Categorie
diritto

se nella casa in affitto entrano i topi

abito in una casa in affitto in campagna, dove c’è un locale staccato dall’abitazione,adibito a cantina,con affianco un pollaio,di proprietà di un’altro inquilino.Da quando hanno ripristinato il pollaio,circa 3 mesi,nella mia cantina ci sono dei grossi topi e non posso metterci piede.Accennato all’inquilino e anche al proprietario dell’accaduto,entrambi non mi stanno rivolvendo il problema,anche se continuo a pagare regolarmente l’affitto.Come mi devo comportare?

La prima cosa da fare è inviare una diffida scritta, sia al proprietario che al vicino di casa, meglio se tramite legale. Il costo medio per una lettera del genere da parte di un avvocato oggigiorno è di circa 100€, ovviamente chiedi sempre il preventivo.

Dopodiché si valuta in base al risultato che si consegue dopo che gli interessati hanno ricevuto la diffida. Ricordati che se hai un reddito basso, puoi chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se non per la fase stragiudiziale, quindi la diffida la devi comunque pagare di tasca tua.

Categorie
diritto

quando le spese condominiali sono poco chiare si può trattenere parte dell’importo?

Ho sostituito come altri condomini un calorifero chiedendo all’aministrazione di chiudere l’acqua centralizzata e così hanno fatto altri condomini se non che i prezzi per tale operazione sono risultati tra loro diversi in sede assembleare l’amministratore a cui abbiamo chiesto lumi in proposito ha risposto che non sapeva il perchè e che si sarebbe interessato. Dopo 4 mesi nulla è pervenuto nonostante ripetuti solleciti a mezzo e mail. Ho allora trattenuto, per protesta, la differenza in che ritenevo in più pagata sulla seconda rata pagata in rapporto alla scadenza regolarmente. L’amministratore, nonostante mi abbia a mezzo mail detto che mi avrebbe fatto recuperare tale somma ha ribadito che lo faceva per farmi un favore ma me lo ha detto dopo che era scoppiato il bubbone e nonostante ciò, mi ha fatto, in barba alla procedura, scrvere direttamente dal proprio avvocato che reclama 188 euro per il suo intervento (una lettera di 10 righe) più la reintegrazione della somma arbitrariamente da me trattenuta. Premetto che l’ho fatto per richiamare l’attenzione dell’amministrazione su lproblema e che sono disposto a pagare quanto da me trattenuto e che ho scritto all’avvocato una raccomandata contenente una proposta di bonaria conciliazione che non ha accettato ma anzi mi ha detto a voce che se non pago tutto entro dieci giorni proseguirà l’azione nei miei confronti con ulteriore addebiti nei miei confronti. A me questo signore pare un fuori di testa.

Il caso purtroppo non è descritto benissimo, ma, a quanto capisco, essendo i caloriferi parti di proprietà individuale, c’è stata una spesa comune per un intervento da parte di un idraulico o comunque un tecnico che ha dovuto fermare l’impianto di riscaldamento centralizzato, che poi è stata ripartita in modo diverso tra i vari condomini.

Può darsi, semplicemente, che la ripartizione sia avvenuta su base millesimale, come avviene di regola per le spese condominiali, salvo alcune deroghe ben circoscritte. Ad ogni modo, è un diritto del lettore avere i chiarimenti necessari, naturalmente però è meglio pagare e chiedere i chiarimenti per iscritto, altrimenti si rischia un decreto ingiuntivo che il codice civile, in materia condominiale, prevede sia concesso addirittura in forma provvisoriamente esecutiva.

Categorie
diritto

quando si rompe una tubazione nell’appartamento per uso turistico e l’amministratore non avverte gli altri proprietari

Si è rotto un tubo orizzontale (quindi di proprietà mia) all’interno del mio appartamento in montagna. E’ stato avvisato l’amministratore che è intervenuto con l’idraulico di sua fiducia. L’amministratore non ha avvisato i condomini vicini e sottostanti del danno e gli stessi sono venuti a conoscenza dell’accaduto solo alcune settimane dopo. Essendo una zona turistica l’immobile è poco frequentato. Due proprietari di due appartamenti (sottostante il mio ed a lato dello stesso) mi hanno fatto causa per importi molti alti. Dalle foto molti danni sono stati cagionati dall’umidità (pareti ammuffite, ecc.). Tralasciando che i vicini non ammetteranno mai che di base quegli appartamenti sono molto umidi (sia perchè appoggiati sulla parete della montagna sia perchè utilizzati molto poco e privi di termosifoni), volevo sapere se l’obbligo di avvisare subito le persone dell’accaduto è di competenza dell’amministratore o se dovevo farlo io (a questo punto penso tramite denuncia ai carabinieri visto che non avevo alcun riferimento per ricercarli). Se spetta all’amministratore contattare i proprietari degli appartamenti (di cui è in possesso dei loro dati telefonici ed indirizzi), è possibile che ci sia una concausa con lo stesso per il mancato avviso dell’accaduto?

La tua domanda a mio giudizio non è del tutto a fuoco sulla questione. Stabilire a chi spetta l’onere di avvertire i proprietari delle unità confinanti è un aspetto che può avere rilevanza solo su quella – limitata – parte di danno che consiste nell’aggravamento verificatosi per il mancato tempestivo intervento. In realtà, il primo aspetto è invece quello per cui la responsabilità è comunque tua in qualità di proprietaria dell’appartamento da cui è originato il problema. In questi casi, solitamente, ci sono delle coperture assicurative, specialmente per le seconde case, dove non c’è un controllo costante e sistematico come per le unità di prima abitazione. Se avevi una forma di assicurazione per rc terzi, puoi chiamare adesso in causa la tua assicurazione. Altrimenti, purtroppo, devi pagare di tasca tua.

Per quanto riguarda, più in particolare, la quantificazione del danno, non tutto quello che si è effettivamente rovinato nelle unità confinanti fa scattare un obbligo al risarcimento, il codice civile infatti limita il danno alle conseguenze «normali» di un determinato atto o fatto. È chiaro che se i tuoi vicini avevano in casa ad es. un Van Gogh non dovrai scucire un risarcimento miliardario, dal momento che non era assolutamente prevedibile in modo oggettivo un danno di questo genere. Analogamente, se avevano mobili antichi o di particolare pregio. Ci sono poi altri elementi che possono venire in considerazione, ad es. la vetustà dell’immobile e la probabilità che una rottura del genere si verificasse effettivamente in dipendenza della stessa o di altri fattori. Se, sempre ad es., il tubo è di posa recente, potrai chiamare in causa la società costruttrice o quella che ne ha effettuato la posa, magari in fase di ristrutturazione. Per quanto riguarda l’umidità, le tue osservazioni sono corrette e potrai svolgerle in sede difensiva. In causa verrà fatta una CTU per valutare la situazione, tu potrai nominare un tecnico di parte.

Per questo, specialmente se non avevi una adeguata copertura assicurativa, è bene che tu ti rivolga ad un avvocato scrupoloso in grado di seguire il caso con la dovuta attenzione.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la tua questione iniziale, che appunto a mio giudizio viene dopo tutto quanto sopra, non credo che tu possa chiamare in causa l’amministratore per non aver avvertito i proprietari delle unità confinanti. Non è vero che non avresti avuto modo di conoscere le generalità di questi ultimi, avendo come unica chance quella della denuncia ai Carabinieri (comunque non competenti per questioni privatistiche di questo genere), dal momento che sarebbe per te stato sufficiente chiedere proprio all’amministratore le loro generalità e i loro recapiti. Diciamo che per l’amministratore è stata una mancanza di buon senso, ma il dovere di avvertire era in primo luogo tuo, anche perchè l’amministrazione del condominio attiene per lo più alle parti comuni, mentre la gestione delle proprietà individuali è lasciata nei limiti del possibile, ai singoli titolari.

