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Dicatio ad patriam: acquisto pubblico di proprietà e altri diritti reali.

DOMANDA – Come si ufficializza la dicatio ad patriam ?

— RISPOSTA – La dicatio ad patriam è un modo di acquisto di proprietà e diritti reali a favore di enti pubblici che funziona in modo analogo a quanto avviene con l’usucapione per i rapporti tra privati.

Il caso tipico di dicatio ad patriam è quello in cui, su una strada originariamente oggetto di sola proprietà privata, individuale o comune, inizia a svilupparsi in modo robusto e protratto nel tempo, un utilizzo pubblico della strada stessa, non limitato ai frontisti o alle persone genericamente interessate per motivi di stato dei luoghi alla strada, ma esteso alla generalità del pubblico.

In questo caso, il diritto che l’ente pubblico, di solito il comune, acquista tramite la dicatio ad patriam è una servitù di passaggio che appunto non ha come titolare un privato ma la generalità del pubblico e, dunque, è una servitù di pubblico passaggio.

La dicatio ad patriam non viene «ufficializzata», ma piuttosto accertata dalla magistratura competente con un suo provvedimento.

Il provvedimento può essere assunto su richiesta dell’interessato all’accertamento ma può anche risultare sulla base di un accertamento svolto incidentalmente in un processo nato per altre questioni, dove l’avvenuto trasferimento della proprietà o la nascita di un diritto tramite dicatio può essere rilevante ed è stato sollevato, sempre ad esempio, tramite eccezione.

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diritto

Servitù Prediali: Cosa Sono e Come Funzionano

Le servitù prediali rappresentano un aspetto importante del diritto immobiliare, regolamentando le relazioni tra proprietari di terreni confinanti. In questo articolo, esploreremo le servitù prediali in modo chiaro e comprensibile, fornendo una panoramica completa sul loro significato e il loro funzionamento. Inoltre, approfondiremo l’ottimizzazione SEO per garantire che queste informazioni siano facilmente accessibili a chiunque ne abbia bisogno.

1. Cos’è una servitù prediale?
Una servitù prediale è un diritto concesso a un proprietario di un terreno (servente) di utilizzare una porzione del terreno di un altro proprietario (dominante) per uno scopo specifico. Questo diritto può riguardare aspetti come il passaggio, l’accesso all’acqua o l’installazione di infrastrutture.

2. Tipi comuni di servitù prediali
Esistono diverse categorie di servitù prediali. Tra le più comuni ci sono:

  • Di passaggio: Consente l’accesso attraverso una proprietà per raggiungere un’altra area.
  • Di vista: Garantisce il diritto di godere di una vista inalterata dal proprio terreno.
  • Di scarico acque: Permette di far defluire le acque piovane attraverso il terreno del vicino.
  • Di condotta: Consente l’installazione e la manutenzione di tubazioni o cavi elettrici sul terreno altrui.

3. Come si creano le servitù prediali?
Le servitù prediali possono essere create in vari modi, come tramite accordi scritti tra le parti coinvolte o attraverso un uso continuato e accettato nel tempo. È fondamentale registrare la servitù presso l’ufficio delle proprietà immobiliari per garantire la sua validità.

4. Limiti e obblighi dei proprietari
Le servitù prediali sono soggette a limiti specifici per evitare abusi. Il proprietario servente deve utilizzare la servitù solo per lo scopo stabilito e rispettare gli orari e le modalità concordate. Allo stesso modo, il proprietario dominante è tenuto a non interferire con l’uso lecito della servitù.

5. Risoluzione delle controversie
Le questioni legate alle servitù prediali possono causare dispute tra i proprietari. In caso di conflitto, è consigliabile cercare una soluzione amichevole tramite la mediazione. Se ciò non è possibile, è possibile ricorrere a un procedimento legale per far valere i diritti delle parti coinvolte.

