sono xxx, mamma di due bimbi (4 mesi e 32 mesi) avuti dal partner italiano che è residente in Italia, io risulto residente in un paese dell’ UE ( mai sono stata residente o domiciliata in Italia). I bambini sono nati nel mio paese (membro dell’UE) e risultano residenti lì. La bimba più grande è iscritta all’AIRE, il bimbo piccolo per negligenza del padre non è ancora nelle liste dell ‘AIRE e tantomeno il suo atto di nascita è stato trascitto al comune di residenza del padre. Visto che da quando stiamo insieme (quasi 5 anni) il mio partner non ha dimostrato di voler pagare le mie spese personali (premi assicurativi sanità e pensione, vestiti, ecc.) e quelle dei figli, ho pensato bene a mantenere il lavoro (autonomo e stagionale) nel mio paese di residenza. Cosi in pratica passo 4-5 mesi all’ anno in Italia con il mio partner (siamo conviventi) e il resto nel mio paese, dove per motivi di lavoro viene diverse volte all’ anno anche il mio partner. Durante il soggiorno italiano lui paga a me vitto e alloggio e tutte le spese dei bimbi ma nulla di più in compeso su di me gravano tutti i lavori di casa e la cura dei figli. Ora con due bambini piccoli mi trovo nell’ impossibilità di svolgere il mio lavoro a tempo pieno circa per 4 anni. Così sono costretta a chiedere i mezzi di sussistenza al partner. Questi mi da per intero l ‘anno 2008 una somma di denaro che appena basta per comprare i pannolini ai bimbi dicendo che quei soldi sono di cuore e che se continuo stare nel mio paese non mi darà nulla. Io non voglio compromettere il bel rapporto che hanno i figli con il loro papà ma tantomeno posso rimanere nella situazione precaria di casalinga in Italia (non avendo nonni paterni disponibili x il babysitting e strutture statali con orari apertura non coincidenti alle esigenze di un genitore lavoratore) alla quale viene dato alloggio e il mangiare perchè oltre al mangiare ci sono altre spese. Quindi sono costretta a chidere “gli alimenti” ed eventualmente “il mantenimento”. Il mio partner dice che un rapporto è basato sull’amore e non sul denaro ma non essendo coniugata non ho almeno in Italia molti diritti per tutelare la mia posizione economica sia durante la prima infanzia dei mieri figli che nel tempo in generale. Illustrata la mia situazione ho due domande da farvi: 1. visto che il padre è residente in Italia e quindi c’è più probabilità che lui rispetti quanto impostogli da un tribunale italiano che non da un tribunale nel mio paese di residenza, potrebbe essere nel mio caso competente anche un tribunale italiano ( nel mio caso come ho scoperto navigando su internet sarebbe il Tribunale dei minori nella regione di residenza del padre)? 2. se la risposta precedente è “Sì”, per avere gli alimenti è necessario chiedere l’affidamento dei figli (non ha per il momento importanza il tipo di affidamento), il che vorrebbe dire che il rapporto tra me e il mio partner sia finito e invece non lo è? Nel mio paese di rezidenza come correntista di una banca dovrei ( sono passati 10 anni al momento della stipula del contratto e non so se il servizio DAS e ancora attivo e se si puo utilizzare all’ estero) avere come servizio complementare accesso alla consulenza gratuita della DAS. Nel 2007 e 2008 ho lavorato poco e quindi il mio reddito e molto basso. Si puo dire che ora vivo dei miei risparmi che ho fatto negli ultimi anni di studi all’università. Non ho intestata nè una casa ne un’ automobile. Quindi potrei avere il diritto al patrocinio.
La soluzione che hai intuito tu è quella più giusta, cioè fare un ricorso al Tribunale dei minorenni della regione di residenza del padre dei tuoi figli affinchè determini la misura del contributo al mantenimento dovuto dallo stesso.
Per quanto riguarda il fondamento normativo della giurisdizione, non si applica in materia il famoso regolamento UE 2201/2003, dal momento che l’art. 1, lett. e), esclude espressamente le obbligazioni alimentari dal novero delle questioni soggette allo stesso. Tuttavia, la giurisdizione risulta direttamente dall’art. 3, comma 1°, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Circa il diritto applicato, sarà sicuramente quello italiano, anche in base all’art. 36 l. cit.
Piuttosto, se uno dei due bambini non è stato ancora riconosciuto, sarà bene che prima di iniziare l’azione tu faccia in modo che il padre lo riconosca ufficialmente, altrimenti la tua iniziativa dovrà essere anche di riconoscimento giudiziale della paternità.
Per quanto riguarda le spese legali, posso dirti con sicurezza che, se anche tu avessi una copertura di tutela giudiziaria DAS, questa non sarebbe estesa alla materia famigliare, che è sempre esclusa, mentre invece avresti con ogni probabilità diritto al gratuito patrocinio, pur essendo cittadina ceca e non italiana, in virtù del fatto che la causa che stai per accertare è relativa ad un rapporto sorto in Italia (ad esempio sono stato ammesso al beneficio per una cittadina portoghese che doveva separarsi in Italia).
Quindi sicuramente il mio consiglio è quello di instaurare questo giudizio, facendoti prima ammettere al beneficio del gratuito patrocinio.