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volete far parte degli organi di giustizia sportiva nazionali della FIGC?

PREMESSA.

Il 12 giugno c.a. la Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva (CGGS) ha fissato i termini e le modalità di presentazione delle candidature per il rinnovo degli organi di giustizia nazionali FIGC.
In particolare, sul sito istituzionale della Federazione sono stati pubblicati, con quattro distinti comunicati, i bandi per le cariche di: Giudici Sportivi Nazionali presso la LNP-Serie A, la LNP-Serie B e la Lega Pro; Procuratore federale, Procuratore federale Vicario, Vice Procuratore federale e dei sosti-tuti Procuratore federale (PF); componenti della Corte di Giustizia Federale, (CGF) e della Commissione Disciplinare Nazionale (CDN).
Tale evento offre l’occasione per esaminare, seppur sinteticamente, compo-sizione e funzione di suddetti organi endofederali, oltre che per analizzare nel merito quali siano le condizioni di accesso richieste dai bandi.

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA.
Procedendo per ordine, v’è da dire che la CCGS ha la funzione di garantire l’indipendenza, l’autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva (art. 34, co. 3, Statuto FIGC).
Essa risulta composta da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale.
I componenti della CGGS, che durano in carica per sei anni e possono essere confermati per un solo altro mandato, sono individuati tra professori uni-versitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta repu-tazione e di notoria moralità e indipendenza (art. 34, co. 2, Statuto FIGC).
La nomina avviene a seguito di scrutinio per merito comparativo dei titoli risultanti dai curricula di tutti candidati, ed ha l’obiettivo di determinare un innalzamento della qualità e competenza dei componenti di questo particola-re organismo di garanzia, soprattutto per rispettare il più possibile il requisito di terzietà nei confronti dell’Istituzione federale.
La sua funzione è, dunque, paragonabile agli organi di autogoverno delle Magistrature di diritto comune (es. C.S.M.) che svolgono la propria attività nell’ordinamento statuale, e ciò con l’espresso fine di separare sempre di più il profilo “politico” da quello “giustiziale” della FIGC.

I GIUDICI SPORTIVI NAZIONALI.
I Giudici Sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di compe-tenza (es. Giudice Sportivo presso la LNP-A, ecc.).
L’ufficio del Giudice Sportivo è monocratico in quanto costituito da un solo soggetto; al titolare della funzione si affiancano diversi sostituti in base ai carichi di lavoro ed all’incidenza della competenza territoriale e/o funzionale.
Possono essere nominati Giudici sportivi nazionali coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell’ordinamento sportivo, siano:
a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo (artt. 35, co. 2, Statuto FIGC).
I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché per le attività ago-nistiche direttamente organizzate dalla LND.
Essi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclu-siva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE.
La CDN è costituita da almeno quindici componenti, di cui un Presidente e tre Vicepresidenti (art. 30, co. 3, CGS).
I componenti della CDN, come anticipato, sono nominati dalla CGGS.
Possono essere nominati componenti aggiunti della Commissione discipli-nare nazionale coloro che siano:
a) professori universitari di ruolo in materie economico-aziendali, anche a riposo;
b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie economi-co-aziendali, anche a riposo;
c) dottori commercialisti con almeno dieci anni di iscrizione all’albo, anche a riposo
La CDN è giudice collegiale (composto da tre o cinque membri, nel caso di fattispecie di particolare complessità o per procedimenti riuniti) di primo grado nei giudizi instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello nazionale (es. Serie A, B, ecc.).
Essa è anche giudice di seconde cure sui ricorsi presentati avverso le deci-sioni delle Commissioni disciplinari territoriali sempre nei procedimenti in-staurati su deferimento del Procuratore federale; è del pari giudice di appello nel caso in cui la reclamante ritenga di dover impugnare le decisioni del Giudice Sportivo.
La stessa Commissione può giudicare in prima istanza qualora i reclami ri-guardino la regolarità della posizione dei tesserati in certe, determinate gare.