Categorie
diritto

la sentenza 23693/2009 del Tribunale di Milano sulla presenza di gatti nelle aree condominiali

RG n. 23639/2007 Sent. 23693/2009 Rep. N. 10155/09 (si ringrazia l’associazione AIDAA per aver messo a disposizione il testo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE

In persona del giudice monocratico, Il giudice dott.ssa Sabrina Bocconcello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa RG n. 23639/2007 promossa
DA
L.P. (C.F. …) e S.H. (C.F. …), rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Paganuzzi, presso lo studio della quale in Milano, Viale Papiniano 44 eleggono domicilio, giusta procura a margine dell’atto di citazione

– attori –

CONTRO
Condominio di via MarNero 13 – Milano, in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Moscoloni, presso lo studio della quale in Milano, Via Larga 51, elegge domicilio come da procura in calce all’atto di citazione

– convenuto –

CONTRO
SuperCondominio di via MarNero / Nicolajevka – Milano, in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Moscoloni, presso lo studio della quale in Milano, Via Larga 51, elegge domicilio come da procura in calce all’atto di citazione

– convenuto –

CONTRO
F.C. e N.R., rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Leva, presso lo studio della quale in Milano, Via Foppa 51, elegge domicilio come da procura a margine della comparsa di risposta

– convenuto –

E con l’intervento di
AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Leva, presso lo studio della quale in Milano, Via Foppa 51, elegge domicilio come da procura a margine della comparsa di intervento

CONCLUSIONI così come precisate all’udienza del 4.5.2009

– terza intervenuta –

Fatto e svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri P. e H. convenivano in giudizio si sig.ri C. e R. nonché il condominio MarNero 13 Milano e il SuperCondominio MarNero/Nikolajevka ove gli stessi attori sono condomini, lamentando l’illegittima condotta dei sig.ri C. e R. per aver occupato senza autorizzazione alcuna con manufatti (rifugi per gatti) le parti comuni e altresì la condotta omissiva dell’amministrazione dei Condominii convenuti per non aver vigilato sull’uso e la destinazione degli spazi comuni, provvedendo ad eliminare le costruzioni abusive, così come richiesto dagli attori.

Gli attori chiedevano quindi la condanna del SuperCondominio e del condominio alla rimissione in pristino della proprietà comune, la condanna del SuperCondominio e del Condominio in solido con i sig.ri C. e R. al rimborso della somma di € 180,00 sostenuta dagli attori per lo sgombero tentato in data 7.12.2006, nonché la condanna del SuperCondominio e del Condominio in solido con i sig.ri C. e R. al risarcimento del danno non patrimoniale patito e patendo indicato nella misura di € 10.000,00.

Il condominio ed il Supercondominio convenuti si costituivano in giudizio depositando la propria comparsa di costituzione e chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice.
Si costituivano altresì i sig.ri C. e R. contestando le deduzioni di parte attrice e chiedendo il rigetto delle loro domande nonché la condanna ex art. 96 cpc per lite temeraria degli attori.

I convenuti C./R. chiedevano altresì in via riconvenzionale la condanna degli attore al risarcimento dei danni morali subiti dalla sig.ra R. a seguito della lotta psicologica ed intimidatoria perpetrata, secondo l’assunto di parte convenuta, dagli attori nei suoi confronti.

Con comparsa di intervento volontario depositata in cancelleria in data 26.62007 si costituiva la AIDAA aderendo alle domande formulate dai convenuti C./R.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, il Giudice, a scioglimento della riserva del 11.12.2007, ammetteva alcuni capitoli di prova dedotti dalle parti, per interpello e testi. Esperita la fase istruttoria con l’interpello delle parti e l’escussione dei testi ammessi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 4.5.2009, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all’intervento dell’AIDAA.
Parte attrice lamenta la inammissibilità dell’intervento dell’AIDAA (per carenza di interesse) nonché la sua domanda riconvenzionale (per tardiva costituzione).
Va rilevato che il diritto che, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.c., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuarsi con riferimento al “petitum” ed alla “causa petendi”, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessine impropria, non consente l’intervento del terzo nel processo.
Orbene nel caso in esame AIDAA ha dimostrato con il proprio intervento di aver aderito alle difese di parte convenuta C./R. manifestando l’interesse – insito nell’oggetto sociale dell’associazione stessa – a che non vengano rimossi i rifugi dei gatti. Ne consegue l’ammissibilità dell’intervento.
Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dall’AIDAA deve qualificarsi l’intervento dell’associazione come intervento adesivo, con lì che – come precisato anche nella memoria 21.7.2009 dell’intervenuta – nessuna domanda riconvenzionale stata da AIDAA formulata se non in adesione a quelle già ritualmente formulate dai convenuti C./R. L’eccezione quindi deve essere respinta.
Quanto al merito.
I Sig.ri P. e H., proprietari di un appartamento posto nel condominio di Via MarNero 13 a Milano lamentano la lesine del diritto a godere del proprio bene immobile in modo pieno ed esclusivo ed a godere degli spazi comuni di proprietà comune indivisa secondo la destinazione egli stessi e nel rispetto degli altri partecipanti alla comunione.
Assumono gli attori che i Sig.ri C./R. hanno occupato illegittimamente porzioni di giardino condominiale (a ridosso anche dell’edificio) con due rifugi per gatti costruiti con scatoloni, teloni di plastica ed assi di legno nonché uno sgabuzzino condominiale che si trova nelle cantine del civico 13 (lo stesso condominio ove abitano gli attori) per permettere il rifugio della colonia di gatti presente nel complesso condominiale durante le ore notturne ed i periodi invernali.
I convenuti tutti non contestano la presenza della colonia di felini all’interno delle aree comuni, ma assumo l’illegittimità della richiesta di ripristino e di risarcimento del danno deducendo una legittima destinazione della parte comune.
Va preliminarmente rilevato che da un attento esame degli atti, parte attrice circoscrive nelle sue conclusioni la domanda di ripristini delle parti comuni solo in quelle aree occupate dai manufatti illegittimamente costruiti, chiedendo l’eliminazione dei rifugi dei gatti descritti in atti, senza nulla chiedere in merito allo sgabuzzino.

Dette conclusioni sono state reiterate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, ne consegue che nessuna statuizione può essere resa in ordine allo sgabuzzino condominiale, di cui si rileva non vi è domanda esplicita sul punto.
Quanto al merito della causa che ci occupa, gli attori assumono la violazione della destinazione d’uso del cortile condominiale da parte dei convenuti per avere questi ultimi adibito una porzione del cortile stesso a rifugio di gatti randagi, che assumono costituiscano pericolo alla salute e alla salubrità dei luoghi.

I convenuti contestano il dedotto illegittimo uso della porzione di cortile comune, assumo invece di esercitare il loro diritto di cui all’art. 1102 cc, ma contestano anche la insalubrità degli animali randagi, peraltro tutelati dalla legge nazionale come “colonia felina”.

La Legge 281/91 sancisce la territorialità delle colonie feline quale caratteristica etologica del gatto, riconoscendo loro la necessità (anch’essa tutelata) di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).

