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Garanzia alla banca per ex moglie: come liberarsi?

in regime di convivenza di fatto, ho fatto da garante alla mia compagna per avere un mututo bancario, atteso che la sua busta paga, all’epoca non le permetteva di ottenerlo. Oggi con la signora siamom di fatto separati, e a breve presenteremo la richiesta di separazione, le chiedo: se la signora non dovesse pagare più le rate del mututo ion sono tenuto a pagarle alla banca? e se si, cosa posso fare o chiedere al giudice per non essere onerato?

Ovviamente, vicende successive rispetto alle quali la banca è totalmente estranea, come la vostra separazione, non possono avere alcuna influenza sulla garanzia che hai prestato.

Detto in altri termini, nel momento in cui si decide di prestare una garanzia verso un terzo, di solito una banca, non ci sono eventi che possono intervenire tra chi ha prestato la garanzia e il garantito, altrimenti prestare una garanzia non servirebbe a niente.

Una garanzia è un vero e proprio contratto – di fideiussione – che intercorre tra il garante e la banca, dal quale non ci si può liberare appunto per vicende intercorre col garantito, che determinano magari un pentimento nel garante che però non può certo essere opposto alla banca.

Il giudice non ha alcun potere di annullare questa garanzia, se lo facesse commetterebbe un illecito e determinerebbe un danno ingiusto per la banca.

L’unico modo in cui puoi ottenere la liberazione dalla garanzia è quello in cui la banca, volontariamente, accetta di liberarti. Di solito la banca non si priva gratuitamente di una garanzia e quindi di un vantaggio a suo favore.

Questa situazione è molto comune nelle separazioni nel momento in cui la famiglia è unita uno dei membri garantisce per un altro, poi quando la famiglia si disgrega vorrebbe liberarsi, ma non si può, non è ammissibile che sia sufficiente la crisi familiare per determinare il venir meno anche delle garanzie che sono fatti su cui hanno fatto affidamento terzi che non hanno alcuna responsabilità ella crisi familiare…

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Cellulare senza il promesso giroscopio: si può restituire?

ho acquistato da poco uno smartphone in un negozio fisico(da expert),prima dell’acquisto ho chiesto al commesso del reparto telefonia se il telefono era compreso di “giroscopio”(un componente che permette al telefono una determinata funzione),il commesso mi ha espressamente detto che lo conteneva convincendomi all acquisto di tale telefono..ora a distanza di qualche giorno mi sono accorto che effettivamente il dispositivo NON dispone di tale giroscopio..ora la domanda è se posso comunque chiedere il reso o l eventuale buono/cambio con un’altro prodotto?dato che l’errore a parer mio è stato quello del commesso di avermi dato una finta notizia di cui probabilmente non era sicuro

È, a rigore, un caso di mancanza di qualità promesse, previsto dal codice civile come causa di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, di cui abbiamo parlato già diverse volte, per cui ti invito a fare una ricerca tra gli articoli vecchi del blog.

Quindi in teoria avresti ragione, ma ci sono molti «però» da affrontare.

Innanzitutto, hai un po’ di colpa anche tu che nell’era di internet sei andato a chiedere ad un commesso, che probabilmente vende centinaia di articoli, una cosa così di dettaglio, che avresti potuto verificare con una veloce ricerca su google.

Soprattutto, come faresti in un’ipotetica causa a dimostrare che il tal commesso ti ha detto questa cosa, che, più in generale, questo dialogo si è mai svolto?

Infine, se anche avessi un documento scritto a comprova delle tue ragioni, sei sicuro che potrebbe valer la pena fare una causa, con le relative spese legali da anticipare (senza nessuna garanzia, poi, di recuperarle) a tuo carico?

Il quadro potrebbe essere più florido se tu avessi una polizza di tutela legale, ma sarei pronto a scommettere che non ce l’hai (sono più di dieci anni che predico a tutti come sia indispensabile…).

Temo che abbiamo parlato di niente. L’unica cosa che puoi andare a fare è provare ad andare a parlare con il negozio per vedere se te lo cambiano o ti fanno un buono, ma se rifiutano di riprenderselo e ridarti i soldi la vedo grigia…

Mi dispiace.

