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Ma se mio nonno avesse avuto le ruote, sarebbe stato una carriola?

Gravi offese tramite un ampio gruppo whatsapp di cui fa parte la persona offesa, e precisamente in un momento in cui la persona offesa è online, configurano ingiuria o diffamazione? Mi risulta che la diffamazione richieda l’assenza della persona offesa, quindi il caso descritto la escluderebbe in quanto in qualche modo è presente la persona offesa, anche se non fisicamente: ma poichè la Cassazione ha stabilito che una e.mail inviata anche alla persona offesa (oltre ad almeno altri due destinatari) configuri diffamazione. mi chiedo se il caso di un gruppo whatsapp possa essere analogo, considerato che fisicamente la persona offesa non è presente. Spero di avere spiegato bene il quesito

Sono vent’anni che predico che agli avvocati non ci si dovrebbe mai rivolgere in questo modo, ma limitandosi ad esporre i fatti e lasciando che siano i legali stessi a valutare che cosa se ne dovrebbe dedurre a livello giuridico, anche e soprattutto in un’ottica di trattazione del problema.

Il modo migliore per esporre una tematica del genere sarebbe stato, ad esempio: «Hanno scritto che sono una stronza in un gruppo whatsapp di cui faccio parte. Come posso tutelarmi, cosa posso fare?». Questo è un problema, le tue sono elucubrazioni pressoché inutili al fine di capire come puoi muoverti per trattare il problema, che comunque non è chiaramente comprensibile.

Io non credo che le persone entrino, ad esempio, nello studio di un medico chiedendo «Ma se viene avvertito dolore a livello della x vertebra può essere il colon oppure il fegato ovvero ancora indice di un fenomeno virale?», ma penso che, piuttosto, si limitino a dire «Mi fa male qui»…

Anche tu devi fare come loro, limitati a dire dove ti fa male, sarà poi il tuo avvocato a fare le considerazioni più opportune.

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Per un «mi piace» su facebook si può essere condannati?

Il like su social network (facebook, Linkedin, Twitter ecc ecc) è utilizzabile come prova per una denuncia per diffamazione?
In parole povere, posso essere denunciato semplicemente apponendo un like ad un contenuto ritenuto diffamatorio?
Io lavoro nel web e passo moltissime ore al giorno comunicando con gli altri attraverso la rete, spesso mi è capitato di vedere like messi a pagine che nemmeno conoscevo, evidentemente per errore. Onestamente inizio ad avere il terrore di incappare in problemi nel caso in cui commettessi qualche reato.
Insomma il sunto è questo: posso essere denunciato per un like?

È un problema molto interessante, che peraltro presenta molteplici aspetti, due dei quali affronteremo in questo post.

Innanzitutto, pensiamo all’ipotesi del semplice «mi piace» o «like» messo ad un post di un social network, così come alla «condivisione», ai commenti di adesione, endorsement e così via.

Bisogna partire dal punto che, tendenzialmente, un mi piace o una condivisione, se non accompagnata, in questo secondo caso, da una nota di commento in senso contrario, può rappresentare una adesione, tanto quanto quella che si sarebbe espressa con un linguaggio verbale di chi dicesse ad esempio «concordo».

È pur vero che a volte si può mettere «mi piace» ad un testo non perché lo si condivide ma perché è talmente assurdo che suscita ilarità, purtroppo tuttavia i limiti di questo mezzo di espressione non consentono di distinguere sfumature di questo genere e il rischio che un atto di questo tipo appaia come condivisione in senso sostanziale è concreto, per non dire del fatto che comunque può accrescere il risentimento e di conseguenza anche il danno subito dalla persona offesa.

In Svizzera è già accaduto ad esempio che un uomo venisse condannato per un semplice «mi piace», come riportato ad esempio anche qui.

È appena il caso di specificare che la condivisione, nel momento in cui il testo condiviso contiene espressioni ingiuriose o diffamatorie o rappresenta il mezzo per l’avvenuta commissione di altri reati, è ancora più grave del mi piace, può determinare (come nel caso della diffamazione) un aggravamento del danno subito dalla persona offesa, dal momento che del testo in questione vengono a conoscenza ancora più persone, o la reiterazione stessa del reato o il concorso nel medesimo.

Ciò detto, un secondo aspetto, ancora più inquietante, è legato allo stesso modo di funzionamento dei social network.

Prendiamo, per esempio, facebook. Se io scrivo un post dove metto «Voglio rendere omaggio a Tizio, perché è una brava persona», i miei «amici» possono mettere «mi piace». Dopo che 40 persone hanno messo il loro mi piace, io vado ad editare (modificare) il post e ci scrivo tutto al contrario «Desidero che tutti voi sappiate che Tizio è un ladro e un truffatore».