Il legislatore ha ritenuto che i gatti, animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio (radunandosi spesso in gruppi denominati “colonie feline”), pur vivendo in libertà, sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, creandosi così un loro “habitat” ovvero quel territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vivono stabilmente.

Nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat cioè nei luoghi pubblici e privati in cui trovano rifugio.
Secondo detta normativa i gatti che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati (Legge 261/91).

Pertanto, soltanto in caso di gravi motivazioni sanitarie o per la tutela dei tatti stessi, l’ASL competente può valutare di spostare la colonia, previa verifica e controllo di un luogo alternativo.
Posto che dall’istruttoria espletata è emerso che i gatti non sono stati allontanati dalla ASL chiamata a vigilare sulla colonia poiché non costituenti pericolo per la salute, deve valutarsi, nel caso in esame, se è legittimo l’uso del cortile da parte di un condomino per adibirlo a rifugio dei gatti e se tale uso violi il diritto degli altri condomini.

Fermo quanto già detto, in merito alla normativa nazionale e regionale a tutela della specie felina che quindi legittimerebbe la presenza dei gatti nella porzione della casa comune, quanto alla lamentata violazione del diritto del pari uso e godimento si rileva quanto segue.

Come noto quando un cortile è comune e manca una disciplina contrattuale vincolante per comproprietari al riguardo (come nel caso in esame), il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all’art. 1102,comma 1, c.c., in base al quale ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, sempre che non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri comunisti.

Contrariamente all’assunto di parte attrice, tale uso più intenso della cosa comune non deve necessariamente essere autorizzato dagli altri partecipanti alla comunione, poiché è insito nel concetto di parte comune l’uso che della cosa comune può fare il singolo, posto che prevede la partecipazione pro quota di ogni singolo condominio alla sua proprietà. Infatti, come statulto dalla Suprema Corte, in tema di condominio, è legittimo, ai sensi dell’art. 1102 c.c., sia l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione – purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini – sia l’uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. (CASS. 5753/2007)

Il pari uso della cosa comune, non postula necessariamente il contemporaneo uso da parte di tutti i partecipanti alla comunione, restando affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza.
La nozione di pari uso del bene comune, pertanto, non è da intendersi nel senso di un utilizzo necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti condomini nella medesima unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza dell’impossibilità per ogni condomino di usare la cosa tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine.

Al contrario, i rapporti condominiali devono essere informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
Ne consegue che, soltanto ove – anche in ragione della specifica destinazione di ogni proprietà individuale – sia prevedibile e ragionevole che tutti i partecipanti alla comunione abbiano interesse a fare un analogo utilizzo della cosa, la modifica apportata alla “res” comune dal condominio che impedisca tale utilizzo deve ritenersi illegittima. Infatti il limite al godimento di ciascun condomino p dato dagli interessi altri, i quali pertanto costituiscono impedimento della cosa comune solo se sia ragionevole prevedere che ciascun partecipante alla comunione possa, a propria volta, voler accrescere il pari uso a cui ha diritto.

Ciò posto, in considerazione dei limiti imposti dall’art. 1102 c.c. al condominio, l’alterazione o la modificazione della destinazione del bene comune si ricollega all’entità e alla qualità dell’incidenza del nuovo uso, giacché l’utilizzazione, anche particolare, della cosa da parte del condominio è consentita, quando la stessa non alteri l’equilibrio fra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari e non determini pregiudizievoli invadenze nell’ambito dei coesistenti diritti di costoro.

Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che l’occupazione da parte di due condomini C./R. di uno spazio comune – mediante installazione di piccole costruzioni per gatti (rifugi) del tutto temporanei – non configura un abuso.
L’uso particolare che il comproprietario ha fatto del cortile comune, installando su una piccola porzione dello stesso manufatti amovibili, non può considerarsi estraneo alla destinazione normale dell’area, a condizione che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto in rapporto a quello del cortile, o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non alteri l’utilizzazione del cortile praticata dagli altri comproprietari, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del cortile medesimo un analogo uso particolare(cfr.: cass. clv., sez. 2A, sent. 20 agosto 2002, n. 12262, cass. clv., sez 2A, sent. 17 maggio 197, n. 4394).

Nel caso in esame parte attrice non ha provato che l’utilizzazione della parte comune (il cortile) praticata dai convenuti abbia alterato l’uso stesso, né vi è prova in atti che tutti gli altri condomini non possano fare del cortile medesimo un analogo uso particolare. Deve quindi ritenersi che l’esistenza di tale condizione e della non alterazione della destinazione naturale dell’area legittimino l’installazione dei manufatti, tanto più che non risulta provato che il piano di calpestio del cortile sia variato.

Di contro è emerso dalla documentazione (anche fotografica) in atti che lo spazio occupato è marginale rispetto alla notevole estensione complessiva dell’area di proprietà comune.
Va poi evidenziato come non vi è in atti la prova che la presenza dei rifugi dei gatti nel cortile abbia creato situazioni insalubri ed immissioni intollerabili, posto che invece l’istruttoria espletata (testi Canavesi e Mariani), dalla quale è emersa anche la conferma della documentazione in atti della ASL, ha evidenziato il buono stato manutentivo dei rifugi e dei gatti nonché che “tutto era a norma secondo le normative igienico sanitarie”. Ne consegue che lo spazio comune risulta legittimamente utilizzato dai Sig.ri C. nei limiti e nel rispetto sia della normativa posta a tutela della comunione sia a tutela del diritto costituzionale garantito ala salute.

Pertanto la domanda di parte attrice volta alla rimozione da parte del SuperCondomio e del Condominio dei rifugi per gatti non risulta fondata e non può trovare accoglimento. Per le medesime argomentazioni deve ritenersi altresì infondata la domanda di risarcimento del danno formulata per omessa vigilanza da parte dei Condominii comuni sulla destinazione della cosa comune, posto che la detta destinazione non risulta contrastare con le norme sulla comunione.

Né può imputarsi ai Condomii contenuti il ritardo nell’esecuzione degli sgomberi disposti dalla ASL, posto che appare ragionevole il lasso di tempo (4 mesi) necessario allo sgombero dal giorno del sopralluogo all’esecuzione specifica sia in termini organizzativi che in termini di avviso ai condomini.

Né risulta provata la sussistenza dei lamentati miasmi tali da ritenere che non sussistano né i lamentati patimenti né i pregiudizio consistenti in disagi, disappunti e ansie.
Anche tale domanda attorea va quindi respinta.
Quanto alla domanda di restituzione della somma di € 180,00 si rileva quanto segue. Parte attrice lamenta che per procedere alla rimozione dei rifugi dei gatti ha tentato uno sgombero in data 7.12.2006 risultato poi vanamente esperito, chiede quindi che i convenuti tutti vengano condannati al rimborso della spesa.

La domanda non può trovare accoglimento posto che non risulta provato che vi fosse un ordine di sgombero (bensì solo una disposizione di sostituzione di un vetro ed alla chiusura della cantina, operazioni che risultano poi state eseguite); l’operazione di sgombero è stata decisa autonomamente dagli attori senza alcuna autorizzazione condominiale.

