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la separazione o il divorzio all’estero

Mia figlia si è sposata 15 anni fa in Polonia con cittadino polacco, matrimonio registrato in Italia. Ora stanno ottenendo il divorzio in Polonia. Dopo la registrazione del divorzio in Itala, che tempi dovranno passare per eventuale nuovo matrimonio? E’ necessario rispettare i tempi della legge italiana? Considerato che il marito sarebbe immediatamente libero di risposarsi, non si dovrebe applicare lo stesso principio per la moglie?

Bisogna capire innanzitutto se in Polonia i due coniugi stanno ottenendo quello che corrisponde, in Italia, ad un divorzio o ad una vera e propria separazione. Da quanto capisco, dovrebbe trattarsi di un divorzio diretto, non preceduto da separazione, tipico dei paesi dell’Est, come ad esempio la Romania, dove non è necessaria la previa separazione, come in Italia, ma si può divorziare direttamente.

Questa cosa pone un problema di riconoscimento della sentenza straniera in Italia, perchè il diritto straniero, e le sentenze rese in base allo stesso, non possono essere ritenuti validi in Italia quando ritenuti contrario all’ordine pubblico, a norme di applicazione necessaria e ad altri limiti volti a fare in modo che l’applicazione di disposizioni italiane ritenute di valore fondamentale siano sempre e comunque applicate.

Quindi il divorzio straniero potrebbe non essere così facilmente “registrato” in Italia.

Tuttavia, la nostra legge – si tratta dell’art. 3, lett. e) della legge 898/1970 sul divorzio – viene incontro all’utente, anche per non ingenerare assurde disparità, come tu hai giustamente intuito, per cui un coniuge regolarmente divorziato all’estero potrebbe risposarsi senza problemi mentre l’altro dovrebbe continuare a considerarsi vincolato. Infatti, l’aver ottenuto il divorzio da parte del coniuge straniero è considerato dalla legge italiana un motivo per ottenere il divorzio, da parte del coniuge italiano, in Italia.

Pertanto, tua figlia, qualora vi fossero difficoltà ad ottenere il riconoscimento in Italia della sentenza straniera di divorzio, non dovrebbe far altro che fare un nuovo divorzio in Italia, divorzio che, quando avviene per questo motivo, è una procedura piuttosto veloce e semplice e forse addirittura più snella di quella del riconoscimento della sentenza estera, tanto che forse converrebbe, visto che esistono anche problemi di possibile riconoscibilità, valutare di fare direttamente la procedura di divorzio.

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l’affidamento condiviso ed il trasferimento all’estero

Buongiorno, ho un figlio di 16 mesi. Sono nata e cresciuta in Francia ma dispongo della doppia nazionalità e quindi logicamente, mio figlio l’ha anche lui. 5 anni fa, mi sono sposata in Sicilia con un siciliano e ci siamo sistemati là, ma purtroppo il nostro rapporto non funziona più. C’è un problema : in Sicilia non sono mai riuscita a trovare neanche un lavoro stabile quando invece in Francia ho sempre lavorato anche da studente.  Quindi se divorzio non ho la minima possibilità di trovare un lavoro, e non è con la somma di mantenimento (lui lavora per 1200 euros mensili) di mio marito che riuscirò a sopravvivere. Infine, non ho appoggio morale (i miei familiari sono in Francia). Purtroppo con l’affidamento condiviso, il mio avvocato mi ha detto che le possibilità di tornare in Francia sono minime e non penso un minimo istante lasciare mio figlio in Italia per partire sola in Francia. Voi pensate che ho possibilità di poter tornare in Francia per lavorare o le speranze sono poche?

Si le possibilità ci sono anche se è molto difficile.  Il nostro diritto internazionale privato, prevede infatti che in questi casi si applichi il diritto dello Stato di appartenenza della minore. In caso di doppia nazionalità è di richiamo il diritto di due Stati diversi, per cui si applica quello più favorevole alla minore.

Tuttavia il trasferimento non è una soluzione semplice in quanto stravolge la vita della bambina, modificando in modo non indifferente la continuità dei rapporti con l’altro coniuge e con i nonni. In ogni caso poi bisogna capire cosa ne pensa il tuo coniuge. Se si oppone alla tua richiesta o meno ed elaborare un progetto di vita per la bambina, adeguato, che gli consenta di avere rapporti agevoli con il padre. Quindi sono da valutare una serie di aspetti molto concreti e dettagliati da vedere in particolare: ad es. dove andrai ad abitare con tua figlia, dove rimarrà ad abitare il padre, se le due zone sono servite da comodi aeroporti in modo da facilitare le visite, se dove andrai ad abitare c’è la connessione a banda larga per favorire, almeno, il diritto di visita tramite webcam e così via. Poi bisogna vedere se il trasferimento all’estero è conforme all’interesse della bambina:  I suoi nonni, gli altri parenti sono tutti in Italia o anche all’estero? ed altre domande simili.

