La responsabilità professionale medica, conosciuta anche come malpractice, è un fenomeno che è sempre stato presente nella storia della medicina. Si tratta di una questione seria che può avere conseguenze gravi per i pazienti e i medici.
La responsabilità professionale medica è una forma di responsabilità legale che si applica ai medici e a tutti coloro che prestano assistenza medica. Si tratta di una forma di responsabilità penale o civile che può essere applicata ai medici in caso di negligenza professionale, cioè l’incapacità di fornire un livello di cura ragionevole in un determinato caso.
Negli ultimi anni, la responsabilità professionale medica è diventata sempre più una priorità per i medici e le autorità sanitarie. Ciò è dovuto al fatto che le richieste di risarcimento danni sono aumentate e i medici devono essere preparati ad affrontare le conseguenze legali di eventuali errori medici. Purtroppo, questo ha dato luogo in molti casi alla pratica medica difensiva.
Uno dei principali obiettivi della responsabilità professionale medica è quello di prevenire gli errori medici. I medici possono fare ciò seguendo standard di cura adeguati e assicurando che tutti i pazienti ricevano un livello di cura adeguato.
Gli standard di cura sono definiti dalle leggi sanitarie locali e dal consenso generale tra gli esperti medici. I medici devono seguire questi standard per garantire un livello di cura adeguato e prevenire eventuali errori medici.
Se sei rimasto vittima di un errore medico, chiama lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.
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Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è a Vignola, provincia di Modena, in Emilia, questo primo appuntamento potrà avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Per inviarmi i documenti, potrai usare questa semplice guida.
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Anthony Colpo, un ricercatore indipendente australiano autore di libri di successo e di grande interesse per chi si occupa di benessere e fitness, ha scritto un post magistrale che credo dovrebbero leggere tutti coloro che stanno valutando se iniettarsi il farmaco proposto in Italia contro il covid, impropriamente chiamato «vaccino» e prodotto da Pfizer-BioNtech.
L’articolo originale si trova a questo indirizzo ed è in lingua Inglese. Chi mi segue sui social, avrà visto che ne ho già condiviso ampi stralci.
Clicca invece qui sotto per scaricare la versione italiana, in formato PDF.
Siccome molte persone mi hanno chiesto di poterne avere una traduzione in Italiano, ne ho realizzata una con google translate e, dopo aver visto che è tutto sommato intelligibile, nonostante sia stata fatta da un software, te la metto a disposizione qui di seguito, in modo che anche tu, se non leggi l’Inglese, sia in grado di poter conoscere gli argomenti sviluppati, a mio parere in modo molto approfondito, da Colpo.
Naturalmente se, al contrario, leggi bene in lingua inglese, ti consiglio di leggere e conservare l’articolo originario.
Sentiti libero di condividere questo post a quante più persone possibile, anzi è per me un piacere che appunto il maggior numero di persone effettui una scelta consapevole relativamente alla «inoculazione» con questo farmaco.
Se credi, entra nel gruppo riservato per la libertà vaccinale che ho creato su patreon.
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Non sono un no vax, sono semplicemente un po’ anarchico come tanti Emiliani e comunque non mi fido da decenni delle trovate governative in materia di nutrizione, salute umana e sanità in generale.
Troppi conflitti di interessi, troppi idioti ai vertici della burocrazia e della politica, troppa incompetenza, troppa corruzione, anche a livelli altissimi.
Certo non tutto quel che viene dal governo é sbagliato, ma di sicuro mi riservo di valutare volta per volta, non mando il cervello all’ammasso ma, considerato che nostro Signore me ne ha fatto dono, cerco di usarlo senza delegare indefinitamente ad altri, che non so bene neanche chi siano, decisioni fondamentali per il mio benessere, quello dei miei figli e delle persone che mi stanno a cuore.
Dunque più che un no vax sono sostanzialmente un libertario, probabilmente un pochino presuntuoso, ma va bene così, come diceva Pitigrilli: «non datemi consigli, so sbagliare anche da solo».
