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Offese al datore in gruppo whatsapp: cosa si rischia?

> Ho detto al mio datore di lavoro che fa schifo; lo ho detto in una chat privata con 15 contatti ma ho parlato in terza persona e non ho fatto nomi, il motivo del mio sfogo e’ che paga gli stipendi il 20 del mese successivo, cosa rischio?

1. Se non hai fatto nomi, non rischi in teoria di essere processato per diffamazione, salvo che il destinatario non sia ugualmente identificabile con certezza. ll reato di diffamazione in Italia non è stato depenalizzato, a differenza dell’ingiuria, che oggi rappresenta soltanto un illecito civile. La diffamazione consiste nel ledere l’onore e la dignità di un’altra persona in senso oggettivo, ovvero screditandola agli occhi della società, con l’intenzione di manifestare disprezzo nei suoi confronti.

2. In ogni caso, è importante considerare che anche se non hai fatto nomi, il tuo datore di lavoro potrebbe intuire che sei stato tu a parlare male di lui e questo potrebbe causare una rottura del rapporto lavorativo.

3. Se il tuo datore di lavoro decide di licenziarti, puoi tentare di presenta un ricorso per assenza di presupposti relativi.

4. È importante che tu sappia che non puoi essere licenziato solo perché hai espresso un’opinione contraria al tuo datore di lavoro, anche se la volontà di manifestare disprezzo può essere rilevante.

5. Se il tuo datore di lavoro decide di prendere provvedimenti disciplinari nei tuoi confronti, ha il dovere di spiegare i motivi e di spiegare quale sarebbe stato il comportamento corretto da seguire.

6. Inoltre, se decidi di presentare un ricorso, è importante che tu abbia delle prove documentate per dimostrare la tua posizione.

7. In ogni caso, è importante che tu sappia che il ritardo nei pagamenti degli stipendi non è un comportamento legale e puoi sempre rivolgerti ad un avvocato, cosa che è sempre preferibile rispetto al fare dichiarazioni in un gruppo whatsapp.

Per vedere se il tuo datore di lavoro ti ha denunciato, puoi fare un’istanza del 335.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi di fare l’istanza, chiama ora lo studio al numero **059 761926** e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da [qui](https://blog.solignani.it/assistenza-legale/consulenza/): in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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Ti lascio alcuni consigli finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

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Diffamazione in Chiesa: come procedere?

Sono due anni che nella mia chiesa una persona mi diffama affermando cose false sulla mia vita privata. Per due volte ho dimostrato i fatti e la verità è emersa. Ora questa persona ha fatto insinuazioni sul mio orientamento sessuale e identità di genere (anche queste false) per screditarmi e farmi allontanare. Purtroppo non sono in possesso di dati precisi perché nessuno vuole parlarmi apertamente per non esporsi. La situazione è pesante perché in certi ambienti con questi discorsi si viene emarginate oppure compatite ed è difficile dimostrare i fatti. Come ci si può difendere?

Il primo passo per trattare situazioni legali, come ormai ho ricordato davvero migliaia di volte, compresa questa, è quella di far formare ed inviare una diffida da parte di un avvocato iscritto all’albo e con una buona visione strategica.

Se ancora non hai provveduto, dunque, questo sarebbe il primo passo che ti consiglierei di fare, appena possibile, senza lasciar passare troppo tempo.

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Diffida ricevuta per foto su facebook: cosa faccio?

Ho postato su Facebook la foto d.i una busta di biscotti che ho comprato al supermercato con data di consumazione scaduta da un mese. Dopo 20 giorni il supermercato mi ha mandato una raccomandata dal suo avvocato dicendomi di togliere il post da Facebook e riservandosi il diritto di farmi una denuncia penale o civile,io non ho più lo scontrino cosa rischio?

Purtroppo, non ho alcun modo di sapere se il supermercato deciderà di sporgere effettivamente denuncia o meno.

In queste situazioni, la cosa migliore è fare riscontrare la lettera di questo avvocato da un altro avvocato, è del resto un principio generale di buona gestione delle situazioni legali quello di far sempre vedere ad un avvocato le missive che si ricevono da altri avvocati, perché in quei casi la vertenza ha già raggiunto un determinato livello ed è inutile, e potenzialmente dannoso, cercare di gestire la cosa con il fai-da-te.