Quindi ticonsiglio, se da come sembra tu rientri nei requisiti previsti dalla legge, ovvero hai un reddito annuo inferiore a Euro 9.723,84, di avvalerti di un avvocato di tua scelta, abilitato al gratuito patrocinio, che sarà per te pagato dallo Stato italiano. Quindi senza alcuna spesa potrai avere una tutela legale adeguata, che ti segua e ti guidi in questo difficile cammino a delineare e studiare attentamente tutti gli aspetti della vicenda.

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come portare i propri figli all’estero dopo la separazione

Sono francese, residente a Milano da 6 anni. Convivo con un italiano, padre dei miei figli (3 anni e 10 mesi) che ha riconosciuti. Non siamo sposati. Siamo tutti e due liberi professionisti (io lavoro da casa) e ci troviamo attualmente in xxx nella casa di famiglia del mio compagno. Per vari motivi, lo vorrei lasciare. Lo sa ma non mi lascia andare via con i bambini. Dice che se vado via con loro mi denuncia. Lo può fare ? Io vorrei tornare in Francia, anche perché in Italia non saprei dove andare (la nostra casa a Milano è comunque tutta sua). Posso portare i bambini con me senza mettermi fuori legge? (Hanno entrambi un passaporto francese). Mi trovo in un posto isolato e non so a chi chiedere aiuto.

La riga finale del tuo messaggio ricorda un po’ il film Shining di Kubrick, ma la situazione non può certo essere così disperata :-)!

Prima di fare qualsiasi cosa, tra cui portare i figli al di fuori del territorio nazionale, devi fare ricorso al giudice, che nel vostro caso è il Tribunale dei Minorenni di Milano. Al giudice dovrai presentare un adeguato “progetto” per quella che sarà la vita dei tuoi figli in Francia, idoneo a dimostrare che questa soluzione è la migliore per loro. Se il giudice se ne convincerà, ti autorizzerà ad andare in Francia affidandoti anche i bambini. Davanti al Tribunale, potrà essere applicato, se più favorevole ai bambini, il diritto di famiglia francese, che è comunque piuttosto simile a quello italiano.

Si può anche provare, insieme al ricorso per la normazione dell’interruzione della convivenza, a presentare un ricorso urgente per la gestione dei figli, sull’esercizio della potestà, che ti dovrebbe garantire una risposta in brevissimo tempo, mentre poi con il ricorso ordinario per la normazione la cosa verrà regolata dopo diversi mesi.

Conviene che prendi contatto con un legale, perchè l’elemento di estranietà rappresentato dalla eventualità del trasferimento della residenza in Francia rende tutto più complicato del solito e quindi la tua situazione va seguita per bene.

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quando prima della richiesta di asilo politico, già si oggetto di un provvedimento di alllontanamento

Salve sono italiana 30 anni mi chiamo Roberta. Sono fidanzata da un anno e mezzo con un clandestino indiano di 25 anni a Catania. Ho la residenza in Piemonte ma sto cercando di trasferirmi qui ma ancora non ho una casa. Lui è in Italia da 5 anni e gli hanno dato il foglio di via nel 2005 poiché non disse d’avere il passaporto e diede un alias e non il suo nome vero. Non andò via e non parlava la nostra lingua e non ha avuto chiara la situazione. Lui lavora e ha sempre lavorato e ha una casa in affitto ma non ha nome suo. In Austria prima dell’Italia 5 anni fa fece richiesta di asilo politico ma non proseguì e se ne andò via venendo qui in Italia. Volendo c’è chi può metterlo in regola con il lavoro e lui vorrebbe avere l’asilo politico perchè nel Cashemire ci sono seri problemi per lui ma l’avvocato che si è “occupato” di lui ha detto che per colpa del foglio di via e della possibile richiesta d’asilo in Austria non può avere asilo qui ne permesso e rischia la galera ma è realmente così? Ha detto che l’unica soluzione è il matrimonio ma io non vorrei perchè un anno e mezzo per me non bastano per sposarmi con tutti i miei problemi. Cosa posso fare? Consigliatemi tutte le strade possibili per favore. Lui sta anche cambiando religione e frequenta il catechismo e il prete Don Vincenzo gli sta dando un nome cristiano. Può essere utile? Ora vi ho parlato di questo ma vorrei poi parlarvi della causa civile contro risarcimento danni (da 5 anni) che continua a prolungarsi a causa di tutti gli avvocati che ci stanno prendendo in giro. Ora l’ultimo da 2 anni è un avvocato di Sunia che sta solo combinando guai e non è affatto comprensivo. Non sta nemmeno chiedendo i danni morali che sono stai tanti a causa di un alloggio che è stato dichiarato insalubre dal usl di Trecastagni. Insomma è lunga da spiegare però vogliamo cambiare avvocato perchè non ci fidiamo.

