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Migliorare una strada quando un comproprietario non vuole: come fare?

Ho letto con interesse il suo articolo sulle strada interpoderali, pubbliche e private,mi chiedevo se potesse rispondere ad un quesito,magari di pubblica utilità per un integrazione al su citato articolo o per uno nuovo. Sono proprietaria di un terreno all’interno di una grande area privata. Il mio terreno è a valle ed ho diritto di passaggio per arrivarci. Il problema che attualmente l’accesso avviene attraverso una mulattiera,quasi impraticabile con mezzi comuni se non fuoristrada. La strada è di proprietà,a metà ciascuno,dei due proprietari a monte e con uno di essi sarei anche d’accordo sul dividerci al 50% i costi per asfaltarla,tenendo fuori l’altra proprietaria da spese,soltanto che quest’ultima non vuole proprio che venga realizzata perché “le piace passeggiare nella mulattiera” ed asfaltata non sarebbe “romantica” come lo è adesso. C’è la possibilità di realizzarla senza il suo consenso?

Si vorrebbe – se ho capito bene – fare un’opera di miglioramento e comunque di cambiamento dell’attuale strada. A favore di quest’opera sono uno dei due comproprietari del bene e la titolare del diritto di servitù, mentre l’altra contitolare del diritto di proprietà è contraria in quanto ritiene che la strada sia più bella così.

Un primo aspetto da approfondire riguarda i rapporti tra i due comproprietari e la possibilità, in caso siano proprietari per quote uguali, di ricorrere alla magistratura affinché autorizzi l’opera nonostante il diniego di uno dei due contitolari.

Un secondo aspetto potrebbe riguardare la messa in sicurezza della strada, che riguarda più l’assetto urbanistico e viario della zona, per il quale si potrebbe provare a sentire il parere o l’orientamento a riguardo dell’ufficio tecnico comunale.

Il primo passo per la trattazione di una situazione di questo genere resta comunque l’invio di una lettera, tramite avvocato, alla comproprietaria che non è d’accordo per la realizzazione dell’opera, evidenziando anche gli eventuali aspetti di sicurezza rilevanti, in cui la si invita ad una trattativa sul punto.

Se vuoi approfondire o procedere con l’invio della lettera, chiama lo studio al numero 059 761926 per concordare giorno ed ora del tuo primo appuntamento, ovviamente anche video o telefono; se preferisci, puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo secondo caso, sarà la mia assistente a chiamarti per concordare giorno ed ora della riunione sul tuo caso.

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Strada vicinale e manutenzione: chi deve, chi può, farla?

nel caso di una strada vicinale ad uso pubblico la cui manuntezione ordinaria non avviene da parte del frontista, può un singolo utente o un gruppo di utenti (che usano la strada per raggiungere la propria abitazione ma non sono frontisti) occuparsi della manutazione ordinaria della strada?
Nel nostro caso siamo 8 famiglie che non potendo più percorrere la strada vorrebbero a loro spese apportare una sistemazione ordinaria
Un singolo frontista può opporsi a lavori di manutenzioni ordinaria tipo chiusura buche e pulizia canali di scolo acque?
in che modo il frontista può opporsi? lettera? diffida?…

La situazione giuridica della strada vicinale ad uso pubblico è duplice.

C’è innanzitutto, tra i privati comproprietari, i frontisti, un comunione ordinaria basata sul noto concetto delle quote, così come si potrebbe avere per la parte comune di un condominio.

Poi c’è la partecipazione del comune, quale ente territoriale di riferimento, in virtù della titolarità di un diritto di passaggio pubblico, a vantaggio cioè della collettività.

Quando c’è bisogno di intervenire per la manutenzione di un’opera o bene oggetto di una situazione giuridica del genere chi dovrebbe intervenire? Ulteriormente, in caso di inerzia di chi sarebbe tenuto a intervenire, chi può eventualmente sostituirsi ad esso?

Le risposte non sono così facili e scontate e richiederebbero un approfondimento di un certo spessore.

Innanzitutto, è stato costituito il consorzio per la gestione e la manutenzione della strada vicinale, così come previsto dalla legge?