Ti consiglio dunque di incaricare un legale di riscontrare la lettera del supermercato e provare a negoziare un accordo che veda la rimozione del post da parte tua, e magari una lettera di scuse, con l’impegno da parte del supermercato a non presentare alcuna denuncia.

Se il procedimento, viceversa, dovesse andare avanti, ci sarà da definire la strategia difensiva, ma questa è una cosa alla quale penserai solo se appunto tale ipotesi dovesse verificarsi, al momento non vale la pena parlarne.

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Offese in condominio: come reagire?

sono 4 mesi che dalla residenza dei miei genitori ove presto assistenza e quindi in parte ci vivo ,si e’ avuto una discussione con una famiglia rom i quali vivono sopra di noi ,accusano mio padre un anziano di 85 anni di fare dispetti vari,sono intervenuto per sedare gli animi discutendo anche io,da quel giorno sono diventato IL FROCIO,come mi muovo ricevo questo titolo dato da un ventunenne di questa famiglia,ovviamente il tutto viene detto dietro le tende dei terrazzi e a bassa voce dai minori in strada.
Ho cercato di mitigare la cosa,ma la loro ignoranza non li ferma.
Che fare’? Servono per forza testimoni o registrazioni per dimostrare i fatti?

Ovviamente, come per qualsiasi iniziativa giudiziaria, le prove sono necessarie e fondamentali, non si può certo pretendere che un magistrato adotti provvedimenti solo sulla base di una versione fornita da una parte priva di qualsiasi dimostrazione.

Una cosa che puoi fare, anche senza prove al momento, è una diffida in cui contesti i comportamenti dei tuoi vicini e intimi loro di non ripeterli più, precisando che in mancanza prenderai provvedimenti più incisivi a tua tutela.

Questa diffida è il primo passo che puoi fare per tutelarti, ma è anche un inizio di costruzione di prove, perché è un documento scritto, avente una data precisa, che comprova l’esistenza di questi problemi, almeno a livello di contestazione.

Può essere molto importante ed è comunque meglio che non fare niente.

Non fare l’errore di inviare la diffida a tuo nome, è assolutamente preferibile che sia firmata da un legale.

Se vuoi un preventivo da parte nostra, lo trovi direttamente qui.

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Come sapere se è davvero la GdF?

Ho appena ricevuto una telefonata da numero anonimo da parte di una persona che si è qualificata come appartenente alla Guardia di Finanza, oltre a conoscere il mio numero e nome e cognome sapeva la mia data di nascita e che ho una ditta individuale. Mi ha chiesto di fissare un appuntamento di persona sostenendo che il fatto che abbia chiamato da numero anonimo è la nuova procedura, alla mia risposta di momentanea indisponibilità in quanto non in zona ha risposto, gentilmente che visto che domani andrà in ferie se potevo comunicargli la zona in cui mi trovavo mi avrebbe fatto convocare dalla caserma del luogo, sempre con numero anonimo ovviamente.
Volevo chiedere se é possibile una procedura di questo tipo o si tratta di un impostore?

Ovviamente, non sono in grado di sapere chi è l’effettivo autore di questa telefonata, le prassi adottate dalle autorità sono lasciate a discrezione delle autorità stesse e non sono oggetto di regolamentazione così granulare da parte della legge, semmai può esserci qualche circolare o più probabilmente qualche ordine di servizio a riguardo, anche se non credo comunque.

Che cosa bisogna fare allora in una situazione del genere?

Molto semplicemente, si può chiamare direttamente la stazione o la caserma della Guardia di finanza più vicina e sentire se effettivamente questa telefonata può essere genuina o meno. Nel caso in cui la telefonata si rivelasse non genuina, se credi puoi anche fare la denuncia del fatto relativo, sempre che le autorità alle quali ti sarai rivolto ritengano che in un caso di questo genere ci possano essere elementi di un reato.

Volendo, si potrebbe approfondire maggiormente e potresti anche incaricare un avvocato di fare questi accertamenti, Ma secondo me non vale proprio la pena e sono soldi che ti puoi risparmiare.

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Recensione su internet: possono denunciarmi?

Ho scritto 3 anni fa una recensione negativa ad un’attività, che è stata pubblicata solo alcuni mesi fa. L’attività mi ha scritto minacciandomi e così l’ho cancellata. Ora mi vogliono minacciare lo stesso, nonostante la recensione sia stata cancellata!

