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Intervento con rene danneggiato: c’è responsabilità?

Ho subito un intervento di neovescica con asportazione della prostata nel dicembre 2014, nel corso del quale ho perso l’uso di un rene, perché ne è stato strappato l’uretera nel togliere il catetere. È stato intentata un’ulteriore operazione per recuperarlo, ma non è riuscita, perché il medico non ha più ritrovato l’uretera. La mia domanda: ci sono gli estremi per la richiesta di un risarcimento?

Mi dispiace per la tua vicenda.

Quanto al tuo legittimo quesito, purtroppo è una cosa cui io, come avvocato, non posso essere in grado di rispondere.

Il caso deve essere esaminato da un medico legale.

Costui è un medico specializzato appunto in valutazioni forensi che ha il compito di dire se questo tipo di “complicanza” – diciamo così per capirci – è normale e tutto sommato accettabile, cioè in altri termini è un rischio difficilmente eliminabile di questo tipo di interventi, o è invece dovuta a responsabilità dei sanitari che hanno praticato l’intervento, tanto che, se fossero stati prudenti, esperti e diligenti, si potrebbe dire che questo danno non si sarebbe verificato.

Può darsi benissimo che questa responsabilità ci sia, insomma, ma va accertato in concreto da un medico legale.

Per fare questo accertamento, è sufficiente intanto acquisire una consulenza medico legale da un tuo professionista di fiducia, non è necessario adire il tribunale, cosa che potrai fare in seguito, solo a condizione che il tuo medico legale di fiducia ti abbia confermato che si cono buone basi legali per sostenere la responsabilità.

Questo tipo di azione solitamente si fa con il ricorso per CTU preventiva.

Se vuoi approfondire ulteriormente, o comunque intanto inviare comunque la richiesta danni, valuta l’acquisto di una consulenza.

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Servitù di passaggio da allargare e mantenere: come gestirla?

Da oltre 20 anni ho acconsentito il passaggio con mezzi agricoli e veicoli a motore a favore di un fondo dove esiste una malga che esercita l’alpeggio. Al conduttore di questo fondo ho anche (contestualmente alla servitù di passaggio) dato in affitto per il pascolo il terreno di mia proprietà dove esiste la strada privata di cui sopra. Le chiedo gentilmente se posso limitare il passaggio solo in dipendenza del contratto di affitto o se in futuro per mutate esigenze del titolare del fondo dominante (apertura di un agriturismo) sono costretto a concedere il transito anche ad altri? Che responsabilità mi possono essere inputate in caso di incidenti su tale strada (è in forte pendenza e priva di parapetti) come posso cautelarmi? Su un lato esiste una recinzione con filo spinato, le mucche a volte invadono la carreggiata costringendomi a soste pericolose, posso pretendere che, a sue spese, il proprietario del fondo dominante metta una identica recinzione?

La situazione riguarda aspetti relativi alla gestione di una servitù, quali il suo contenuto e la ripartizione degli oneri di manutenzione, che nel codice civile sono regolati solo in modo molto generale, tale per cui non è sempre facile calare i principi codicistici nei singoli casi cui essi devono essere applicati.

In virtù di questo, il primo approccio per la trattazione di una situazione del genere deve essere assolutamente negoziale, con l’obiettivo di tentare di raggiungere un accordo destinato a definire ogni aspetto che vi interessa. Facendolo in questo modo, peraltro, si può formalizzare l’accordo con un apposito documento, munito di valore legale, che come tale è in grado di prevenire future discussioni una volta per tutte.

In linea generale, si può comunque dire che il contenuto di una servitù non può di solito essere allargato o aggravato. Proprio perché la servitù rappresenta un’eccezione alla pienezza della proprietà privata, ciò che la servitù consente di fare non può essere liberamente esteso perché questo determinerebbe una ulteriore, ingiusta e considerata sconveniente «compressione» della proprietà privata – del fondo servente ovviamente.

Così se la servitù è stata concessa per il passaggio a piedi, non automaticamente si estende al passaggio con veicoli e non, ulteriormente, al passaggio con mezzi agricoli.

Naturalmente, in materia il primo problema è quello di interpretare il contenuto originario della servitù, dal momento che i titoli che prevedono le servitù – e sempre che ve ne siamo, considerato che si può trattare benissimo di servitù esistenti per usucapione o destinazione del padre di famiglia, nel qual caso l’interpretazione è ancora più difficile – sono di solito abbastanza generici, limitandosi ad esempio a prevedere una vaga «servitù di passaggio» senza specificare con quali modalità.

