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Una collega mi denigra: posso denunciarla?

DOMANDA – una mia collega davanti ad altre persone mi ha detto che sono una persona sporca…che non ho igiene personale….che non mi lavo….non è assolutamente così e ora non riesco più avvicinarmi ad altri colleghi….mi ha fatto sentire sporca anche se non lo sono. Ho 6 chihuahua e le sere le metto in doccia per lavarle le zampine sedere viso anche se vivono prevalentemente in casa….figurarsi se non mi lavo io….anche perché se non lo faccio non riesco entrare nel letto. Ci sono gli estremi per una querela?


RISPOSTA – Prima, comunque, di fare una querela, di solito consiglio di fare una diffida, tramite un avvocato, in cui si contestano i comportamenti illeciti di denigrazione, se ne chiede la cessazione e si chiede, inoltre, il risarcimento del danno cagionato con gli stessi.

Una volta inviata la diffida, si valuta il riscontro che se ne ottiene dal responsabile degli illeciti: ad esempio, se tali condotte non cessano, o non vengono risarcite quelle già poste in essere, si può pensare di depositare una querela, per la quale comunque c’è un termine di tre mesi, da computare secondo il calendario comune.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi già di svolgere la diffida, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

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Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è https://goo.gl/maps/sS4isyhSuYDnP3Nz5“>qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o persino tramite telefono, se lo preferisci; ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo https://youtu.be/ksoPba2DM1A“>video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.


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Immagini prese dai social: si possono riutilizzare liberamente?

DOMANDA – A corredo di un articolo pubblicato su una testata giornalistica online si possono mettere immagini di personaggi scaricati dai social (profili ufficiali e non)?

— RISPOSTA – Molti giornalisti e molte testate lo fanno quotidianamente, in realtà, tuttavia, c’è da dubitare della legalità di una prassi del genere.

È vero che, da un lato, l’avvenuta pubblicazione di una foto, con diritti di accesso pubblici, su di un social network potrebbe far presumere un consenso all’uso da parte di tutti della foto stessa, tuttavia ci sono alcune precisazioni da fare che potrebbero essere rilevanti.

Innanzitutto, pubblicando una mia foto ad esempio su facebook io non faccio altro che dare il consenso alla pubblicazione su facebook, cioè in un determinato contesto, accessibile con determinate modalità e con un certo numero di accessi, che, se non sono una persona famosa, è necessariamente – di fatto, nonostante l’apertura in astratto a tutti – limitato e circoscritto.

Non è detto che avendo pubblicato la mia foto in quel contesto io abbia acconsentito anche alla pubblicazione in altri contesti, dove magari c’è un numero di accessi estremamente più alto, ad esempio.

Il copyright, innanzitutto, come dice la parola stessa è proprio il diritto di fare una copia di una immagine o altro prodotto intellettuale.

La foto pubblicata su facebook, mantenendo il nostro esempio, può essere oggetto di mia proprietà intellettuale, se sono stato io stesso il fotografo, come accade nel fenomeno sociale dei «selphies», ma può essere, al contrario, essere anche stata realizzata da un fotografo professionista che se ne è riservato il diritto di autore.

Oltre agli aspetti relativi al copyright, ci sono ulteriori profili relativi ai diritti della personalità del soggetto ritratto nella foto.

Facciamo, mantenendo il nostro esempio di partenza, che la mia foto venga utilizzata in una pagina social o internet o su un quotidiano in cui ci sono contenuti che sostengono l’aborto o il divorzio o l’eutanasia.

Non è certo illegittimo manifestare il proprio pensiero a favore o contro aborto, divorzio e così via. Tuttavia, siccome io sono fortemente contrario a queste cose, ci sarebbe una lesione della mia personalità perché la mia figura verrebbe associata a cose con le quali non desidero essere associato, perché non fanno parte della mia vita.

Ciò comprova come anche gli utilizzi delle immagini per scopi non diffamatori in sé potrebbero essere illegittimi.

A maggior ragione, ovviamente, quando l’immagine di una persona viene ripubblicata, così com’è o addirittura con modifiche, aggiunte o disegnini, a scopo di dileggio, diffamazione, manifestazione di disprezzo o discredito: anche in tali casi, pur provenendo l’immagine da una fonte «pubblica», l’utilizzo non sarebbe certamente legittimo.