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Revocatoria del fondo patrimoniale: perderò la casa?

sono una mamma di 34 anni con due bimbi di 10 e 6 anni.
Mio marito ha fatto da garante in una SRL dove amministratore era suo zio e lui un normale operai :ora ditta non è fallita ma è in Concordato .
Una delle banche con la quale ha firmato delle fideussioni ha messo due decreti ingiuntivi sulla sua casa,nostra abitazione,con un mutuo di 19 anni ancora da pagare!
Abbiamo fatto il fondo patrimoniale e la vendita della suddetta casa a me e lui usufruttario.ora la banca chiede la revoca di ciò
La mie domande sono: conviene ancora pagare il mutuo?
La Banca aspetta i 19 ANNI di mutuo?
La casa ha un ipoteca fondiaria ed è ancora di un altra banca.
Il procedimento che hanno attuato è un 602 bis…..entro quanto dovremo lasciare la casa?

Non ho capito quasi niente, per farlo dovrei vedere la documentazione del caso, per cui mi limito ad alcune osservazioni generali che magari possono essere utili, restando inteso che la cosa che dovreste fare visti i valori in gioco sarebbe andare prima possibile da un legale degno di fiducia per farvi assistere.

Se non disponete di entrate o di un patrimonio sufficienti per compensare un professionista adeguatamente, forse potete chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sempre che ce ne siano i presupposti, ovviamente.

Il procedimento ex art. 602 bis cod. proc. civ. è un procedimento di tipo sommario che in teoria dovrebbe durare meno di quello ordinario, ma non è affatto detto e, in questi primi di applicazione, la tempistica è stata molto diversa a seconda del tribunale.

Piuttosto, un’azione revocatoria è una cosa abbastanza delicata, per cui dovreste costituirvi e difendervi in questo procedimento nel modo più efficace possibile.

La domanda circa la convenienza di continuare a pagare o meno il mutuo non ha senso se non si comprende bene la situazione e non si capisce come affrontarla o trattare più in generale il problema.

Molto probabilmente, l’unico approccio possibile è quello negoziale o di instaurazione di una trattativa, anche per questa cosa è assolutamente indispensabile l’aiuto di un bravo avvocato.

In conclusione, non ci sono affatto, come sicuramente sapete anche voi, soluzioni «pronte» per una situazione così difficile ed ormai degenerata, ci si può solo provare a lavorare sopra per vedere di riuscire a gestirla nel modo migliore, cercando ove possibile di risolverla o quantomeno di contenere i danni con un accordo che possa avere una qualche utilità per voi.

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Avvocato con conto alla banca mia controparte: può assistermi?

Ho costituito un pegno a garanzia di un affidamento nell’interesse di una società.
So che il pegno sarà escusso.
So che la banca garantita ha responsabilità per quanto riguarda la gestione del rapporto garantito.
Contatto un legale spiegando i punti deboli della banca e preparo una serie di domande da sottoporre alla stessa al fine di: a) ricevere comunque dati utili in risposta; b) far capire alla banca che conosco i suoi punti deboli, confidando in una transazione.
L’avvocato ha un atteggiamento “debole” e per ora ha inviato solamente, dopo due mesi dal primo colloquio e vari solleciti, una lettera “soft”.
Oggi ho saputo per certo che lo Studio dell’avvocato ha un rapporto bancario, quantomeno di c/c, con l’istituto di credito.
Penso dovesse avvisarmi e temo che la sua (da me presunta) arrendevolezza possa essere causata da rapporti di amicizia (se non peggio) con qualche dirigente (sto parlando di una piccola BCC)

Non credo che un rapporto di conto corrente sia tale da determinare una incompatibilità o un conflitto di interessi, anche se sicuramente sarebbe stato più elegante per questo legale avvertirti. Chiaramente, la cosa andrebbe poi vista più in dettaglio, cioè che tipo di rapporto c’è tra il legale e l’istituto di credito sotto tutti gli aspetti, ma in generale mi sembra un elemento piuttosto debole.

