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Spese straordinarie e decreto ingiuntivo: faccio da me?

sono in fase di separazione giudiziale e la mia ex puntualmente disattende quanto stabilito dal Presidente in sede di udienza presidenziale sulle spese straordinarie. Mi ritrovo puntualmente a dover effettuare i decreti ingiuntivi per il recupero di quanto anticipato per i figli a titolo di spese straordinarie. Fino ad oggi ci ha pensato sempre il mio avvocato, visto però che ho abbastanza conoscenza della materia e dimestichezza nello svincolarmi in Tribunale, vorrei sapere se per importi inferiori ad euro 1.100 posso procedere nel depositare istanza di DI senza avvocato o vista la materia (diritto di famiglia) ciò non è possibile come mi riferisce il mio avvocato.

Temo abbia ragione il tuo avvocato.

Le posizioni giuridiche di diritto di famiglia, diritti ed obblighi, sono diverse dalle obbligazioni.

Le obbligazioni hanno natura patrimoniale e, direi, commerciale e proprio così le definisce lo stesso codice civile, appunto come obblighi che hanno per oggetto prestazioni che sono suscettibili di valutazione economica.

Gli obblighi di famiglia esulano da questo quadro e non è detto che le norme sulle obbligazioni, ad esempio, si applichino loro, perché appunto hanno per oggetto prestazioni di tipo personale, in luogo delle altre aventi natura patrimoniale.

L’obbligo, ad esempio, di mantenere i figli, anche se si traduce spesso nella pratica, specialmente nelle situazioni di separazione, in quello di corrispondere una somma di denaro, viene considerato di natura personale.

Questo «fa un po’ strano» perché alla fine si tratta sempre di recuperare somme di denaro, ma la natura personale della prestazione comporta una disciplina giuridica particolare.

Per via della loro natura personale, le cause in materia di separazione e divorzio vengono considerate di valore «indeterminabile». La «indeterminabilità» del valore non consiste, al contrario di quanto pensano molti avvocati (che sul punto si sbagliano), nell’impossibilità di calcolare il valore di una certa prestazione, ma nella natura della prestazione stessa che, quando è persona, non è suscettibile di valutazione economica.

Questo il discorso a livello concettuale, poi chissà nella pratica potrebbe anche darsi che tu possa incontrare un giudice di pace che ti firma un decreto presentato da te in proprio, anche se poi questo ovviamente ti espone ad una possibile opposizione da parte della tua ex moglie.

Per stare nel sicuro, l’unica cosa è lasciar fare al tuo avvocato i ricorsi, aspettando magari che si accumuli un certo arretrato, in modo da ottimizzare tutta la cosa.

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Spese straordinarie: protocollo di Modena.

Il 25 settembre 2019, il tribunale di Modena ha approvato un «protocollo» ufficiale per la gestione delle spese straordinarie in caso di separazione, divorzio e affido di «figli non matrimoniali».

Più o meno si tratta del testo che già precedentemente veniva utilizzato, senza crismi di ufficialità, nella pratica e che ti avevo già riportato in questo post.

Ci sono alcune cose interessanti, come ad esempio una specie di «silenzio – assenso», che è privo di qualsiasi base normativa e che può valere solo come indicazione di «orientamento di massima» senza, almeno a mio giudizio, pretesa di essere vincolante, in materia di approvazione delle spese, tale per cui, secondo il protocollo, se un genitore invia all’altro la documentazione delle spese anche con mezzi informali (sms, whatsapp, email, fax, ecc.) in mancanza di contestazione motivata entro 10 giorni le spese si intenderebbero approvate.

Ti allego comunque il testo completo del protocollo così come approvato dal tribunale di Modena.

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Spese di viaggio dei figli di separati: a che spettano?

sono un padre separato che vive a 400 KM dalle 2 figlie, vedo le ragazze per 2 we al mese, ma le spese di trasferimento tra le città sono tutte a carico mio ? Periodicamente le ragazze passano qualche periodo da me, altrettanto i viaggi di andata e ritorno sono tutti a carico mio ?? Al momento nella casa materna esiste un impianto wifi, questo costo è necessariamente (quota parte) da attribuire al sottoscritto ?

