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L’equa riparazione o ricorso in base alla «legge Pinto».

Il giudice lumaca.

Che cos’è.

Chi è stato coinvolto in un processo – civile, penale, amministrativo, pensionistico, militare, in una procedura fallimentare o concorsuale ovvero, a certe condizioni, tributario, ecc. – per un periodo di tempo considerato «irragionevole», cioè troppo lungo, può richiedere, in base alle disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89, meglio conosciuta come “legge Pinto”, una equa riparazione, cioè un risarcimento del danno allo Stato italiano, nella misura determinata dalla legge stessa in ragione degli anni o frazione eccedenti la durata ragionevole.

Secondo l’art. 2-bis, si considera rispettato il termine  ragionevole  per la durata del giudizio «se il processo non eccede la durata  di  tre  anni  in  primo grado, di due anni in secondo grado,  di  un  anno  nel  giudizio  di legittimità».

La legge Pinto è stata modificata col D.L.8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2013, n. 64 e col D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134. È stata poi modificata dalla legge di stabilità 2016, di tali modifiche abbiamo iniziato a parlare in questo post.

L’ammontare effettivo del risarcimento concesso dipende dalla materia del procedimento e dalla sede territoriale della Corte: di solito vengono liquidati risarcimenti più alti per questioni in materia di famiglia o status della persona, per procedimenti penali o pensionistici, meno per altre questioni; inoltre le corti d’appello che si trovano al Nord sono, solitamente, più di manica larga rispetto a quelle del meridione, parallelamente alla differenza del costo della vita, almeno tendenzialmente. In materia, valgono inoltre le regole poste dall’art. 2 bis della legge Pinto.

 

Il risarcimento può essere chiesto anche se il giudizio è terminato con una transazione e cioè mediante un accordo tra le parti (Cass. 8716/06, Cass. 11.03.05 n. 5398).

Il risarcimento va chiesto con ricorso alla Corte d’Appello territorialmente competente e viene deciso dalla corte con un decreto che poi va notificato al ministero, con una procedura simile a quella prevista per l’ingiunzione di pagamento.

Documenti necessari.

L’art. 3, comma 3, della legge Pinto, riformulato dal governo Monti con l’evidente scopo di mettere i bastoni tra le ruote a tutti coloro che hanno subito un processo e chiedono un giusto risarcimento dallo Stato, prevede oggi che unitamente al ricorso debba essere depositata «copia autentica dei seguenti atti: a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili».

Nei casi che ho seguito, al posto della copia autentica di atti di cui ero autore ho depositato gli originali e la corte d’appello li ha considerati validi; per tutti gli altri, occorre rivolgersi alla cancelleria per avere la copia autentica. I diritti di copia, se l’estrazione avviene ai fini della presentazione del ricorso per equa riparazione, non sono dovuti.

Consigli.

Non ci sono particolari consigli da dare, solitamente conviene sempre presentare il ricorso per equa riparazione, sia per motivi personali, cioè essere risarciti del danno subito, sia su un piano più generale per cercare di dare una smossa al sistema giudiziario attuale, che è eccessivamente inefficiente e tiene frenato tutto il nostro povero Paese.

I consigli sono quindi solo quelli generali di valutare bene il rapporto costi – benefici in relazione alle spese (nel sistema tariffario da noi proposto è molto facile farlo visto che non ci sono costi).

L’unica cosa da tenere bene presente è che il ricorso per equa va presentato entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo e che le sentenze di Cassazione in molti casi passano in giudicato immediatamente, essendo, diciamo così, l’«ultimo grado» di giudizio.

Scaduti i sei mesi, la parte è considerata decaduta dal potere di proporre il relativo ricorso.

Quindi è una decisione che è meglio valutare appena termina il processo.

Costi.

Il nostro studio, assume incarichi come questi solitamente con il sistema del compenso a percentuale, che può essere, a scelta del cliente, completo, cioè senza nessun versamento unico iniziale, ma con percentuale più alta per lo studio, oppure con un versamento iniziale, ma con percentuale più bassa per lo studio.

In questo modo, chi è rimasto vittima di un processo durato troppo a lungo può chiedere il risarcimento senza dover anticipare costi o anticipandoli, solo se sceglie di farlo, in misura minima.

Il procedimento non è soggetto a contributo unificato.

Se vuoi un preventivo, puoi scriverci compilando l’apposito modulo e descrivendo il tuo caso.

Per approfondire.

Per ulteriori informazioni sull’equa riparazione, potete leggere i numerosi post del blog sul tema dell’equa riparazione.

20 risposte su “L’equa riparazione o ricorso in base alla «legge Pinto».”