LA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE.
Come noto, nel 2007, a seguito di modifiche allo statuto FIGC e della rifor-ma del CGS, la Corte d’Appello Federale (CAF) e la Corte Federale (CF) sono state fuse in un unico organismo: la Corte di Giustizia Federale (CGF) che riassume le funzioni di entrambe.
Essa è costituita da almeno cinquanta componenti, compresi il Presidente e i Presidenti di sezione.
Il presidente della CGF è eletto dall’Assemblea Federale a cui vi partecipano tutte le società affiliate aventi diritto (artt. 2, co. 1 e 5, co. 1, NOIF).
1. Possono essere nominati componenti della Corte di giustizia federale co-loro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell’ordinamento sportivo, siano:
a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
Tale organo risulta suddiviso in almeno quattro sezioni: la sez. I^ è destinata alla LNP-A e LNP-B; la sez. II^ alla Lega Pro; la sez. III^ alla LND; la sez. IV^ al Calcio Femminile, Calcio a 5, Settore Giovanile e Settore Tecnico a cui va aggiunta la sezione consultiva.
Su questioni di particolare rilievo o di contrasto interpretativo, la CGF giu-dica a Sezioni Unite. E’ in tal modo che la CGF assicura l’esatta osservanza e l’unità della normativa federale, nel rispetto dei limiti delle diverse giuri-sdizioni (es. internazionale).
Si tratta dell’ufficio giudicante che agisce sui reclami presentati contro le decisioni della CDN, sia che quest’ultima abbia operato in secondo o in primo grado, della CDN del Settore Tecnico, della Commissione Tessera-menti.
La CGF è poi competente sui procedimenti di revisione e revocazione.
Su segnalazione del Procuratore federale si occupa della sussistenza dei re-quisiti di eleggibilità sia dei concorrenti alle cariche federale che dei casi di incompatibilità dei dirigenti federali.
In funzione giudicante la CGF giudica con la partecipazione di cinque com-ponenti; in caso di appelli avverso le decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali le sezioni giudicano con la partecipazione di tre componenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità la CGF può giudi-care con la partecipazione di sette componenti, compreso il Presidente di se-zione.
In funzione consultiva la CGF decide invece con una composizione di sette elementi compreso il Presidente. Sotto questo profilo, la funzione si impernia sull’esigenza di coordinare, ove ve ne fosse bisogno, tra disposizioni contenute nelle NOIF, lo Statuto Federale e, ad esempio, nello Statuto-Regolamento delle Leghe di competenza.

LA PROCURA FEDERALE.
Nel previgente CGS esisteva un Ufficio Indagini ed una Procura Federale.
I due uffici erano funzionalmente distinti, poiché il primo si occupava della fase propedeutica delle investigazioni, il secondo dell’esercizio dell’azione disciplinare.
Tali uffici dal 2007, in un’ottica di maggiore efficienza, sono stati unificati in un unico organo monocratico: la Procura Federale (PF).
L’unificazione ha comportato una accelerazione dei tempi dei processi spor-tivi quanto alla trasmissione degli incartamenti alla PF.
La PF risulta composta da un titolare dell’ ufficio, un vicario, cinque vice e un centinaio circa tra volontari sostituti procuratori e collaboratori.
Possono essere nominati Procuratore federale, Procuratore federale vicario e Vice procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell’ordinamento sportivo, siano:
a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo;
d) dipendenti delle Forze dell’ordine con almeno dieci anni di anzianità co-me ufficiali superiori o come funzionari equiparati anche a riposo.
Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in pos-sesso di specifica competenza ed esperienza nell’ordinamento sportivo, sia-no:
a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economico-finanziarie, anche a riposo;
b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo;
e) dottori commercialisti con almeno sei anni di iscrizione all’albo profes-sionale, anche a riposo;
f) laureati che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell’ordinamento sportivo.
Come risaputo, si tratta dell’organo inquirente e requirente della FIGC, tito-lare dell’esercizio dell’azione disciplinare.
Ai sensi dell’art. 32, co. 9, CGS, infatti, “La Procura federale ha il compito di svolgere d’ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nell’ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l’intervento della Procura federale stessa. La Procura federale svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali”.
La PF, in funzione inquirente pre-processuale, è deputata a svolgere le inda-gini preliminari (che possono scaturire con una investigazione d’ufficio o a seguito di un esposto) finalizzate ad aprire un procedimento disciplinare per il tramite dell’atto formale del deferimento dell’incolpato dinanzi alla CDN o agli altri organi competenti (es. giudice dinanzi alla CGGS), eccezion fatta per i giudizi che si svolgono dinanzi ai giudici sportivi.
La funzione di parte requirente, invece, concerne l’attività diretta alla realiz-zazione della pretesa punitiva attraverso richieste (requisitorie) al giudice investito del processo.
Essa, inoltre, partecipa ai procedimenti conseguenti la riservata segnalazione ex art. 35, con esclusione del giudizio che si svolge davanti ai Giudici Spor-tivi.

