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Mantenimento ordinario: cosa comprende?

  1. Il mantenimento ordinario comprende i costi necessari per mantenere lo stile di vita della famiglia prima della separazione o del divorzio.
    2. Questi costi comprendono le spese della casa, come utenze, assicurazioni e manutenzione.
    3. Comprendono anche le spese di alimentazione, come cibo, vestiti e articoli di prima necessità.
    4. Non include anche invece le spese mediche, scolastiche e di istruzione, come rette scolastiche o universitarie, medicine o trattamenti medici.
    5. Le spese relative ai viaggi, come i biglietti aerei, le spese di trasporto e l’alloggio di solito non sono comprese nel mantenimento ordinario.
    6. Non comprende inoltre le spese per i servizi di cura dei figli, come le rette dei servizi di baby-sitting o le spese di istruzione extra.
    7. Non comprende, poi, le spese per gli hobby, come le lezioni di musica, i corsi di lingua, le attività sportive o i corsi di formazione.
    8. Può includere, ma dipende dalle circostanze, anche le spese per la formazione, come i corsi di formazione professionale o le spese per la ricerca di un lavoro.
    9. Può comprendere, anche in questo caso secondo le circostanze, anche le spese per l’assicurazione sanitaria, come le coperture assicurative per i figli.
    10. Infine, comprende anche le spese per l’intrattenimento, come biglietti per cinema, concerti o teatro.
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Divorzio in Tunisia: come farlo?

scrivo per capire se può aiutarci, il mio compagno tunisino residente in Italia da due anni ha iniziato pratica di divorzio da moglie tunisina in tunisia a maggio 2021, ma non riusciamo a cavarci le gambe.
Lui non può rientrare in tunisia perché richiedente asilo

Se l’operazione può avere natura consensuale, si può fare, secondo il diritto italiano, la separazione dapprima e il divorzio poi tramite convenzione di negoziazione assistita da stipulare online, cioè senza bisogno che la moglie venga in Italia, ma facendola collegare tramite webcam e microfono, facendola poi firmare davanti allo schermo.

In sostanza, il tuo attuale compagno, il marito, potrebbe venire presso il mio studio, mentre la moglie appunto parteciperebbe da remoto.

In Italia è previsto un duplice passaggio, prima separazione e poi, a distanza di sei mesi, divorzio, quindi la procedura sarebbe sostanzialmente da ripetere due volte.

Ma sarebbe sicuramente il metodo, nonostante tutto, più veloce e che offrirebbe più garanzie di concludere.

Se, invece, la cosa non può avere natura consensuale, ci sono grossomodo due strade da valutare:
– separazione e/o divorzio diretto giudiziali in Italia, tentando di chiedere al giudice italiano di applicare il diritto tunisino che prevede il divorzio diretto, così come previsto dalle norme di diritto privato in materia internazionale;
– collaborazione con un bravo legale tunisino per cercare di perfezionare la procedura di divorzio in Tunisia, facendo poi riconoscere la sentenza tunisina, previa traduzione, in Italia.

Se vuoi procedere con il lavoro, chiama adesso il numero 059 761926 e concorda il tuo primo appuntamento, che, se vivi e lavori lontano, può essere ovviamente anche in videochiamata; oppure acquista direttamente da qui, in tal caso sarà il mio ufficio a chiamarti per concordare data e ora del primo incontro, in presenza o da remoto.

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Accordi in house: se la Procura non autorizza.

Gli accordi in house per separazione, divorzio, affido, devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica competente per l’apposizione di nullaosta, in caso di assenza di figli, o autorizzazione, in caso di figli, per poter essere perfezionati e andare a buon fine.

Il magistrato deve dunque controllare gli accordi presi dai genitori con l’assistenza degli avvocati.

Che cosa succede se il magistrato della Procura ritiene che gli accordi non siano conformi agli interessi dei figli?

Semplicemente, rimanda tutto al tribunale, dove ci sarà un altro giudice a valutare la situazione più approfonditamente.

La norma di riferimento è l’art. 6, comma 2°, ultimo periodo, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261), che puoi visualizzare, nel testo attuale, su normattiva.

Secondo tale disposizione:

«Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3»

L’impressione, leggendo la normativa nel suo complesso, è che questo rinvio al tribunale non significhi necessariamente la «morte» dell’accordo, ma l’invio ad un giudice che farà un maggior approfondimento sul caso.

Ad ogni modo, tutto avviene automaticamente.

In tali casi, la cancelleria chiede il versamento del contributo unificato.

Poi viene fissata un’udienza per la comparizione delle parti, in seno alla quale verrà valutata la bontà dell’accordo.

A quanto pare, se l’accordo verrà ritenuto corrispondente all’interesse dei figli, la separazione, il divorzio o l’affido non verranno regolati da un provvedimento del tribunale, ma continuerà ad avere vigore l’accordo stesso, autorizzato non più dal procuratore della Repubblica ma dal presidente del tribunale civile; la legge infatti parla a riguardo di «accordo autorizzato», lasciando intendere che il presidente potrà lavorare sull’accordo stesso, senza fare un provvedimento a parte.

Non dovrebbe, dunque, innestarsi ad esempio un procedimento di separazione consensuale, divorzio congiunto o affido, con emissione di un provvedimento da parte del giudice.

Ciò può avvenire solo nell’ipotesi in cui il giudice stesso non ritenga di dare l’autorizzazione, proponga delle modifiche che magari le parti non accettano, decidendo di insistere per il testo originario.

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Vacanze previste solo per il padre: che fare?

genitori non coniugati con 2 figli minori
nell’accordo di affidamento sottoscritto e autorizzato dal Tribunale c’è scritto che il padre potrà tenere i figli con sé per la classica settimana continuativa ma nulla sul punto è specificato con riferimento alla mamma
la mamma vorrebbe portare con sé i figli minori in vacanza per una settimana il prossimo mese e il padre vorrebbe impedirglielo. Qual è il rimedio?

Per tante ragioni, quando si detta una clausola in un accordo di separazione o divorzio o affido, la stessa deve intendersi riferita a entrambi i genitori, considerato il principio di parità genitoriale, nonostante che il tenore letterale della stessa sembri riferito ad uno solo di essi, cosa che a volte vedo che può scappare.

Il primo passo per agire in una situazione del genere è sempre quello di inviare una diffida tramite avvocato in cui si chiede di voler acconsentire a a questa vacanza, considerando che il testo deve essere letto e interpretato nei sensi di cui al paragrafo precedente. Può essere utile, in questa sede, proporre anche un percorso di mediazione familiare, anche perché se i genitori si «incagliano» su cose di questo tipo, è facile che possano farlo anche su altro.

Se la diffida, e la trattativa successivamente innestatasi, non fossero sufficienti, allora si può valutare, con prudenza ed attenzione come al solito, un ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ., in seno al quale richiedere anche la formulazione della clausola scritta in modo infelice.

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7 cose sulla riduzione del mantenimento.

1) Il mantenimento può essere dovuto per i figli o per l’ex coniuge e può essere previsto in separazione, divorzio o affido.

2) Il mantenimento per il coniuge può venire meno quando lo stesso inizia una convivenza con un’altra persona.

3) Quando si verifica un fatto che può incidere sulla misura del mantenimento l’assegno non può essere ridotto col fai-da-te, ma bisogna sempre passare dal giudice.

4) La materia di famiglia, compreso il mantenimento, infatti é indisponibile e non se ne può disporre per contratto.

5) La riduzione del mantenimento dovuto per i figli é molto più difficile in generale da ottenere.

6) É abbastanza raro che il mantenimento per i figli venga ridotto, é più facile che venga eliminato al momento della loro autosufficienza.

7) In tutti i casi di soluzioni consensuali, come la separazione consensuale e il divorzio congiunto, ridurre il mantenimento é particolarmente difficile perché i giudici tendono a confermare ciò che uno ha firmato.

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Sposata con uno straniero: che fare?

sono sposata con un cubano da luglio 2021.ci siamo lasciati a fine giugno dopo mesi di sofferenza da parte mia perché era evidente che non mi amava. Lui ha un permesso di soggiorno per matrimonio valido 5 anni. Io voglio la separazione ma ho saputo che, solo con la separazione, il suo permesso di soggiorno è sempre valido e che lo dovrà convertire in permesso di soggiorno per lavoro solo dopo il divorzio. Io non lo trovo corretto e quindi vorrei sapere se c’è qualcosa che posso fare per impedire che lui si approfitti ancora della situazione.

A mio modo di vedere, sarebbe più opportuno che tu ti concentrassi e dedicassi le energie di cui disponi, che sono sempre limitate, alla trafila che ti attende, cioè separazione e, dopo il termine previsto dalla legge, divorzio.

La prima urgenza, infatti, è regolarizzare la tua situazione di fatto, considerato che non vivi più con questa persona e non condividi più nulla con lui.

