saranno conservati e per quanto tempo;

4- se possono essere o meno ceduti a terzi;

5- quali sono i loro diritti in materia di cancellazione e reclami all’autorità.

Inoltre, se tuo zio ha dei dipendenti o un commercialista, effettua altri trattamenti dati, per altre finalità, nelle quali vengono coinvolti non soltanto più dati personali ma anche dati sensibili come ad esempio il numero di conto corrente per l’accredito dello stipendio.

Il regolamento è vigente, quindi se non ti sei ancora adeguato, ahimè sei in ritardo. Presto verrà emanato anche il decreto di coordinamento che aggiungerà qualcosa in tema di sanzioni penali, sostituendo del tutto l’attuale codice privacy.

L’adeguamento varia di caso in caso, quindi ti consiglio di provvedere al più presto, perchè le sanzioni sono salate, e di non affidarti a soluzioni preconfezionate, ma di rivolgerti ad un avvocato di fiducia.

Se vuoi un preventivo, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

keep calm and comply with gdpr

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diritto

Abusi edilizi dei genitori: ne rispondono anche i figli?

Siamo tre figli ai quali è stato donato dai genitori nel 1992 un terreno agricolo mantenendone l’usufrutto. Circa 5 anni dopo la donazione,in seguito ad una concessione edilizia da loro richiesta, hanno costruito una piccola casetta nel terreno che poco tempo dopo è stata bloccata e revocata perchè i metri quadrati del terreno dichiarati dai genitori risultavano superiori a quanto effettivamente risultava al catasto. Di conseguenza i metri cubi della casa in precedenza concessi sono risultati superiori rispetto a quanto consentiva la legge in quel momento. Dopo il processo sono stati accusati con pena con richiesta di spese da pagare di oltre 120.000 euro. Faccio presente che non c’è stato un nostro consenso per la costruzione, quindi nessun documento firmato da parte nostra. Chiedo se, quando mancheranno, possiamo prendere possesso della proprietà e se le spese sopra indicate verranno riversate su di noi.

Per poter dire qualcosa di sensato, bisognerebbe quantomeno leggere la sentenza con cui sono stati condannati a pagare questa somma, capendo quale illecito era stato contestato di preciso e quale tipo di sanzione è stata loro applicata.

Su un piano generale, c’è da dire che dovreste essere estranei a questi fatti, dal momento che in caso di usufrutto il «potere di fatto», il godimento, della cosa rimane al titolare del diritto di usufrutto, con la conseguenza che giuridicamente gli illeciti commessi dai vostri genitori non dovrebbero o non potrebbero essere ritenuti estensibili anche a voi in quanto nudi proprietari.

C’è poi, ulteriormente, da dire che potreste subentrare nell’obbligo di corrispondere la somma portata dalla sanzione per effetto di successione ereditaria. Cioè, pur non potendo essere ritenuti responsabili dell’illecito, la sanzione potrebbe passare a voi per effetto dell’accettazione dell’eredità dei vostri genitori, accettazione che – si noti – non è necessaria per poter prendere possesso del fondo, dal momento che tale pienezza si verificherà già per effetto del decesso dei vostri genitori, in occasione del quale si determinerà l’estinzione del diritto di usufrutto con conseguente «riespansione» del vostro diritto di proprietà.

Vi consiglio di acquistare una consulenza di approfondimento da un bravo avvocato per verificare innanzitutto la natura e le caratteristiche della sanzione applicata e, di conseguenza, la sua trasmissibilità agli eredi, nonché, ulteriormente, nel caso tale trasmissibilità vi sia, valutare ipotesi di rinuncia all’eredità.

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Residenza e anagrafe: si può avere in un posto diverso?

Sto comprando casa insieme alla mia compagna, e stiamo cercando di capire se abbiamo le carte in regola per poter usufruire del bonus “giovani coppie” (detrazioni fiscali sull’acquisto di mobili per gli under 35). L’agevolazione è riservata alle coppie coniugate e alle coppie conviventi more uxorio da almeno tre anni, e quest’ultimo caso è proprio il nostro; conviviamo da quattro anni in affitto cointestato, abbiamo condiviso ogni spesa, etc.
Il punto è che non abbiamo preso la residenza, risultiamo ancora residenti con i nostri rispettivi genitori. Questo può complicare le cose? La residenza anagrafica è vincolante per la condizione di convivenza? Se autocertifichiamo la convivenza ai fini di un ipotetico (nonchè estremamente probabile) controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, quale documentazione può aiutarci ad avvalorare la nostra posizione in maniera inoppugnabile?