Tale spesa quindi, non necessaria né autorizzata, rimane a carico degli attori.
Va respinta infine la domanda di risarcimento del danno subito dalla Sig.ra R. per i lamentati risvolti psicologici della vicenda, posto che non vi è prova in atti della sussistenza del danno non patrimoniale subito, dal momento che il solo certificato in atti non attesta l’esistenza del lamentato danno.
Quanto infine alla domanda di condanna svolta dai convenuti in danno agli attori ex art. 96 cpc si rileva quanto segue.
L’affermazione di responsabilità processuale aggravata dal soccombente, secondo la previsione dell’art. 96, comma 1, c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l’avversario deduca e dimostri, in primo luogo, la ricorrenza del dolo o della colpa grave eventualmente sottesi al comportamento processuale della controparte, cioè della consapevolezza oppure dell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza dell’infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio nonché la concreta ed effettiva esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima.
Sicché non può liquidarsi il danno, neppure equitativamente, lamentato dai contenuti posto che dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l’esistenza. La domanda quindi non può trovare accoglimento.
Data la materia trattata, l’attività svolta e l’esito del giudizio che ha visto soccombenti tutte le parti si ritiene vi siano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva ex lege.

P.C.M.

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

  1. rigetta tulle le domande di parte attrice
  2. rigetta tutte le domande di tutte le parti convenute
  3. compensa tra le parti le spese di lite
  4. sentenza esecutiva

così deciso in Milano, il 30 settembre 2009

Tribunale di Milano Pubblicato oggi 20 Ottobre 2009

Il Giudice

Categorie
diritto

Rumore delle campane: quando è troppo forte.

Vi scrivo in merito ad un problema di inquinamento sonoro. Vivo vicino al centro del paese e da circa 3 anni le campane della chiesa locale hanno cominciato a suonare ad un livello sonoro insopportabile dopo che sono state riparate. Ho cercato in ogni modo, tramite colloquio col parroco, lettere e telefonate anche alla curia di Modena, coinvolgimento del municipio, ecc, di risolvere questo problema, ma invano. Inoltre si sono aggiunte anche le campane delle ore della torre dell’orologio di proprietà del comune. Essendo ormai arrivata ad un punto di esasperazione quasi impossibile da sopportare ho provato a rivolgermi anche all’Arpa per la misurazione del suono e al difensore civico (attualmente soppresso) senza ottenere nulla. C’è qualcosa che posso fare? Si può almeno obbligare Arpa a misurare i decibel? Si può fare una causa legale, anche tramite giudice di pace? E tutto questo quanto mi verrebbe a costare e quanto durerebbe nel tempo?

È un classico problema di «immissioni», meno raro di quel che si pensi, sul quale puoi trovare ogni informazione nella nostra scheda pratica.

Come vedrai, noi stessi suggeriamo di seguire l’approccio anche amministrativo, cioè rivolgersi all’ARPA o agli altri preposti per il tuo territorio, come hai fatto tu nel tuo caso. Sarebbe interessante, però, capire per quale ragione l’ARPA non ha ritenuto di poter intervenire.

Il primo passo per trattare un problema di questo genere, come molti altri, è sempre quello di inviare una diffida tramite avvocato.

Per quanto riguarda durata e soprattutto costi di una eventuale soluzione al Giudice di Pace, puoi compilare questo modulo per ottenere un preventivo gratuito.

Categorie
diritto

Tribunale di Modena, sez. I, 8 aprile 2008: quando il traffico su una strada genera troppo rumore

Il Giudice istruttore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso presentato in corso di causa ai sensi dell’art. 700 C.p.c. con il quale gli attori XXX e YYY hanno chiesto provvedimento di urgenza volto ad ottenere “l’ immediata adozione di tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei per eliminare le emissioni acustiche denunciate”;

Fatto

letti gli atti, premesso che:

– con atto di citazione XXX e YYY hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Modena l’ANAS S.p.a. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill. mo Tribunale adito:

1) accertata l’intollerabilità del rumore derivante dal traffico veicolare della tangenziale Luigi Pirandello nel tratto prospiciente l’abitazione di proprietà dei sig.ri XXX e YYY, ordinare a ANAS S.p.A. l’adozione di tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei per eliminare le immissioni denunciate;

2) condannare ANAS S.p.A. al risarcimento dei danni tutti patiti dai sig.ri XXX e YYY, quantificato nella somma di euro 10.000,00 (per ciascun attore), salva ogni diversa, maggiore o minore, valutazione di giustizia in via equitativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari”;

– gli attori hanno dedotto:

di essere proprietari di un immobile in Modena, ……ove risiedono, situato nelle immediate adiacenze della tangenziale …. e più precisamente ad una distanza inferiore a 100 metri dal ciglio della predetta strada extraurbana;

– di avere denunciato al Comune di Modena l’intollerabilità del rumore da traffico veicolare ed al contempo richiesto di intervenire al fine di rilevare il livello di inquinamento acustico e di adottare i conseguenti, necessari interventi;

che il Comune ha riscontrato la richiesta di intervento di cui sopra rappresentando, tra l’altro, che i rilievi fonometrici eseguiti a cura del Comune di Modena nel mese di settembre 2004 avevano condotto all’accertamento di un superamento di 3 db del limite di immissione imposto dal DPR n. 142/2004 con riferimento al periodo notturno;

di aver più volte diffidato ANAS S.p.A. ad attivarsi per porre rimedio alla grave situazione denunciata, senza tuttavia sortire effetto alcuno;

di aver incaricato una società per le rilevazioni fonometriche del caso, nonché alla valutazioni circa l’impatto di misure di mitigazione del clima acustico rilevato;

che gli accertamenti condotti dalla stessa hanno rilevato un clima acustico variabile tra i 66 ed i 73 db nelle ore diurne e fra i 61 e 69,5 nelle ore notturne, e, quindi, un superamento dei limiti di immissione sanciti dal DPR 142/2004 compreso tra 1 e 9 db nelle ore notturne e di 3 db in quelle diurne;

– all’udienza del giorno 8/5/07 ANAS S.p.a. si è costituita in giudizio, nulla eccependo in ordine all’intollerabilità del rumore derivante dal traffico veicolare della tangenziale , e si è limitata a una generica contestazione dell’esistenza di un danno, e ad una elencazione delle valutazioni connesse all’utilizzo di misure di risanamento del clima acustico;

– in corso di causa è stata effettuata consulenza tecnica d’ufficio, sui seguenti quesiti:

“Accerti il consulente tecnico, esaminati gli atti ed i documenti …….

quale sia l’origine delle immissioni rumorose lamentate da parte attrice;

quale sia il livello di rumorosità al quale gli attori sono eventualmente esposti per effetto del traffico veicolare nel tratto di strada indicato in atto di citazione, anche in riferimento agli standard normativi vigenti;

se necessario, quale sia l’aumento differenziale sul rumore di fondo, nelle varie fasce orarie;

quale fosse la situazione al momento in cui gli attori hanno iniziato ad abitare in loco, con riferimento al livello di rumorosità in relazione al traffico veicolare dell’epoca ed alle altre fonti rumorose;

quali siano gli interventi idonei per il ripristino di livelli di normale tollerabilità del rumore ed i relativi costi, distinguendo, ove necessario, anche tra parti comuni e di proprietà esclusiva dell’edificio degli attori;

le conseguenze sul valore dell’immobile e quant’altro utile a fini di giustizia”;

– ad esito delle operazioni di consulenza sono state fornite le seguenti risposte:

1) l’origine delle immissioni rumorose è dovuto al traffico veicolare sulla tangenziale

2) il livello di rumorosità al quale gli attori sono attualmente esposti supera di 2,6 dB, nel periodo notturno, il valore limite disposto dalla normativa vigente (DPR n. 142/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 L. 26.10. 1995, n. 447”)

3) l’aumento differenziale sul rumore di fondo è di 5,5 dB(A) nel periodo diurno e di + 9,1 dB nel periodo notturno, come valor medio settimanale. Il valor massimo di aumento differenziale riscontrato su base oraria è stato di 11,8 dB(A), rilevato nel periodo notturno tra le 100 e le 2.00, superando il valore di + 3 dB(A) , considerato come limite dalla prassi giurisprudenziale.

