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Compenso dell’avvocato per sinistri: dipende dal lavoro svolto.

20 giorni fa ho fatto un incidente autostradale mi hanno consigliato di mettere un avvocato ora lo vorrei revocare per mancanza di fiducia la risposta di questo avvocato è stata che io gli devo dare 1000 € per avere tutti i miei documenti inerenti all’incidente cifra assurda per una revoca dato che siamo ancora all’inizio vorrei sapere se e giusto che io paghi tale cifra dato che all’inizio non abbiamo accordato nulla sul compenso

Come sempre, dipende dal lavoro effettivamente sviluppato dal legale, che va accertato in concreto. Lavoro che, beninteso, può consistere anche in attività di studio, ricerca, approfondimento, ben possibile anche in un incidente stradale, a condizioni che magari ci sia qualche particolarità, ovvero telefonate, incontri, valutazioni e cose del genere, tutte le attività tipiche del legale.

In difetto di un accordo sui compensi, che è inusuale perché in caso di sinistri stradali solitamente si stipula un patto per un compenso a percentuale, si applicano i parametri previsti dalla legge, di cui tuttavia è inutile parlare perché bisognerebbe appunto conoscere e valutare gli stessi in relazione al lavoro effettivamente svolto.

In ogni caso, il legale non può comunque trattenere i documenti prima del pagamento, ma deve restituirli, per obbligo anche deontologico. Se non dovesse provvedere in questo senso, potresti valutare un esposto alle autorità disciplinari della professione.

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Consulenza medico legale nei sinistri: viene rimborsata?

Ho avuto un incidente qualche anno fa ora l’avvocato mi dice di dover fare la visita presso il medico legale versando una somma pari a 350 €..soldi che poi mi verrrano restituiti ! È possibile?

Le compagnie di assicurazione nei casi da me seguiti hanno sempre rimborsato ai danneggiati le spese per la perizia medico legale.

Al di là della prassi, l’art. 9, comma 2, del DPR 254 del 2006, prevede che «Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona».

Questo comma, nell’escludere il rimborso delle spese di assistenza legale, fa eccezione proprio per quelle spese per il medico legale, che quindi, a mente del regolamento, devono essere rimborsate.

Ad ogni modo, una propria consulenza medico legale è fondamentale da avere per ottenere il giusto risarcimento del proprio sinistro; in mancanza della stessa, non si hanno criteri e parametri di orientamento per capire a quanto si ha diritto.

Ti consiglierei pertanto di seguire senz’altro le indicazioni del tuo avvocato.

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Incidente con veicolo non immatricolabile: come muoversi?

sono stata tamponata da una moto Honda 450 cc Enduro senza immatricolazione e assicurazione. Ho contattato il fondo vittime della strada che però mi dice che non mi risarcisce perchè tale moto può circolare solo su pista e quindi loro non coprono il mio incidente. E’ vero che tale moto non è assicurabile? Cosa posso fare?

Ovviamente, non ho alcuna idea se questa moto sia immatricolatile e/o assicurabile o meno. Dalle foto che si possono vedere su internet, sembra una moto da cross che, come tale, potrebbe anche essere destinata ad utilizzo esclusivo su aree private.

Se però ciò sia vero in generale e per di più nel tuo caso particolare è una cosa da verificare, per lo più in concreto.

Nel caso in cui la situazione fosse davvero in questi termini, verrebbe a mancare il sistema e la legislazione della responsabilità da circolazione, destinata a disciplinare per lo più solo le ipotesi di circolazione di veicoli regolarmente immatricolati.

Resta, tuttavia, ovviamente la responsabilità civile «classica» del proprietario e/o conducente del mezzo, ragione per cui ti conviene rivolgerti in prima battuta, con una diffida, a costoro, chiedendo che siano loro a risarcire il tuo danno. Se il veicolo avrà una copertura assicurativa, sotto qualsiasi forma, saranno i responsabili del danno a indicarti la relativa compagnia, con la quale potrai svolgere la trattazione del sinistro, tenendo sempre presente che manca tuttavia l’azione diretta nei confronti della stessa.

