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Strada vicinale aperta: qual è il regime di circolazione sulla stessa?

DOMANDA – vivo in una strada vicinale, non asfaltata e che non consente il passaggio di due auto affiancate, la strada non è chiusa ed è quindi percorribile da chiunque, vorrei sapere il limite massimo di velocità sulla suddetta strada.

— RISPOSTA – Il fatto che la strada non sia chiusa non significa necessariamente che si tratti di una strada pubblica o soggetta all’uso pubblico.

Prima di fare qualsiasi considerazione in ordine alla velocità massima praticabile sulla strada, cosa che poi renderebbe necessario anche capire chi sarebbe, in ipotesi, il soggetto deputato a sorvegliare il rispetto di tale limite, bisogna svolgere i necessari approfondimenti in ordine alla natura giuridica della strada.

Se, infatti, la strada fosse privata, si potrebbe anche ipotizzare di chiuderla, eventualmente, se del caso, con sistemi che consentono a tutti i proprietari o titolari di diritti di passaggio appunto di poter passare, come classicamente una sbarra con telecomando che viene consegnato a tutti gli aventi diritto.

Se, al contrario, la strada fosse pubblica, si potrebbe chiedere all’ente territoriale di riferimento di disciplinarla adeguatamente, tramite una negoziazione con lo stesso.

In tutti i casi, il primo passo che devi fare è incaricare un bravo avvocato di seguire la questione.

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diritto

Strada che serve tre palazzine e manutenzione: chi paga?

Abito in un appartamento che fa parte di tre palazzine che hanno l’area condominiale in comune e un’unica strada di accesso. Ora si pone il problema della manutenzione del muro di contenimento che costeggia la predetta strada di accesso. Volevo chiedere se sia possibile che una persona che possiede una casa di questa area condominiale possa vantare il diritto di passaggio senza dover sostenere le spese di manutenzione del muro e della strada? E poi volevo chiedere se il proprietario del terreno (posto ai margini della strada in questione) deve pagare le spese di manutenzione del muro visto che tale muro sostiene il suo terreno.

È certamente possibile che la strada sia una parte comune di una sola palazzina, ad esempio, mentre le altre due sono titolari solo di una servitù di passaggio sulla strada stessa.

Questo è solo un esempio, la situazione fondiaria e proprietaria va verificata in concreto, attraverso una analisi sia fattuale che giuridica.

Peraltro, se un soggetto è «solo» titolare di un diritto di servitù di passaggio non significa che non debba contribuire a pagare le spese di manutenzione della strada gravata dalla servitù stessa: il codice civile prevede un criterio a riguardo, di cui ho parlato molte volte nel blog e su cui puoi fare una ricerca nei vecchi post.

Prevede infatti l’art. 1069, comma 3°, del codice civile che «il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere per la conservazione della servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione ai rispettivi vantaggi».

Per quanto riguarda la questione del muro, anche qui va accertata con precisione la situazione dominicale dello stesso e ben potrebbe esserci un onere da parte del proprietario confinante di partecipare alle spese di manutenzione dello stesso.

Suggerirei di avviare una trattativa, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, al fine di approfondire lo stato dei luoghi sia in fatto che in diritto, per giungere poi ad un accordo circa la ripartizione delle spese, che potrebbe essere prezioso perché si potrebbe usare per questa occasione ma poi mantenere anche per tutte le future manutenzioni.

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diritto

Strada ad uso pubblico: si può limitare l’accesso?

Una stradina privata in origine.Da20 anni il comune la considera ad uso pubblico.Nessun esproprio e/o compravendita.Residenti e propr.5 , altri 5 solo con diritto di passaggio perchè affi.Il vicolo è di 3 metri di larghezza per i primi 50 metri e 3,75 metri per i restanti 50 metri.Il vicolo, lunghezza pari a 100 metri ,ha decorso curvo e chiuso alla fine. Si parcheggia e si esce in retromarcia nella sua parte terminale.Ci sono 4 attività commerciali che però hanno tutte sede nella via principale ma adoperano esclusivamente l’entrata dal vicolo(con TIR,furgoni e clienti) pur avendo altri accessi carrabili fatti dall’Anas su via principale proprio per gli esercizi comm.li.Ora aprirà una pescheria,finora era solo per commercio all’ingrosso, che utilizza sempre il vicolo.Esiste anche l’ufficio per l’impiego con parcheggio di auto dappertutto.Possiamo richiedere al comune di limitare l’accesso ai soli residenti?Si rischia la vita con il traffico che si crea ad ogni ora del giorno.

Questa è una richiesta che può senz’altro essere fatta, niente e nessuno ve lo vieta, anche a prescindere dalla natura giuridica e dal conseguente regime giuridico della strada.

Si tratta di un percorso di negoziazione in cui vi consiglierei di farvi seguire sia da un bravo avvocato che da un tecnico (geometra, ingegnere civile, architetto) competente.

L’avvocato potete prenderlo in qualsiasi parte d’Italia, mentre il tecnico è preferibile che sia del luogo.

Come residenti, potete costituire un comitato o comunque un gruppo in modo da dividere le spese e abbatterle sino a renderle trascurabili.

Iscriviti al blog, al podcast «radio solignani» e al canale YouTube per ricevere gratis contenuti come questi rilasciati in futuro.

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diritto

10 cose sulla servitù di passaggio.

1) Puoi ottenere il diritto di passaggio su un terreno altrui se non hai altro modo di raggiungere la strada pubblica e quindi il tuo immobile é intercluso.

2) L’impossibilità di raggiungere il tuo immobile può essere assoluta, cioè totale, o relativa, quando potresti sì raggiungerlo, ma solo con una strada molto scomoda o piccola, per la quale non passano ambulanze o vigili del fuoco.

3) L’impossibilità di raggiungere il tuo immobile, inoltre, può essere anche sopravvenuta, per effetto ad esempio di fenomeni naturali: la strada di cui disponevi é franata e non può più essere ripristinata.

4) Se ti trovi impossibilitato a raggiungere il tuo terreno e ti serve una servitù di passaggio il primo passo é chiederla al proprietario o ai proprietari dei fondi sui quali devi passare con una lettera o diffida di un avvocato.

5) Se i tuoi vicini sono disposti a concederti la servitù, si può sottoscrivere un preliminare di accordo con il quale si dettano le condizioni; poi devi andare da un notaio per costituirla con atto pubblico.

6) L’atto pubblico serve per la opponibilità della servitù a terzi: se il tuo vicino te la concede, ma poi vende il suo fondo e manca la trascrizione, chi acquista può toglierti legittimamente il passaggio.

7) Se i tuoi vicini, invece, non ti concedono la servitù, devi fare una causa per ottenerla dal giudice con una sua sentenza.

8) La causa puoi valutare di farla con il procedimento sommario ex art. 702 bis cod. proc. civ., specialmente se la situazione dei luoghi e le altre circostanze sono semplici da ricostruire e ben
rappresentate documentalmente.

9) Ai tuoi vicini, in caso di costituzione della servitù, spetta una indennità, cioè una somma di denaro che li compensa per il fastidio cagionato dalla servitù.

10) Nel caso della costituzione con accordo, l’indennità é determinata appunto di comune accordo, negli altri casi é stabilita dal giudice, di solito sulla base delle indicazioni del CTU.

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Secondo me la nomina di Gino Strada per la …

/nSecondo me la nomina di Gino Strada per la Calabria é una opportunità unica da non lasciarsi assolutamente sfuggire e certamente la strada migliore da percorrere in modo che non possa poi così mai essere nominato in Emilia.

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Secondo me i discorsi di Bergoglio sono scri…

Secondo me i discorsi di Bergoglio sono scritti da un terzetto composto da un giornalista di Repubblica, Gino Strada e padre Alex Zanotelli ??

Francesco a Bari per il ?G20? dei vescovi del Mediterraneo attacca l' "ipocrisia" dei Paesi che parlano di pace e armano la guerra, r?
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Comune e strade non carrabili: ha l’obbligo di asfaltarle?

Strada comunale non carrabile: deve intervenire il Comune? Un cittadino residente e titolare di concessione edilizia di un immobile ad uso residenziale in zona agricola, ha diffidato il Comune affinchè intervenga per rendere carrabile l’unica strada pubblica comunale che gli permetta di uscire dalla propria proprietà. Effettivamente la strada risulta da piano regolatore ma in tutti questi anni non è mai stata oggetto di interventi e/o di manutenzione straordinaria. Inoltre, si lamenta la condizione che a tutt’oggi l’unico modo per uscire dalla propria proprietò è quello di attraversare (illegalmente) il letto di un torrente. Vi chiedo se effettivamente il Comune ha l’obbligo di intervenire? Infine, sapete indicarmi se esistono delle sentenze in materia?

La prima cosa da fare è verificare, con estrema cura, attenzione e con il necessario grado di approfondimento, la effettiva natura giuridica della strada.

