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Modifica stato dei luoghi dopo CTU: si può fare?

Il nostro condominio confina con un caseificio. Ci sono evidenti infiltrazioni di latte dal muro maleodorante che infestano il condominio e intaccano la stabilità dell’edificio.
È stato effettuato uno scavo per verificare il punto di accumulo delle acque maleodorante.
È stato nominato un ctu che ha redatto relazione sfavorevole sebbene le numerose prove portate dalla parte ricorrente.
Il ctu ha chiuso e ricevuto le osservazioni del tencico di parte. È possibile modificare lo stato dei luoghi allargando lo scavo per dimostrare con ulteriore certezza che la causa delle corpose infltrazioni(lo scavo si riempie completamente) è il caseificio attiguo? Modificare lo stato dei luoghi a relazione del CTU già consegnata può pregiudicare qualcosa?

Nella tua situazione, mi sentirei di condividere con te le osservazioni seguenti.

  1. È possibile modificare lo stato dei luoghi allargando lo scavo, anche in considerazione delle prove portate dalla parte ricorrente.
  2. Per poter dimostrare con certezza che la causa delle copiose infiltrazioni sia il caseificio attiguo, è necessario allargare lo scavo.
  3. Lo stato dei luoghi può essere modificato esclusivamente a relazione già consegnata del CTU.
  4. Tale modifica non pregiudicherà il contenuto della relazione stessa.
  5. Sarà necessario mettere in atto i lavori di modifica dello stato dei luoghi sotto la supervisione del CTU per non compromettere la relazione.
  6. La relazione del CTU potrà essere adeguata in base ai risultati ottenuti dall’allargamento dello scavo.
  7. Lo scopo delle modifiche sopracitate è quello di verificare con certezza se le infiltrazioni provengano effettivamente dal caseificio attiguo.
  8. Se la relazione del CTU verrà modificata in base ai risultati ottenuti dal lavoro di allargamento dello scavo, essa potrà essere utilizzata come prova in un eventuale giudizio.
  9. La modifica dello stato dei luoghi, se effettuata in maniera corretta, non pregiudicherà nessun aspetto della relazione stessa.
  10. Se non vi saranno violazioni delle normative vigenti, non ci saranno conseguenze negative nell’effettuare le modifiche.

Ovviamente, prima di procedere occorre concertare ogni operazione con i soggetti coinvolti.

Se vuoi essere assistita da me nella gestione di questa fase, chiama lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

Puoi anche acquistare on line direttamente da qui: in questo secondo caso, sarà lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso. Aprendo questo link, senza obbligo di acquisto, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è a Vignola, provincia di Modena, in Emilia, questo primo appuntamento potrà avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Per inviarmi i documenti, potrai usare questa semplice guida.

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diritto

10 cose sulla servitù di passaggio.

1) Puoi ottenere il diritto di passaggio su un terreno altrui se non hai altro modo di raggiungere la strada pubblica e quindi il tuo immobile é intercluso.

2) L’impossibilità di raggiungere il tuo immobile può essere assoluta, cioè totale, o relativa, quando potresti sì raggiungerlo, ma solo con una strada molto scomoda o piccola, per la quale non passano ambulanze o vigili del fuoco.

3) L’impossibilità di raggiungere il tuo immobile, inoltre, può essere anche sopravvenuta, per effetto ad esempio di fenomeni naturali: la strada di cui disponevi é franata e non può più essere ripristinata.

4) Se ti trovi impossibilitato a raggiungere il tuo terreno e ti serve una servitù di passaggio il primo passo é chiederla al proprietario o ai proprietari dei fondi sui quali devi passare con una lettera o diffida di un avvocato.

5) Se i tuoi vicini sono disposti a concederti la servitù, si può sottoscrivere un preliminare di accordo con il quale si dettano le condizioni; poi devi andare da un notaio per costituirla con atto pubblico.

6) L’atto pubblico serve per la opponibilità della servitù a terzi: se il tuo vicino te la concede, ma poi vende il suo fondo e manca la trascrizione, chi acquista può toglierti legittimamente il passaggio.

7) Se i tuoi vicini, invece, non ti concedono la servitù, devi fare una causa per ottenerla dal giudice con una sua sentenza.

8) La causa puoi valutare di farla con il procedimento sommario ex art. 702 bis cod. proc. civ., specialmente se la situazione dei luoghi e le altre circostanze sono semplici da ricostruire e ben
rappresentate documentalmente.

9) Ai tuoi vicini, in caso di costituzione della servitù, spetta una indennità, cioè una somma di denaro che li compensa per il fastidio cagionato dalla servitù.