Io ho ricevuto in passato minacce di violenza fisica e mobbing da parte di questa attività…come posso fare? Rischio davvero di essere querelata per una recensione che ho cancellato?

Se rubi una cosa, puoi essere denunciata per furto anche dopo averla restituita?

Io dico di sì, anzi puoi essere condannata anche solo per aver tentato di rubarla.

Per il resto, bisognerebbe vedere cosa c’era scritto, in quella recensione, è difficile poter fare ulteriori valutazioni senza poterne leggere il testo.

Su un piano più generale, comunque, una denuncia può sempre essere presentata anche senza che ci sia nessun reato, diciamo che è un «diritto» di ognuno quello di sottoporre le condotte altrui alla valutazione dell’autorità giudiziaria, salvo naturalmente il delitto di calunnia.

Al momento, non ci sono soluzioni per eliminare questo rischio. Se credi, puoi solo incaricare un avvocato di negoziare con il titolare dell’attività che avevi recensito, o il suo avvocato, per cercare di trovar un accordo.

Naturalmente, stiamo parlando della denuncia in sé, a prescindere dal suo fondamento, è evidente che molte recensioni sono perfettamente legittime, per quanto sgradite da chi le riceve.

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Insegnante denigra indirettamente mio figlio: che fare?

Ieri 9.2.18 una professoressa di scuola media, durante l’incontro di scuola-famiglia, ha comunicato ad una madre di un alunno di vietare l’uscita (extrascolastico) insieme a mio figlio, perché a dire da lei, mio se frequenta mio figlio il rendimento scolastico del figlio della signora calerebbe.
E’ normale che una prof. puo’ dire queste cose?
Nel frattempo mio figlio ha avuto un calo psicologico;
come posso fare per denunciare (prof. e\o scuola) in base a che norma?

Se ho capito bene, una insegnante ha detto ad un genitore che sarebbe preferibile, per quel genitore, che suo figlio non frequentasse, al di fuori della scuola, il tuo, in quanto tuo figlio avrebbe sul primo un’influenza negativa.

Se così stanno le cose, ti sorprenderà moltissimo sapere che non esiste una norma specifica che vieta una condotta del genere, cioè agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado di dire che determinate frequentazioni sono nocive per il rendimento scolastico.

Su un piano più generale, bisognerebbe vedere se disposizioni di respiro più ampio potrebbero interessare una condotta del genere, ma, prima ancora di vedere questo, bisognerebbe capire quali sarebbero, in ipotesi, le possibilità di dimostrare una condotta come questa.

Ovviamente i colloqui degli insegnanti con i genitori non sono registrati e si svolgono in forma esclusivamente orale, per cui ci sarebbe, sempre in ipotesi, solo la eventuale testimonianza di questa mamma, che, come tale, specialmente di fronte ad una versione più o meno diversa da parte della docente, non avrebbe poi così tanta forza.

Quand’anche, poi, una condotta del genere fosse considerabile illecita in base a qualche disposizione, ci sarebbe da valutare l’esistenza di possibili scriminanti connesse all’esercizio dei diritti e doveri da parte dell’insegnante in questione. Magari questa insegnante ha semplicemente spronato o invitato il figlio di questa signora a fare gruppo o studiare con altri studenti che forse possono aiutarlo più di quello che potrebbe fare tuo figlio, considerati i rispettivi rendimenti.

Valutazioni ad esempio di questo tipo, se espresse con modalità corrette, mi sembrano abbastanza connesse con l’esercizio dei doveri dell’insegnamento e sono fatte quotidianamente da tutti gli insegnanti in ogni tipo di scuola per il bene degli studenti e sembrano, pertanto, in ultima analisi del tutto legittime.

Per quanto riguarda il «calo psicologico» subito da tuo figlio, non so se lo stesso sia da te riconnesso al fatto che il figlio di questa signora abbia smesso di frequentarlo o al fatto di essere stato considerato un’influenza negativa. Nel primo caso, mancherebbe il nesso causale con la condotta dell’insegnante dal momento che si tratterebbe pur sempre di una decisione autonoma dello studente e/o della sua famiglia, nel secondo caso c’è stato qualcuno che ha – ugualmente sempre senza responsabilità dell’insegnante – divulgato una considerazione che in origine era privata e tale avrebbe dovuto rimanere.

A livello legale, ma anche strategico e di opportunità, secondo me non ti conviene aprire una vertenza su una cosa come questa.