In materia di strade, infatti, la possibile classificazione è estremamente variegata e la sussunzione di una strada in una piuttosto che in un’altra categoria determina conseguenze rilevanti a livello giuridico.

Inoltre, classificare una strada non è quasi mai un’operazione facile o da dare per scontata, quindi occorre verificare che si tratti effettivamente di una strada comunale in senso proprio o non, invece, di un altro tipo di strada, potrebbe benissimo essere ad esempio una strada vicinale su cui insiste un uso pubblico, che in realtà è una strada privata su cui si sovrappongono posizioni di rilevanza pubblica.

Una volta determinata, con il massimo grado di precisione possibile, la probabilmente classificazione della strada, occorre, ulteriormente, studiare la situazione in cui la strada insiste e ciò sia dal punto di vista dello stato dei luoghi sia da quello della documentazione, a partire, ad esempio, dai rogiti di acquisto, che potrebbero contenere preziosi elementi a riguardo.

La situazione dei luoghi può essere rilevante per eventuali ipotesi di interclusioni, che ulteriormente potrebbero essere rilevanti per, sempre eventuali, costituzioni di servitù coattive di passaggio.

Avete fatto bene a diffidare il Comune, intanto, ad intervenire, state il probabile coinvolgimento dell’ente territoriale, se tuttavia tale iniziativa non è stata risolutiva, è richiesto un approfondimento ben maggiore.

Se credete, valutate l’acquisto di una consulenza per iniziare questo lavoro di approfondimento.

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È possibile asfaltare liberamente una strada privata?

ho trovato il blog cercando “norme su pavimentazione/asfaltatura” di strada privata, quale credo sia quella sulla quale sono frontista, in quanto proprietaria di una casa proprio lungo il primo tratto della stessa. Non abbiamo costituito un consorzio ma siamo pervenuti ad unanime accordo per provvedere ad asfaltare la suddetta strada. Ora è sorto il problema se sia o no lecito ricoprire di asfalto la strada. Parrebbe che ciò si vietato da norme che io non conosco e non riesco a rintracciare. Può aiutarmi? In sintesi la domanda è: quale norma, se esiste, vieta che si asfalti una strada privata? Può essere un’ordinanza comunale? Siamo nel comune di Arzachena.

Confermo che se c’è l’unanimità del consenso non c’è bisogno di costituire alcun consorzio, cosa che potrebbe servire solamente a determinare la compartecipazione del comune alle spese, ma che a mio giudizio non sarebbe conveniente per svariati motivi, né soprattutto di andare ad indagare, cosa ancora più complicata, sulla natura giuridica della strada.

Per quanto riguarda la possibilità di stendere un manto di asfalto sulla strada, ciò potrebbe avere rilevanza sotto il profilo urbanistico ed ambientale.

Anche per questo tipo di opera, probabilmente, infatti è comunque necessario ottenere un’autorizzazione da parte dell’autorità.

Il mio consiglio sarebbe quello di provare a sentire presso l’ufficio tecnico del comune di Arzachena, con l’assistenza di un tecnico (geometra, architetto, ingegnere civile) che comunque poi vi servirà per la pratica urbanistica e/o la gestione dei lavori.

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Servitù di passaggio da allargare e mantenere: come gestirla?

Da oltre 20 anni ho acconsentito il passaggio con mezzi agricoli e veicoli a motore a favore di un fondo dove esiste una malga che esercita l’alpeggio. Al conduttore di questo fondo ho anche (contestualmente alla servitù di passaggio) dato in affitto per il pascolo il terreno di mia proprietà dove esiste la strada privata di cui sopra. Le chiedo gentilmente se posso limitare il passaggio solo in dipendenza del contratto di affitto o se in futuro per mutate esigenze del titolare del fondo dominante (apertura di un agriturismo) sono costretto a concedere il transito anche ad altri? Che responsabilità mi possono essere inputate in caso di incidenti su tale strada (è in forte pendenza e priva di parapetti) come posso cautelarmi? Su un lato esiste una recinzione con filo spinato, le mucche a volte invadono la carreggiata costringendomi a soste pericolose, posso pretendere che, a sue spese, il proprietario del fondo dominante metta una identica recinzione?

La situazione riguarda aspetti relativi alla gestione di una servitù, quali il suo contenuto e la ripartizione degli oneri di manutenzione, che nel codice civile sono regolati solo in modo molto generale, tale per cui non è sempre facile calare i principi codicistici nei singoli casi cui essi devono essere applicati.