In sintesi, le servitù prediali sono un elemento cruciale del diritto immobiliare che regolamenta i diritti e gli obblighi tra proprietari di terreni confinanti. Comprendere cosa sono, i loro diversi tipi e il modo in cui si creano può aiutare a evitare dispute e garantire un utilizzo armonioso delle proprietà. Se sei coinvolto in una situazione legata a una servitù prediale, è sempre consigliabile consultare un professionista del settore legale per ottenere una consulenza esperta.

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diritto

Strada che serve tre palazzine e manutenzione: chi paga?

Abito in un appartamento che fa parte di tre palazzine che hanno l’area condominiale in comune e un’unica strada di accesso. Ora si pone il problema della manutenzione del muro di contenimento che costeggia la predetta strada di accesso. Volevo chiedere se sia possibile che una persona che possiede una casa di questa area condominiale possa vantare il diritto di passaggio senza dover sostenere le spese di manutenzione del muro e della strada? E poi volevo chiedere se il proprietario del terreno (posto ai margini della strada in questione) deve pagare le spese di manutenzione del muro visto che tale muro sostiene il suo terreno.

È certamente possibile che la strada sia una parte comune di una sola palazzina, ad esempio, mentre le altre due sono titolari solo di una servitù di passaggio sulla strada stessa.

Questo è solo un esempio, la situazione fondiaria e proprietaria va verificata in concreto, attraverso una analisi sia fattuale che giuridica.

Peraltro, se un soggetto è «solo» titolare di un diritto di servitù di passaggio non significa che non debba contribuire a pagare le spese di manutenzione della strada gravata dalla servitù stessa: il codice civile prevede un criterio a riguardo, di cui ho parlato molte volte nel blog e su cui puoi fare una ricerca nei vecchi post.

Prevede infatti l’art. 1069, comma 3°, del codice civile che «il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere per la conservazione della servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione ai rispettivi vantaggi».

Per quanto riguarda la questione del muro, anche qui va accertata con precisione la situazione dominicale dello stesso e ben potrebbe esserci un onere da parte del proprietario confinante di partecipare alle spese di manutenzione dello stesso.

Suggerirei di avviare una trattativa, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, al fine di approfondire lo stato dei luoghi sia in fatto che in diritto, per giungere poi ad un accordo circa la ripartizione delle spese, che potrebbe essere prezioso perché si potrebbe usare per questa occasione ma poi mantenere anche per tutte le future manutenzioni.

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Pozzetto in cortile: posso spostarlo?

Sono proprietaria di appartamento con cortile privato; una porzione larga 1,35 m è gravata da servitù di passaggio per la vicina. Nella parte libera da servitù è presente un pozzetto di ispezione a perdere (delle acque nere) a servizio della vicina: se decidessi di spostarlo a spese mie sulla porzione gravata da servitù è obbligatorio avere il suo assenso? Preciso che entrambe le abitazioni sono collegate alla fognatura sul lato opposto, ovvero verso la strada pubblica.

La porzione gravata da servitù è di tua proprietà, quindi sopra puoi farci quello che vuoi, rientrando nelle facoltà di cui si compone il tuo diritto di proprietà privata sul bene, che ti consente di goderne nel modo che ritieni più opportuno.

Tuttavia, con questa considerazione di base, concorrono anche due regole ulteriori e cioè quella per cui la servitù – in questo caso mi riferisco a quella relativa al pozzetto – in generale non può essere spostata e che comunque l’esercizio di una servitù – e in questo secondo caso mi riferisco a quella di passaggio – non può essere reso più gravoso per il proprietario del fondo dominante, in questo caso la tua vicina.

Ora io non posso sapere se questo spostamento renderebbe più gravoso l’esercizio della servitù di passaggio o meno, in ogni caso le circostanze tutte, insieme ad un principio di prudenza nella pratica legale, suggeriscono che comunque il tuo primo passo sia interpellare la vicina sul punto, per sentire che cosa ne pensa a riguardo.

Una volta fatto questo, la strategia va rivista in base a quella che sarà stata la risposta o meno.

Ricordo anche che la materia dei diritti reali è quella per cui è prevista la mediazione obbligatoria, per cui una fase successiva potrebbe essere proprio quella di mediazione.