Per la particolarità della situazione, ti converrebbe rivolgerti ad un bravo avvocato, di cui dovrai corrispondere il compenso, salvo che tu non disponga di una polizza di tutela legale.

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Sinistri stradali: il modello CID o CAI non è così determinante.

vorrei descrivere l’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio. Stavo percorrendo il tratta di strada che porta alla spiaggia il Casello Trappeto (PA) perchè ero andata al mare con la mia amica. Stavamo risalendo il tratto di strada quando a un certo punto, la strada è molto stretta la mia macchina e la macchina della controparte di cui non avevo nessun dato e che proveniva dal senso opposto, si sono strette in quanto l’altra parte non ha pensato di aspettare in una apertura alla sua destra per cui le due macchina hanno strisciato. Subito dopo la controparte ha chiamato il noleggio da cui aveva noleggiato l’auto e ci ha fornito il CID. Ero sotto pressione e in uno stato confusionale, ma non ho affetto detto che mi sarei presa tutta la responsabilità invece la controparte ha scritto ciò nel cid. Inoltre ha modificato la parte delle crocette che volontariamente avevo lasciato bianco e ha sbagliato a scrivere la data. Io ho firmato in un posto sbagliato. Può essere nullo?

Il modello CID o constatazione amichevole non ha tutta questa importanza nella ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali, molte sentenze, alcune emesse in processi che mi è capitato di seguire personalmente, lo disattendono.

L’ultima sentenza ad esempio è la numero 12845/2016, depositata il 21 giugno, della Corte di cassazione, secondo cui il CID va valutato unitamente a tutti gli altri elementi probatori.

La cosa che ti consiglio è far inviare però subito da un legale una diffida in cui contesti la veridicità del CID e, più specificamente, la compilazione avvenuta parzialmente dopo che avevi già apposto la tua sottoscrizione ad opera dell’altra parte, nonché gli altri elementi dubbi del caso.

Per il resto, mi pare un caso in cui con buona probabilità alla fine verrà riconosciuto un concorso di colpa.

Ti consiglio di farti seguire da un legale. Se non disponi di una polizza di tutela legale, il compenso del legale è a carico tuo, ma puoi vedere se riesci a concordare un compenso a percentuale, eventualmente con una piccola integrazione da parte tua.

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CTU preventiva: quand’è che si raggiunge una conciliazione?

a seguito di un sinistro stradale con ragione al 100%, e successiva perdita di lavoro, siamo arrivati a effettuare atp conciliativa ar t696 bis sia per la parte medico legale (che si e conciliata in sede) sia per la parte del danno economico(ove non si e conciliata in sede in quanto non si sono presentati dalla parte dell’assicurazione). le mie domande sono due…… dato che per la parte medico legale la conciliazione e andata in porto e l’assicurazione ritiene che non vuole pagare in quanto secondo loro dovrei fare causa per tutte due situazioni sia medico che economica posso fare emettere un decreto ingiuntivo solo per la parte medico all’assicurazione intanto che paghino l’atp conciliatoria e successivamente andare in giudizio per la solo parte economica?

La tua domanda purtroppo non è molto chiara e ci sono diversi aspetti che invece andrebbero visti per poter dare una risposta completa.

Tenterò comunque di dire quel che posso.

Innanzitutto, se è una procedura ex art. 696 bis cod. proc. civ. non è un’ATP, acronimo di Accertamento Tecnico Preventivo, che del resto è abbastanza desueto, ma una vera e propria CTU preventiva, uno strumento che usiamo anche noi molto spesso, per approfondimenti sulla quale ti rimando all’apposita scheda.

La parte che tuttavia non è chiara riguarda soprattutto l’avvenuta conciliazione.

In caso di conciliazione vera e propria, infatti, dovrebbe essere stato formato un processo verbale. Infatti, i commi 2° e 3° dell’art. 696 bis cod. proc. civ. prevedono che «Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.|| Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale».

Pertanto, se ci fosse un vero e proprio verbale di conciliazione, non ci sarebbe alcun bisogno, né, probabilmente sarebbe ammissibile, di un decreto ingiuntivo, in quanto sarebbe sufficiente richiedere l‘apposizione della formula esecutiva in cancelleria.