10) Nel caso della costituzione con accordo, l’indennità é determinata appunto di comune accordo, negli altri casi é stabilita dal giudice, di solito sulla base delle indicazioni del CTU.

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riflessioni

5 differenze tra separazione consensuale e giudiziale.

1) La separazione consensuale costa molto meno della giudiziale, sino ad un decimo, a volte anche oltre.

2) La consensuale si fa immediatamente o, tutt’al più, di solito in qualche mese, mentre la giudiziale dura diversi anni.

3) La separazione giudiziale può essere molto più traumatica per i tuoi figli, che possono essere sentiti in tribunale o assoggettati a CTU cioè consulenza tecnica d’ufficio da parte di uno psichiatra.

4) La consensuale di solito, dopo la sua conclusione, viene molto di più rispettata dagli ex coniugi, mentre nella giudiziale il conflitto é sempre più alto e tutto diventa più difficile.

5) Per fare la giudiziale é necessario andare in tribunale, mentre la consensuale si fa in studio dall’avvocato o anche in videoconferenza.

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12 cose sulla polizza di tutela legale.

1) É una forma di assicurazione che ti paga le spese sia legali che tecniche in caso di insorgenza di una vertenza imprevista.

2) Esiste sia per gli individui, che per le famiglie e le aziende.

3) Copre tutte le materie e le situazioni che non sono espressamente escluse.

4) Tra le esclusioni la materia successoria, separazioni e divorzi (anche se alcune forme invece sono ricomprese), le donazioni e altre materie da verificare prima di sottoscrivere la polizza.

5) É una forma di assicurazione molto diffusa all’estero e molto poco conosciuta in Italia.

6) Chi ha questo tipo di assicurazione di solito può scegliersi liberamente l’avvocato.

7) La compagnia paga le spese sia per il lavoro stragiudiziale che per quello giudiziale: in caso di esito negativo della causa, paga anche le eventuali spese di soccombenza.

8) Oltre all’avvocato, paga anche il CTU e i CTP di cui l’assicurato dovesse aver bisogno in corso di causa o anche prima della stessa.

9) Il costo é estremamente contenuto rispetto al valore che si riceve, il preventivo va chiesto al proprio agente sul territorio.

10) Ci sono tre principali compagnie specializzate in tutela legale: UCA, Arag e Das; sono compagnie che fanno solo tutela legale – consiglio di usare queste e non altre compagnie generaliste.

11) Da più di vent’anni predico a tutti di munirsi di e tenersi sempre negli anni una polizza di tutela legale: quando viene da me un cliente che ne ha una che si può usare per il suo caso, posso seguirlo in maniera molto più efficace; io lavoro molto meglio e lui non spende un centesimo.

12) Puoi sapere di più sulla tutela legale leggendo i vecchi post del blog all’indirizzo blog.solignani.it e ascoltando la puntata dedicata al tema di radio solignani podcast.

Appena possibile, acquista una polizza di tutela legale e mantienila sempre senza disdirla mai.

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riflessioni

10 cose sulla malasanità o responsabilità professionale medica.

1) Quando un medico compie un errore, può esserci un illecito sia civile che penale.

2) Chi é rimasto vittima di un errore medico, dunque, può agire sia per il risarcimento del danno (civilmente) che con una querela (penalmente).

3) Di solito é preferibile agire solo in sede civile, riservando la presentazione di una querela solo a ipotesi particolarmente gravi.

4) I medici e le strutture sanitarie sono coperte da assicurazione: é la compagnia a corrispondere il risarcimento del danno, per questi motivi vale quasi sempre la pena di curare la pratica di risarcimento.

5) La pratica inizia con l’invio della richiesta di risarcimento danni da parte dell’avvocato che di solito é una diffida inviata via PEC.

6) La diffida serve, tra le altre cose, ad ottenere una risposta dal responsabile del danno con l’indicazione della compagnia assicurativa con cui trattare il danno, oltre che ad interrompere la prescrizione.

7) O prima o subito dopo l’invio della richiesta danni, il danneggiato deve sottoporsi ad una consulenza medicolegale presso un medico legale di sua fiducia, che valuterà se il danno é risarcibile (an) ed a quanto ammonta (quantum).

8) Non tutte le volte che si subisce un danno a seguito di un trattamento sanitario c’è un danno risarcibile: occorre che ci sia una responsabilità specifica del medico, che ha commesso un errore – fare questo accertamento é compito del medico legale.