Ovviamente, per interpellare la vicina devi, se vuoi avere molte più chances che la trattativa sia fruttuosa, avvalerti di un avvocato, evitando il fai-da-te.

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Strada davanti casa mia: possibile sia diventata pubblica?

scrivo per un problema di strada privata, presa dal comune.Nel 1960 i nonni acquisirono questa casa,che fa amgolo su 2 strade,la principale e poi quella piccola privata di 5 metri per 10 metri ,divisa a metà,con un proprietario che abita di fronte.I nonni pagarono in anticipo al comune,le spese per le fogne e tutto quello che toccava a loro essendo privata,documentato nel rogito.Dopo tanti anni vediamo arrivare nella nostra via dove ci vanno 3 macchine parcheggiate,tutto il vicinato,lasciando l’impossibilita di tirare fuori le nostre ,perchè il comune va a dire che è diventato pubblico per l’asfalto,L’asfalto lo pagarono i nonni con tutti le spese,come scritto sul rogito.Inoltre noi lavorando al nord non abbiamo mai dato il consenso al comune di entrare nella proprietà.Sul rogito c’è scritto che è ad uso esclusiovo dei proprietari per dargli la possibilità di entrate a piedi o in macchina.Possono fare questo?

Ci sono dozzine di istituti o di regole che potrebbero applicarsi in una situazione come questa, come ho scritto più volte le situazioni fondiarie sono sempre piuttosto complesse e richiedono uno studio e un approfondimento adeguati.

La strada potrebbe, ad esempio, essere stata resa oggetto di provvedimenti da parte dell’ente territoriale, se non aver avuto sin da prima ancora natura vicinale o di altro genere, con possibile interessamento dell’interesse pubblico. Ci sono poi, sempre parlando in astratto, istituti come l’usucapione, la destinazione del padre di famiglia, la possibilità – comunque – di ottenere, in determinati casi e a certe condizioni, servitù coattive, cioè imposte con un provvedimento dal magistrato.

Se vuoi chiarire la natura giuridica della strada e, di conseguenza, soprattutto il regime applicabile alla stessa, occorre incaricare un avvocato e probabilmente anche un tecnico (geometra, architetto, ingegnere civile) di svolgere i necessari accertamenti e di iniziare a «trattare» la vertenza in modo ufficiale, contattando il comune e gli altri soggetti interessati, in modo che il problema cominci ad essere attenzionato in modo adeguato.

Se vuoi un preventivo, puoi chiedermelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

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Spese per la servitù: si può rinunciare?

Ho una servitù di passaggio su una interpoderale di 320ml che continua su un terreno privato di 180ml, alla cui fine accedo alla mia proprietà. I proprietari (10) hanno fatto più riunioni in cui non sono stato d’accordo con la ripartizione spese (l’ultimo servito dalla strada paga di più). Ora mi chiedono il conto dei lavori che coprono solo i 320ml e i 180ml sono impercorribili per assenza di manutenzione (che hanno fatto seppur non ero d’accordo). Mi chiedono 7000 euro per i lavori (asfaltatura, fogne, muretti, etc…). Io non ho usufruito del lavoro perché ho deciso di non usare più quella strada, ho creato un nuovo ingresso da altra proprietà ed ho deciso di rispondere loro che rinuncio alla servitù di passaggio definitivamente compensando le spese perché non ho usufruito dei lavori da quando sono stati fatti.
Possono pretendere comunque il pagamento delle suddette spese sostenute?

Sì.

scenic view of the field from the roadSi tratta di spese correlate alla titolarità di un diritto reale su un immobile, cioè la tua servitù di passaggio, di cui non ci si può liberare rinunciando genericamente alla servitù stessa.

Per rinunciare alla servitù, occorre a mio giudizio un atto specifico con il titolare o i titolari della nuda proprietà, che poi deve essere anche trascritto nei pubblici registri immobiliari, ai fini dell’opponibilità a terzi, e che di conseguenza va redatto per atto pubblico.

Questa cosa, insomma, non si può ottenere unilateralmente ma va negoziata con le controparti.