La residenza è definita dal codice civile, all’articolo 43, come il «luogo in cui la persona ha la dimora abituale», cioè quello in cui abita effettivamente.

Questa situazione è integrata da due presupposti, uno oggettivo, consistente nell’abitare effettivamente in un determinato immobile, e uno soggettivo, consistente a sua volta nell’intenzione di adibire tale immobile a propria abitazione principale.

Le risultanze anagrafiche non hanno valore costitutivo della residenza, cioè non sono necessarie o sufficienti per determinare dove è effettivamente la residenza di una persona, ma hanno solo valore di presunzione semplice: servono a comprovare, finché non ne viene data la prova contraria, che la residenza di una persona si trova in un determinato luogo.

Quindi ognuno può risultare anagraficamente residente in un posto, ma avere la vera residenza in un altro.

Come si dimostra la effettiva residenza in contrasto con le risultanze anagrafiche? La prova può essere data con qualsiasi mezzo, di solito vengono usate raccomandate o altra corrispondenza documentabile che è stata ricevuta all’indirizzo di effettiva residenza.

Per lo scopo che avete a cuore voi, bisognerà vedere se le prove di cui disponete possono essere ritenute sufficienti.

Attenzione anche al fatto che non spostando la residenza anagrafica nel luogo in cui avevate la residenza effettiva avete commesso una irregolarità, perché la residenza effettiva andrebbe sempre denunciata, con possibile applicazione delle relative sanzioni. Qualora aveste, inoltre, anche goduto di benefici e agevolazioni in dipendenza di ciò, magari per un ISEE più favorevole, potrebbe esserci anche un illecito di natura penale.

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Ausiliari del traffico: non possono fare multe per sosta sul marciapiede.

La Corte interviene per far chiarezza e limitare le competenze dei tanto temuti ausiliari del traffico: raggio d’azione limitato alle sole aree di sosta a pagamento!

La decisione, che si prefigge lo scopo di dare interpretazione uniforme su un tema spesso oggetto di pareri discordi della Cassazione stessa, non deve essere piaciuta a molti sindaci, i quali, sempre alla ricerca di soldi facili dalle multe, auspicano ad estendere a dismisura i poteri degli ausiliari, fino ad equipararli a quelli degli agenti della Polizia Municipale.

Stante la non uniformità dei pareri, e la prassi diffusa tra gli ausiliari del traffico, soliti elevare multe oltre il perimetro delle strisce blu, la seconda sezione civile ha ritenuto di «dover dare continuità e prevalenza all’orientamento di cui alla sentenza n. 551 del 2009».

Nel 2009 la Corte aveva dava ragione ad un motociclista bolognese multato dall’ausiliare per aver parcheggiato sul marciapiede.

Dagli Ermellini viene stabilito che gli ausiliari della sosta (figura inesistente prima dell’introduzione nel nuovo codice della strada) devono limitare la propria azione alle aree di sosta in concessione e relativamente agli spazi delimitati dalle strisce blu.

Decisione estesa anche agli «ispettori» alle dipendenze  di aziende di trasporto pubblico locale, a sanzionare solo le auto parcheggiate nelle corsie di pullman o autobus.

In caso contrario il verbale è da considerarsi nullo indipendentemente da eventuali delibere comunali che amplino i poteri dei suddetti.

In questo caso i giudici decidono di annullare la sanzione,«poiché la violazione concerneva la sosta su un marciapiede non funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, si è ritenuto che l’accertamento potesse essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all’art. 12 del codice della strada e non anche dagli ausiliari del traffico», irrogata per divieto di sosta, ed elevata a Torino da un ispettore della società di trasporti GTT, il quale benché espressamente autorizzato con delibera comunale«ad accertare le violazioni in materia di sosta su tutto il territorio comunale».

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L’ingiuria non è più reato, ma resta illecita: tutte le novità.

L’abrogazione della fattispecie penale.

Il D.lgs 15 gennaio 2016, n. 7 – entrato in vigore in data 6 febbraio 2016 –  ha sancito l’abrogazione della fattispecie penale di cui all’ art. 594 c.p., degradando il reato di ingiuria a mero illecito civile. Pertanto, oggi, colui che offende l’onore e il decoro di una persona presente (ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, telematica o con scritti, disegni, diretti alla persona offesa) non avrà conseguenze penali, ma potrà essere condannato, al termine di un procedimento civile, al risarcimento del danno a favore della vittima ed al pagamento di una sanzione pecuniaria devoluta alla Cassa delle Ammende.

La sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria viene applicata d’ufficio dal giudice nel caso in cui, al termine di un procedimento svoltosi nelle forme ordinarie stabilite dal codice di procedura civile, venga accolta la domanda di risarcimento proposta dalla vittima.

L’importo della sanzione pecuniaria varia da un minimo di euro 100 ad un massimo di 8.000, sulla base dei seguenti criteri:

  1. gravità della violazione;
  2. reiterazione dell’illecito;
  3. arricchimento del soggetto responsabile;
  4. opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito;
  5. personalità dell’agente:
  6. condizioni economiche dell’agente;

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato oppure è commessa in presenza di più persone la sanzione va da euro 200 fino a 12.000.

Nel caso in cui venga dimostrata la reciprocità delle offese, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria nei confronti di uno o di entrambi gli offensori, inoltre non può essere sanzionato il trasgressore che agisce nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui appena accaduto.

La sanzione pecuniaria non può essere applicata, infine, quando l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme previste dal codice per le persone irreperibili, ad eccezione del caso in cui la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.

Quando più persone concorrono nell’ illecito, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per esso stabilita.

In relazione alle modalità di pagamento, il giudice può disporre che esso avvenga mediante rate mensili (da due a otto), ciascuna non inferiore ad euro cinquanta. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l’ammontare residuo della  sanzione  è  dovuto  in un’unica soluzione. Il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento. La sanzione pecuniaria civile non ammette alcuna forma di copertura assicurativa  e  non  si trasmette agli eredi (a differenza dell’obbligazione relativa al pagamento del risarcimento del danno).

La reiterazione dell’illecito.

Ai sensi dell’art. 6 del provvedimento citato, si ha reiterazione nel  caso  in  cui  l’illecito  sottoposto  a sanzione pecuniaria civile sia  compiuto  entro  quattro  anni  dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di  un’altra  violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa  indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e  quelle  di  disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una  sostanziale  omogeneità  o caratteri fondamentali comuni.

Portata retroattiva.

Il D.lgs 15 gennaio 2016, n. 7, in virtù del principio del favor rei, estende l’applicazione delle disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Se, invece, il procedimento penale per il reato di ingiuria è stato definito, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, spetta al giudice dell’esecuzione revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottare i provvedimenti conseguenti.

Osservazioni conclusive.

Da un lato, dunque, la vittima di un ingiuria non dovrà più presentare denuncia, ma conferire mandato ad un avvocato affinché instauri un’ ordinaria causa civile; dall’ altro il colpevole non si sporcherà più la fedina penale. Queste sono le conseguenze dell’entrata in vigore del decreto legislativo in commento che, insieme all’ingiuria, ha depenalizzato ulteriori reati con lo scopo di deflazionare il sistema penale sostanziale e processuale.

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Normattiva: per sapere se una norma è ancora in vigore.

per via di diverse sanzioni amministrative fatte per infrazione del codice della strada, mia madre ha accumulato un debito con Equitalia di circa 5000 euro. Sia l’art. 7 della legge 689/81,
sia l’art. 199 del codice della strada affermano la non trasmissibilità agli erede di questo tipo di sanzioni. Vi sarei infinitamente grato sapere se queste leggi sono ancora vigenti oppure no.

Per sapere se un determinato testo normativo è ancora in vigore o meno, si può usare il sito ufficiale dello Stato italiano normattiva, che è appunto una raccolta, curata dall’Istituto poligrafico dello Stato, che indica la data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti e se questi sono ancora vigenti o meno.

Più in particolare, troviamo al suo interno sia l’art. 7 citato sia l’art. 199 del codice della strada.

Che, al momento in cui scrivo, sembrano essere ancora in vigore.

Chiaramente, le norme giuridiche bisogna essere poi in grado di leggerle e valutarne l’applicazione alla situazione o al problema che interessa, per cui molto spesso è preferibile non fermarsi al loro dato letterale ma cercare anche qualche articolo di commento, semplicemente con google, oppure, nei casi più complicati, o comunque importanti, sentire in ogni caso il parere di un avvocato.