IL MODELLO PER LA CANDIDATURA.
I candidati devono depositare presso la segreteria della CGGS o trasmettere tramite fax le relative domande entro il termine delle ore 19:00 del 9 luglio c.a.
Nello specifico il candidato deve dichiarare di
1. di essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto federale e del Co-dice di giustizia sportiva, nonché di ogni altra disposizione regolamentare riguardante gli organi di giustizia sportiva, i requisiti per la nomina e le si-tuazioni di incompatibilità;
2. non trovarsi in alcuna delle cause ostative o di incompatibilità di cui all’art. 34, comma 16, dello Statuto federale e all’art. 10 delle N.O.I.F..
Questo perché il mandato quadriennale (rinnovabile per non più di due vol-te) dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale (es. quello di dirigente sportivo).
Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva, peraltro, è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura (anche di fatto e/o indirettamente) con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano ap-parire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell’incarico.
Il candidato inoltre, deve dichiarare, di non essere stato condannato, ancor-ché con sentenza penale non definitiva, per i delitti indicati nell’art. 22bis, comma 1 delle NOIF (es. Delitti associativi di cui agli artt. 416, 416bis c.p.; Delitti contro la fede pubblica, ecc.).
Del pari deve dichiarare di non essere sottoposto e/o di non essere stato sot-toposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale.
Così come di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 51, punti 2, 3 e 5 prima parte, del codice di procedura civile, rispetto a tesserati federali, a soci di società affiliate alla FIGC o a non soci cui è riconducibile, diretta-mente o indirettamente il controllo di società affiliate alla FIGC.
E ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, di non essere dipendente di alcuna pubblica amministrazione.
E’ utile, infine, sottolineare che gli Organi della giustizia sportiva prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali.

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Entro quanto tempo devo denunciare un difetto di produzione al rivenditore?

Ho da poco ho acquistato un MacBookPro presso un rivenditore Apple e quando dopo 9 giorni (inclusa 1 domenica) ho aperto la confezione mi sono reso conto che  non disponeva del nuovo sistema operativo Lion. Ho cercato di scaricarlo gratuitamente dal sito Apple come previsto ma non mi è stato possibile perché per ragioni a me ignote il numero seriale non è stato accettato. Ho chiesto dunque al rivenditore di sostituire il mio computer con un altro identico ma dotato di Lion, anche perchè non essendo un esperto ho il dubbio che il computer da me acquistato possa essere meno aggiornato anche sotto altri profili. Non ho inviato alcuna racccomandata perché son passati più di 8 giorni ma una email. A questa è seguita una telefonata nella quale il rivenditore si è dichiarato disponibile ad effettuare la sostituzione previa autorizzazione di Apple. Mentre aspetto trepidamente la risposta, gradirei sapere da Lei se il rivenditore è tenuto a sostituire il computer, dato che potrebbe trattarsi di mancanza di “qualità promesse”, non tanto dal rivenditore, che avrebbe comunque agito corettamente se mi avesse informato della non presenza di Lion, ma da Apple, che il 20 luglio ha annunciato l’arrivo del nuovo sistema operativo imducendomi a pensare che un computer acquistato il 17 agosto presso un suo rivenditore autorizzato disponesse del nuovo sistema.

