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Il mondo dello sport esce letteralmente deva …

Il mondo dello sport esce letteralmente devastato da questo governo – e non è colpa di una pandemia che non esiste ma solo del governo stesso

«Non conoscevo invece il mondo dello sport, al quale mi sono avvicinato con curiosità, rispetto e attenzione»

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Fai sport a Vignola e dintorni?

Entra in questo magico gruppo ?

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La spaccata di culo del primo allenamento ver …

La spaccata di culo del primo allenamento vero dopo le ferie ???

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Si può fare sport all’aria aperta dopo i tre…

Si può fare sport all’aria aperta dopo i tre decreti sul coronavirus?

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Coronavirus: il terzo DPCM 11/3/2020.

Non c’è due senza tre…

Dopo i primi due decreti, arriva oggi il terzo, in vigore da domani 12/3/2020 (tra pochi minuti, considerato che scrivo alle 23:20 del giorno 11)

Con questo provvedimento, vengono chiusi pressoché tutti i negozi e gli esercizi commerciali, sempre con lo scopo di limitare i contatti tra le persone e quindi il contagio. L’elenco delle eccezioni, cioè degli esercizi che rimangono aperti, lo trovi nell’allegato al decreto stesso.

Questo purtroppo cagionerà molti danni all’economia, ma anche molti disagi agli utenti, anche perché non si può comprare tutto su Amazon

Proprio domani ad esempio avevo appuntamento per tagliarmi i capelli. Inoltre, dopo che mi avevano chiuso la palestra e impedito di giocare a calcio, volevo andarmi a comprare un paio di scarpe per andare a correre, cosa per la quale, per ovvi motivi, preferisco sempre il negozio fisico dove me le posso provare e le posso scegliere dal vivo. Naturalmente non potrò fare nessuna di queste due cose. Mi consola che almeno stamattina sono andato a fare scorta di cioccolato…

Restano aperti gli studi professionali, domattina sul blog un post in cui spiego se e come si possa andare ancora di persona dal counselor, dall’avvocato o da un altro libero professionista.

Gli altri due decreti e il coordinamento.

Il terzo decreto prevede che le sue disposizioni incompatibili con quelle dei due precedenti abbiano la prevalenza. I due decreti precedenti sono dunque implicitamente abrogati nelle sole parti – al momento non me ne viene in mente nemmeno una – incompatibili con quelle del terzo decreto.

I decreti precedenti con note e relativi commenti degli utenti si trovano in questi precedenti post del blog.

Il testo del decreto.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e
contingentato l’accesso agli spazi comuni;
in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2
(Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per
corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Conclusioni.

Se hai una domanda, lasciamela con un commento, scrivimi dal modulo di contatto o lasciami un vocale whatsapp.

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Un abbraccio, vedrai che andrà tutto bene.

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Posso organizzare un torneo di calcetto senza avere alcuna responsabilità?

Vorrei organizzare un torneo di calcio a 5, mi chiedevo se, non appoggiandomi a nessuna associazione/ente e/o federazione , ci fosse un modo per poterlo fare senza mettermi sulla testa quella spada di Damocle che é rappresentata dalle varie problematiche di natura sanitaria e di sicurezza.
Come posso coprirmi le spalle? É risaputo che nella stragrande maggioranza di questi tornei amatoriali estivi pochi sono coloro che sono in regola in materia di sanitá (questo é il punto che mi preme analizzare).Come posso premunirmi? Ed evitare che, nel malaugurato caso di qualche imprevedibile malore, debbano venire ad accusarmi ad esempio…di omicidio colposo?

Per gli aspetti relativi ai danni eventualmente provocati a terzi o subiti dagli atleti è indispensabile stipulare un apposito contratto di assicurazione.

Certi rischi, tuttavia, sono ineliminabili, come ad esempio quello che tu citi, estremamente grave e raro, ma non escludibile, dell’eventuale decesso.