Le risposte, ancora, sono molto diverse a seconda che questo ente sia già stato costituito o meno e, in caso negativo, se si intenda costituirlo.

Naturalmente, i beni oggetto di comunione si amministrano, e manutengono, a maggioranza dei comunionisti, ma nelle strade vicinali la situazione è sempre più complicata.

A livello strategico, al netto di questo approfondimento che sarebbe da fare, suggerirei di inviare intanto una diffida a tutti i frontisti e all’ente territoriale, cioè al comune, in cui si rappresenta bene la situazione di necessità di manutenzione e si chiede di intervenire.

A questa diffida, trattandosi di una strada ed essendoci aspetti tecnici, non sarebbe male allegare una relazione, anche breve, redatta appunto da un tecnico, con anche un sintetico repertorio fotografico, con il duplice scopo di corroborare maggiormente la diffida ed iniziare a formare un principio di prova a favore.

Se vuoi valutare l’invio della diffida, puoi consultare la nostra offerta a riguardo nella apposita pagina. Clicca qui.

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Se vuoi approfondire con una consulenza, puoi valutare, dalla stessa pagina della diffida.

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Si può acquistare un fondo indiviso? E torturare il linguaggio?

Dovremmo acquistare un terreno agricolo di 7000mq ci sono 7 eredi di cui 1 non vuole vendere…. La mia domanda è…. Se la maggioranza decide di frazionare il terreno e vendere ognuno la sua quota si può fare???? Oppure ci vuole che sia d’accordo anche quell 1 x il frazionamento????

Va bene che i segni di interpunzione non costano niente, però non credo che sia un motivo per metterne quattro.

Uno, nel caso del punto interrogativo, e tre, nei puntini di sospensione, sono sufficienti, o no?

Poi vorrei fare un’altra domanda.

Il tempo che risparmi scrivendo «x» anziché «per» e «1» anziché «uno» o tralasciando l’apostrofo come lo impieghi?

Se non fossero attività dotate di particolare rilevanza, ti inviterei a riconsiderare questo stile, perché la piacevolezza della lettura, ma anche della composizione, di un testo, ha sempre il suo perché, ha sempre una sua importanza, nelle comunicazioni tra le persone.

Anche se non era sicuramente la tua intenzione, un testo compilato in questo modo trasmette un messaggio di sciatteria che non giova né a chi lo legge, né a chi lo scrive.

Non possiamo dare la colpa né al celebre t9, né alla «tastiera del cellulare»: si può avere uno stile eccellente scrivendo da qualsiasi periferica; basta, nei casi più laboriosi, essere più sintetici, restando nell’ambito della correttezza della nostra lingua, che è la più bella e la più musicale del mondo e non merita di essere torturata in questo modo.

Per quanto riguarda la tua domanda, se si tratta di un fondo indiviso, si possono vendere le singole quote, che sono sempre «porzioni» di un bene che resta indiviso, mentre non si può fare un frazionamento, che poi è una divisione, se non vi è il consenso di tutti i comproprietari.

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Scala contro finestra: chi vincerà?

ho un giardino in cui ho rifatto una scala per potervi accedere 4 anni fa.
il proprietario del’appartamento di sotto si è accorto (dopo 4 anni) che la scala oscura una delle due finestrelle di una camera e mi chiede di rimuoverla.
il problema è che a parte il fatto che non posso spostare la scala perché solo lì ho accesso, il suo “appartamento” secondo me è accatastato come cantina o comunque non ad uso abitativo: cosa posso fare?

Ovviamente, per poter dire se hai diritto di mantenere questa scala o meno la situazione andrebbe approfondita molto di più, soprattutto in fatto, cioè vedendo co precisione la situazione dei luoghi, degli immobili e della scala stessa.

pexels-photo-434645Nel caso questo diritto non ci sia, chiaramente quattro anni sono troppo pochi per averlo acquistato per effetto di istituti legati al decorso del tempo, come ad esempio l’usucapione.

Può essere, forse, che si possa pensare ad un tuo diritto di ottenere un passaggio per interclusione, dal momento che non hai accesso altrimenti, ma è un aspetto che abbisogna di molto maggior approfondimento.