Se questo non si può fare, può essere che la conciliazione non sia stata formalizzata e si sia semplicemente raggiunto un generico parallelismo tra le opinioni dei vari consulenti, oppure che sia stata anche formalizzata, ma sia limitata all’ammontare del danno, senza estendersi anche ai profili relativi all’an del dovuto, cioè alla debenza stessa del credito, che, per quanto a tuo giudizio scontata, se non viene messa nero su bianco impedisce che si possa parlare di una vera e propria conciliazione.

In conclusione, per capire se e che cosa può essere possibile fare sarebbe necessario consultare i verbali del procedimento.

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Civile o penale: quale strada è meglio scegliere per tutelarsi?

In riferimento al post ” Pagamento doppio per errore: possono riavere i soldi?”, citi come articolo di legge di riferimento il 2033 del cod. civ..Qual è la differenza tra l’art. 2033 c.c. e l’art. 646 del c.p., o meglio quando è che si invoca il codice civile e quando il codice penale?

Il post cui si fa riferimento, lo dico a beneficio degli altri che leggono, è questo.

In una vicenda come quella non c’è, ovviamente, nessun reato, perché manca il dolo di chi ha percepito la somma di denaro che non gli spettava: egli confidava che i conteggi fatti dalla compagnia di assicurazione fossero corretti e aveva, considerata l’astrusità delle formule impiegate di solito nei contratti per il riscatto, poche possibilità di effettuare anche un controllo.

Per cui, se la compagnia di assicurazione volesse invocare l’art. 646 per ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito, la sua iniziativa giudiziaria fallirebbe, a mio giudizio, miseramente.

In altri casi ci può ben essere il concorso tra l’applicabilità della norma civilistica e quella penale, o, detto in altri termini, molto fatti giuridicamente rilevanti della vita di tutti i giorni possono essere illeciti sia civili che penali.

Un esempio molto banale è quello in cui una persona rimane vittima di un sinistro stradale riportando lesioni gravi. In quel caso, il fatto concretizza sia un illecito civile che un illecito penale, tanto è vero che spesso i danneggiati sporgono formale denuncia querela.

Come agire quando uno stesso fatto ha la duplice natura di illecito sia civile che penale è una questione molto importante di strategia di gestione della vertenza rispetto agli obiettivi che si pone la parte assistita. È importante che il legale incaricato sia in grado, o da solo o collaborando con colleghi di studio (questa seconda ipotesi è quella che più che altro seguo io stesso, collaborando con Franca che è penalista, mentre io sono più civilista), di apprezzare entrambi gli aspetti e valutare tutte le alternative, consigliando al cliente quale scegliere.

Ovviamente, la scelta può anche ricadere su entrambe, se si opta appunto per una tutela più completa, chiaramente dopo aver valutato adeguatamente i pro e i contro.

Qui ci sarebbe molto da dire, ad esempio un aspetto importante è sempre valutare la vincolatività della sentenza penale per chi si è costituito parte civile nel relativo procedimento, una cosa rispetto alla quale in un caso ad esempio mi è capitato di salvare un risarcimento in un danno da uccisione di cui mi sono occupato, dove il responsabile è stato assolto in sede penale, con la conseguenza che, se mi fossi costituito parte civile, il mio cliente avrebbe perso ogni diritto, mentre invece non avendolo fatto, abbiamo potuto svolgere l’azione in sede civile e conseguire il risarcimento, che era molto importante.

Come dicevo, ci sarebbe davvero moltissimo da dire, ma sono valutazioni molto tecniche che vanno riservate agli avvocati che si occupano, volta per volta, del caso in questione.

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Sinistro stradale con lesioni: come è meglio gestirlo?