Ugualmente, per quanto riguarda le spese il codice civile prevede una ripartizione delle stesse tra il proprietario del fondo servente e quello dominante, ma con una disposizione talmente generica e, anche in questo caso, bisognosa dell’intervento di un interprete da non costituire certo un criterio univoco e preciso. Si tratta dell’art. 1069 cod. civ., secondo cui «il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi».

Man mano che il discorso prosegue, e diventa sempre più incerto e traballante il quadro di riferimento, dunque, si conferma la bontà dell’impostazione strategica che ti ho consigliato inizialmente, cioè quella di cercare di raggiungere un accordo.

Il primo passo è quello di far spedire da un avvocato, da scegliere con cura e con una buona propensione alla mediazione, una lettera in cui si aprono le trattative sul punto, chiedendo tra l’altro la realizzazione dell’altra parte di recinzione e specificando che occorre comunque prendere alcune decisioni relativamente alla manutenzione della strada e all’eventuale sottoscrizione, in comune, di una polizza assicurativa per i danni che dovessero derivare a terzi, oltre che per tutti gli altri aspetti del caso.

Ti consiglio quindi di incaricare un avvocato. Se vuoi un preventivo da parte nostra, puoi richiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Bimba che si fa male alla scuola materna: che fare?

mia figlia al giardino di scuola materna cade e dal PS esce con la diagnosi flc frontale in trauma cranico minore non commotivo, suturata con 4 punti. L’ora d’infortunio risale alle dalle 15:00 alle 15:30 di pomeriggio quando il resto della classe dormiva. Per non disturbare , il gruppetto di bimbi che non dormono sono portati nel giardino. Non sono sicuro che sono stati sorvegliati.Vorrei un Suo gentile parere, per quanto riguarda l’infortunio e relativo risarcimento, cosa possiamo aspettare e a quanto potrebbe ammontare questo risarcimento?
Possiamo fare la leva sul fatto che sia successo in giardino e che magari a quella ora la bimba doveva essere alla classe invece di stare al giardino?

La valutazione del danno può farla solo un medico legale e solo quando sarà intervenuta la completa guarigione, anche se vi consiglio di fare vedere subito la bambina e seguire le sue (del medico legale) indicazioni per poter disporre di prove e documenti sicuramente più ricchi di quanto si avrebbe senza la sua assistenza.

Per il resto, non occorrono direi leve di nessun tipo, la bambina era affidata alla scuola, sotto la custodia degli insegnanti, questo determina pressoché automaticamente la loro responsabilità, tant’è vero che tutte le scuole sono più o meno adeguatamente assicurate per eventi del genere.

La circostanza della presenza in giardino piuttosto che altrove potrebbe al massimo assumere natura di aggravante, ma credo che alla fine sostanzialmente la situazione cambi davvero poco.

Le prime cose da fare per trattare una situazione di questo genere sono le seguenti:

  • Scegliere un bravo avvocato per fare subito la richiesta danni tramite diffida e scegliere insieme un medico legale;
  • Portare la bambina e/o la documentazione dal medico legale per una prima valutazione.

Fate attenzione perché, se non avete una polizza di tutela legale, tutte le spese legali e di assistenza medico legale le dovete anticipare voi, senza alcuna garanzia che poi vi vengano rimborsate.

Se volete un preventivo per seguire questa vicenda, potete chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

In bocca al lupo.

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Se presento un esposto alla Corte dei conti per danno erariale, in caso venga riconosciuto infondato rischio qualcosa?

Sto per inoltrare un esposto alla Corte dei Conti per un eventuale danno erariale da parte del Comune.Domanda:in caso di archiviazione,ci potrebbero essere delle conseguenze nei miei confronti?

Ti sembrerà incredibile, ma la risposta a questa domanda dipende dal contenuto che infilerai nell’esposto che vai a presentare e dalle circostanze in cui si colloca.

Ogni cittadino ha ovviamente il diritto di evidenziare alle autorità i fatti suscettibili di interventi, anzi in un caso come questo, di danno erariale, chi si attiva in modo corretto è addirittura meritevole ed apprezzabile perché se la sua denuncia fosse fondata renderebbe un vero e proprio servizio alla collettività.

Tuttavia, bisogna appunto vedere con quali modalità si redige l’esposto e in quale contesto fattuale lo stesso va ad inserirsi.

È proprio per questo che, in tali ipotesi, di solito, pur non essendo necessario, ci si fa assistere da un avvocato che controlli un attimo il fondamento giuridico di quanto esposto, stenda il documento in modo corretto e con un linguaggio neutro e non diffamatorio e garantisca che l’iniziativa possa essere portata avanti senza ricadute.