Naturalmente, le spese che hai menzionato sono già maturate quindi una rinuncia che intervenisse adesso non ne determinerebbe la caducazione, salvo che ciò non fosse concordato, magari in via transattiva, come corrispettivo per la rinuncia del diritto.

Quello che puoi fare, insomma, è provare a negoziare con i proprietari della strada, proponendo la rinuncia alla servitù da parte tua magari a fronte del condono delle spese già maturate, in modo da non avere altre spese per il futuro.

Se vuoi assistenza da parte del mio studio, valuta le nostre ricariche. Clicca qui. Considera un minimo di tre ore di lavoro, non credo che con meno si possa fare qualcosa di significativo.

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Scarico nel pozzetto altrui: è possibile?

Sono proprietario di una villetta di testa e ho la servitù di passaggio per entrare e uscire da casa. Ho sia un cancelletto che un cancello che mi permettono di entrare a casa. Il cancello immette in uno spiazzale. Certe volte lo devo pulire con l’idropulitrice perché si sporca e l’acqua di scolo fuoriesce e va nel pozzetto appena fuori la mia proprietà. Ho ricevuto una raccomandata dove mi diffidano a fare scolare l’acqua proprio perché ho soltanto la servitù di passaggio sulla strada. Se non mi attengo vorrebbero farmi causa. Considerando la questione mi pare ovvio che si tratta di pura e semplice invidia perché non pago il condominio ma vorrei sapere se veramente non posso nemmeno lavare dentro casa.

La questione, ovviamente, non riguarda la tua facoltà di lavare dentro casa, cosa che puoi sicuramente fare, rientrando nelle tue facoltà di proprietario, ma, in modo più circoscritto, gli scarichi.

tombinoSe ho ben capito, infatti, quando lavi il piazzale dentro a casa tua finisci per scaricare in un pozzetto che non è di tua proprietà, ma di proprietà altrui e questo non è consentito, anche se probabilmente avresti la possibilità di ottenere uno scarico coattivo ai sensi dell’art. 1043 del codice civile, a mente del quale «Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio è domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo. || Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia».

Fino a che, tuttavia, lo scarico non viene concesso o costituito con sentenza, tuttavia, esso non è a rigore legittimo.

Se hai già ricevuto una contestazione per iscritto, il mio consiglio è quello di rispondere comunque, senza lasciare che questa contestazione rimanga priva di riscontro perché ne potrebbero derivare conseguenze dannose per te e per la tutela del tuo immobile in futuro. La risposta deve avvenire tramite un avvocato, a mio giudizio, altrimenti il rischio di commettere errori sarebbe troppo alto.

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Servitù di passaggio da allargare e mantenere: come gestirla?

Da oltre 20 anni ho acconsentito il passaggio con mezzi agricoli e veicoli a motore a favore di un fondo dove esiste una malga che esercita l’alpeggio. Al conduttore di questo fondo ho anche (contestualmente alla servitù di passaggio) dato in affitto per il pascolo il terreno di mia proprietà dove esiste la strada privata di cui sopra. Le chiedo gentilmente se posso limitare il passaggio solo in dipendenza del contratto di affitto o se in futuro per mutate esigenze del titolare del fondo dominante (apertura di un agriturismo) sono costretto a concedere il transito anche ad altri? Che responsabilità mi possono essere inputate in caso di incidenti su tale strada (è in forte pendenza e priva di parapetti) come posso cautelarmi? Su un lato esiste una recinzione con filo spinato, le mucche a volte invadono la carreggiata costringendomi a soste pericolose, posso pretendere che, a sue spese, il proprietario del fondo dominante metta una identica recinzione?

La situazione riguarda aspetti relativi alla gestione di una servitù, quali il suo contenuto e la ripartizione degli oneri di manutenzione, che nel codice civile sono regolati solo in modo molto generale, tale per cui non è sempre facile calare i principi codicistici nei singoli casi cui essi devono essere applicati.