4 mesi fa ho avuto incidente ,4 fratture scomposte e sono stata operata, ho 70 anni, la controparte viaggiava con passeggero , e nonostante le foto evidenzino come io ero sulla mia corsia, visto che l auto mezza distrutta era tutta dentro la mia corsia ,addirittura sbattuta sul marciapiede, la controparte ha cercato di usare l amico passeggero come testimone,dicendo che sono stata io ad invadere la sua corsia poi rimbalzando indietro, io ho tre testimoni ,uno che ha visto l auto che ha invaso mia corsia, e due arrivati qualche secondo dopo che han visto la mia auto tutta all ineterno della mia corsia, come da foto, loro avevano anche spostato l auto da luogo impatto.
abbiamo fatto richiesta verbale carabinieri per vedere cosa han rilevato, ma dobbiamo aspettare, perche il verbale necessita del nullaosta procura, visto che è saltato fuori che la controparte guidava in stato di ebrezza. cosa comporta questo??? poi volevo sapere per legge ogni punto di invalidita quanto sarebbe.

Visto che è un danno di una certa entità, ti conviene incaricare un legale di seguire la pratica, perché il rischio, in mancanza di un avvocato, di conseguire un risarcimento molto più basso di quello che ti spetterebbe, o addirittura di non conseguirlo o conseguirlo solo in parte, a seguito del riconoscimento di un concorso di responsabilità, è davvero molto alto.

Ci sono, specialmente nei sinistri con lesioni importanti come il tuo, aspetti tecnici e pratici che può disbrigare in modo corretto solo un avvocato esperto della materia, mentre confidare sulla correttezza e buona fede della compagnia di assicurazione che deve liquidare è davvero assurdo: le compagnie sono società commerciali interessate a liquidare il meno possibile e che fanno regolarmente tutto quello che possono per raggiungere questo obiettivo.

Ovviamente, prima di affidare l’incarico chiedi un preventivo, anche se la prassi invalsa nel settore è quella del compenso a percentuale in ragione del 10% del ricavato, che scatta peraltro solo se le spese legali non sono rimborsate dalla compagnia, cosa che secondo una recente sentenza di Cassazione sarebbe peraltro dovuta.

Ciò premesso, è normale che l’estrazione di copia del rapporto di incidente stradale richieda l’autorizzazione della procura, essendoci stato un possibile reato è stato aperto un fascicolo e c’è il segreto delle indagini preliminari, comunque basta fare un’apposita istanza, cui provvederà il tuo legale una volta che l’avrai incaricato.

Per quanto riguarda invece il danno biologico, intanto devi procedere alla determinazione del suo ammontare, cosa che puoi fare solo rivolgendoti ad un tuo medico legale – anche qui ti rinnovo l’esortazione a non fidarti delle conclusioni di quello della compagnia di assicurazione, ma a commissionare prima un accertamento ad un professionista di tua fiducia.

Una volta che avrai avuto la consulenza medico legale, che consiste appunto in una relazione scritta, alle conclusioni della stessa si possono applicare le tabelle attualmente previste. Per fare il calcolo in concreto, puoi usare una delle utilities che si trovano comunemente su internet.

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Spese legali per i sinistri: per la Cassazione sono dovute.

Si apre un importantissimo e ampio spiraglio per tutti coloro che sono rimasti vittime di un incidente stradale e devono rivolgersi ad un avvocato per tutelarsi adeguatamente.

Secondo la Cassazione, l’art. 9, comma 2, del regolamento contenuto nel d.p.r. 18.07.2006 n. 254, secondo cui, nei casi di indennizzo diretto, «nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico legale per i danni alla persona» è nullo e pertanto deve essere completamente disapplicato.

Questa disposizione era stata introdotta dal governo come vero e proprio regalo alle compagnie di assicurazioni, probabilmente frutto del solito lobbismo, lasciando milioni di danneggiati in balia delle compagnie stesse, senza quell’assistenza qualificata che solo la presenza di un legale competente avrebbe potuto garantire.

In questi anni, grazie a questa norma illegittima, le compagnie di assicurazione hanno potuto pagare risarcimenti largamente inferiori a quelli dovuti, approfittandosi dell’ignoranza della gente comune non assistita da un legale.

Questa sentenza della Cassazione, che riporto di seguito per chi vorrà leggerla nel suo testo integrale, è dunque importantissima, perché restituisce la difesa a tantissime persone.

È vero, sono passati anni, e la politica riesce sempre a fare porcherie come questa, ma è bello vedere che il sistema giudiziario, per quanto malandato, ha una sua coerenza, e che la nostra Costituzione, per quanto limitata e vilipesa, riesce qualche volta ad assestare colpi che smantellano vere e proprie ingiustizie.

Ecco i miei consigli finali.

Se non avete una polizza di tutela legale o giudiziaria, valutate al più presto di procurarvene una. È l’unico modo per essere davvero tutelati in un paese come il nostro che mette i cittadini all’ultimo posto.

Se rimanete vittima di un incidente stradale, specialmente se avete subito lesioni, non fidatevi automaticamente della vostra compagnia di assicurazione. Mi dispiace, ma lo dico per esperienza e lo posso dimostrare carte alla mano con tanti fascicoli che ho in studio. Incaricate un bravo, competente e degno di fiducia avvocato. Con questa nuova sentenza, le spese dovrebbero essere a carico della compagnia, in ogni caso potrete prendere accordi specifici sul punto e prevedere, in mancanza, un compenso a percentuale. Chiedete sempre un preventivo.


Suprema Corte di Cassazione

Sezione III Civile

Sentenza 20 febbraio – 29 maggio 2015, n. 11154

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18850/2011 proposto da:

HDI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARDILLO GIUSEPPE PLACIDO giusta procura a margine del ricorso;

  • ricorrente –

contro

V.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CORRIDORI 48, presso lo studio dell’avvocato TOSCANO ISIDORO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EDOARDO GAMBINO giusta procura a margine del controricorso;

  • controricorrente –

avverso la sentenza n. 535/2011 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 18/02/2011 R.G.N. 15373/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE;

udito l’Avvocato ISIDORO TOSCANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

In data (OMISSIS) V.V., assicurato per i rischi della circolazione della propria autovettura Fiat Brava, faceva pervenire al proprio assicuratore, la HDI Assicurazioni Spa, richiesta di risarcimento diretto dei danni subiti dalla propria vettura in un incidente, verificatosi l’(OMISSIS), causato dalla colpevole condotta di guida di C.V., conducente dell’auto Seat Ibiza tg (OMISSIS) di proprietà di C. D.. Il successivo (OMISSIS), la HDI trasmetteva al V. a mezzo di una raccomandata, indirizzata al suo legale, l’importo di Euro 1.650,00 per spese di riparazioni dell’auto e fermo tecnico. L’avvocato la tratteneva solo in acconto, perchè mancavano le spese legali. In data (OMISSIS) il V. richiedeva la notifica di citazione in giudizio della compagnia assicuratrice davanti al GdP di Firenze, il quale rigettava la domanda, ritenendo che le spese non erano dovute. Avverso tale decisione il V. proponeva appello ed in esito al giudizio il Tribunale di Firenze con sentenza depositata in data 18 febbraio 2011 condannava la compagnia HDI anche al pagamento delle spese stragiudiziali, ritenendo che esse costituissero pur sempre delle spese vive. Avverso la detta sentenza la soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrato da memoria. Resiste il V. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, articolato sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente deduce che il Tribunale l’avrebbe condannata oltre i limiti della domanda proposta dal V. in primo grado, in quanto il contenzioso rassegnato al Giudice di pace era costituito “dall’asserito mancato adempimento da parte della HDI ai propri doveri di assicuratore nel termine di legge” (v. pag. 11) mentre in appello il V. aveva presentato una domanda nuova, riguardante le spese di assistenza stragiudiziale, su cui il giudice di appello si pronunciava.

La doglianza non coglie nel segno. A riguardo, deve premettersi che l’interpretazione della domanda è attività discrezionale del giudice di merito la quale, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione, profilo che nella specie non è stato dedotto.

