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Traslazione strada vicinale e spese frazionamento: chi le paga?

DOMANDA – una strada vicinale che transita sul mio terreno circa 30 anni fa è stata traslata di comune assenso di tutti (ma non trovo gli atti). Solo ora mi sono reso conto che ciò ha causato un frazionamento di una mia particella catastale, per cui le chiedo: posso pretendere che il Comune mi ripaghi (almeno in parte) le spese per procedere catastalmente a detto frazionamento? Non mi risponda di chiedere una compartecipazione ai vicini perchè ciò sarebbe inutile.

— RISPOSTA – Non credo proprio.

Con la traslazione, se ben comprendo, la strada vicinale è stata ceduta in proprietà all’ente territoriale, determinando così la cessazione della sua natura di strada vicinale e dando luogo alla sua classificazione come strada pubblica.

Qualsiasi questione in ordine alle spese della cessione avrebbe dovuto essere affrontata al momento della cessione stessa, ora è troppo tardi per richiedere voci di spesa relativamente ad un’operazione già compiuta, specialmente considerando che la controparte è un ente pubblico che deve dar conto in modo preciso di come spende le proprie risorse.

I tecnici che hanno seguito l’operazione a suo tempo avrebbero dovuto avvisarti della necessità del frazionamento e di conseguenza di fare una pratica catastale, se non l’hanno fatto, tuttavia, non credo ci possa essere una loro responsabilità o che, in ipotesi, possa valer la pena perseguirla dato il valore della vertenza.

Piuttosto potrebbe essere il caso, sempre che tu all’epoca fossi stato assistito da un tecnico, di chiedere a quello stesso tecnico di sistemare il problema magari facendoti un prezzo più contenuto del solito in considerazione di tali circostanze.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi già di svolgere la trattativa, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

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Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

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diritto

Spese+strada+comune: come dividerle?

>per le spese manutenzione strada vicinale, siamo 12 famiglie distanti fra loro. La strada è lunga km 1, 750
Dobbiamo fare calcoli come nei condomini o pagare per la distanza della strada da percorrere fino alle rispettive abitazioni?

Anche nei condomini, in realtà, se un servizio é destinato ad avere un’utilità diversa per i diversi condomini, le spese di manutenzione si ripartiscono tenendo tale aspetto in considerazione.

In materia, dispone infatti l’art. 1123 del codice civile come segue:

«Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. || Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne».

Un caso tipico di spesa ripartita non a millesimi ma in proporzione all’uso che se ne può fare data la situazione dei luoghi e strutturale del condominio é quella per l’ascensore, che varia a seconda dei piani.

Analogamente, potreste operare per la vostra strada, considerando che é destinata a servire i frontisti in maniera diversa a seconda di dove sono ubicate le case.

Suggerirei di fare un accordo scritto in modo che tale criterio venga «fissato» e seguito poi in tutte le occasioni successive, per evitare ogni volta di ridiscuterlo, valutando anche l’ipotesi di trascriverlo, eventualmente insieme ad altre pattuizioni ulteriori per il miglior godimento e la gestione della strada vicinale.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione o la situazione, chiama ora lo studio al numero **059 761926** e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da [qui](https://blog.solignani.it/assistenza-legale/consulenza/): in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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diritto

Spese per recinzione sul confine: chi paga?

I vicini hanno comprato a corpo e nello stato di fatto e di diritto attuale. Dopo 4 anni mi contestano l’erroneitâ dei confini. L’estirpazione della siepe, che si trova solo al di quá della rete e solo nel mio giardino, e la rimozione degli attuali pali e rete metallica sull’errato confine va pagata, per legge, al 50%? Avendo sbagliato io l’acquisto lo hanno sbagliato anche loro. La nuova rete metallica, pali e manodopera essendo nuovo confine va divisa al 50%? Grazie se mi rispondete chiaramente per i due quesiti. Estirpazione e nuova riconfinazione. Vilma Pelosi

La disposizione di riferimento è l’art. 951 del codice civile, a mente del quale «se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni».

Dunque, se c’è l’accordo sulla linea di confine, e l’unico problema sono le opere da realizzare per «segnare» tale linea nella realtà, la norma codicistica, per antica tradizione, dice che le spese devono essere divise a metà.

Sulla natura e sulla portata delle opere da realizzare, tuttavia, occorre sempre un accordo tra le parti, dal momento che il codice civile parla semplicemente di «apposizione di termini» riferendosi ad opere minimali quali ad esempio l’apposizione di picchetti, quando invece nella realtà di tutti i giorni si preferisce rifinire la linea di confine con opere più importanti e funzionali, come di solito, quantomeno, una recinzione con pali e rete.