In virtù di questo, il primo approccio per la trattazione di una situazione del genere deve essere assolutamente negoziale, con l’obiettivo di tentare di raggiungere un accordo destinato a definire ogni aspetto che vi interessa. Facendolo in questo modo, peraltro, si può formalizzare l’accordo con un apposito documento, munito di valore legale, che come tale è in grado di prevenire future discussioni una volta per tutte.

In linea generale, si può comunque dire che il contenuto di una servitù non può di solito essere allargato o aggravato. Proprio perché la servitù rappresenta un’eccezione alla pienezza della proprietà privata, ciò che la servitù consente di fare non può essere liberamente esteso perché questo determinerebbe una ulteriore, ingiusta e considerata sconveniente «compressione» della proprietà privata – del fondo servente ovviamente.

Così se la servitù è stata concessa per il passaggio a piedi, non automaticamente si estende al passaggio con veicoli e non, ulteriormente, al passaggio con mezzi agricoli.

Naturalmente, in materia il primo problema è quello di interpretare il contenuto originario della servitù, dal momento che i titoli che prevedono le servitù – e sempre che ve ne siamo, considerato che si può trattare benissimo di servitù esistenti per usucapione o destinazione del padre di famiglia, nel qual caso l’interpretazione è ancora più difficile – sono di solito abbastanza generici, limitandosi ad esempio a prevedere una vaga «servitù di passaggio» senza specificare con quali modalità.

Ugualmente, per quanto riguarda le spese il codice civile prevede una ripartizione delle stesse tra il proprietario del fondo servente e quello dominante, ma con una disposizione talmente generica e, anche in questo caso, bisognosa dell’intervento di un interprete da non costituire certo un criterio univoco e preciso. Si tratta dell’art. 1069 cod. civ., secondo cui «il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi».

Man mano che il discorso prosegue, e diventa sempre più incerto e traballante il quadro di riferimento, dunque, si conferma la bontà dell’impostazione strategica che ti ho consigliato inizialmente, cioè quella di cercare di raggiungere un accordo.

Il primo passo è quello di far spedire da un avvocato, da scegliere con cura e con una buona propensione alla mediazione, una lettera in cui si aprono le trattative sul punto, chiedendo tra l’altro la realizzazione dell’altra parte di recinzione e specificando che occorre comunque prendere alcune decisioni relativamente alla manutenzione della strada e all’eventuale sottoscrizione, in comune, di una polizza assicurativa per i danni che dovessero derivare a terzi, oltre che per tutti gli altri aspetti del caso.

Ti consiglio quindi di incaricare un avvocato. Se vuoi un preventivo da parte nostra, puoi richiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Strada non comunale: posso chiuderla?

Abito in una strada della quale il comune mi ha risposto di non esser proprietario e quindi immagino di proprietaria dei condomini. La strada in questione entra ed esce da 2 strade comunali e anch’essa ha il nome di una via e numeri civici ma non è illuminata e l’asfalto e le fognature sono state fatte dai residenti. Le mie domande sono:
1) posso chiedere la chiusura con sbarra?
2) posso affiggere cartelli di strada privata e divieto di sosta?
3) posso installare dissipatori di velocità?

Come ho già richiamato dozzine di volte (ti invito, in proposito, a fare una ricerca anche nei vecchi post, che sono ad oggi oltre 4.100, dove potrai scoprire altri aspetti interessanti magari), la prima cosa da fare per verificare cosa si può fare in relazione ad una strada, specialmente se si pensa ad operazioni quali la chiusura, è verificarne, come tu stesso hai giustamente intuito, la natura giuridica e l’esistenza di eventuali diritti di terzi e cioè per lo più servitù di passaggio.

Purtroppo, la risposta del comune, che comunque bisognerebbe intanto leggere ed esaminare nella sua interezza, non è sufficiente per determinare la natura privata di una strada, anche per il fatto che la via ha un proprio nome comunale e propri numeri civici. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di una strada vicinale, una figura, per maggiori approfondimenti sulla quale ti rimando alla scheda relativa, in cui si mescolano aspetti privati e pubblici e che, certamente, ad esempio, non si può chiudere sic et simpliciter.