Potrebbero essere più pregnanti invece i rapporti di amicizia con dirigenti dell’istituto stesso, ma si tratta di circostanze che dovresti, in teoria, dimostrare in modo rigoroso, anche sotto il profilo a mio giudizio dell’efficienza causale sull’allestimento di una difesa un po’ troppo «zoppa».

Da questo punto di vista, peraltro, la «leggerezza» della prima lettera non è un indice sufficiente: la maggior parte delle volte l’approccio più indicato è proprio tutto al contrario quello negoziale e dai toni contenuti, che sono peraltro una questione di stile, che appartiene ad ogni avvocato e che – ti garantisco – è una delle cose più importanti per portare a casa un risultato in una negoziazione.

In conclusione, a me non sembra il caso di stare a fare questioni contro questo legale, che comunque richiederebbero un ulteriore investimento da parte tua (di tempo, soldi, energia, ecc.) rispetto a quello che devi già fare per tutelarti nella vicenda del pegno, per cui ti consiglierei, se queste circostanze sono tali da determinare in te il venire meno della fiducia, di revocargli il mandato ed assegnarlo ad un altro legale, dopo aver adeguatamente verificato che sia degno della tua fiducia.

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Fideiussione: quali sono le conseguenze anche in caso di successione?

il fratello di mio marito chiede alla madre di fargli da garante per l’acquisto della prima casa. La madre può garantire solo con la casa di sua proprietà, in cui lei vive. Ecco le domande: – l’abitazione della madre potrà successivamente essere da lei venduta nonostante la sussistenza di una fideiussione, e se sì con quali vincoli sulla vendita? – in caso di morte della mamma, una volta accettata l’eredità e pagata la sua quota di fideiussione, mio marito potrà rivalersi nei confronti del fratello per recuperare la quota pagata alla banca?

La domanda non è del tutto chiara, perché probabilmente non hai chiaro tu stessa quel che sta accadendo.

Volendo provare a fornire comunque qualche informazione, si può dire che le garanzie possono essere di due tipi
a) reali, quando ad esempio si acconsente alla costituzione di una ipoteca su una casa, oppure
b) personali, quando si firma appunto ad esempio una fideiussione, con la conseguenza che si risponde del debito che si garantisce con tutte le proprie sostanze.

Nel tuo caso, probabilmente, si tratta di una fideiussione, e quindi della prestazione di una garanzia di tipo personale.

Questo tipo di garanzia non determina un vincolo sui beni di chi la fornisce, che rimane libero di disporne come meglio crede.

La fideiussione viene richiesta ed accettata dal creditore sulla base di una generica valutazione della serietà e della solvenza di chi la offre, se mancassero queste valutazioni verrebbe richiesta un’ipoteca, che, fissandosi sull’immobile, è molto più robusta, come garanzia, rispetto alla fideiussione.

Peraltro, la fideiussione è solo una garanzia, non è detto che ci sia da pagare nulla, ma se il garante viene escusso dal creditore principale, cioè nel nostro caso la banca, il garante stesso acquista una azione di regresso nei confronti del debitore principale, cioè può chiedere indietro al «vero debitore» quello che è stato chiamato a pagare in garanzia.

Questa azione di regresso si trasmette agli eredi.

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Vendita di oggetto non originale: il compratore può denunciarmi?

ho venduto di persona un set di mazze da golf (regalatomi in passato da un gruppo di amici per la mia laurea) un paio di settimane fa tramite un’inserzione su internet. Il compratore è venuto, ha visionato le mazze, gli sono piaciute, me le ha pagate (700 euro) e dopo una settimana si è fatto vivo lamentando che le mazze non erano originali e che voleva darmele indietro.
Minaccia di denunciarmi. Può farlo? Io non ero a conoscenza del fatto che le mazze fossero originali o meno. Questo può cambiare?

La tua buona fede non ti giova molto, se hai venduto questo oggetto come originale, ma non lo è nella realtà.