Nella fattispecie, il giudice di appello ha comunque con congrua motivazione escluso che il V. avesse proposto una domanda in primo grado ed altra in appello – poiché in entrambi aveva fatto valere il suo diritto alle spese stragiudiziali sottolineando in particolare che l’assicuratore aveva fatto pervenire al difensore del V. un offerta risarcitoria con lettera raccomandata dell’(OMISSIS), pervenuta in data (OMISSIS) (cioè cinque giorni prima della notifica dell’atto introduttivo) e che detta offerta non era stata accettata dal danneggiato in quanto non comprensiva delle spese per competenze legali (pari all’importo non contestato nel quantum di Euro 682,99 di cui alla fattura n. 31 del 23.4.08 (doc. 8 fase, di 1 grado di parte appellante).

Ciò posto, poiché, al fine di una corretta interpretazione di una domanda, occorre individuare l’effettiva volontà della parte e quindi il contenuto sostanziale della pretesa in una alle finalità in concreto perseguite, tenendo conto sia della volontà espressamente formulata sia di quella che possa implicitamente o indirettamente essere desunta dalle deduzioni o dalle richieste, dal tipo e dai limiti dell’azione proposta, dal comportamento processuale assunto, deve escludersi che la richiesta riguardante le spese di assistenza stragiudiziale costituisse una domanda nuova avanzata dal V. per la prima volta nel giudizio di seconde cure. Ne deriva pertanto l’infondatezza della censura esaminata.

Passando alle successive doglianze, va rilevato che la ricorrente, con il secondo motivo ha lamentato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per non avere il giudice di Appello considerato esaurientemente che l’accertamento sul quantum del danno materiale era stato oggetto di un accordo non contestato, non risultando questioni per la lievissima differenza sul “fermo tecnico”; che comunque il V. era stato avvertito che quanto pagatogli potesse essere considerato solo un acconto e che, ciò malgrado, aveva posto mano alla causa senza alcun preavviso nel cinquantacinquesimo giorno successivo alla richiesta di risarcimento in forma diretta.

Inoltre – ed il rilievo sostanzia il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9, – il giudice d’appello avrebbe erroneamente attribuito alla HDI l’obbligo di corrispondere il rimborso di spese “stragiudiziali” indebite, non essendo nulla dovuto a titolo di assistenza legale quando l’offerta tempestiva corrisponda all’effettivo dovuto, e peraltro incognite nel loro ammontare.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente prospettando, sia pure sotto profili diversi, ragioni di censura connesse tra loro, sono fondati e meritano accoglimento. Va, anzitutto esaminato il terzo motivo. A riguardo, torna utile premettere che l’art. 9. reg. n. 254/2006 – Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati – al comma secondo, statuisce testualmente: “Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”.

Le questioni di costituzionalità sono state dichiarate inammissibili in merito a tale articolo in quanto norma regolamentare, come tale, sottratta al giudizio di legittimità. Senza trascurare che il giudice rimettente avrebbe dovuto cercare altra interpretazione del complesso normativo di cui agli artt. 145 149 Cod. ass., e art. 9 reg., verificando se una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata avrebbe potuto consentire, “accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso” (v. Corte cost., 28/05/2010, n. 192).

Ora, prescindendo dai profili di illegittimità costituzionali, giova aggiungere che la norma regolamentare si fonda sulla delega contenuta nell’art. 150, comma 1, lett. d), c. ass., il quale demanda all’esecutivo di determinare, con proprio regolamento, “i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori”.

Tale previsione non è di per sé molto chiara, in. quanto alla dottrina ed alla giurisprudenza era sinora – sconosciuta la distinzione tra “danno principale” e “danni accessori”.

Si potrebbe pensare forse al danno da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria, ma in questo caso oggetto della previsione è la stessa obbligazione risarcitoria, non il danno, il quale o c’è o non c’è, ma se esiste non si vede come possa dividersi in principale ed accessorio. Il regolamento ha illuminato questa ambiguità, chiarendo in sostanza che se il danneggiato accetta l’offerta, non gli è dovuto alcun risarcimento per il danno eventualmente consistito nelle spese legali, nelle spese peritali di stima del danno al veicolo o di altri danni a cose (ad es., compenso ad un commercialista per una perizia di stima del danno patrimoniale derivato dalla perdita della capacità di guadagno o dall’anticipato pensionamento).