Per quanto riguarda l’appartamento sottostante, purtroppo con i «secondo me» non si conclude mai niente, anche qui sono necessari accertamenti puntuali da parte innanzitutto di un tecnico, quindi in seguito di un legale.

L’osservazione generale che si può fare è che la situazione assomiglia molto ad una di quelle in cui conviene cercare di negoziare e trovare se possibile un accordo con l’altro condomino o confinante.

Quando io dico «cercare di negoziare» intendo a) cercare un avvocato bravo e con spiccate capacità di relazione, uno molto diplomatico per intenderci b) chiedergli un preventivo per seguire la vostra situazione. Non intendo invece il fai da te: purtroppo oggi la gente comune, priva di una preparazione non dico giuridica, ma derivante dalla pratica forense, ha davvero molte poche speranze di riuscire ad ottenere dei risultati concreti e positivi.

Purtroppo, gli avvocati bravi a negoziare sono pochi, ed è questa la vera tragedia del ceto forense, e di conseguenza del sistema giustizia e di tutti i suoi utenti, perché un avvocato asino in diritto è sicuramente tollerabile, anzi in certi casi è persino preferibile, dal momento che solo una piccola parte – per fortuna – delle vertenze viene definita applicando il diritto, ma un avvocato che non sa relazionarsi con gli altri, mettere da parte il proprio ego, usare modi diplomatici e condurre una trattativa in modo efficace è assolutamente inammissibile – eppure di analfabeti relazionali ne vedo tutti i giorni sempre di più, non fanno che aumentare.

Se vuoi un preventivo di assistenza da parte del nostro studio, puoi chiedercelo, gratuitamente, dall’apposita voce nel menu principale del blog.

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Padre che si risposa: come si divide eredità?

MIA MADRE E MIO PADRE SONO SEPARATI .LUI HA AVUTO UN’ALTRA FIGLIA DA UN’ALTRA DONNA. MIA MADRE E MIO PADRE HANNO COMPRATO CASA DURANTE IL LORO MATRIMONIO. ORA SE MIO PADRE CHIEDI IL DIVORZIO E SI RISPOSA CON LA SUA COMPAGNA DA CUI HA AVUTO UNA FIGLIA SUL SUO 50% HANNO DIRITTO ANCHE LORO AD UNA PARTE ANCHE SE LA CASA E’ STATA ACQUISTATA CON MIA MADRE?SE SI IN CHE PERCENTUALE?

Mancano alcuni dettagli essenziali per capire, innanzitutto, qual’è la situazione proprietaria della casa all’origine, a prescindere dalle vicende intervenute successivamente, e cioè il modo in cui è avvenuto l’acquisto della casa e il regime patrimoniale dei coniugi al momento dell’acquisto, due aspetti intimamente collegati tra di loro e interdipendenti.

Supponendo, seguendo la logica dell’ipotesi più probabile, che la casa fosse stata oggetto di comunione tra i coniugi, non in regime di comunione ordinaria, ma di comunione appunto tra coniugi che, secondo la celebre forma della corte costituzionale è una «comunione senza quote», allora la situazione giuridica potrebbe essere la seguente.

La casa era appunto oggetto di proprietà condivisa sia di tuo padre che di tua madre, ma è appunto una comunione dei beni tra coniugi, quindi il fenomeno è più simile a quello di una società commerciale con un proprio patrimonio sociale, dove al posto della società abbiamo la famiglia e nel patrimonio abbiamo i vari beni entrati in comunione tra cui la casa.

Si tratta di una comunione che si scioglie al momento del decesso di uno dei due coniugi o, come è probabilmente avvenuto nel tuo caso, al momento della separazione, che ha determinato il mutamento di natura della comunione, da comunione tra coniugi a comunione ordinaria.

Dunque al momento la casa, sempre nell’ipotesi che la configurazione originaria fosse quella tratteggiata nei paragrafi precedenti, è oggetto di una comunione ordinaria al 50% dei tuoi genitori.

