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Polizza di responsabilità civile del capo famiglia: 10 cose da sapere

1. **Cos’è la polizza responsabilità civile capofamiglia?**\
È una copertura assicurativa che tutela il capofamiglia e i suoi familiari da eventuali danni involontari causati a terzi.

2. **Chi è coperto dalla polizza?**\
La polizza copre il capofamiglia, i familiari conviventi e talvolta anche gli animali domestici.

3. **Cosa copre la polizza?**\
Copre danni involontari a persone, cose o animali causati dal capofamiglia o dai suoi familiari.

4. **Quali danni non sono coperti?**\
La polizza non copre danni volontari, causati da guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

5. **Come funziona il risarcimento?**\
In caso di danno, l’assicurazione provvede al risarcimento del terzo danneggiato, fino al limite massimo stabilito dalla polizza.

6. **Qual è il massimale della polizza?**\
Il massimale è l’importo massimo che l’assicurazione si impegna a pagare in caso di danno. Varia in base alle condizioni contrattuali.

7. **È obbligatoria la polizza responsabilità civile capofamiglia?**\
No, non è obbligatoria, ma è consigliata per proteggere la famiglia e la casa da eventuali richieste di risarcimento.

8. **Come scegliere la migliore polizza?**\
Confronta diverse offerte, valuta i massimali, le franchigie e le esclusioni. Tieni presente anche il costo del premio annuale.

9. **Come funziona la denuncia di un sinistro?**\
In caso di sinistro, bisogna informare tempestivamente l’assicurazione e fornire tutte le informazioni e i documenti necessari.

10. **È possibile ottenere sconti sulla polizza?**\
Sì, alcune assicurazioni offrono sconti in base a particolari condizioni, come l’assenza di sinistri pregressi o l’installazione di sistemi di sicurezza.

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riflessioni

10 cose sulla malasanità o responsabilità professionale medica.

1) Quando un medico compie un errore, può esserci un illecito sia civile che penale.

2) Chi é rimasto vittima di un errore medico, dunque, può agire sia per il risarcimento del danno (civilmente) che con una querela (penalmente).

3) Di solito é preferibile agire solo in sede civile, riservando la presentazione di una querela solo a ipotesi particolarmente gravi.

4) I medici e le strutture sanitarie sono coperte da assicurazione: é la compagnia a corrispondere il risarcimento del danno, per questi motivi vale quasi sempre la pena di curare la pratica di risarcimento.

5) La pratica inizia con l’invio della richiesta di risarcimento danni da parte dell’avvocato che di solito é una diffida inviata via PEC.

6) La diffida serve, tra le altre cose, ad ottenere una risposta dal responsabile del danno con l’indicazione della compagnia assicurativa con cui trattare il danno, oltre che ad interrompere la prescrizione.

7) O prima o subito dopo l’invio della richiesta danni, il danneggiato deve sottoporsi ad una consulenza medicolegale presso un medico legale di sua fiducia, che valuterà se il danno é risarcibile (an) ed a quanto ammonta (quantum).

8) Non tutte le volte che si subisce un danno a seguito di un trattamento sanitario c’è un danno risarcibile: occorre che ci sia una responsabilità specifica del medico, che ha commesso un errore – fare questo accertamento é compito del medico legale.

9) Una volta acquisita la consulenza medico legale si proverà a trattare il danno con la compagnia di assicurazione: in caso di accordo verrà sottoscritta un’apposita transazione.

10) In mancanza di accordo, i procedimenti più indicati per richiedere il danno in giudizio sono la CTU preventiva ex art. 696 bis cod. proc. civ. e, se non sufficiente, il 702 bis cod. proc. civ.

Per maggiori informazioni, contattami in privato.

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riflessioni

12 cose sul danno da vacanza rovinata.

1) C’è quando il livello di servizio che il cliente trova sul posto é nettamente differente rispetto a quanto promesso o inesistente.

2) Gli esempi sono i più svariati: immobili sporchi o infestati da insetti, mancanza parziale o totale di acqua corrente, elettricità, trasporti e navette e così via.

3) Un caso particolare é il fenomeno dell’overbooking: le società di trasporti vendono più biglietti di quanto siano i posti disponibili, col risultato che alcuni clienti rimangono a piedi.

4) In tutti questi casi c’è innanzitutto un inadempimento da parte del soggetto che ha promesso i servizi di viaggio, con tutti i diritti conseguenti in capo al cliente.