Tale previsione, tuttavia, desta varie perplessità. In primo luogo, va rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, “il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali. (Cass. n. 2275/06, Cass. 11606/2005).

Ora, anche qualora non si volesse condividere l’orientamento giurisprudenziale riportato, resta il fatto che i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato (o ad un perito diverso da quello medico legale) per l’attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell’altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate.

Tanto si desume dal potere del giudice, ex art. 92 c.p.c., comma 1, di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno rappresentato dalle spese stragiudiziali. Pertanto una norma regolamentare (e quindi una fonte di secondo grado) che escluda a priori il diritto al risarcimento di un tipo di danno che la legge (e quindi una fonte di primo grado) considera altrimenti risarcibile, appare difficilmente compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., ed è perciò nulla, alla luce del principio secondo cui i regolamenti in contrasto con la Costituzione, se non sono sindacabili dalla Corte costituzionali, perché privi di forza di legge, sono comunque disapplicabili dal giudice ordinario, in quanto atti amministrativi, in senso ampio.

In secondo luogo, l’interpretazione della norma potrebbe produrre una vera e propria eterogenesi dei suoi fini. Infatti, come accennato, il rimborso delle spese legali non è dovuto solo se il danneggiato accetti l’offerta dell’assicuratore: e dunque è agevole prevedere che il danneggiato tenderà a rifiutare qualsiasi offerta dall’assicuratore, se già ha chiesto assistenza legale o tecnica.

Senonchè, osserva questa Corte che la risarcibilità o meno del danno (di qualsiasi danno) dipende dalla sua natura giuridica, non dal suo contenuto economico. Così, un danno non patrimoniale potrà non essere risarcibile perché non rientrante nella previsione dell’art. 2059 c.c.; un danno patrimoniale potrà non essere risarcibile perché causato dalla vittima a se stessa, ex art. 1227 c.c.; ma certamente non può mai ammettersi che un danno, altrimenti risarcibile, perda tale sua qualità solo perchè sia consistito nell’avere il danneggiato effettuato un esborso in favore di Tizio piuttosto che di Caio.

Orbene, in tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno non già in base alla veste del percettore (sì al medico legale, no all’avvocato), ma in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, D.P.R. n. 254 del 2006, ex art. 9, comma 1, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all’avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. Quindi il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di”causalità”, ex art. 1223 c.c., e non di risarcibilità”. Da ciò consegue, ovviamente, che il D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9, comma 2, se inteso nel senso che esso vieta tout court la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali, deve essere ritenuto nullo per contrasto con l’art. 24 Cost., e va disapplicato.

Premesso ciò, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui non ha valutato se le spese stragiudiziali richieste erano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e dalle contestazioni sorte con l’assicuratore richiesto del pagamento o dall’inerzia di assistenza adeguata dello stesso. Inoltre (e con riguardo al secondo motivo), va osservato che l’art. 145 del codice assicurazioni statuisce che la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata, in fattispecie di soli danni alle cose, almeno 60 giorni prima dell’azione. La richiesta deve essere proposta nei termini di cui all’art. 148 cod. ass.. Ciò, a pena di improponibilità della domanda. Ciò significa che se tale richiesta non contenga tutte le voci di danno, ma ne escluda qualcuna, la domanda è improponibile limitatamente a tale voce esclusa dalla richiesta. Peraltro, l’improponibilità della domanda è rilevabile anche d’ufficio e il predetto onere, imposto al danneggiato di richiedere il risarcimento almeno 60 giorni prima di proporre relativo giudizio, costituisce condizione di improponibilità della domanda risarcitoria la cui carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. civ., Sez. III, 06/03/2012, n. 3449). Ne consegue l’accoglimento anche del secondo motivo in quanto non è l’assicuratore tenuto a compulsare il danneggiato in merito ad eventuali spese legali stragiudiziali necessarie nel caso concreto, ma deve essere questi che le ne faccia richiesta ex art. 145 c. ass., norma che si applica anche nell’ipotesi di richiesta al proprio assicuratore ex art. 149 codice delle assicurazioni. Tutto ciò premesso e considerato, il ricorso per cassazione deve essere accolto, limitatamente al secondo e terzo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia da condursi nell’osservanza dei principi fissati, la causa va rinviata al Tribunale di Firenze nella persona di diverso Magistrato, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015.