4) la tangenziale era già in funzione nel momento in cui gli attori hanno iniziato ad abitare in loco e pertanto il rumore del traffico era cosa nota. Certamente l’aumento del volume del traffico registrato nel periodo ha avuto come conseguenza un aumento nei livelli di rumorosità, non tali però da stravolgere la situazione.

Si evidenzia comunque che nel 1996 non era ancora stato emanato né il DPR 142/2004, che fissa i limiti assoluti di immissione, né il D.M. Ambiente del 29/11/2000 che stabilisce i criteri per i gestori di infrastrutture di trasporto per la predisposizione dei piani di intervento di contenimento e di abbattimento del rumore.

5) l’intervento per riportare le condizioni dell’area alla normale fruibilità, sia negli spazi interni che in quelli esterni, consiste nell’installazione di una barriera antirumore fonoassorbente da posizionarsi al margine della carreggiata.

Il costo è compreso, a seconda della soluzione adottata, tra euro 109.000, per rispetto dei limiti del D.P.R.142/2004, e euro 260.000 per il ripristino delle condizioni di normale tollerabilità.

6) come in precedenza indicato la tangenziale è pre-esistente alla data in cui gli attori hanno iniziato ad alloggiare nel sito in questione e di conseguenza il relativo impatto ambientale (rumore, inquinamento ecc) ha certamente influito sul valore dell’immobile e delle pertinenze annesse nel momento dell’acquisto. Pertanto non si ha una riduzione del valore rispetto al prezzo iniziale.

La conseguenza sul valore dell’immobile, a prescindere dal costo nel momento dell’acquisto, potrebbe considerarsi pari all’onere per ripristinare i livelli di normale tollerabilità di cui al punto 5).

Non sono ipotizzabili soluzioni diverse dalla realizzazione di una barriera antirumore, quali ad esempio interventi sull’edificio, peraltro già in parte eseguiti a livello di serramenti, in quanto verrebbe comunque esclusa la fruibilità del giardino e delle annesse pertinenze che costituiscono una frazione rilevante del valore del sito”.

Rilevato e ritenuto quanto segue.

1. I ricorrenti lamentano che dalla tangenziale, limitrofa alla loro abitazione, provengono immissioni rumorose nocive, in quanto dannose per il loro riposo, quiete e tranquillità, sia in ore diurne che nelle ore serali e notturne, per effetto del traffico veicolare; i ricorrenti hanno, quindi, chiesto l’emissione dei provvedimenti d’urgenza necessari per la cessazione delle immissioni stesse o quantomeno per la loro riduzione entro i limiti della tollerabilità; hanno, pertanto, richiamato le norme di cui agli artt. 844 e 2043 C.c..

2. La giurisprudenza di merito ha affrontato da lungo tempo la materia e vi sono state numerose pronunce pretorili e di Tribunale che hanno concesso l’inibitoria di immissioni ai sensi dell’art. 700 c.p.c., a tutela del diritto alla salute dei proprietari o dei titolari di un diritto di godimento su fondi contigui a fonti di immissioni ai sensi dell’art. 844 C.p.c.

Già in queste pronunce era presente il riconoscimento di un’autonoma azione inibitoria a tutela del diritto alla salute inteso quale diritto della personalità fondato sull’art. 32 Cost. e, quindi, l’esperibilità dell’azione inibitoria come rimedio preventivo generale a tutela di tutti i diritti assoluti. Anche la Corte di cassazione è giunta da tempo al riconoscimento del diritto alla salute come diritto tutelabile in via immediata ad iniziativa degli interessati ed autonomamente prima che la Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986 tracciasse le linee maestre dell’inquadramento costituzionale della materia, e successivamente l’indirizzo non è più stato abbandonato.

In particolare, è stato osservato che il bene salute deve ritenersi comprensivo non solo dell’incolumità fisica ma anche del benessere psichico dell’individuo e di tutto ciò che vale a costituire la “qualità” stessa della vita, intesa come esaustiva realizzazione della persona umana nella totalità e globalità delle sue manifestazioni e dei suoi valori.

Le immissioni sonore intollerabili portano all’attenzione il rumore non già per le lesioni organiche che possa in ipotesi provocare per l’organismo umano, ma proprio per la oggettiva capacità dello stesso di travolgere l’equilibrio della persona, intesa come tale, cioè come soggetto teso a realizzare, come d’ordinario, le sue funzioni psichiche, ed ad espletare le attività rispondenti all’esercizio delle sue qualità soggettive e sociali (“è ravvisabile il danno esistenziale da inquinamento acustico nel caso in cui, a causa del superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni sonore fissati dalla legge, si verifichi in concreto una lesione della serenità personale dell’individuo, ossia un’alterazione del benessere psico-fisico, dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale del soggetto danneggiato, incidendo sulle normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca, tuttavia, ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni e depressione”).

Le immissioni rumorose intollerabili, quindi, posta la distinzione tra “integrità fisica dell’individuo” ed una nozione più estesa del bene “salute”, comprendente il benessere psichico, la qualità della vita, anche di relazione, ed i valori della persona, integrano danno alla persona, ed alla sua salute, anche in assenza di lesioni immediatamente obiettivabili .

Posto, infatti, che, com’è noto, il rumore di intensità superiore alla soglia di tollerabilità determina in ciascun individuo reazioni di contenuto diverso (anche paura, ira, disperazione) e, comunque, tali da compromettere la cosiddetta “qualità uomo”, intesa nel senso della capacità di produrre e ricevere le utilità, di qualunque natura, derivanti dall’attività lavorativa ed in genere dal mondo esterno, viene in rilievo una nozione di danno biologico che prescinde dalla effettiva sussistenza di menomazioni organiche dell’integrità psicofisica della persona umana e riguarda, invece, la compromissione della salute nel lato senso sopra indicato; in sintesi, comprensivo di tutte le potenzialità dell’integrità psicofisica, del normale esercizio, cioè, delle qualità del soggetto, ivi compresa le capacità relazionali con l’ambiente circostante e con i propri simili tanto che l’intollerabilità delle immissioni non può che considerarsi una fattispecie produttiva del danno alla salute.

Sicuramente deve, dunque, ritenersi ammissibile per la sua tutela il ricorso alla procedura d’urgenza prevista dall’art. 700 C.p.c., poiché essa è l’unica disposizione che consente in questa materia l’emissione di un provvedimento immediato (per la tutela dell’esigenza “di un immediato venir meno delle fonti di disturbo”.

4. Occorre, quindi, verificare la ricorrenza nel caso di specie dei due requisiti indispensabili per l’accoglimento del ricorso a norma di legge.

Quanto all’apparenza di fondatezza del pericolo di danno alla salute occorre esaminare il concetto di “normale tollerabilità” dell’immissione sonora.

La Corte di cassazione ha affermato che la valutazione della normale tollerabilità va fatta secondo indici oggettivi.