Come potrei fare a rispondere a queste domande senza vedere il titolo che regola la separazione?

Per titolo si intende la convenzione di negoziazione assistita (accordo in house), il decreto di omologa con relativo verbale, se si è trattato di una separazione consensuale, i provvedimenti provvisori ed urgenti o la sentenza che definisce il procedimento nella separazione giudiziale.

È solo dall’esame di questi documenti che si può capire dove è collocata la prole e come sono ripartite le spese straordinarie.

L’unica cosa che posso dire è che probabilmente la spesa per il servizio di rete senza fili non rientra tra le spese straordinarie e quindi spetta integralmente alla madre, per il resto appunto bisognerebbe vedere il titolo, anche per capire che regime di affido e collocazione sono previsti.

Naturalmente, se le spese non sono più di tanto non vale la pena approfondire la questione con un legale perché la spesa di consulenza rischia di essere sconveniente, ma se credi valuta pure di acquistare una consulenza.

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Spese residenza universitaria: chi paga?

Son divorziata e vivo con figlio ventenne.
Il padre non vuole pagare spese affitto alloggio università.
Ha pagato la cauzione x 2/3 (abbiamo le spese straordinarie divise 1/3-2/3)nulla più. Io nn posso sostenere 250e mensili più luce gas. Può il ragazzo far valere il proprio diritto senza spese legali? O devo x forza rivolgermi io ad un avvocato?

Per questo tipo di vertenze, che riguardano materia considerata indisponibile come gli obblighi di famiglia, l’assistenza legale è obbligatoria.

Ciò per ogni titolare del diritto, cioè sia il genitore sia il figlio.

Per cui è necessario rivolgersi ad un avvocato.

Prima di fare questo, però, consiglio di verificare bene se ci sono adeguate basi legali per un’iniziativa nei confronti dell’altro genitore, consultando anche il titolo che regola il vostro divorzio cosa dice in tema di spese straordinarie e le circostanze del caso.

Se vuoi approfondire, valuta l’acquisto di una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Mio padre non mi ha mai riconosciuto: cosa posso fare?

sono un ragazzo di 19 anni. Al momento della mia nascita non sono stato riconosciuto da mio padre e sono stato mantenuto esclusivamente da mia madre per tutta la mia vita. Volevo sapere, ho il diritto di chiedere a mio padre gli alimenti arretrati? Se si, cosa debbo fare per far si che ciò avvenga?

Il primo passo è verificare con cura la sussistenza dei presupposti per fare l’azione di riconoscimento della paternità, di cui all’art. 269 cod. civ., rubricato «Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità».

Se ho ben capito, infatti, tuo padre al momento è «solo» il tuo padre biologico, mentre a livello giuridico e legale non esiste alcun accertamento e, pertanto, nessun rapporto di filiazione.

Per poter chiedere qualcosa al tuo padre biologico, il presupposto indispensabile è che venga accertato, anche legalmente, il rapporto di paternità.

Per questo tipo di azione sono previsti dei presupposti, in sostanza occorre trovarsi in una situazione in cui sarebbe ammesso il riconoscimento. Un esempio di caso in cui questa azione non sarebbe ammessa sarebbe quello in cui tu fossi stato adottato da un altro uomo, oppure risultassi figlio «legittimo» (diciamo così per praticità, anche se il termine non esiste più) di un altro uomo, perché ad esempio tua madre al momento del concepimento era sposata con costui – faccio esempi astratti perché se dici che ti ha mantenuto sempre tua madre non è questo il tuo caso. Nella prima di queste ipotesi non si potrebbe fare nulla, nella seconda bisognerebbe prima fare un’altra causa di contestazione della legittimità – anche qui dopo attenta verifica dei presupposti – e poi l’azione di riconoscimento in capo al «vero» padre.

Se ci fossero adeguate basi legali per l’azione di riconoscimento della paternità, si potrebbe, in quella sede, chiedere un risarcimento del danno, che secondo i giudici viene determinato in via equitativa (Corte d’appello di Lecce, sentenza 07-07-2016) e «indennitaria» in capo a colui che sarebbe poi, eventualmente, accertato essere il tuo vero padre.

Il punto è anche che il mantenimento dovuto per la tua sussistenza non è mai stato adeguatamente liquidato da un giudice prima di adesso, cioè quantificato nel suo preciso ammontare. Ulteriormente, è impossibile da liquidare, anche a posteriori, perché oltre al mantenimento ordinario ci sono anche tante spese straordinarie che, dopo quasi vent’anni, non si può pretendere di ricostruire minuziosamente – la sentenza sopra citata dice ad esempio che essendo «impossibile pervenire ad una esatta determinazione del dovuto atteso che non è pensabile che la madre conservi scontrini o ricevute di tutte le spese sostenute nell’interesse della figlia, anche in considerazione del lungo tempo trascorso tra la nascita di quest’ultima e l’introduzione del giudizio di primo grado (anni 32)» si è ritenuto preferibile e legittimo «fare riferimento al criterio equitativo».

Peraltro, se si parlasse di mantenimento vero e proprio, ci sarebbe anche un altro problema. È vero che il diritto al mantenimento è imprescrittibile, ma le singole rate si prescrivono dopo 5 anni, se non richieste. Per cui, se ragionassimo nell’ambito di questa logica, se tu ottenessi il riconoscimento giudiziale potresti richiedere il mantenimento solo andando indietro di 5 anni dalla sentenza che accerta la paternità, cosa che sarebbe abbastanza iniqua, in fondo.

Per fortuna, i giudici di solito ragionano abbastanza diversamente, inquadrando la cosa più come un risarcimento del danno che come un mantenimento arretrato.

Se vuoi approfondire maggiormente questa situazione puoi acquistare una consulenza da questa pagina. Se invece vuoi direttamente un preventivo per l’azione relativa puoi chiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Mantenimento dopo nuova convivenza: si può chiedere?

il mio compagno ha fatto ricorso per divorzio giudiziale dopo 10 anni di separazione (lei ostacolava in tutti i modi un consensuale).
La prima udienza sarà a gg.
Hanno due figlie di cui una con un bimbo e residente dal padre, mentre l’altra residente dalla madre.
In fase di separazione ognuno si impegnava a mantenere una figlia (senza pretendere spese né ordinarie ne extra dall’altro)
Lei si è costituita chiedendo:
-350€ per lei (si sta facendo licenziare dopo 15 anni poiché dice di non poter piu’ lavorare – con certificati medici)
– 350€ per la secondogenita residente con la madre,un lavoro a tempo determinato con il quale prende 1500€, scadrà a Luglio
-2500€ x spese arretrate straord.
Lui chiede:
-150€ di mantenimento per la figlia (prende 1000€/mese c/contratto fino a luglio) e 150€ per il nipote residenti con lui)
Può lei prendere il mantenimento nonostante conviva da 10 anni con un altro e hanno una figlia insieme?
e i mantenimenti per le figlie?

Secondo la giurisprudenza pressoché costante, la nuova convivenza determina il venir meno della solidarietà post coniugale, con conseguente impossibilità di richiedere un mantenimento per il coniuge che vive con un nuovo compagno.

Se, infatti, il coniuge dopo la separazione o il divorzio, forma un nuovo nucleo familiare, di fatto o di diritto, tramite celebrazione di un nuovo matrimonio, non si vede perché, in caso di bisogno, questo coniuge debba continuare a farsi aiutare dall’altro coniuge, dividendo attualmente la vita con un nuovo compagno, cui toccano i relativi doveri di solidarietà, a livello etico nella convivenza, giuridico nel matrimonio.