Il venditore, infatti, anche quello delle compravendite tra privati, o su ebay, per antica tradizione, prevista dal codice civile, ma risalente sino al diritto romano, è tenuto a garantire, in generale, la bontà delle cose che cede, sotto forma delle svariate forme di garanzia previste, tra cui segnatamente quella per vizi, di buon funzionamento e, in particolare, di mancanza di qualità essenziali o promesse, che sembra riguardare il tuo caso.

Abbiamo parlato dozzine di volte di questi tipi di garanzia all’interno del blog, per cui ti invito a fare una ricerca tra i vecchi post.

Dal lato pratico, a mio giudizio ti conviene raggiungere un accordo, restituendo una parte del corrispettivo che hai percepito, e sempre che il compratore sia disponibile ad una soluzione di questo genere, potrebbe infatti, sempre che ne ricorrano le circostanze, cosa questa che andrebbe valutata in concreto conoscendo tutti i dettagli del caso, chiedere la risoluzione del contratto e cioè lo scioglimento integrale dello stesso.

Tieni anche ben presente che, se non disponi di una polizza di tutela legale, qualsiasi avvocato di cui dovessi aver bisogno per gestire la cosa dovrai compensarlo tu col tuo denaro e, visto l’importo, c’è il rischio di spendere molto di più di quello che è il valore dell’affare.

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Se cambio sistema operativo al portatile perdo la garanzia?

Sto per acquistare un laptop (notebook) sul quale installare il sistema operativo Linux. Dopo aver chiesto alcune informazioni al rivenditore circa la compatibilita’ tra quel modello di portatile Asus e linux la risposta e’ stata che i driver per Linux non sono disponibili (problema minore) aggiungendo che se acquista un notebook e lo formatta installando un sistema operativo non fornito con la macchina perdo automaticamente la garanzia.
Uso linux da almeno 15 anni, sul mercato non si trovano computer senza sistema operativo o con Linux. Su tutti i computer che ho avuto ho sempre riformattato il disco fisso e installato Linux, ignara tuttavia che questa operazione mi avrebbe invalidato la garanzia di due anni.
E’ vero cio’ che afferma il rivenditore? Se fosse vero ritorneremmo ad avere il monopolio Microsoft, o meglio duopolio Microsoft-Apple che per quanto riguarda le “best practices” e l’avversione per la concorrenza hanno molto in comune.

Per me se si cambia il sistema operativo di un prodotto non si invalida automaticamente la garanzia, quantomeno quella legale contro i difetti di conformità.

Può darsi che si invalidi la garanzia di buon funzionamento, che è una garanzia convenzionale, concessa dal produttore, che quindi il produttore stesso può vincolare a clausole che dal punto di vista tecnico non hanno il minimo senso per cui cambiando il sistema operativo installato la garanzia viene meno – dico che non hanno senso perché naturalmente il fatto che sulla macchina giri Linux anziché Windows non può certo comportare una maggior usare dei componenti, anzi semmai ad esempio nel caso del disco fisso il file system di Linux è molto migliore, o a maggior ragione causare difetti hardware.

Quand’anche comunque si invalidasse la garanzia offerta convenzionalmente dal produttore, rimarrebbe comunque la garanzia di legge per i difetti di conformità, che è biennale.

Quindi non è che uno cambiando il sistema operativo rimanga senza garanzia, è un discorso molto più articolato, e a mio giudizio si è tutelati ugualmente.

Anche in caso di jailbreak di periferiche Apple a mio giudizio la garanzia rimane, checchè ne dica Apple: se ad esempio si rompe il microfono dell’iPhone, che colpa ne può avere il jailbreak? Non si può prendere il jailbreak come scusa per non sostituire componenti difettosi evidentemente.

Almeno questo è il mio modo di vedere le cose. Se poi si ha in concreto qualche problema, è come sai importante avere sempre una adeguata forma di assicurazione di tutela legale perché far valere i propri diritti potrebbe essere non così semplice.