Se tuo padre, previo divorzio, si risposa con la sua attuale compagna, al suo decesso la moglie, tua sorella e tu sarete chiamati alla sua eredità in ragione di 1/3 alla moglie e 1/3 ciascuno tu e tua sorella – supponendo anche qui che non ci siano altri figli. Dell’eredità farà parte il 50% della casa familiare, quindi alla fine dell’intera casa voi tre «avrete diritto» a 1/6 ciascuno, mentre gli altri 3/6 rimarranno comunque a tua madre.

Attualmente, invece, che non c’è nessuna seconda moglie, ma, in assenza di divorzio, la moglie di tuo padre è ancora tua madre, il 50% della ex casa familiare di proprietà di tuo padre andrebbe diviso come segue:

  • 1/3 a tua madre
  • 1/3 a tua sorella
  • 1/3 a te

Ciò sempre a condizione che non ci sia stata – anche qui manca un dettaglio fondamentale – separazione giudiziale con addebito a tua madre, nel qual caso tua madre non sarebbe chiamata all’eredità di tuo padre, che dunque sarebbe divisa solo tra te e tua sorella.

Se vuoi approfondire ulteriore, anche se non credo che possa valerne la pena, puoi valutare di acquistare una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Nullità del matrimonio e compravendita di immobili: che succede?

l’ annullamento del matrimonio, quali effetti produce su un contratto di acquisto di una casa, stipulato successivamente al matrimonio in regime di comunione dei beni? E’ comunque valido o l’annullamento del matrimonio annulla anche il successivo contratto di compravendita?

Per l’ennesima volta in due decenni, ricordo che le domande astratte nella pratica giuridica hanno molto poco senso. Bisogna parlare dei fatti e delle situazioni in cui si radica il problema, lasciando che sia il giurista interpellato a fare i più opportuni inquadramenti. Sarebbe stato molto meglio descrivere appunto la situazione concreta e il problema relativo che c’è da risolvere.

In linea generale, ad ogni modo, si può dire che sicuramente un contratto di compravendita rimane valido anche a seguito di nullità del matrimonio a che, al momento della stipulazione, vincolava uno o entrambi i contraenti.

Può essere più difficile capire quale sia la situazione proprietaria del bene, nel senso che va stabilito quale sia la sorte del regime patrimoniale tra i coniugi in dipendenza dell’annullamento e, se si suppone una sua caducazione, quali conseguenze ne derivino.

Peraltro, le conseguenze comunque sono destinate a cambiare a seconda di come è stata redatta la compravendita e di chi vi ha partecipato.

Ad esempio, se supponessimo che i coniugi erano in regime di comunione, come erano, che cosa accade nel caso di nullità, se, sempre ad esempio, all’atto ha partecipato solo uno dei due coniugi mentre l’altro lo aveva acquistato solo in forza dell’applicazione del ridetto regime di comunione?

È difficile ipotizzare che vi possa essere una comunione tra coniugi che si trasforma in comunione ordinaria, anche perché la comunione tra coniugi è, secondo una nota espressione della corte costituzionale, una «comunione senza quote».

Ed infatti la Cassazione, con la sentenza n. 11467/2003 ha precisato che in caso di annullamento del matrimonio, la comunione legale si scioglie, ma il regime patrimoniale legale, pur dopo l’avvenuto scioglimento della comunione, non si trasforma, di per sé, in comunione ordinaria e non soggiace alla relativa disciplina.

La situazione andrebbe approfondita molto di più. Se credi, valuta di acquistare una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Cointestare immobili a un coniuge: come si fa?

io e mia moglie ci siamo sposati in uno stato di separazione dei beni. Successivamente io ho comprato alcuni immobili ed ora però vorrei che lei fosse proprietaria al 50% di tutto come se avessimo comprato in comunione di beni. Come mi conviene fare? …posso fare una donazione di tutto quello che ho nella quota dal 50 % e contestualmente passare in regime di comunione per le cose future? Considerato che abbiamo tre figli.

Puoi donare o trasferire ad altro titolo – e magari questo può essere oggetto di approfondimento, al fine di realizzare legittime situazioni di risparmio fiscale – i cespiti immobiliari che hai già acquisito.

A parte, poi, sempre dal notaio, devi stipulare una convenzione matrimoniale per passare dal regime di separazione dei beni a quello di comunione.