Secondo una pronuncia di Cassazione del 2015, peraltro, una convivenza con una certa durata esclude la possibilità di richiedere di nuovo il mantenimento al precedente coniuge anche dopo la sua eventuale cessazione… Anche qui è facile capire che una solidarietà post coniugale non può durare per sempre, specialmente se nel frattempo il coniuge ha avuto rapporti stabili, duraturi e importanti, tanto che il rapporto con l’ex coniuge è molto sfilacciato ed allentato e non si può certo farlo rivivere solo quando si tratta di percepire del denaro.

Il mantenimento per i figli può sempre essere chiesto, ma bisogna vedere se ci possono essere i presupposti. In sede di divorzio, invece, non si possono affatto chiedere arretrati di spese straordinarie.

Mi sembra una situazione che ben avrebbe dovuto e potuto essere gestita consensualmente, probabilmente uno dei coniugi si è impuntato su richieste che non hanno tanta ragione di essere, facendo perdere, come spesso accade, tempo e soldi a tutti.

Non credo che vi serva un avvocato per la gestione di questa fase del divorzio, dal momento che avete già un difensore che mi pare abbia impostato correttamente ogni cosa, ma se mai doveste averne bisogno, anche a livello di un secondo parere, potete chiedere un preventivo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

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Spese straordinarie non concordate: che fare?

Pubblico qui sul blog un quesito tratto da un gruppo di diritto di famiglia di cui sono coamministratore su facebook, perché credo che possa essere interessante. La discussione originaria si trova qui.

Spese Straordinarie al 60% a carico di un coniuge. La spesa x lo sport ovviamente deve essere concordata tra i due coniugi, ma se uno dei due sistematicamente sostiene di non poterla sostenere (sostenendo il falso), puo’ il minore praticarlo lo stesso e l’altro coniuge che ha sostenuto l’intera spesa pretendere tramite decreto ingiuntivo la quota spettante dall’altro coniuge? Del resto lo sport rientra nel corretto sviluppo psicofisico del bambino!Che ne pensate?

Questa discussione mi ha incuriosito, non tanto per la situazione di partenza che mi sembra rappresentare un caso è una problematica abbastanza banale quanto per i commenti dei colleghi che sono intervenuti che, devo dire, mi sembrano in alcuni casi almeno abbastanza fuori fuoco.

In realtà, la situazione rappresentata è di abbastanza facile inquadramento.

Bisogna far capo al fatto, che in alcuni casi è stato dimenticato, che il rifiuto dell’altro genitore di partecipare alla spesa in questione è perfettamente legittimo. Siamo in regime di affido condiviso anche se la domanda originaria non lo dice espressamente e la spesa in questione in base al titolo che regola la separazione richiede la concordarietà. Ovviamente, non bisogna guardare al Protocollo di questo o quel tribunale che può essere solo un punto di riferimento culturale ma a quello che prevede nello specifico il titolo che regola la separazione.

Questo rifiuto può essere antipatico ma è appunto perfettamente legittimo in quanto adottato da un genitore che sul. È ancora pienamente titolare della sua quota di responsabilità genitoriale.

Detto questo, è facile capire che a livello di spese straordinarie il discorso è completamente esaurito. Non ci possono essere sentenze di Cassazione che dicano qualcosa di diverso al riguardo né tantomeno si può sostenere che spese di questo genere che non sono dovute si possano addirittura precettare direttamente.

L’unica questione che si può fare in una situazione del genere se si ritiene che il rifiuto del genitore sia ingiustificato è appunto andare a vedere se l’esercizio della responsabilità genitoriale è stato svolto correttamente o no.

Un genitore ritiene che l’altro genitore abbia denegato il proprio consenso non per motivi di tutela del minore ma semplicemente perché non vuole sostenere la relativa spesa quando invece per il minore sarebbe opportuno fare sport.

A questo punto, le spese straordinarie non c’entrano più niente e diventa quindi una questione di ciò che è bene che faccia il minore o meno Una volta deciso il quale poi si distribuiranno le spese relative in capo ai genitori.