Per eventi di questo genere, non esistono coperture assicurative cui si possa ricorrere, anche perché la responsabilità è sempre personale.

Una prassi molto diffusa, che può avere un suo significato nell’evitare in alcuni casi di incorrere in responsabilità, può essere la richiesta di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, ma non è nemmeno questo un elemento che previene in ogni caso tutte le eventualità.

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Sono responsabile se un ragazzo si fa male nel torneo organizzato dalla onlus di cui sono presidente?

Con la mia associazione Onlus ho organizzato un torneo di calcetto. Il campetto è comunale e l’amministrazione ha concesso il patrocinio.
Durante una partita, un ragazzo (il portiere) subisce un infortunio che avviene senza alcun contatto con avversari o compagni di squadra. Semplicemente mentre si appresta a bloccare il pallone alto fa un piccolo salto (10 cm) ma quando poggia le gambe a terra il ginocchio sx incredibilmente cede. Frattura del piatto tibiale quindi intervento chirurgico e a seguire fisioterapia.
Volevo chiederti quale fosse la mia responsabilità in qualità di organizzatore e legale rappresentante dell’associazione qualora il ragazzo decidesse di richiedere i danni?C’è un limite di tempo nel quale può presentare richiesta di risarcimento?L’associazione onlus ha un’assicurazione che copre i propri soci da infortuni, danni e altro e inoltre l’assicurazione per responsabilità civile per danni materiali verso terzi, ma coprirà inunasituazionedelgenere?

Mi sembra che in un fatto del genere manchi, in radice, il nesso causale tra l’attività che avete svolto, con riguardo anche ai luoghi che avete predisposto per lo svolgimento del gioco, e il fatto di infortunio, tanto che probabilmente si potrebbe dire che il ragazzo si sarebbe infortunato ugualmente in un’altra occasione in cui avesse compiuto un movimento simile.

Ovviamente, nelle cose giuridiche, e in particolar modo nella responsabilità civile, non si può mai avere nessuna certezza, ma si può solo stare a vedere come si mettono le cose e gestirle di conseguenza.

Proprio per questo esistono le assicurazioni, anche se naturalmente è impossibile prevedere come la vedrà l’assicurazione, anche dopo aver letto polizza e condizioni generali.

Ti consiglio di fare comunque in via cautelativa la denuncia dell’infortunio all’assicurazione, affinché almeno non ti possano eccepire di non aver effettuato la denuncia nei termini prescritti.

Dopodichè, vedrai se e come muoverti nel momento in cui dovessi ricevere una richiesta danni.

Il termine per richiedere il risarcimento è di 5 anni in caso di responsabilità aquiliana, mentre se ipotizzassimo un contesto contrattuale, che pure potrebbe essere in qualche modo rintracciato nell’evento che avete organizzato, sarebbe di 10 anni, quindi direi che gli aspetti relativi alla prescrizione non ti giovano molto.

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Si può parlare di mobbing sportivo nelle società dilettantistiche?

Io vorrei sapere se il mobbing sportivo è previsto anche nelle società dilettantistiche della pallanuoto.
Ad es un ragazzo non è stato avvisato della preparazione e dell’orario degli allenamenti ed è costretto ad allenarsi con un altra squadra e gli è stato negato il nulla osta. Si puó fare ricorso al diritto sportivo?

La risposta alla tua domanda secondo me è negativa, ma è sbagliata la domanda, come quasi sempre accade, nel senso che se è probabilmente vero che in caso di dilettanti non si possa parlare di mobbing – un concetto che ancora non ha ricevuto organico recepimento legislativo anche nel caso classico del lavoro dipendente – ciò non significa che quei comportamenti siano legittimi.

Se il disagio e le condotte ostative persistono, suggerirei di far inviare intanto una diffida da un avvocato, valutando poi in base alla piega che prendono le cose.