In conclusione, occorre dunque valutare caso per caso, in relazione sia all’immagine e al suo contesto di pubblicazione di origine, sia in relazione a quello di eventuale riutilizzo, fermo restando che, in tutti i casi in cui è possibile, è meglio chiedere al titolare dei diritti sull’immagine stessa, o ai suoi eredi se non più in vita.

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Ho offeso una persona sui social: cosa può succedere adesso?

DOMANDA – dopo il recente fatto di cronaca dell’ambulante di colore barbaramente ucciso a mani nude, ho espresso la mia preoccupazione della deriva xenofoba che potrebbe aggravarsi dopo le elezioni politiche del 25/9 scrivendo su una pagina pubblica di un noto giornalista che riportava il fatto. Alché una signora mi rispondeva “cosa c’entra? Questa bestia avrebbe malmenato chiunque gli avesse fatto un torto! E dopo il 25 settembre essendoci meno clandestini per le strade noi donne ci sentiremo molto piu’ al sicuro”. Io sconvolto ho risposto dopo aver visionato il suo profilo che lei era “razzista, novax e filorussa. Credo che basti così per qualificati. Ogni commento è superfluo”.Adesso vuole denunciarmi per diffamazione. Ve ne dono gli estremi dato il contesto? Essendo lei presente nella discussione, è configurabile come diffamazione ammesso che vi sia reato?

— RISPOSTA – Non credo che una cosa del genere possa avere seriamente un seguito, anche se in espressioni di questo tipo c’è probabilmente da rinvenire qualche illecito, a prescindere dalla qualificazione come diffamazione, illecito penale o civile o altro.

Se analizzi onestamente quello che hai scritto, vedi che dalla discussione relativa ad un fatto sei passato a quella sulla identità della persona, che costituisce un giudizio, e le tue parole avevano lo scopo di manifestare il tuo disprezzo.

A mio giudizio, il comportamento sia giuridicamente che umanamente più corretto sarebbe chiedere scusa, prima che la cosa degeneri.

In futuro, ti consiglierei di ricordarti che tutto quello che viene fatto sui social avviene per iscritto, cosa che non fa altro che facilitare, poi, le prove degli illeciti nel caso in cui uno intenda effettivamente presentare delle denunzie.

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Offese al datore in gruppo whatsapp: cosa si rischia?

> Ho detto al mio datore di lavoro che fa schifo; lo ho detto in una chat privata con 15 contatti ma ho parlato in terza persona e non ho fatto nomi, il motivo del mio sfogo e’ che paga gli stipendi il 20 del mese successivo, cosa rischio?

1. Se non hai fatto nomi, non rischi in teoria di essere processato per diffamazione, salvo che il destinatario non sia ugualmente identificabile con certezza. ll reato di diffamazione in Italia non è stato depenalizzato, a differenza dell’ingiuria, che oggi rappresenta soltanto un illecito civile. La diffamazione consiste nel ledere l’onore e la dignità di un’altra persona in senso oggettivo, ovvero screditandola agli occhi della società, con l’intenzione di manifestare disprezzo nei suoi confronti.

2. In ogni caso, è importante considerare che anche se non hai fatto nomi, il tuo datore di lavoro potrebbe intuire che sei stato tu a parlare male di lui e questo potrebbe causare una rottura del rapporto lavorativo.

3. Se il tuo datore di lavoro decide di licenziarti, puoi tentare di presenta un ricorso per assenza di presupposti relativi.

4. È importante che tu sappia che non puoi essere licenziato solo perché hai espresso un’opinione contraria al tuo datore di lavoro, anche se la volontà di manifestare disprezzo può essere rilevante.

5. Se il tuo datore di lavoro decide di prendere provvedimenti disciplinari nei tuoi confronti, ha il dovere di spiegare i motivi e di spiegare quale sarebbe stato il comportamento corretto da seguire.

6. Inoltre, se decidi di presentare un ricorso, è importante che tu abbia delle prove documentate per dimostrare la tua posizione.

