PREMESSA.
Il 12 giugno c.a. la Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva (CGGS) ha fissato i termini e le modalità di presentazione delle candidature per il rinnovo degli organi di giustizia nazionali FIGC.
In particolare, sul sito istituzionale della Federazione sono stati pubblicati, con quattro distinti comunicati, i bandi per le cariche di: Giudici Sportivi Nazionali presso la LNP-Serie A, la LNP-Serie B e la Lega Pro; Procuratore federale, Procuratore federale Vicario, Vice Procuratore federale e dei sosti-tuti Procuratore federale (PF); componenti della Corte di Giustizia Federale, (CGF) e della Commissione Disciplinare Nazionale (CDN).
Tale evento offre l’occasione per esaminare, seppur sinteticamente, compo-sizione e funzione di suddetti organi endofederali, oltre che per analizzare nel merito quali siano le condizioni di accesso richieste dai bandi.
LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA.
Procedendo per ordine, v’è da dire che la CCGS ha la funzione di garantire l’indipendenza, l’autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva (art. 34, co. 3, Statuto FIGC).
Essa risulta composta da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale.
I componenti della CGGS, che durano in carica per sei anni e possono essere confermati per un solo altro mandato, sono individuati tra professori uni-versitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta repu-tazione e di notoria moralità e indipendenza (art. 34, co. 2, Statuto FIGC).
La nomina avviene a seguito di scrutinio per merito comparativo dei titoli risultanti dai curricula di tutti candidati, ed ha l’obiettivo di determinare un innalzamento della qualità e competenza dei componenti di questo particola-re organismo di garanzia, soprattutto per rispettare il più possibile il requisito di terzietà nei confronti dell’Istituzione federale.
La sua funzione è, dunque, paragonabile agli organi di autogoverno delle Magistrature di diritto comune (es. C.S.M.) che svolgono la propria attività nell’ordinamento statuale, e ciò con l’espresso fine di separare sempre di più il profilo “politico” da quello “giustiziale” della FIGC.
I GIUDICI SPORTIVI NAZIONALI.
I Giudici Sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di compe-tenza (es. Giudice Sportivo presso la LNP-A, ecc.).
L’ufficio del Giudice Sportivo è monocratico in quanto costituito da un solo soggetto; al titolare della funzione si affiancano diversi sostituti in base ai carichi di lavoro ed all’incidenza della competenza territoriale e/o funzionale.
Possono essere nominati Giudici sportivi nazionali coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell’ordinamento sportivo, siano:
a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo (artt. 35, co. 2, Statuto FIGC).
I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché per le attività ago-nistiche direttamente organizzate dalla LND.
Essi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclu-siva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE.
La CDN è costituita da almeno quindici componenti, di cui un Presidente e tre Vicepresidenti (art. 30, co. 3, CGS).
I componenti della CDN, come anticipato, sono nominati dalla CGGS.
Possono essere nominati componenti aggiunti della Commissione discipli-nare nazionale coloro che siano:
a) professori universitari di ruolo in materie economico-aziendali, anche a riposo;
b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie economi-co-aziendali, anche a riposo;
c) dottori commercialisti con almeno dieci anni di iscrizione all’albo, anche a riposo
La CDN è giudice collegiale (composto da tre o cinque membri, nel caso di fattispecie di particolare complessità o per procedimenti riuniti) di primo grado nei giudizi instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello nazionale (es. Serie A, B, ecc.).
Essa è anche giudice di seconde cure sui ricorsi presentati avverso le deci-sioni delle Commissioni disciplinari territoriali sempre nei procedimenti in-staurati su deferimento del Procuratore federale; è del pari giudice di appello nel caso in cui la reclamante ritenga di dover impugnare le decisioni del Giudice Sportivo.
La stessa Commissione può giudicare in prima istanza qualora i reclami ri-guardino la regolarità della posizione dei tesserati in certe, determinate gare.
LA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE.
Come noto, nel 2007, a seguito di modifiche allo statuto FIGC e della rifor-ma del CGS, la Corte d’Appello Federale (CAF) e la Corte Federale (CF) sono state fuse in un unico organismo: la Corte di Giustizia Federale (CGF) che riassume le funzioni di entrambe.
Essa è costituita da almeno cinquanta componenti, compresi il Presidente e i Presidenti di sezione.
Il presidente della CGF è eletto dall’Assemblea Federale a cui vi partecipano tutte le società affiliate aventi diritto (artt. 2, co. 1 e 5, co. 1, NOIF).
1. Possono essere nominati componenti della Corte di giustizia federale co-loro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell’ordinamento sportivo, siano:
a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
Tale organo risulta suddiviso in almeno quattro sezioni: la sez. I^ è destinata alla LNP-A e LNP-B; la sez. II^ alla Lega Pro; la sez. III^ alla LND; la sez. IV^ al Calcio Femminile, Calcio a 5, Settore Giovanile e Settore Tecnico a cui va aggiunta la sezione consultiva.
Su questioni di particolare rilievo o di contrasto interpretativo, la CGF giu-dica a Sezioni Unite. E’ in tal modo che la CGF assicura l’esatta osservanza e l’unità della normativa federale, nel rispetto dei limiti delle diverse giuri-sdizioni (es. internazionale).