Successivamente la giurisprudenza assolutamente prevalente ha seguito, nella determinazione della tollerabilità dei rumori, piuttosto che un criterio assoluto, che tiene conto dell’intensità delle immissioni sonore di per sé, un criterio comparativo che tiene conto non solo del livello sonoro rilevato ma lo compara con il cosiddetto “rumore di fondo”, costituito dal complesso di rumori continuo e caratteristico di una certa zona.

Si reputa, cioè, necessaria l’assunzione di un punto di riferimento, dato dal rumore di fondo riscontrato in una determinata zona inteso come risultante di tutti gli effetti acustici determinati dalle sorgenti sonore esistenti ad eccezione di quella in discussione.

Ove, poi, sia invocata tutela per una porzione definita dell’arco della giornata, la comparazione andrà condotta con il rumore di fondo che specificamente è rilevabile nella porzione temporale in questione.

Com’è noto, nel procedimento ai sensi dell’art, 700 C.p.c. non è richiesta, per le caratteristiche d’urgenza dello stesso, la prova conclusiva ed irrefutabile del temuto pregiudizio, ma soltanto quella indiziaria della fondatezza di tal timore.

Deve, quindi, stabilirsi se può fondatamente ritenersi che l’immissione in questione sia intollerabile, ad a tal fine occorre fissare un limite oltre il quale la differenza tra il rumore di fondo ed il livello sonoro determinato dalle immissioni assume tale connotazione.

La prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ritenuto eccedenti il limite normale di tollerabilità quelle immissioni che superino di 3 decibel la rumorosità di fondo; in qualche caso si è anche stabilito un valore assoluto (Trib. Cagliari ….”Il limite di tollerabilità delle immissioni acustiche deve ritenersi superato nel caso in cui i rumori abbiano una intensità di oltre 25 decibel per le camere da letto, e di oltre 30 decibel per gli altri ambienti”).

Posto, infatti, che il limite di tollerabilità non è quasi mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, la valutazione deve essere riferita da un lato alla sensibilità dell’uomo medio e dall’altro alla situazione locale, con accertamento concreto che spetta al giudice.

5. In tale ottica, il limite differenziale di tre decibel è stato costantemente riconfermato anche dopo l’entrata in vigore del D.P.C.M. 1/3/91.

Infatti, si ritiene che l’emanazione del D.P.C.M. 1/3/91 pone un limite di “accettabilità” dell’inquinamento acustico che deve indubbiamente essere tenuto presente nella valutazione della tollerabilità delle immissioni sonore agli effetti dell’art. 844 C.c., ma che lo stesso decreto non ha introdotto nell’ambito della materia sostanziali novità: la norma regolamentare pone, infatti, dei limiti massimi assoluti differenziati per zona e limiti relativi, consistenti nella differenza massima insuperabile rispetto al livello del rumore ambientale, ma non può precludere una valutazione in concreto di intollerabilità, atteso anche che l’integrità della persona ed il bene primario della salute non possono essere valutati in termini esclusivamente fisici e materialmente constatabili, e comprende anche la sfera emotiva e psichica, le cui sofferenze sono meno obiettivamente misurabili ma non per questo meno reali; a parte il fatto che un diritto primario della personalità non può, comunque, essere inciso negativamente da una disposizione normativa secondaria, d’ordine regolamentare; infine, detto decreto persegue finalità di carattere pubblico ed opera nei rapporti fra i privati e la Pubblica amministrazione, e perciò le disposizioni in esso contenute non escludono l’applicabilità dell’art. 844 C.c. nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini.

In particolare, si ritiene che i limiti di maggior favore previsti dal D.P.C.M. 1/3/91 non hanno modificato il quadro giuridico di cui agli artt. 844 C.c. e 32 cost., per cui il punto di intollerabilità è da ritenersi ancora raggiunto allorché un determinato rumore superi di tre decibel il rumore di fondo. L’orientamento espresso è, peraltro, conforme ad un ancor più consolidato orientamento in materia di inquinamento idrico, per il quale è stato a suo tempo chiarito che l’osservanza dei limiti di cui alle normative pubblicistiche di tutela delle acque non vale ad escludere di per sé il giudizio circa l’intollerabilità ed illiceità della immissioni inquinanti.

In definitiva, quindi, i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1/3/91 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, possono esser utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l’intensità, e di riflesso, la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati soltanto purché siano considerati come un limite minimo e non massimo.

6. Invero, le ricerche scientifiche in materia hanno appurato che il suono che incide sulla sensazione sonora percepita dall’uomo varia, in funzione della variazione dei decibel, con progressione non aritmetica bensì logaritmica, in modo tale che, se un suono risulta superiore ad un altro di tre decibel, l’intensità sonora del primo diventa doppia rispetto a quella del secondo.

La giurisprudenza è pervenuta, quindi, all’affermazione secondo cui l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all’art. 844 C.c., comporta la sussistenza di un danno da immissioni “in re ipsa”, da liquidarsi, quindi, con esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso.

Nel caso concreto, la natura delle attività di emissione dei suoni consiste nell’intenso traffico veicolare del tratto di tangenziale in questione, descritto e misurato dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata, alla quale si rinvia integralmente. Sulla costante presenza di numerosi veicoli, anche commerciali e di grosse dimensioni è indiscutibilmente documentata e, peraltro, non contestata.

In proposito, i valori normativi di riferimento sono fissati dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, contenente disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Si tratta di normativa speciale che stabilisce espressamente i “valori limite” di immissione sonora delle infrastrutture stradali.

Considerata, dunque, la natura delle attività descritte, l’origine dei rumori provenienti dalla tangenziale; considerata, altresì, la destinazione ad abitazione degli immobili dei ricorrenti, nonché considerata la natura degli effetti delle immissioni sonore lamentati dai ricorrenti, consistenti, secondo la relazione peritale, in un differenziale di rumorosità, sia nel periodo diurno che nel periodo notturno, di gran lunga superiore ai tre decibel, e consistenti altresì, sempre secondo la relazione peritale, in un differenziale di rumorosità rispetto ai limiti normativi di cui al D.P.R. n. 142/04, nel periodo notturno, di oltre due decibel e mezzo; considerata, pure, la natura di delibazione necessariamente sommaria dell’entità dell’emissione consentita nella presente fase cautelare, la differenza di rumore nel caso in esame appare rilevante e senza dubbio al di sopra dei limiti della normale tollerabilità, per cui deve ritenersi sussistente il primo requisito richiesto dall’art. 700 C.p.c. della buona probabilità per i ricorrenti di ottenere, all’esito del giudizio di merito, una sentenza favorevole.

7. Quanto alla ricorrenza del pericolo nel ritardo, deve ritenersi che il fondato motivo di temere che il diritto alla salute sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile è, nel caso di specie, implicitamente dimostrato. Infatti, è notorio, come sopra illustrato, che il rumore eccessivo incide, deteriorandola, sulla stessa qualità della vita, comportando per il soggetto alterazione del suo equilibrio psicofisico. Ne consegue che il danno che deriva è suscettibile soltanto in minima parte di essere valutato in termini economici e, quindi, non sarà mai completamente riparabile all’esito di un giudizio di merito, che si preannuncia, tra l’altro, di non breve durata, ed iniziato già da due anni.

Inoltre, per ritenere sussistente il pericolo di un danno alla salute non è indispensabile la ricorrenza di elementi probatori specifici, potendosene desumere l’esistenza sulla base delle caratteristiche obiettive delle immissioni. Nella presente fase cautelare, in fatti, non occorre la prova di esiti dannosi, obiettivabili in termini medico-legali.