7. In ogni caso, è importante che tu sappia che il ritardo nei pagamenti degli stipendi non è un comportamento legale e puoi sempre rivolgerti ad un avvocato, cosa che è sempre preferibile rispetto al fare dichiarazioni in un gruppo whatsapp.

Per vedere se il tuo datore di lavoro ti ha denunciato, puoi fare un’istanza del 335.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi di fare l’istanza, chiama ora lo studio al numero **059 761926** e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da [qui](https://blog.solignani.it/assistenza-legale/consulenza/): in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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Guarda questo (https://youtu.be/ksoPba2DM1A) per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

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Diffamazione in Chiesa: come procedere?

Sono due anni che nella mia chiesa una persona mi diffama affermando cose false sulla mia vita privata. Per due volte ho dimostrato i fatti e la verità è emersa. Ora questa persona ha fatto insinuazioni sul mio orientamento sessuale e identità di genere (anche queste false) per screditarmi e farmi allontanare. Purtroppo non sono in possesso di dati precisi perché nessuno vuole parlarmi apertamente per non esporsi. La situazione è pesante perché in certi ambienti con questi discorsi si viene emarginate oppure compatite ed è difficile dimostrare i fatti. Come ci si può difendere?

Il primo passo per trattare situazioni legali, come ormai ho ricordato davvero migliaia di volte, compresa questa, è quella di far formare ed inviare una diffida da parte di un avvocato iscritto all’albo e con una buona visione strategica.

Se ancora non hai provveduto, dunque, questo sarebbe il primo passo che ti consiglierei di fare, appena possibile, senza lasciar passare troppo tempo.

Se vuoi incaricare il mio studio per questo lavoro, chiama il numero 059 761926 e concorda data e ora del tuo primo appuntamento che, se vivi e lavori a distanza, potrà essere online come videochiamata, oppure acquista direttamente da qui.

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Diffida ricevuta per foto su facebook: cosa faccio?

Ho postato su Facebook la foto d.i una busta di biscotti che ho comprato al supermercato con data di consumazione scaduta da un mese. Dopo 20 giorni il supermercato mi ha mandato una raccomandata dal suo avvocato dicendomi di togliere il post da Facebook e riservandosi il diritto di farmi una denuncia penale o civile,io non ho più lo scontrino cosa rischio?

Purtroppo, non ho alcun modo di sapere se il supermercato deciderà di sporgere effettivamente denuncia o meno.

In queste situazioni, la cosa migliore è fare riscontrare la lettera di questo avvocato da un altro avvocato, è del resto un principio generale di buona gestione delle situazioni legali quello di far sempre vedere ad un avvocato le missive che si ricevono da altri avvocati, perché in quei casi la vertenza ha già raggiunto un determinato livello ed è inutile, e potenzialmente dannoso, cercare di gestire la cosa con il fai-da-te.

Ti consiglio dunque di incaricare un legale di riscontrare la lettera del supermercato e provare a negoziare un accordo che veda la rimozione del post da parte tua, e magari una lettera di scuse, con l’impegno da parte del supermercato a non presentare alcuna denuncia.

Se il procedimento, viceversa, dovesse andare avanti, ci sarà da definire la strategia difensiva, ma questa è una cosa alla quale penserai solo se appunto tale ipotesi dovesse verificarsi, al momento non vale la pena parlarne.

Se vuoi essere assistito dal nostro studio per questa cosa, chiama il numero 059 761926 e prenota il tuo appuntamento, oppure acquista direttamente da qui.

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Offese in condominio: come reagire?

sono 4 mesi che dalla residenza dei miei genitori ove presto assistenza e quindi in parte ci vivo ,si e’ avuto una discussione con una famiglia rom i quali vivono sopra di noi ,accusano mio padre un anziano di 85 anni di fare dispetti vari,sono intervenuto per sedare gli animi discutendo anche io,da quel giorno sono diventato IL FROCIO,come mi muovo ricevo questo titolo dato da un ventunenne di questa famiglia,ovviamente il tutto viene detto dietro le tende dei terrazzi e a bassa voce dai minori in strada.
Ho cercato di mitigare la cosa,ma la loro ignoranza non li ferma.
Che fare’? Servono per forza testimoni o registrazioni per dimostrare i fatti?