Dopo aver verificato, poi, con un approfondimento molto maggiore ed un lavoro più serio, da condurre con l’assistenza di un bravo avvocato e un bravo tecnico, la natura giuridica della strada in questione, se ancora rilevante bisogna vedere se ci sono diritti di passaggio, pubblici o privati, cosa che si inizia ad accertare esaminando di solito i titoli di acquisto dei fondi e degli immobili della zona, anche se potrebbero esserci altre vicende, come ad esempio la destinazione del padre di famiglia o l’usucapione, che, a prescindere dai rogiti, potrebbero determinare l’esistenza di tali diritti.

In conclusione, il modo migliore per trattare una situazione di questo genere è comunque quello della trattativa: coinvolgere, tramite un bravo avvocato con spiccata predisposizione alla negoziazione, tutti i residenti interessati e, se del caso, l’ente comunale nel progetto di «sistemazione» della strada in questione, in modo che, una volta accertata la sua praticabilità, vi sia comunque il consenso di tutti alla realizzazione delle opere in questione.

Il tuo prossimo passo, dunque, per me sarebbe quello di scegliere un bravo avvocato e un bravo tecnico (geometra, ingegnere, architetto, ecc.) per svolgere i necessari accertamenti sulla situazione della strada in punto di diritto ed iniziare una adeguata trattativa con tutti i soggetti interessati.

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Strada che passa nel mio fondo: posso chiuderla?

c’è una strada vicinale (sterrata) che passa nella mia proprietà che serviva probabilmente ad accedere ai campi , da circa trent’anni i terreni circostanti sono diventati edificabili e tute le proprietà confinanti hanno accesso a strade asfaltate comunali e Provinciali. Vorrei sapere se in questo caso la strada vicinale può essere chiusa.

Per sapere se puoi impedire a terzi l’accesso alla strada che pur insiste sulla tua proprietà bisogna capirne bene sia la natura giuridica, della strada stessa, sia l’esistenza e la natura di eventuali diritti di terzi, specialmente, come è ovvio, servitù di passaggio sulla medesima.

L’operazione, ovviamente, non è affatto semplice e richiede un lavoro di approfondimento, di solito da parte sia di un avvocato che di un tecnico (geometra, ingegnere civile, architetto, ecc.) non da poco.

Innanzitutto, va verificato che si tratti davvero ancora di una strada vicinale. Di solito, le strade vicinali insistono lungo il confine di diverse proprietà e non all’interno di una proprietà precisa e individuale, anche se questa situazione può essere appunto mutata nel corso del tempo, ad esempio per accorpamento di fondi un tempo appartenuti a diversi proprietari in capo ad uno solo.

Può essere dunque una strada che non ha mai avuto davvero la natura di strada vicinale, può essere che l’avesse in origine ma in seguito l’abbia perduta, può essere infine che sia ancora, davvero, una strada vicinale.

In questo terzo ed ultimo caso, sulla strada insisterebbe un diritto di passaggio a favore della collettività, «impersonificato» nell’ente locale territoriale e cioè il Comune, con la conseguenza che la strada non potrebbe essere chiusa senza il consenso, quantomeno, anche del Comune.

Se la strada, poi, non fosse vicinale, si tratterebbe di una semplice strada privata sulla quale insistono uno o più diritti di servitù di passaggio a favore di terzi. Questi diritti di passaggio non necessariamente si estinguono per il fatto che, col tempo, sono diventate disponibile strade più comode per l’accesso ai fondi. Possono estinguersi per mancato esercizio, ma nel termine di 20 anni, e deve trattarsi di un mancato esercizio effettivo, quindi lo scenario sarebbe quello che si verificherebbe se tu chiudessi adesso e non passasse più nessuno, senza protestare, per venti anni…

A livello strategico, a prescindere anche un po’ dal diritto, ci sono diverse cose che si possono comunque tentare di fare se si vuole andare nella direzione della chiusura della strada, ma è una cosa che si può vedere solo una volta valutato l’interesse in questo senso e ponderati adeguatamente i pro e i contro di una iniziativa del genere.

Ti consiglio di incaricare un bravo avvocato per una prima consulenza al riguardo.