Per questo l’unico consiglio corretto che ho letto anche se espresso più come intuizione e non mi sembra motivato più di tanto è quello di Ombretta il rimedio previsto per questa situazione è appunto in ricorso ex articolo 709 ter perché si tratta proprio di un dissidio o di un contrasto relativamente all’esercizio della potestà O meglio della responsabilità genitoriale.

Finché non viene fatto questo ricorso e finché il giudice non decide a favore di questa attività sportiva del minore non credo proprio che si possa mai parlare di rimborso della spesa relativa e credo che facendo questo ricorso si potrebbe interessare solo da parte di spese che in materia verrà fatta in futuro non credo invece che si possano andare a regolamentare anche le spese già sostenute quando c’era il dissenso dell’altro genitore di fronte al quale si è rimasti inerti.

La valenza del procedimento ex articolo 709 ter è interessante perché i Giudice in questa sede se ritiene che uno dei genitori abbia esercitato in modo inopportuno la propria responsabilità genitoriale oltre che intervenire in modo sostitutivo e correttivo può applicare delle sanzioni e può anche cambiare il regime vigente, regolamentare la separazione, ad esempio può stabilire che queste spese d’ora in poi siano dovute senza bisogno della concordarietà, ma anche altre cose che potrebbero essere interessanti.

Sicuramente può essere oneroso presentare un ricorso del genere solo per una questione come questa ma questo è l’unico rimedio messo a disposizione dal nostro ordinamento peraltro nonostante che la disposizione sia nuova è di recente formulazione è l’unico sistema vigente dal 1975 anno in cui la famiglia è diventata una diarchia per risolvere i contrasti all’interno della quale visto che i genitori hanno uguale potere tra di loro è necessario rivolgersi ad un terzo che fino ad oggi è stata la magistratura con non pochi problemi tanto che forse sarebbe il caso finalmente di pensare di costituire uffici alternativi ed appositi.

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Mancato pagamento spese straordinarie: che fare?

Sono consensualmente separata dal 2010. Nonostante la sentenza del giudice imponga al mio ex il pagamento del 60% spese medicinali e pagamento viaggi istruzione di nostra figlia, il mio ex paga solo il mantenimento che non aggiorna da allora, non paga tutto il resto. Nonostante 2 diffide( 1 dal mio avvocato e 1 da me) lui non paga. Devo dire che continua a dare il mantenimento a nostro figlio nonostante sia assunto a tempo indeterminato. Ma questa è una regalia e non compensa tutte le spese che io mi assumo x tasse università, affitto e viveri a Bologna ed ora in Germania (Erasmus) per nostra figlia. Cosa devo fare? Non ho più soldi per pagare gli avvocati. Le spese per gli studi, se nulla è scritto, è vero che vanno divise a metà? Aspetto con ansia perchè non ne posso più!

Se l’ansia servisse a risolvere i problemi legali, saremmo tutti più contenti. Purtroppo non solo non serve, ma è addirittura controproducente. Questo sfortunatamente è necessario capirlo se si vuole fare qualsiasi di sensato per la trattazione del problema.

Comunque, se ho capito bene, il padre paga il mantenimento, anche in una situazione in cui sarebbe discutibile che fosse ancora dovuto, mentre non rimborsa la sua quota parte di spese straordinarie.

Se il problema è questo, il rimedio apprestato dalla legge italiana, come abbiamo detto ormai tante altre volte, è quello del ricorso per ingiunzione di pagamento o decreto ingiuntivo.

La pratica, da questo punto di vista, è assolutamente assimilabile ad un recupero crediti, con tutti i problemi relativi, tra cui la necessaria disamina della solvenza prima di partire con il recupero.

Ti rimando al riguardo alla attenta lettura della scheda relativa al recupero crediti.

Qualora le somme fossero ingenti, forse si potrebbe valutare anche una denuncia querela, ovviamente ben considerando tutte le circostanze del caso.