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Un giocatore di pallamano può svincolarsi dalla società di appartenenza per giocare più vicino a casa?

sono l’allenatore di una squadra di serie b di pallamano di Vicenza. Abbiamo la possibilità di far giocare un giocatore di A1 che non vuole giocare con la società di appartenenza. LA Società di appartenenza non vuole fare il trasferimento e non farà mai giocare il giocatore per dissapori interni. Le motivazioni del rifiuto di giocare in A1 sono gli allenamenti che sono distanti da Vicenza e lavorando come operaio incorerebbe in problematiche lavorative non indifferenti. L’eta è di 24 anni. Chiedo se la società ha tutti i vincoli e se noi possiamo fare qualcosa per svincolarlo. Per correttezza siamo una società povera, per la risposta, se vuole darmela, non mi chieda compensi. Mi scuso per la schiattezza

La schiettezza va sempre bene, anzi è anche il mio modo di fare, dal momento che io sono sempre il primo a parlare di soldi, per tanti motivi che ora non c’è tempo di approfondire, ma che mi consentono di gestirmi meglio, con soddisfazione mia e delle persone che hanno a che fare con me.

Questo, comunque, è solo un blog, quindi completamente gratuito, se uno vuole una informazione a pagamento può, se pensa che sia utile per lui, acquistare una consulenza.

Venendo al merito della questione, per poter giudicare bisognerebbe vedere la documentazione che si è sviluppata in relazione al rapporto giuridico tra il giocatore e la società, in ogni caso credo che in linea di massima non ci siano scappatoie o «buchi» nei quali infilarsi.

In situazioni come questa, che sono molto frequenti, la soluzione è quasi sempre negoziale, cioè ottenere il consenso da parte della società titolare del cartellino – diciamo così – con una formula di gradimento (spesso basata sulla temporaneità) o con una contropartita giudicata sufficiente (a volte ci sono proprio pagamenti in denaro).

l’infortunio dello sportivo professionista e il danno da perdita di chances

Chi pratica una disciplina sportiva a livello amatoriale nella maggior parte dei casi non dovrebbe trarne un guadagno, quindi a rigor di logica sotto questo profilo non siamo in presenza di alcun danno. Per quanto attiene la figura dell’atleta dilettante, ma realmente dilettante, il danno patrimoniale non ha particolarità di rilievo rispetto alla generalità dei casi di lesioni personali, quindi il soggetto danneggiato avrà il diritto di essere risarcito per tutti i danni subiti e subendi a livello economico che sarà in grado di dimostrare, con la dovuta documentazione ed in linea con in consueti criteri. Ovviamente se l’atleta sia amatoriale che dilettante ha riportato dei danneggiamenti alla sua attrezzatura sportiva potrà richiedere il risarcimento del caso. Altro aspetto e voce di danno che deve essere presa in considerazione è quella che si riferisce al mancato godimento di servizi già pagati e non ripetibili, come ad esempio la partecipazione a corsi di nuoto, tennis, equitazione ecc.

Tutt’altro discorso invece è da farsi per l’atleta professionista e l’atleta dilettante di “alto rango”. Per loro l’aspetto della lesione subita durante lo svolgimento dell’attività sportiva può essere fonte di un grave pregiudizio patrimoniale che a volte supera drasticamente l’entità di quanto viene liquidato, bontà loro, a titolo di danno biologico dalle compagnie assicuratrici. Non è raro che una lesione psicofisica di lieve entità può in alcune circostanze porre fine ad una carriera sportiva o quantomeno impedirla per un certo lasso di tempo, con riflessi negativi per l’andamento dell’attività sportiva, in specie se si prende in considerazione il fatto che alcuni sport svolti a livello professionale sono fonte di ingenti guadagni, che provengono sia dagli “ingaggi” stipulati con i sodalizi sportivi che dai contratti pubblicitari e di sponsorizzazione. Quando si verifica un infortunio, ecco che entra in “gioco” la figura del medico legale che ha le competenze necessarie per valutare le possibili incapacità a svolgere e proseguire l’attività sportiva.