9) Una volta acquisita la consulenza medico legale si proverà a trattare il danno con la compagnia di assicurazione: in caso di accordo verrà sottoscritta un’apposita transazione.

10) In mancanza di accordo, i procedimenti più indicati per richiedere il danno in giudizio sono la CTU preventiva ex art. 696 bis cod. proc. civ. e, se non sufficiente, il 702 bis cod. proc. civ.

Per maggiori informazioni, contattami in privato.

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riflessioni

16 cose sulle spese legali.

1) Le spese comprendono il compenso del tuo avvocato ma anche, se perdi la causa, quella del legale avversario.

2) Il tuo avvocato può farti un preventivo per il suo compenso, ma non può prevedere se e quanto il €giudice potrebbe condannarti a rimborsare al tuo avversario.

3) Dopo il primo grado di giudizio potrebbero esserci altri gradi come l’appello e il ricorso in Cassazione e dunque nuove spese.

4) In caso di impugnazione, il giudice del grado successivo può cambiare la ripartizione delle spese anche per le fasi precedenti.

5) Se vinci e il giudice stabilisce che il tuo avversario ti rimborsi le spese, la misura potrebbe essere diversa da quella che hai pagato tu.

6) Potresti anche non riuscire a incassare le spese che il tuo avversario é stato condannato a rimborsarti, ad esempio se é insolvente.

7) Se anche il tuo avversario é stato condannato a rimborsarti, intanto il compenso del tuo avvocato lo devi pagare tu.

8) Se hai un reddito basso puoi chiedere il patrocinio a spese dello Stato, ma poi dovrai scegliere il tuo avvocato in un apposito elenco.

9) Un buon metodo per non pagare spese legali o costi di assistenza professionale é stipulare e mantenere una polizza di tutelalegale.

10) Potresti trovarti a sostenere spese vive molto importanti, come, in alcuni casi, il contributo unificato o il compenso del CTU .

11) Il tuo avvocato é obbligato a farti un preventivo per iscritto per quanto riguarda i suoi compensi.

12) Nel suo preventivo scritto, il tuo avvocato deve, per legge e per obbligo deontologico, indicare la sua compagnia di assicurazione.

13) Per controllare che la «parcella» di un avvocato sia corretta puoi prendere un altro avvocato, ma devi valutare che ne valga la pena perché bisogna studiare l’intero fascicolo e tutto il lavoro fatto per fare questo controllo.

14) Quando si raggiunge un accordo con gli avversari le spese sono sempre compensate, cioè ognuno si paga il suo avvocato.

15) Anche quando vinci una causa il giudice può stabilire che le spese siano compensate: ognuno si paga il suo avvocato.

16) La valutazione sui costi e sulle spese é una delle valutazioni fondamentali da fare prima di aprire una vertenza o una causa di qualsiasi natura – purtroppo non tutte le voci sono prevedibili e predeterminabili.

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CTU erronea: come denunciare il tecnico?

In corso di causa, il Giudice a mandato il CTU x fare una perizia del luogo. Il mio avv. to non si è presentato,a mandato un suo consulente che non si è opposto su nulla,l’avvocato della contro parte a detto lui al C T U dove doveva fare la perizia, la fatta dove non doveva farla, io ho tanto reclamato ma non e servito a nulla. In questo modo ha fatto una perizia a favore della contro parte. Io vorrei denunciare il C T U come devo fare?

Prima di tutto, non si capisce in che cosa questa CTU sarebbe stata infedele. L’unica cosa che riferisci è che ci sarebbe stata una «sostituzione di luoghi», cosa che però non è per niente chiara.

La prima cosa sarebbe capire quali sarebbero i difetti o vizi di questa perizia, in mancanza di questo non si possono fare valutazioni utili a mio modo di vedere.

Per quanto riguarda la partecipazione del tuo avvocato alle operazioni tecniche, si tratta di una cosa consueta: figurati che io in venticinque anni di professione non sono mai andato, nemmeno una volta, ad una CTU. Ho sempre lasciato che fosse il CTP a partecipare.

Anche per la valutazione dell’operato del tuo consulente di parte occorrerebbe avere maggiori dettagli: «non si è opposto su nulla», di nuovo, non significa niente, se non si è in grado di capire quali sarebbero i vizi della perizia. Infatti, se la perizia fosse corretta, sarebbe altrettanto corretto l’eventuale silenzio del consulente di parte, una cosa, anche questa, abbastanza comune.