Non ho ancora deciso se farò il vaccino contro il covid, al momento sono scettico, anche se può darsi che finisca per farlo e proporlo anche ai miei cari, ma di una cosa sono assolutamente certo: questo vaccino, così contestato e particolare, non deve mai essere messo, né direttamente, né indirettamente, come obbligatorio.
Ognuno deve decidere da solo e in autonomia se farselo o meno, questo è fondamentale ed è più in linea con la Costituzione di tutte le altre interpretazioni, checché se ne dica, almeno al momento.
Anche perché a quanto pare, secondo la stessa OMS, il vaccino protegge al massimo solo chi se lo inietta, mentre per quanto riguarda gli altri potrebbe addirittura essere dannoso, spegnendo i sintomi nei soggetti inoculati che diventerebbero altrettanti portatori sani (non si ammalano loro, infettano gli altri).
Questo è l’unico dogma che mi sento di adottare, quello della libertà, mentre non mi sento affatto di proporre il vaccino a tutti i costi o il rifiuto dello stesso in tutti i casi, anche perché questo significherebbe sconoscere la soggettività delle situazioni di ognuno che invece per ovvi motivi é fondamentale nella pratica medica e di cura della persona.
Vedo politici di destra e sinistra, di tutti gli schieramenti, che pretenderebbero di dire ai medici come dovrebbero pensare e praticare: questi politici sono davvero dei fascistelli da strapazzo.
La Costituzione dice che l’arte e la scienza sono libere, quindi un politico o un rappresentante delle istituzioni non dovrebbero MAI dire ad un medico come deve portarsi nella sua pratica, limitandosi ad intervenire solo in casi di conclamati ciarlatani.
Le stesse considerazioni valgono per gli ordini dei medici che sono liberticidi e vergognosi a volte.
Tutto questo può essere meglio gestito lasciando autonomia, libertà e indipendenza di giudizio alle persone perché, come dice Chesterton, la democrazia non è quando la gente vota, ma quando la gente decide e governa davvero.
Fai attenzione perché il vaccino non sarà mai reso probabilmente obbligatorio tout court, anche per le difficoltà giuridiche connesse, ma indirettamente.
Questo è più difficile da combattere.
I giuristi di regime sui giornali di regime (come Ichino sul Corriere della Sera) hanno ad esempio già iniziato a dire che chi non si vaccina può essere legittimamte licenziato dal datore di lavoro, cosa che equivale, di fatto, a ricattare le persone rendendo il vaccino, sempre di fatto, obbligatorio.
É – questo – un comportamento da figli di troia?
Lo lascio decidere a te, insieme – ed è questa la cosa più importante – a quello che devi fare tu per relazionarti in modo funzionale con un sistema del genere.
Io penso sia ancora più importante essere preparati e uniti.
Per resistere e combattere a queste mostruosità giuridiche, sanitarie e liberticide, entra nel gruppo riservato di difesa legale che ho creato su patreon.
Unisciti a dozzine di altre persone con cui stiamo preparando la difesa della nostra libertà di cura.
Altrimenti rimetti la testa sotto la sabbia, torna a fidarti del governo e tatuati «andrà tutto bene» in fronte.
Ultimo decreto legge in tema coronavirus pubblicato, entrato in vigore nella mezzanotte di ieri tra il 25 e il 26 marzo.
Con questo provvedimento, hanno voluto dare una cornice giuridica più organica a quanto fatto finora in modo piuttosto scomposto e giuridicamente discutibile, come purtroppo quasi imposto dall’urgenza di intervenire.
Ricordati che è sempre un decreto legge, il Parlamento può fare modifiche nei prossimi due mesi e può anche, anche se è estremamente improbabile, decadere.
I decreti di Conte rimangono in vigore, anzi potrà farne altri, insieme ai presidenti di Regione.
Questo decreto legge vuole appunti essere la base legale di tutta la passata e futura produzione «normativa» in materia da parte del governo e del presidente del Consiglio.
È proprio ai decreti, infatti, che bisogna continuare a fare riferimento per capire cosa si può fare o meno.Il testo del decreto puoi leggerlo qui.
Le sanzioni cambiano.
La novità più rilevante è, per chi viola i divieti, che non ci sono più sanzioni penali, ma multe, che però di fatto sono peggio per chi le riceve.