È evidente, a riguardo, che ognuno dei due confinanti potrebbe avere diverse idee, anche in base al proprio patrimonio, sulle opere da realizzare e che quindi sarà necessario un compromesso che soddisfi in qualche modo entrambi.

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diritto

10 cose sulla modifica condizioni di separazione, divorzio, affido.

1) La legge dice che in qualsiasi momento si può chiedere di cambiare le condizioni di una separazione, divorzio, affido.

2) Quindi, in teoria, si potrebbe sempre chiedere al giudice di cancellare, ridurre o aumentare un assegno di mantenimento oppure di variare il regime di gestione dei figli.

3) Nella realtà, i giudici non amano molto che venga chiesto loro di rivedere una situazione già regolamentata.

4) Questo è particolarmente vero se separazione, divorzio o affido sono frutto di una soluzione consensuale e non è nemmeno passato molto tempo dalla firma.

5) Infatti, se hai firmato e accettato tu quelle condizioni, come fai adesso a ricorrere alla magistratura per farle cambiare? I meri ripensamenti sono molto poco bene accetti dai giudici, che in questi casi non solo rigettano la tua domanda, ma ti condannano anche alle spese.

6) Per poter presentare una domanda giudiziale di modifica delle condizioni, é necessario che ci sia un fatto nuovo di una certa importanza.

7) Sono esempi di fatti rilevanti la perdita incolpevole del posto di lavoro, il matrimonio e l’uscita dalla famiglia di un figlio, un problema sanitario grave e così via.

8) Al di fuori di questi casi, la modifica delle condizioni a mio giudizio può avvenire solo consensualmente, tramite una convenzione di negoziazione assistita.

9) In caso di modifica consensuale, tuttavia, occorre che entrambe le parti siano d’accordo.

10) Per tentare di raggiungere un accordo, si può usare un percorso di mediazione familiare oppure si può dar corso ad una trattativa tra avvocati.

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riflessioni

10 cose sull’assegnazione della casa familiare.

1) Quando si disgrega una famiglia con figli, il giudice ha il potere di assegnare la casafamiliare a quello tra i due genitori presso cui i figli sono collocati.

2) Il provvedimento di assegnazione può essere adottato sia nel caso di genitori sposati che in ipotesi di genitori conviventi, essendo previsto a tutela dei figli.

3) L’assegnazione dura non solo fino alla maggiore età del figlio, ma finché il figlio non diventa autosufficiente, cosa che oggigiorno, specialmente in caso di lunghi corsi di studi, può avvenire anche a 27/28 anni.

4) Per l’assegnazione non ha rilevanza la proprietà della casa: una casa di proprietà di un genitore, in tutto o in parte, può essere assegnata all’altro – con l’assegnazione, dunque, si superano le regole dominicali, valevoli cioè per la proprietà.

5) L’assegnazione comprende anche tutti i mobili e complementi che arredano la casa, che deve rimanere nello stato in cui si trovava in modo da «servire» come abitazione completa per i figli, senza che abbia anche in questo caso rilevanza di chi sono i mobili o chi li ha pagati.

6) Chi subisce un provvedimento di assegnazione della casa familiare può in linea di principio venderla a terzi, ma ben difficilmente riuscirebbe a trovare un compratore per la casa, dal momento che un eventuale acquirente non saprebbe nemmeno quando la casa diventerebbe disponibile.

7) Il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve essere trascritto per essere opponibile a terzi: questo è assolutamente fondamentale, se hai ottenuto un provvedimento di assegnazione, chiedi al tuo avvocato di effettuarne la trascrizione.

8) Se non trascrivi il provvedimento e il tuo ex vende la casa, o gli viene venduta all’asta, chi acquista può sbattere fuori te e i tuoi figli.

9) Chi gode dell’assegnazione della casa familiare deve pagare le utenze, la manutenzione ordinaria e le spese condominiali ordinarie – l’amministratore del condominio deve essere informato a riguardo.

10) L’assegnazione si può prevedere anche in via consensuale nei casi in cui la separazione, il divorzio o l’affido si realizzano appunto sulla base degli accordi tra i genitori.

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diritto

12 cose sulla polizza di tutela legale.

1) É una forma di assicurazione che ti paga le spese sia legali che tecniche in caso di insorgenza di una vertenza imprevista.

2) Esiste sia per gli individui, che per le famiglie e le aziende.

3) Copre tutte le materie e le situazioni che non sono espressamente escluse.

4) Tra le esclusioni la materia successoria, separazioni e divorzi (anche se alcune forme invece sono ricomprese), le donazioni e altre materie da verificare prima di sottoscrivere la polizza.

5) É una forma di assicurazione molto diffusa all’estero e molto poco conosciuta in Italia.