Ovviamente, questa convenzione non è necessaria se il tuo scopo è solo quello di intestare i futuri immobili anche a tua moglie: sarebbe anzi sufficiente, e per certi versi anche più chiaro, far partecipare tua moglie, anche se in regime di separazione dei beni, ai singoli atti di acquisto degli immobili stessi.

Anzi, il regime di comunione dei beni ha delle implicazioni che vanno oltre la mera contestazione degli immobili e che ti consiglierei di approfondire come si deve con un avvocato di fiducia per capire se effettivamente, per la vostra famiglia, conviene il passaggio ad un diverso regime patrimoniale o meno.

Se vuoi un preventivo per questa cosa, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

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Comunione con mio fratello di una casa: come uscirne

Ho il 33% di immobile mentre mio fratello il 66% (ho fatto rinuncia all’eredita Di mio padre per debiti) . Mio fratello ha residenza ma non il domicilio, mentre io no (abito in un altro indirizzo). Lui non paga niente. Ha la posta intasata di atti giudiziari e multe. Non paga le immondizie ecc. dice che paga e lavora in nero, il suo denaro è gestito da una banca su internet e manda tutto all’estero, voglio togliermi da quell’immobile come fare? Ho pagato un avvocato che dopo lettere su lettere e firme, mio fratello straccia le lettere dell’avvocato.

È un problema comunque, di cui abbiamo parlato davvero tante volte, per cui, al di là di quello che diremo qui, ti invito anche a fare una ricerca tra i vecchi post, in modo da avere magari la possibilità di leggere altre considerazioni e avere altri angoli visuali.

Molto semplicemente, si tratta di una situazione di comunione ereditaria che determina, con il suo permanere, diversi problemi connessi al fatto che uno dei comproprietari, non avendo probabilmente nulla da perdere, non si interessa in alcun modo della gestione e anzi determina con il suo comportamento difficoltà in coloro che pure se ne vorrebbero occupare.

In astratto hai due possibilità di azione.

La prima sarebbe svendere la tua quota del 33% ad una persona disposta ad acquistarla sul mercato. Ovviamente, questa persona dovrà essere poi disponibile a promuovere tutte le pratiche che saranno necessarie per risolvere, in qualsiasi modo, la situazione con tuo fratello. Ovviamente, è difficile trovare un soggetto del genere, anche se non impossibile.

La seconda possibilità è coltivare tu personalmente questa posizione per arrivare ad una soluzione, che può essere delle più diverse:
– tu acquisti la quota di tuo fratello e lo liquidi, dopodiché tieni o vendi la casa;
– tuo fratello acquista la tua quota;
– regali a tuo fratello anche la tua quota
– ecc. ecc..

Per fare tutte queste cose, relative alla seconda possibilità, devi tuttavia riuscire ad instaurare un dialogo costruttivo con tuo fratello, cosa per la quale è più adatto, ad esempio, un mediatore familiare che un avvocato a mio giudizio.

Quindi il consiglio sarebbe per me quello di incaricare un mediatore familiare di provare ad intervenire nella situazione. Se vuoi ovviamente un preventivo da noi, siamo a disposizione, è sufficiente compilare il modulo che trovi in alto nel blog.

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Divisione giudiziale: devo accettare beni in natura?

Dopo aver lanciato causa per vendita giudiziale tutto asse ereditario,sono in attesa risultati stime CTU e CTP.

Villa Noemi € 3.000.000,- mia quota 16,6%
Villa Fioravante € 850,000,- mia quota 25%
Immobilare Brina € 300,000,- mia quota 25%
Cascina € 90.000,- mia quota 25%

La proposta di divsione bonaria delle sorelle, da me rifiutata,prevedeva liquidazione mie quote di Villa Noemi(16,6%)tramite assegnazione a me di Immobiliare Brina e Cascina.

Ovviamente ho rigettato la proposta bonaria,che ho ritenuto non omogenea e ho iniziato causa contro le sorelle.Desidero essere liquidata in contanti e non con immobili di scarso valore immobiliare.