Il matrimonio è una soluzione efficace per quanto riguarda la cittadinanza, meno per quanto riguarda la vostra vita. Infatti se le cose non dovessero andare bene sareste costretti alla separazione che è un discorso non semplice, sia dal punto di vista dei tempi, che dal punto di vista economico. Quindi vi auguro di fare questo passo, in base ad una scelta serena, consapevole e non obbligata.

Posto ciò, la situazione che mi descrivi non è affatto semplice. L’aver richiesto l’asilo politico in altro Stato non dovrebbe essere condizione ostativa in Italia in quanto, non lo ha ottenuto e comunque abbandonando la prosecuzione della stessa penso che il processo si sia interrotto. Diversamente, per quanto riguarda, l’aver eluso un provvedimento dell’autorità competente questo può essere un problema. Infatti nel momento in cui il tuo compagno si presenterà in questura per la richiesta di asilo politico, se ti trova in Italia in condizioni di soggiorno irregolare, ovvero se in precedenza è già stato destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, verrà trattenuto in un Centro di permanenza temporanea ed assistenza, fino alla decisione circa la concessione o meno del rilascio dell’asilo politico. Quindi, Roberta, per approfondire la vicenda e capire gli aspetti specifici della situazione ti consiglio di recarti personalmente, da sola, in questura e chiedere informazioni in modo generico, senza chiaramente coinvolgere il tuo compagno. Successivamente di rivolgerti, ad un centro per l’immigrazione che di solito da consigli utili e soprattutto ad un avvocato serio che cerchi di guidarvi e curi in modo coscienzioso la vicenda.

In ogni caso ti consiglio di consultare il sito della Polizia di Stato alla voce stranieri/asilo politico. li oltre a tutte le informazioni su questo istituto, potrai trovare in alto sulla destra, tra gli allegati, un opuscolo informativo dove sono incluse tutte le informazioni e le condizioni per richiedere lo status di rifugiato.

Quanto alla causa civile, se vuoi che ti risponda opportunamente, è necessario che tu mi riscriva in modo più chiaro esponendo meglio la vicenda. Inoltre ti ricordo che qualora tu rientriassi nei requisiti previsti per legge , ovvero un reddito annuo inferiore a Euro 9.723,84, ti puoi avvalere di un avvocato pagato dallo Stato mediante gratuito patrocionio.

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cittadino del mondo

Oggi ho creato una nuova categoria per i post del blog: “stranieri”. Mi sento di scrivere un post sulla cosa, perchè la parola non mi piace molto. Evoca qualcosa di barbaro, di diverso, di insolito, mentre invece ci si vuole riferire solamente a coloro che, per sorte, sono nati in luoghi e da genitori che ne hanno fatto cittadini di paesi diversi dal nostro. Ho mantenuto lo stesso la parola, nonostante la poca simpatia verso la stessa, perchè è una parola oramai di uso comune e per me è più importante parlar chiaro che seguire le mie simpatie linguistiche o meno. Essere avvocati dal volto umano, come abbiamo detto tante volte, significa parlare anche un linguaggio nuovo, pulito e chiaro, senza alambicchi e pruderie che ne potrebbero compromettere la piena intellegibilità.

Quanto a me, mi dispiace per i patrioti, ma mi sento da sempre “cittadino del mondo”. Penso che le nazioni e gli Stati non siano altro che convenzioni, modi di organizzazione della civile convivenza applicati per comodità e convenienza e non certo per differenze ontologiche tra i membri di uno piuttosto che dell’altro. Naturalmente esistono le tradizioni, le lingue e le culture, ma queste sono un precipitato della realtà delle cose e non delle divisioni amministrative o politiche che, semmai, tendono, quando va bene, ad adeguarvisi.

In questo momento, nel nostro Paese è diffusa una certa ostilità verso gli stranieri, ma il problema per me è molto semplice: basta distinguere, così come si fa per i propri connazionali, tra brave persone e cattive persone, avere rapporti con le prime e lasciare andare le seconde. Ci sono stranieri che dobbiamo solo ringraziare di essere venuti in Italia e tanti Italiani a cui pagherei volentieri il biglietto per l’America o il Polo Sud… e naturalmente viceversa.