Anche tutte le denunce precedenti saranno convertite in multe.
Questo video di superFranca illustra meglio le novità.
Conclusioni
Iscriviti al blog per non perdere il post del giorno, dal lunedì al venerdì.Se hai una domanda circa quello che puoi fare o non fare in base ai decreti e nella situazione attuale, lascia un commento: risponderò volentieri.
Il governo nazionale sta, in queste ore della sera del 7 marzo 2020 scrivendo e approvando un decreto-leggedpcm per chiudere noi Modenesi, ma anche tutti gli abitanti delle altre zone rosse, dentro alla rispettiva provincia, con divieto di uscire se non per gravi motivi.
Parlo qui di Modena, perché è la mia provincia, ma tutti i discorsi, infatti, si applicano anche alle altre zone rosse.
Ti allego il testo del decreto in bozza, che puoi leggere cliccando qui, e che contiene tante altre ulteriori restrizioni che ti invito a leggere. Il testo che farà poi fede sarà quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che potrebbe anche essere diverso da questa bozza.
Il «blocco» sarebbe da domani sino almeno al 3 aprile e quindi poco meno di un mese.
Ti ricordo che per ragioni sanitarie e di emergenza, la pubblica autorità può emanare del tutto legittimamente questi divieti, che, del resto, sono evidentemente posti a tutela della salute pubblica e contro cui non avrebbe senso nemmeno lamentarsi, ragione per cui ognuno deve cercare di organizzarsi come meglio può per fronteggiare la situazione.
Sono state chiuse palestre, piscine e centri benessere, musei, centri culturali, cinema, teatri e stazioni sciistiche. I centri commerciali potranno restare aperti solo dal lunedì al venerdì.
Condividi, lascia un commento, torna spesso.
Manda questo post alle persone che potrebbero non venirne a conoscenza, in modo che possano osservare le disposizioni del governo, per evitare sanzioni, non mettere in pericolo loro stessi e gli altri. Il decreto legge dovrebbe entrare in vigore domani 8 marzo 2020.
Se hai uno o più dubbi su quello che prevede il decreto, o su altri aspetti della normazione, o più in generale su quel che devi fare, lasciami un commento qui sotto, cercherò di rispondere in modo che possa essere utile a tutti. Terrò anche man mano aggiornato il blog con le varie novità, anche per rispondere alle vostre domande.
Un abbraccio. Vedrai che andrà tutto bene.
Aggiornamenti del presente post.
Sto aggiornando il post man mano che ci sono nuove informazioni e gli aspetti si chiariscono, torna qui ogni tanto per vedere le modifiche.
Ho già fatto una decina di aggiornamenti tra ieri notte e stamattina 8/3/2020. Accanto ai nuovi paragrafi metto data e ora dell’inserimento, così è tutto più leggibile.
Quando il DPCM verrà pubblicato, probabilmente, per non fare troppa confusione, farò un nuovo post, organico, a parte, di cui naturalmente metterò il link anche qui.
Disponibile il testo definitivo.
Nota di domenica 8/3/2020 ore 10:16. Ho scaricato adesso dal sito del governo il testo definitivo del DPCM, lo puoi scaricare a tua volta qui. Non è ancora il testo ufficiale, considerato che almeno a quanto a mia conoscenza al momento non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma è comunque quello definitivo cui fare riferimento. Appena possibile farò seguito con le mie osservazioni o in questo post o in un altro a parte.
Nota bene: è una bozza.
Ribadisco ancora più chiaramente qui che il testo allegato è al momento solo una bozza. Il decreto può cambiare e farlo anche sensibilmente. Nel mio blog non parlo mai di progetti di legge o testi normativi non ancora definitivi, in questo caso tuttavia valeva la pena fare un’eccezione per le circostanze gravi che ci troviamo a vivere, tanto vale che le persone si inizino a preparare a quello che probabilmente da domani sarà il regime vigente.
Nota di Domenica, 8 marzo 2020, ore 8:12. Il testo del DPCM non è stato a quanto pare ancora pubblicato, ma probabilmente i giornalisti ne hanno avuto una copia informale, qui si può leggere un post del Corriere con qualche informazione in più, sempre in attesa di vedere il testo ufficiale.