Nel caso specifico del rumore, esso è di per sé nocivo alla salute ove eccedente i valori di normale tollerabilità, e per la realizzazione della lesione del diritto alla salute non è, quindi, necessaria alcuna ulteriore prova del danno, anche psicologico, subito, “anche in mancanza di prove specifiche circa la dannosità dell’eccessiva rumorosità, un rumore di elevata intensità comporta per l’individuo l’alterazione dell’equilibrio psicofisico e incide, deteriorandola, sulla qualità della vita”; secondo Trib. Milano, ….”in presenza di immissioni sonore che superino il limite della normale tollerabilità vi è lesione del bene salute nel momento stesso della realizzazione del fatto illecito, con conseguente esonero del danneggiato dalla prova dell’esistenza di patologie conseguenti alla lesione; pertanto la risarcibilità del danno biologico deve essere collegata all’esistenza e alla sopportazione di un’esposizione ad intollerabili e fortemente lesive immissioni acustiche, idonee a compromettere le utilità della vita di relazione non godute”; secondo Trib. Milano, 10/12/92, “anche in mancanza della prova di patologie neuropsichiche l’esposizione ad intollerabili immissioni acustiche dà luogo ad un danno biologico – risarcibile in via equitativa – dovuto allo “stress”, al fastidio, all’esasperazione e alla tensione psicologica sopportati”).

In altri termini, posto che nel caso del rumore può affermarsi che, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, un danno alla salute sia conseguenza certa o altamente probabile del superamento di una determinata soglia differenziale di rumorosità, l’accertamento del requisito del presupposto cautelare del pericolo discende dalla verifica concreta dell’intollerabilità dell’immissione.

Nel caso concreto, infine, e con riferimento al periodo notturno, che peraltro è quello normalmente dedicato al riposo, e su cui incide significativamente il rumore provocando disturbi del sonno nocivi per la salute, è accertata al situazione di illiceità per superamento diretto del limite normativo previsto dalla normativa speciale.

Deve, quindi, ritenersi in concreto ricorrente anche il secondo requisito normativo.

8. Verificata la sussistenza di entrambi i presupposti del richiesto provvedimento, e l’assenza di ragioni contrarie, resta da stabilire quale contenuto debba avere il provvedimento d’urgenza.

Nel prosieguo del giudizio di merito potranno, ovviamente, meglio valutarsi gli effetti delle immissioni moleste sulla salute dei ricorrenti ed operare un ponderato contemperamento dei diritti ed interessi in conflitto.

In questa sede va osservato che le ore post lavorative, normalmente quelle serali, sono comunemente dedicate al riposo della persona, essenziale per un corretto equilibrio psicofisico, e che la notte è dedicata alla forma più completa di riposo, il sonno, che è esigenza imprescindibile ed irrinunciabile per l’essere umano.

Se, dunque, dette esigenze (tutelate, tra l’altro, per quanto concerne le ore notturne, anche in sede penale dall’art. 659 C.p.) appaiono compatibili con una attività di traffico veicolare contenuto nei limiti di legge, di certo dette esigenze sono incompatibili con una attività di traffico veicolare che comporti il superamento di detti limiti.

9. Inoltre, va rilevato che nel caso di specie non sussiste neppure la necessità di effettuare il contemperamento di cui al secondo comma dell’art. 844 C.c. in quanto, trattandosi di un confronto con il bene assoluto e primario della salute, non è ammissibile alcun contemperamento in caso di intollerabilità delle immissioni nocive (cfr. ad es. Trib. Campobasso …. secondo cui “delle immissioni illecite ed assolutamente intollerabili deve essere ordinata la cessazione totale, senza che siano attuabili soluzioni di contemperamento”; conformemente: “il contemperamento delle opposte esigenze previsto dall’art. 844 C.c. non consente di autorizzare immissioni intollerabili rispetto ad esigenze primarie, come il diritto alla salute, che prevale sui bisogni della produzione”, secondo Pret. Vigevano….. ; infine, chiaramente, Cass. II, 9/8/89, n. 3675, ha stabilito che “ai fini dell’art. 844 c.c. l’intollerabilità delle immissioni, da valutarsi tenuto conto del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, sussiste anche quando esse, pur non essendo di eccessiva entità, risultino nocive, a causa della loro costanza ed ineliminabilità che le rende insopportabili, al bene primario della salute”). Sicché non osta alla concessione della richiesta cautela nemmeno il criterio normativo del preuso, peraltro del tutto sussidiario dettato normativo, che il giudice non è tenuto a considerare in caso di immissioni intollerabili. Si è, in proposito, perspicuamente osservato che “un…interpretazione costituzionalmente orientata della norma codicistica sulle immissioni impone al giudice di considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute, nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, indipendentemente dalla priorità di un determinato uso”.

Nel caso di specie, in particolare, e con riferimento al periodo notturno, l’accertata illiceità per superamento dei limiti normativi preclude qualunque contemperamento o considerazione di preuso; a parte il fatto che, per il periodo diurno, tali limiti non sono vincolanti.

10. Premesso quanto sopra, va osservato che a nulla rileva che l’attività rumorosa dipenda in parte dall’opera di terzi (conducenti dei veicoli): l’azione data dall’art. 844 C.c. al proprietario del fondo danneggiato dalle immissioni deve essere proposta contro il proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono, quando sia volta a far accertare in via definitiva l’illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse, indipendentemente dalle cause che originano le emissioni sul fondo ove si svolge l’attività illecita, cioè anche ove la cause siano riconducibili al comportamento di terzi, posto in essere sul fondo medesimo.

L’accertamento delle cause che determinano immissioni moleste nel fondo altrui non influisce, cioè, nemmeno sul giudizio di tollerabilità delle stesse, da effettuarsi secondo i criteri indicati dall’art. 844 C.c., con la conseguenza che, una volta accertata l’esistenza della propagazione molesta e stabilito il suo grado di tollerabilità, l’individuazione delle cause può servire soltanto per stabilire le eventuali misure da adottare per la sua eliminazione ; tanto che al giudizio di tollerabilità, da effettuarsi, secondo i criteri indicati dall’art. 844 C.c., è estraneo anche il criterio della colpa.

A nulla, quindi, rileva che l’attività fonte di emissioni che determinano immissioni nocive sia commessa da terzi; ciò che rileva è che provenga dal fondo vicino.

11. In conclusione, il ricorso cautelare va accolto, con emanazione della cautela richiesta. Al fine di realizzare gli effetti cautelari richiesti, non si ritiene, peraltro, allo stato, necessario inibire all’ente resistente di provocare nella proprietà dei ricorrenti una differenza col rumore di fondo pari o superiore a tre decibel; questo è, se mai, l’obiettivo finale del giudizio di merito instaurato, sull’esito del quale incidono valutazioni, inerenti la vocazione urbanistica della zona al momento dell’acquisto dell’immobile, che non sono suscettibili di delibazione sommaria; ai fini della presente fase cautelare è, invece, imprescindibile, imporre il rispetto dei limiti di legge stabiliti dalla norma speciale. Le modalità concrete con le quali il resistente dovrà provvedere a realizzare detto obiettivo, sono in astratto molteplici, ma, in concreto, sono individuate dalla consulenza tecnica d’ufficio nell’installazione di barriere antirumore fonoassorbenti al margine della carreggiata, specificamente indicate nell’elaborato a pag. 17, e nei relativi allegati; in particolare, appaiono idonee, e sufficienti ai fini della presente decisione, le barriere di tipo “2”. Altre e diverse soluzioni tecniche sono espressamente escluse dalla consulenza tecnica d’ufficio, in quanto inidonee.