Il consulente di parte, peraltro, anche se non vengono menzionati suoi interventi a verbale, è difficilmente immaginabile che possa rimanere del tutto silente: più probabilmente partecipa alle operazioni, dialogando e interagendo col CTU, determinando comunque una perizia finale diversa da quella che ci sarebbe stata se egli non fosse stato presente.

In conclusione, per vedere se e come poter far valere gli eventuali vizi, difetti ed errori di questo elaborato peritale, è necessario un approfondimento. Valuta se credi di acquistare una consulenza.

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A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c.: si può ampliare la domanda originaria?

Con una significativa pronuncia, che tenta di fare chiarezza sulla “spinosa” questione in ordine alla “genericità” della domanda di invalidità civile, il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, nel procedimento R.G. 8142/18, ha autorizzato parte ricorrente all’ampliamento della domanda giudiziaria, consentendo l’estensione della medesima fino all’indennità di accompagnamento, inizialmente non richiesta con l’atto introduttivo della causa.

Il Giudice ha stabilito che, considerata la natura “intrinsecamente” generica della domanda di invalidità civile, che non distingue le specifiche prestazioni, vadano pedissequamente rispettati i principi di cui all’ art. 149 dis. att. c.p.c.., il quale apre alla possibilità che il requisito sanitario sorga nel corso del giudizio, solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo.

Tale ordinanza, peraltro, va a raccordarsi perfettamente con una posizione già espressa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 10457/1999.

La soluzione appena esposta, oltre a soddisfare evidenti ragioni di economia processuale, va nella direzione di tutelare adeguatamente il ricorrente, consentendo al medesimo di ottenere adeguata valutazione della propria condizione senza la necessità di proporre una nuova domanda all’INPS.

In via analogica, per le medesime ragioni di natura sostanziale in ordine al carattere “generico” della domanda di invalidità civile ( che non distingue tra assegno di invalidità,  pensione di inabilità e indennità di accompagnamento) dovrebbe altresì ritenersi impugnabile  un verbale di “revisione”, che, seppur migliorativo rispetto al verbale di primo accertamento (è il caso di un 80% di invalidità preceduto da un 70%), venga comunque ritenuto insufficiente dal richiedente (che, ad esempio, ritenga di avere i requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento).

Nulla, infatti, avrebbe impedito alla competente Commissione Medica, in sede di revisione, di riconoscere l’indennità di accompagnamento qualora avesse ritenuto sussistente il relativo requisito sanitario.

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Credito di oltre 200.000 euro e niente di aggredibile: che fare?

abbiamo un credito da esigere di 220.000 euri. il ns avvocato ha fatto tutto secondo le regole, ma nessuno si è presentato (il debito è diviso per tre persone di famiglia). Pare che sui conti ci sia poco o niente. adesso ha presentato il pignoramento immobiliare sulla casa dove vivono queste tre persone…sono sfiduciata perchè le vendite all’asta sono lunghe (abbiamo 67 anni) e poi, come lei ha scritto, bisogna pagare tanti soldi per la pubblicità, Cosa fare? lasciar perdere tutto? Ma possiamo anche noi detrarre questi mancati pagamenti dalle tasse? Alla fine noi onesti dobbiamo soccombere…grazie alla giustizia che non funziona

La giustizia civile, nel nostro paese, è considerata un affare tra privati. Lo Stato ti mette a disposizione gli strumenti, poi spetta a te valutare innanzitutto se del caso utilizzarli, dal momento che comportano sempre un investimento, e in quale forma; resta poi a tuo carico il rischio che questi strumenti non conducano ad alcun risultato. L’incasso di un credito da parte tua non è considerato un interesse dello Stato, che si limita ad offrirti strumenti limitati, che devi poi valutare tu se usare e come. Il discorso è diverso per la giustizia penale, che è considerata un interesse anche dello Stato, considerato che c’è un interesse pubblico a che, ad esempio, i responsabili di gravi reati siano detenuti e non possano circolare liberamente mettendo in pericolo le persone e le cose.

In realtà, anche la giustizia civile rappresenta un interesse pubblico perché, se anche su questo versante le cose non funzionano, si determina un danno per tante cose di interesse pubblico, come ad esempio, prima tra tutte, l’economia. Però questo non è sentito né dal popolo né dalla classe politica. Ognuno di ricorda della giustizia civile solo quando ne viene coinvolto direttamente e rimane scandalizzato dallo stato in cui si trova questa funzione dello Stato. Fino ad allora, nessuno ne parla. Se fai caso ai programmi dei partiti politici, si parla sempre solo di giustizia penale e mai di giustizia civile.