L’angolo dei subumani.
Ogni volta che gli uomini si trovano ad affrontare una situazione difficile in realtà ne affrontano sempre due: la situazione difficile stessa e gli idioti, che remano contro. Li riconosci subito perché sono quelli che pensano di aver capito tutto, quelli che ti dicono che loro «usano la testa», non si «fanno ingannare» e altre espressioni, cui corrispondono altrettanti atteggiamenti, del genere. Non so perché Dio abbia voluto così, ma mi affido alla sua maggiore ed infinita sapienza, fermo restando che, per quanto possa sembrare incredibile, anche nelle situazioni più tragiche ci sarà sempre qualcuno a mettersi in mezzo con delle cazzate improponibili, della cui verità però è profondamente convinto. Occorre quindi discernimento anche e soprattutto in questi casi.
Per aiutarti a riconoscere le cose che hanno un senso da quelle che non ne hanno ti lascio le note che seguono.
A) Nota di Domenica, 08 Mar 2020, ore 7:52. Qualche idiota, che non manca ovviamente mai anche nelle situazioni più difficili, mi ha chiesto di rimuovere il post perché il decreto è in bozza e pubblicando una bozza si creano allarmismi e così via. Anche io credo che la diffusione della bozza sia stato un fatto molto negativo, ma questo non è mia responsabilità, bensì delle autorità che non hanno saputo garantire la riservatezza e il segreto necessario. A bozza già diffusa, rimuovere questo post, o la bozza allegata, non servirebbe a niente, anzi, tutto al contrario sarebbe dannoso. Non è che un segreto, una volta che lo hai svelato, puoi ripristinarlo: lo hai perso per sempre. A notizie già sfuggite, il senso di questo post è cercare di dare quanti più chiarimenti possibili alle persone, per tranquillizzare dove possibile e per fare capire cosa si può o non si può fare, ovviamente con tutte le precauzioni del caso vista la qualità e lo stato delle informazioni disponibili.
B) La seconda specie di osservazioni assurde che ho ricevuto è questa: non mi sento di dare credito a un blog qualunque, mi attengo solo alle «fonti ufficiali». Fai, ovviamente, come vuoi. Le mie osservazioni al riguardo sono queste.
Questo blog esiste da vent’anni e contiene oltre 5.000 articoli e 30.000 commenti in cui ho fatto disinteressatamente informazione giuridica aiutando milioni di persone (ci sono le statistiche a disposizione). Io sono un avvocato cassazionista iscritto da 25 anni all’albo di Modena, lavoro ad una cifra oraria variabile tra i 100€ e i 750€ allora: cioè le persone mi pagano come minimo 100€ all’ora perché io le stia ad ascoltare e dica loro cosa dovrebbero fare per gestire e trattare i loro problemi.
La tua scelta però è quella di ascoltare le «fonti ufficiali» che sono poi Conte, Di Maio, Zingaretti, Bonacini. Che sono poi, ancora, gli stessi che non sono riusciti a tenere riservato il provvedimento su cui stavano lavorando e che avevano il dovere di tenere segreto…
Fai pure, io continuo a credere di aver qualcosa da poter dire se si tratta di commentare un testo giuridico e aiutare le persone a capire che cosa significa o no. Tu se avrai una causa civile immagino andrai a leggere solo il codice civile direttamente, perché è una «fonte ufficiale», senza prendere un «avvocato qualunque»… Del resto a te non la si fa, sei troppo intelligente per farti ingannare da cose false…
È la tua opinione ed è legittima, chiediti però: quanti soldi sono disposte a sborsare le persone per ascoltare le tue opinioni sui loro problemi? Se la risposta è zero, chiediti ulteriormente: la gente di solito almeno ti ascolta, anche quando è gratis? Se non ti ascolta nemmeno in quel caso, quantomeno meno la tua mamma che ti ascolta ti è rimasta? Se le risposte sono tutte o quasi negative, dove la trovi la voglia di aprire ancora la bocca?