Detto questo, però comprendo anche che rimane, in tuo figlio e nella vostra famiglia, una amarezza di fondo derivante dall’essersi sentiti in qualche modo denigrati, cui magari si può tentare di rimediare con strumenti alternativi quali la mediazione o la trattativa stragiudiziale, che consentano, più che di piantare una lite, di ottenere un chiarimento.

Più di una lettera di doglianze da parte di un avvocato alla scuola, che avrebbe se non altro il valore di far sapere a tuo figlio che la sua famiglia crede in lui ed è disposto a tutelarlo quando opportuno, non mi sentirei insomma di fare o consigliare. Certo, poi dipenderebbe dalla risposta della scuola.

Se vuoi assistenza da parte nostra per questo, e quindi per formulare ed inviare una lettera del genere, puoi fare clic, per maggiori informazioni, sulla pagina per l’acquisto di una «consulenza».

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Ma se mio nonno avesse avuto le ruote, sarebbe stato una carriola?

Gravi offese tramite un ampio gruppo whatsapp di cui fa parte la persona offesa, e precisamente in un momento in cui la persona offesa è online, configurano ingiuria o diffamazione? Mi risulta che la diffamazione richieda l’assenza della persona offesa, quindi il caso descritto la escluderebbe in quanto in qualche modo è presente la persona offesa, anche se non fisicamente: ma poichè la Cassazione ha stabilito che una e.mail inviata anche alla persona offesa (oltre ad almeno altri due destinatari) configuri diffamazione. mi chiedo se il caso di un gruppo whatsapp possa essere analogo, considerato che fisicamente la persona offesa non è presente. Spero di avere spiegato bene il quesito

Sono vent’anni che predico che agli avvocati non ci si dovrebbe mai rivolgere in questo modo, ma limitandosi ad esporre i fatti e lasciando che siano i legali stessi a valutare che cosa se ne dovrebbe dedurre a livello giuridico, anche e soprattutto in un’ottica di trattazione del problema.

Il modo migliore per esporre una tematica del genere sarebbe stato, ad esempio: «Hanno scritto che sono una stronza in un gruppo whatsapp di cui faccio parte. Come posso tutelarmi, cosa posso fare?». Questo è un problema, le tue sono elucubrazioni pressoché inutili al fine di capire come puoi muoverti per trattare il problema, che comunque non è chiaramente comprensibile.

Io non credo che le persone entrino, ad esempio, nello studio di un medico chiedendo «Ma se viene avvertito dolore a livello della x vertebra può essere il colon oppure il fegato ovvero ancora indice di un fenomeno virale?», ma penso che, piuttosto, si limitino a dire «Mi fa male qui»…

Anche tu devi fare come loro, limitati a dire dove ti fa male, sarà poi il tuo avvocato a fare le considerazioni più opportune.

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Per un «mi piace» su facebook si può essere condannati?

Il like su social network (facebook, Linkedin, Twitter ecc ecc) è utilizzabile come prova per una denuncia per diffamazione?
In parole povere, posso essere denunciato semplicemente apponendo un like ad un contenuto ritenuto diffamatorio?
Io lavoro nel web e passo moltissime ore al giorno comunicando con gli altri attraverso la rete, spesso mi è capitato di vedere like messi a pagine che nemmeno conoscevo, evidentemente per errore. Onestamente inizio ad avere il terrore di incappare in problemi nel caso in cui commettessi qualche reato.
Insomma il sunto è questo: posso essere denunciato per un like?

È un problema molto interessante, che peraltro presenta molteplici aspetti, due dei quali affronteremo in questo post.

Innanzitutto, pensiamo all’ipotesi del semplice «mi piace» o «like» messo ad un post di un social network, così come alla «condivisione», ai commenti di adesione, endorsement e così via.

Bisogna partire dal punto che, tendenzialmente, un mi piace o una condivisione, se non accompagnata, in questo secondo caso, da una nota di commento in senso contrario, può rappresentare una adesione, tanto quanto quella che si sarebbe espressa con un linguaggio verbale di chi dicesse ad esempio «concordo».

È pur vero che a volte si può mettere «mi piace» ad un testo non perché lo si condivide ma perché è talmente assurdo che suscita ilarità, purtroppo tuttavia i limiti di questo mezzo di espressione non consentono di distinguere sfumature di questo genere e il rischio che un atto di questo tipo appaia come condivisione in senso sostanziale è concreto, per non dire del fatto che comunque può accrescere il risentimento e di conseguenza anche il danno subito dalla persona offesa.