Ovviamente, come per qualsiasi iniziativa giudiziaria, le prove sono necessarie e fondamentali, non si può certo pretendere che un magistrato adotti provvedimenti solo sulla base di una versione fornita da una parte priva di qualsiasi dimostrazione.

Una cosa che puoi fare, anche senza prove al momento, è una diffida in cui contesti i comportamenti dei tuoi vicini e intimi loro di non ripeterli più, precisando che in mancanza prenderai provvedimenti più incisivi a tua tutela.

Questa diffida è il primo passo che puoi fare per tutelarti, ma è anche un inizio di costruzione di prove, perché è un documento scritto, avente una data precisa, che comprova l’esistenza di questi problemi, almeno a livello di contestazione.

Può essere molto importante ed è comunque meglio che non fare niente.

Non fare l’errore di inviare la diffida a tuo nome, è assolutamente preferibile che sia firmata da un legale.

Se vuoi un preventivo da parte nostra, lo trovi direttamente qui.

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Come sapere se è davvero la GdF?

Ho appena ricevuto una telefonata da numero anonimo da parte di una persona che si è qualificata come appartenente alla Guardia di Finanza, oltre a conoscere il mio numero e nome e cognome sapeva la mia data di nascita e che ho una ditta individuale. Mi ha chiesto di fissare un appuntamento di persona sostenendo che il fatto che abbia chiamato da numero anonimo è la nuova procedura, alla mia risposta di momentanea indisponibilità in quanto non in zona ha risposto, gentilmente che visto che domani andrà in ferie se potevo comunicargli la zona in cui mi trovavo mi avrebbe fatto convocare dalla caserma del luogo, sempre con numero anonimo ovviamente.
Volevo chiedere se é possibile una procedura di questo tipo o si tratta di un impostore?

Ovviamente, non sono in grado di sapere chi è l’effettivo autore di questa telefonata, le prassi adottate dalle autorità sono lasciate a discrezione delle autorità stesse e non sono oggetto di regolamentazione così granulare da parte della legge, semmai può esserci qualche circolare o più probabilmente qualche ordine di servizio a riguardo, anche se non credo comunque.

Che cosa bisogna fare allora in una situazione del genere?

Molto semplicemente, si può chiamare direttamente la stazione o la caserma della Guardia di finanza più vicina e sentire se effettivamente questa telefonata può essere genuina o meno. Nel caso in cui la telefonata si rivelasse non genuina, se credi puoi anche fare la denuncia del fatto relativo, sempre che le autorità alle quali ti sarai rivolto ritengano che in un caso di questo genere ci possano essere elementi di un reato.

Volendo, si potrebbe approfondire maggiormente e potresti anche incaricare un avvocato di fare questi accertamenti, Ma secondo me non vale proprio la pena e sono soldi che ti puoi risparmiare.

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Recensione su internet: possono denunciarmi?

Ho scritto 3 anni fa una recensione negativa ad un’attività, che è stata pubblicata solo alcuni mesi fa. L’attività mi ha scritto minacciandomi e così l’ho cancellata. Ora mi vogliono minacciare lo stesso, nonostante la recensione sia stata cancellata!

Io ho ricevuto in passato minacce di violenza fisica e mobbing da parte di questa attività…come posso fare? Rischio davvero di essere querelata per una recensione che ho cancellato?

Se rubi una cosa, puoi essere denunciata per furto anche dopo averla restituita?

Io dico di sì, anzi puoi essere condannata anche solo per aver tentato di rubarla.

Per il resto, bisognerebbe vedere cosa c’era scritto, in quella recensione, è difficile poter fare ulteriori valutazioni senza poterne leggere il testo.

Su un piano più generale, comunque, una denuncia può sempre essere presentata anche senza che ci sia nessun reato, diciamo che è un «diritto» di ognuno quello di sottoporre le condotte altrui alla valutazione dell’autorità giudiziaria, salvo naturalmente il delitto di calunnia.

Al momento, non ci sono soluzioni per eliminare questo rischio. Se credi, puoi solo incaricare un avvocato di negoziare con il titolare dell’attività che avevi recensito, o il suo avvocato, per cercare di trovar un accordo.