6) Chi ha questo tipo di assicurazione di solito può scegliersi liberamente l’avvocato.

7) La compagnia paga le spese sia per il lavoro stragiudiziale che per quello giudiziale: in caso di esito negativo della causa, paga anche le eventuali spese di soccombenza.

8) Oltre all’avvocato, paga anche il CTU e i CTP di cui l’assicurato dovesse aver bisogno in corso di causa o anche prima della stessa.

9) Il costo é estremamente contenuto rispetto al valore che si riceve, il preventivo va chiesto al proprio agente sul territorio.

10) Ci sono tre principali compagnie specializzate in tutela legale: UCA, Arag e Das; sono compagnie che fanno solo tutela legale – consiglio di usare queste e non altre compagnie generaliste.

11) Da più di vent’anni predico a tutti di munirsi di e tenersi sempre negli anni una polizza di tutela legale: quando viene da me un cliente che ne ha una che si può usare per il suo caso, posso seguirlo in maniera molto più efficace; io lavoro molto meglio e lui non spende un centesimo.

12) Puoi sapere di più sulla tutela legale leggendo i vecchi post del blog all’indirizzo blog.solignani.it e ascoltando la puntata dedicata al tema di radio solignani podcast.

Appena possibile, acquista una polizza di tutela legale e mantienila sempre senza disdirla mai.

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riflessioni

10 cose che i clienti degli avvocati credono vere ma non lo sono.

1) C’è una norma applicabile ad ogni situazione, la legge é un catalogo di soluzioni, basta solo sfogliarlo e trovare quella giusta. In realtà non è così, la legge prevede, spesso in maniera peraltro incompleta, non chiara, se non addirittura maldestra, un numero limitato di casi, per affrontare una situazione occorre lavorare di interpretazione e tutto diventa molto meno tassativo di quello che si pensa.

2) Un avvocato conosce tutte le leggi, sentenze e c.. No, un avvocato nella migliore delle ipotesi conosce meno del 5% del diritto, la sua professionalità consiste nel sapere sempre dove andare a cercare quello che non sa e che gli serve per il caso in questione.

3) Meglio prendere un avvocato specializzato nel mio problema. Una cosa senza alcun senso: il cliente non sa nemmeno, da un lato, a quale ramo del diritto sarebbe attinente il suo problema e, dall’altro, le specializzazioni per gli avvocati non esistono. Bisogna solo cercare un avvocato che non abbia la testa piena di segatura, e che sia un minimo corretto, mentre se non è competente sarà lui a dirtelo e a muoversi in modo che il tuo caso sia seguito in modo efficiente e funzionale, andando ad associare al fascicolo i colleghi che dispongono delle competenze necessarie. Con il mio ormai famoso hashtag, insomma, megliochiamaretiz

4) É giusto coltivare questa vertenza per una questione di principio! É una delle motivazioni meno indicate per decidere di investire su una situazione di conflitto di natura legale. Per evidenti motivi e per il fatto che il sistema giudiziario non distribuisce giustizia, ma applica la legge, una cosa che non così di rado é diversa.

5) Gli avvocati sono dei privilegiati. No, gli avvocati si alzano tutte le mattine per andare a lavorare come tutti gli altri e pagano le stesse tasse degli altri – anzi probabilmente anche di più. Possono stare in giudizio, a differenza degli altri, solo ed esclusivamente per motivi di competenza tecnica. Anche a me piacerebbe pulirmi la caldaia da solo ogni anno, ma devo farlo fare, per legge, a un tecnico che dispone della competenza relativa: é la stessa cosa.

6) Sono un cliente e come tale ho sempre ragione. No, il cliente degli avvocati é l’unico cliente che non ha sempre ragione. In una vertenza tra due persone, é evidente che una ha ragione e l’altra no, quando sono invece clienti di avvocati entrambe.

7) Se vinco le spese le paga chi perde. Forse… Intanto le devi comunque anticipare tu, poi devi a) vincere b) ottenere una condanna alle spese c) riuscire a recuperarle. Inoltre la misura in cui le recuperi potrebbe essere minore rispetto a quello che hai pagato.

8) Non serve scrivere alla controparte tanto é un idiota / pensa solo ai soldi / é un delinquente. Prima di iniziare qualsiasi vertenza, salvo casi molto particolari, bisogna sempre scrivere alla controparte dichiarando le proprie richieste, non foss’altro che per fare vedere al giudice, cui eventualmente si finisce davanti in seguito, che non si è dei cani. Inoltre molto spesso a una diffida seguono risultati inaspettati.

9) Un avvocato deve rispondere sempre al telefono quando lo chiamo. Un avvocato sempre disponibile a prendere le telefonate sarebbe uno che non fa un razzo tutto il giorno e un legale del genere non sarebbe affatto desiderabile. O, in alternativa, uno che interrompe un appuntamento, magari molto delicato, per rispondere in continuazione al telefono: questo sarebbe ancora peggio. Un bravo avvocato lavora tutto il giorno su cose estremamente importanti e delicate e non può essere interrotto.

10) Devo raccontare la mia storia da principio. No, all’esatto contrario devi iniziare proprio dalla fine, altrimenti il tuo avvocato ti ascolta per un’ora senza capire quel che stai dicendo. Guarda il video di approfondimento che trovi sul canale YouTube degli
avvocatidalvoltoumano.

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riflessioni

4 cose su problemi di vicinato

1) Non sono illeciti penali o reati, di solito, per cui i Carabinieri, la Polizia e altre autorità non sono competenti ad aiutarti.

2) Il primo passo per trattarli é far spedire una diffida da un avvocato di fiducia.

3) Nella diffida si chiede la cessazione dei comportamenti ritenuti illeciti e sgraditi – come rumori, usi impropri aree comuni, mancati rimborsi spese, ecc. – precisando che in difetto si procederà con una causa.

4) Per le cause in materia di immissioni é di solito competente il giudice di pace.

(? ci vediamo su blog • solignani • it ?)

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riflessioni

Accordi in house anche per i conviventi.

Dal 22 giugno finalmente per regolamentare in modo consensuale un affido – cioè la «separazione» di chi non si è mai sposato, ma ha solo convissuto – si potrà procedere con gli accordi inhouse, come si può fare già da diversi anni per le coppie sposate.

Era ora che questo istituto venisse esteso anche ai conviventi, costretti sinora a passare dal tribunale, aumentando i tempi e spesso anche le spese, per poter regolamentare la loro separazione e l’affido dei figli.

Ed é un altro passo in avanti verso la parificazione autentica tra figli nati dal matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, ultimamente definiti con un neologismo orribile «figli non
matrimoniali».

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Spese straordinarie e decreto ingiuntivo: faccio da me?

sono in fase di separazione giudiziale e la mia ex puntualmente disattende quanto stabilito dal Presidente in sede di udienza presidenziale sulle spese straordinarie. Mi ritrovo puntualmente a dover effettuare i decreti ingiuntivi per il recupero di quanto anticipato per i figli a titolo di spese straordinarie. Fino ad oggi ci ha pensato sempre il mio avvocato, visto però che ho abbastanza conoscenza della materia e dimestichezza nello svincolarmi in Tribunale, vorrei sapere se per importi inferiori ad euro 1.100 posso procedere nel depositare istanza di DI senza avvocato o vista la materia (diritto di famiglia) ciò non è possibile come mi riferisce il mio avvocato.

Temo abbia ragione il tuo avvocato.

Le posizioni giuridiche di diritto di famiglia, diritti ed obblighi, sono diverse dalle obbligazioni.

Le obbligazioni hanno natura patrimoniale e, direi, commerciale e proprio così le definisce lo stesso codice civile, appunto come obblighi che hanno per oggetto prestazioni che sono suscettibili di valutazione economica.

Gli obblighi di famiglia esulano da questo quadro e non è detto che le norme sulle obbligazioni, ad esempio, si applichino loro, perché appunto hanno per oggetto prestazioni di tipo personale, in luogo delle altre aventi natura patrimoniale.

L’obbligo, ad esempio, di mantenere i figli, anche se si traduce spesso nella pratica, specialmente nelle situazioni di separazione, in quello di corrispondere una somma di denaro, viene considerato di natura personale.

Questo «fa un po’ strano» perché alla fine si tratta sempre di recuperare somme di denaro, ma la natura personale della prestazione comporta una disciplina giuridica particolare.

Per via della loro natura personale, le cause in materia di separazione e divorzio vengono considerate di valore «indeterminabile». La «indeterminabilità» del valore non consiste, al contrario di quanto pensano molti avvocati (che sul punto si sbagliano), nell’impossibilità di calcolare il valore di una certa prestazione, ma nella natura della prestazione stessa che, quando è persona, non è suscettibile di valutazione economica.

Questo il discorso a livello concettuale, poi chissà nella pratica potrebbe anche darsi che tu possa incontrare un giudice di pace che ti firma un decreto presentato da te in proprio, anche se poi questo ovviamente ti espone ad una possibile opposizione da parte della tua ex moglie.

Per stare nel sicuro, l’unica cosa è lasciar fare al tuo avvocato i ricorsi, aspettando magari che si accumuli un certo arretrato, in modo da ottimizzare tutta la cosa.

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