In Svizzera è già accaduto ad esempio che un uomo venisse condannato per un semplice «mi piace», come riportato ad esempio anche qui.

È appena il caso di specificare che la condivisione, nel momento in cui il testo condiviso contiene espressioni ingiuriose o diffamatorie o rappresenta il mezzo per l’avvenuta commissione di altri reati, è ancora più grave del mi piace, può determinare (come nel caso della diffamazione) un aggravamento del danno subito dalla persona offesa, dal momento che del testo in questione vengono a conoscenza ancora più persone, o la reiterazione stessa del reato o il concorso nel medesimo.

Ciò detto, un secondo aspetto, ancora più inquietante, è legato allo stesso modo di funzionamento dei social network.

Prendiamo, per esempio, facebook. Se io scrivo un post dove metto «Voglio rendere omaggio a Tizio, perché è una brava persona», i miei «amici» possono mettere «mi piace». Dopo che 40 persone hanno messo il loro mi piace, io vado ad editare (modificare) il post e ci scrivo tutto al contrario «Desidero che tutti voi sappiate che Tizio è un ladro e un truffatore».

Gli utenti che hanno messo «mi piace» non ricevono alcuna notifica del nuovo testo. Il punto è che la possibilità di editare un post è stata prevista, più che altro, per rimediare ad errori di battitura. Finché facebook dunque non interverrà prevedendo almeno che in caso di modifiche contenutistiche venga «notificato» a tutti quelli che si sono «connessi» a quel post con commenti o semplici «Mi piace», ognuno di quegli utenti sarà potenzialmente a rischio.

Concludo dicendo che in generale bisogna essere molto prudenti sui social network, le vertenze e i problemi legali fioccano, quindi è proprio il caso di dire che bisogna fare rete responsabilmente, anche perché tutto rimane per iscritto e ciò «inchioda» tutti ai propri comportamenti.

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Istanza del 335: quanto tempo occorre per averne gli esiti?

a Maggio dell’anno scorso, dopo aver commentato un articolo online su Facebook di un fatto di cronaca in maniera non offensiva e generale sostenendo che troppo spesso in Italia fatti di bassa gravità vedono abbattersi la scure della giustizia mentre altri gravissimi finiscono a tarallucci e vino, un giovane commissario della polizia giudiziaria mi avverte che sono indagato per diffamazione aggravata mezzo stampa. Il mio avvocato si fa due risate e paventa una facile quanto ovvia archiviazione io rido un po’ meno e inizio a farmi un sacco di paranoie. Ultimamente ho fatto richiesta al tribunale di monza del certificato 335 … nel caso la procedura fosse già stata archiviata mi invieranno qualcosa? Quanto tempo da maggio dell’anno scorso può passare perchè il PM decida di archiviare o non archiviare? A che punto è il discorso di depenalizzazione per la diffamazione mezzo stampa?

Che io sappia non c’è nessun progetto serio e concreto di depenalizzare la diffamazione a mezzo stampa, che del resto è la ipotesi più grave di diffamazione, proprio perché commessa tramite un mezzo potenzialmente idoneo a consentire il propagarsi indefinito delle conseguenze del reato.

Ciò detto, tuttavia mi sembra che non ci sia davvero molto da preoccuparsi e mi sento abbastanza in sintonia con il tuo avvocato.

Del resto, hai fatto quello che andava fatto, cioè l’istanza del 335. In attesa degli esiti della stessa, inutile lambiccarsi con delle ipotesi, che nella pratica giuridica non hanno, purtroppo, mai senso. Valuterai quando avrai gli esiti, per i quali, ovviamente, non ci sono tempi di riferimento standard, dipendendo da procura a procura, da funzionario a funzionario e, ulteriormente, dal carico di lavoro del momento, come tutte le cose della nostra pubblica amministrazione.

Una cosa che io, se fossi al posto tuo, farei sarebbe una diffida, rigorosamente tramite avvocato e con la formula migliore, a questa persona che ha sostenuto di averti denunciato o che ci sarebbe un procedimento penale a tuo carico, invitandolo a fornirtene gli estremi, anche perché in mancanza di denuncia un comportamento del genere potrebbe comportare un illecito, di molestia o simili.