Compiere tale realizzazione non è nemmeno così semplice né rapido, considerato che occorre sempre un doppio passaggio, quindi una doppia pratica, a distanza di tempo tra un incombente e l’altro, non esistendo il divorzio diretto.

Su un piano generale peraltro, la pratica legale non può, a mio modo giudizio, porsi il compito di danneggiare altre persone, ma solo quello di risolvere i propri problemi.

Nel tuo caso, tale strategia potrebbe rivelarsi molto dannosa per te stessa, considerando che la collaborazione di questa persona, dovendo realizzare separazione e poi anche, a distanza di tempo, divorzio, è tuttora molto preziosa, per riuscire ad esempio a risolvere consensualmente piuttosto che tramite una giudiziale che sarebbe enormemente più complicata.

Per tutte queste considerazioni, ti consiglierei di mettere prima possibile come unico tema di lavoro la pratica di separazione.

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10 cose sulla modifica condizioni di separazione, divorzio, affido.

1) La legge dice che in qualsiasi momento si può chiedere di cambiare le condizioni di una separazione, divorzio, affido.

2) Quindi, in teoria, si potrebbe sempre chiedere al giudice di cancellare, ridurre o aumentare un assegno di mantenimento oppure di variare il regime di gestione dei figli.

3) Nella realtà, i giudici non amano molto che venga chiesto loro di rivedere una situazione già regolamentata.

4) Questo è particolarmente vero se separazione, divorzio o affido sono frutto di una soluzione consensuale e non è nemmeno passato molto tempo dalla firma.

5) Infatti, se hai firmato e accettato tu quelle condizioni, come fai adesso a ricorrere alla magistratura per farle cambiare? I meri ripensamenti sono molto poco bene accetti dai giudici, che in questi casi non solo rigettano la tua domanda, ma ti condannano anche alle spese.

6) Per poter presentare una domanda giudiziale di modifica delle condizioni, é necessario che ci sia un fatto nuovo di una certa importanza.

7) Sono esempi di fatti rilevanti la perdita incolpevole del posto di lavoro, il matrimonio e l’uscita dalla famiglia di un figlio, un problema sanitario grave e così via.

8) Al di fuori di questi casi, la modifica delle condizioni a mio giudizio può avvenire solo consensualmente, tramite una convenzione di negoziazione assistita.

9) In caso di modifica consensuale, tuttavia, occorre che entrambe le parti siano d’accordo.

10) Per tentare di raggiungere un accordo, si può usare un percorso di mediazione familiare oppure si può dar corso ad una trattativa tra avvocati.

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5 cose sulla riconciliazione tra i coniugi.

1) Dopo la separazione, i coniugi possono riconciliarsi, decidendo di tornare a vivere insieme da marito e moglie.

2) In questi casi, si deve fare una apposita pratica presso l’ufficio di stato civile del comune.

3) La pratica è sostanzialmente gratuita e non richiede la
partecipazione di un avvocato, visto il favore della legge per la famiglia.

4) La riconciliazione annulla la separazione e dunque impedisce di richiedere il divorzio, determinando la revivescenza di tutti gli obblighi tra i coniugi.

5) Dopo il divorzio invece non si può più fare nessuna riconciliazione e gli ex coniugi, se vogliono rimettersi insieme anche ufficialmente, devono sposarsi di nuovo.

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riflessioni

Carta irricevibile.

«le domande inviate al curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile»

Leggo questa disposizione in una lettera inviata dal curatore ai creditori di un fallimento e mi vengono alla mente alcune immagini e riflessioni.

Il processo di digitalizzazione della giustizia è ormai andato molto avanti, tanto avanti che la beneamata carta ormai non viene più nemmeno accettata, se non in casi eccezionali o residuali.

Il sistema giudiziario ormai mastica solo bit.

Per oltre un decennio, mi sono trovato a spiegare ai miei clienti che il mondo della pratica legale era un mondo «fatto di carta», che possiede sue logiche burocratiche che non così di rado deviano da quelle comuni e dalla realtà delle cose, senza che su tale discrepanza si possa fare poi granchè.

Ora non mi rimane nemmeno più questa considerazione da fare, dovrò necessariamente dire, se vorrò essere aderente alla realtà, che si tratta di un mondo di bit, di zero e uno – cosa a seguito della quale i signori assistiti mi guarderanno ancora più interdetti di quanto già non facessero prima.