5) Siccome, però, la vacanza «serve» alle persone per recuperare le proprie energie, viene riconosciuto anche un danno ulteriore di tipo esistenziale, che va oltre il mero risarcimento dell’inadempimento.

6) Chi perde una vacanza, infatti, quasi mai riesce a recuperarla in altro modo, essendo troppo tardi per prenotare di nuovo o per mancanza, in attesa di rimborso, della disponibilità economica.

7) Addirittura non così poche persone contraggono un finanziamento personale per poter andare in ferie.

8) Il primo passo per chiedere il risarcimento da vacanza rovinata é fare scrivere una diffida da un bravo avvocato di fiducia.

9) Il compenso per l’invio della diffida, se non hai una polizza di tutela legale, é a tuo carico; se «vinci» la vertenza potrà esserti rimborsato dal responsabile del danno, ma non è garantito o
garantibile.

10) In ogni caso, é meglio far spedire la diffida prima possibile, per non incorrere in eventuali decadenze: se riesci, anche quando sei ancora in viaggio, oppure appena ritorni. Decidi subito se vuoi coltivare la vertenza o meno.

11) Spesso le società responsabili delle vacanze rovinate offrono dei buoni sconto per l’acquisto di ulteriori pacchetti viaggio a mo’ di risarcimento: non sei tenuto ad accettarlo e di solito é
sconsigliabile farlo.

12) Ti puoi tutelare contro queste evenienze sin da ora in due modi: a) stipula una polizza di tutela legale; b) iscriviti e resta iscritto al blog degli avvocati dal volto umano, per ricevere gratuitamente contenuti come questo che ti danno indicazioni su come affrontare le varie situazioni legali.

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Intervento con rene danneggiato: c’è responsabilità?

Ho subito un intervento di neovescica con asportazione della prostata nel dicembre 2014, nel corso del quale ho perso l’uso di un rene, perché ne è stato strappato l’uretera nel togliere il catetere. È stato intentata un’ulteriore operazione per recuperarlo, ma non è riuscita, perché il medico non ha più ritrovato l’uretera. La mia domanda: ci sono gli estremi per la richiesta di un risarcimento?

Mi dispiace per la tua vicenda.

Quanto al tuo legittimo quesito, purtroppo è una cosa cui io, come avvocato, non posso essere in grado di rispondere.

Il caso deve essere esaminato da un medico legale.

Costui è un medico specializzato appunto in valutazioni forensi che ha il compito di dire se questo tipo di “complicanza” – diciamo così per capirci – è normale e tutto sommato accettabile, cioè in altri termini è un rischio difficilmente eliminabile di questo tipo di interventi, o è invece dovuta a responsabilità dei sanitari che hanno praticato l’intervento, tanto che, se fossero stati prudenti, esperti e diligenti, si potrebbe dire che questo danno non si sarebbe verificato.

Può darsi benissimo che questa responsabilità ci sia, insomma, ma va accertato in concreto da un medico legale.

Per fare questo accertamento, è sufficiente intanto acquisire una consulenza medico legale da un tuo professionista di fiducia, non è necessario adire il tribunale, cosa che potrai fare in seguito, solo a condizione che il tuo medico legale di fiducia ti abbia confermato che si cono buone basi legali per sostenere la responsabilità.

Questo tipo di azione solitamente si fa con il ricorso per CTU preventiva.

Se vuoi approfondire ulteriormente, o comunque intanto inviare comunque la richiesta danni, valuta l’acquisto di una consulenza.

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Arredi trattenuti illegittimamente: che fare?

Ho disdetto per fine ottobre un negozio in affitto a Prato e fatto ritirare la merce da amico ma gli arredi erano rimasti con accordo con proprietario che avrei provveduto più avanti allo sgombero, visto la lontananza e i miei impegni, previo essere avvisato di nuovo affitto. Il negozio invece è stato venduto, senza darmene avviso, ad una persona che, contattata da me dopo insistenze sull’ex proprietario dice di averlo comprato proprio xké arredato coi mie arredi e luci. Ora per farmi andare a ritirarli vuole € 300 in contanti per il disturbo di aprirmi il negozio ancora vuoto. Il vecchio proprietario si defila e ambedue mi sfidano a far loro causa, pur avendo tentato una transazione per un minimo risarcimento. Nel frattempo i miei arredi e luci sono lì. Come devo fare per recuperarli o poter chiedere un risarcimento ad ambedue? Devo andare a denunciare alle Autorità la richiesta soldi in contanti per farmi entrare in negozio dal nuovo proprietario e il “furto” dei miei arredi e luci?