Naturalmente, stiamo parlando della denuncia in sé, a prescindere dal suo fondamento, è evidente che molte recensioni sono perfettamente legittime, per quanto sgradite da chi le riceve.

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Insegnante denigra indirettamente mio figlio: che fare?

Ieri 9.2.18 una professoressa di scuola media, durante l’incontro di scuola-famiglia, ha comunicato ad una madre di un alunno di vietare l’uscita (extrascolastico) insieme a mio figlio, perché a dire da lei, mio se frequenta mio figlio il rendimento scolastico del figlio della signora calerebbe.
E’ normale che una prof. puo’ dire queste cose?
Nel frattempo mio figlio ha avuto un calo psicologico;
come posso fare per denunciare (prof. e\o scuola) in base a che norma?

Se ho capito bene, una insegnante ha detto ad un genitore che sarebbe preferibile, per quel genitore, che suo figlio non frequentasse, al di fuori della scuola, il tuo, in quanto tuo figlio avrebbe sul primo un’influenza negativa.

Se così stanno le cose, ti sorprenderà moltissimo sapere che non esiste una norma specifica che vieta una condotta del genere, cioè agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado di dire che determinate frequentazioni sono nocive per il rendimento scolastico.

Su un piano più generale, bisognerebbe vedere se disposizioni di respiro più ampio potrebbero interessare una condotta del genere, ma, prima ancora di vedere questo, bisognerebbe capire quali sarebbero, in ipotesi, le possibilità di dimostrare una condotta come questa.

Ovviamente i colloqui degli insegnanti con i genitori non sono registrati e si svolgono in forma esclusivamente orale, per cui ci sarebbe, sempre in ipotesi, solo la eventuale testimonianza di questa mamma, che, come tale, specialmente di fronte ad una versione più o meno diversa da parte della docente, non avrebbe poi così tanta forza.

Quand’anche, poi, una condotta del genere fosse considerabile illecita in base a qualche disposizione, ci sarebbe da valutare l’esistenza di possibili scriminanti connesse all’esercizio dei diritti e doveri da parte dell’insegnante in questione. Magari questa insegnante ha semplicemente spronato o invitato il figlio di questa signora a fare gruppo o studiare con altri studenti che forse possono aiutarlo più di quello che potrebbe fare tuo figlio, considerati i rispettivi rendimenti.

Valutazioni ad esempio di questo tipo, se espresse con modalità corrette, mi sembrano abbastanza connesse con l’esercizio dei doveri dell’insegnamento e sono fatte quotidianamente da tutti gli insegnanti in ogni tipo di scuola per il bene degli studenti e sembrano, pertanto, in ultima analisi del tutto legittime.

Per quanto riguarda il «calo psicologico» subito da tuo figlio, non so se lo stesso sia da te riconnesso al fatto che il figlio di questa signora abbia smesso di frequentarlo o al fatto di essere stato considerato un’influenza negativa. Nel primo caso, mancherebbe il nesso causale con la condotta dell’insegnante dal momento che si tratterebbe pur sempre di una decisione autonoma dello studente e/o della sua famiglia, nel secondo caso c’è stato qualcuno che ha – ugualmente sempre senza responsabilità dell’insegnante – divulgato una considerazione che in origine era privata e tale avrebbe dovuto rimanere.

A livello legale, ma anche strategico e di opportunità, secondo me non ti conviene aprire una vertenza su una cosa come questa.

Detto questo, però comprendo anche che rimane, in tuo figlio e nella vostra famiglia, una amarezza di fondo derivante dall’essersi sentiti in qualche modo denigrati, cui magari si può tentare di rimediare con strumenti alternativi quali la mediazione o la trattativa stragiudiziale, che consentano, più che di piantare una lite, di ottenere un chiarimento.

Più di una lettera di doglianze da parte di un avvocato alla scuola, che avrebbe se non altro il valore di far sapere a tuo figlio che la sua famiglia crede in lui ed è disposto a tutelarlo quando opportuno, non mi sentirei insomma di fare o consigliare. Certo, poi dipenderebbe dalla risposta della scuola.

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