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diritto roba per giuristi

Negoziazione assistita: il modello di invito.

In vista della prossima entrata in vigore della legge sulla negoziazione assistita, che prevede espressamente ipotesi di improcedibilità in caso di mancato invio dell’invito a procedere alla stessa, abbiamo definito qui in studio un modello, facsimile o canovaccio da utilizzare, aggiungendolo mediante il solito «copia e incolla» agli schemi di lettere già esistenti, nei casi in cui si verta, chiaramente, in una delle materie per cui è previsto il previo invito obbligatorio.

Ci sentiamo di condividerlo, mettendolo a disposizione di tutti i colleghi che seguono il blog, anche per sottoporlo alla loro valutazione, invitandoli anche a leggere la nostra, più approfondita, scheda sulla diffida, nel cui contesto l’invito alla negoziazione è per lo più destinato a «vivere».

Naturalmente, questo invito può essere usato anche per le negoziazioni assistite in tema di separazione, divorzio, modifica condizioni, di cui il nostro studio è stato «pioniere», e cioè gli accordi in house.

In caso di osservazioni, lasciate pure un commento qui sotto, come al solito.

Buona giornata e buon lavoro a tutti.

Con la presente si formula espressamente invito, ai sensi degli artt. 2 ss. decreto legge 132/2014, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, GU n.261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 84, a procedere a negoziazione assistita per la risoluzione della vertenza sopra descritta.

Ai sensi dell’art. 4 legge cit., si avverte espressamente che la mancata risposta
a questo invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

Firma la presente il nostro assistito Sig. xxx, la cui autografia è da noi autenticata, con la sottoscrizione della presente, ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge cit..

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diritto

Posso fare causa alla compagnia per mala gestio del mio sinistro?

Ho un problema con Direct Line. Il 28/07/2012 ho un incidente con ragione. Il 18/10/2012 mi vengono liquidati 250 eu. pari ad una mia presunta corresponsabilità del 50%. Dopo varie mie rimostranze telef. e scritte mi vengono liquidati altri 250 eu,pari al 100% del valore della perizia del danno subito (500 eu,). Sul nuovo contratto Direct Line e sull’attestato di rischio però mi trovo un clausola di sinistro con responsabilità paritaria ed il premio ovviamente maggiorato. Le spiegazioni di Direct Line è che hanno dovuto risarcire anche la controparte. Domanda: posso appellarmi al fatto che avendomi risarcito il 100% del danno posso dedurre di aver ragione al 100% e quindi non capisco perché mi venga assegnata la corresponsabilità del 50% ? Vorrei fargli causa ma non so se il gioco vale la candela

E purtroppo non te lo posso dire con precisione nemmeno io.

Nel caso in questione, potrebbe esserci una fattispecie di mala gestio, che si ha appunto quando una compagnia non gestisce un sinistro con la diligenza necessaria.

In questi casi, e sempre che sia dimostrato, la giurisprudenza riconosce al cliente della compagnia il diritto a vedersi riassegnata la classe di merito più favorevole.

Però non è così facile giudicare l’operato di un liquidatore, che rimane in buona parte discrezionale.

Quindi quello che ti posso dire è che sicuramente potresti tentare la causa per mala gestio, che non sarebbe certo sballata o campata per aria, già solo per il fatto che a te hanno liquidato il sinistro per l’intero.

Ma poi l’esito dipenderebbe dallo svolgimento del giudizio, dalle prove acquisite o acquisibili e, in ultima analisi, da come la vedrà il giudice.

Purtroppo, se non disponi di un’assicurazione di tutela giudiziaria, tutte le spese intanto dovrai anticiparle tu, e hai anche il rischio di venire condannato al rimborso di quelle avversarie in caso di soccombenza.

Devi valutare con attenzione se procedere o meno.