Il quesito posto dall’utente ci permette di considerare un aspetto fondamentale della garanzia legale che accompagna la compravendita di un prodotto da parte di un consumatore. Ora, sappiamo che il codice del consumo, il D.lgs.206/2005, garantisce il consumatore finale da eventuali vizi che lo stesso possa “scoprire” una volta acquistato un bene. Ma quanto dura questa garanzia legale? Ed entro quanti giorni il consumatore deve denunciare gli stessi al rivenditore? Il medesimo codice del consumo stabilisce un termine massimo di 2 anni, a partire dal momento dell’acquisto del bene, per poter denunciare vizi di conformità dello stesso ed un termine decadenza di due mesi entro i quali il consumatore deve denunciare un vizio dal momento che ne è venuto a conoscenza. In parole povere: se entro due anni il bene acquistato presenta dei difetti il consumatore può avvalersi della garanzia legale del codice del consume sempre che lo stesso consumatore lo abbia denunciato entro due mesi dalla scoperta.

L’utente si è comportato correttamente, il rivenditore dovrà installare il sistema operativo Lion senza ulteriore spese aggiuntive ovvero sostituire il MacBookPro. Sarà poi il rivenditore che dovrà rivalersi per le spese sostenute direttamente sul produttore finale. Ma questo è evidentemente un altro discorso.

Per ulteriori dettagli, ti rimando alla nostra scheda pratica in materia di tutela, in concreto, dei consumatori.


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come difendersi se si acquista un notebook “usato” credendolo nuovo

Venerdì ho acquistato un notebook in un grande distributore di elettronica, pubblicizzato in un volantino. Era rimasto l’ultimo, quello in esposizione, ma non presentava difetti. Sono rimasta stupita perchè ho notatao che i dischi di ripristino del sistema operativo (windows 7 come indicato nel volantino) erano masterizzati e non originali, ma sotto il pc c’era il numero di serie (il commesso mi ha rassicurato dicendo che negli ultimi anni i dischi di ripristino vengono fatti da loro). A casa ho notato che l’antivirus era attivo da più di un anno, ma ho pensato che essendo esposto lo avessero attivato. Il tecnico che doveva trasferire i dati dal mio vecchio pc, invece, si è insospettito ed ha fatto una approfondita ricerca, dalla quale è emersa che il pc era stato utilizzato e conteneva foto effettuate e scaricate più di un anno fa. Il pc, o almeno l’hard disck, non sono nuovi! Posso pretendere la sostituzione con un notebook di pari caratteristiche o la restituzione del denaro? 

Diciamo innanzitutto che chi acquista un bene, per garanzia legale, ha diritto alla consegna di un bene conforme a quello pubblicizzato.

Se viene pubblicizzato un bene nuovo, è evidente che non può essere consegnato all’acquirente un bene usato. In questo secondo caso il consumatore acquirente potrà ottenere il ripristino o la sostituzione della conformità senza spese del bene: in questo caso la sostituzione dei dischi usati con dischi nuovi ovvero la sostituzione integrale del notebook.

Per ulteriori dettagli, ti rimando alla nostra scheda pratica in materia di tutela, in concreto, dei consumatori.

aggiornamento. Siamo felice di comunicare che il notebook è poi stato concretamente sostituito alla nostra lettrice.

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quando si diventa garanti del coniuge e poi ci si separa

mi trovo in un uno stato di separazione giudiziale, scelta dal consorte ma la mia richiesta era di una consensuale, a tutt’oggi,situazione complicatissima. Il problema che più incombe e mi preoccupa, è stata la scelta di mio marito che alla mia richiesta del volermi separare, ha cessato la sua attività di commerciante e si è reso disoccupato, aggravandomi di tutti i suoi debiti per i quali ho firmato da garante a suo favore, il più grave è quello di un mutuo ipotecario richiesto per liquidità per la sua attività dove io compaio come coobligata e garante dando la casa in garanzia. Preciso di essere in separazione dei beni, e l’acquisto del mio appartamento è avvenuto con un lascito economico ereditario dei miei genitori, e che l’appartamento quindi fu pagato da me in contanti; questa è la casa in cui vivo insieme a mio figlio minore ed il Pubblico Ministero ha stabilito come udienza Presidenziale, l’alloggio di mio figlio minore ed un mantenimento di euro seicentocinquanta per il ragazzo di anni 13, mai avuto un euro a tutt’oggi, 07 dicembre. A tutt’oggi sono già otto rate di mututo che mio marito non paga e le banca mi ha già bussato tante volte per suddette rate. Io lavoro e percepisco circa 1300 euro mensili, con otto utenze a carico più tutte le spese che riguardano il ragazzo. A breve ci sarà l’udienza istruttoria, mi chiedo: cosa avverrà del mio appartamento quando vi è documentazione che il denaro lo ha speso il consorte?