Si tratta di valutare, o meglio, quantificare con tanto di calcolo, il danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità di produrre reddito, con attenzione certosina al danno patrimoniale futuro da invalidità permanente.
La voce del reddito attuale, è il punto di partenza, tale voce non è composta solo dal reddito che proviene dalla società sportiva ma anche da quanto l’atleta percepisce dai contratti pubblicitari e di sponsorizzazione.
Compiuto il primo passo, bisogna prendere in considerazione alcune variabili, in primis analizzare la durata presumibile della vita sportiva, che è chiaro a tutti, varia a seconda della specialità sportiva svolta. Difatti alcuni sport richiedono delle condizioni fisiche ottimali, altri invece possono essere esercitati anche in un arco temporale molto più lungo, essendo meno influente la condizione atletica ed aspetto non secondario nella valutazione della durata della vita atletica è il ruolo ricoperto dall’atleta nella squadra. Secondariamente va considerata la prospettiva di carriera, è lapalissiano il fatto che il danno subito da un’ atleta all’inizio della sua carriera non può essere paragonato a colui che oramai sta concludendo la sua attività. Comunque sia, se la “carriera” viene interrotta, si tratta di prendere nella dovuta considerazione l’incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito anche al di fuori del mondo dello sport. Si evidenzia che nel momento in cui si procederà alla valutazione del danno patrimoniale futuro, tale valutazione, sarà in via equitativa.
Quanto detto vale per lo sportivo che già sta svolgendo professionalmente l’attività sportiva. Altra situazione è quella degli atleti dilettanti che a causa del sinistro, sportivo ed extrasportivo, vedono sfumare la possibilità di passare alla pratica sportiva a livello professionale. Nel caso de quo, ci troviamo dinanzi ad un radicale mutamento di prospettiva lavorativa del danneggiato e perciò la prova del pregiudizio subito a livello di prospettiva lavorativa sportiva, incide non solo sul “quantum” ma anche sulla sussistenza del diritto ad essere risarciti per il danno patrimoniale connesso all’esercizio di un’attività sportiva. Nel momento in cui la prova, a livello probabilistico, è raggiunta in toto, per il calcolo del danno patrimoniale futuro si procederà a considerare tutte le variabili economiche proprie dello sport praticato. In caso contrario se la prova non viene soddisfatta, al massimo può essere riconosciuto in via equitativa, un quid pluris nel calcolo del danno patrimoniale futuro sulla base del reddito percepito dall’attività lavorativa della vittima o del reddito figurato, in caso di minore.

Purtroppo, siamo in un ambito dove la distinzione tra danno patrimoniale futuro da lucro cessante e danno da perdita di chance è quasi impercettibile. Il soggetto che pratica sport e subisce un danno alla persona può vedersi negata la possibilità di partecipare ad un evento sportivo e cosa non secondaria non conseguire un diverso vantaggio economico. In alcune circostanze magari l’infortunio non c’entra nulla e si possono ipotizzare casi in cui la società sportiva di appartenenza neghi, in modo illegittimo, all’atleta di prendere parte ad una gara, od inoltre, ad un accertamento medico che per imperizia certifichi la non idoneità fisica dell’atleta a svolgere l’attività agonistica sportiva.
Il cosiddetto danno da “perdita di chance” è una figura autonoma di danno patrimoniale, ed è caratterizzata dal fatto che vi è una privazione della chance di conseguire un determinato risultato, e ciò a causa dell’illecito comportamento posto in essere da terzi.
Da anni la giurisprudenza ha espresso il parere che affinché venga risarcito questo tipo di danno, deve riscontrarsi inconfutabilmente la lesione della possibilità concreta ed attuale di un vantaggio futuro, ma appare chiaro e logico che per avere una esatta quantificazione del danno subito dall’atleta, la valutazione va effettuata sulla base di criteri prognostici basati sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultato, deducibili solo ed esclusivamente dai risultati sportivi precedenti e dagli obblighi contrattuali assunti dall’atleta stesso.