Articolo 720 CC,prevede, nel caso di immobili non divisibili,assegnazione ai coeredi che hanno maggioranza,con conguaglio in danaro.Ma le sorelle non hanno fondi per pagare conguaglio.

Sarò costretta ad accettare conguaglio in immobili di scarso valore?

Dovrò accettare assegnazione immobili di scarso valore?

Come procedo?

L’art. 720 del codice civile prevede quanto segue: «Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto.»

Si tratta di una disposizione che attribuisce al giudice un potere discrezionale, evidente nell’uso dell’avverbio «preferibilmente», che non indica certo un obbligo di procedere in tal senso. Può essere importante o significativo al riguardo, vedere cosa opina in materia il CTU incaricato dal giudice.

In ogni caso, la disposizione stessa specifica che è necessario il consenso dei coeredi, per cui, se nessuno di essi chiede l’assegnazione per l’intero di uno o più beni, facendo poi un adeguato conguaglio agli altri, si procede comunque alla vendita con incanto, quindi alla collocazione sul mercato, tramite il procedimento previsto per le aste giudiziarie, dei beni stessi, con successiva divisione del ricavato monetario che, come tale, è sempre agevolmente divisibile.

In ogni caso, si tratta di eventi che potrebbero compromettere il tuo patrimonio, per cui, al di là di tutto, ti consiglio sempre di mantenere un approccio negoziale, cercando di raggiungere un accordo tra di voi.

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Casa familiare assegnata all’ex: come ottenere la divisione

Separato da 3 anni (separazione giudiziale) con assegnazione della casa mio figlio e alla mia ex. Matrimonio in separazione dei beni con casa e mutuo a mio nome. Da 2 anni non pago il mutuo, la casa non é stata ancora ne’ pignorata ne’ messa all’Asta. Ho cercato di convincere la mia ex a firmare per vendere la casa e dividere la somma ricavata, ma non ne vuole sapere nulla. Esiste un modo per poter vendere la mia casa? Se si, come?

Ne abbiamo parlato dozzine di volte nel blog, per cui ti invito a fare una ricerca nei vecchi post, che, ad oggi, sono oltre quattromila, un discreto deposito di domande / risposte giuridiche dove ormai è facile trovare risposta a molti dubbi, dal momento che tante domande sono ricorrenti.

In sintesi, le possibilità che hai sono le seguenti.

Innanzitutto, puoi vendere la tua quota di proprietà, che non ho capito se è intera o in comunione con tua moglie, però chi acquista dovrà rispettare il vincolo di destinazione impresso sull’immobile costituito in casa familiare a favore di tuo figlio, quindi non sa quando potrà prenderne possesso perché dipende da quando tuo figlio uscirà di casa. Molto difficilmente puoi collocare sul mercato un bene del genere, specialmente in un momento come questo.

Se la casa è in comunione, puoi chiedere la divisione giudiziale per tentare di «realizzare» la tua quota, ma anche in questo caso, anzi qui a maggior ragione, è evidente che è difficile che vi possano essere terzi interessati, per di più in seno ad una procedura forzosa, ad acquistare una quota di un bene su cui c’è comunque un vincolo di destinazione.

Il punto è che comunque la casa familiare finché tuo figlio non è diventato autosufficiente è destinata a restare al suo servizio, partendo da questo concetto puoi capire come i margini di manovra per poter realizzare qualcosa da quel bene siano molto limitati.

L’unico metodo per trattare situazioni di questo genere, e anche questo ormai l’avrò detto centinaia di volte, è quello della trattativa: devi negoziare, con l’aiuto di un bravo avvocato o mediatore familiare (non puoi affatto negoziare da solo…), con la tua ex per trovare una soluzione concordata. Se l’immobile è in comunione, potete venderlo e dividere il ricavato, la sua porzione di ricavato però deve essere sufficiente, magari con una piccola aggiunta, per consentirle di ottenere la disponibilità di una nuova casa in cui andare ad abitare.

Qui starà poi a te valutare quanto sei disposto ad allentare i cordoni della borsa per uscire almeno da questa situazione, facendo non quello che è giusto, ma quello che ti conviene, un’altra cosa che predico spesso…