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Figli maggiorenni ma in casa: e l’assegnazione?

sto valutando la separazione da mio marito .
Ho 3 figli maggiorenni che vivono in casa , uno che lavora e due all’università.
La casa non è di mia proprietà
Io ho un lavoro par time ( incerto )
La separazione sarà consensuale
Vorrei sapere che diritti ho in casa , secondo l’avvocata che ha interpellato mio marito io devo lasciare la casa .

Confermo innanzitutto che «avvocata» non si può proprio sentire.

Nel merito, a mio giudizio, essendo i vostri tre figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti, avresti tutti i diritti di chiedere l’assegnazione della casa familiare, provvedimento che ovviamente sarebbe destinato a decadere nel momento in cui tutti e tre i figli fossero usciti di casa dopo aver formato proprie famiglie.

L’art. 337 sexies, comma 1°, del codice civile prevede infatti che «il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo
prioritariamente conto dell’interesse dei figli» senza distinguere, a riguardo, tra figli minorenni e maggiorenni, ma solo – sia pur implicitamente – tra figli che ancora vivono con i genitori e figli che, al contrario, sono usciti dal nucleo per formare una propria famiglia.

Per maggiori approfondimenti a riguardo, puoi consultare il mio libro, in cui ho trattato la questione [Come dirsi addio nel modo migliore](https://amzn.to/3KfLodM).

Per quanto riguarda la natura consensuale della separazione, temo che la stessa si possa valutare solo a separazione conclusa, la possibilità di un esito giudiziale finché non si trova un accordo sui contenuti è sempre aperta.

Piuttosto, ti consiglierei di iniziare subito a lavorare concretamente sulla separazione.

Come insegna il mio metodo strategico, meglio passare prima possibile alla fase del fare.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi già di svolgere la trattativa, chiama ora lo studio al numero **059 761926** e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare da [qui](https://blog.solignani.it/assistenza-legale/consulenza/): in questo caso, sarà lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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Guarda questo (https://youtu.be/ksoPba2DM1A) per sapere meglio come funziona.

Ti lascio alcuni consigli finali che ti possono sempre essere utili:

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Onlyfans: quando ci va tua moglie.

É compatibile col dovere di lealtà derivante dal matrimonio la commercializzazione di immagini e video di contenuto sessuale tramite il portale onlyfans o altri analoghi?

In generale, credo proprio di no, anche se un minimo di
contestualizzazione deve essere a mio giudizio sempre considerata.

Contestualizzare cosa significa?

Semplicemente che si può considerare se l’attività di mercificazione, sia pure solo digitale, del proprio corpo da parte del coniuge é stata iniziata per – diciamo – pigrizia e brama di facili guadagni, come alternativa non certo obbligata ad un lavoro più tradizionale, ma meno redditizio, ovvero se cominciata, al contrario, in una situazione di indigenza familiare con scarsa capacità lavorativa alternativa.

👉 Un aspetto che rende degno di particolare considerazione una situazione del genere é il molto maggior discredito e, contemporaneamente, la sua molta maggior persistenza nel tempo, che si verifica sia per il coniuge che si dedica a tale pratica che per l’altro.

Se, infatti, la prostituzione tradizionale poteva essere esercitata con molta maggiore discrezione e riservatezza, quella che avviene in forma digitale non consente né alcuna forma di riservatezza né di #oblio.

Non vale obiettare, a riguardo, che le piattaforme come onlyfans consentono l’accesso solo ad un determinato numero di persone, gli iscritti, dal momento che il materiale che viene pubblicato tramite le stesse di fatto viene costantemente piratato e diffuso in rete in altri modi, una volta accaduta la qual cosa verrà dunque conservato potenzialmente per sempre.

La condotta della moglie o, se è per questo, anche del marito, dunque può essere di grave pregiudizio anche per i figli della coppia.

Da questo punto di vista, dunque, la prostituzione digitale, che, in prima approssimazione potrebbe sembrare una cosa più leggere di quella analogica tradizionale, in realtà rischia di divenire, all’esatto contrario, estremamente più pesante, perché si risolve in una continua e puntuale documentazione dell’attività stessa di meretricio, posto che proprio nella formazione e rilascio di documenti consiste l’attività stessa.

Va ricordato prima di concludere che non tutte le violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio sono causa di addebito, ma solo quelli che sono causa della rottura della coppia. Da questo punto di vista, possono assumere rilievo le considerazioni, sopra accennate, relative alla adeguata contestualizzazione del fatto.