Gli utenti che hanno messo «mi piace» non ricevono alcuna notifica del nuovo testo. Il punto è che la possibilità di editare un post è stata prevista, più che altro, per rimediare ad errori di battitura. Finché facebook dunque non interverrà prevedendo almeno che in caso di modifiche contenutistiche venga «notificato» a tutti quelli che si sono «connessi» a quel post con commenti o semplici «Mi piace», ognuno di quegli utenti sarà potenzialmente a rischio.

Concludo dicendo che in generale bisogna essere molto prudenti sui social network, le vertenze e i problemi legali fioccano, quindi è proprio il caso di dire che bisogna fare rete responsabilmente, anche perché tutto rimane per iscritto e ciò «inchioda» tutti ai propri comportamenti.

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Istanza del 335: quanto tempo occorre per averne gli esiti?

a Maggio dell’anno scorso, dopo aver commentato un articolo online su Facebook di un fatto di cronaca in maniera non offensiva e generale sostenendo che troppo spesso in Italia fatti di bassa gravità vedono abbattersi la scure della giustizia mentre altri gravissimi finiscono a tarallucci e vino, un giovane commissario della polizia giudiziaria mi avverte che sono indagato per diffamazione aggravata mezzo stampa. Il mio avvocato si fa due risate e paventa una facile quanto ovvia archiviazione io rido un po’ meno e inizio a farmi un sacco di paranoie. Ultimamente ho fatto richiesta al tribunale di monza del certificato 335 … nel caso la procedura fosse già stata archiviata mi invieranno qualcosa? Quanto tempo da maggio dell’anno scorso può passare perchè il PM decida di archiviare o non archiviare? A che punto è il discorso di depenalizzazione per la diffamazione mezzo stampa?

Che io sappia non c’è nessun progetto serio e concreto di depenalizzare la diffamazione a mezzo stampa, che del resto è la ipotesi più grave di diffamazione, proprio perché commessa tramite un mezzo potenzialmente idoneo a consentire il propagarsi indefinito delle conseguenze del reato.

Ciò detto, tuttavia mi sembra che non ci sia davvero molto da preoccuparsi e mi sento abbastanza in sintonia con il tuo avvocato.

Del resto, hai fatto quello che andava fatto, cioè l’istanza del 335. In attesa degli esiti della stessa, inutile lambiccarsi con delle ipotesi, che nella pratica giuridica non hanno, purtroppo, mai senso. Valuterai quando avrai gli esiti, per i quali, ovviamente, non ci sono tempi di riferimento standard, dipendendo da procura a procura, da funzionario a funzionario e, ulteriormente, dal carico di lavoro del momento, come tutte le cose della nostra pubblica amministrazione.

Una cosa che io, se fossi al posto tuo, farei sarebbe una diffida, rigorosamente tramite avvocato e con la formula migliore, a questa persona che ha sostenuto di averti denunciato o che ci sarebbe un procedimento penale a tuo carico, invitandolo a fornirtene gli estremi, anche perché in mancanza di denuncia un comportamento del genere potrebbe comportare un illecito, di molestia o simili.

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Diffamazione via internet: come si identifica l’autore del reato?

Un caso recentemente deciso dalla Cassazione fornisce utili elementi per capire come può essere identificato l’autore di un reato commesso tramite internet in un processo penale. La cosa avviene in modo molto diverso da quello che generalmente si immaginano le persone comuni, per cui vale la pena dare un’occhiata.

La Suprema Corte infatti, con la sentenza, sez. V Penale, del 8 giugno – 6 agosto 2015, n. 34406,  riconosce l’attendibilità degli accertamenti tecnici che consentono, con il supporto di argomentazioni logico-deduttive, di identificare l’autore del reato di diffamazione a mezzo web.

In particolare, nel provvedimento citato, la Corte ritiene incontestabili gli accertamenti tecnici eseguiti dagli organi giudiziari, diretti ad identificare il dispositivo – contraddistinto dall’ IP (Internet Protocol Address) – associato al router per l’accesso alla rete, dal quale l’annuncio diffamatorio è stato creato e diffuso; nonché il preciso arco temporale in cui l’azione si è svolta.

La Corte di Cassazione rigetta ogni eccezione di insufficienza probatoria sollevata dal difensore dell’imputato; viene, infatti, rilevato che non avrebbe avuto alcun senso svolgere indagini sull’indirizzo e-mail, in quanto gli indirizzi IP non sono associati alle caselle di posta elettronica, ma ai dispositivi (router, PC, palmare, ecc.) collegati alla rete.