Purtroppo, non importa chi ha speso o meno il denaro, tu ti sei costituita garante o fidejussore nei confronti della banca per tutte le obbligazioni di tuo marito e quindi la banca può chiedertene il pagamento se non paga lui, senza che si possano fare disquisizioni di nessun genere.

Di positivo c’è che se la casa dove abiti è oggetto di un provvedimento di assegnazione di casa familiare, questa è opponibile a terzi, pertanto difficilmente la banca potrà sottoporla a pignoramento, dal momento che nessuno, poi, la acquisterebbe. Al riguardo, è molto importante che tu prima possibile faccia trascrivere da un legale il provvedimento di assegnazione della casa familiare.

Se ancora non hai provveduto, inoltre, ti conviene mandare quanto prima una raccomandata a/r o una pec alla sede legale della banca in cui dichiari che per il futuro non intendi garantire più alcuna obbligazione del tuo ex marito, altrimenti, se lo stesso dovesse contrarre altri debiti, saresti garante e tenuta anche per quelli.

Nel mio libro sul diritto di famiglia parlo sia del pignoramento della casa famigliare e dell’opponibilità a terzi del provvedimento di assegnazione sia delle problematiche relative alle garanzie prestate l’uno a favore dell’altro, per ulteriori approfondimenti quindi ti rimando allo stesso, anche per vedere quali rimedi puoi eventualmente utilizzare per ottenere il pagamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento per tuo figlio.


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come ho riparato il white screen of death del mio iMac nonostante l’assistenza Apple

Oggi tornando in studio ho trovato sul mio fido iMac da 27 quello che poi ho saputo essere il famigerato «white screen of death»: lo schermo completamente bianco, senza possibilità di procedere oltre.

Da bravo cliente, ho subito chiamato l’assistenza telefonica Apple dove un signore molto gentile, nell’ordine, mi dice che:

  • siccome sono passati più di 90 giorni dall’acquisto, devo pagare per l’assistenza
  • che, se voglio, posso acquistare l’Apple care protection plan al costo di tot
  • oppure pagare il singolo intervento tecnico, al costo di 40 euro
  • che, comunque, a titolo gratuito può dirmi di provare ad «avviare da disco di ripristino» oppure da un altro hard disk
  • che quando c’è lo schermo bianco è praticamente certo che sia rotto l’hard disk
  • che quindi non mi conviene perder tempo e portarlo invece in assistenza a Modena

Gli dico che ora provo e semmai richiamo o lo porto a Modena.

Prendo l’iPhone, faccio questa ricerca:

apro il primo risultato e c’è un tizio che spiega come si risolve il problema. Praticamente basta staccare tutti i cavi dal computer, spegnerlo, staccare il cavo di alimentazione e lasciarlo spento per almeno 15 secondi.

Procedo in questo modo e… miracolo, il Mac riparte, fa il boot e continua a funzionare, tant’è vero che lo sto usando anche adesso.

Di fatto, si trattava solo di resettare il System Management Controller, una cosa che non richiede una laurea in ingegneria ma si effettua appunto semplicemente staccando tutti i cavi e lasciando spendo il mac per quindici secondi.

Credo che sia una vergogna che Apple non sia in grado di offrire una assistenza assolutamente elementare come questa ai suoi clienti per prodotti che, nonostante siano passati i primi 90 giorni, sono ancora abbondantemente in garanzia. Se il SMC è andato in panne, la colpa non è mia come utente, ma semmai del produttore che dovrebbe mettere dei tecnici competenti al centro di assistenza.