Quanto al problema dei compensi del legale che dovrai andare ad incaricare, se non hai i requisiti per chiedere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato purtroppo dovrai essere tu a corrispondere un compenso. Prova magari a chiedere qualche preventivo. Altrimenti puoi provare a chiedere ai servizi sociali se ti danno un aiuto.

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Parità di tempi e assegno di mantenimento: è giusto?

ho da qualche mese concluso la convivenza con la mia ex compagna dalla quale ho avuto una bambina di sei anni. premettendo che andiamo d’accordo su tutto io ho qualche dubbio. la mia ex non vuole andare da un giudice per “regolarizzare” il tutto, secondo le volontà della bambina la teniamo circa tre giorni per uno e un fine settimana per uno. il punto è che io verso 250euro al mese alla mia ex in più dividiamo qualsiasi tipo di spesa per la bambina (tennis e altre attività) il mio dubbio è, se ci prendiamo cura in egual misura della bambina sono obbligato a dare questi soldi alla mia ex?

Sconsiglio da sempre di non far regolamentare l’affido, come puoi vedere anche leggendo nella scheda dedicata appunto all’affido di figli di genitori non coniugati.

Ti consiglio quindi di adoperarti per far normare l’affido, in modo congiunto finché c’è un accordo di massima, nonostante l’opposizione della madre, che puoi tentare di superare con una apposita trattativa, se del caso facendoti assistere da un avvocato.

A parte questo, non c’è un criterio preciso in materia.

Se i tempi di permanenza sono corrispondenti, può anche non esserci un assegno di mantenimento da un genitore all’altro, ma non è affatto detto perché in caso di differenze tra i rispettivi redditi questo assegno potrebbe starci ugualmente.

Quanto alle spese straordinarie come quelle da te citate per attività sportive, è normale che vengano divise a parte rispetto al mantenimento ordinario mensile.

Anche a questo riguardo, però, sarebbe bene avere un protocollo più preciso sancito da un tribunale.

Andate appena potete, anche a prescindere da tutto, a fare mediazione familiare.

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Separazione del convivente: c’è un contributo affitto?

siamo conviventi ed abbiamo un figlio di 1 anno.
La nostra storia di coppia sembra essere tristemente arrivata al capolinea per problemi inconciliabili.
Siamo in un appartamento preso in affitto – il contratto è a nome di entrambi.
Potrei richiedere di restare in questo appartamento col bambino?
Il mio compagno sarebbe obbligato a pagare l’affitto considerando che sono la parte economicamente più debole? L’eventuiale costo di asilo e baby sitter andrebbe ripartito?

Visto che avete un figlio così piccolo vi suggerisco, prima di ritenere i vostri problemi irrisolvibili, di tentare almeno di risolverli concretamente, con l’aiuto di un consulente, cioè un terapeuta di coppia. Potete rivolgervi, se non volete incaricarne uno privato, anche ai servizi probabilmente offerti dagli enti territoriali della vostra zona oppure, se siete credenti, chiedendo in parrocchia.

Qualora il conflitto non dovesse comporsi, si applicano al vostro caso le regole solite, non essendoci nella vostra situazione elementi particolari rispetto alle altre.

Al riguardo, ti invito a consultare la scheda sull’affido dei figli di genitori non coniugati, le centinaia di post che si trovano nell’archivio del blog in materia e il mio libro «Come dirsi addio», che riguarda appunto anche le convivenze e i figli nati all’interno delle stesse e che puoi trovare, se credi, anche in biblioteca.

In sintesi, per rispondere, prima di chiudere, alla tue domande, ricordo che la casa familiare può essere assegnata a te; un contributo per l’affitto non è detto che ti venga corrisposto, è abbastanza raro che avvenga, comunque è una valutazione discrezionale del giudice sulla base della situazione, che bisogna conoscere in ogni suo particolare.

Ugualmente la natura ordinaria o straordinaria delle spese di asilo e baby sitter non può divisarsi in generale, ma solo dopo aver visto quale è l’importo del mantenimento ordinario, come spiego meglio, con riguardo alle spese di mensa, in questo mio altro post.