Non rileva, neppure, il fatto che non siano stati effettuati accertamenti sul computer dell’imputato, dal momento che il collegamento alla rete potrebbe essere stato effettuato con qualsiasi Personal Computer collegato alla terminazione di rete (modem o modem/router) della linea telefonica fissa, istallata nel luogo di abitazione.

Irrilevante, inoltre, l’affermazione che i router possono presentare più di un’interfaccia, giacché per la tipologia di impianti normalmente utilizzati presso le utenze domestiche, le diverse interfacce utilizzano indirizzi IP privati diversi, ma condividono un unico indirizzo IP verso la rete pubblica che consente l’identificazione del dispositivo cui è assegnato (in una determinata finestra temporale).

Quanto alla prospettata eventualità che terzi abbiano profittato del router wifi, privo di password, dell’imputato (wardriving), per la Suprema Corte non è che una mera ipotesi, soverchiata dalla considerazione che nessuno, ad eccezione dell’imputato, aveva interesse a diffamare la persona offesa nel caso di specie.

La decisione dimostra una particolare fiducia nelle regole tecniche che – seppur ostacolata da lacune normative – trova conforto nell’iter argomentativo seguito dal giudice.

 

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Offese in un gruppo facebook: cosa posso fare?

Ero iscritto ad un gruppo FB privato, riguardante i Padri Separati e i problemi dell’affido condiviso, dalla cui frequentazione traevo enorme beneficio poiché si ricevevano consigli, conforto e si poteva dare aiuto a persone a volte disperate. Ho conosciuto decine di membri personalmente. Uso il mio nome d’arte da street artist. Sul profilo ci sono anche alcune mie foto. Vengo al problema: Un paio di membri (MA e SL) non mi piacevano. Li ho bloccati per non leggere le loro cose. Mai avuto uno screzio diretto con loro. Nel frattempo sono divenuti amministratori insieme all’amministratore storico del gruppo. Dopo molti mesi SL ha scoperto di essere stato bloccato da me, mi ha espulso ed ha cominciato a darmi ripetutamente del coglione nel gruppo e a metter in dubbio le mie capacità genitoriali (ho affido condiviso confermato in appello). Adesso SL ha inserito la regola per la quale non si può bloccare l’amministratore. Ho gli screenshot delle offese. Che posso fare?

In effetti, la regola per cui non si dovrebbero bloccare gli amministratori di un gruppo sarebbe di buon senso, perché se non si vedono più i contenuti postati dagli stessi il gruppo stesso diventa poco gestibile, specialmente se tutti iniziassero a fare così. Credo che probabilmente questa cosa verrà prima o poi implementata tecnicamente anche dalla piattaforma facebook stessa, per cui nel momento in cui un utente blocca un altro utente che è amministratore di un gruppo di cui fa parte il primo c’è la scelta tra mantenere il blocco o uscire dal gruppo.

Comunque, a parte questo, che è irrilevante ai fini del discorso di base, devi valutare tu che cosa vuoi fare con questi screenshot. Chiaramente, per dire di preciso che cosa si potrebbe fare bisognerebbe in primo luogo esaminarli, ma supponendo per un attimo che contengano affermazioni ingiuriose e diffamanti per te e la tua reputazione, puoi scegliere se presentare una denuncia querela o coltivare un’azione di risarcimento del danno in sede civile oppure ancora fare entrambe le cose.

Prima ancora di questo, tuttavia, ti suggerirei di limitarti a interpellare le controparti con una diffida, inviata tramite avvocato, in cui contesti le offese perpetrate nei tuoi confronti, chiedi la rimozione dei post ad evitare il maggior danno e richiedi inoltre il risarcimento dei danni che si sono già prodotti.

Poi valuti in base agli esiti della diffida e vedi come è meglio procedere, chiaramente se si raggiunge un accordo è sempre preferibile.

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Offese su facebook: quanto possono venire a costare?

Qualche tempo fa’ ho apostrofato sulla pagina Facebook di una clinica per analisi veterinarie clinica sconsigliatissima ed ho dato al titolare della stessa del incapace e farabutto.
Il signore mi ha denunciato ed adesso con il mio avvocato tentiamo una transazione per un ritiro di querela,ma le cose vanno per le lunghe.
Vorrei sapere in base alla sua esperienza quanto può chiedermi in linea di massima questo signore a titolo di risarcimento.
Ho visto su internet che sentenze similari su diffamazione aggravata la cifra si aggira sui 3000 euro vorrei sapere se per lei è una cifra veritiera.