Se non hai ancora richiesto la restituzione dei tuoi beni per iscritto, circostanziando la situazione, con una diffida tramite avvocato stai, dal punto di vista giudiziario, parlando del nulla più assoluto, considerando che tutto si è svolto, sino ad ora, solo verbalmente tra voi.

Quindi il primo passo, anche per fare poi una eventuale denuncia querela, è sempre quello di far inviare, da un bravo avvocato, una diffida in cui chiedi la restituzione dei tuoi arredi, illegittimamente trattenuti, richiamando, se del caso, gli accordi intervenuti tra voi e anche la discutibile circostanza della pretesa di 300€ per aprire il negozio, su cui devi fare ogni riserva.

Una volta fatto questo, dovrai valutare se e come coltivare la vertenza in base al modo in cui le controparti – la diffida va spedita sia al vecchio proprietario che al nuovo – reagiranno.

Purtroppo, se non disponi di una polizza di tutela legale, le spese di assistenza legale dovrai anticiparle tu, senza nessuna garanzia di poterle poi recuperare in seguito.

Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Bimba che si fa male alla scuola materna: che fare?

mia figlia al giardino di scuola materna cade e dal PS esce con la diagnosi flc frontale in trauma cranico minore non commotivo, suturata con 4 punti. L’ora d’infortunio risale alle dalle 15:00 alle 15:30 di pomeriggio quando il resto della classe dormiva. Per non disturbare , il gruppetto di bimbi che non dormono sono portati nel giardino. Non sono sicuro che sono stati sorvegliati.Vorrei un Suo gentile parere, per quanto riguarda l’infortunio e relativo risarcimento, cosa possiamo aspettare e a quanto potrebbe ammontare questo risarcimento?
Possiamo fare la leva sul fatto che sia successo in giardino e che magari a quella ora la bimba doveva essere alla classe invece di stare al giardino?

La valutazione del danno può farla solo un medico legale e solo quando sarà intervenuta la completa guarigione, anche se vi consiglio di fare vedere subito la bambina e seguire le sue (del medico legale) indicazioni per poter disporre di prove e documenti sicuramente più ricchi di quanto si avrebbe senza la sua assistenza.

Per il resto, non occorrono direi leve di nessun tipo, la bambina era affidata alla scuola, sotto la custodia degli insegnanti, questo determina pressoché automaticamente la loro responsabilità, tant’è vero che tutte le scuole sono più o meno adeguatamente assicurate per eventi del genere.

La circostanza della presenza in giardino piuttosto che altrove potrebbe al massimo assumere natura di aggravante, ma credo che alla fine sostanzialmente la situazione cambi davvero poco.

Le prime cose da fare per trattare una situazione di questo genere sono le seguenti:

  • Scegliere un bravo avvocato per fare subito la richiesta danni tramite diffida e scegliere insieme un medico legale;
  • Portare la bambina e/o la documentazione dal medico legale per una prima valutazione.

Fate attenzione perché, se non avete una polizza di tutela legale, tutte le spese legali e di assistenza medico legale le dovete anticipare voi, senza alcuna garanzia che poi vi vengano rimborsate.

Se volete un preventivo per seguire questa vicenda, potete chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

In bocca al lupo.

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Anomalie bancarie: come procedere.

Ho bisogno di sapere si vi occupate di diritto bancario, mi hanno pignorato tutto quello che avevo, nonostante avessi speso una valanga di denaro x legali disonesti che si sono dimostrati solo dei sciacalli. Avevo una piccola azienda di termoidraulica che dava lavoro a 15 persone, durante la crisi ho cercato di resistere pagando gli stipendi, ma alla fine ho dovuto lasciare tutto x le banche che chiedevano il rientro immediato, da quel momento mi hanno rovinato, segnalazioni e chiusura dei c/c. Inoltre il capannone in leasing con la xxx bank ben nota x i raggiri da loro applicati ho dovuto restituire con delle opere di miglioramento non riconosciute. Mi chiedevo se potreste controllare i c/c e contratti di leasing, se possiamo recuperare qualcosa, ho fatto fare delle pre-analisi dove si riscontrano delle irregolarità come usura e anatocismo. Ripeto non ho più disponibilità economiche.

Ci occupiamo regolarmente di anomalie bancarie.