Ai predetti fini infatti, nel caso di specie, trattandosi di traffico veicolare di terzi lungo una pubblica via, non è misura adeguata l’inibizione di attività rumorosa, che comporti un superamento dei limiti normativi di rumorosità, ed occorre l’imposizione di un obbligo di fare finalizzato ad evitare le immissioni sul fondo dei ricorrenti, cioè l’obbligo di dotare il fondo del convenuto di idonei accorgimenti tecnici, come sopra individuati.

12. Le spese della fase cautelare vanno liquidate nell’ambito del giudizio di merito in corso.

13. Sulle istanze istruttorie delle parti, sono ammissibili le produzioni e le prove orali, anche contrarie, dedotte.

P.Q.M.

ordina al convenuto ANAS S.p.a. di eliminare emissioni acustiche nella proprietà di XXX e YYY …. in modo che il livello di rumorosità non superi i limiti sanciti dal D.P.R. n. 142/2004, mediante l’installazione al margine della carreggiata di barriere antirumore fonoassorbenti di tipo “2”, specificamente indicate nell’elaborato di consulenza tecnica d’ufficio a pag. 17 ………………

Categorie
diritto

Rintocchi delle campane e diritto alla tranquillità

Io vivo con la mia famiglia a 10 metri dal campanile e so che le campane sono fatte per suonare; vorrei sapere se è normale che le campane battino il tempo ogni quarto d’ora (ripetendo sempre anche le ore) compresa la notte, quindi, ad es. alle 23.45 si ascoltano 15 rintocchi di campane (e poi si ricomincia dall’una di notte). Inoltre a ogni ora precisa (es. 9:00, 10:00) una campana suona anche l’ Ave Maria (solo di giorno) oltre ai regolari scampanii che si fanno durante la giornata. Ma il bello viene ora; il nostro parroco dice le messe con gli altoperlanti quasi tutte le sere e qualche volta capita anche la mattina. Gli altoparlanti sono molto fastidiosi perchè per un’ora io nella mia stanza non posso fare assolutamente niente (non posso leggere, riposare, ecc.) soprattutto d’estate che devo tenere il balcone aperto per il caldo. Ho detto un sacco di volte al parroco di staccare gli altoparlanti e lo fa per due giorni poi ricomincia. Ho parlato anche col Vicario (due mesi fa) ma non ha risolto la cosa, infatti vorrei tornarci. Non so più a quale Santo votarmi (questo prete da troppo fastidio ed è incurante dei disagi che crea) per cui vorrei sapere se almeno la Legge Italiana punisce questi abusi e se ho diritto all’avvocato d’ufficio perchè sono disoccupato. Risulto sullo stato di famiglia di mio padre che è impiegato statale, madre casalinga, siamo tre figli e 2 assolutamente disoccupati.

In merito al caso che poni la normativa di riferimento è quella prevista dalla legge n. 447/1995. Successivamente poi vanno esaminati i regolamenti regionali e comunali riguardanti la vicenda de quo. In particolare, l’art. 9 della legge 447/1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Quindi a prescindere da un eventuale azione legale potresti rivolgerti in primis al Sindaco del tuo comune.

Per ulteriori informazioni, ti rimando alla nostra scheda pratica sul tema.

Per quanto riguarda la seconda questione che poni, invece, quella relativa all’assistenza legale in un eventuale vertenza giudiziaria, la fattispecie di legale a cui ti riferissci non è l’avvocato d’ufficio a cui non hai diritto in questo caso, ma bensì  l’assistenza di un legale mediante patrocinio a spese dello Stato. In tal caso la legge prevede che chi abbia conseguito  un reddito nell’anno precedente (nel complesso della famiglia quindi in questo caso padre madre e figli) inferiore a 10.628,16 euro ha diritto di avvalersi del Gratuito patrocinio, ovvero di un legale di propria scelta, iscritto nelle apposite liste, che vine totalmente pagato dallo stato.

Categorie
diritto

Proprietario fondo servente turba la servitù?

Alcuni anni fa ho venduto ad una terza persona un piccolo frustolo di terreno su cui insiste parte della strada di accesso alla mia abitazione riservandomi su detta particella il diritto di passaggio a piedi e con qualsiasi mezzo (premetto che il fabbricato si trova sul colmo di una collina ed è circondato da un terreno di circa tre ettari che personalmente coltivo con la qualifica di imprenditore agricolo non a titolo principale) Il nuovo proprietario creato sulla particella da me vendutagli uno spiazzale di carico e ha posto lungo il tracciato da mè percorso dei bancali di legno quasi a delimitare un tracciato. Alla mia richiesta di rimuoverli ha risposto in maniera offenziva. Da circa due anni ha lasciato crescere sul lato sx s del tracciato degli arbusti di nocciolo mentre sul lato destro continua a mantenere dei bancali di legno carichi di pietre, inoltre di notte versa secchi di cenere e terra sul lato sx tanto che la sede stradale att ualmente si è ridotta a circa 3.5 mt. Un legale al quale mi sono rivolto mi ha diffidato dal rimuovere gli ostacoli ma di continuare ad esercitare la mia servitù.
Chiedo per cortesia di sapere a quanto ammonta la larghezza di una servitu a piedi e con qualsiasi mezzo dato che io potrei un giorno usufruire della strada anche con una mietitrebbia e che il tracciato in questione si trova anche in curva, posso rimuovere direttamente io gli ostacoli? posso chiedere a un giudice di delimitare un giusto tracciato stradale.

Il legale a cui ti sei rivolto di ha dato una giusta informazione. Infatti non spetta a te rimuovere gli ostacoli alla tua servitù, semmai al proprietario su cui grava la stessa, mentre è corretto da parte tua continuare ad esercitare il tuo diritto per quanto ti è reso possibile.

Non esiste, naturalmente, una legge che si occupa delle dimensioni  delle strade che servono per l’esercizio di diritti di servitù di passaggio. Ci sono, tuttavia,  disposizioni generali, contenute nel codice civile, a cui ci si può rifare per tentare di capire quale possa essere la risposta giusta nel caso concreto.Secondo l’art. 1063 cod. civ., “l’estensione e l’esercizio della servitù sono regolate dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti”. L’art. 1064, comma 1°, cod. civ. aggiunge che “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne”. Mentre l’art 1067, comma 2° aggiunge che “il proprietario del fondo servente  non può compiere  alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo”

Perciò  dovrà essere esercitata una tipica azione a tutela della servitù, la cd. azione confessoria, volta  ad ottenere  la cessazione degli altrui atti di turbativa.  Quindi dovrai ancora una volta rivolgerti al tuo legale che potrà chiedere in sede giudiziaria la cessazione dell’attività molesta nei tuoi confronti da parte del proprietario del fondo servente.

Dunque, se la servitù è stata concordata per il diritto di passaggio a piedi e con qualsiasi mezzo ,  e quindi anche con  il passaggio di mezzi meccanici, che possono essere tanto le automobili quanto i mezzi agricoli, che hanno una larghezza molto maggiore, il criterio per  stabilire l’ampiezza del passaggio è semplicemente quello per cui, il proprietario del fondo servente, deve stare ad una distanza tale da non impedire questo passaggio.