Non ci sono cifre statistiche di riferimento significative, perché ogni caso è diverso dall’altro quanto a dimensioni delle offese, lesività delle stesse, danno che effettivamente cagionano alla reputazione altrui, diffusione, infine, delle medesime.

Ad esempio su facebook un’offesa può essere perpetrata in una bacheca il cui accesso è riservato solo agli «amici» oppure in una pagina pubblica, come mi pare di aver capito sia avvenuto nel tuo caso, con conseguente molta maggiore possibilità di diffusione.

Alla intrinseca ed ineliminabile varietà dei casi in sé stessi, poi devi aggiungere, a complicare il quadro, anche il fatto che i giudici in queste materie godono di ampia discrezionalità e possono prendere, del tutto legittimamente, decisioni le più disparate, dal momento che possono «giocare» attribuendo peso diverso ai singoli elementi che compongono il fatto per arrivare alla decisione che, in fondo, a loro sembra più giusta.

Per questi motivi, l’unica certezza che c’è in questi casi è quella per cui conviene sempre cercare di fermare la cosa prima possibile, tentando soprattutto di evitare che venga portata in tribunale e decisa da un giudice, cercando appunto, invece, di raggiungere un accordo con la controparte, anche a costo di investire un po’ di denaro in ore di assistenza da parte di un legale.

Sottolineo che è molto importante scegliere un avvocato con buone capacità di negoziazione, cosa non così facile e diffusa.

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Un anonimo mi offende su facebook: come posso denunciarlo?

sono stato diffamato su Facebook tramite messaggio privato in cui mi si accusa di non aver fatto nulla per una ragazza che ha tentato il suicidio ed è in fin di vita. Ho le copie dei messaggi che questa utente anonima (malgrado abbia provato a sollecitare Facebook per fare mettere il nome vero all’account). Inoltre vengo più volte insultato, accusato di aver ricevuto un sms da parte della ragazza (che non è mai arrivato, nonostante alla stessa desse consegnato, ma posso sentire la TIM e chiedere i tabulati). Si può fare qualcosa contro questa persona? Ho diritto al patrocinio gratuito non percependo reddito

Il problema è che per ottenere informazioni da facebook, che è gestito da una società di diritto statunitense, occorre una rogatoria internazionale, che lo Stato italiano per un fatto di questo genere non credo richiederebbe mai, trattandosi di strumenti utilizzati in caso di reati molti gravi come il terrorismo, il traffico di stupefacenti e così via.

Un’alternativa può essere utilizzare pratiche di ingegneria sociale per arrivare a conoscere l’identità di questa persona, come spieghiamo meglio nella scheda relativa, che ti invito a leggere attentamente.

Si tratta, tuttavia, di attività non coperte da patrocinio a spese dello Stato, in quanto concretamente attività stragiudiziale e che dunque dovresti pagare interamente tu.

Forse puoi provare a chiedere un preventivo ad un professionista del settore.

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Per una denuncia presa su facebook devo prendere un avvocato?

mio marito e’ stato denunciato per minaccia e diffamazione (su Facebook…!).. Volevo chiederle
– e’ obbligato a prendere un avvocato? Può lasciare andare avanti il procedimento ed accettare senza difesa il giudizio finale? E’ disoccupato ma ha una dichiarazione dei redditi intorno ai 10.000 euro. Aggiungendo la mia, arriviamo ben oltre li 50.000 euro.
– io ho un lavoro ma non intendo pagare un avvocato per una stupidaggine come questa. Posso essere costretta ad accollarmi i il costo di un avvocato pur essendo in separazione dei beni?

La difesa tecnica nel processo penale in Italia è obbligatoria.

Se tu non nomini un tuo avvocato di fiducia, ti viene nominato un avvocato d’ufficio che non è un avvocato gratuito o a spese dello Stato, ma solo un avvocato che lo Stato ti obbliga ad avere per il suo interesse a processarti e che alla fine ti manderà un conto che dovrai pagare.

Per questo, secondo me vale sempre la pena di nominare un difensore di fiducia, con il quale c’è un rapporto più stretto e con cui si può anche fare un accordo sui compensi.

Per non spendere soldi in cose del genere, tuo marito avrebbe dovuto stare più attento a quello che scriveva su facebook, che purtroppo oggigiorno è una vera e propria fucina di denuncia e vertenze legali.

A questo punto, o si trova un accordo con il denunciante oppure, sempre che il procedimento vada avanti, bisognerà difendersi.