Si può procedere con la legge Pinto anche se si è soccombenti ? nel caso concreto un ricorso amministrativo dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (tra l’altro siamo stati condannati anche al pagamento delle spese processuali ). Grazie

Mi sono rivolta a un avvocato che mina chiesto 800 euro per farmi ricorso in base alla legge pinto . Successivamente e a mia insaputa si è domiciliato presso altro avvocato e ho pagato altre 600 euro . Ho vinto la causa nel 2011 ma ancora non sappiamo quando provvederanno a pagare 3000 euro stabiliti dal giudice . L avvocato però si è dichiarato antistatario e quindi il giudice ha liquidato altre 900 euro che andranno direttamente al legale . Questa cosa mi sembra strana ma alla mia richiesta di spiegazioni il legale mi riferisce che le mie erano solo un anticipo. Così facendo però il costo complessivo della causa ammonta a 800+600+900= 2300 euro . Non sono tanti visto che ne sono stati pagato 3000? Mi potete dire sposo fare un esposto all ordine degli avvocati ?

La legge Pinto sull’equa riparazione ha a che fare con la CEDU? Si può chiedere l’equa riparazione anche solo dopo il primo grado se il processo è durato oltre tre anni se non si intende proseguire fino alla Cassazione? Entrambi le parti hanno diritto all’equa riparazione?

La cedu è un’autorità giudiziaria che appartiene all’ordinamento internazionale, la legge Pinto rappresenta l’attuazione nell’ordinamento italiano della convenzione tra Stati che è presidiata A livello internazionale dalla cedu. L’equa riparazione si può chiedere dopo qualsiasi grado di giudizio, senza bisogno di andare in cassazione o nemmeno in appello. Il diritto spetta sia chi vince chi è chi perde, perché si tratta del risarcimento del danno morale che deriva dall’essere stato parte di un processo per un tempo eccessivo: anche chi ha torto, infatti, ha diritto di veder chiarita la sua posizione entro un tempo ragionevole.

Frase (è un nikiname è ammesso?).Buon giorno. Ho vinto il risarcimento,ma è stato omesso di presentare la copia della sentenza all’Avvocatura dello Stato o meglio presentata dopo l’omissione.I soldi,anche se in maniera ridotta(18 anni d’attesa)non arrivano e pare che non mi arriveranno piu’,infatti pare abbia perduto quanto mi sarebbe stato concesso ed anche l’anticipo spese legali che ho anticipato.Ho scritto giusto o è mia impressione,ma difficilmente mi sbaglio in base a quel poco che ho capito da alcune spiegazioni,oppure si è rimediato con ritardo? Grazie per la risposta.

Forse il collega ha notificato il decreto dopo la scadenza del termine dei trenta giorni.
E, stante la riforma che assimila questo procedimento a quello monitorio, il decreto così non notificato è diventato inefficace.
Se fosse vero, sarebbe un bel guaio.

Buongiorno, scusate ho due dubbi, mia nonna fu convenuta in causa nel 1992 ed il giudizio di primo grado si concluse nel 2008, ben due anni dopo la sua morte, ed il giudizio proseguì con gli eredi, fra cui mia madre, che a mezzo del proprio legale all’esito del giudizio ha proposto un primo ricorso ex lege Pinto, che però è stato rigettato con condanna alle spese in quanto l’avvocato non lo propose nelle qualità di erede ed in proprio, ma solo in proprio. Successivamente è stata proposto l’appello, da controparte, che si è concluso a settembre 2013.
Ci sarebbe ancora il termine per poter proporre il ricorso ex lege Pinto visto che l’appello è stato introdotto precedentemente al luglio 2009?
In caso affermativo si potrebbe richiedere il risarcimento per entrambi i gradi di giudizio o solo per il secondo dinanzi la Corte di Appello?
Grazie mille a chi risponderà

Dovrei vedere le carte, e in particolare la prima sentenza di rigetto. Se vuoi, mandamela tramite il modulo di contatto, così magari ti faccio, se lo vuoi, anche un preventivo per fare l’equa.

Causa civile: Inizio anno 2000, durata del processo di primo grado 8 anni.
Da circa 8 anni attendo una risposta in appello, poi forse ci sarà la cassazione, motivo del contendere, manufatti edificati arbitrariamente dal vicino di casa sul cortile in comproprietà richiesta di demolizione.
Documenti alla mano doveva essere una passeggiata , poi il C.T.U da me richiamato a precisare e una interpretazione alquanto singolare del giudicante di turno hanno allungato i tempi.
Il fabbricato era abusivo, ma dopo la citazione venne condonato,( ovviamente) senza il mio consenso.
A QUANTO AMMONTERA’ IL DANNO RISARCIBILE PER ECCESSO DI DURATA DEL PROCESSO ?
marzo 2015.

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