Sanzioni
Le sanzioni previste comunque – arresto fino a tre mesi e 200€ di multa – sono davvero ridicole, se uno non ha precedenti significano nulla.
Tutto è lasciato alla responsabilità dei cittadini – come se non fossimo in Italia…
Sulle sanzioni ricevo questa osservazione dal collega Giovanni Badino, che ringrazio, osservazione che mi pare utile mettere a disposizione di tutti:
fai attenzione all’art. 3 co. 4 del DL 6/2020
Salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e’ punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
E’ ricitato cripticamente nel DPCM di stanotte.
In realtà l’altro reato è il 352 primo comma, cioè la condotta del 348 con pena adeguata
la sanzione c’è, il problema è che nessuno lo sa, e che esige un accertamento tecnico non ripetibile per capire se uno era contagioso nel momento in cui ha violato e fino al termine della violazione delle prescrizioni dell’autorità
Per i colleghi avvocati.
Se sei un avvocato, lascia il tuo contributo su uno i più aspetti del decreto scrivendo un commento sotto. Potrai dare una mano alle persone delle zone colpite a capire meglio i provvedimenti del governo e cosa possono o non possono fare.
Per le misure specifiche sulla giustizia puoi leggere qui.
Grazie.
La conferenza stampa.
Questa notte alle due il presidente del consiglio ha tenuto una conferenza stampa in cui ha reso molti chiarimenti. Ti suggerisco di guardarla, si può vedere qui.
FAQ
Chi è fuori potrà rientrare?
Aggiornamento di domenica, 08 Mar 2020 ore 7:36: nella conferenza stampa, a decreto non ancora pubblicato, il presidente del Consiglio ha detto espressamente che sarà consentito il rientro di chi si trova fuori dalla zona. Aspettiamo comunque la pubblicazione del decreto.
Mi stanno scrivendo molte persone che si trovano fuori dalla provincia di Modena o dalla zona rossa relativa e che si chiedono se potranno rientrare parliamo di persone che erano andate via per il fine settimana.
Allora non è così facile poter fare delle osservazioni innanzitutto però si può dire che intanto il presupposto che è previsto dal decreto legge è un presupposto che bisogna vedere come verrà interpretato dalle persone che lo dovranno applicare che immagino siano al momento dei militari. cioè il divieto di uscire dalla zona rossa non è assoluto ma è ancorato alla sussistenza o meno di gravi motivi.
Una seconda osservazione è che a mio giudizio far restare fuori dalla propria abitazione delle persone che se ne erano allontanate senza potersi procurare tutto quello che a loro serve per starne lontano è molto difficilmente proponibile infatti dove dovrebbero andare a dormire queste persone e soprattutto con quali soldi va bene che c’è la moneta elettronica però non tutti la utilizzano inoltre molte persone potrebbero avere bisogno di farmaci o di altri apparecchi che per il fine settimana magari erano stati lasciati a casa o chiede il caso dei farmaci erano stati presi ma in quantità limitata.
Una terza osservazione che mi sento di fare è che come ho scritto precedentemente il testo del decreto non è ancora definitivo bisogna leggere quello che verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale può darsi che in considerazione del fatto che in queste ore molte persone stanno chiedendo se potranno fare rientro a casa il decreto definitivo contenga una disposizione espressa sul punto, da questo punto di vista bisogna aspettare.
Messaggio da portare a casa:
rientra a casa, per prudenza, prima possibile, anche stasera o stanotte;
se non puoi, dovresti riuscirci anche domani, preparati magari a documentare la tua esigenza, hai documenti anche raggiungibili digitalmente ad esempio?
Separati con figli fuori zona?
Come ho scritto in risposta ad un commento lasciato da un lettore del blog, se hai un figlio fuori dalla zona rossa che a mente di un provvedimento del tribunale o comunque delle condizioni di separazione o di affido dovresti andare a prendere e poi riportare finito il termine della frequentazione all’altro genitore non credo che tu possa farlo, credo che sulle disposizioni in materia di gestione dei figli siano destinate a prevalere quelle di tipo sanitario ed emergenziale varate dal governo con carattere di urgenza.
Consiglio a tutti quelli che si trovano in situazioni di questo genere di attrezzarsi con Skype o cose del genere almeno per il momento.