Se avessi portato il Mac a Modena al centro di assistenza più vicino (25km da qui), lo avrebbero acceso tranquillamente (visto che sarebbe arrivato dopo almeno un paio d’ore di spegnimento e con tutti i cavi staccati) e mi avrebbero rimandato indietro come un cretino dicendo, peraltro giustamente, che «non ha niente». Se questo è un servizio di assistenza… A me pare che servizi di questo genere non siano solo inutili, ma anche dannosi. Con tutta la liquidità che incamera, e che comunque si merita, beninteso, Apple dovrebbe fare di meglio, altrimenti meglio dire agli utenti di arrangiarsi e che non si fornisce assistenza telefonica.

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Debiti dei padri che ricadono sui figli.

Volevo esporvi un mio problema,!volevo dei chiarimenti per quanto riguarda il fisco: mio padre avendo una ditta di trasporti a causa di problemi economici non è stato più in grado di versare i contributi inps e inail e tutto quello che concerne i contributi da autonomo,adesso ogni giorno arrivano cartelle esattoriali che penso non potrà più pagare fino a quando non riesce a chiudere l’attività! Volevo sapere se i debiti che gravano su mio padre si possano rivalere su di me figlio,anche perchè sono sotto lo stato di famiglia suo?

Può stare tranquillo i debiti di suo padre non le ricadranno “addosso”. Potrebbe rispondere degli stessi solo nell’eventualità in cui li avesse “garantiti” ad esempio attraverso una fiodeiussione.

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Vendita tra privati e recesso

Il problema è il seguente: essendo modellista ho venduto un automodello ad un privato mediante un forum nell’apposita sezione mercatino(da premettere che il forum non ha nessuna voce in capitolo ed è libero). Il mio post è stato arricchito di foto del modello che constano l’effettiva usura del modello siccome usato. Dopo una trattativa, io(privato) ho ricevuto il bonifico e spedito il materiale. All’arrivo del pacco il compratore mi dice che non vuole più il modello e chiede che sia attuato il diritto di recesso.Come posso tutelarmi? Io le foto dello stato le ho messe, e lui vuole il diritto di recesso. Quali sono i termini di recesso? Ha davvero possibilità di attuarlo? Ricordo che la trattativa è stata fatta tra privati.Un ulteriore domanda, il compratore vuole passare per vie legali se non attuo il diritto di recesso, in che cosa potrei andare incontro? Quali sarebbero le spese che dovrei affrontare se dovessi perdere in giudizio? Ricordo che la compravendita è stata di 500 euro.

Nelle vendite tra i privati non si applica il diritto di recesso che si applica invece solo ai contratti tra un professionista e un semplice consumatore. La tutela che avrà un acquirente/privato nei confronti di un venditore/privato è quella approntata dal codice civile agli art. 1490 e ss. Su questi presupposti l’utente potrà inoltre difendersi in caso di azione giudiziale intentata nei suoi confronti.

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Donazione e azione revocatoria

Premetto che nell’ anno 1993, mi suocero ha donato a mia moglie la proprietà di ½  relativa a due appartamenti, l’altra quota di ½ era gia intestata a me, si è riservato il diritto di abitazione su uno di essi, sull’altro abito io con mia moglie e mio figlio e sono liberi da ipoteche, pignoramenti o altro. Dato che mio suocero aveva una azienda artigiana , trovandosi in difficoltà finanziarie ha accumulato parecchi debiti soprattutto con inps per contributi di dipendenti, alcui anche anteriori all’atto di donazione ed  ha subito vari pignoramenti mobiliari, dato che Equitalia gli ha recentemente rinotificato cartelle esattoriali per i vecchi debiti, vorrei sapere se l’atto di donazione fatto quasi diciotto anni fa può essere in qualche modo impugnato da Equitalia o dall’agenzia delle entrate per potersi rivalere  su quegli immobili?