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Il venditore di un bene difettoso può chiedermi 1300€ di spese postali per la riparazione?

ho acquistato un gps da un’azienda di ancona al secondo utilizzo la macchina non ha funzionato più, quindi l’ho inviata a mie spese all’azienda per l’assistenza dovuta. il tiolare mi ha anticipato che se il problema è dovuto a un cattivo funzionamento delle radio che con cui parlano i due gps tra di loro li deve inviare alla casa costruttrice cinese e le spese di spedizione circa 1300 euro sono a mio carico. Nell’eventualità come di dovrei comportare, devo fare un’azione legale?

La richiesta di spedizione è illegittima a mio giudizio ed inoltre assolutamente sproporzionata nel suo ammontare, tanto che si dovrebbero forse valutare gli estremi per un tentativo di truffa.

Naturalmente, per tutelarti e fare un’azione legale, devi prima valutare la convenienza di procedere contro il venditore, cercando di capire che solvenza possa avere o meno.

Per ulteriori dettagli, ti invito a consultare la nostra scheda sul recupero crediti, che contiene osservazioni che si applicano anche in questi casi.

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Se mi vendono uno scaldabagno difettoso sono obbligati a sostituirmelo o possono anche ripararlo?

In data 20 marzo corr 0re 16 acquisto uno scaldaacqua a gas nel centro commerciali di Kindes di Via della Maglianella Roma in data 22 marzo ore 15, riporto indietro, completo di imballo, il prodotto acquistato perchè dopo il regolare montaggio risulta non funzionante (fuoriscita di acqua dalla valvola di sicurezz) Il direttore del negozio con altro personaggio hanno dichiarato la non sostituibilità del prodotto ma che avremmo potuto richiedere l’intervento del tecnico per la sostituzione del pezzo non funzionante !!!!! ora
non capisco bene ma la recessione di un prodotto fallato è dovuta o rientra in una libera facoltà del venditore ?

Secondo l’art. 130, comma 3°, del codice del consumo «Il consumatore può’ chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro».

Se, dunque, vuoi insistere nella tua richiesta di sostituzione, puoi inviare una pec o raccomandata a/r alla sede legale del centro commerciale, in cui chiedi la sostituzione del bene.

Naturalmente, il fornitore potrà replicare cercando di sostenere che la sostituzione sia eccessivamente onerosa rispetto all’intervento tecnico di riparazione, cosa ch andrà valutata dal punto di vista tecnico.

Se, peraltro, non hai un tutela giudiziaria, e quindi non puoi avere un avvocato per seguirti in questa vicenda, diventa difficile difenderti da solo, quindi è evidente che ti conviene un approccio di tipo negoziale.

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quando un rivenditore si impegna a sostituire un bene difettoso ma poi non lo fa

Buongiorno ho comprato a ottobre 2011 un armadio. me lo hanno consegnato il 16 dicembre sbagliato ( l’errore consisteva nel colore ante e nella composizione interna) sono usciti a febbraio per sistemare ante che sono ok ma internamente dopo mille tentativi l’armadio è ridotto a buchi e ancora non corrisponde alle caratteristiche di acquisto. siamo tornati al negozio x parlare con direttore che a Sue parole e documenti avrebbe risolto tutto ordinando un nuovo armadio. a oggi ancora nulla. vorremmo richiedere indietro i nostri soldi è fattibile? Abbiamo pagato l’armadio interamente alla prima consegna ottobre 2011. 

Il quesito proposto ci permette di considerare un aspetto fondamentale della tutela del consumatore. Sappiamo già, per averlo affrontato diverse volte su questo blog, che la normativa di riferimento è contenuta ora nel codice del consumo, il D.Lgs. 206/2005. Ciò posto, nella questione proposta, ad un consumatore che ha accettato, è stata proposta la “sostituzione” di un bene difettoso. Sappiamo bene che il venditore può formulare questa proposta, ovvero la sostituzione del bene in luogo della riparazione, salvo che tale sostituzione avvenga in un congruo termine, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

La misura di tale congruità, pertanto, è un giudizio e non un valore assoluto. Giudizio che, in caso di controversia, sarà un giudice a dover emettere.

Nel caso in cui il rivenditore non sostituisca il bene in un tempo definito congruo, il consumatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo di acquisto del bene come mi pare nel caso proposto dall’utente.