Piuttosto, il genitore che va su onlyfans potrebbe incorrere in problemi legali non solo con l’altro genitore, ma anche riguardo ai figli, con potenziali interventi dei servizi sociali e anche altro, a seconda della situazione.

Tutto ciò con buona pace dei media italiani che sembrano suggerire quella carriera come rimedio a tutti i problemi.

Se hai bisogno di assistenza professionale per questo o per altri temi, chiama lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

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Se vuoi sapere più in particolare come funziona una consulenza con me, puoi guardare questovideo.

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Separazione giudiziale: 10 cose da sapere

  1. La separazione giudiziale è una procedura legalmente riconosciuta che consente alle coppie sposate di formalmente interrompere la loro relazione.
    2. Il processo di separazione giudiziale può durare anche alcuni anni, a seconda dei casi.
    3. Ogni membro della coppia può presentare una richiesta di separazione giudiziale alla corte.
    4. Il tribunale, durante la separazione, può emettere una sentenza parziale solo sullo status, facendo continuare il processo per le condizioni.
    5. La separazione giudiziale non equivale al divorzio, ma prevede la cessazione della convivenza e lo scioglimento della comunione tra coniugi.
    6. La separazione giudiziale di solito include la determinazione della custodia dei figli, l’assegnazione della casa e altri aspetti della vita della coppia.
    7. La separazione giudiziale può essere revocata in qualsiasi momento, dandoti la possibilità di riprendere la tua vita di coppia: basta fare una pratica di riconciliazione all’ufficio anagrafe del comune.
    8. Dopo un anno di separazione giudiziale, un coniuge può presentare una domanda per il divorzio, se desidera farlo.
    9. Durante il periodo di separazione, è importante che tu e la tua ex continuiate a rispettare i termini stabiliti nel decreto di separazione giudiziale.
    10. Per la separazione giudiziale è necessaria l’assistenza di un avvocato.

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Mantenimento ordinario: cosa comprende?

  1. Il mantenimento ordinario comprende i costi necessari per mantenere lo stile di vita della famiglia prima della separazione o del divorzio.
    2. Questi costi comprendono le spese della casa, come utenze, assicurazioni e manutenzione.
    3. Comprendono anche le spese di alimentazione, come cibo, vestiti e articoli di prima necessità.
    4. Non include anche invece le spese mediche, scolastiche e di istruzione, come rette scolastiche o universitarie, medicine o trattamenti medici.
    5. Le spese relative ai viaggi, come i biglietti aerei, le spese di trasporto e l’alloggio di solito non sono comprese nel mantenimento ordinario.
    6. Non comprende inoltre le spese per i servizi di cura dei figli, come le rette dei servizi di baby-sitting o le spese di istruzione extra.
    7. Non comprende, poi, le spese per gli hobby, come le lezioni di musica, i corsi di lingua, le attività sportive o i corsi di formazione.
    8. Può includere, ma dipende dalle circostanze, anche le spese per la formazione, come i corsi di formazione professionale o le spese per la ricerca di un lavoro.
    9. Può comprendere, anche in questo caso secondo le circostanze, anche le spese per l’assicurazione sanitaria, come le coperture assicurative per i figli.
    10. Infine, comprende anche le spese per l’intrattenimento, come biglietti per cinema, concerti o teatro.
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Divorzio in Tunisia: come farlo?

scrivo per capire se può aiutarci, il mio compagno tunisino residente in Italia da due anni ha iniziato pratica di divorzio da moglie tunisina in tunisia a maggio 2021, ma non riusciamo a cavarci le gambe.
Lui non può rientrare in tunisia perché richiedente asilo

Se l’operazione può avere natura consensuale, si può fare, secondo il diritto italiano, la separazione dapprima e il divorzio poi tramite convenzione di negoziazione assistita da stipulare online, cioè senza bisogno che la moglie venga in Italia, ma facendola collegare tramite webcam e microfono, facendola poi firmare davanti allo schermo.

In sostanza, il tuo attuale compagno, il marito, potrebbe venire presso il mio studio, mentre la moglie appunto parteciperebbe da remoto.

In Italia è previsto un duplice passaggio, prima separazione e poi, a distanza di sei mesi, divorzio, quindi la procedura sarebbe sostanzialmente da ripetere due volte.

Ma sarebbe sicuramente il metodo, nonostante tutto, più veloce e che offrirebbe più garanzie di concludere.