Il terzo creditore, il quale ritiene di essere stato danneggiato da un atto di disposizioni del patrimonio compiuti dal debitore, nel nostro caso una donazione, può tentare di revocare lo stesso atto con un’azione, detta appunto “azione revocatoria”, prevista dall’art. 2901 del cod. civ., che però si prescrive in 5 anni dall’avvenuto compimento del medesimo atto.  Nel caso prospettato dal nostro utente questo termine si è da tempo consumato e l’azione pertanto si è prescritta.

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la tutela del consumatore a San Marino

L’articolo 1519 ter del Cod Civile mi permette di richiedere un rimborso qualora un mio acquisto non soddisfi le mie esigenze, giusto? Questo anche se l’acquisto è stato effettuato a San Marino? Eventualmente quanto tempo ho a disposizione, considerando anche che il venditore non dispone di un prodotto alternativo con caratteristiche simili? Il mio prodotto è andato in assistenza dopo appena un giorno di installazione.

Caro amico, con San Marino purtroppo caschi molto male.

Relativamente al diritto applicato a San Marino regna, generalmente, una notevole e sorprendente ignoranza, tanto che c’è un aneddoto che voglio riportare, raccontato originariamente dal grande avvocato Francesco Galgano in questo libro, che consiglio a tutti di leggere. Sembra che Umberto Eco, il famoso semiologo, autore del celebre “Il nome della rosa”, uomo evidentemente di una cultura straordinaria, abbia un giorno avvicinato Galgano per chiedergli “Ma è vero che a San Marino c’è la common law?”, con riferimento ai sistemi giuridici di tipo anglosassone.

In realtà, a San Marino non c’è e non c’è mai stata la common law, ma si applica ancora il diritto comune, che è una specie di sistema giuridico precipitato direttamente dal diritto romano (altro che art. 1519 ter del codice civile!), non avente, nonostante l’assonanza della parola inglese “common” con quella italiana, niente a che fare con la common law.

Ad ogni modo, le regole giuridiche sono completamente diverse da quelle italiane e dell’Unione europea. Gli avvocati italiani non possono patrocinare a San Marino, ma bisogna prendere un legale sammarinese, che è anche notaio perchè in quel paese le professioni giuridiche sono unificate.

Hai due possibilità:

– contattare un avvocato italiano di Rimini per avere maggiori informazioni; gli avvocati del Riminese sono quasi tutti esperti nei rapporti con la Repubblica del Titano;

– contattare direttamente un avvocato di San Marino per sentire se e come puoi essere tutelato, naturalmente il consiglio è quello di farti fare prima un preventivo perchè non ho assolutamente idea di quali possano essere i costi.

Tieni presente che io sto facendo, per conto di consumatori, cause contro società francesi, svedesi e di altri paesi dell’Unione europea e ti posso assicurare che è molto più facile che fare causa a società di San Marino. Questa è poi la ragione per cui io non comprerò mai nulla da San Marino, anche se costasse meno della metà.

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Sostituzione telefono in garanzia

Ho acquistato presso un negozio Vodafone un iphone nuovo, e dal giorno stesso mi sono accorto che non funziona bene, visto che l’assistenza Apple, mi assicura la sostituzione in 7 gg ma con un “rigenerato” , non mi sembra  corretto,  ne pretenderei uno nuovo, anche il negoziante non mi dà soddisfazione, ne mi vuol rendere i soldi di acquisto. Come posso fare? grazie dell’attenzione?

Salve,
il Codice del Consumo in questi casi, ovverosia in presenza di difetti di “conformità del bene acquistato” riconosce la possibilità al consumatore di richiedere la riparazione o la sostituzione del bene, naturalmente senza aggravio di spese.

Il venditore può esimersi dalla scelta effettuata dal consumatore (sostituzione o riparazione) solamente quando il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso. In questi casi, ovverosia quando la scelta del consumatore sia troppo onerosa o impossibile il venditore può, diciamo, “imporre” al consumatore lla scelta alternativa.
La sostituzione e la riparazione devono avvenire comunque entro un congruo termine, trascorso il quale senza che sia avvenuta la riparazione o la sostituzione l’acquirente può chiedere la risoluzione del contratto.