Testo definitivo pubblicato in GU.
Nota di aggiornamento del 8/3/2020 ore 22. Oggi il DPCM è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n.59 del 8-3-2020) ed è pertanto in vigore. Riporto di seguito il contenuto in formato testo che, come tale, è più comodo da consultare o fruire diversamente, ad esempio per copiarlo e incollarlo, del PDF.
Con questa nota, chiudo gli aggiornamenti di questo post, che è diventato pieno di pezze e rattoppi per tenere dietro all’evoluzione degli eventi di ieri notte. In caso di futuri aggiornamenti, credo proprio che pubblicherò post a parte, per cui ti invito ad iscriverti al blog per non perderli.
Ho continuato a rispondere a tutti i dubbi degli utenti, quelli che, come me, sono nella «zona rossa» e quelli che sono fuori ma devono comunque relazionarsi con essa. Se anche tu hai una domanda, lascia un commento sotto al post, risponderò volentieri per quel che posso. Leggi anche le altre risposte già date, può darsi che ci sia già qualcosa di interessante anche per te.
In bocca al lupo.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonche' individuare ulteriori misure a carattere nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r); f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d); n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a livello regionale; q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti; r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; s) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; t) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 2
Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale; b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; c) sono sospese le attivita' di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; d) e' sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) svolgimento delle attivita' di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; g) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita' motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d); h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, universita' per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le attivita' delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; n) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni; p) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie; t) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la liberta' vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare; v) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; z) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanita' e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d); c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari; d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1; f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali; g) e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonche' alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita' ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivita' svolte all'aperto, purche' svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d); l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti. 2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu' possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita' al fine di assicurare la massima adesione; c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine. 3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre: a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali conviventi; b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; c) informare la persona circa la necessita' di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera). 4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; b) divieto di contatti sociali; c) divieto di spostamenti e viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di sorveglianza. 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica; b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 7. Su tutto il territorio nazionale e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.
Art. 4
Monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonche' monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. 2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'art. 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure piu' rigorose. 3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020. 4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Roma, 8 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro della salute Speranza
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 417
Allegato 1 Misure igienico-sanitarie: a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Aggiornamento del 10/3/2020 ore 7:46
Pubblicato e in vigore il secondo DPCM. Leggi questo post.
Ho un piccolo appartamento all’interno di un condominio dove un commerciante, che ha accesso allo stesso, ha posizionato due condizionatori che durante il funzionamento emettono una quantità di calore insopportabile. La mia domanda è questa: a norma dell’art. 674 Cp e dell’art. 844 Cc è possibile obbligarlo a spostare i suoi condizionatori all’esterno dell’edificio, cioè sulla pubblica via (come tanti altri fanno), senza soffocare con l’eccessivo calore? Inoltre come si può stabilire se le immissioni di calore sono moleste e provocare danni alla salute? Bisogna attendere di ammalarsi? Quanti sono i gradi consentiti e tollerabili per legge? Qui si è giunti nell’ambiente anche a 36/37° centigradi.
È sempre un problema di immissioni per cui vale, in via generale, il criterio della normale tollerabilità e sul quale comunque ti invito a leggere la nostra scheda apposita.
Per fare accertamenti più specifici, bisognerebbe chiamare un termotecnico, prima ancora di questo, comunque, io consiglierei di far inviare una diffida da un avvocato, che rappresenta sempre il primo passo per trattare problemi di questo genere.
Può darsi anche infatti che il commerciante, ricevuta la diffida, si renda conto anch’esso che la situazione non è più tollerabile e sia disposto a spostare le macchine all’esterno.
Peraltro, per questo tipo di immissioni, come per molte altre, ci potrebbero essere profili legali alla salubrità degli ambienti, che consentirebbe forse di invocare l’intervento di altri soggetti deputati alla gestione di questo genere di cose.
Ti consiglierei comunque di procedere intanto con la diffida, per poi valutare in seguito che cosa è meglio fare. Anche sulla diffida, ti consiglio di leggere la apposita scheda di approfondimento.