Se, invece, la cosa non può avere natura consensuale, ci sono grossomodo due strade da valutare:
– separazione e/o divorzio diretto giudiziali in Italia, tentando di chiedere al giudice italiano di applicare il diritto tunisino che prevede il divorzio diretto, così come previsto dalle norme di diritto privato in materia internazionale;
– collaborazione con un bravo legale tunisino per cercare di perfezionare la procedura di divorzio in Tunisia, facendo poi riconoscere la sentenza tunisina, previa traduzione, in Italia.

Se vuoi procedere con il lavoro, chiama adesso il numero 059 761926 e concorda il tuo primo appuntamento, che, se vivi e lavori lontano, può essere ovviamente anche in videochiamata; oppure acquista direttamente da qui, in tal caso sarà il mio ufficio a chiamarti per concordare data e ora del primo incontro, in presenza o da remoto.

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Accordi in house: se la Procura non autorizza.

Gli accordi in house per separazione, divorzio, affido, devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica competente per l’apposizione di nullaosta, in caso di assenza di figli, o autorizzazione, in caso di figli, per poter essere perfezionati e andare a buon fine.

Il magistrato deve dunque controllare gli accordi presi dai genitori con l’assistenza degli avvocati.

Che cosa succede se il magistrato della Procura ritiene che gli accordi non siano conformi agli interessi dei figli?

Semplicemente, rimanda tutto al tribunale, dove ci sarà un altro giudice a valutare la situazione più approfonditamente.

La norma di riferimento è l’art. 6, comma 2°, ultimo periodo, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261), che puoi visualizzare, nel testo attuale, su normattiva.

Secondo tale disposizione:

«Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3»

L’impressione, leggendo la normativa nel suo complesso, è che questo rinvio al tribunale non significhi necessariamente la «morte» dell’accordo, ma l’invio ad un giudice che farà un maggior approfondimento sul caso.

Ad ogni modo, tutto avviene automaticamente.

In tali casi, la cancelleria chiede il versamento del contributo unificato.

Poi viene fissata un’udienza per la comparizione delle parti, in seno alla quale verrà valutata la bontà dell’accordo.

A quanto pare, se l’accordo verrà ritenuto corrispondente all’interesse dei figli, la separazione, il divorzio o l’affido non verranno regolati da un provvedimento del tribunale, ma continuerà ad avere vigore l’accordo stesso, autorizzato non più dal procuratore della Repubblica ma dal presidente del tribunale civile; la legge infatti parla a riguardo di «accordo autorizzato», lasciando intendere che il presidente potrà lavorare sull’accordo stesso, senza fare un provvedimento a parte.

Non dovrebbe, dunque, innestarsi ad esempio un procedimento di separazione consensuale, divorzio congiunto o affido, con emissione di un provvedimento da parte del giudice.

Ciò può avvenire solo nell’ipotesi in cui il giudice stesso non ritenga di dare l’autorizzazione, proponga delle modifiche che magari le parti non accettano, decidendo di insistere per il testo originario.

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Vacanze previste solo per il padre: che fare?

genitori non coniugati con 2 figli minori
nell’accordo di affidamento sottoscritto e autorizzato dal Tribunale c’è scritto che il padre potrà tenere i figli con sé per la classica settimana continuativa ma nulla sul punto è specificato con riferimento alla mamma
la mamma vorrebbe portare con sé i figli minori in vacanza per una settimana il prossimo mese e il padre vorrebbe impedirglielo. Qual è il rimedio?

Per tante ragioni, quando si detta una clausola in un accordo di separazione o divorzio o affido, la stessa deve intendersi riferita a entrambi i genitori, considerato il principio di parità genitoriale, nonostante che il tenore letterale della stessa sembri riferito ad uno solo di essi, cosa che a volte vedo che può scappare.

Il primo passo per agire in una situazione del genere è sempre quello di inviare una diffida tramite avvocato in cui si chiede di voler acconsentire a a questa vacanza, considerando che il testo deve essere letto e interpretato nei sensi di cui al paragrafo precedente. Può essere utile, in questa sede, proporre anche un percorso di mediazione familiare, anche perché se i genitori si «incagliano» su cose di questo tipo, è facile che possano farlo anche su altro.

Se la diffida, e la trattativa successivamente innestatasi, non fossero sufficienti, allora si può valutare, con prudenza ed attenzione come al solito, un ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ., in seno al quale richiedere anche la formulazione della clausola scritta in modo infelice.

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7 cose sulla riduzione del mantenimento.