Si tratta dell’ufficio giudicante che agisce sui reclami presentati contro le decisioni della CDN, sia che quest’ultima abbia operato in secondo o in primo grado, della CDN del Settore Tecnico, della Commissione Tessera-menti.
La CGF è poi competente sui procedimenti di revisione e revocazione.
Su segnalazione del Procuratore federale si occupa della sussistenza dei re-quisiti di eleggibilità sia dei concorrenti alle cariche federale che dei casi di incompatibilità dei dirigenti federali.
In funzione giudicante la CGF giudica con la partecipazione di cinque com-ponenti; in caso di appelli avverso le decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali le sezioni giudicano con la partecipazione di tre componenti; in caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità la CGF può giudi-care con la partecipazione di sette componenti, compreso il Presidente di se-zione.
In funzione consultiva la CGF decide invece con una composizione di sette elementi compreso il Presidente. Sotto questo profilo, la funzione si impernia sull’esigenza di coordinare, ove ve ne fosse bisogno, tra disposizioni contenute nelle NOIF, lo Statuto Federale e, ad esempio, nello Statuto-Regolamento delle Leghe di competenza.
LA PROCURA FEDERALE.
Nel previgente CGS esisteva un Ufficio Indagini ed una Procura Federale.
I due uffici erano funzionalmente distinti, poiché il primo si occupava della fase propedeutica delle investigazioni, il secondo dell’esercizio dell’azione disciplinare.
Tali uffici dal 2007, in un’ottica di maggiore efficienza, sono stati unificati in un unico organo monocratico: la Procura Federale (PF).
L’unificazione ha comportato una accelerazione dei tempi dei processi spor-tivi quanto alla trasmissione degli incartamenti alla PF.
La PF risulta composta da un titolare dell’ ufficio, un vicario, cinque vice e un centinaio circa tra volontari sostituti procuratori e collaboratori.
Possono essere nominati Procuratore federale, Procuratore federale vicario e Vice procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell’ordinamento sportivo, siano:
a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
c) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo;
d) dipendenti delle Forze dell’ordine con almeno dieci anni di anzianità co-me ufficiali superiori o come funzionari equiparati anche a riposo.
Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in pos-sesso di specifica competenza ed esperienza nell’ordinamento sportivo, sia-no:
a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economico-finanziarie, anche a riposo;
b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo;
e) dottori commercialisti con almeno sei anni di iscrizione all’albo profes-sionale, anche a riposo;
f) laureati che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell’ordinamento sportivo.
Come risaputo, si tratta dell’organo inquirente e requirente della FIGC, tito-lare dell’esercizio dell’azione disciplinare.
Ai sensi dell’art. 32, co. 9, CGS, infatti, “La Procura federale ha il compito di svolgere d’ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nell’ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l’intervento della Procura federale stessa. La Procura federale svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali”.
La PF, in funzione inquirente pre-processuale, è deputata a svolgere le inda-gini preliminari (che possono scaturire con una investigazione d’ufficio o a seguito di un esposto) finalizzate ad aprire un procedimento disciplinare per il tramite dell’atto formale del deferimento dell’incolpato dinanzi alla CDN o agli altri organi competenti (es. giudice dinanzi alla CGGS), eccezion fatta per i giudizi che si svolgono dinanzi ai giudici sportivi.
La funzione di parte requirente, invece, concerne l’attività diretta alla realiz-zazione della pretesa punitiva attraverso richieste (requisitorie) al giudice investito del processo.
Essa, inoltre, partecipa ai procedimenti conseguenti la riservata segnalazione ex art. 35, con esclusione del giudizio che si svolge davanti ai Giudici Spor-tivi.
IL MODELLO PER LA CANDIDATURA.
I candidati devono depositare presso la segreteria della CGGS o trasmettere tramite fax le relative domande entro il termine delle ore 19:00 del 9 luglio c.a.
Nello specifico il candidato deve dichiarare di
1. di essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto federale e del Co-dice di giustizia sportiva, nonché di ogni altra disposizione regolamentare riguardante gli organi di giustizia sportiva, i requisiti per la nomina e le si-tuazioni di incompatibilità;
2. non trovarsi in alcuna delle cause ostative o di incompatibilità di cui all’art. 34, comma 16, dello Statuto federale e all’art. 10 delle N.O.I.F..
Questo perché il mandato quadriennale (rinnovabile per non più di due vol-te) dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale (es. quello di dirigente sportivo).
Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva, peraltro, è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura (anche di fatto e/o indirettamente) con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano ap-parire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell’incarico.
Il candidato inoltre, deve dichiarare, di non essere stato condannato, ancor-ché con sentenza penale non definitiva, per i delitti indicati nell’art. 22bis, comma 1 delle NOIF (es. Delitti associativi di cui agli artt. 416, 416bis c.p.; Delitti contro la fede pubblica, ecc.).
Del pari deve dichiarare di non essere sottoposto e/o di non essere stato sot-toposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale.
Così come di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 51, punti 2, 3 e 5 prima parte, del codice di procedura civile, rispetto a tesserati federali, a soci di società affiliate alla FIGC o a non soci cui è riconducibile, diretta-mente o indirettamente il controllo di società affiliate alla FIGC.
E ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, di non essere dipendente di alcuna pubblica amministrazione.
E’ utile, infine, sottolineare che gli Organi della giustizia sportiva prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali.