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Separazione giudiziale: quando ci mette il giudice a decidere?

DOMANDA – Il 14/7/2022 c’è stata l’udienza per separazione giudiziale per colpa non in presenza, a tutt’oggi non si è ricevuta nessuna risposta, mi chiedo se ci sia un termine di scadenza per la risposta del giudice, dato che il mia avvocato asserisce che non c’è un termine di scadenza. Si è parlato di ciò che io ho chiesto come alimenti per i miei figli minorenni.

— RISPOSTA – È esattamente come ti dice il tuo avvocato, non c’è un termine per lo scioglimento della riserva da parte del giudice, puoi solo aspettare, a meno che il ritardo non divenga macroscopico.

In un caso da me seguito, un giudice, sempre in materia familiare, ci ha messo tre anni a sciogliere la riserva e non si è nemmeno vergognato a scrivere nel suo tanto atteso provvedimento che i genitori andassero «immediatamente» a fare mediazione familiare – immediatamente dopo tre anni…

Questo vale generalmente per tutti i tipi di procedimenti, per quelli in materia di famiglia il ritardo nello sciogliere le riserve può essere particolarmente grave perché la famiglia in crisi ha una certa urgenza di essere disciplinata.

Di solito, almeno nei tribunali del nord, lo scioglimento avviene dopo qualche giorno, massimo un paio di settimane.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, anche se a mio giudizio difficilmente può valerne la pena, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

Puoi anche acquistare online direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o persino tramite telefono, se lo preferisci; ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

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Ti lascio adesso alcuni consigli e indicazioni finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

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diritto

Giudice che verbalizza in modo difforme: che fare?

Intendo sporgere querela contro un giudice Italiano per violazione degli atti processuali e mi domando se avesse senso e fosse utile notificare al giudice una diffida ad adempiere. In particolare intendo querelare l’omissione di rilevanti dichiarazioni del teste in aula, mentre il processo verbale ricevuto a posteriori per posta elettronica differisce dalla lettura in aula dello stesso alla fine del l’udienza.
È la querela l’unica azione per notificare le irregolarita’ di cui sopra e quali sono gli sviluppi della vertenza dal momento in cui è stata sporta querela, il giudice viene ricusato e sostituito?
È utile e sarebbe ammissibile esporre nelle precisazioni di conclusione l’irregolarita’ del processo verbale?

Le domande che fai astraggono quasi tutte, e del tutto, dal caso concreto sottostante, mentre invece, come predico da oltre vent’anni, bisogna sempre partire dal fatto per poi vedere che cosa se ne può dire in diritto.

Qui l’unico spunto fattuale è che questo magistrato avrebbe verbalizzato le dichiarazioni rese da un teste, non si capisce in quale processo, se non che, a quanto intuisco, è un processo ancora pendente, in modo difforme da quello che ha detto il teste.

Non si capisce però se la verbalizzazione è avvenuta contestualmente a cura del giudice, se vi hanno assistito gli avvocati e, in caso affermativo, che atteggiamento hanno assunto o meno.

Insomma, il caso è da approfondire con molta più cura prima di poter valutare quali iniziative potrebbero in ipotesi essere adottate; anzi, data la natura della situazione e dei soggetti coinvolti, è necessaria ancora più cura del solito.

È indispensabile, dunque, prima di fare qualsiasi cosa, un adeguato approfondimento su tutte le circostanze del caso.

Se vuoi fare questo approfondimento insieme a me, chiama ora lo studio al numero **059 761926** e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare da [qui](https://blog.solignani.it/assistenza-legale/consulenza/): in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è [qui](https://goo.gl/maps/sS4isyhSuYDnP3Nz5), a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti sono videocall.

Guarda questo (https://youtu.be/ksoPba2DM1A) per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

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diritto

10 cose sulla modifica condizioni di separazione, divorzio, affido.

1) La legge dice che in qualsiasi momento si può chiedere di cambiare le condizioni di una separazione, divorzio, affido.

2) Quindi, in teoria, si potrebbe sempre chiedere al giudice di cancellare, ridurre o aumentare un assegno di mantenimento oppure di variare il regime di gestione dei figli.

3) Nella realtà, i giudici non amano molto che venga chiesto loro di rivedere una situazione già regolamentata.

4) Questo è particolarmente vero se separazione, divorzio o affido sono frutto di una soluzione consensuale e non è nemmeno passato molto tempo dalla firma.

5) Infatti, se hai firmato e accettato tu quelle condizioni, come fai adesso a ricorrere alla magistratura per farle cambiare? I meri ripensamenti sono molto poco bene accetti dai giudici, che in questi casi non solo rigettano la tua domanda, ma ti condannano anche alle spese.

6) Per poter presentare una domanda giudiziale di modifica delle condizioni, é necessario che ci sia un fatto nuovo di una certa importanza.

7) Sono esempi di fatti rilevanti la perdita incolpevole del posto di lavoro, il matrimonio e l’uscita dalla famiglia di un figlio, un problema sanitario grave e così via.

8) Al di fuori di questi casi, la modifica delle condizioni a mio giudizio può avvenire solo consensualmente, tramite una convenzione di negoziazione assistita.

9) In caso di modifica consensuale, tuttavia, occorre che entrambe le parti siano d’accordo.

10) Per tentare di raggiungere un accordo, si può usare un percorso di mediazione familiare oppure si può dar corso ad una trattativa tra avvocati.

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riflessioni

20 cose su come investire su di un bravo avvocato.

1) La tariffazione a tempo é uno dei modi di tariffare degli avvocati, di molti altri liberi professionisti e, in realtà, viene usato come base anche per la retribuzione dei lavoratori dipendenti, che é di solito oraria.

2) É l’unica forma di tariffazione ipotizzabile quando il lavoro che si deve svolgere é ancora indeterminabile per tipo e durata: in questi casi, il cliente «acquista» una o più ore del tempo e dell’attenzione dell’avvocato, almeno sino a che la situazione non sarà più chiara e sarà possibile tariffare il lavoro successivo a corpo, a forfait o flat.

3) Se un cliente viene per una situazione di crisi di coppia, non si sa ancora se ci sarà una separazione e nemmeno, nel caso vi sia, se la stessa sarà consensuale o giudiziale: si inizia a lavorare sulla situazione, con tariffazione ad ore, poi se si arriverà ad una consensuale si potrà applicare la tariffa a corpo per l’intera pratica.

4) É fondamentale che il cliente comprenda che con la tariffazione a tempo acquista il tempo e l’attenzione di un avvocato e che queste energie sono diversissime da professionista a professionista.

5) Per questo, é importante scegliere un professionista la cui attenzione sul tuo caso sia di valore: una persona che per modi di vedere le cose, preparazione, esperienza, professionalità, onestà e serietà pensi che possa realmente aiutare il tuo caso versandovi la sua attenzione e dedicandovi il suo tempo.

6) Noi avvocati non abbiamo idea di cosa ti consiglieremo di fare per il tuo caso sinché non ti abbiamo ascoltato e abbiamo riflettuto su quello che ci hai detto: é un lavoro che si fa insieme, man mano che procede l’approfondimento del tuo problema.

7) É solo dedicando tempo ed attenzione al tuo caso che ci verranno le idee necessarie, utili e opportune circa la strategia migliore per affrontare la tua situazione: come un meccanico capisce cosa non va solo quando inizia a smontare il motore della tua auto, anche noi avvocati non possiamo avere risposte preliminari, ma enucleare idee man mano che parli con noi e ci fai vedere i documenti del tuo caso.

8) Tutte le volte che si inizia un lavoro su di un problema legale si parte con la tariffazione oraria, perché molto raramente si può sapere prima che cosa c’è da fare, quindi il lavoro inizia sempre con l’avvocato e il cliente che si siedono insieme e iniziano a ragionare sulla situazione.

9) Questo è e resterà sempre un lavoro di alto artigianato e di profonda umanità e non potrà mai essere sostituito da alcun tipo di intelligenza artificiale. L’avvocato deve essere un umanista.

10) Si sceglie un avvocato non in base alla presunta specializzazione, che é il nulla, ma in base alla convinzione, o più spesso anche solo sensazione, che sia quella persona che potrebbe avere l’idea giusta per sbloccare, o trattare o lenire, la tua situazione e il tuo problema e che, inoltre, si comporterà con te in modo onesto e leale, evitando di farti adottare iniziative che potrebbero esserti più dannose che utili.

11) Le idee strategiche che ti servono per trattare la tua situazione l’avvocato non le prende, se non in minima parte, dai suoi studi di diritto: grazie a Dio, la maggior parte delle vertenze non si risolve applicando il diritto, ma in maniere molto più elastiche e creative.

12) L’avvocato «più bravo» non esiste. Semplicemente é un mito creato da alcuni clienti che volevano alternativamente essere rassicurati o pavoneggiarsi. Se mai esistesse, peraltro, sarebbe un avvocato che starebbe sul gozzo ai giudici, a quasi tutti, quindi assumerlo potrebbe essere di molto poco giovamento.

13) La verità è che l’avvocato viene scelto per risonanza, come tutte le altre persone con cui si entra in relazione nella vita: scegli quello che ti «sembra» bravo, preparato, onesto, leale, ma ti sembra così perché risuoni con lui.

14) L’avvocato deve darti la sensazione di essere quella persona che può darti il punto di vista che ti manca per guardare in modo più funzionale ed efficace alla tua situazione: un paio di occhiali nuovi con cui guardare il tuo mondo.

15) Questa cosa é fondamentale perché nel 90% dei casi il tuo problema legale sei tu stesso che te lo sei attirato o creato col tuo modo di essere, vivere e guardare alla realtà: dunque la prima cosa che ti serve é un cambio di prospettiva.

16) L’avvocato é dunque qualcosa di molto diverso da quel tecnico che oggi si vorrebbe che fosse: una specie di juke-box in cui infili una monetina e lui inizia a suonare la canzone che hai scelto.

17) Se vuoi iniziare a trattare il tuo problema, devi accettare di entrare in una relazione autentica con il tuo avvocato, per quanto la cosa possa all’inizio sembrarti strana, sgradevole o persino pericolosa, una relazione fatta di colloqui di persona, via videocall o telefono e mai di mail, whatsapp e altri surrogati del genere.

18) Avvocati e clienti sono entrambi insopportabili, ma la sfida é proprio quella di riuscire ad andare oltre questa insopportabilità per portare qualcosa di nuovo e autentico nei tuoi problemi e nella tua vita, vita che non è fatta solo di relazioni con persone con cui è facile stare in relazione…

19) Ecco dunque il vero costo di incaricare un avvocato: non solo devi pagare una tariffa oraria in denaro, ma devi anche investire il tuo tempo per lavorare con lui ed essere disposto a condividere sempre con lui fatti della tua vita a volte anche molto intimi e di cui altrimenti non parleresti volentieri.

20) Tutto ciò é tuttavia necessario per sbloccare le situazioni legali, spesso con enormi risvolti personali – pensa ad esempio ad una separazione, in cui ti trovi coinvolto: é un investimento che vale la pena di fare, piuttosto occorre porre molta cura nella scelta del professionista che farà questo percorso insieme a te.

(l’eventuale condivisione é sempre gradita…)

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riflessioni

20 cose su quanto costa un avvocato.

1) In materia di compensi degli avvocati, chi non è dell’ambiente si avvicina quasi sempre ad un legale terrorizzato da risalenti e diffuse storie dell’orrore, in cui si narra come il tal dei tali, ad esempio, abbia dovuto pagare 5.000€ per una sola telefonata ad un avvocato.

2) Molte persone, che pur ne avrebbero bisogno, rinunciano addirittura a rivolgersi ad un avvocato per paura di essere dissanguate.

3) In realtà, se é vero che i servizi legali non costano poco, é anche vero che quelle storie sono vere e proprie esagerazioni, ma
soprattutto che esiste una soluzione molto semplice: acquistare sempre un servizio legale sulla base di un preventivo chiaro e magari per iscritto.

4) A Modena si dice «sta meglio un topo in bocca a un gatto che un cliente in mano ad un avvocato» – ma per fortuna non deve per forza essere sempre così ?.

5) Ogni avvocato deve dare la massima chiarezza possibile sui costi dei propri servizi al cliente: questo serve sia al cliente che all’avvocato stesso, che, se riesce a essere preciso sui costi, scopre presto di «vendere» e convertire molto di più.

6) La chiarezza, dunque, é un vantaggio sia per i clienti, che possono acquistare con tranquillità i servizi di cui hanno bisogno, sia per gli avvocati, che così trovano molte più occasioni di lavoro.

7) Una politica tariffaria professionale basata sulla chiarezza é una grande strategia di leadgeneration e marketing, come insegno agli avvocati che seguo nel mio coaching.

8) Il cliente ha diritto ad avere un preventivo scritto; in questo preventivo l’avvocato deve indicare anche, sia per obbligo di legge che deontologico, la compagnia di assicurazione che copre i suoi eventuali errori nei confronti del cliente.

9) Quasi nessun avvocato adempie all’obbligo di indicare la compagnia assicurativa nei preventivi, pur previsto da due ordini di norme, e questo è male e denota per l’ennesima volta la tradizionale sciatteria marketing-wise della categoria: offrire una garanzia serve sempre a vendere di più!.

10) I clienti ritengono che gli avvocati siano sgradevoli e
insopportabili, gli avvocati pensano la stessa cosa dei clienti ed entrambe le cose sono verissime nella maggior parte delle situazioni, tuttavia nessun rapporto, nemmeno quelli professionali, può mai basarsi sul puro antagonismo e sull’antipatia: occorre lavorare sulle cose che uniscono – i clienti devono riconoscere il valore degli avvocati e viceversa.

11) Ci sono dei temi, come la chiarezza sui costi, che sono di convenienza comune: questo è fondamentale da capire prima di tutto per gli avvocati.

12) I preventivi redatti sulla base dei parametri forensi previsti dalla legge da questo punto di vista non funzionano, perché non danno chiarezza sufficiente al cliente, che non è neanche in grado di «leggerli» adeguatamente e finisce così per non fidarsi del proprio avvocato a riguardo e ad avere sensazioni negative che certo non lo inducono a confermare.

13) Per questi motivi, non ho mai usato i parametri forensi – che rappresentano davvero il nulla, non li usano nemmeno i giudici quando fanno le loro liquidazioni – ma preferisco usare la tariffazione oraria o flat.

14) La tariffazione oraria è autoesplicativa, quella flat é un modo di tariffazione a forfait e può, ulteriormente, essere di due tipi a seconda della situazione: a corpo per l’intero lavoro o su base annuale.

15) É a corpo quando il lavoro è già determinato, ad esempio una separazione consensuale, mentre é su base annuale quando la durata é molto più incerta, ad esempio una separazione giudiziale che può durare anni.

16) Esiste anche un altro metodo tariffario che é il compenso a percentuale o parametrato al risultato, di cui parlerò meglio in un altro post.

17) In ogni caso, con questi sistemi, finalmente il cliente può sapere in anticipo che cosa va a spendere, non in modo assolutamente preciso, perché ad esempio non sai quanti anni dura una causa, ma certamente nella misura massima possibile, potendo sapere ad esempio che più di tanto all’anno non spende.

18) Se vuoi approfondire il funzionamento dei miei preventivi di tipo flat, c’è una puntata di radio solignani podcast dedicata
all’argomento che ti invito ad ascoltare, iscrivendoti ovviamente anche al podcast per ricevere automaticamente tutti i nuovi episodi.

19) I preventivi sono gratuiti, ma i preventivi si possono fare solo quando il cliente sa già il lavoro che ha bisogno di fare: se, invece, il cliente non lo sa e l’avvocato deve aiutarlo a capirlo, allora il cliente deve prima acquistare una consulenza, cioè tempo e attenzione dell’avvocato sulla sua situazione – questo è un aspetto che molti clienti non colgono, o vorrebbero non cogliere, ma é molto importante e non accantonabile. .

20) Accanto ai preventivi, ci sono una serie di servizi legali che possono essere «pacchettizzati» una volta per tutte così se il cliente sa già cosa gli serve può acquistarla direttamente senza nemmeno bisogno di chiedere prima un preventivo – nel mio sito c’è una sezione «shop» in cui ho pacchettizzato decine di servizi legali, e che incremento man mano, che appunto possono essere acquistati
direttamente.

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riflessioni

Un succinto provvedimento.

Ecco il provvedimento, redatto certo sulla base delle regole sulla sinteticità degli atti, che mi ha portato stamattina in studio un cliente.

Ultimamente, temo che la perdita, che ho più volte denunciato, dello «strato di umanità» nel mondo delle cose giuridiche, dalla scrittura di leggi e regolamenti, giù giù fino alla loro applicazione concreta nel mondo della pratica legale, abbia raggiunto livelli inediti rispetto al passato e di una intensità mai conosciuta prima.

Nel nostro bel Paese, per decenni si è proceduto all’approvazione di normative tecnicamente mal redatte, politicamente inopportune, complessivamente scriteriate, che potevano esistere nel nostro ordinamento solo grazie alla circostanza per cui, grazie a Dio, non venivano mai applicate.

Purtroppo, negli ultimi anni, un esercito di operatori giuridici simili più a robottini, o androidi, che ad esseri umani, ha preso ad applicarle pedissequamente, senza apparati critici, senza il lume non della ragione, ché di quella ce n’è anche troppa, ed é proprio quello il problema, ma quello della fede, della solidarietà, della
fratellanza, in una parola sola dell’umanità.

Il transumanesimo, lo si può vedere con grande chiarezza già da questi primi chiari scorci, farà danni enormi proprio nelle cose giuridiche.

C’è bisogno di operatori – avvocati, giudici, funzionari ma non solo – che abbiano, come al solito, un cuore nuovo.

E questo, mi dispiace, ma può darcelo solo Dio: la società, il mondo attuale il cuore più che altro te lo rovina, guasta e corrompe.

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diritto

Coronavirus: udienze a trattazione scritta.

Le udienze civili dei procedimenti pendenti che si dovrebbero tenere con la presenza delle parti in questo periodo sono in corso di conversione, da parte dei magistrati titolari, in «udienze a trattazione scritta».

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La legislazione emergenziale sull’epidemia da coronavirus, infatti, ha previsto questo sistema per poter consentire di celebrare ugualmente le udienze nonostante l’obbligo di tenere chiuso il tribunale ed evitare la comparizione delle parti. Ovviamente solo per quelle udienze per cui non è prevista la comparizione delle parti personalmente, cioè i diritti interessati, ma è prevista solo quella degli avvocati.

Scrivo a riguardo qualche nota illustrativa, anche perché sto ripetendo le stesse cose a tutti i clienti dello studio cui stanno capitando queste «conversioni» alla trattazione scritta e può quindi essere utile avere come al solito un testo unico consultabile da tutti, oltre che, come pure avviene ormai da molti anni, utilizzabile anche dai colleghi.

Come funzionano le udienze a trattazione scritta?

È intanto, bisogna dirlo subito, un bisticcio linguistico  forse avrebbero potuto trovare un’altra formula per denominarle, perché udienza, per definizione, è qualcosa che si svolge alla presenza delle parti e del giudice, mentre qui non c’è proprio nessuna udienza, c’è solo una trattazione scritta, anche se è vero, che, legislativamente, è paragonata all’udienza, in virtù dell’emergenza.

Assodato che nessuno compare da nessuna parte, nessuno va nemmeno in giro, perché i depositi che ci sono da fare sono tutti telematici, come funziona dunque questa trattazione?

Il giudice fa un provvedimento che fissa la data della nuova «udienza» o meglio «non udienza». Più che una data di udienza, dunque, sembra essere un termine, anche se non è vincolante per il magistrato che si riserva di decidere anche in seguito, come peraltro avviene nelle udienze tradizionali, come ho spiegato anni fa in questo post.

Oltre a fissare la data della «udienza a trattazione scritta», il giudice fissa anche un termine, di solito di circa una settimana o due prima, entro il quale le parti devono fare quelle richieste che avrebbero fatto all’udienza con un «foglio», che poi in realtà è un file, di solito un documento di Word per capirci, che poi viene depositato telematicamente tramite appunto il processo civile telematico.

In alcuni provvedimenti che mi è capitato di leggere, il giudice invita anche ciascun avvocato, nel momento in cui fa il deposito, a mandarne una copia via pec ai colleghi avversari costituiti. Mi sembra opportuno seguire questo invito, anche per sopperire con un po’ di correttezza tra di noi a eventuali malfunzionamenti o ritardi delle pec – che, peraltro, non sono nemmeno dovute e venivano mandate solo per cortesia – che in questo periodo sono tutt’altro che improbabili.

Anche questi termini per i depositi anteriori all’«udienza» sono di incerta definizione e di discutibile portata, in un altro provvedimento mi è capitato ad esempio di vedere assegnato un termine per «eventuale rinuncia agli atti del giudizio in caso di accordo», ma è assolutamente certo che la rinuncia agli atti del giudizio si possa fare in qualunque stato e grado e di sicuro anche dopo l’eventuale scadenza del termine – diciamo che in questo caso è il giudice che chiede agli avvocati la cortesia di avvertirlo per tempo nel caso di raggiunta transazione, ma non è per certo un termine in senso stretto.

Come ho già scritto qualche post addietro, sempre a proposito della situazione attuale di epidemia da coronavirus e soprattutto lockdown, i signori assistiti degli studi professionali, e anche i professionisti stessi, devono cercare di avere molta pazienza… Purtroppo, si naviga molto a vista. Le stesse udienze a trattazione scritta sono previste da decreti legge che potrebbero cadere o essere modificati, anche significativamente, in sede di conversione. Da un giorno all’altro esce o può uscire un nuovo provvedimento normativo destinato a cambiare il quadro o la cornice normativa del processo, almeno in questo periodo.

Da parte nostra, come avvocati, noto che c’è una estrema attenzione e una grande cura nel seguire la legislazione in materia e nel cercare di capire come è meglio operare, quindi mi sento di dire che questa sia una prova che la classe forense italiana stia superando dando, per una volta, prova di grande serietà, competenza, efficienza e dedizione e questo mi rasserena e mi conforta davvero molto.

Se sei un cliente, dunque, segui le indicazioni del tuo avvocato con fiducia, alla luce delle illustrazioni che ti ho fornito sopra, tenendo presente che la situazione è difficile ma che i rimedi ci sono e le cose in qualche modo le cose dovrebbero andare avanti.

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diritto

Mio padre non mi ha mai riconosciuto: cosa posso fare?

sono un ragazzo di 19 anni. Al momento della mia nascita non sono stato riconosciuto da mio padre e sono stato mantenuto esclusivamente da mia madre per tutta la mia vita. Volevo sapere, ho il diritto di chiedere a mio padre gli alimenti arretrati? Se si, cosa debbo fare per far si che ciò avvenga?

Il primo passo è verificare con cura la sussistenza dei presupposti per fare l’azione di riconoscimento della paternità, di cui all’art. 269 cod. civ., rubricato «Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità».

Se ho ben capito, infatti, tuo padre al momento è «solo» il tuo padre biologico, mentre a livello giuridico e legale non esiste alcun accertamento e, pertanto, nessun rapporto di filiazione.

Per poter chiedere qualcosa al tuo padre biologico, il presupposto indispensabile è che venga accertato, anche legalmente, il rapporto di paternità.

Per questo tipo di azione sono previsti dei presupposti, in sostanza occorre trovarsi in una situazione in cui sarebbe ammesso il riconoscimento. Un esempio di caso in cui questa azione non sarebbe ammessa sarebbe quello in cui tu fossi stato adottato da un altro uomo, oppure risultassi figlio «legittimo» (diciamo così per praticità, anche se il termine non esiste più) di un altro uomo, perché ad esempio tua madre al momento del concepimento era sposata con costui – faccio esempi astratti perché se dici che ti ha mantenuto sempre tua madre non è questo il tuo caso. Nella prima di queste ipotesi non si potrebbe fare nulla, nella seconda bisognerebbe prima fare un’altra causa di contestazione della legittimità – anche qui dopo attenta verifica dei presupposti – e poi l’azione di riconoscimento in capo al «vero» padre.

Se ci fossero adeguate basi legali per l’azione di riconoscimento della paternità, si potrebbe, in quella sede, chiedere un risarcimento del danno, che secondo i giudici viene determinato in via equitativa (Corte d’appello di Lecce, sentenza 07-07-2016) e «indennitaria» in capo a colui che sarebbe poi, eventualmente, accertato essere il tuo vero padre.

Il punto è anche che il mantenimento dovuto per la tua sussistenza non è mai stato adeguatamente liquidato da un giudice prima di adesso, cioè quantificato nel suo preciso ammontare. Ulteriormente, è impossibile da liquidare, anche a posteriori, perché oltre al mantenimento ordinario ci sono anche tante spese straordinarie che, dopo quasi vent’anni, non si può pretendere di ricostruire minuziosamente – la sentenza sopra citata dice ad esempio che essendo «impossibile pervenire ad una esatta determinazione del dovuto atteso che non è pensabile che la madre conservi scontrini o ricevute di tutte le spese sostenute nell’interesse della figlia, anche in considerazione del lungo tempo trascorso tra la nascita di quest’ultima e l’introduzione del giudizio di primo grado (anni 32)» si è ritenuto preferibile e legittimo «fare riferimento al criterio equitativo».

Peraltro, se si parlasse di mantenimento vero e proprio, ci sarebbe anche un altro problema. È vero che il diritto al mantenimento è imprescrittibile, ma le singole rate si prescrivono dopo 5 anni, se non richieste. Per cui, se ragionassimo nell’ambito di questa logica, se tu ottenessi il riconoscimento giudiziale potresti richiedere il mantenimento solo andando indietro di 5 anni dalla sentenza che accerta la paternità, cosa che sarebbe abbastanza iniqua, in fondo.

Per fortuna, i giudici di solito ragionano abbastanza diversamente, inquadrando la cosa più come un risarcimento del danno che come un mantenimento arretrato.

Se vuoi approfondire maggiormente questa situazione puoi acquistare una consulenza da questa pagina. Se invece vuoi direttamente un preventivo per l’azione relativa puoi chiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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diritto

Divorzio e trasferimento da USA a Italia: si può fare?

Mia figlia risiede in Florida, Stati Uniti, divorziata legalmente, con doppia cittadinanza, ha una bambina di 5 anni, purtroppo ha nostalgia della famiglia, essendo sola, vorrebbe tornare in Italia vicino ai propri genitori, chiedo: può il marito, essendo stato lui a volere il divorzio perché accompagnatosi con altra persona, impedire che madre e figlia possano venire stabilmente in Italia, preciso che nulla osta che lui possa venire a trovarla o la piccola se accompagnata andare dal padre come avviene attualmente.

Il presupposto implicito del problema è che il marito di tua figlia è statunitense e, se lei si trasferisse in Italia, le visite e le frequentazioni della figlia con il padre sarebbero notevolmente compromesse.

Prima ancora di fare considerazioni di merito su una situazione di questo genere, bisogna dire che la problematica non è di facile trattazione, perché probabilmente in materia si ha innanzitutto comunque la giurisdizione dei giudici degli Stati Uniti, prima ancora che quella dei giudici italiani, che va verificata attentamente.

In generale, gli Stati Uniti interpretano peraltro molto largamente le disposizioni a favore dell’esistenza della loro giurisdizione e spesso emettono provvedimenti in anche in situazioni al limite, o dove ci sono già provvedimenti italiani – mi è capitato svariate volte di assistere a cose del genere.

La prima cosa da fare, dunque, sarebbe un adeguato approfondimento per vedere se sussiste la giurisdizione italiana sul punto, cioè il diritto dei giudici italiani di regolamentare la situazione, cosa che per tua figlia rappresenterebbe molto probabilmente un vantaggio.

Ma chiudiamo questa parentesi molto avvocatesca, ma necessaria e completamente «reale», e parliamo un po’ del merito della vicenda.

Chi abbia chiesto il divorzio e per quali motivi non ha alcuna influenza su dove debba o possa stare la bambina, dal momento che è un aspetto relativo ai rapporti della stessa con i genitori.

Se il padre nega il consenso al trasferimento all’estero della madre, l’unico sistema è ottenere l’autorizzazione da parte del giudice.

Prima di arrivare a questo, con tutti i conseguenti problemi di giurisdizione e costo della giustizia (specialmente negli Stati Uniti), è il caso di fare tutti i tentativi possibili di realizzare questa cosa in via consensuale, magari tramite alcune sedute di mediazione familiare.

In effetti, non è poi un caso così raro: seguo un’altra famiglia disgregata con figli che stanno per la pressoché totalità dell’anno in Italia e per le vacanze estive interamente con l’altro genitore a Miami. Pertanto, una soluzione in qualche modo è sempre possibile trovarla.

Un assetto consensuale avrebbe peraltro molti altri vantaggi cioè molta più collaborazione in seguito tra i genitori nonostante la situazione difficile.

Se, tuttavia, nonostante ogni sforzo prodigato in questo senso, non si riuscisse a raggiungere un accordo, non resterà che valutare il ricorso alla magistratura.

Da questo punto di vista, a mio giudizio il «primo passo» da individuare a riguardo, la prima cosa che è opportuna da fare, è un adeguato approfondimento per vedere se possibile adire, in luogo della magistratura statunitense, quella italiana.

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cultura diritto

I migliori giudici? Quelli che non vogliono farlo.

Oggi voglio proporti uno scampolo di prosa di un celebre autore scomparso oramai qualche anno fa, che a mio modo di vedere centra con precisione chirurgica uno dei tanti problemi del sistema giudiziario italiano, quello cioè relativo alla selezione dei magistrati.

Ma fornisce anche alcune indicazioni parimenti azzeccatissime su come dovrebbe farsi il difficilissimo mestiere di giudice, cioè quasi con imbarazzo, sempre con la porta aperta al dubbio e con tanta umanità.

Torna in mente la preghiera del giudice più famoso di tutti i tempi, Salomone, che chiese a Dio di donargli «un cuore che sa ascoltare», una preghiera che oggigiorno dovrebbero fare tutti i giudici e anche gli avvocati che, secondo una nota formula, restano in fondo, in un sistema fisiologico, i primi giudici dei loro clienti.

«Un giovane esce dall’Università con una laurea in giurisprudenza, senza alcuna pratica forense e con poca esperienza, direbbe Manzoni, del ‘cuore umano’, si presenta ad un concorso; lo supera svolgendo temi inerenti astrattamente al diritto e rispondendo a dei quesiti ugualmente astratti: e da quel momento entra nella sfera di un potere assolutamente indipendente da ogni altro: un potere che non somiglia a nessun altro che sia possibile conseguire attraverso un corso di studi di uguale durata, attraverso una uguale intelligenza e diligenza di studio, attraverso un concorso superato con uguale quantità di conoscenza dottrinaria e con uguale fatica. Ne viene il problema che un tale potere – il potere di giudicare i propri simili – non può e non deve essere vissuto come potere. Per quanto possa apparire paradossale, la scelta della professione di giudicare dovrebbe avere radice nella ripugnanza a giudicare, nel precetto di non giudicare: dovrebbe cioè consistere nell’accedere al giudicare come ad una dolorosa necessità, nell’assumere il giudicare come un continuo sacrificarsi all’inquietudine, al dubbio.» (Leonardo Sciascia, Il giudice, 1987)