1) Il mantenimento può essere dovuto per i figli o per l’ex coniuge e può essere previsto in separazione, divorzio o affido.

2) Il mantenimento per il coniuge può venire meno quando lo stesso inizia una convivenza con un’altra persona.

3) Quando si verifica un fatto che può incidere sulla misura del mantenimento l’assegno non può essere ridotto col fai-da-te, ma bisogna sempre passare dal giudice.

4) La materia di famiglia, compreso il mantenimento, infatti é indisponibile e non se ne può disporre per contratto.

5) La riduzione del mantenimento dovuto per i figli é molto più difficile in generale da ottenere.

6) É abbastanza raro che il mantenimento per i figli venga ridotto, é più facile che venga eliminato al momento della loro autosufficienza.

7) In tutti i casi di soluzioni consensuali, come la separazione consensuale e il divorzio congiunto, ridurre il mantenimento é particolarmente difficile perché i giudici tendono a confermare ciò che uno ha firmato.

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Sposata con uno straniero: che fare?

sono sposata con un cubano da luglio 2021.ci siamo lasciati a fine giugno dopo mesi di sofferenza da parte mia perché era evidente che non mi amava. Lui ha un permesso di soggiorno per matrimonio valido 5 anni. Io voglio la separazione ma ho saputo che, solo con la separazione, il suo permesso di soggiorno è sempre valido e che lo dovrà convertire in permesso di soggiorno per lavoro solo dopo il divorzio. Io non lo trovo corretto e quindi vorrei sapere se c’è qualcosa che posso fare per impedire che lui si approfitti ancora della situazione.

A mio modo di vedere, sarebbe più opportuno che tu ti concentrassi e dedicassi le energie di cui disponi, che sono sempre limitate, alla trafila che ti attende, cioè separazione e, dopo il termine previsto dalla legge, divorzio.

La prima urgenza, infatti, è regolarizzare la tua situazione di fatto, considerato che non vivi più con questa persona e non condividi più nulla con lui.

Compiere tale realizzazione non è nemmeno così semplice né rapido, considerato che occorre sempre un doppio passaggio, quindi una doppia pratica, a distanza di tempo tra un incombente e l’altro, non esistendo il divorzio diretto.

Su un piano generale peraltro, la pratica legale non può, a mio modo giudizio, porsi il compito di danneggiare altre persone, ma solo quello di risolvere i propri problemi.

Nel tuo caso, tale strategia potrebbe rivelarsi molto dannosa per te stessa, considerando che la collaborazione di questa persona, dovendo realizzare separazione e poi anche, a distanza di tempo, divorzio, è tuttora molto preziosa, per riuscire ad esempio a risolvere consensualmente piuttosto che tramite una giudiziale che sarebbe enormemente più complicata.

Per tutte queste considerazioni, ti consiglierei di mettere prima possibile come unico tema di lavoro la pratica di separazione.

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10 cose sulla modifica condizioni di separazione, divorzio, affido.

1) La legge dice che in qualsiasi momento si può chiedere di cambiare le condizioni di una separazione, divorzio, affido.

2) Quindi, in teoria, si potrebbe sempre chiedere al giudice di cancellare, ridurre o aumentare un assegno di mantenimento oppure di variare il regime di gestione dei figli.

3) Nella realtà, i giudici non amano molto che venga chiesto loro di rivedere una situazione già regolamentata.

4) Questo è particolarmente vero se separazione, divorzio o affido sono frutto di una soluzione consensuale e non è nemmeno passato molto tempo dalla firma.

5) Infatti, se hai firmato e accettato tu quelle condizioni, come fai adesso a ricorrere alla magistratura per farle cambiare? I meri ripensamenti sono molto poco bene accetti dai giudici, che in questi casi non solo rigettano la tua domanda, ma ti condannano anche alle spese.

6) Per poter presentare una domanda giudiziale di modifica delle condizioni, é necessario che ci sia un fatto nuovo di una certa importanza.

7) Sono esempi di fatti rilevanti la perdita incolpevole del posto di lavoro, il matrimonio e l’uscita dalla famiglia di un figlio, un problema sanitario grave e così via.

8) Al di fuori di questi casi, la modifica delle condizioni a mio giudizio può avvenire solo consensualmente, tramite una convenzione di negoziazione assistita.

9) In caso di modifica consensuale, tuttavia, occorre che entrambe le parti siano d’accordo.

10) Per tentare di raggiungere un accordo, si può usare un percorso di mediazione familiare oppure si può dar corso ad una trattativa tra avvocati.

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