Per trovare un accordo con il denunciante, peraltro, è altamente consigliabile incaricare un avvocato, che possa spendere la sua professionalità per raggiungere questo scopo, altrimenti facendo in proprio le chances sono davvero bassissime.

Se aveste avuto una polizza di tutela legale, avreste potuto sfruttarla, ma oramai è troppo tardi per stipularla per questa vertenza.

Il patrocinio a spese dello Stato ovviamente con questo reddito familiare non lo potete chiedere.

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Cosa faccio se ricevo un messaggio ingiurioso da una mia ex?

Mi sono visto con una ragazza per un paio di volte,fino a che lei nn ne ha piu voluto sapere.
Da quel giorno nn ha piu avuto nessuna notizia da me per tentaredi riallacciare i raporti.
Dopo 3gg mi arriva un suo SMS di insulti (cogxxxne, falso, bugiardo , pezzo di mxxxa) perche un suo amico le ha riferito di aver sentito me che parlavo male di lei dandole della stupida etc.
Premetto che nn MAI ho parlato di lei con nessuno!! male o bene che sia, MAI!! e piu volte le ho chiesto di mettermi a confronto con il suo amico per smascherarlo ma ha sempre rifiutato.
Ci sono gli estremi per una denuncia nei confronti di lei ? E per quanto riguarda il suo amico? Sinceramente mi sento danneggiato anche da lui e forse per lui ci sono gli estremi per “l’ingiuria”.
Lei che ne dice?

Ne dico che per cose di questo genere non vale assolutamente la pena pensare a denunce o cose di questo tipo, quand’anche ce ne fossero i presupposti.

Sarebbe nocivo sia per la macchina giudiziaria, che è già ingolfata in modo enormemente superiore alle sue capacità, e alla voglia di lavorare di chi ne fa parte, sia sopratutto per voi.

Io prima di arrivare a questo passo, proverei a chiarirmi con lei.

Per fare questo, puoi chiederle un incontro e parlarle di persona. Se la cosa non si può o non si vuole fare, puoi scriverle una mail dove metti per iscritto tutto quello che vuoi comunicarle. Se credi, puoi anche far scrivere da un legale, la scelta dello strumento più opportuno dovresti valutarla tu.

Solo dopo aver tentato in questi modi, puoi valutare altre soluzioni.

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Che posso fare se minacciano di denunciarmi per cose che ho scritto sulla mia bacheca facebook?

temo di essermi messa nei guai su FB a causa della mia inesperienza sui social.Seguivo una pagina gestita dalle FF OO,e sono stata infastidita in chat da altri utenti e da uno degli Admin.In particolare quest’ultimo alla prima conversazione mi ha chiesto una foto ‘con addosso solo i fantasmini’.Un altro ‘seguace’ (poliziotto) ha insistito affinché fornissi qualche dato personale,altri si sono lamentati della lunghezza dei miei commenti o sono intervenuti a sproposito su miei ‘stati’,tanto da portarmi a pubblicare in bacheca avviso di non infastidirmi oltre.Inutile.Ho dovuto reiterarla,ero arrabbiata e ho straparlato con alcuni ‘amici’ che mi hanno chiesto cosa stesse succedendo,non pensando che il mio profilo era pubblico.Adesso gli Admin minacciano,se non l’hanno già fatto,di denunciarmi alla Postale per diffamazione aggravata.Ho licenze di pubblica sicurezza,e temo che una denuncia (o peggio,condanna) possa farmi perdere la condotta…Che devo fare?Ho davvero paura.

Naturalmente, non posso entrare nel merito perché per farlo dovrei esaminare i testi che hai scritto.

Probabilmente, peraltro, non ne varrebbe nemmeno più di tanto la pena, perché non è così facile come si crede comunemente stabilire se un testo integra il reato di diffamazione o meno, essendo molti testi collocabili in una «linea di confine».

In generale, posso solo dire che la cosa migliore sarebbe cercare di raggiungere una soluzione negoziale con le persone che si sono sentite offese dai tuoi interventi, anche considerando che il tutto mi pare più frutto di tanti piccoli equivoci che di altro.

Per tentare di raggiungere questo accordo, ti consiglierei di incaricare un avvocato con ottime capacità ed esperienza di negoziazione, perché è evidente che se ti muovi tu in prima persona rischi di aggravare ancora di più il problema.

In mancanza, sappi comunque che le denunce minacciate sono sempre molto di più di quelle effettivamente presentate, per cui puoi anche aspettare e magari depositare tra un mese o due un’istanza ex art. 335 cpp.