Il metodo che seguiamo, grossomodo, è il seguente:

A) Valutazioni preliminari o «preperizia». Facciamo innanzitutto una valutazione preliminare, per vedere se nel caso in questione ci sono probabilmente gli estremi per un’azione di restituzione e/o risarcimento da anomalie bancarie. Questa fase è gratuita.

B) Perizia vera e propria più apertura della vertenza con lettera o diffida alla banca. Si procede a questa fase solo se la valutazione precedente è positiva, ovviamente. In questo caso viene redatta una perizia più approfondita e dettagliata, che indica la somma che in ipotesi la banca sarebbe tenuta a restituire e se ne fa la richiesta con una lettera ufficiale dello studio legale. Questa fase, purtroppo, è a pagamento. Si può valutare anche un compenso a percentuale, se le valutazioni preliminari lo consentono: questo bisogna valutarlo caso per caso.

C) Nel caso in cui l’istituto bancario cui è stata richiesta la restituzione non vi provveda spontaneamente, o in modo integrale o mediante un accordo raggiunto con una breve trattativa, bisogna procedere alla gestione giudiziale della vertenza. Per questo tipo di cause, è prevista la mediazione obbligatoria, che può essere una buona opportunità per definire la vertenza, se coltivata bene. In alternativa, oppure in seguito, si può fare (noi lo facciamo spesso), un ricorso ex art. 696 bis per CTU preventiva, per maggiori dettagli sul quale ti rimando alla relativa scheda. Dopo la mediazione e/o la CTU preventiva, se ancora la vertenza non è stata definita, si deve fare la causa di merito, nelle forme del rito ordinario o, specialmente se è stata fatta la CTU preventiva, in quelle del 702 bis. Anche qui si valuta caso per caso. Qui si parla di molta attività, molto lavoro da svolgere, di solito a pagamento, sulla base di un previo preventivo valutato dal cliente; anche qui si può valutare un compenso a percentuale, ma considera che anche nel caso del compenso a percentuale le spese documentate sono sempre a carico del cliente.

Come vedi, questo tipo di vertenze sono affrontate con un principio di gradualismo e cercando di svolgere solo l’attività e il lavoro effettivamente necessari per portarle a termine, passando alla fase successiva solo nel caso in cui non si sia riusciti a gestire la vertenza in modo adeguato in quella precedente.

Considera che se hai subito pignoramenti probabilmente l’istituto di credito aveva a suo tempo ottenuto decreti ingiuntivi che sono poi divenuti definitivi per mancata opposizione o rigetto della stessa o anche solo provvisoriamente. Quello che importa capire al riguardo è che la questione che andresti a sollevare nei confronti della banca è nuova e non può con molta probabilità cambiare l’esito dei procedimenti già pendenti, ma solo, nel caso di accoglimento, determinare un credito a tuo favore nei confronti della banca stessa.

Un altro istituto che puoi valutare è la composizione della crisi da sovraindebitamento, su cui rimando per maggiori dettagli alla scheda relativa.

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Infortunio a scuola: chi è responsabile?

Essere genitori si sa, comporta molte preoccupazioni nei confronti dei figli, soprattutto quando in tenera età, questi iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia.

La scuola dell’infanzia rappresenta la prima fase del percorso educativo, caratterizzata da gioco e convivenza con i compagni in preparazione alla scuola primaria, ma cosa succede se nostro figlio subisce un infortunio nei locali dell’asilo? Di chi è la responsabilità? A chi spetta il risarcimento dei danni?

In questi casi non è assolutamente semplice comprendere di chi sia la responsabilità e come muoversi di conseguenza per ottenere tutela ed essere risarciti per il danno subito e spesso ci si ritrova davanti a numerosi dubbi.

A fare chiarezza sul tema, è intervenuto il Tribunale di Ravenna, che con la recente sentenza n. 213/2018, ha fornito delle risposte precise circa l’ambito di responsabilità dell’asilo nei casi di caduta di uno dei bimbi all’interno della struttura. In particolare, nel caso in esame, i genitori del minore avevano agito in giudizio per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e morale, in seguito all’infortunio del loro bambino nei locali dell’asilo comunale di Ravenna.

Le conseguenze del danno, accertate da apposita Consulenza tecnica d’ufficio, erano “lesioni permanenti consistenti in esiti di cicatrice asolariforme in regione periorbitaria sinistra di lunghezza, pari a 1,3 cm; un danno biologico permanente pari al 3%; invalidità temporanea parziale di 30 giorni”.