In virtù di questo, il primo approccio per la trattazione di una situazione del genere deve essere assolutamente negoziale, con l’obiettivo di tentare di raggiungere un accordo destinato a definire ogni aspetto che vi interessa. Facendolo in questo modo, peraltro, si può formalizzare l’accordo con un apposito documento, munito di valore legale, che come tale è in grado di prevenire future discussioni una volta per tutte.

In linea generale, si può comunque dire che il contenuto di una servitù non può di solito essere allargato o aggravato. Proprio perché la servitù rappresenta un’eccezione alla pienezza della proprietà privata, ciò che la servitù consente di fare non può essere liberamente esteso perché questo determinerebbe una ulteriore, ingiusta e considerata sconveniente «compressione» della proprietà privata – del fondo servente ovviamente.

Così se la servitù è stata concessa per il passaggio a piedi, non automaticamente si estende al passaggio con veicoli e non, ulteriormente, al passaggio con mezzi agricoli.

Naturalmente, in materia il primo problema è quello di interpretare il contenuto originario della servitù, dal momento che i titoli che prevedono le servitù – e sempre che ve ne siamo, considerato che si può trattare benissimo di servitù esistenti per usucapione o destinazione del padre di famiglia, nel qual caso l’interpretazione è ancora più difficile – sono di solito abbastanza generici, limitandosi ad esempio a prevedere una vaga «servitù di passaggio» senza specificare con quali modalità.

Ugualmente, per quanto riguarda le spese il codice civile prevede una ripartizione delle stesse tra il proprietario del fondo servente e quello dominante, ma con una disposizione talmente generica e, anche in questo caso, bisognosa dell’intervento di un interprete da non costituire certo un criterio univoco e preciso. Si tratta dell’art. 1069 cod. civ., secondo cui «il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi».

Man mano che il discorso prosegue, e diventa sempre più incerto e traballante il quadro di riferimento, dunque, si conferma la bontà dell’impostazione strategica che ti ho consigliato inizialmente, cioè quella di cercare di raggiungere un accordo.

Il primo passo è quello di far spedire da un avvocato, da scegliere con cura e con una buona propensione alla mediazione, una lettera in cui si aprono le trattative sul punto, chiedendo tra l’altro la realizzazione dell’altra parte di recinzione e specificando che occorre comunque prendere alcune decisioni relativamente alla manutenzione della strada e all’eventuale sottoscrizione, in comune, di una polizza assicurativa per i danni che dovessero derivare a terzi, oltre che per tutti gli altri aspetti del caso.

Ti consiglio quindi di incaricare un avvocato. Se vuoi un preventivo da parte nostra, puoi richiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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A che distanza posso costruire da una strada?

devo costruire una casa al confine vi è una strada privata chiusa che serve due proprietari, questa strada è stata ricavata cedendo anche da parte mia una porzione per la quale i proprietari possono accedere il sottoscritto ha una entrata diversa, chiedo a quale distanza da questa strada chiusa di 45 metri di lunghezza io debbo costruire la mia abitazione?

Il caso non è descritto con sufficiente chiarezza, in via generale si possono tuttavia fare le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, una strada non è generalmente considerata un’opera rilevante ai fini delle distanze, ma dipende comunque dalle caratteristiche della stessa, ragione per cui bisognerebbe conoscere con precisione lo stato dei luoghi, sia in relazione alla «strada» vera e propria sia in relazione a tutto il contesto circostante.

Questo tipo di valutazioni in diritto, infatti, non possono assolutamente prescindere da una analisi accurata e la più precisa possibile della situazione di fatto, spesso da condurre, oltre che tramite sopralluogo, mediante esame di planimetrie, risultanze ed eventuali relazioni tecniche da parte di un geometra, architetto, ingegnere civile.

La seconda osservazione da fare è che in tema di distanze tra le costruzioni hanno importanza fondamentale, per espressa previsione dello stesso codice civile, le fonti locali, cioè, di solito, i regolamenti comunali, che tuttavia possono essere integrati o comunque «governati» da altre fonti ancora, come quelli provinciali o regionali.

La disciplina posta in materia dal codice civile è di natura residuale, cioè vale solo se non ci sono altri regolamenti locali più dettagliati, che comunque prevalgono. Di solito questi regolamenti esistono, è abbastanza raro oggigiorno trovare situazioni in cui si applica ancora il codice civile, e prevedono distanze molto maggiori di quelle indicate dal codice civile.

Il mio consiglio finale è quello di incaricare sia un tecnico che un legale per approfondire adeguatamente la situazione.