Se leggi, come ti consiglio, la mia scheda sul recupero crediti, vedrai che da anni suggerisco a tutti coloro che si accingono a recuperare un credito di valutare prima di fare qualsiasi cosa la convenienza di un’azione di recupero, perché in molti casi conviene davvero lasciar perdere e non perdere altri soldi.

Non è certo quello che è giusto, ma è sicuramente quello che conviene, secondo il concetto alla base del mio indirizzo strategico per la trattazione dei problemi legali.

Ma chiudiamo questa sia pur fondamentale parentesi per vedere che cosa si può dire nel vostro caso.

Innanzitutto, non è chiaro se si tratti di una obbligazione solidale o parziaria – sarebbe parziaria se derivasse, ad esempio, da una successione, solidale con ogni probabilità negli altri casi, considerato che la solidarietà è la regola. Questa è una distinzione in linea di principio molto importante, perché in caso di obbligazione solidale si può chiedere l’intero capitale ad una persona, viceversa in caso di parziarietà. Può anche darsi, peraltro, che la natura dell’obbligazione non arrivi ad avere rilevanza, se tutti e tre i debitori non sono solvibili.

«Nessuno si è presentato» è un’espressione che non consente di capire che tipo di pignoramento sia stato tentato in prima battuta, forse un pignoramento presso terzi avente ad oggetto i conti correnti bancari. Purtroppo qui non posso che confermare che se queste persone non hanno consistenze bancarie il pignoramento non avrebbe potuto finire in altro modo…

Per quanto riguarda il pignoramento immobiliare, per fortuna ultimamente le spese di pubblicità si sono abbassate molto, dal momento che solitamente la pubblicità avviene tramite la rete internet e non più mediante giornali specializzati, ma si tratta pur sempre di una procedura molto lunga e farraginosa, per non dire del fatto che bisognerà poi anche vedere che valutazione verrà fatta della casa da parte del CTU incaricato dal giudice e quali saranno le reali possibilità di collocazione sul mercato della stessa. Al riguardo, purtroppo, molti creditori spesso rimangono delusi.

In generale, bisogna dire che tutte queste valutazioni sarebbero state da fare prima di cominciare la causa per ottenere il titolo. Ora però può anche darsi che approfondendo maggiormente la situazione dei debitori si riesca a trovare qualche sostanza aggredibile. Vi consiglierei di fare una ricerca tramite un’apposita agenzia investigativa per vedere se ci sono sostanze più facilmente aggredibili in capo ai debitori.

Se volete un preventivo per questo lavoro, potete chiedercelo compilando la voce apposita nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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ATP ex art. 445 bis cpc: da quando decorre il beneficio?

Come noto, nelle cause in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.

Il giudice preposto all’ATP, come chiarito da Cassazione n. 6010-6085/2014 è tenuto, con il decreto di omologa, ad attenersi alle conclusioni di ordine sanitario cui è giunto il CTU. La Suprema Corte ha anche avuto cura di precisare che, in caso di asimmetria tra la CTU e il decreto di omologa, si dovrà avere riguardo alle conclusioni definitive predisposte dal consulente.
In tale solco si pone il problema della decorrenza del beneficio eventualmente riconosciuto al ricorrente nella consulenza tecnica d’ufficio. In particolare, la prassi dei Tribunali insegna che non di rado il CTU, nel riconoscere il predetto beneficio, ometta però di indicarne la decorrenza.

Tale omissione, tuttavia, non va interpretata come una carenza della consulenza tale da ingenerare incertezza circa la data di effettivo riconoscimento dell’indennità richiesta.
Al contrario, a chiarire la linea di condotta cui sono tenuti gli uffici INPS preposti alla liquidazione delle prestazioni riconosciute tramite decreto di omologa ci pensa la Nota INPS 4818/2015, nella quale viene testualmente riportato “Gli uffici amministrativi dovranno riconoscere la prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Nel caso in cui, invece, la CTU riconosca la sussistenza del requisito sanitario da una data successiva a quella della domanda, per data di decorrenza della prestazione deve intendersi il primo giorno del mese in cui è dichiarata l’insorgenza dello stato invalidante”. A parere dello scrivente, la suesposta nota è di chiara interpretazione: la necessità di specificare la decorrenza si pone unicamente nei casi in cui il CTU ritenga di dover spostare “in avanti” rispetto alla data della domanda la decorrenza della prestazione. Tutto ciò, all’inverso, implica che in caso di mancata indicazione la decorrenza debba senz’altro farsi risalire al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la domanda.