È bene precisare, prima di entrare nel merito della vicenda, che con l’accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale tra le due parti, dal quale discende, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità e sulla sicurezza dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Pertanto la scuola è tenuta ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli alunni subiscano degli infortuni all’interno della struttura scolastica.

In considerazione di tutto ciò, la consolidata giurisprudenza riconosce due tipi di responsabilità ravvisabili in capo al Ministero dell’Istruzione o all’ente gestore di una scuola privata quando gli alunni subiscono danni nel periodo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale scolastico:

  • contrattuale: se la domanda è fondata sull’inadempimento dell’obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta;
  • extracontrattuale: se la domanda è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri, ex articolo 2043 c.c.

La Cassazione, ritenendo che “lo stesso comportamento può costituire fonte per il suo autore sia di una responsabilità da inadempimento, sia di una responsabilità da fatto illecito, quando l’autore della condotta anziché astenersene la tenga, ovvero manchi di tenere la condotta dovuta e le conseguenze sono risentite in un bene protetto, non solo dal dovere generale di non fare danno ad altri, ma dal diritto di credito, che corrisponde ad una obbligazione specificamente assunta dalla controparte verso di lui”, riconosce la facoltà in capo al danneggiato di scegliere se chiamare al risarcimento dei danni la scuola in ragione di una sola delle due responsabilità o di entrambe contemporaneamente.

L’attore sarà tenuto solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sull’altra parte graverà l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto né al suo personale, nonché di aver predisposto ogni accorgimento idoneo ad impedire la realizzazione dell’evento.

Ciò premesso, nella fattispecie, i genitori del minore leso, avevano agito in giudizio nei confronti della scuola, optando per la responsabilità di tipo contrattuale e il Tribunale dopo aver accolto la domanda, si era pronunciato dichiarando la responsabilità dell’istituto scolastico.

Il giudice aveva ritenuto che non fosse possibile configurare un’ipotesi di caso fortuito – unico fattore che avrebbe potuto escludere il nesso di causalità (e pertanto la responsabilità dell’istituto scolastico) tra l‘insufficiente vigilanza dei bambini, in tenera età, da parte delle maestre ed il verificarsi dell’infortunio – in quanto è del tutto prevedibile che i bambini piccoli, durante l’attività ludica, possano porre in essere un gesto improvviso o possano compiere gesti vivaci, pertanto è onere degli insegnanti quello di non perderli di vista e di evitare qualsiasi tipologia di danno.

Esiste infatti una sorta di “contratto di protezione”, secondo il quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola, rientra quello dell’integrità fisica dell’allievo.

Nel caso in cui si verifichino infortuni all’interno dell’istituto scolastico, è bene avere conoscenza fin da subito delle modalità più adeguate per procedere e ottenere nell’eventualità un risarcimento del danno subito.

Pertanto la strada migliore è quella di farsi seguire da un buon legale che possa consigliarti e assisterti.

Se lo ritieni o pensi ti possa interessare anche solo approfondire il tema, è possibile richiedere una consulenza al nostro studio compilando il modulo apposito.

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Divorzio in comune senza mantenimento: può chiederlo dopo?

sono divorziato dal 2017 da un matrimonio in regime di separazione dei beni. Io e la mia ex abbiamo usufruito del divorzio breve consenziente in Comune, entrambi eravamo d’accordo di non farci affiancare da un avvocato e non abbiamo stabilito nessuna condizione economica, tipo assegni di divorzio e di mantenimento, in quanto senza figli ed entrambi autonomi lavorativamente parlando. Semplicemente lei si è presa le cose di sua proprietà io mi sono tenute le mie. La mia domanda ora è questa: può la mia ex , alla luce di tutto questo, andare in tribunale e richiedere un mantenimento o un qualsiasi risarcimento? Lei convive con un altro uomo da quando abbiamo ottenuto il divorzio, io invece mi sono risposato. Siamo sempre stati in buoni rapporti finora, ma temo che questo suo nuovo compagno possa indurla a fare tali richieste.

Personalmente, come sa chi segue regolarmente il blog, sono abbastanza sfavorevole alla separazione e divorzio in comune senza alcuna assistenza da parte di un avvocato, proprio perché, al di là dell’operazione in sé, ci sono alcune cose da capire che, senza l’intervento di un legale, sono destinate invece a rimanere oscure e a genere, di conseguenza, dei problemi.