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si possono chiedere gli alimenti al convivente non ancora separato?

sono xxx, mamma di due bimbi (4 mesi e 32 mesi) avuti dal partner italiano che è residente in Italia, io risulto residente in un paese dell’ UE ( mai sono stata residente o domiciliata in Italia). I bambini sono nati nel mio paese (membro dell’UE) e risultano residenti lì. La bimba più grande è iscritta all’AIRE, il bimbo piccolo per negligenza del padre non è ancora nelle liste dell ‘AIRE e tantomeno il suo atto di nascita è stato trascitto al comune di residenza del padre. Visto che da quando stiamo insieme (quasi 5 anni) il mio partner non ha dimostrato di voler pagare le mie spese personali (premi assicurativi sanità e pensione, vestiti, ecc.) e quelle dei figli, ho pensato bene a mantenere il lavoro (autonomo e stagionale) nel mio paese di residenza. Cosi in pratica passo 4-5 mesi all’ anno in Italia con il mio partner (siamo conviventi) e il resto nel mio paese, dove per motivi di lavoro viene diverse volte all’ anno anche il mio partner. Durante il soggiorno italiano lui paga a me vitto e alloggio e tutte le spese dei bimbi ma nulla di più in compeso su di me gravano tutti i lavori di casa e la cura dei figli. Ora con due bambini piccoli mi trovo nell’ impossibilità di svolgere il mio lavoro a tempo pieno circa per 4 anni. Così sono costretta a chiedere i mezzi di sussistenza al partner. Questi mi da per intero l ‘anno 2008 una somma di denaro che appena basta per comprare i pannolini ai bimbi dicendo che quei soldi sono di cuore e che se continuo stare nel mio paese non mi darà nulla. Io non voglio compromettere il bel rapporto che hanno i figli con il loro papà ma tantomeno posso rimanere nella situazione precaria di casalinga in Italia (non avendo nonni paterni disponibili x il babysitting e strutture statali con orari apertura non coincidenti alle esigenze di un genitore lavoratore) alla quale viene dato alloggio e il mangiare perchè oltre al mangiare ci sono altre spese. Quindi sono costretta a chidere “gli alimenti” ed eventualmente “il mantenimento”. Il mio partner dice che un rapporto è basato sull’amore e non sul denaro ma non essendo coniugata non ho almeno in Italia molti diritti per tutelare la mia posizione economica sia durante la prima infanzia dei mieri figli che nel tempo in generale. Illustrata la mia situazione ho due domande da farvi: 1. visto che il padre è residente in Italia e quindi c’è più probabilità che lui rispetti quanto impostogli da un tribunale italiano che non da un tribunale nel mio paese di residenza, potrebbe essere nel mio caso competente anche un tribunale italiano ( nel mio caso come ho scoperto navigando su internet sarebbe il Tribunale dei minori nella regione di residenza del padre)? 2. se la risposta precedente è “Sì”, per avere gli alimenti è necessario chiedere l’affidamento dei figli (non ha per il momento importanza il tipo di affidamento), il che vorrebbe dire che il rapporto tra me e il mio partner sia finito e invece non lo è? Nel mio paese di rezidenza come correntista di una banca dovrei ( sono passati 10 anni al momento della stipula del contratto e non so se il servizio DAS e ancora attivo e se si puo utilizzare all’ estero) avere come servizio complementare accesso alla consulenza gratuita della DAS.  Nel 2007 e 2008 ho lavorato poco e quindi il mio reddito e molto basso. Si puo dire che ora vivo dei miei risparmi che ho fatto negli ultimi anni di studi all’università. Non ho intestata nè una casa ne un’ automobile. Quindi potrei avere il diritto al patrocinio.

La soluzione che hai intuito tu è quella più giusta, cioè fare un ricorso al Tribunale dei minorenni della regione di residenza del padre dei tuoi figli affinchè determini la misura del contributo al mantenimento dovuto dallo stesso.

Per quanto riguarda il fondamento normativo della giurisdizione, non si applica in materia il famoso regolamento UE 2201/2003, dal momento che l’art. 1, lett. e), esclude espressamente le obbligazioni alimentari dal novero delle questioni soggette allo stesso. Tuttavia, la giurisdizione risulta direttamente dall’art. 3, comma 1°, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Circa il diritto applicato, sarà sicuramente quello italiano, anche in base all’art. 36 l. cit.

Piuttosto, se uno dei due bambini non è stato ancora riconosciuto, sarà bene che prima di iniziare l’azione tu faccia in modo che il padre lo riconosca ufficialmente, altrimenti la tua iniziativa dovrà essere anche di riconoscimento giudiziale della paternità.

Per quanto riguarda le spese legali, posso dirti con sicurezza che, se anche tu avessi una copertura di tutela giudiziaria DAS, questa non sarebbe estesa alla materia famigliare, che è sempre esclusa, mentre invece avresti con ogni probabilità diritto al gratuito patrocinio, pur essendo cittadina ceca e non italiana, in virtù del fatto che la causa che stai per accertare è relativa ad un rapporto sorto in Italia (ad esempio sono stato ammesso al beneficio per una cittadina portoghese che doveva separarsi in Italia).

Quindi sicuramente il mio consiglio è quello di instaurare questo giudizio, facendoti prima ammettere al beneficio del gratuito patrocinio.