Mi ricordo anche di un collega avvocato che, una quindicina d’anni fa, quando si parlava delle allora opportunità offerte dalla digitalizzazione, dichiarò che lui si sarebbe sempre più ancorato a «questa», dove «questa» era una bella penna stilografica che, nel momento della dichiarazione, ebbe cura di alzare sempre più in alto, avvicinandola a sé, proprio come si sarebbe fatto con un vessillo, icona e contenitore di tutti i propri valori, rimirandola ed ostentandola con genuina soddisfazione.

Posso solo immaginare le bestemmie che ha dovuto tirare negli anni successivi di fronte alla sempre più incalzante digitalizzazione e ai sistemi che spesso nemmeno funzionavano.

Che cosa concluderne, comunque?

Non molto, in fondo.

Carta o bit, alla fine, sono modelli organizzativi: come tali, sono vincenti o perdenti a seconda della situazione che ci si trova a dover affrontare.

La digitalizzazione offre vantaggi innegabili, di cui magari ti parlerò in un post a parte, ma se ad esempio si concretizzassero le minacce di cracking informatici e molti terminali diventassero inservibili? Abbiamo visto diverse volte come specialmente i sistemi informatici della pubblica amministrazione siano sguarniti di adeguata sicurezza. Se, inoltre, la crisi energetica imponesse razionamenti anche nell’utilizzo e nella gestione delle apparecchiature informatiche? In questi scenari, molti, con giusta ragione,
tornerebbero a rimpiangere la celebre carta.

Per contro, anche la carta presenta i suoi svantaggi. Proprio in questi giorni ad esempio sto lavorando, i.e. ammattendo, sul recupero di una sentenza di separazione che è stata smarrita da tutti: entrambi i coniugi, precedente difensore, cancelleria del tribunale. Il documento non si trova da nessuna parte. Un po’ di digitalizzazione, anche solo come copia di riserva, avrebbe aiutato.

Come professionista, resta il fatto che devi lavorare sempre con ciò che passa il convento e secondo le sue logiche, senza affezionarti ad un sistema piuttosto che ad un altro, perché devi sempre essere in grado di produrre un risultato utile a prescindere dall’ambiente in cui ti trovi ad operare.

Torno a scrivere il mio ricorso fatto di bit.

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10 cose sulla conservazione dei documenti durante e dopo una pratica legale.

1) É buona norma, per i clienti di una pratica legale, creare una cartella o fisica o digitale o di entrambi i generi in cui inserire man mano i documenti della pratica stessa.

2) I documenti si possono, al limite, conservare anche dentro la mail, ma é preferibile sistemarli, in modo ordinato, all’interno di una cartella apposita.

3) Il rischio, conservando in documenti nella mail o in altri modi non ben ordinati, é quello di non trovare quello che ti serve al momento del bisogno.

4) Avere i documenti in ordine può servire in molti casi e per molteplici aspetti, puoi ad esempio aver bisogno di cambiare avvocato, di rileggere alcune cose, prendere qualche dato e così via.

5) É vero che in teoria si recupera tutto, però: ottenere la copia che ti serve potrebbe richiedere molto più tempo di quello che credi inoltre in alcuni casi potrebbe essere impossibile, come ad esempio in caso di smarrimento o furto del fascicolo.

6) Al termine di alcuni processi si ottiene un documento conclusivo importante e utile in occasioni successive, come una sentenza, un decreto di omologa di una separazione e così via: esso va conservato con cura e attenzione.

7) Mi sono già capitati diversi casi in cui, al momento di fare il divorzio, era impossibile trovare una copia del verbale di
separazione: non si trova più in tribunale, non ce l’ha più l’avvocato che ha seguito la separazione, non ce l’ha nemmeno il cliente e nemmeno l’ufficio di stato civile, dal momento che in fase di separazione il tribunale non manda una copia del provvedimento ma solo uno schema riassuntivo.

8) In tribunale queste situazioni sono molto più comuni di quel che si può pensare e possono accadere sia per smarrimento che per furto dei fascicoli che per incendio o altro.

9) La digitalizzazione dei procedimenti civili ha avuto inizio solo nel 2014: se il tuo documento é anteriore devi fare ancora più attenzione, perché in caso di smarrimento può essere anche più difficile trovarlo.

10) Conserva sempre con cura sia i documenti digitali che quelli cartacei che ti passa il tuo avvocato: in caso di smarrimento si può in alcuni casi fare la ricostruzione del fascicolo, ma non è sempre possibile e comunque non é così semplice.

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