Purtroppo, quando dico che separarsi o divorziare in comune è sconsigliabile, le persone, non conoscendomi e non sapendo che spesso consiglio cose contro il mio interesse, pensano che, al contrario, voglia solo guadagnarci.

In realtà, un buon compromesso, che poi è quello che consiglio in questi casi, potrebbe essere quello di fare separazione e/o divorzio in comune, ma chiedendo al contempo una consulenza di approfondimento ad un avvocato. Con una spesa contenuta di massimo due-trecento euro, si può affrontare la cosa con molta più cognizione di causa.

Detto questo, in linea di principio le condizioni di divorzio possono sempre cambiare, ovvero ognuno dei coniugi può depositare in tribunale un ricorso per modifica condizioni – salvo che non si tratti di modifiche consensuali, che possono essere fatte con un accordo in house.

Quindi in astratto la tua ex moglie questo diritto ce l’avrebbe.

Tuttavia, la nuova convivenza, per giurisprudenza piuttosto costante, fa venir meno il diritto ad un assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge, perché determina la decadenza della solidarietà post coniugale che, se il coniuge ha formato un nuovo nucleo, anche di fatto, con un’altra persona, non ha più ragione di esistere.

Tra l’altro la Cassazione, con la sentenza 6855 del 3 aprile 2015, ha chiarito che la solidarietà post coniugale viene meno per sempre nel momento in cui si è instaurata una convivenza stabile e duratura, anche qualora questa convivenza, in seguito, dovesse venir meno.

In conclusione, credo che molto ben difficilmente la tua ex moglie potrebbe presentare un ricorso per vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento.

Per ulteriori approfondimenti, puoi valutare di acquistare una consulenza, anche se non credo che nel tuo caso ne possa valere la pena.

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Danni a scuola: c’è responsabilità anche senza assicurazione?

mio figlio Giorgio, a giugno è stato spinto da un compagno, mentre l’insegnante si trovava in corridoio lasciandoli incustoditi. Battendo allo spigolo della sedia si è procurato un taglio al labbro inferiore.L’ incidente è avvenuto alle 10:45, lo hanno rimandato a casa da solo senza avvisare noi genitori. A casa ( non perché io sia una mamma apprensiva,ma perché il taglio era ,a vista d’occhio,profondo) resomi conto che necessitava essere visitato almeno da un medico, mi sono recata con lui in ospedale dove lo hanno ricucito con due punti di sutura(a detta della dottoressa del pronto soccorso ne sarebbero occorsi tre) senza alcun anestetico e con mio figlio terrorizzato dal dolore.per farla breve, dopo tentennamenti e incertezze da parte sia della scuola che dell’assicurazione, hanno atteso che scadesse il contratto stipulato e con una semplice mail mi hanno comunicato che l’infortunio non rientra nelle clausole. Può effettivamente finire così?

Dipende da te.

La scuola rimane responsabile dei danni subiti dagli alunni mentre essi erano affidati alla sua custodia.

Quando lo porti a scuola, infatti, trasmetti la custodia di tuo figlio, che immagino sia minorenne, al personale scolastico, che ne è responsabile, a prescindere dal presenza o meno dell’insegnante che, se assente peraltro in un momento in cui avrebbe dovuto essere presente, renderebbe solo il caso ancora più grave.

La presenza o meno di una copertura assicurativa è un aspetto che riguarda direttamente solo la scuola, che rimane responsabile anche se non ha nessuna assicurazione, così come ad esempio una persona il cui cane ha morso un’altra persona non può liberarsi da responsabilità sostenendo di «non essere assicurato» o di avere un’assicurazione ma che tuttavia non copre «quel tipo di morso».

È la scuola direttamente ad essere responsabile e quindi a dover risarcire, se del caso, il danno, anche perché è la scuola responsabile del contratto di assicurazione e della sua estensione, continuando a rispondere nel caso in cui vi siano fatti fonte di responsabilità a mente delle leggi civili ma non garantiti dalla polizza.

Potresti, dunque, insistere nella tua vertenza di risarcimento, ma ovviamente devi valutare attentamente i pro e i contro, anche in riferimento al danno subito che da quanto riferisci sembra essere abbastanza contenuto specialmente in relazione all’ammontare in spese legali che potresti potenzialmente sviluppare.

Se decidi, come sarebbe consigliabile, di incaricare un avvocato, mi raccomando di richiedere un preventivo.

Per maggiori dettagli, ti rimando alla lettura della nostra scheda in tema di danni subiti a scuola.